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Decisione

39.2021.5

Negati AFI/API tenendo conto nell'UR della ric. del padre dei suoi 2 figli minori (2013 e 2021). Convivenza stabile essendo pronti a sostenersi perlomeno per mantenimento e cura bimbi. NO pubblico dibattimento (6 CEDU). Ricorso manifest. infondato. Pubbl. udienza chiesta piuttosto per assunz. prove

7 marzo 2022Italiano44 min

alle pretese spese sostenute da quest’ultimo, la parte resistente ha osservato che

Source ti.ch

Incarto

n.

39.2021.5-6

rs

Lugano

7 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo dell’8 novembre 2021 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

chiamato in causa: __________

ritenuto, in fatto

1.1. Nel

mese di aprile 2021 RI 1 ha postulato l’assegnazione di assegni integrativi

(AFI) e di prima infanzia (API; cfr. doc. 3 inc. Laps).

1.2. La

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni di famiglia (in seguito:

Cassa), con decisione del 4 agosto 2021, ha negato a RI 1 il diritto

all’assegno familiare integrativo, in quanto il reddito disponibile della sua

unità di riferimento superava il limite annuo fissato dalla legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali.

L’amministrazione,

nell’unità di riferimento dell’assicurata, ha considerato, oltre alla medesima,

alle figlie __________ ed __________, nate nel 2009 e nel 2011 dal matrimonio

con __________ da cui vive separata dall’agosto 2014 (cfr. doc. 20b; il

divorzio è stato pronunciato il 13 gennaio 2021 cfr. doc. 20) e ai figli __________

e __________, nati nel 2013 e nel 2021, anche __________, padre di questi

ultimi (cfr. doc. 11-11d inc. AF).

1.3. Con ulteriore decisione del 4

agosto 2021 la Cassa ha pure negato a RI 1 il diritto all’assegno di prima

infanzia per gli stessi motivi di cui sopra (cfr. doc. 12-12c inc. AF).

1.4. Il

13 settembre 2021 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto due

reclami distinti contro le decisioni del 4 agosto 2021 (cfr. doc. 15; 15c inc.

AF).

1.5. La

Cassa, con decisione su reclamo dell’8 novembre 2021, ha confermato le proprie

precedenti decisioni (cfr. doc. A),

precisando

quanto segue:

“(…)

4. Nel caso specifico va evidenziato che la signora RI 1 e il

signor __________ hanno in comune due figli: __________ nato il __________ 2013

e __________ nato il __________ 2021.

ln data 1° aprile 2021 la signora RI 1 ha dichiarato che con il

Signor __________, con il quale mi frequento da anni, c'è una relazione

altalenante. Di regola stiamo assieme ogni fine settimana, normalmente sono io

che mi reco presso la sua abitazione a __________ il sabato e rientro la

domenica, con i nostri figli; __________ e __________ e ancora ci

vediamo anche nelle vacanze che trascorriamo a casa l'uno dell'altro come e

quanto possibile specificando ln questi anni abbiamo avuto già

più volte delle rotture in cui siamo stati distanti per alcune settimane.

Inoltre il signor __________ ha affermato in data 25 marzo 2021

che con la signora RI 1 ho degli incontri regolari nel fine settimana, per

visita dei figli e compagnia.

La Cassa fa notare che tali dichiarazioni sono state espresse in

un momento in cui le persone interessate non erano a conoscenza delle

conseguenze giuridiche.

Pertanto, tutto quanto sopra, fa presupporre alla Cassa che il

centro degli interessi del signor __________ è senza dubbio presso l'abitazione

dei figli __________ e __________ e della compagna signora RI 1. La relazione

dei reclamanti - che a loro dire risulta altalenante - perdura almeno dall'anno

2012 in quanto il primo figlio __________ è nato nel mese di maggio 2013, ciò

fa considerare a tutti gli effetti una convivenza stabile ai sensi Laps.” (Doc.

A pag. 3)

1.6. Il

10 dicembre 2021 RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso

contro la decisione su reclamo, chiedendo l’annullamento della stessa, che ai

fini del calcolo degli API e AFI non sia considerato nell’unità di riferimento di

RI 1 il signor __________ e che a favore della ricorrente siano riconosciuti

API e AFI per i figli per un importo sufficiente per coprire la lacuna di

reddito” (cfr. doc. I pag. 5).

A

motivazione del ricorso l’assicurata, tramite il proprio rappresentante, ha

addotto:

“(…)

5. La Cassa pretende di poter inserire nell'unità di riferimento

il signor __________ per il solo fatto che il medesimo è padre degli ultimi due

figli della ricorrente. Ciò secondo un'errata interpretazione di quanto

stabilito dall'art. 2a RLaps. Infatti, in base a questa disposizione, la

convivenza è considerata stabile se vi sono figli in comune, o procura gli

stessi vantaggi di un matrimonio o è durata almeno 6 mesi.

L'art. 2a RLaps presuppone però che vi sia una convivenza. Questa

disposizione dunque non consente di ritenere che vi è una convivenza si vi è

data una delle condizioni indicate ma consente di ritenere che la convivenza

esistente è stabile se è data una di queste condizioni.

L'interpretazione proposta dalla Cassa è pertanto errata e non

consente di concludere che il signor __________ è convivente della ricorrente e

pertanto che, in applicazione dell'art. 4 Laps, il medesimo fa parte dell'unità

di riferimento della richiedente. Come indicato in precedenza questa

disposizione cantonale stabilisce che nell'unità di riferimento è incluso il

partner convivente, se la convivenza è considerata stabile. ln concreto non vi

è convivenza effettiva e reale, come del resto accertato e confermato pure

dalla Cassa, pertanto non ha senso disquisire sulla stabilità di una convivenza

inesistente.

Neppure quanto dichiarato dalla signora RI 1 il 01.04.2021

consente di ritenere che i genitori degli ultimi 2 figli convivono.

Innanzitutto la ricorrente non ha dichiarato di convivere con il padre dei suoi

2 figli. Essa ha solo riferito di una frequentazione durante il fine settimana

che è però solo finalizzata all'esercizio del diritto di visita del padre.

Inoltre, come esposto in sede di reclamo, le relazioni tra i due

genitori dei figli minori, si sono persino deteriorate al punto che pure gli

incontri del fine settimana per l'esercizio del diritto di visita non sono più

così regolari. Queste circostanze saranno documentate nella presente procedura

con la necessaria audizione della ricorrente e del signor __________.

ln ogni caso, anche se si volesse considerare il signor __________

nell'unità di riferimento della ricorrente, ciò che sarebbe comunque

manifestamente errato, va evidenziato che pure i calcoli effettuati dalla Cassa

nella prima decisione, sono totalmente errati. La Cassa infatti non ha

considerato le spese a carico del signor __________, in particolare quelle

dovute al pagamento del contributo alimentare per il figlio __________. Del

resto il signor __________ è oggetto di una procedura di pignoramento

nell'ambito della quale è risultato che il medesimo non ha alcun reddito

pignorabile. Ne consegue che le spese dell'interessato sono di gran lunga

superiori rispetto a quanto ritenuto nelle decisioni API e AFI. La ricorrente,

anche qualora si volesse ritenere nella sua unità di riferimento il signor __________,

presenterebbe dunque una lacuna di reddito che va necessariamente colmata con

il riconoscimento dei richiesti assegni. (…)” (Doc. I)

L’assicurata

ha postulato, inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio nella persona

dell’avv. RA 1, siccome “non dispone dei mezzi sufficienti per far fronte

alle spese della presente procedura e agli oneri di patrocinio” (cfr. doc.

Fatti

I pag. 4-5).

1.7. L’avv.

RA 1, il 3 gennaio 2022, ha trasmesso il “certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria” e la relativa documentazione.

Il

medesimo ha peraltro chiesto “di decidere subito la domanda di assistenza

giudiziaria contestuale al ricorso” (cfr. doc. IV).

Il

6 gennaio 2022 l’avv. RA 1 ha inviato copia della decisione di tassazione della

ricorrente relativa all’anno 2020 e ha sollecitato l’emanazione di una

decisione riguardante l’assistenza giudiziaria affinché, in caso di diniego,

possa chiedere alla cliente il versamento di un congruo acconto (cfr. doc. VI +

1-4).

1.8. La

Cassa, con risposta del 5 gennaio 2022, ha postulato la reiezione

dell’impugnativa, ribadendo deve essere considerata un’unità di riferimento di

sei persone, comprensiva anche di __________, padre dei due figli comuni.

Riguardo

alle pretese spese sostenute da quest’ultimo, la parte resistente ha osservato che

le stesse sono state richiamate per la prima volta in sede di ricorso, che, se

debitamente comprovate, potranno essere fatte valere in sede amministrativa con

una semplice richiesta di riesame e infine che le spese riconosciute sono

regolate dall’art. 8 Laps (cfr. doc. V).

1.9. Il

Presidente del TCA, il 17 gennaio 2022, ha respinto la domanda dell’insorgente

tendente a ottenere il gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.6.; 1.7.), in quanto

l’impugnativa non soddisfa il requisito della probabilità di esito favorevole

(cfr. doc. VIII).

1.10. Il 20 gennaio 2022 la parte

ricorrente, nel termine per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr.

doc. VII), ha chiesto che “le sia garantito il diritto a un’equa e pubblica

udienza in occasione della quale potersi esprimere sulla fattispecie in applicazione

dell’art. 6 CEDU”. Inoltre ha postulato l’audizione di __________ quale

teste al fine di riferire in merito agli attuali rapporti con RI 1, alla loro

convivenza e alle sue spese (cfr. doc. IX).

1.11. Il 31 gennaio 2022 il

Presidente del TCA ha ordinato la chiamata in causa di __________,

assegnandogli un termine di 20 giorni per esaminare l’intero incarto e per

determinarsi in merito (cfr. doc. X).

Con scritto pervenuto a

questo Tribunale l’8 febbraio 2022 __________ ha dichiarato di non essere

d’accordo con quanto sostenuto dalla parte resistente, precisando:

" (…) Condivido

quanto è stato esposto dalla signora RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, nel

ricorso del 10.12.2021. Io non solo non convivo con la signora RI 1 ma con la

medesima non ho neppure una relazione. Sono solo padre dei nostri figli comuni.

La relazione per incompatibilità caratteriale è stata interrotta da tempo. Per

questo motivo non ritengo corretto di essere considerato nell’unità di

riferimento della signora RI 1. (…)” (Doc. XII)

1.12. La Cassa, il 16 febbraio 2022,

da un lato, ha osservato che l’argomentazione di __________ secondo cui la

relazione con RI 1 si sarebbe interrotta da tempo per incompatibilità

caratteriale, sollevata per la prima volta in sede ricorsuale anche

dall’insorgente, appare in contrasto con i fatti, segnatamente con la nascita

del secondo figlio, e con le dichiarazioni fornite in precedenza.

Dall’altro, ha ribadito la

propria convinzione nel ritenere che vada considerata un’unità di riferimento

di sei persone, comprensiva quindi anche del padre dei due figli comuni (cfr.

doc. XIV).

1.13. il 17 febbraio 2022 l’avv. RA

1, per conto della sua assistita, ha comunicato che quest’ultima sottoscrive

integralmente le osservazioni di __________ (cfr. doc. XV).

1.14. Il doc. XIV è stato trasmesso

per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XVI), mentre il doc. XV è stato

inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XVII).

1.15. Il 27 febbraio 2022 l’avv. RA

1, a nome della propria assistita, si è nuovamente espresso in merito

fattispecie (cfr. doc. XVIII).

in diritto

Considerandi

2.1

L’assegno integrativo è

regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18

dicembre 2008.

L’art.

47.

Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno

integrativo:

" 1Richiamata la

Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento

della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino

svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino

straniero.

1bisSe

l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed

esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni

consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va

adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

2Se

entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla

madre o al padre.

3Se

almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa

indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno

il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della

Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere

inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta

in giudicato.”

Ai

sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:

" 1L’importo

massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così

definite, in deroga alla Laps:

a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;

b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;

c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.

2…

3Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le

soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.”

Gli

art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di

prima infanzia.

L’art. 51 cpv. 1

Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:

" 1Il genitore ha

diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita costantemente con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino

svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;

d) soddisfa i requisiti della Laps.

1bisIl

genitore cittadino svizzero che dimostra di essere stato domiciliato nel

Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito

ad un’assenza non deve adempiere il termine d’attesa di cui al capoverso 1

lett. c).

2Se

il genitore esercita attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un

reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il

titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale

netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente

notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”

Secondo l’art. 52 Laf concernente

la famiglia biparentale:

" 1I genitori hanno

diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre

anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da

almeno cinque anni se cittadino straniero;

d) soddisfano i requisiti della Laps.

1bisSe

l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed

esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni

consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va

adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

2Se

l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche

da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a

tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un

reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui

esigibile.

3Il

reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il

titolare del diritto ai sensi della Laps.

4Se

almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa

indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio

della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In

ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a

quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in

giudicato.”

L’art. 54 Laf

enuncia inoltre che:

"

L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento

definite dalla Laps corrispondenti al numero dei membri dell’unità di

riferimento.”

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno

integrativo e dell’assegno di prima infanzia, rinvia alla Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

L’art.

46.

Laf prevede, del resto, che alle prestazioni familiari cantonali sono

applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le

disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

2.2

Ai

sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assegno integrativo

e dell’assegno di prima infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps):

"

1L’unità

di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza

è considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno

l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se

questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi

che:

"

La convivenza è

considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi

di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto, per gli

art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità

di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal

partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono

figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è

durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di

un matrimonio, a differenza di quanto contemplato

dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che

l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi

erano figli in comune.

Riguardo

al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del

25.

ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si

evince quanto segue:

"

2.2

Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1

Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la

giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.

Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti

(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Inoltre dal Rapporto parziale

2.

del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e

delle finanze emerge che:

"

(…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento

sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente,

se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i

relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede

a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità

definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Dal Commento alle

modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre

2006.

dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26

settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in

relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

"

Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del

25.

ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è

considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in

cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la

convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno

dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di

un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la

sottoscrizione congiunta di contratti (locazione

dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri

apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su

conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners

dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C

90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi

costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di

contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un

matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un

appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere

esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e

economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi

anche STCA

25.

gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei

6.

mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una

convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel

settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si

applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.3

Secondo la

giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una

convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la

forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti

a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone

di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica

durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per

ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale

(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.

56.

pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

In

una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e

relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei

premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

"

(…)

5.5

Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et

d'assistance (ATF 129

I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir

aussi ATF 106

II 1 consid. 2 p. 4). En

matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du

divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait

une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la

rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption

(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au

moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce

("concubinage qualifié"; ATF 118

II 235 consid. 3a p. 237; ATF

114.

II 295 consid. 1a p.

297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche

Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…).”

Con

giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta

Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la

convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni

e dalla quale era nato un figlio era stabile.

L’asserzione

della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe

stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi

indicazione in proposito.

Inoltre,

non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato

disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia

domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare

dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a

quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e

ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine

il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava

arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato

un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da

precedenti relazioni.

In

una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un

beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo

appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune

in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si

è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata

nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha

avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare

la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono

di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La

circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad

orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta

Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone

Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria

ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del

suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

Il

TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo

di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del

convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni

sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

Secondo

l’Alta Corte il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve considerare

tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo

comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la

maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente

come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente.

Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto

all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il

diritto al minimo esistenziale (consid. 5).

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13

pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha

chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario

dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di

riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla

madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da

molti anni.

In

quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la

compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo

(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo

appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente

con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per

stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche

delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre

la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante

differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della

signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata

dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con

giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA

ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle

prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), ha considerato una

coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in

modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art.

10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015

pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.

Con

sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella Rtid I-2016 N. 5 pag.

39.

segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario

di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata

respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era

stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il

limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il

TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che,

indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia

conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non

risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente

procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b

Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel

periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In

effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la

convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima,

non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre

gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio.

Questo

Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile

2014.

l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal

medesimo e da sua figlia.

Questa

Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016

N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il

compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo

l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato

di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una

convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata

stabile.

Con giudizio 39.2018.7 del

24.

settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere

dell’amministrazione che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno

integrativo e all’assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di

riferimento anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto

valere che il medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del

canone di locazione e che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al

versamento dell’importo di mantenimento per la figlia.

Il Tribunale federale, con

sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019 ,ha respinto il ricorso

dell’assicurata, rilevando:

" (…) la Corte cantonale, alla luce del

particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle

disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far

rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro situazione

sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di

là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)

Al

riguardo cfr. pure STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio

2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016;

STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA

36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

2.4

Nell’evenienza

concreta la Cassa ha negato all’assicurata il diritto all’assegno integrativo e

all’assegno di prima infanzia richiesti nell’aprile 2021 (cfr. consid. 1.1.), considerando

nella sua unità di riferimento, composta della medesima, delle figlie __________

ed __________, nate nel 2009 e nel 2011 e dei figli __________ e __________,

nati nel 2013 e nel 2021, anche __________, padre di questi ultimi (cfr. doc.

11-11d; 12-12c inc. AF).

La

ricorrente ha contestato l’operato della Cassa, asserendo, in buona sostanza,

di non convivere con __________ e che le loro relazioni si sono deteriorate al

punto che pure gli incontri del fine settimana per l’esercizio del diritto di

visita nei confronti dei figli non sono più così regolari (cfr. doc. I; consid.

1.6.).

2.5

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia innanzitutto

che l’assicurata e __________ hanno due figli comuni, __________ e __________,

nati a distanza di poco meno di otto anni, e meglio il __________ 2013 e il __________

2021.

(cfr. doc. 16c; 16d; 17b inc. Laps).

Dai contratti per

l’obbligo del mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali conclusi

tra l’assicurata e __________ il 5 giugno 2015 per __________, rispettivamente

il 1° marzo 2021 per __________ emerge, da una parte, che i genitori esercitano

congiuntamente l’autorità parentale sui figli ma la madre ha il diritto di

custodia (cfr. doc. 21b; 21d inc. Laps).

Dall’altra,

che il padre si è altresì impegnato a provvedere al sostentamento dei figli, corrispondendo

l’importo mensile di fr. 200.-- a favore di ciascun figlio che versa peraltro

regolarmente. Il diritto di visita è stabilito di comune accordo con

l’assicurata (cfr. doc. 21b; 21d inc. Laps; 2 inc. AF).

Dopo che l’insorgente ha

inoltrato domanda di AFI e API tramite il proprio Comune di domicilio (cfr.

doc. 3 inc. Laps; consid. 1.1.), il Comune di __________, il 13 aprile 2021, ha

comunicato allo Sportello Laps che l’assicurata si era rivolta a loro prima della

nascita del figlio __________, dichiarando che con il padre dei suoi ultimi due

figli vi era una relazione.

Inoltre il Comune ha evidenziato

l’importanza di verificare la composizione dell’unità di riferimento,

specificando che __________ si era rifiutato di firmare la procura, per cui non

era stato possibile chiedere direttamente all’ufficio controllo abitanti di __________

la scheda dei suoi dati (cfr. doc. 11; 15f inc. Laps).

__________,

come rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. A), il 25 marzo 2021, ha poi

affermato di avere degli incontri regolari con RI 1 nel fine settimana, “per

visita e compagnia”, pur precisando di non condividere nessun mezzo

finanziario (cfr. doc. 2 inc. AF).

La

ricorrente dal canto suo, il 1° aprile 2021, ha sì rilevato che il padre di __________

e __________ non la sostiene finanziariamente oltre a quanto previsto dalle

convenzioni di mantenimento, anche perché ha debiti, tuttavia la stessa ha

dichiarato di frequentarlo da anni, benché vi sia una relazione altalenante,

che stanno insieme con i loro due figli ogni fine settimana (dal sabato alla

domenica), normalmente nell’abitazione di lui a __________, che di solito una

volta in settimana __________ si reca da lei a Iragna e che trascorrono le

vacanze insieme (cfr. doc. 3 inc. AF).

In

simili condizioni e tenuto conto, da un lato, che ai fini della determinazione

di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è

irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i

partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid.

2.3.), dall’altro, - circostanza peraltro decisiva - che l’assicurata e __________

hanno due figli comuni nati nel 2013 e nel 2021, il

TCA ritiene che a ragione la Cassa, con le decisioni del 4 agosto 2021 (cfr.

consid. 1.2.; 1.3.) e la decisione su reclamo dell’8 novembre 2021 (cfr. doc.

A; consid. 1.5.), abbia stabilito che tra il padre di __________ e __________ e

l’insorgente sussista una convivenza stabile ai sensi

degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a Reg.Laps (secondo cui la

convivenza è considerata stabile se, in particolare, vi sono figli in comune;

cfr. consid. 2.2.; STCA 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD

II-2013 N. 13 pag. 66 seg. e citata al consid. 2.3.).

In

effetti, visto che la ricorrente e __________ hanno due figli comuni, che il

padre vede abitualmente e a cui lo stesso provvede finanziariamente - conformemente

alle convenzioni di mantenimento - in modo regolare, come da lui asserito (cfr.

doc. 2 inc. AF), e che i medesimi hanno dichiarato, il 25 marzo e il 1° aprile

2021, di frequentarsi da anni, in particolare nei fine settimana, benché la

relazione sia altalenante, occorre concludere, in applicazione dell’abituale

criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 8C_520/2020

del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF

8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017

consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del

10.

febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo

2011.

consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3

pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),

che nel periodo determinante, ossia dall’aprile 2021

quando è stata depositata la domanda di AFI e API (cfr. art. 23 Laps) all’8

novembre 2021, data dell’emanazione della decisione su reclamo (il potere cognitivo della presente Corte è infatti limitato

alla valutazione della legalità della decisione su reclamo deferitale sulla

base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emessa; cfr. STF

9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 1.1.; STF 8C_102/2018 del 21 marzo

2018.

consid. 6.3.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010.

consid. 4; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V 366), l’insorgente e il padre di __________ e __________ fossero

pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, se non dal

lato finanziario, perlomeno per quanto concerne il mantenimento e la cura dei bambini.

Il TCA

prende atto di quanto dichiarato nel ricorso circa il deterioramento dei rapporti

tra l’assicurata e __________ al punto che pure gli incontri del fine settimana

per l’esercizio del diritto di visita non sono più così regolari (cfr. doc. I;

consid. 1.6.), rispettivamente delle asserzioni del padre di __________ e __________

pervenute a questa Corte l’8 febbraio 2022 secondo cui la relazione con

la ricorrente è stata interrotta da tempo per incompatibilità caratteriale (cfr. doc. XII; consid. 1.11.).

Al riguardo

va, tuttavia, osservato che nell'ambito

delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora,

nel senso che viene data la precedenza - in presenza di versioni

contraddittorie di un assicurato - alle prime affermazioni esternate quando

ancora la persona interessata ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le

spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime

constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF

8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019

consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del

24.

aprile 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).

In casu in prima battuta

la ricorrente e il padre di __________ e __________ hanno asserito di

frequentarsi nei fine settimana da anni per visita e compagnia, nonostante la

relazione sia altalenante (cfr. doc. 2; 3 AF).

Nemmeno nei reclami del 13

settembre 2021 l’assicurata, contrariamente a quanto indicato nel ricorso, ha

d’altronde accennato a un deterioramento dei rapporti, affermando unicamente

che __________ ha un domicilio e un’abitazione propria a __________ e non è suo

convivente (cfr. doc. 15; 15c inc. AF).

Ne discende che quanto

dichiarato a partire dal ricorso è ininfluente ai fini della presente vertenza.

Di

conseguenza rettamente la Cassa, per determinare l’eventuale diritto

dell’assicurata all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia

richiesti nell’aprile 2021, ha tenuto conto di __________ nell’unità di

riferimento dell’insorgente.

Per quanto attiene alla

censura secondo cui nei calcoli effettuati dalla Cassa non sono state

considerate delle spese a carico del padre di __________ e __________ (cfr.

doc. I; consid. 1.6.), questo Tribunale si limita a rilevare che

l’amministrazione, nella risposta di causa, ha precisato che le pretese spese sono

state richiamate per la prima volta in sede di ricorso e che, se debitamente

comprovate, potranno essere fatte valere in sede amministrativa con una

semplice richiesta di riesame (cfr. doc. V; consid. 1.8.).

2.6

La parte ricorrente, il 20

gennaio 2022, ha chiesto che “le sia garantito il diritto a un’equa e

pubblica udienza in occasione della quale potersi esprimere sulla fattispecie

in applicazione dell’art. 6 CEDU”. Inoltre ha postulato l’audizione, quale

teste, di __________ (cfr. doc. IX; consid. 1.10.).

Nello

scritto pervenuto al TCA l’8 febbraio 2022, __________, chiamato in causa (cfr.

doc. X; consid. 1.11.), si è dichiarato disposto a presentarsi davanti al

Tribunale per confermare quanto da luti dichiarato (cfr. doc. XII; consid.

1.10.)

Il 27 febbraio 2022

l’assicurata, tramite il proprio patrocinatore, ha poi ribadito le proprie

richieste e ha domandato l’audizione di una funzionaria della Cassa menzionata

da quest’ultima che “dovrà indicare il nominativo della sua collaboratrice

che dovrà essere sentita quale testimone in contraddittorio con la ricorrente”

(cfr. doc. XVIII).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid.

3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20

settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25

febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019

consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in

SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF

8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009

consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019

del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;

SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2020.10

del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018

consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nel caso di specie la

ricorrente ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza

ex art. 6 CEDU (cfr. doc. IX).

Si

può in ogni caso prescindere dall’indire un pubblico dibattimento allorché

risulta evidente, anche senza il medesimo, in particolare che un ricorso è

infondato o inammissibile (cfr. STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid.

4.4.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11

giugno 2019 consid. 5.2.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017,

pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.;

STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 1.3.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio

2018.

consid. 2.9.).

In concreto,

poiché già dagli elementi fattuali, in particolare dalla circostanza che la

ricorrente e __________ abbiano avuto due figli a distanza di circa 8 anni (__________

nato nel __________ 2013 e __________ nato nel __________ 2021), nonché dalle

loro dichiarazioni del 25 marzo e 1° aprile 2021 (cfr. consid. 2.5.), è

possibile desumere che tra i medesimi sussista una convivenza stabile, l’infondatezza

dell’impugnativa è risultata manifesta già al momento dell’inoltro del ricorso.

Del resto il

decreto del 17 gennaio 2022 con il quale il Presidente del TCA ha negato

all’insorgente il gratuito patrocinio, ritenendo non soddisfatto il requisito

della probabilità di esito favorevole del ricorso (cfr. doc. VIII; consid.

1.9.), è cresciuto incontestato in giudicato.

Inoltre giova

sottolineare che, qualora il pubblico dibattimento sia chiesto soltanto

nell’ottica di un’assunzione di prove e non per fornire al Tribunale il proprio

punto di vista personale sulle

risultanze probatorie, il principio della pubblicità delle

udienze non conferisce alcun diritto al riguardo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20

febbraio 2020 = SVR 2020 UV Nr. 28 pag. 114; STF 9C_87/2013 del 18 marzo 2013).

Il

giudice, in effetti, può rinunciare al dibattimento se lo stesso è finalizzato o funzionale

all'assunzione di prove (cfr. STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019

consid. 5.3.)

In casu la pubblica

udienza in applicazione dell’art. 6 CEDU è stata chiesta il 20 gennaio 2022 nel

termine per presentare eventuali nuove prove, quando è stata pure postulata

l’audizione di __________ (cfr. doc. VII; IX).

Con scritto del 17 febbraio 2022 la parte ricorrente ha confermato “la

domanda di prove di cui alla lettera del 20 gennaio 2022” (cfr. doc. XV).

Risulta, perciò, tenuto

anche conto del fatto che nell’impugnativa è stato indicato che quanto asserito

circa il fatto che “le relazioni tra i due genitori dei figli minori si sono

persino deteriorate al punto che pure gli incontri del fine settimana per

l'esercizio del diritto di visita non sono più così regolari” sarebbe stato

documentato nella presente procedura “con la necessaria audizione della

ricorrente e del signor __________” (cfr. doc. I; consid. 1.6.), che la pubblica udienza è stata chiesta piuttosto nell’ottica

dell’assunzione di prove.

Conformemente,

poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_199/2021 del 14

dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF

8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno

2019.

consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nella

presente fattispecie, in esito a quanto esposto, si prescinde pertanto di

indire un pubblico dibattimento e di sentire __________, come pure altri testi.

L’insorgente, nonché __________,

chiamato in causa (cfr. doc. X; consid. 1.11.), hanno peraltro potuto far

valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art. 29 cpv. 2

Cost. che garantisce il diritto di essere sentito (cfr. STF 8C_550/2017 del 12

gennaio 2018).

2.7

Alla luce di quanto precede il

TCA deve confermare la decisione su reclamo dell’8 novembre 2021.

2.8

In

ambito di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da

questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi

al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica

del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso è del 10 dicembre 2021, per cui torna applicabile il

diritto in vigore dal 1° gennaio 2021.

In casu, trattandosi del

settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis

la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per

quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale

art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia

previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di

famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti