39.2022.5
Restituzione AFI+API. Domicilio assicurata in Italia dove marito lavora, come pure ha a disposizione abitazione genitori e figli della coppia frequentano SE e SI. Poco verosimile che ogni giorno i bambini effettuino trasferta TI-Italia. Inizio SI in Ticino a 4 anni non di pregiudizio
22 agosto 2022Italiano37 min
verosimiglianza preponderante) sono poi le puntualizzazioni della Cassa di compensazione circa la mancata
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2022.5
rs
Lugano
22 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 28 aprile 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 28
aprile 2022 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in
seguito: la Cassa) ha confermato il proprio provvedimento dell’11 gennaio 2022
(cfr. doc. C=45A) con cui aveva ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr.
47'352.-- che avrebbe percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di
prima infanzia dal mese di settembre 2017 al mese di aprile 2021, in quanto il
suo centro d’interessi era in Italia e pertanto non andava ritenuta domiciliata
nel Cantone Ticino (cfr. doc. A).
L’amministrazione è giunta a tale
conclusione considerando l’iscrizione dei figli, __________ e __________, a una
scuola a __________ (__________), il domicilio del padre di questi ultimi a __________
dove la sua famiglia possiede un appartamento in proprietà, la mancata contestazione
delle decisioni del 26 maggio 2021 di soppressione degli AFI e degli API (cfr.
doc. 41; 40) e la tempistica dell’annuncio avvenuto il 30 giugno 2021 del
trasferimento a __________ dell’assicurata e dei figli (cfr. doc. 43A; A).
1.2. Contro
la decisione su reclamo del 28 aprile 2022 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa
(cfr. doc. I).
Nell’impugnativa
la parte ricorrente ha asserito:
"
(…) nessun rilievo ai fini del giudizio può avere il fatto che il signor __________
è domiciliato a __________ (ma
vi rientra solo saltuariamente, siccome impiegato altrove).
Come indicato
in precedenza, sin dal giorno del matrimonio i coniugi __________
hanno infatti avuto domicilio separato e la specifica circostanza è stata anche
riconosciuta, ammessa ed accettata dall'amministrazione, che ha dato atto che
l'unità di riferimento era composta dalla sola ricorrente (titolare del
diritto) e dai figli __________ e __________.
Dopodiché, parimenti irrilevante risulta essere la frequentazione
della scuola in Italia da parte di __________ ed __________.
Nel contesto, si prende naturalmente nota che la Cassa di
compensazione non condivide la scelta della ricorrente. Le decisioni in punto
all'educazione dei figli rimangono comunque certamente di competenza dei
signori RI 1 e non già all'amministrazione cantonale.
Indipendentemente dal fatto - incontestato - che il Cantone Ticino offre un sistema scolastico di qualità, la ricorrente rimane pertanto libera di fare frequentare ai figli le scuole che desidera, anche se ubicate all'estero, assumendosi
le trasferte giornaliere, senza che ciò implichi una sua volontà (invero mai
esistita fino al 30.06.2021) di trasferire il proprio domicilio da __________.
Del resto, gli orari scolastici sia di __________, sia di __________
(dal 2020), permettevano alla ricorrente di rientrare in Canton Ticino già nel
primo pomeriggio.
Fatti
I figli hanno così sempre avuto modo di continuare a socializzare
e frequentare i loro amici di __________, con i quali sono cresciuti sin dalla
nascita.
Il tutto come dimostrato dalle dichiarazioni. versate agli atti
(docc. E, I, L, M), che la Cassa di compensazione sembra non avere neppure
letto.
Ancora meno utile per cercare di suffragare il presunto domicilio
estero sin dal 2017
(anche solo
a livello
del principio della
verosimiglianza preponderante) sono poi le puntualizzazioni della Cassa di compensazione circa la mancata
contestazione della decisione di soppressione delle prestazioni del 26 maggio
2021.
Fermo restando che, non impugnandola, la signora RI 1 non ha
ovviamente leso alcuna norma di legge, non si vede infatti come dall'
accettazione di una decisione (errata) che riguarda il versamento di
prestazioni sociali relative all'anno 2021 (e solo quelle), la Cassa possa
dedurre che il domicilio ed il centro degli interessi della ricorrente era a __________
sin dal 2017.
Semplicemente, nonostante le motivazioni alla base della decisione
in esame fossero errate, la signora RI 1 ha cioè liberamente deciso di
trasferire il domicilio suo e dei figli in Italia a partire dal 1° luglio 2021.
Scelta questa che non influisce minimamente sul luogo del suo
domicilio precedente, che - appunto - era ed è rimasto a __________ fino al
30.06.2021.
Infine, del tutto sprovviste di ogni e qualsiasi parvenza di
fondamento, sono le osservazioni della Cassa di compensazione per gli assegni
familiari relative alle tempistiche di trasferimento, che sono lungi
dall'essere o anche solo apparire "sospette".
Un mese di tempo per raccogliere e spostare i vestiti e gli
oggetti personali dall'appartamento dei suoi genitori di __________ (dove la
ricorrente ha vissuto ininterrottamente assieme ai figli fin dal 2014 - doc. E)
all'appartamento di __________ (di proprietà della famiglia del marito) è del
resto più che sufficiente, atteso - oltre tutto - che naturalmente lo
spostamento del domicilio non significa che la signora RI 1 ed i di lei figli
non abbiano più il diritto di entrare in Svizzera per recarsi dai
genitori/nonni e, se del caso, completare con calma il trasloco.
Così evase le censure della Cassa di compensazione, va precisato
che, sulla base della documentazione già prodotta in sede di reclamo del 21
febbraio 2022 (che per comodità viene versata agli atti anche del presente
procedimento), il principio della verosimiglianza preponderante milita
certamente per il riconoscimento del domicilio della ricorrente a __________
fino al 30.06.2021.
Come segnalato nel menzionato reclamo, la signora RI 1 risiedeva
infatti a tutti gli effetti a __________, presso i propri genitori, con
l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.
Qui trascorreva il proprio tempo libero e qui la maggior parte
delle volte la raggiungeva il marito quando rientrava nei fine settimana dai
suoi impieghi all'estero (docc. E, I, L, M).
Nel nostro Paese, a __________, pure vive stabilmente l'unica
sorella della ricorrente, __________, con il compagno e due figli minorenni.
Sempre in Ticino, segnatamente a __________, la signora RI 1
aiutava gratuitamente il padre nella gestione dello snack-bar __________.
Anche le relazioni sociali della signora RI 1 erano tutte
localizzate a __________, e meglio come dalle accluse dichiarazioni di vicine
di casa e di amici (docc, I, L. M).
Quando si è reso necessario, in Svizzera la signora RI 1 ha fatto
curare ed operare i suoi figli (doc. N).
E, da ultimo ma non ultimo, in Svizzera la signora RI 1 effettuava
le spese correnti di una normale economia domestica (docc. O-BB).
Il fatto che, a partire dal 2017, l'interessata abbia scelto di
fare seguire ai suoi figli le Scuole dell'infanzia e elementare a __________
non è sufficiente per revocare in dubbio quanto precede.
In siffatte circostanze, chiedere alla ricorrente la restituzione
delle prestazioni sociali percepite a partire dal 1° settembre 2017 (iscrizione
di __________ alla Scuola dell'infanzia in Italia), è certamente errato,
sprovvisto di valide ragioni e arbitrario.
Nella concreta fattispecie non sono infatti adempiuti i
presupposti della revisione processuale. (…)” (Doc. I)
1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato
la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 4 luglio 2022 l’avv. RA 1, per
conto dell’assicurata, ha presentato alcune osservazioni e prodotto della
documentazione (cfr. doc. V; DD-LL).
1.5. La Cassa ha preso posizione in
merito con scritto dell’11 luglio 2022 (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso per
conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire se la
ricorrente debba o meno restituire l’ammontare di fr. 47'352.--, corrispondenti
agli assegni integrativi percepiti dal 1° settembre 2017 al 30 aprile 2021 e
agli assegni di prima infanzia ricevuti dal 1° settembre 2017 al 31 maggio
2018.
Più precisamente, va acclarato se
a ragione oppure no la Cassa abbia ritenuto che il domicilio della ricorrente,
a partire dal mese di settembre 2017, fosse in Italia.
2.2
Secondo l’art. 46 della Legge sugli
assegni di famiglia (Laf) alle prestazioni familiari cantonali sono
applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le
disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta l'art. 27 Laps, relativo
alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,
" Il diritto
alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo
amministrativo competente o su domanda dell’utente (cpv.1).
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni
straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi
dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito
disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento
armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno
del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo giorno
del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di
revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno
del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta
dall’utente. (cpv. 5)"
2.3
L'art. 30 Laps, relativo alla
notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" Le persone
che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente
agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle
leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle
condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della
legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo
competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle
prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2)"
In proposito l'art. 10 Reg.Laps
precisa che
" È
considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento
pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito disponibile
residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la
decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento"
2.4
Per quanto riguarda l'obbligo di
restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3).
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
restituzione (cpv. 4)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente
e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e
del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to
12.
ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4
Reg.Laps:
" L'organo
designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le
decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf
competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di
prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998, anche alla Laps, la
richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale,
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente, o del riesame della decisione con la quale
sono state attribuite le prestazioni. L’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui sia senza dubbio errata e la correzione
abbia un’importanza rilevante. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF
8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000;
DTF 122 V 21; RCC 1989 pag. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Per quel che concerne
l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del
singolo caso (cfr. RCC 1989 pag. 547; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017).
2.5
L’assegno integrativo è regolato
dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre
2008.
L’art.
47.
Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno
integrativo:
" 1Richiamata la
Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento
della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino
svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino
straniero.
1bisSe
l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed
esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni
consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va
adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).
2Se
entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla
madre o al padre.
3Se
almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa
indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno
il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della
Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere
inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione
cresciuta in giudicato.”
Gli
art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di
prima infanzia.
L’art. 51 cpv. 1 Laf, che
si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:
" 1Il genitore ha
diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita costantemente con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino
svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino
straniero;
d) soddisfa i requisiti della Laps.
1bisIl
genitore cittadino svizzero che dimostra di essere stato domiciliato nel
Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito
ad un’assenza non deve adempiere il termine d’attesa di cui al capoverso 1
lett. c).
2Se
il genitore esercita attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un
reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il
titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale
netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente
notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”
Secondo l’art. 52 Laf concernente
la famiglia biparentale:
" 1I genitori hanno
diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre
anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da
almeno cinque anni se cittadino straniero;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
1bisSe
l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed
esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni
consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va
adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).
2Se
l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche
da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a
tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un
reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui
esigibile.
3Il
reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il
titolare del diritto ai sensi della Laps.
4Se
almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa
indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio
della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In
ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a
quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in
giudicato.”
I
requisiti di essere domiciliati nel Cantone al momento della richiesta e del
domicilio nel Cantone da almeno tre anni per i cittadini svizzeri previsti
dagli art. 47 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 52 cpv. 1 Laf sussistono dall’entrata in
vigore della legge stessa nel gennaio 2009 (cfr. BU 7/2009 del 10 febbraio 2009
pag. 68; Messaggio n° 6078 del 27 maggio 2008 relativo alla Nuova legge sugli
assegni di famiglia).
A norma dell’art. 35 cpv. 1 Reg. Laf. è considerato domiciliato nel Cantone il
titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l’intenzione di
stabilirvisi durevolmente.
2.6
L’art. 23 CC enuncia che:
"
Il domicilio di una
persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi
durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo
domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al domicilio
d’affari. (cpv. 3)”
La nozione di domicilio presuppone la
realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza
effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi
durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella
misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il
centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di
abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si
trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento
telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve
essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di
lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il
domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono
l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il
pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri
ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid.
5.1.; STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid.
5.2.; STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata
parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76
consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1,
pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
In una sentenza 9C_293/2013 del
12.
agosto 2013, peraltro menzionata nel ricorso (cfr. doc. I pag. 7-8), il
Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo
di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del
Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton
Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito i
principi appena esposti ed ha ricordato che:
" (…)
2.2
Der
Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches
(Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo
sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an
mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der
einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines
neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat,
beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach
den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person
den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden
und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat
oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht
leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz
begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben
(Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247,
H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).”
In una sentenza 9C_574/2021,
9C_575/ 2021 del 21 giugno 2022 consid. 5.2.1. l’Alta Corte ha nuovamente
ricordato che
" (…) Für
die Begründung des Wohnsitzes im Sinne des ersten Teilsatzes von Art. 23 Abs. 1 ZGB müssen zwei Merkmale (kumulativ) erfüllt sein:
Ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die
Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den
inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände
objektiv schliessen lassen. Massgebend ist somit der Ort, wo sich der Mittelpunkt der Lebensbeziehungen befindet (…)”
2.7
Dal Messaggio n° 6078 del 27 maggio 2008 relativo
alla Nuova legge sugli assegni di famiglia emerge che:
"
Articolo 47 – Condizioni
del diritto all’assegno integrativo
Corrisponde, nella sostanza, all’attuale art.
24.
LAF; (…)”
come
pure che:
"
Articolo 52 – Condizioni
del diritto all’assegno di prima infanzia; famiglia biparentale
Corrisponde, nella sostanza, all’attuale art.
32.
LAF (…)”
Dal
Messaggio n° 5189 del 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della
legge sugli assegni di famiglia risulta che
"
4.3.2
Domicilio nel
Cantone
4.3.2.1
Premessa
Come già rilevato, il domicilio è una delle
condizioni del diritto all’AFI e all’API: per averne diritto il genitore (o i
genitori in caso di famiglia biparentale) deve essere domiciliato in Ticino al
momento del deposito della richiesta; per poter mantenere il diritto,
l’assicurato deve altresì essere domiciliato nel Cantone.
Va detto che con una Sentenza 11
febbraio 1998 in re M. V. G. I. resa in materia di AFI, il TCA aveva esaminato il presupposto del domicilio
della LAF nell’ottica di altre norme assicurative sociali e ricordato che, in
questo campo, la giurisprudenza interpreta il termine di “domicilio” con
riferimento alla nozione di domicilio ai sensi del diritto civile e meglio
dell’art. 23 CCS, esigendo semmai, in più, talvolta anche la dimora abituale
per poter beneficiare di determinate prestazioni. Il TCA aveva rammentato
inoltre che soltanto in materia di assicurazione contro la disoccupazione è
richiesta la semplice residenza in Svizzera; per gli stranieri senza permesso C
(permesso di domicilio, che è un permesso di polizia) è inoltre richiesto il
possesso di un permesso di dimora o di stagionale: questa ulteriore condizione
è però contenuta esplicitamente nella legge; ciò che non è il caso in materia
di assegni familiari ai sensi della LAF.
A mente del TCA il termine di “domicilio”
introdotto dal Gran Consiglio al posto di quello di “residenza” che aveva
proposto il Consiglio di Stato con il suo Messaggio dell’11 gennaio 1994 deve,
quindi, essere inteso nel senso che, per poter beneficiare dell’AFI
rispettivamente dell’API, non basta la semplice residenza ma occorre avere
costituito nel Cantone un domicilio civile ai sensi dell’art. 23 CCS (ed avere,
inoltre, in Ticino, la propria dimora abituale da almeno tre anni à periodo di carenza). (…)”
Nel
Messaggio n° 7121 del 29 settembre 2015 del Consiglio di Stato sul Preventivo
2016, riguardo agli AFI e API, figura il seguente passaggio:
" (…) Il
concetto di domicilio è quello definito dal Codice civile svizzero, quindi il
luogo ove una persona risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente,
come disciplinato dall’attuale art. 35 Reg. Laf.”
2.8
Nell’evenienza
concreta dalle carte processuali emerge che l’assicurata (__________1986),
cittadina svizzera, cresciuta a __________ (cfr. doc. 43A), ha sposato __________
(__________1985), cittadino italiano, il __________ 2014 ad __________ (cfr.
doc. D).
__________ ha
sempre lavorato in Italia e in Francia quale __________ (cfr. doc. DD-HH; I
pag. 2). Da ottobre 2017 egli risulta domiciliato a __________ (__________;
cfr. doc. GG) dove i suoi genitori, che risiedono nella regione __________,
sono proprietari di un appartamento (cfr. doc. I pag. 3) e dal giugno 2019 è
stato assunto a tempo indeterminato dalla __________ sempre con luogo di lavoro
a __________ (__________; cfr. doc. HH).
L’assicurata, del
resto, in uno scritto del 28 maggio 2018, ha affermato che suo marito viveva a __________
e già lavorava a __________ (__________) per la ditta __________ (cfr. doc.
10).
Il __________ 2014
è nato __________, primo figlio di RI 1 e __________ (cfr. doc. 1C).
La ricorrente, nel 2016, ha
chiesto di poter beneficiare dell’assegno integrativo e di prima infanzia (cfr.
doc. I pag. 2).
In particolare con decisione del
4.
maggio 2017 la Cassa, tenendo conto di un’unità di riferimento composta di
due persone, e meglio dell’insorgente e del figlio __________, le ha
riconosciuto un assegno integrativo di fr. 563.-- al mese e un assegno di prima
infanzia di fr. 826.-- al mese (fr. 836.-- mensili da gennaio 2018; cfr. doc.
3) per il periodo maggio 2017 - aprile 2018 (cfr. doc. 2, 1).
Con decisioni del 23 aprile 2018
l’amministrazione ha stabilito un AFI sempre di fr. 563.-- mensili e un API di
fr. 837.-- mensili dal 1° maggio al 31 agosto 2018 (cfr. doc. 6; 5).
Il __________ 2018 a __________ è
nata __________, seconda figlia dei coniugi RI 1 (cfr. doc. 8C).
L’amministrazione, il 7 e l’8
giugno 2018, ha conseguentemente modificato i propri provvedimenti relativi
agli assegni.
L’assegno integrativo è stato
aumentato a fr. 998.-- mensili dal mese di aprile 2018 al mese di aprile 2019
(cfr. doc. 12; 14), mentre ha negato l’assegno di prima infanzia, in quanto il
reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite
annuo fissato dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali - Laps (cfr. doc. 11; 13).
Il 7 maggio 2019 è poi stato
riconosciuto alla ricorrente un AFI di fr. 1'016.-- al mese da maggio 2019 ad
aprile 2020 (cfr. doc. 21), aumentato a fr. 1'018.-- mensili da maggio a
dicembre 2020 e ridotto a fr. 848.-- al mese da gennaio ad aprile 2021 (cfr.
doc. 28; 30; 34). L’API è stato rifiutato (cfr. doc. 20; 27; 29).
A titolo di spesa per l’alloggio
non è mai stato computato alcunché (cfr. doc. 30; 29; 28; 27; 21; 20; 14; 13;
12; 11; 6; 5; 2, 1).
In effetti quale
indirizzo della ricorrente risultava “__________” a __________ dove abitavano i
suoi genitori (cfr. doc. E).
Contestualmente alla revisione
periodica degli assegni (cfr. art. 27 cpv. 1 Laps, 8 Reg.Laps) la Cassa, con
decisioni del 26 maggio 2021, ha respinto la richiesta dell’assicurata tendente
al rinnovo degli AFI e all’ottenimento degli API, poiché da informazioni in suo
possesso è emerso che il centro degli interessi della ricorrente era in Italia,
per cui non risultava domiciliata nel Cantone Ticino ai sensi degli art. 47 e
51.
Laf (cfr. doc. 41; 40).
Più precisamente la parte resistente
è venuta a conoscenza del fatto che i figli __________ e __________ non hanno
mai frequentato la scuola elementare, rispettivamente la scuola dell’infanzia
in Ticino, bensì a __________ (cfr. doc. 39; 42; 44A).
Il 29 ottobre 2021
l’Ufficio Controllo Abitanti di __________ ha comunicato all’amministrazione
che la ricorrente il 30 giugno 2021 era partita dalla Svizzera con destinazione
__________ (cfr. doc. 43A). L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione
residente a __________ dell’assicurata, nonché dei figli __________ e __________,
ha avuto luogo il 9 giugno 2021 con decorrenza da quella data (cfr. doc. H).
L’11 gennaio
2022.
la Cassa ha ordinato all’insorgente di restituire la somma di fr. 47'352 percepiti
indebitamente a titolo di assegni integrativi dal mese di settembre 2017 al mese
di aprile 2021e di prima infanzia dal mese di settembre 2018 al mese di maggio
2018, in quanto il suo centro d’interessi era in Italia (cfr. doc. C=45A;
consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su reclamo del 28 aprile 2022 (cfr. doc. A; consid.
1.1.).
2.9
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile
ribadire che ai sensi degli art. 47 cpv. 1 lett. a e c e 51 cpv. 1 lett. a e c Laf
per avere diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia occorre avere il
domicilio nel Cantone Ticino, inteso quale residenza effettiva
con
l'intenzione di stabilirsi durevolmente. Determinante è
il luogo dove si trova il centro degli interessi personali (cfr. consid.
2.5.; 2.6.).
In concreto, come visto, da una
parte, l’assicurata in Ticino risultava risiedere presso l’appartamento dei
suoi genitori e non aveva a proprio carico alcuna spesa di locazione (cfr.
consid. 2.8.). Dall’altra, a __________ il marito disponeva dell’abitazione di
proprietà dei suoi genitori che vivono in __________. Egli, del resto, perlomeno da ottobre 2017 era domiciliato a __________ (cfr. doc. GG) e
almeno dalla primavera 2018 lavorava a __________, che dista 52 km da __________
(cfr. https://it.viamichelin.ch/).
I figli dell’insorgente, nati
nell’ottobre 2014 e nell’aprile 2018, hanno sempre e solo frequentato le scuole
dell’infanzia ed elementare a __________.
La ricorrente ha indicato di avere
deciso di iscrivere __________ alla scuola dell’infanzia a __________, poiché, siccome
“a seguito dell’introduzione del Piano di studio della scuola dell’obbligo
ticinese del 2015 (cfr. Concordato HarmoS), in Cantone Ticino la Scuola
dell’infanzia può essere frequentata a partire dai 3 anni, a condizione però di
essere nati entro il 31 luglio. In caso contrario la Scuola dell’infanzia può e
deve essere frequentata a partire dal 4° anno di età”, non voleva far
perdere il primo anno di Scuola dell’infanzia a __________, nato il __________
2014.
(cfr. doc. I pag. 3).
Al riguardo il TCA rileva che è
vero che nel Cantone Ticino “rispetto all'inizio della scolarità, il
Concordato prevede che a partire dai 4 anni tutti i bambini frequentino
obbligatoriamente la scuola dell'infanzia. In Ticino la scuola dell'infanzia
prevede una durata di 3 anni, il che significa che vi possono essere ammessi a
titolo facoltativo i bambini che hanno compiuto entro il 31 luglio il terzo
anno di età.
L'obbligo di frequenza inizia con il compimento dei 4 anni entro il 31
luglio. In deroga a questo termine possono essere iscritti - su richiesta
motivata dell'autorità parentale - anche i bambini che compiono entro il 30
settembre i 3 anni (per l'entrata facoltativa) o i 4 anni (per l'entrata
obbligatoria)” (cfr.
art. 6 Legge della scuola; art. 14 e 18 Legge sulla scuola dell’infanzia e
sulla scuola elementare).
È altrettanto vero, tuttavia, che
in casu, come osservato dall’amministrazione (cfr. doc. III pag. 2), non sono
stati fatti valere particolari effetti negativi per Daniele connessi all’inizio
della Scuola dell’infanzia a quasi quattro anni invece che a quasi tre anni. Nemmeno
si intravedono vantaggi pratici associati a un inizio anticipato, visto che
l’assicurata in ogni caso non svolgeva un’attività lavorativa, per cui non si
rendeva necessaria una custodia specifica del figlio da parte di terzi.
Per quanto concerne eventuali
colloqui con potenziali datori di lavoro finalizzati a una possibile
assunzione, non va dimenticato che in Ticino abitano ad ogni modo i genitori
della ricorrente, sua sorella, come pure amici e conoscenti (cfr. doc. I; L; M)
a cui se del caso poteva rivolgersi.
In relazione al preteso rientro
giornaliero dei figli dell’insorgente in Ticino (cfr. doc. I), va evidenziato
che è poco verosimile che ogni mattina dei bambini in tenera età (__________ è
nat; doc. 44A; 42), quando a __________ la famiglia disponeva di un’abitazione (cfr.
per un caso analogo STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019, consid. 2.4.,
confermata dall’Alta Corte con STF 8C_163/2019 del 5 settembre 2019).
In effetti la parte ricorrente
stessa ha sottolineato di aver deciso “di iscrivere il figlio alla Scuola
dell’infanzia in Italia, a __________, dove la famiglia del marito - che
risiede ed è domiciliata in __________ - possiede un appartamento in proprietà
(e dove è domiciliato in signor __________)” (cfr. doc. I pag. 3).
In simili condizioni, tutto ben
considerato e ritenuto, da un lato, che giusta l’art. 23 cpv. 2 CC nessuno può
avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (cfr. STF 8C_716/2017
del 20 agosto 2018 consid. 5.3.3.1), dall’altro, che in ogni caso l’assicurata,
dopo l’emanazione delle decisioni del 26 maggio 2021 di rifiuto degli AFI e
degli API in quanto domiciliata in Italia (cfr. doc. 41; 40; consid. 2.8.) -
peraltro non impugnate -, il 9 giugno 2021 ha
iscritto lei e i figli nell’anagrafe della popolazione residente
a __________ (cfr. doc. H), occorre concludere, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore
delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3;
STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile
2021.
consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28
aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF
8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del
25.
febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF
8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;
DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V
193.
consid. 2 pag. 195), che l’insorgente, dal settembre 2017, non aveva
il proprio domicilio ai sensi degli art. 47 cpv. 1 e 51 cpv. 1 Laf in Ticino,
bensì in Italia a __________.
Del resto il fatto che i genitori
e la sorella della ricorrente risiedano in Svizzera è ininfluente. Decisivo,
nel caso di specie, per stabilire dove si trovasse il suo centro degli interessi
personali e familiari (cfr. consid. 2.6.), è piuttosto la frequentazione delle
scuole da parte dei suoi figli in Italia, a __________, dove i suoceri sono
proprietari di un’abitazione e il marito vi è domiciliato (cfr. STF 8C_522/2015 del 21 aprile 2016 consid.
2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015 consid. 3.2.).
Per completezza, con riferimento
ad eventuali amici o conoscenze in Ticino (cfr. doc. I; L; M), va osservato che
non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato
differente da quello in cui si risiede.
Abbondanzialmente va osservato
che in una sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale
federale ha evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia una situazione
certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi
per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05 dell’8 novembre
2006.
consid. 4 citata sopra).
La nostra Massima Istanza, nella
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag.
281.
e citata al consid. 2.2., al consid. 5.3. ha altresì statuito che:
" (…) la
vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità
non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a
voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste
circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della
normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro
delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”
Al riguardo cfr. pure STCA
39.2021.1
del 16 agosto 2021.
Neppure gli estratti del conto
postale dell’assicurata relativi agli anni 2017 – 2020 (cfr. doc. O) consentono
un esito differente della fattispecie. In effetti dagli stessi, che concernono
soltanto alcuni mesi del lasso di tempo menzionato, si evincono delle
operazioni effettuate (in particolare acquisti) in Ticino, che però non
permettono di ritenere che la medesima avesse domicilio in Ticino.
A questo proposito il TCA
aderisce a quanto affermato dall’amministrazione, e meglio che il fatto che la
ricorrente in alcuni mesi faccia acquisti prevalentemente in Ticino,
rispettivamente vi frequenti coi figli dei parchi giochi “non va ad
inficiare le conclusioni della Cassa; d’altra parte, che i nonni materni
risiedano a __________ e che vi sia stata una frequentazione del loro
appartamento può rimanere pacifico” (cfr. doc. III pag. 3).
Il medesimo ragionamento vale in
relazione ai consulti medici e all’intervento a cui è stato sottoposto __________
a __________ tra la fine di novembre 2018 e febbraio 2021 (cfr. doc. I pag. 12;
N).
Pure il richiamo per analogia
della dottrina concernente l’art. 4 LAS formulato dalla parte ricorrente (cfr.
doc. I pag. 8-9) non le è di alcun ausilio. Il domicilio assistenziale di cui
all’art. 4 LAS fa anch’esso riferimento all’art. 23 CC e va stabilito dove il richiedente
l’assistenza sociale risiede di fatto e dove vi è il “centro di vita”, ossia
il luogo dove si trovano, si concentrano le sue relazioni personali (cfr. STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022
consid. 2.3.).
L’assicurata, pertanto, non
adempiendo a tutte le condizioni previste agli art. 47 e 51 Laf, da settembre
2017.
ad aprile 2021, non aveva diritto agli assegni integrativi e di prima
infanzia.
2.10
Da
un profilo oggettivo la ricorrente, non essendo domiciliata in Ticino ai sensi
degli art. 47 e 51 Laf, ha effettivamente ricevuto indebitamente gli assegni
integrativi afferenti al periodo settembre 2017 - aprile 2021 e gli assegni di
prima infanzia relativi al lasso di tempo settembre 2017 - maggio 2018.
In
concreto sono, perciò, dati i presupposti per rivedere le decisioni iniziali di
attribuzione degli AFI e degli API (cfr. consid. 2.4.) e risultano così realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della
restituzione delle prestazioni percepite a torto durante il periodo settembre
2017.
- aprile 2021 (cfr. consid. 2.4.).
Al riguardo va evidenziato che è
tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,
alla quale oggettivamente non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la
prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è
determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del
fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in
buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione
della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura
successiva di condono (cfr. 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF
147.
V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer,
Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den
Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p.
527-528, edizione francese).
2.11
A
proposito dell’importo da restituire per il lasso di tempo dal mese di
settembre 2017 al mese di aprile 2021, va considerato che la ricorrente non
aveva diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia durante il periodo
in questione.
Di conseguenza la somma di fr.
47'352.-- chiesta in restituzione dalla Cassa che corrisponde agli AFI e agli
API versati all’assicurata in tale lasso di tempo (cfr. doc. C=45A) si rivela
corretta.
L’insorgente non ha d’altronde
sollevato censure specifiche circa l’ammontare da restituire.
2.12
La parte ricorrente,
nell’impugnativa, ha indicato quali prove, oltre al richiamo dell’incarto della
Cassa - pervenuto con la risposta di causa (cfr. doc. III) - “doc., testi, (…)”
(cfr. doc. I).
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF
9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020
consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017
del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;
STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017.
consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF
9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
Giova, poi, ricordare che non può
essere postulata in termini generici l’edizione di documentazione, ritenuto che
è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i documenti
atti a dimostrare i fatti addotti in causa. Scopo evidente di tale rigore formale
è di consentire all'autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo
di prova ritualmente offerto (cfr. STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006 consid.
3.3.; STFA H 177/01 del 15 novembre 2002; STFA H 10/01+H 45/01 del 16 settembre
2002; STCA 38.2021.35 del 4 ottobre 2021 consid. 2.9.; STCA 31.2019.17 del 22
febbraio 2021 consid. 2.10., confermata dal TF con giudizio 9C_360/2020 del 22
febbraio 2021 (consid. 7.2.); STCA 38.2017.94 del 28 marzo 2018 consid. 2.12.).
In concreto non sono stati indicati
dettagliatamente i documenti oggetto della richiesta di edizione, né sono stati
precisati i nominativi dei testi.
Inoltre i documenti
già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti
per quanto concerne la restituzione di prestazioni percepite a torto, nonché il
domicilio ai sensi della Laf consentono al TCA di emanare il proprio giudizio senza
ricorrere ad altre prove.
La domanda di assunzione di prove
formulata dall’insorgente, va, dunque, respinta.
2.13
In
considerazione di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo emessa dalla Cassa
il 28 aprile 2022 deve essere confermata.
2.14
In ambito di assegni familiari cantonali, per
quanto concerne la procedura dinanzi al
TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa
legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese
di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi del settore
degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca
e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.2
del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti