39.2021.5
Negati AFI/API tenendo conto nell'UR della ric. del padre dei suoi 2 figli minori (2013 e 2021). Convivenza stabile essendo pronti a sostenersi perlomeno per mantenimento e cura bimbi. NO pubblico dibattimento (6 CEDU). Ricorso manifest. infondato. Pubbl. udienza chiesta piuttosto per assunz. prove
7 marzo 2022Italiano44 min
alle pretese spese sostenute da quest’ultimo, la parte resistente ha osservato che
Source ti.ch
Incarto
n.
39.2021.5-6
rs
Lugano
7 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo dell’8 novembre 2021 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
chiamato in causa: __________
ritenuto, in fatto
1.1. Nel
mese di aprile 2021 RI 1 ha postulato l’assegnazione di assegni integrativi
(AFI) e di prima infanzia (API; cfr. doc. 3 inc. Laps).
1.2. La
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni di famiglia (in seguito:
Cassa), con decisione del 4 agosto 2021, ha negato a RI 1 il diritto
all’assegno familiare integrativo, in quanto il reddito disponibile della sua
unità di riferimento superava il limite annuo fissato dalla legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali.
L’amministrazione,
nell’unità di riferimento dell’assicurata, ha considerato, oltre alla medesima,
alle figlie __________ ed __________, nate nel 2009 e nel 2011 dal matrimonio
con __________ da cui vive separata dall’agosto 2014 (cfr. doc. 20b; il
divorzio è stato pronunciato il 13 gennaio 2021 cfr. doc. 20) e ai figli __________
e __________, nati nel 2013 e nel 2021, anche __________, padre di questi
ultimi (cfr. doc. 11-11d inc. AF).
1.3. Con ulteriore decisione del 4
agosto 2021 la Cassa ha pure negato a RI 1 il diritto all’assegno di prima
infanzia per gli stessi motivi di cui sopra (cfr. doc. 12-12c inc. AF).
1.4. Il
13 settembre 2021 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto due
reclami distinti contro le decisioni del 4 agosto 2021 (cfr. doc. 15; 15c inc.
AF).
1.5. La
Cassa, con decisione su reclamo dell’8 novembre 2021, ha confermato le proprie
precedenti decisioni (cfr. doc. A),
precisando
quanto segue:
“(…)
4. Nel caso specifico va evidenziato che la signora RI 1 e il
signor __________ hanno in comune due figli: __________ nato il __________ 2013
e __________ nato il __________ 2021.
ln data 1° aprile 2021 la signora RI 1 ha dichiarato che con il
Signor __________, con il quale mi frequento da anni, c'è una relazione
altalenante. Di regola stiamo assieme ogni fine settimana, normalmente sono io
che mi reco presso la sua abitazione a __________ il sabato e rientro la
domenica, con i nostri figli; __________ e __________ e ancora ci
vediamo anche nelle vacanze che trascorriamo a casa l'uno dell'altro come e
quanto possibile specificando ln questi anni abbiamo avuto già
più volte delle rotture in cui siamo stati distanti per alcune settimane.
Inoltre il signor __________ ha affermato in data 25 marzo 2021
che con la signora RI 1 ho degli incontri regolari nel fine settimana, per
visita dei figli e compagnia.
La Cassa fa notare che tali dichiarazioni sono state espresse in
un momento in cui le persone interessate non erano a conoscenza delle
conseguenze giuridiche.
Pertanto, tutto quanto sopra, fa presupporre alla Cassa che il
centro degli interessi del signor __________ è senza dubbio presso l'abitazione
dei figli __________ e __________ e della compagna signora RI 1. La relazione
dei reclamanti - che a loro dire risulta altalenante - perdura almeno dall'anno
2012 in quanto il primo figlio __________ è nato nel mese di maggio 2013, ciò
fa considerare a tutti gli effetti una convivenza stabile ai sensi Laps.” (Doc.
A pag. 3)
1.6. Il
10 dicembre 2021 RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso
contro la decisione su reclamo, chiedendo l’annullamento della stessa, che ai
fini del calcolo degli API e AFI non sia considerato nell’unità di riferimento di
RI 1 il signor __________ e che a favore della ricorrente siano riconosciuti
API e AFI per i figli per un importo sufficiente per coprire la lacuna di
reddito” (cfr. doc. I pag. 5).
A
motivazione del ricorso l’assicurata, tramite il proprio rappresentante, ha
addotto:
“(…)
5. La Cassa pretende di poter inserire nell'unità di riferimento
il signor __________ per il solo fatto che il medesimo è padre degli ultimi due
figli della ricorrente. Ciò secondo un'errata interpretazione di quanto
stabilito dall'art. 2a RLaps. Infatti, in base a questa disposizione, la
convivenza è considerata stabile se vi sono figli in comune, o procura gli
stessi vantaggi di un matrimonio o è durata almeno 6 mesi.
L'art. 2a RLaps presuppone però che vi sia una convivenza. Questa
disposizione dunque non consente di ritenere che vi è una convivenza si vi è
data una delle condizioni indicate ma consente di ritenere che la convivenza
esistente è stabile se è data una di queste condizioni.
L'interpretazione proposta dalla Cassa è pertanto errata e non
consente di concludere che il signor __________ è convivente della ricorrente e
pertanto che, in applicazione dell'art. 4 Laps, il medesimo fa parte dell'unità
di riferimento della richiedente. Come indicato in precedenza questa
disposizione cantonale stabilisce che nell'unità di riferimento è incluso il
partner convivente, se la convivenza è considerata stabile. ln concreto non vi
è convivenza effettiva e reale, come del resto accertato e confermato pure
dalla Cassa, pertanto non ha senso disquisire sulla stabilità di una convivenza
inesistente.
Neppure quanto dichiarato dalla signora RI 1 il 01.04.2021
consente di ritenere che i genitori degli ultimi 2 figli convivono.
Innanzitutto la ricorrente non ha dichiarato di convivere con il padre dei suoi
2 figli. Essa ha solo riferito di una frequentazione durante il fine settimana
che è però solo finalizzata all'esercizio del diritto di visita del padre.
Inoltre, come esposto in sede di reclamo, le relazioni tra i due
genitori dei figli minori, si sono persino deteriorate al punto che pure gli
incontri del fine settimana per l'esercizio del diritto di visita non sono più
così regolari. Queste circostanze saranno documentate nella presente procedura
con la necessaria audizione della ricorrente e del signor __________.
ln ogni caso, anche se si volesse considerare il signor __________
nell'unità di riferimento della ricorrente, ciò che sarebbe comunque
manifestamente errato, va evidenziato che pure i calcoli effettuati dalla Cassa
nella prima decisione, sono totalmente errati. La Cassa infatti non ha
considerato le spese a carico del signor __________, in particolare quelle
dovute al pagamento del contributo alimentare per il figlio __________. Del
resto il signor __________ è oggetto di una procedura di pignoramento
nell'ambito della quale è risultato che il medesimo non ha alcun reddito
pignorabile. Ne consegue che le spese dell'interessato sono di gran lunga
superiori rispetto a quanto ritenuto nelle decisioni API e AFI. La ricorrente,
anche qualora si volesse ritenere nella sua unità di riferimento il signor __________,
presenterebbe dunque una lacuna di reddito che va necessariamente colmata con
il riconoscimento dei richiesti assegni. (…)” (Doc. I)
L’assicurata
ha postulato, inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio nella persona
dell’avv. RA 1, siccome “non dispone dei mezzi sufficienti per far fronte
alle spese della presente procedura e agli oneri di patrocinio” (cfr. doc.
Fatti
I pag. 4-5).
1.7. L’avv.
RA 1, il 3 gennaio 2022, ha trasmesso il “certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria” e la relativa documentazione.
Il
medesimo ha peraltro chiesto “di decidere subito la domanda di assistenza
giudiziaria contestuale al ricorso” (cfr. doc. IV).
Il
6 gennaio 2022 l’avv. RA 1 ha inviato copia della decisione di tassazione della
ricorrente relativa all’anno 2020 e ha sollecitato l’emanazione di una
decisione riguardante l’assistenza giudiziaria affinché, in caso di diniego,
possa chiedere alla cliente il versamento di un congruo acconto (cfr. doc. VI +
1-4).
1.8. La
Cassa, con risposta del 5 gennaio 2022, ha postulato la reiezione
dell’impugnativa, ribadendo deve essere considerata un’unità di riferimento di
sei persone, comprensiva anche di __________, padre dei due figli comuni.
Riguardo
alle pretese spese sostenute da quest’ultimo, la parte resistente ha osservato che
le stesse sono state richiamate per la prima volta in sede di ricorso, che, se
debitamente comprovate, potranno essere fatte valere in sede amministrativa con
una semplice richiesta di riesame e infine che le spese riconosciute sono
regolate dall’art. 8 Laps (cfr. doc. V).
1.9. Il
Presidente del TCA, il 17 gennaio 2022, ha respinto la domanda dell’insorgente
tendente a ottenere il gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.6.; 1.7.), in quanto
l’impugnativa non soddisfa il requisito della probabilità di esito favorevole
(cfr. doc. VIII).
1.10. Il 20 gennaio 2022 la parte
ricorrente, nel termine per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr.
doc. VII), ha chiesto che “le sia garantito il diritto a un’equa e pubblica
udienza in occasione della quale potersi esprimere sulla fattispecie in applicazione
dell’art. 6 CEDU”. Inoltre ha postulato l’audizione di __________ quale
teste al fine di riferire in merito agli attuali rapporti con RI 1, alla loro
convivenza e alle sue spese (cfr. doc. IX).
1.11. Il 31 gennaio 2022 il
Presidente del TCA ha ordinato la chiamata in causa di __________,
assegnandogli un termine di 20 giorni per esaminare l’intero incarto e per
determinarsi in merito (cfr. doc. X).
Con scritto pervenuto a
questo Tribunale l’8 febbraio 2022 __________ ha dichiarato di non essere
d’accordo con quanto sostenuto dalla parte resistente, precisando:
" (…) Condivido
quanto è stato esposto dalla signora RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, nel
ricorso del 10.12.2021. Io non solo non convivo con la signora RI 1 ma con la
medesima non ho neppure una relazione. Sono solo padre dei nostri figli comuni.
La relazione per incompatibilità caratteriale è stata interrotta da tempo. Per
questo motivo non ritengo corretto di essere considerato nell’unità di
riferimento della signora RI 1. (…)” (Doc. XII)
1.12. La Cassa, il 16 febbraio 2022,
da un lato, ha osservato che l’argomentazione di __________ secondo cui la
relazione con RI 1 si sarebbe interrotta da tempo per incompatibilità
caratteriale, sollevata per la prima volta in sede ricorsuale anche
dall’insorgente, appare in contrasto con i fatti, segnatamente con la nascita
del secondo figlio, e con le dichiarazioni fornite in precedenza.
Dall’altro, ha ribadito la
propria convinzione nel ritenere che vada considerata un’unità di riferimento
di sei persone, comprensiva quindi anche del padre dei due figli comuni (cfr.
doc. XIV).
1.13. il 17 febbraio 2022 l’avv. RA
1, per conto della sua assistita, ha comunicato che quest’ultima sottoscrive
integralmente le osservazioni di __________ (cfr. doc. XV).
1.14. Il doc. XIV è stato trasmesso
per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XVI), mentre il doc. XV è stato
inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XVII).
1.15. Il 27 febbraio 2022 l’avv. RA
1, a nome della propria assistita, si è nuovamente espresso in merito
fattispecie (cfr. doc. XVIII).
in diritto
Considerandi
2.1
L’assegno integrativo è
regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18
dicembre 2008.
L’art.
47.
Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno
integrativo:
" 1Richiamata la
Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento
della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino
svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino
straniero.
1bisSe
l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed
esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni
consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va
adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).
2Se
entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla
madre o al padre.
3Se
almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa
indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno
il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della
Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere
inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta
in giudicato.”
Ai
sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:
" 1L’importo
massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così
definite, in deroga alla Laps:
a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;
b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;
c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.
2…
3Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le
soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.”
Gli
art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di
prima infanzia.
L’art. 51 cpv. 1
Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:
" 1Il genitore ha
diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita costantemente con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino
svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;
d) soddisfa i requisiti della Laps.
1bisIl
genitore cittadino svizzero che dimostra di essere stato domiciliato nel
Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito
ad un’assenza non deve adempiere il termine d’attesa di cui al capoverso 1
lett. c).
2Se
il genitore esercita attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un
reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il
titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale
netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente
notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”
Secondo l’art. 52 Laf concernente
la famiglia biparentale:
" 1I genitori hanno
diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da
almeno cinque anni se cittadino straniero;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
1bisSe
l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed
esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni
consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va
adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).
2Se
l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche
da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a
tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un
reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui
esigibile.
3Il
reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il
titolare del diritto ai sensi della Laps.
4Se
almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa
indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio
della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In
ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a
quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in
giudicato.”
L’art. 54 Laf
enuncia inoltre che:
"
L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento
definite dalla Laps corrispondenti al numero dei membri dell’unità di
riferimento.”
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno
integrativo e dell’assegno di prima infanzia, rinvia alla Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
L’art.
46.
Laf prevede, del resto, che alle prestazioni familiari cantonali sono
applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le
disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
2.2
Ai
sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assegno integrativo
e dell’assegno di prima infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps):
"
1L’unità
di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza
è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno
l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se
questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…"
L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi
che:
"
La convivenza è
considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi
di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”
L'unità
economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde
alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto, per gli
art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità
di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal
partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono
figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è
durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di
un matrimonio, a differenza di quanto contemplato
dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che
l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi
erano figli in comune.
Riguardo
al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del
25.
ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si
evince quanto segue:
"
2.2
Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1
Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede
che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli
in comune.
Questa regola era stata definita per garantire
la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate
anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da
una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il
partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato
civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità
economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza
obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)
sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la
giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.
Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti
(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129
I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener
conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente
se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi
coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della
convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la
prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa
2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e
la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita
"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno
famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la
convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le
circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico
per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere
definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un
certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF
prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un
concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare
l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è
costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è
stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali
condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure
no."
Inoltre dal Rapporto parziale
2.
del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e
delle finanze emerge che:
"
(…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento
sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente,
se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i
relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede
a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non
vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità
definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà
concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata
positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Dal Commento alle
modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre
2006.
dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26
settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in
relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:
"
Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del
25.
ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è
considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa
conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in
cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la
convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno
dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di
un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la
sottoscrizione congiunta di contratti (locazione
dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri
apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su
conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners
dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C
90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi
costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di
contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un
matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un
appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere
esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e
economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi
anche STCA
25.
gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei
6.
mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una
convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel
settore delle prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si
applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”
2.3
Secondo la
giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è
confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere
conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei
redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo
di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,
piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente
(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
La
giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una
convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la
forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti
a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone
di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica
durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per
ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale
(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.
56.
pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
In
una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e
relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei
premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:
"
(…)
5.5
Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et
d'assistance (ATF 129
I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir
aussi ATF 106
II 1 consid. 2 p. 4). En
matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du
divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait
une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la
rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption
(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au
moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce
("concubinage qualifié"; ATF 118
II 235 consid. 3a p. 237; ATF
114.
II 295 consid. 1a p.
297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche
Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…).”
Con
giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta
Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la
convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni
e dalla quale era nato un figlio era stabile.
L’asserzione
della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe
stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi
indicazione in proposito.
Inoltre,
non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato
disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia
domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare
dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a
quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e
ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.
Infine
il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava
arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato
un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da
precedenti relazioni.
In
una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un
beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo
appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune
in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si
è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata
nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha
avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare
la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono
di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La
circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad
orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.
Con
giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta
Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone
Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria
ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del
suo compagno con il quale conviveva dal 2010.
Il
TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo
di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del
convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni
sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).
Secondo
l’Alta Corte il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve considerare
tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo
comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la
maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente
come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente.
Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto
all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il
diritto al minimo esistenziale (consid. 5).
In
una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13
pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha
chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario
dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di
riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla
madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da
molti anni.
In
quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la
compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo
(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo
appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente
con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per
stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche
delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre
la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante
differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della
signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata
dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.
Con
giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA
ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle
prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), ha considerato una
coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in
modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art.
10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015
pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.
Con
sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella Rtid I-2016 N. 5 pag.
39.
segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario
di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata
respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era
stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il
limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Il
TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che,
indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia
conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non
risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente
procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b
Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel
periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.
In
effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la
convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima,
non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.
Inoltre
gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune
sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti
per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi
mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi
convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al
matrimonio.
Questo
Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile
2014.
l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal
medesimo e da sua figlia.
Questa
Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016
N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il
compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo
l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato
di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una
convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata
stabile.
Con giudizio 39.2018.7 del
24.
settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere
dell’amministrazione che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno
integrativo e all’assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di
riferimento anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto
valere che il medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del
canone di locazione e che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al
versamento dell’importo di mantenimento per la figlia.
Il Tribunale federale, con
sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019 ,ha respinto il ricorso
dell’assicurata, rilevando:
" (…) la Corte cantonale, alla luce del
particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle
disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far
rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro situazione
sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di
là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)
Al
riguardo cfr. pure STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio
2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016;
STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA
36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.
2.4
Nell’evenienza
concreta la Cassa ha negato all’assicurata il diritto all’assegno integrativo e
all’assegno di prima infanzia richiesti nell’aprile 2021 (cfr. consid. 1.1.), considerando
nella sua unità di riferimento, composta della medesima, delle figlie __________
ed __________, nate nel 2009 e nel 2011 e dei figli __________ e __________,
nati nel 2013 e nel 2021, anche __________, padre di questi ultimi (cfr. doc.
11-11d; 12-12c inc. AF).
La
ricorrente ha contestato l’operato della Cassa, asserendo, in buona sostanza,
di non convivere con __________ e che le loro relazioni si sono deteriorate al
punto che pure gli incontri del fine settimana per l’esercizio del diritto di
visita nei confronti dei figli non sono più così regolari (cfr. doc. I; consid.
1.6.).
2.5
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia innanzitutto
che l’assicurata e __________ hanno due figli comuni, __________ e __________,
nati a distanza di poco meno di otto anni, e meglio il __________ 2013 e il __________
2021.
(cfr. doc. 16c; 16d; 17b inc. Laps).
Dai contratti per
l’obbligo del mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali conclusi
tra l’assicurata e __________ il 5 giugno 2015 per __________, rispettivamente
il 1° marzo 2021 per __________ emerge, da una parte, che i genitori esercitano
congiuntamente l’autorità parentale sui figli ma la madre ha il diritto di
custodia (cfr. doc. 21b; 21d inc. Laps).
Dall’altra,
che il padre si è altresì impegnato a provvedere al sostentamento dei figli, corrispondendo
l’importo mensile di fr. 200.-- a favore di ciascun figlio che versa peraltro
regolarmente. Il diritto di visita è stabilito di comune accordo con
l’assicurata (cfr. doc. 21b; 21d inc. Laps; 2 inc. AF).
Dopo che l’insorgente ha
inoltrato domanda di AFI e API tramite il proprio Comune di domicilio (cfr.
doc. 3 inc. Laps; consid. 1.1.), il Comune di __________, il 13 aprile 2021, ha
comunicato allo Sportello Laps che l’assicurata si era rivolta a loro prima della
nascita del figlio __________, dichiarando che con il padre dei suoi ultimi due
figli vi era una relazione.
Inoltre il Comune ha evidenziato
l’importanza di verificare la composizione dell’unità di riferimento,
specificando che __________ si era rifiutato di firmare la procura, per cui non
era stato possibile chiedere direttamente all’ufficio controllo abitanti di __________
la scheda dei suoi dati (cfr. doc. 11; 15f inc. Laps).
__________,
come rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. A), il 25 marzo 2021, ha poi
affermato di avere degli incontri regolari con RI 1 nel fine settimana, “per
visita e compagnia”, pur precisando di non condividere nessun mezzo
finanziario (cfr. doc. 2 inc. AF).
La
ricorrente dal canto suo, il 1° aprile 2021, ha sì rilevato che il padre di __________
e __________ non la sostiene finanziariamente oltre a quanto previsto dalle
convenzioni di mantenimento, anche perché ha debiti, tuttavia la stessa ha
dichiarato di frequentarlo da anni, benché vi sia una relazione altalenante,
che stanno insieme con i loro due figli ogni fine settimana (dal sabato alla
domenica), normalmente nell’abitazione di lui a __________, che di solito una
volta in settimana __________ si reca da lei a Iragna e che trascorrono le
vacanze insieme (cfr. doc. 3 inc. AF).
In
simili condizioni e tenuto conto, da un lato, che ai fini della determinazione
di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è
irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i
partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid.
2.3.), dall’altro, - circostanza peraltro decisiva - che l’assicurata e __________
hanno due figli comuni nati nel 2013 e nel 2021, il
TCA ritiene che a ragione la Cassa, con le decisioni del 4 agosto 2021 (cfr.
consid. 1.2.; 1.3.) e la decisione su reclamo dell’8 novembre 2021 (cfr. doc.
A; consid. 1.5.), abbia stabilito che tra il padre di __________ e __________ e
l’insorgente sussista una convivenza stabile ai sensi
degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a Reg.Laps (secondo cui la
convivenza è considerata stabile se, in particolare, vi sono figli in comune;
cfr. consid. 2.2.; STCA 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD
II-2013 N. 13 pag. 66 seg. e citata al consid. 2.3.).
In
effetti, visto che la ricorrente e __________ hanno due figli comuni, che il
padre vede abitualmente e a cui lo stesso provvede finanziariamente - conformemente
alle convenzioni di mantenimento - in modo regolare, come da lui asserito (cfr.
doc. 2 inc. AF), e che i medesimi hanno dichiarato, il 25 marzo e il 1° aprile
2021, di frequentarsi da anni, in particolare nei fine settimana, benché la
relazione sia altalenante, occorre concludere, in applicazione dell’abituale
criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 8C_520/2020
del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021
consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF
8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017
consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del
10.
febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo
2011.
consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3
pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),
che nel periodo determinante, ossia dall’aprile 2021
quando è stata depositata la domanda di AFI e API (cfr. art. 23 Laps) all’8
novembre 2021, data dell’emanazione della decisione su reclamo (il potere cognitivo della presente Corte è infatti limitato
alla valutazione della legalità della decisione su reclamo deferitale sulla
base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emessa; cfr. STF
9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 1.1.; STF 8C_102/2018 del 21 marzo
2018.
consid. 6.3.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_18/2010 del 7 ottobre
2010.
consid. 4; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V 366), l’insorgente e il padre di __________ e __________ fossero
pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, se non dal
lato finanziario, perlomeno per quanto concerne il mantenimento e la cura dei bambini.
Il TCA
prende atto di quanto dichiarato nel ricorso circa il deterioramento dei rapporti
tra l’assicurata e __________ al punto che pure gli incontri del fine settimana
per l’esercizio del diritto di visita non sono più così regolari (cfr. doc. I;
consid. 1.6.), rispettivamente delle asserzioni del padre di __________ e __________
pervenute a questa Corte l’8 febbraio 2022 secondo cui la relazione con
la ricorrente è stata interrotta da tempo per incompatibilità caratteriale (cfr. doc. XII; consid. 1.11.).
Al riguardo
va, tuttavia, osservato che nell'ambito
delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora,
nel senso che viene data la precedenza - in presenza di versioni
contraddittorie di un assicurato - alle prime affermazioni esternate quando
ancora la persona interessata ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le
spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime
constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF
8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019
consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del
24.
aprile 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).
In casu in prima battuta
la ricorrente e il padre di __________ e __________ hanno asserito di
frequentarsi nei fine settimana da anni per visita e compagnia, nonostante la
relazione sia altalenante (cfr. doc. 2; 3 AF).
Nemmeno nei reclami del 13
settembre 2021 l’assicurata, contrariamente a quanto indicato nel ricorso, ha
d’altronde accennato a un deterioramento dei rapporti, affermando unicamente
che __________ ha un domicilio e un’abitazione propria a __________ e non è suo
convivente (cfr. doc. 15; 15c inc. AF).
Ne discende che quanto
dichiarato a partire dal ricorso è ininfluente ai fini della presente vertenza.
Di
conseguenza rettamente la Cassa, per determinare l’eventuale diritto
dell’assicurata all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia
richiesti nell’aprile 2021, ha tenuto conto di __________ nell’unità di
riferimento dell’insorgente.
Per quanto attiene alla
censura secondo cui nei calcoli effettuati dalla Cassa non sono state
considerate delle spese a carico del padre di __________ e __________ (cfr.
doc. I; consid. 1.6.), questo Tribunale si limita a rilevare che
l’amministrazione, nella risposta di causa, ha precisato che le pretese spese sono
state richiamate per la prima volta in sede di ricorso e che, se debitamente
comprovate, potranno essere fatte valere in sede amministrativa con una
semplice richiesta di riesame (cfr. doc. V; consid. 1.8.).
2.6
La parte ricorrente, il 20
gennaio 2022, ha chiesto che “le sia garantito il diritto a un’equa e
pubblica udienza in occasione della quale potersi esprimere sulla fattispecie
in applicazione dell’art. 6 CEDU”. Inoltre ha postulato l’audizione, quale
teste, di __________ (cfr. doc. IX; consid. 1.10.).
Nello
scritto pervenuto al TCA l’8 febbraio 2022, __________, chiamato in causa (cfr.
doc. X; consid. 1.11.), si è dichiarato disposto a presentarsi davanti al
Tribunale per confermare quanto da luti dichiarato (cfr. doc. XII; consid.
1.10.)
Il 27 febbraio 2022
l’assicurata, tramite il proprio patrocinatore, ha poi ribadito le proprie
richieste e ha domandato l’audizione di una funzionaria della Cassa menzionata
da quest’ultima che “dovrà indicare il nominativo della sua collaboratrice
che dovrà essere sentita quale testimone in contraddittorio con la ricorrente”
(cfr. doc. XVIII).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid.
3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20
settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25
febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019
consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in
SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF
8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009
consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019
del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;
SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA
38.2020.10
del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018
consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso di specie la
ricorrente ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza
ex art. 6 CEDU (cfr. doc. IX).
Si
può in ogni caso prescindere dall’indire un pubblico dibattimento allorché
risulta evidente, anche senza il medesimo, in particolare che un ricorso è
infondato o inammissibile (cfr. STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid.
4.4.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11
giugno 2019 consid. 5.2.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017,
pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.;
STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 1.3.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio
2018.
consid. 2.9.).
In concreto,
poiché già dagli elementi fattuali, in particolare dalla circostanza che la
ricorrente e __________ abbiano avuto due figli a distanza di circa 8 anni (__________
nato nel __________ 2013 e __________ nato nel __________ 2021), nonché dalle
loro dichiarazioni del 25 marzo e 1° aprile 2021 (cfr. consid. 2.5.), è
possibile desumere che tra i medesimi sussista una convivenza stabile, l’infondatezza
dell’impugnativa è risultata manifesta già al momento dell’inoltro del ricorso.
Del resto il
decreto del 17 gennaio 2022 con il quale il Presidente del TCA ha negato
all’insorgente il gratuito patrocinio, ritenendo non soddisfatto il requisito
della probabilità di esito favorevole del ricorso (cfr. doc. VIII; consid.
1.9.), è cresciuto incontestato in giudicato.
Inoltre giova
sottolineare che, qualora il pubblico dibattimento sia chiesto soltanto
nell’ottica di un’assunzione di prove e non per fornire al Tribunale il proprio
punto di vista personale sulle
risultanze probatorie, il principio della pubblicità delle
udienze non conferisce alcun diritto al riguardo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20
febbraio 2020 = SVR 2020 UV Nr. 28 pag. 114; STF 9C_87/2013 del 18 marzo 2013).
Il
giudice, in effetti, può rinunciare al dibattimento se lo stesso è finalizzato o funzionale
all'assunzione di prove (cfr. STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019
consid. 5.3.)
In casu la pubblica
udienza in applicazione dell’art. 6 CEDU è stata chiesta il 20 gennaio 2022 nel
termine per presentare eventuali nuove prove, quando è stata pure postulata
l’audizione di __________ (cfr. doc. VII; IX).
Con scritto del 17 febbraio 2022 la parte ricorrente ha confermato “la
domanda di prove di cui alla lettera del 20 gennaio 2022” (cfr. doc. XV).
Risulta, perciò, tenuto
anche conto del fatto che nell’impugnativa è stato indicato che quanto asserito
circa il fatto che “le relazioni tra i due genitori dei figli minori si sono
persino deteriorate al punto che pure gli incontri del fine settimana per
l'esercizio del diritto di visita non sono più così regolari” sarebbe stato
documentato nella presente procedura “con la necessaria audizione della
ricorrente e del signor __________” (cfr. doc. I; consid. 1.6.), che la pubblica udienza è stata chiesta piuttosto nell’ottica
dell’assunzione di prove.
Conformemente,
poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_199/2021 del 14
dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF
8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno
2019.
consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF
9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017
consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una
lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.
DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella
presente fattispecie, in esito a quanto esposto, si prescinde pertanto di
indire un pubblico dibattimento e di sentire __________, come pure altri testi.
L’insorgente, nonché __________,
chiamato in causa (cfr. doc. X; consid. 1.11.), hanno peraltro potuto far
valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art. 29 cpv. 2
Cost. che garantisce il diritto di essere sentito (cfr. STF 8C_550/2017 del 12
gennaio 2018).
2.7
Alla luce di quanto precede il
TCA deve confermare la decisione su reclamo dell’8 novembre 2021.
2.8
In
ambito di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da
questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese
di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi
al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica
del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto il ricorso è del 10 dicembre 2021, per cui torna applicabile il
diritto in vigore dal 1° gennaio 2021.
In casu, trattandosi del
settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis
la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per
quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale
art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia
previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di
famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti