Lexipedia

Decisione

39.2022.3

A torto chiesta restituzione AFI e API, stabilendo che una terza persona era parte della sua UR sulla sola base della segnalazionoe al MP. Procedimento penale non è però concluso. Rinvio atti per complemento istruttorio ed emissione nuovo OR. In caso di dubbio possibile attendere esito vert. penale

24 gennaio 2023Italiano42 min

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza

Source ti.ch

Incarto

n.

39.2022.3

rs

Lugano

24 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 28 aprile 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto in fatto

1.1. La Cassa cantonale di compensazione

per gli assegni familiari (in seguito: Cassa), con decisione su reclamo del 28

aprile 2022 (cfr. doc. A1), ha confermato il proprio provvedimento del 9

dicembre 2021 (cfr. doc. 24A) con cui ha ordinato a RI 1 di restituire

l’importo di fr. 21'441.-- che avrebbe percepito a torto a titolo di assegni integrativi

e di prima infanzia dal mese di gennaio 2019 al mese di dicembre 2020, in

quanto nel corso del mese di aprile 2021 è venuta a conoscenza del fatto che

l’assicurata condivideva l’abitazione con __________.

1.2. RI

1 ha impugnato la decisione su reclamo del 28 aprile 2022 con un tempestivo

ricorso inoltrato al TCA, nel quale, dopo aver indicato che la Polizia nel

marzo 2021 ha trovato nella sua abitazione __________, che quest’ultimo ha

dichiarato di non aver mai abitato nel suo alloggio di __________ e di nemmeno

aver avuto le relative chiavi, come pure di averlo aiutato a trovare un appartamento

e di aver pagato la prima mensilità, in quanto egli aveva ingenti problemi

economici a causa del dovere di mantenimento nei confronti dell’ex coniuge e dei

figli, ha fatto valere che nel 2019 non aveva più alcuna relazione sentimentale

con il __________.

L’assicurata

ha, inoltre, asserito che “mi domando il perché dovrei rispondere io se

aveva o meno le chiavi dell’appartamento o se andava in abitazioni altrui”.

La

medesima ha infine richiesto, nel caso in cui venga confermato il computo di __________

nella sua unità di riferimento, di tenere conto anche delle spese relative alle

cure dei figli di __________ di Euro 22'000.-- che questi ha pagato (cfr. doc.

I).

1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato

la reiezione dell’impugnativa, facendo riferimento, per quanto attiene alla non

considerazione delle spese straordinarie di Euro 22'000.--, alle spiegazioni

fornite nella decisione su reclamo impugnata (cfr. doc. III).

1.4. Il 31 maggio 2022 l’insorgente ha prodotto

della documentazione (cfr. doc. V; B1-12), tra cui il contratto di locazione

sottoscritto da __________ il 1° gennaio 2020, relativo a un appartamento di un

locale in __________ (cfr. doc. B1) e la notifica di cambiamento di indirizzo

all’interno del Comune di __________ dal 1° gennaio 2020 (cfr. doc. B2).

1.5. La parte resistente, il 10 giugno

2022, ha osservato che “in merito al domicilio del signor __________, la

Cassa si rifà alle dichiarazioni date sia dalla signora RI 1 che dal medesimo

in data 9 marzo 2021 (cfr. doc. 3 della documentazione allegata alla risposta

di causa del 27 maggio 2022), la composizione dell’unità di riferimento mai

essendo nemmeno stata contestata con reclamo” (cfr. doc. VII).

1.6. Il 21 giugno 2022 la ricorrente ha inviato

due verbali allestiti davanti al Ministero pubblico nel marzo 2022 (doc. C2;

C3) e ha chiesto che “sia indetta una pubblica udienza (art. 6 CEDU), anche

per poter esporre il mio punto di vista sulle prove assunte” (cfr. doc.

IX).

1.7. Il TCA, l’11 luglio 2022, ha

rifiutato l’assunzione dei documenti C2 e C3 allegati al doc. IX che ha

restituito all’assicurata, poiché “i due verbali - uno solo riguarda

peraltro l’interrogatorio dell’insorgente - contengono dati sensibili

concernenti minori che non sono inerenti alla causa in ambito di restituzione

di assegni di famiglia pendente davanti a questa Corte”. Le è stata in ogni

caso segnalata la facoltà di ritrasmettere a questo Tribunale la parte del suo

verbale d’interrogatorio del 29 marzo 2022 concernente la vertenza relativa

agli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. doc. X).

1.8. Il 20 luglio 2022 l’assicurata ha

inviato nuovamente il verbale del 29 marzo 2022 con alcune parti oscurate e ha

ribadito la richiesta di essere ascoltata (cfr. doc. XII + 1).

1.9. La Cassa ha preso posizione al

riguardo il 12 agosto 2022 (cfr. doc. XIV).

1.10. L’assicurata si è ancora espressa in

merito alla fattispecie con scritto del 22 agosto 2022 (cfr. doc. XVI).

1.11. Il doc. XVI è stato trasmesso per

conoscenza all’amministrazione.

considerato in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la

ricorrente debba o meno restituire l’ammontare di fr. 21'441.--, corrispondenti

a parte degli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti nel periodo dal

1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Più

precisamente, va acclarato se nell’unità di riferimento dell’insorgente, a

partire dal mese di gennaio 2019, debba oppure no essere compreso anche __________.

2.2. Secondo l’art. 46 della Legge sugli

assegni di famiglia (Laf) alle prestazioni familiari cantonali sono

applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le

disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta l'art. 27 Laps, relativo

alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,

" Il diritto

alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo

amministrativo competente o su domanda dell’utente (cpv.1).

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni

periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno

e

b) revisioni

straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi

dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito

disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento

armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni

sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno

del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b) dal primo giorno

del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di

revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno

del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta

dall’utente. (cpv. 5)"

2.3. L'art. 30 Laps, relativo alla

notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" Le persone

che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente

agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle

leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle

condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della

legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo

competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle

prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2)"

In proposito l'art. 10 Reg.Laps

precisa che

" È

considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento

pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito disponibile

residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la

decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento"

2.4. Per quanto riguarda l'obbligo di

restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3).

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza

del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N.

4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4

Reg.Laps:

" L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2

lett. a e b Laf competente in merito alla determinazione del diritto e al

pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale

per gli assegni familiari.

Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998, anche alla Laps, la

richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale,

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente, o del riesame della decisione con la quale

sono state attribuite le prestazioni. L’amministrazione può riesaminare una

decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un

controllo giudiziario, nel caso in cui sia senza dubbio errata e la correzione

abbia un’importanza rilevante. Solo in tali casi può richiedere una restituzione

(cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28

giugno 2018 consid. 4.1.; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC

1989 pag. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 pag. 547).

2.5. L’assegno integrativo è regolato

dagli art. 47 segg. Laf del 18 dicembre 2008.

L’art.

47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno

integrativo:

" 1Richiamata la

Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento

della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino

svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino

straniero.

1bisSe

l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed

esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni

consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va

adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

2Se

entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla

madre o al padre.

3Se

almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa

indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno

il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della

Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere

inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione

cresciuta in giudicato.”

Ai

sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:

" 1L’importo

massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così

definite, in deroga alla Laps:

a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;

b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;

c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.

2…

3Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le

soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.”

Per gli anni 2023 e 2024 sono

applicati i seguenti massimali:

a) per il primo ed il secondo

figlio 9'539 franchi;

b) per il terzo ed il quarto

figlio 6'359 franchi;

c) per ogni ulteriore figlio

3'180 franchi (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di

famiglia del 21 dicembre 2022, stato 1° gennaio 2023; RL 856.130).

Gli

art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di

prima infanzia.

L’art. 51 cpv. 1 Laf, che

si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:

" 1Il genitore ha

diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita costantemente con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino

svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino

straniero;

d) soddisfa i requisiti della Laps.

1bisIl

genitore cittadino svizzero che dimostra di essere stato domiciliato nel

Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito

ad un’assenza non deve adempiere il termine d’attesa di cui al capoverso 1

lett. c).

2Se

il genitore esercita attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un

reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il

titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale

netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente

notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”

Secondo l’art. 52 Laf concernente

la famiglia biparentale:

" 1I genitori hanno

diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre

anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da

almeno cinque anni se cittadino straniero;

d) soddisfano i requisiti della Laps.

1bisSe

l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed

esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni

consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va

adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

2Se

l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche

da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a

tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un

reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui

esigibile.

3Il

reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il

titolare del diritto ai sensi della Laps.

4Se

almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa

indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio

della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In

ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a

quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in

giudicato.”

L’art. 54 Laf enuncia

inoltre che:

" L’importo

massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento definite dalla Laps

corrispondenti al numero dei membri dell’unità di riferimento.”

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno

integrativo e dell’assegno di prima infanzia, rinvia alla Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

2.6. Ai

sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assegno integrativo

e dell’assegno di prima infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps):

"

1L’unità

di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza

è considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno

l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se

questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:

"

La convivenza è

considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi

di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto, per gli art. 4

cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di

riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner

convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in

comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata

almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio, a differenza di quanto contemplato

dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che

l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi

erano figli in comune.

Riguardo

al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del

25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si

evince quanto segue:

"

2.2

Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1 Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica

di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di

mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono

considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza

in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la

sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma

applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1,

affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Inoltre dal Rapporto parziale 2 del

28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle

finanze emerge che:

"

(…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento

sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente,

se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i

relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,

provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità

definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Dal Commento alle modifiche

del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal

Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre

2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione

all’art. 2a Reg.Laps risulta:

"

Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del

25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è

considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in

cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la

convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno

dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di

un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la

sottoscrizione congiunta di contratti (locazione

dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri

apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su

conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza

della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C

155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi

costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di

contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un

matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un

appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere

esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e

economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi

anche STCA

25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei

6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una

convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel

settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si

applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.7. Secondo la

giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto

nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e

delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di

mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una

convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la

forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti

a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone

di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica

durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per

ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale

(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.

56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

In

una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e

relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei

premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

"

(…)

5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et

d'assistance (ATF 129

I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir

aussi ATF 106

Considerandi

II 1 consid. 2 p. 4). En

matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du

divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait

une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la

rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption

(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au

moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce

("concubinage qualifié"; ATF 118

II 235 consid. 3a p. 237; ATF

114.

II 295 consid. 1a p.

297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf

(nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…).”

Con

giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta

Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la

convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni

e dalla quale era nato un figlio era stabile.

L’asserzione

della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe

stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi

indicazione in proposito.

Inoltre,

non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato

disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia

domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare

dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a

quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e

ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine

il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava

arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato

un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da

precedenti relazioni.

In

una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un

beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo

appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune

in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si

è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata

nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha

avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare

la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono

di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La

circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad

orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta

Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone

Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una

beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da

parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

Il

TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo

di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del

convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni

sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

Secondo

l’Alta Corte il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve

considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario

sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato

stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata

integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della

persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il

precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede

il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13

pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva

chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario

dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di

riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla

madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da

molti anni.

In

quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la

compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo

(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo

appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione

dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,

passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),

occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre

la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante

differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della

signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata

dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con

giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA

ha deciso che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle

prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), aveva considerato

una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava,

in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art.

10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015

pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.

Con

sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag.

39.

segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario

di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata

respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata

computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il

limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il

TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che,

indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia

conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non

risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente

procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b

Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel

periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In

effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la

convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima,

non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre

gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio.

Questo

Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile

2014.

l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal

medesimo e da sua figlia.

Questa

Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016

N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il

compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo

l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato

di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una

convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata

stabile.

Con giudizio 39.2018.7 del 24

settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione

che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno integrativo e

all’assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento

anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il

medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di

locazione e che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento

dell’importo di mantenimento per la figlia.

Il Tribunale federale, con

sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso

dell’assicurata, rilevando:

" (…) la Corte cantonale, alla luce del

particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle

disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far

rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro

situazione sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno

reciproci, al di là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)

In una sentenza 39.2021.5-6 del 7

marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a un’assicurata

il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In effetti

nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi due figli

nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una convivenza stabile

ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una propria abitazione

in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine settimana e la

relazione fosse altalenante.

Con giudizio 39.2022.2 del 3

giugno 2022 il TCA ha confermato la decisione su reclamo di restituzione di parte degli AFI e degli API percepiti da ottobre 2020 a marzo

2021.

emessa dalla Cassa nei confronti di un’assicurata nella cui unità

di riferimento era stato inserito anche il marito, padre

di sua figlia. In effetti, benché nell'ambito delle misure a protezione dell'unione

coniugale essi fossero stati autorizzati a vivere separati dal magio 2018, il

marito dall’ottobre 2020 risultava domiciliato presso la ricorrente.

Al

riguardo cfr. pure STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio

2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016;

STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA

36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

2.8

Nella presente fattispecie dalle

carte processuali emerge che l’assicurata, madre di __________ e di __________,

nati il __________ 2010, rispettivamente il __________ 2014 da un matrimonio

conclusosi con il divorzio nel 2015 (cfr. doc. IX3 e 1T3 inc. 39.2022.6),

nonché di __________, nato il __________ 2020, ha beneficiato di assegni

integrativi e di prima infanzia.

In particolare la ricorrente ha

percepito assegni integrativi pari a fr. 1'139.-- mensili da gennaio 2019 a

marzo 2020 e a fr. 1'452.-- da aprile a dicembre 2020, come pure assegni di

prima infanzia di fr. 1'672.-- mensili per i mesi da aprile a luglio 2020 e di

fr. 1'709.-- mensili da agosto a dicembre 2020 (cfr. doc. 25D).

Gli AFI e gli API menzionati sono

stati calcolati tenendo conto di un’unità di riferimento costituita, fino a

marzo 2020, da tre persone - e meglio dall’insorgente, da __________ e da __________

– e dopo la nascita di __________ da quattro persone.

Il 21 aprile 2021 l’allora

Procuratore Pubblico __________ ha comunicato all’amministrazione che RI 1 e __________,

imputati in un procedimento penale per titolo segnatamente di ottenimento

illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale, “interrogati

entrambi dalla Polizia cantonale il 9 marzo 2021 hanno dichiarato che, al fine

di poter percepire degli assegni per i propri figli, avrebbero comunicato al

vostro ufficio una residenza fittizia per __________, indicando che lo stesso

sarebbe stato residente a __________, in __________, quando in realtà egli

avrebbe sempre vissuto unitamente alla compagna __________ e ai minori __________,

a __________, in __________” (cfr. doc. 3).

A seguito di tale informazione la

Cassa, dopo aver richiesto la documentazione atta a ricalcolare le prestazioni

spettanti di diritto all’assicurata considerando anche __________ nella sua

unità di riferimento (cfr. doc. 14; 15), il 9 dicembre 2021 ha emesso nei

confronti dell’insorgente un ordine di restituzione della somma di fr.

21'441.--, corrispondenti a parte degli AFI e degli API percepiti dal mese di gennaio

2019.

al mese di dicembre 2020 (cfr. doc. 24A)

Con reclamo del 5 gennaio 2022

l’assicurata, rappresentata dall’avv. __________, ha contestato l’importo

chiestole in restituzione, in particolare censurando il mancato computo

dell’importo di Euro 22'000.-- che __________ ha versato alla moglie in Italia

per le spese dei figli, oltre agli alimenti fissati dal Tribunale di __________

in Euro 1'700.-- mensili conteggiati nei nuovi calcoli degli AFI e API (cfr.

doc. 25; 25G-25H; 16; 17; 18; 19; 20; 21).

Il provvedimento del 9 dicembre

2021.

è stato confermato con decisione su reclamo del 28 aprile 2022 (cfr. doc.

A1; consid. 1.1.).

A proposito dell’ammontare di

Euro 22'000.-- per spese straordinarie a favore dei figli è stato precisato:

" (…) l’art.

8.

cpv. 1 lett. d) Laps (alimenti) rinvia a quanto deducibile in ambito fiscale,

sulla scorta dell’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT.

Ora, come confermatoci dall’autorità

fiscale risp. sulla scorta della circolare no. 18/2020 della divisione delle

contribuzioni (5.2.2. Aspetti di diritto fiscale pagg. 9-10/30, se è previsto

che in virtù del principio di congruenza sono imponibili gli alimenti percepiti

da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale (art. 23 cpv. 1

lett. f LT e 33 cpv. 1 lett. f LIFD) e deducibili per il genitore che li versa

(art. 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD), occorre precisare quanto

segue.

Anzitutto, come per gli alimenti pagati al

coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto, la nozione di contributo

di mantenimento si riferisce unicamente ai versamenti periodici con

caratteristica di onere permanente e non può essere estesa ai versamenti

effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per

alimenti (art. 288 CC), che non possono quindi essere dedotti.

Ma pure i contributi straordinari

(contributi per spese straordinarie) di cui all’art. 286 cpv. 3 CC, che

rappresentano dei contributi versati una tantum per soddisfare delle

necessità particolari del figlio, limitate nel tempo, non previste al momento

della determinazione del contributo alimentare e di regola ripartire tra i

genitori in ragione di metà ciascuno (il caso tipico sono gli interventi dentari

e le misure scolastiche particolari e di natura provvisoria), non possono

essere ammessi in deduzione per il genitore che li versa (debitore) e,

conformemente al principio di corrispondenza, neppure sono imponibili presso il

creditore alimentare.

E’ tutt’al più valutabile un’eccezione

quando, al momento della determinazione degli alimenti, il giudice ha potuto

stabilire oltre al contributo alimentare ordinario anche un contributo

straordinario per il figlio per spese straordinarie determinabili, durevoli nel

tempo e sufficientemente comprovate, altrimenti detto soltanto se a quel

momento i bisogni particolari del figlio sono conosciuti. In tal caso, ovvero

quando al momento della determinazione degli alimenti per il figlio è stato

riconosciuto (cifrato e/o qualificato) anche un contributo per spese

straordinarie, tali prestazioni devono essere integrate a quelle ordinarie

fondate sull’art. 285 cpv. 1 CC risp. tali contributi, come nel caso dei

contributi alimentari ordinari, sono imponibili presso il genitore

beneficiario, rispettivamente deducibili nella partita fiscale del debitore

alimentare.

Ora, considerato tutto quanto sopra, le

spese rivendicate risultano essere a carattere straordinario e non si

riferiscono ad una spesa costante nel tempo risp. cifrata e/o qualificata al

momento della determinazione degli alimenti per il figlio.

L’importo di Euro 22'000.00, quand’anche

fosse comprovato (per spese odontoiatriche sono stati p.es. prodotti i soli

preventivi), non può pertanto essere considerato quale spesa ai fini della

determinazione del diritto alla prestazione AFI e API. (…)” (Doc. A1 pag. 3)

2.9

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rileva che nel ricorso l’assicurata

personalmente, a differenza che nel reclamo, dove tramite il patrocinatore di

allora ha sollevato obiezioni solamente riguardo all’ammontare in quanto tale

dell’ordine di restituzione (cfr. doc. 25; consid. 2.8.), ha contestato

anzitutto la presa in considerazione di __________ nella sua unità di riferimento

(cfr. doc. I).

L’art. 4

cpv. 1 Laps, applicabile anche agli AFI e API (cfr. consid. 2.6.), prevede che

l’unità di riferimento è costituita segnatamente dal coniuge del titolare del

diritto (lett. b), rispettivamente dal partner convivente, se la

convivenza è considerata stabile (lett. c).

Ex art. 2a Reg.Laps

la convivenza è considerata stabile se, alternativamente, vi sono figli in

comune (lett. a), la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio

(lett. b), la convivenza è durata almeno 6 mesi (lett. c).

Il TCA evidenzia, poi, relativamente

all’asserzione della ricorrente secondo cui la paternità di __________ non

risulta in nessun documento legale (cfr. doc. XVI), che in ogni caso la

medesima, il 20 aprile 2022, ha affermato che non ha più una relazione

sentimentale con __________, ma che “è rimasto un buon rapporto per figlio

avuto in data __________ 2020 __________” e che egli “tutt’ora è in

attesa di divorzio al fine di riconoscere il minore” (cfr. doc. 1Y3

inc.39.2022.6).

Anche l’avv. __________ del Foro

di __________, difensore di fiducia di __________, l’11 gennaio 2021, ha

dichiarato di essere al corrente del nuovo nato del suo cliente “nato a __________

il __________ 2020 dalla signora RI 1 che ha partorito il figlio __________

fuori dal matrimonio” e di aver ricevuto da questi mandato di depositare

domanda di divorzio (cfr. doc. 1U3 inc. 39.2022.6).

Dal rapporto allestito dalla curatrice

di __________ e __________ nel novembre 2022 emerge altresì che __________ è il

padre di __________ anche se non l’ha ancora riconosciuto ufficialmente (cfr.

doc. IX3 inc. 39.2022.6).

Inoltre quanto si evince dallo

scritto del 21 aprile 2021 del Ministero pubblico, e meglio che RI 1 e __________,

il 9 marzo 2021, hanno dichiarato alla Polizia cantonale che per percepire gli

assegni per i propri figli avrebbero indicato una residenza fittizia per __________,

in __________ (contratto di locazione concluso il 1° gennaio 2020; cfr. doc.

B1), quando in realtà egli avrebbe sempre vissuto unitamente all’assicurata e

ai minori in __________ (cfr. doc. 3; consid. 2.8.), trova riscontro nelle

asserzioni della ricorrente stessa che nell’impugnativa ha indicato che la

Polizia nel marzo 2021 ha trovato nella sua abitazione __________, che

quest’ultimo ha dichiarato di non aver mai abitato nel suo alloggio di __________

e di nemmeno aver avuto le relative chiavi (cfr. doc. I; consid. 1.2.), nonché

nell’attestazione del Comune di __________ del 7 aprile 2022 (cfr. doc. 1A5

inc. 39.202.6) da cui risulta, da un lato, che il proprietario dello stabile in

__________ nel febbraio 2022 ha comunicato che __________ gli risultava

sconosciuto, dall’altro, che il datore di lavoro ha invece indicato quale

indirizzo di __________ che corrisponde all’ubicazione dell’abitazione

dell’insorgente (cfr. doc. 1R4 inc. 39.2022.6).

Questi elementi farebbero

propendere per la conclusione a cui è giunta la Cassa, e meglio che tra __________

e la ricorrente sussisteva una convivenza stabile.

In tal caso a ragione nel calcolo

degli AFI e degli API è stato tenuto conto di un’unità di riferimento

comprensiva anche del medesimo.

È vero, però, che dal verbale di

interrogatorio davanti al Ministero pubblico del 29 marzo 2022 emerge che per

il lasso di tempo determinante - anni 2019 e 2020 - l’insorgente ha affermato

che “__________ non ha sempre vissuto da me e stava anche da alcuni suoi

amici a __________” (cfr. doc. XII1).

La medesima, il 27 agosto 2022,

in merito alla circostanza che __________ sia stato trovato a casa sua, ha

puntualizzato che si chiedeva dove stesse il problema se invitava conoscenti nella

sua abitazione, specificando che egli “poteva anche trovarsi da me per un

semplice caffè!” e che non sono state fatte indagini con prove attestanti

dove fosse __________ in quel periodo (cfr. doc. XVI).

Inoltre la Cassa ha emesso

l’ordine di restituzione in buona sostanza soltanto sulla base della

segnalazione del Ministero pubblico dell’aprile 2021 (cfr. doc. 24A; 3, consid.

2.8.).

Il procedimento penale non è,

tuttavia, concluso.

Il dib).

Nonostante la vertenza penale non

fosse chiusa, la parte resistente non ha esperito particolari accertamenti. Ad

esempio non ha sentito personalmente l’assicurata, né __________. Nemmeno sono

stati interpellati gli asseriti amici presso i quali avrebbe risieduto quest’ultimo,

né sono stati richiesti i relativi nominativi.

2.10

Nel caso di specie, per maggiore

tranquillità, il TCA ritiene

conseguentemente che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata dalla

Cassa, la quale, come visto, nella procedura di reclamo non ha esperito alcuna

specifica istruttoria.

In relazione allo scopo della

procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla

procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha del resto

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…) Le but de la

procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus

près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que

l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de

compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées -

souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger

les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V

188.

consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In

una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale

ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha

rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U

342.

pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA 38.2022.51 del 16

agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA

42.2019.20

del 18 giugno 2019 consid. 2.8., STCA 38.2017.41 del 14 settembre

2017.

consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.

Nel caso concreto si giustifica,

di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo del 28 aprile 2022 e

il rinvio degli atti alla Cassa per effettuare un complemento istruttorio ed

emettere una nuova decisione riguardo alla restituzione di parte degli AFI e

degli API percepiti da gennaio 2019 a dicembre 2020.

La Cassa, in caso di dubbio, avrà

comunque la possibilità di attendere l’esito del procedimento penale prima di pronunciarsi

nuovamente in merito alla restituzione (cfr. STCA 38.2022.12 del 17 ottobre

2022.

consid. 2.7.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.10.).

Alla luce dell’esito della

presente causa, il TCA può non chinarsi specificatamente sulla richiesta

dell’insorgente di indire una pubblica udienza ex art. 6 CEDU (cfr. doc. IX;

XII; consid. 1.6.; 1.8.).

2.11

In ambito di assegni familiari cantonali, per

quanto concerne la procedura dinanzi al

TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa

legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi del settore

degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca

e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.5

del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid.

2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid.

2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su reclamo

del 28 aprile 2022 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa perché proceda come indicato ai consid. 2.9. e 2.10.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti