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Decisione

39.2022.4

A torto soppresso AF (9-10/19), poiché ass. aveva custodia del figlio. A ragione soppresso AF (11/19-12/20), in quanto trasferimento del figlio dal padre è stato riconosciuto dall'Autorità. Pertanto assicurata deve restituire AF percepiti indebitamente. Irrilevante che li abbia corrisposti al padre

16 agosto 2022Italiano26 min

settembre 2021. Tali controversie dovranno semmai essere risolte in sede civile.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

39.2022.4

rs

Lugano

16 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 aprile 2022 emanata da

CO 1

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 22

aprile 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 21

settembre 2021 (cfr. doc. A1=13 1/10) con la quale, da un lato, aveva soppresso

con effetto retroattivo dal 3 settembre 2019 il diritto di RI 1 ad assegni

familiari a favore del figlio __________ (__________ 2006), in quanto da quella

data quest’ultimo vive in via prioritaria presso il padre, __________ (art. 7

cpv. 1 lett. c LAFam) e dall’altro, aveva chiesto alla medesima la restituzione

della somma di fr. 3'186.60 corrispondenti agli assegni familiari percepiti

indebitamente dal 3 settembre 2019 al 31 dicembre 2020 (cfr. doc. A7=16 1/5).

Al

riguardo l'amministrazione si è così espressa:

" (…) la

Cassa sottolinea che anche considerando il momentaneo trasferimento di __________

dal 3 settembre 2019 al 19 maggio 2020, divenuto definitivo con il

provvedimento del 19 maggio 2020 notificato dal Pretore aggiunto __________ e

sebbene l’opponente abbia regolarmente versato gli alimenti e gli assegni

familiari al signor __________, la titolarità del diritto a nome della signora RI

Fatti

1 non può essere in ogni caso mantenuta e pertanto la decisione 21 settembre

2021 è integralmente confermata.

La Cassa non è competente ad intervenire in merito agli assegni

familiari versati dalla signora RI 1 al signor __________ da maggio 2020 a

settembre 2021. Tali controversie dovranno semmai essere risolte in sede civile.

(…)” (Doc. A7=16 4/5 pag. 4)

1.2. Contro la decisione su opposizione

del 22 aprile 2022 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo di

riconoscerle gli assegni familiari fino a dicembre 2020 avendoli versati al

padre di __________ e fino a settembre 2021 al suo datore di lavoro in modo da

poter riceverli da quest’ultimo avendoli già corrisposti al padre di suo figlio

e “ritornati al mio datore di lavoro con storno dagli stipendi”.

L’insorgente non si oppone al

versamento degli assegni a __________ dal mese di ottobre 2021 (cfr. doc. I

pag. 2).

Con decisione del 19 maggio 2020

il Pretore aggiunto del Distretto di __________, __________, in effetti ha segnatamente

stabilito che RI 1 avrebbe versato a __________ mensilmente “l’assegno

familiare attualmente percepito (CHF 200.--)”, come pure l’importo di

ulteriori fr 200.-- (cfr. doc. A4).

A sostegno delle proprie pretese

l’assicurata ha sostanzialmente addotto di aver bonificato al padre di __________

gli assegni familiari come deciso del Pretore __________ il 19 maggio 2020,

precisando che __________ “era al corrente e in accordo, tanto è che nulla

ha avuto da ridire quando da ottobre 21 ho versato solo l’importo al netto di

questi”. (cfr. doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 13 giugno

2022 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa e si è riconfermata nella

decisione su opposizione del 22 aprile 2022, evidenziando che “(…) l’art. 7

cpv. 1 LAFam si applica senza deroghe e che la controversia in merito agli

assegni familiari versati dalla ricorrente al padre deve essere risolta in sede

civile” (cfr. doc. III).

1.4. Il TCA, il 15 giugno 2022, ha

assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.

in diritto

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire se

correttamente oppure non la Cassa ha negato ad RI 1 il diritto agli assegni

familiari a favore del figlio __________ a far tempo dal 3 settembre 2019 e le

ha richiesto la restituzione dell’importo di fr. 3'186.60 relativo agli assegni

percepiti a torto dal 3 settembre 2019 al 31 dicembre 2020.

2.2

L'art. 2 della legge federale sugli

assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1° giugno 2009),

dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari, prevede che gli

assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per

compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.

L'art. 7 LAFam, relativo al concorso

di diritti, stabilisce che:

"

1Qualora più

persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di

una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:

a. la persona che esercita un'attività lucrativa;

b. la persona che ha l'autorità

parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;

c. la persona presso la quale il

figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;

d. la persona cui è applicabile

l'ordinamento degli assegni familiari nel Can­tone di domicilio del figlio;

e. la persona esercitante un'attività

lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;

f. la persona esercitante un'attività

lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del

secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il

secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale

previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro Cantone."

Nella STF 8C_123/2011,

8C_132/2011 del 31 maggio 2011 - concernente il rifiuto da parte della Cassa di

riconoscere ad un padre, divorziato, il diritto agli assegni familiari,

ritenendo che tale diritto spettasse alla madre, alla quale la sentenza di

divorzio aveva attribuito l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale sul

figlio - la nostra Massima Istanza ha innanzitutto ricordato che qualora più

persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio il diritto

spetta, nell’ordine, alle persone indicate all’art. 7 cpv. 1 LAFam.

Inoltre, riferendosi alle

considerazioni espresse nella pronuncia cantonale a proposito del fatto che la

madre, essendo rimasta silente, avesse implicitamente rinunciato a vantare

pretese sul versamento dell’assegno di formazione, che spettava quindi al padre

salariato, il Tribunale federale ha espressamente indicato che “non si può

derogare ad una regolamentazione legale”.

In

una sentenza pubblicata in DTF 139 V 429 il Tribunale federale ha stabilito che

la regolamentazione a cascata dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto

dall’introduzione della richiesta della seconda persona che fa valere un

diritto all’assegno per lo stesso figlio, ma già dal momento della nascita del

diritto al salario. Ne consegue che gli arretrati devono essere versati alle

persone aventi diritto ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LAFam, mentre la persona che

ha indebitamente percepito la prestazione è tenuta a restituirla (cfr. pure STF

8C_22/2015 del 5 maggio 2015 consid. 3.4.).

2.3

Le

Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), emanate

dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e valide dal 1°

gennaio 2009 (stato 1° gennaio 2022, versione 20), a proposito dell'art. 7

della legge, ai p.ti 401.1 e 404.1 introdotti nel gennaio 2014 nonché 406.2

inserito nel gennaio 2017, enunciano:

“401.1 Le disposizioni dell'articolo 7

LAFam sono applicabili

1/14 immediatamente qualora più di

una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio e non

soltanto nel caso in cui più di una persona presenti richiesta di assegni

familiari. La LAFam non dà agli aventi diritto la facoltà di scegliere chi di

loro debba percepire gli assegni familiari (v. DTF 139 V 429 del 5

luglio 2013, consid. 4.2 seg.).

404.1

Un accordo o una sentenza di

divorzio può stabilire a chi spetti

1/14 in ultima analisi l’importo

dell’assegno familiare ed eventualmente per quale scopo esso venga utilizzato

(pagamento dei premi dell’assicurazione malattie, abbigliamento ecc.). Il primo

avente diritto invece è sempre determinato dalla CAF conformemente all’articolo

7.

LAFam.

(…)

406.1

Priorità secondo la lettera c:

1/17 In caso di

genitori separati, per valutare se il figlio vive prevalentemente con uno di

loro o in ugual misura con entrambi bisogna basarsi di regola sulla sentenza

del tribunale o sulla convenzione firmata dai genitori. Si può derogare a

questa regola se effettivamente il figlio non vive o non vive più in ugual

misura con entrambi i genitori. Non sono prese in considerazione lievi

divergenze o brevi interruzioni (dovute ad es. ad obblighi professionali o ad

assenze per vacanze). È inoltre irrilevante presso quale ufficio per il

controllo abitanti sia annunciato il figlio.”

2.4

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre

2021.

consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF

9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021

del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF

146.

V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1;

DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317;

DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF

133.

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF

H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c

e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV

Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR

1997.

ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite

le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale

che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid.

3b).

2.5

L’art. 25 LPGA, concernente la

restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui

all’art. 1 LAFam, stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.

3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26

ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.

1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA

che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr.

STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03

del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF

C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.

469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del

14.

giugno 2011 consid. 4).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019

consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Mediante

la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,

e meglio “un

accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi”

(cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi

oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr.

DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è

manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme

giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con

riferimenti).

Una

decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti

di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole

dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit

bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine

Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine

Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF

9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre

2005.

consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.;

STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5

aprile 2016).

In proposito cfr. pure la STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28

aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF

8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009

consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.6

Nella presente evenienza la Cassa,

con decisione del 21 settembre 2021, confermata dalla decisione su opposizione

del 22 aprile 2022, dopo aver appreso che __________, figlio di RI 1, dal 3

settembre 2019 viveva presso il padre, ha negato alla ricorrente il diritto

agli assegni familiari con effetto dal 3 settembre 2019 e le ha chiesto la

restituzione degli assegni percepiti a torto dal 3 settembre 2019 al 31

dicembre 2020 (cfr. doc. 13 2/10; 16 4/5; consid. 1.1.).

Dalla documentazione agli atti emerge

che al momento dello scioglimento della comunione domestica tra RI 1 e __________

nell’agosto 2018 (cfr. doc. 14 14/48; 14 44/48), la madre ha avuto

l’affidamento e il diritto di custodia su __________ (cfr. doc. 2 13/15; 14

27/48).

Nel mese di settembre 2019 RI 1

ha informato l’Autorità Regionale di Protezione __________ del mancato rientro

al domicilio di __________ che si trovava presso il padre (cfr. doc. 14 29/48).

L’Autorità in questione, il 27 settembre 2019, ha ordinato a __________ di

riaccompagnare il figlio al domicilio della madre entro il 30 settembre 2019

(cfr. doc. 14 30/48).

Dal verbale del 23 ottobre 2019, allestito

in occasione di un incontro dei genitori di __________ presso l’ARP, si evince,

da un lato, che il giovane di fatto si è trasferito dal padre dal 3 settembre

2019, dall’altro, che egli è stato informato che “in considerazione

dell’affidamento alla madre, dovrebbe tornare a casa ciò fino a che un giudice

non avrà eventualmente deciso altrimenti”. Il presidente aggiunto ha peraltro

reso attento __________ che poteva procedere con l’istanza di modifica

dell’affido, fino al momento di modifica dell’affido occorreva tuttavia

ristabilire la legalità (cfr. doc. 14 34/48; 14 35/48).

__________ ha promosso una causa

davanti alla Pretura di Lugano. Durante l’udienza del 5 maggio 2020 il Pretore

aggiunto Avv. __________ ha preso atto che __________ risiedeva sempre dal

padre come pure che un accordo sulla sua custodia non era a quello stadio possibile

e ha ritenuto necessari degli approfondimenti istruttori specialistici. Le

parti e il Giudice hanno in particolare concordato che “lo statu quo

relativo alla residenza di __________ presso il padre viene provvisoriamente

adottata come assetto pendente causa, rinviando la decisione sull’affidamento

al merito della procedura una volta esperiti tutti i necessari approfondimenti

istruttori” (cfr. doc. 15 2/3).

Il 19 maggio 2020 il Pretore

aggiunto ha poi deciso che __________ “è provvisoriamente affidato alla

custodia del padre” e che le relazioni con la madre a quel momento bloccate

avrebbero dovuto evolvere verso un assetto usuale, ossia quello fissato all’udienza

del 6 dicembre 2019 (un fine settimana su due dal venerdì sera al lunedì mattina,

nonché una cena infrasettimanale, il mercoledì). E’ stato inoltre stabilito che

RI 1 “versa nelle mani del padre, __________, mensilmente: - l’assegno

famigliare attualmente percepito (CHF 200.--) - l’importo di CHF 200.--” e

che l’obbligo di mantenimento del padre di fr. 300.-- mensili era sospeso a

partire dal mese di novembre 2019cfr. doc. 14 41/48, 42/48).

Nel messaggio di posta

elettronica del 14 settembre 2021 la ricorrente ha specificato che il Pretore

aggiunto __________ ha lasciato __________ presso l’abitazione del padre (cfr.

doc. 12 1/1).

2.7

Chiamato a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questo Tribunale osserva innanzitutto che non

risulta alcuna contestazione circa l’adempimento da parte dei genitori dei

presupposti di cui alla lettera a e b del capoverso 1 dell’art. 7 LAFam

(attività lucrativa da parte di entrambi e autorità parentale congiunta; cfr.

doc. 2 13/15; 14 27/48; 14 42/48; A9; I).

Per quanto attiene alla lettera c

dell’art. 7 cpv. 1 LAFam (il diritto spetta alla persona presso la quale il

figlio vive prevalentemente) è utile evidenziare che il concetto del luogo dove

vive prevalentemente il figlio previsto all’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam si

indirizza al principio della custodia, e meglio la persona presso la quale

abita il figlio e che provvede ai suoi bisogni primari quotidiani deve poter

beneficiare degli assegni familiari. Determinanti sono innanzitutto le

circostanze fattuali. Visto, però, che spesso le stesse possono essere chiarite

con difficoltà, è possibile fondarsi su dei documenti come, tra l’altro, gli

accordi di mantenimento, le convenzioni di divorzio o disposizioni

dell’autorità. Si giustifica un esame a lungo termine, poiché delle droghe di

poco conto o delle brevi interruzioni della regolamentazione non sono rilevanti

(cfr. DTF 144 V 299 consid. 5.2.1).

Inoltre ai fini

dell’applicabilità dell’art. 7 cpv. 2 lett. c LAFam non è determinante il

domicilio ai sensi del diritto civile. Ci si dovesse basare sul domicilio, a

cui il tenore del disposto legale non fa peraltro alcun riferimento, non vi

sarebbe infatti spazio per un esame secondo la lettera c (cfr. DTF 144 V 299

consid. 5.2.3).

In concreto, tenuto conto di

quanto esposto al precedente considerando e tutto ben considerato, occorre

concludere che fino al mese di ottobre 2019, quando, da una parte, l’ARP,

ancora il 23 ottobre, aveva sollecitato __________ a tornare a casa dalla madre

- che aveva l’affidamento sul medesimo dalla fine della convivenza con il padre

(cfr. consid. 2.6.) - fino a che un giudice non avesse eventualmente deciso

altrimenti (cfr. doc. doc. 14 34/48; 14 35/48; consid. 2.6.), dall’altra, il

padre era tenuto al proprio obbligo di mantenimento nei confronti del figlio (il

Pretore ha sospeso tale obbligo dal mese di novembre 2019; cfr. doc. 14 42/48;

consid. 2.6.), la ricorrente aveva la custodia ai sensi dell’art. 7 cpv. 1

lett. c LAFam di __________.

L’insorgente ha, conseguentemente,

diritto agli assegni familiari a favore di suo figlio __________ per i mesi di

settembre e ottobre 2019. La relativa

richiesta di restituzione formulata dalla Cassa risulta, quindi,

ingiustificata.

2.8

Differente, per contro, deve essere

il giudizio per i mesi da novembre 2019 a dicembre 2020.

In tale periodo il trasferimento

del figlio dell’insorgente dal padre è stato riconosciuto dalle autorità.

In proposito va evidenziato che

il Pretore aggiunto di __________, sia durante l’udienza del 5 maggio 2020, che

nella decisione del 19 maggio 2020 si è riferito all’udienza del 6 dicembre

2019.

in cui è stato fissato l’assetto delle relazioni personali tra __________

e la ricorrente che prevedeva un fine settimana su due dal venerdì sera al

lunedì mattina, nonché una cena infrasettimanale, il mercoledì (cfr. doc. 15

3/3; 14 41/48; consid. 2.6.).

Da ciò si desume che la madre non

era più considerata quale genitore affidatario. L’art. 273 CC prevede, infatti,

che i genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia

nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le

relazioni personali indicate dalle circostanze (cfr. STF 5A_475/2020 del 25

febbraio 2021 consid. 4).

In seguito, nel maggio 2020, il

Pretore aggiunto, ritenuto lo statu quo relativo all’effettiva residenza

di __________ presso __________, l’ha poi provvisoriamente affidato alla

custodia del padre, sospendendo a far tempo dal mese di novembre 2019 l’obbligo

di mantenimento a carico del padre (cfr. doc. 15 3/3; 14 41/48; consid. 2.6.).

In simili condizioni, a decorrere

dal mese di novembre 2019 non è più la ricorrente ad adempiere il presupposto

contemplato all’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam, bensì il padre di __________.

RI 1, dal mese di novembre 2019,

non ha pertanto più diritto agli assegni familiari.

2.9

La Cassa è venuta a conoscenza del trasferimento di __________

dal padre nel mese di settembre 2021 (cfr. doc. 12 1/1).

Il TCA ritiene, dunque, che nella presente evenienza, in

relazione agli assegni familiari percepiti da novembre 2019 a dicembre 2020, siano adempiuti i presupposti di una revisione processuale delle

decisioni iniziali con le quali sono stati attribuiti all’insorgente gli

assegni familiari, oltre che per i suoi primi due figli, per __________.

La circostanza che il figlio

dell’insorgente viva dal padre costituisce, infatti, un fatto nuovo che,

qualora fosse stato portato tempestivamente a conoscenza della Cassa, l’avrebbe

indotta a prendere decisioni differenti.

Ne consegue che in concreto sono

realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione di

prestazioni percepite indebitamente durante il periodo novembre 2019 – dicembre

2020.

(cfr. consid. 2.5.).

In proposito giova evidenziare

che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una

prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un

assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto

con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine

legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere

se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. consid. 2.11.; 9C_398/2021

del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF

8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Il fatto che la

ricorrente abbia corrisposto al padre di __________ gli assegni familiari percepiti,

asserendo che in tal modo ha ossequiato quanto previsto dal Pretore nel maggio

2020, e meglio che la stessa doveva versare mensilmente a __________ l’assegno

familiare di fr. 200.-- percepito a quel momento e un ulteriore importo di fr.

200.-- (cfr. doc. 15 3/3, 14/ 42/48), non consente di giungere a una soluzione

diversa per il periodo novembre 2019 – dicembre 2020.

Come ricordato al p.to 404.1 delle

Direttive riprodotte al considerando 2.3., se un accordo o una sentenza

di divorzio può stabilire a chi spetti in ultima analisi l’importo dell’assegno

familiare, il primo avente diritto deve invece sempre essere determinato dalla

CAF conformemente all’articolo 7 LAFam.

Competente a determinare quale fosse il primo

titolare del diritto alla prestazione qui in discussione era esclusivamente la

Cassa (cfr. art. 14 LAFam) e non il Giudice civile.

Al riguardo cfr. STCA 39.2015.11

del 14 dicembre 2015 con cui il TCA ha confermato quanto stabilito dalla Cassa,

ossia che la madre che viveva con la figlia era inderogabilmente l'avente

diritto agli assegni di famiglia. Il padre, nonostante quanto deciso dal

giudice civile, era quindi tenuto a restituire quanto percepito indebitamente,

indipendentemente dal fatto che avesse riversato gli assegni alla madre.

Come indicato dalla parte

resistente (cfr. doc. A7=16 4/5; III), l’eventuale controversia tra la ricorrente

e il padre di suo figlio __________ riguardante gli importi degli assegni

familiari a lui bonificati, va semmai sottoposta al Giudice civile.

2.10

A

proposito dell’importo da restituire per il lasso di tempo dal mese di novembre

2019.

al mese di dicembre 2020, va considerato che l’insorgente non ha diritto

agli assegni familiari durante il periodo in questione.

Di conseguenza la somma da

restituire ammonta a fr. 2'800.-- [fr. 200 assegno familiare mensile (art. 5

LAFam; 3 Legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ticino) x 14 mesi (2 mesi

anno 2019 + 12 mesi anno 2020)].

2.11

L'assicurata, che non ha più diritto

agli assegni familiari per il figlio __________ dal mese di novembre 2019 (cfr.

consid. 2.8.), deve, perciò, restituire gli assegni percepiti indebitamente dal

mese di novembre 2019 al mese di dicembre 2020 per complessivi fr. 2'800.--

(cfr. consid. 2.9.; 2.10.).

Per quanto attiene, invece, ai

mesi di settembre e ottobre 2019, gli assegni erogatile non vanno rimborsati

(cfr. consid. 2.7.).

La decisione su opposizione del

22.

aprile 2022 deve, dunque, essere rettificata nel senso che il diritto della

ricorrente agli assegni familiari per __________ è limitato al 31 ottobre 2019

e che la somma da restituire ammonta a fr. 2'800.-- (cfr. consid. 2.7.).

Infine giova rilevare che la

richiesta di condono formulata nel ricorso (cfr. doc. I pag. 3) è irricevibile,

in quanto per costante giurisprudenza federale è

possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita

in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che

unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una

procedura distinta (cfr. STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid.

5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26

febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009).

Nella decisione su opposizione la

Cassa ha ad ogni modo già anticipato che si determinerà in merito quando la

decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato (cfr. doc. A7=16 5/5).

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, nel

tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di assegni

familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

39.2021.3

del 29 novembre 2021consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è parzialmente accolto.

§ La decisione

su opposizione impugnata è annullata e riformata nel

senso che:

- il diritto di RI 1 agli assegni familiari per il

figlio __________ è limitato al 31 ottobre 2019;

- l’insorgente è tenuta a restituire l’importo di

fr. 2'800.-- a titolo di assegni familiari percepiti a torto dal 1° novembre

2019 al 31 dicembre 2020.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti