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Decisione

39.2022.6

Cassa non è entrata nel merito della domanda AFI/API: manca documentazione relativa a persona che secondo verosimiglianza preponderante va considerata convivente stabile e quindi va computata nell'UR della ricorrente. Violazione obbligo di collaborare. In casu si prescinde da pubblico dibattimento

24 gennaio 2023Italiano47 min

369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.;

Source ti.ch

Incarto

n.

39.2022.6

rs

Lugano

24 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 luglio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 8 luglio 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto in

fatto

1.1. La Cassa cantonale di compensazione

per gli assegni familiari (in seguito: Cassa), con decisione su reclamo dell’8

luglio 2022 (cfr. doc. A1), ha confermato il proprio provvedimento del 13

maggio 2022 (cfr. doc. 4B) con cui non è entrata in materia in merito alla

domanda di RI 1 di assegni integrativi del mese di aprile 2022, poiché rimasta

incompleta rispetto a quanto richiestole dal Comune di __________,

rispettivamente dallo Sportello Laps di __________ circa la trasmissione della

documentazione relativa a __________ rientrante nella sua unità di riferimento

(cfr. doc. 1Z4; 1X4; 1B5), come pure rispetto alla diffida del 6 maggio 2021

(recte: 2022) da parte della Cassa stessa (cfr. doc. 3).

Dalla decisione su reclamo risulta

in particolare:

"

(…) Nel caso di specie, appare chiaro che la scelta del signor __________

di prendere in locazione una camera, spostandone quindi il domicilio, è dettata

- come dichiarato in data 8 giugno 2022 in udienza presso l’Autorità regionale

di protezione 18 dal medesimo e dalla reclamante - unicamente per permettere il

rientro dei figli al domicilio il più rapidamente possibile.

A comprova di

questo, sempre in udienza presso l’Autorità regionale di protezione il signor __________

ha ribadito la sua volontà ad essere parte e sostenere il nucleo famigliare.

Pacifico per

contro che nonostante __________ non sia “ancora” ufficialmente riconosciuto

dal signor __________, non vi sono dubbi sulla sua paternità, come per altro

dichiarato dal difensore di fiducia del signor __________ Avv. __________ in

data 11 gennaio 2021 e dalla reclamante stessa in data 20 aprile 2022.

4.

Stante tutto

quanto precede, la Cassa ritiene anzitutto che la reclamante e il signor __________

vadano considerati facenti parte della medesima unità di riferimento e meglio

ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a RLAPS e conferma la

decisione impugnata. (…)” (Doc. A1 pag. 3)

1.2. RI 1 ha impugnato la decisione su

reclamo dell’8 luglio 2022 con un tempestivo ricorso inoltrato al TCA, nel

quale, ha chiesto il riconoscimento degli assegni integrativi e di prima

infanzia.

Al riguardo la medesima ha rilevato

che nel suo caso non sono adempiuti i criteri di cui agli art. 4 cpv. 1 lett. c

Laps e 2a Reg.Laps per richiedere la documentazione di __________ dal momento

che è rimasto presso la sua abitazione 22 giorni, dall’8 al 30 aprile 2022 e

che questo è stato il motivo del suo rifiuto a trasmettere alla Cassa la

documentazione di __________.

L’insorgente ha pure asserito che quest’ultimo

presso l’ARP __________ ha dichiarato di non rinunciare alla famiglia inteso ai

diritti di visita, ma non ha fatto riferimento al sostentamento famigliare

(cfr. doc. I).

1.3. La Cassa,

in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, precisando di essere “certa

nel ritenere vada considerata un’unità di riferimento comprensiva anche del

signor __________” (cfr. doc. III).

1.4. Il 17

agosto 2022 l’insorgente ha ribadito che __________ è stato ospite nella sua

abitazione 22 giorni, come annotato nel certificato di famiglia (cfr. doc. V),

e meglio nella dichiarazione dell’11 luglio 2022 in cui il Comune di __________,

facendo riferimento allo schedario dell’Ufficio controllo abitanti, ha

attestato che nel periodo 8 - 30 aprile 2022 presso RI 1 è stato residente __________

(cfr. doc. A3).

1.5. L’assicurata

il 15 novembre 2022 ha trasmesso alcuni documenti (cfr. doc. VII).

Il 21

novembre 2022 il TCA le ha restituito il “Rapport RI 1 et famille” al fine di

oscurare il nominativo del suo ex marito per motivi di protezione dei dati, non

riguardando la pendente causa in ambito di assegni di famiglia, prima di

rinviarlo a questo Tribunale (cfr. doc. VIII).

1.6. Il 24

novembre 2022 al TCA è pervenuto per conoscenza uno scritto della ricorrente

inviato all’amministrazione a cui ha di nuovo allegato, in particolare, il

“Rapport RI 1 et famille” (cfr. doc. IX + 1-3).

1.7. I doc.

VII, VIII e IX sono stati inviati per conoscenza alla parte resistente (cfr.

doc. X).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

della vertenza è la questione di sapere se a ragione oppure no la Cassa,

ritenendo che RI 1 conviva con __________, non è entrata nel merito della domanda

del mese di aprile 2022 dell’assicurata tendente all’ottenimento di assegni

integrativi e di prima infanzia, in quanto mancante la documentazione specifica

relativa a __________.

2.2. Al fine

di ottenere le informazioni necessarie per la determinazione del diritto alle

prestazioni sociali, fra cui rientrano gli assegni integrativi e di prima

infanzia (art. 2 cpv. 1 lett. g e h Laps), gli organi amministrativi devono

poter accedere a tutti i dati inerenti l’assicurato in questione (cfr.

Messaggio n. 4773 relativo all’introduzione di una nuova Laps del 1° luglio

1998, pag. 27).

Secondo

l’art. 46 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) alle prestazioni

familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda

espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Legge sull’armonizzazione

e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e della Legge sulla Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Giusta

l’art. 21 Laps relativo alla collaborazione nell’esecuzione:

"

1Le

persone che compongono l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono

collaborare gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.

2Le persone che compongono l’unità di

riferimento devono fornire gratuitamente tutte le informazioni ed i documenti

necessari per accertare il diritto e stabilire le prestazioni previste dalla

legge e dalle leggi speciali.

3Chi pretende prestazioni deve autorizzare

tutte le persone ed i servizi a fornire nel singolo caso tutte le informazioni

ed i documenti, sempre che siano necessari per accertare il diritto a

prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le

informazioni richieste.

L’art. 28 Laps enuncia:

" 1Gli

organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi

speciali possono accedere a tutte le informazioni loro necessarie.

2Allo scopo di garantire un’elaborazione razionale dei

dati conservati presso gli organi amministrativi cantonali e quelli delle

cancellerie comunali, necessari all’applicazione della legge e delle leggi

speciali, è autorizzato il flusso automatizzato delle informazioni."

Inoltre l’assicurato stesso è

obbligato a fornire le informazioni utili per determinare il suo diritto, in

particolare, alle prestazioni assistenziali. Giusta l’art. 67 Las:

" 1Il

richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi

dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali

e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai

rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni

Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,

rispettivamente dal segreto professionale.”

L’art. 29 Laps prevede:

" Le persone che compongono l’unità di riferimento, gli organi

amministrativi cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni

sociali e private, sono tenuti a fornire gratuitamente tutte le informazioni

utili all’accertamento del diritto."

L’art. 29 Laps impone, dunque, la

trasmissione gratuita su richiesta degli organi amministrativi competenti per

l’applicazione della Laps e delle leggi speciali di tutte le informazioni utili

all’accertamento del diritto alle prestazioni sociali (cfr. Messaggio n. 4773

relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 pag. 28).

L’art. 14 Reg.Laps enuncia:

" 1Il

richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari

all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e

del diritto alla prestazione richiesta.

2Egli deve in particolare comprovare ogni cambiamento

della situazione personale o finanziaria di ogni membro dell’unità di

riferimento rispetto ai dati relativi all’ultima decisione di tassazione

cresciuta in giudicato.

3Se il richiedente o altre persone che compongono

l’unità di riferimento, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo

ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,

l’organo designato dalla legge speciale può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato

termine di riflessione, decidere in base agli atti o decidere di non entrare in

materia.”

Il tenore dell’art. 14 cpv. 3

Reg.Laps corrisponde a quello dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, peraltro applicabile in

ambito di assegni AFI/API in virtù dell’art. 46 Laf che prevede due sanzioni in

caso di violazione del dovere di collaborazione avvenuta in modo

ingiustificato: l'autorità amministrativa può decidere in base agli atti o

decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come scegliere fra le

due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel

merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è

possibile emettere una decisione di merito, non va emesso un provvedimento di

irricevibilità (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V

42 consid. 3; U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, 4° ed., 2020, ad art.

43 n. 111).

L’assicuratore, tuttavia, non può

pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia se gli è

possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni speciali,

malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato (cfr. STF 9C_266/2012

del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.

e riferimenti ivi citati).

Le sanzioni contemplate all’art. 43

cpv. 3 LPGA possono, in ogni caso, essere inflitte solo dopo diffida scritta,

avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di

riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe,

nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso

adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010

consid.3.2.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).

Al riguardo

anche STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 42.2016.23 del 15 marzo 2017;

STCA

42.2016.19 del 14 dicembre 2016; STCA 42.2016.3 del 7 novembre 2016; STCA

42.2016.1 del 27 giugno 2016.

2.3. In concreto va dapprima verificato

se, per determinare l’eventuale diritto della ricorrente ad assegni integrativi

e di prima infanzia, debba essere tenuto conto nella sua unità di riferimento

economica anche di __________, come stabilito dalla Cassa.

L’assegno integrativo è regolato

dagli art. 47 segg. Laf del 18 dicembre 2008.

L’art. 47 Laf stabilisce come segue

le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:

" 1Richiamata

la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento

della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma

parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno

tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque

anni se cittadino straniero.

1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore

cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel

Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito

ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett.

c).

2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il

diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.

3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento

esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito

aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il

titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale

netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente

notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”

Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo

massimo dell’assegno:

" 1L’importo

massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così

definite, in deroga alla Laps:

a) per il primo ed il secondo figlio: fr.

9’150.–;

b) per il terzo ed il quarto figlio: fr.

6’100.–;

c) per ogni ulteriore figlio: fr.

3’050.–.

2…

3Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le

soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.”

Per gli anni 2023 e 2024 sono

applicati i seguenti massimali:

a) per il primo ed il secondo figlio

9'539 franchi;

b) per il terzo ed il quarto figlio

6'359 franchi;

c) per ogni ulteriore figlio 3'180

franchi (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di famiglia

del 21 dicembre 2022, stato 1° gennaio 2023; RL 856.130).

Gli art. 51 e 52 Laf fissano le

condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.

L’art. 51

cpv. 1 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto

segue:

" 1Il

genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento

della richiesta;

b) coabita costantemente con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno

tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque

anni se cittadino straniero;

d) soddisfa i requisiti della Laps.

1bisIl genitore cittadino svizzero che dimostra di essere

stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi

fatto rientro in seguito ad un’assenza non deve adempiere il termine d’attesa

di cui al capoverso 1 lett. c).

2Se il genitore esercita attività lucrativa

indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio

della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In

ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a

quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in

giudicato.”

Secondo l’art. 52 Laf concernente

la famiglia biparentale:

" 1I

genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al

momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il

figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio

nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il

domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;

d) soddisfano i requisiti della Laps.

1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore

cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel

Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito

ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett.

c).

2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal

titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi

esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo

parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di

un’attività a tempo pieno da lui esigibile.

3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della

soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.

4Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento

esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito

netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del

diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato

non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di

tassazione cresciuta in giudicato.”

L’art. 54

Laf enuncia inoltre che:

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento

definite dalla Laps corrispondenti al numero dei membri dell’unità di

riferimento.”

Dal tenore di queste norme legali,

risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo e dell’assegno di

prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps).

2.4. Ai sensi dell’art. 4 Laps,

applicabile anche nell’ambito dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima

infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps):

" 1L’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner

registrato;

c) dal partner convivente, se

la convivenza è considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui

essi hanno l’autorità parentale;

e) dai

figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

L’art. 2a Reg.Laps

enuncia poi che:

" La convivenza è considerata stabile se,

alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli

stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno

6 mesi.”

L'unità economica di riferimento

del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone

da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1°

luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e

il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto,

per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006,

l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita

dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono

figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è

durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di

un matrimonio, a differenza di quanto contemplato

dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che

l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi

erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore

dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo

alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

" 2.2 Unità di riferimento

(art. 4 Laps)

2.2.1 Partner

convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c)

Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se

vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita

per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle

coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano

obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune;

solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’,

indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla

medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i

partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza

figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli

effetti.

Dall’entrata in vigore della

Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione

significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di

anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e

precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio

di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del

reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non

creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il

tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla

richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un

matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004,

causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i

redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza

può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il

TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti

sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la

prassi prevede un concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone

di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di

riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se

la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a

quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Inoltre dal Rapporto

parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della

gestione e delle finanze emerge che:

" (…) Con l’adozione della

revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del

diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione,

che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato

elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere,

anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto

stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della

coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la

collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi

anni."

Dal Commento

alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20

settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di

Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid.

2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

" Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel

Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la

convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se

essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel

caso in cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del

fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il

reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane,

l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore

dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale",

leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio,

ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la

dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima

(vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129

Fatti

I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno

6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità

di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un

matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un

appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere

esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e

economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi

anche STCA

25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei

6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una

convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel

settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova

normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.5. Secondo

la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La giurisprudenza federale ha

stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una

semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in

comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi

assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo

sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e

indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una

convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V

369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.;

STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

In una sentenza 8C_790/2007 del 23

luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al

ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia,

il Tribunale federale ha rilevato che:

" (…)

5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal

d'entretien et d'assistance (ATF 129

I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir

aussi ATF 106

Considerandi

II 1 consid. 2 p. 4). En

matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du

divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait

une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la

rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption

(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au

moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce

("concubinage qualifié"; ATF 118

II 235 consid. 3a p. 237; ATF

114.

II 295 consid. 1a p.

297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf

(nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…).”

Con giudizio 8C_232/2015 del 17

settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato

quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria

dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un

figlio era stabile.

L’asserzione della ricorrente

secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile

non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in

proposito.

Inoltre, non è necessario sapere se

il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere

realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi

sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente

contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il

possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio

di sussidiarietà.

Infine il TF ha evidenziato che il

conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del

fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche

dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

In una sentenza 8C_645/2015 del 10

dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dell’assistenza

sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di

locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014

ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua

compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della

prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato

dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei

concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere

l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere

delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno

è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

Con giudizio 8C_138/2016 del 6

settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la

decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014

nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un

importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il

quale conviveva dal 2010.

Il TF ha precisato che, se il

concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica

indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività

lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte

di assicurazioni).

Secondo l’Alta Corte il budget

COSAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di

entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di

prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata

che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo

al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per

confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il

divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale

(consid. 5).

In una sentenza 42.2012.2 del 24

aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale

ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di

prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto

per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata

costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale

intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

In quel caso, malgrado nell'arco di

tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi

precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non

abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a

recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre

volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte

anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre la Polizia Comunale aveva

effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno

che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo

predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva

quest'ultimo.

Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103

del 2 febbraio 2015 il TCA ha deciso che rettamente la Cassa cantonale di

compensazione Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del

diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

(RIPAM), aveva considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome

la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta

stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU

3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello

dell’art. 2a Reg.Laps.

Con sentenza 42.2014.13 del 21

maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha

accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni

assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in

quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata

computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il

limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA, contrariamente a quanto

deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere

se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c

Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare

che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un

matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta

l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di

tempo di almeno sei mesi.

In effetti quando l’USSI ha negato

il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la

compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della

durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli indizi indicati

dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del

contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che

si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro

coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti

suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.

Questo Tribunale ha, pertanto,

concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di

riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua

figlia.

Questa Corte, con sentenza

36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg.,

ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che

convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il

figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi

reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura

e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

Con giudizio 39.2018.7 del 24

settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione

che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno integrativo e

all’assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento

anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il

medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di

locazione e che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento

dell’importo di mantenimento per la figlia.

Il Tribunale federale, con sentenza

8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso dell’assicurata,

rilevando:

" (…) la

Corte cantonale, alla luce del particolare istituto degli assegni familiari

ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8

segg.) e delle disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza

arbitrio far rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente

dalla loro situazione sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e

sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)

In una sentenza 39.2021.5-6 del 7

marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a

un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In

effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi

due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una

convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una

propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine

settimana e la relazione fosse altalenante.

Con giudizio 39.2022.2 del 3 giugno

2022.

il TCA ha confermato la decisione su reclamo di restituzione di parte degli AFI e degli API percepiti da ottobre 2020 a

marzo 2021 emessa dalla Cassa nei confronti di un’assicurata nella cui

unità di riferimento era stato inserito anche il

marito, padre di sua figlia. In effetti, benché nell'ambito delle misure a

protezione dell'unione coniugale essi fossero stati autorizzati a vivere

separati dal magio 2018, il marito dall’ottobre 2020 risultava domiciliato

presso la ricorrente.

Al riguardo cfr. pure STCA

39.2018.5

del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7

novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2

agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23

maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

2.6

Nella

presente evenienza dalle carte processuali emerge l’assicurata, madre di __________

e di __________, nati il __________ 2010, rispettivamente il __________ 2014 da

un matrimonio conclusosi con il divorzio nel 2015 (cfr. doc. IX3 e 1T3 inc.

39.2022.6), nonché di __________, nato il __________ 2020, ha beneficiato di

assegni integrativi e di prima infanzia nel 2019 e nel 2020, calcolati tenendo

conto di un’unità di riferimento costituita da tre persone, e meglio

dall’insorgente, da __________ e da __________ fino a marzo 2020 e da quattro

persone dopo la nascita di __________ (cfr. STCA 39.2022.3 emanata in data

odierna consid. 2.8.).

Il 21

aprile 2021 l’allora Procuratore Pubblico __________ ha comunicato

all’amministrazione che RI 1 e __________, imputati in un procedimento penale

per titolo in particolare di ottenimento illecito di prestazioni di

un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale, “interrogati entrambi dalla

Polizia cantonale il 9 marzo 2021 hanno dichiarato che, al fine di poter percepire

degli assegni per i propri figli, avrebbero comunicato al vostro ufficio una

residenza fittizia per __________, indicando che lo stesso sarebbe stato

residente a __________, in __________, quando in realtà egli avrebbe sempre

vissuto unitamente alla compagna RI 1 e ai minori G.__________, a __________,

in __________” (cfr. doc. 3 inc. 39.2022.3).

A

seguito di tale informazione la Cassa, il 9 dicembre 2021 ha emesso nei

confronti dell’insorgente un ordine di restituzione della somma di fr. 21'441.--,

corrispondenti a parte degli AFI e degli API percepiti dal mese di gennaio 2019

al mese di dicembre 2020 (cfr. doc. 24A inc. 39.2022.3), confermato con

decisione su reclamo del 28 aprile 2022 (cfr. doc. A1 inc. 39.2022.3).

Questa

Corte, con sentenza 39.2022.3 emanata in data odierna, ha osservato,

relativamente all’asserzione della ricorrente secondo cui la paternità di __________

non risulta in nessun documenti legale (cfr. doc. XVI inc. 39.2022.3), che in

ogni caso la medesima, il 20 aprile 2022, ha affermato che non ha più una

relazione sentimentale con __________, ma che “è rimasto un buon rapporto

per figlio avuto in data 26 aprile 2020 __________” e che egli “tutt’ora

è in attesa di divorzio al fine di riconoscere il minore” (cfr. doc. 1Y3).

Anche

l’avv. __________ del Foro di __________, difensore di fiducia di __________,

l’11 gennaio 2021, ha dichiarato di essere al corrente del nuovo nato del suo

cliente “nato a __________ il __________ 2020 dalla signora RI 1 che ha

partorito il figlio __________ fuori dal matrimonio” e di aver ricevuto da

questi mandato di depositare domanda di divorzio (cfr. doc. 1U3).

Il TCA

ha altresì evidenziato, da una parte, che quanto emerge dallo scritto del 21

aprile 2021 del Ministero pubblico, e meglio che RI 1 e __________, il 9 marzo

2021, hanno dichiarato alla Polizia cantonale che per percepire gli assegni per

i propri figli, avrebbero indicato una residenza fittizia per __________, ossia

che sarebbe stato residente in __________ (contratto di locazione concluso il

1° gennaio 2020; cfr. doc. B1 inc. 39.2022.3), quando in realtà egli avrebbe

sempre vissuto unitamente all’assicurata e ai minori in __________ (cfr. doc. 3

inc. 39.2022.3), trova riscontro nelle asserzioni della ricorrente stessa che

nell’impugnativa ha indicato che la Polizia ha trovato nella sua abitazione __________,

che quest’ultimo ha dichiarato di non aver mai abitato nel suo alloggio di __________

e di nemmeno aver avuto le relative chiavi (cfr. doc. I inc. 39.2022.3), nonché

nell’attestazione del Comune di __________ del 7 aprile 2022 (cfr. doc. 1A5) da

cui si evince che il proprietario dello stabile in __________ nel febbraio 2022

ha comunicato che __________ gli risultava sconosciuto, mentre il datore di lavoro

ha indicato quale indirizzo di __________ che corrisponde all’ubicazione

dell’abitazione dell’insorgente (cfr. doc. 1R4).

Dall’altra,

che tali elementi farebbero propendere per la conclusione a cui è giunta la

Cassa, e meglio che tra __________ e la ricorrente sussisteva una convivenza

stabile.

Tuttavia,

visto che dal verbale di interrogatorio davanti al Ministero pubblico del 29

marzo 2022 emerge che per il lasso di tempo 2019-2020 l’insorgente ha affermato

che “__________ non ha sempre vissuto da me e stava anche da alcuni suoi

amici a __________” (cfr. doc. XII1 inc. 39.2022.3) e che la medesima, il

27.

agosto 2022, in merito alla circostanza che __________ sia stato trovato a

casa sua, ha puntualizzato che si chiedeva dove stesse il problema se invitava

conoscenti nella sua abitazione, specificando che egli “poteva anche trovarsi

da me per un semplice caffè!”, come pure che non sono state fatte indagini

con prove attestanti dove fosse __________ in quel periodo (cfr. doc. XVI inc.

39.2022.3), questo Tribunale, ritenuto in particolar modo, che la Cassa ha

emesso l’ordine di restituzione in buona sostanza soltanto sulla base della

segnalazione del Ministero pubblico dell’aprile 2021 (cfr. doc. 24A; 3 inc.

39.2022.3) allorché il procedimento penale non è concluso, per maggiore

tranquillità, ha annullato la decisione su reclamo del 28 aprile 2022 e rinviato

gli atti alla Cassa per effettuare un complemento istruttorio.

Questa

Corte, nella STCA 39.2022.3, ha comunque specificato che la Cassa, in caso di

dubbio, ha la possibilità di attendere l’esito del procedimento penale prima di

pronunciarsi nuovamente in merito alla restituzione (cfr. STCA 38.2022.12 del

17.

ottobre 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid.

2.10.).

2.7

Nel caso

di specie la richiesta di AFI e API del mese di aprile 2022 riguarda un periodo

ben successivo ai fatti di cui alla STCA 39.2022.3 relativi agli anni 2019 e

2020, per cui si giustifica una soluzione differente rispetto al menzionato

giudizio.

In

effetti, in primo luogo, dalla documentazione agli atti risulta che __________

ha abitato presso l’abitazione della ricorrente dall’8 al 30 aprile 2022,

residenza peraltro notificata all’Ufficio controllo abitanti di __________

(cfr. doc. A3).

In

secondo luogo, dal verbale di udienza davanti all’Autorità di protezione 18 dell’8

giugno 2022 si evince, da una parte, che __________ ha trovato un alloggio

differente sempre a Bodio nella medesima via (__________) della ricorrente (__________)

- e meglio nel mese di maggio 2022 un appartamento come coinquilino di un'altra

persona, dal 1° giugno 2022 una camera al pianterreno dello stesso stabile e

dal 1° luglio 2022 una camera al secondo piano di un edificio contiguo al

precedente ma con l’entrata su un’altra via (__________; cfr. doc. 8) -

unicamente per permettere la prosecuzione dei diritti di visita e il tempestivo

rientro dei minori al domicilio (__________ e __________ si trovano presso una

famiglia affidataria professionale a __________ e __________ in un istituto).

Tale

soluzione abitativa non è però stata concordata con la rete di sostegno attiva

in favore dei minori e avrebbe dovuto esserne verificata dall’ARP __________ la

conformità al bene dei minori.

Dall’altra,

che __________ ha comunque ribadito la volontà di essere parte e sostenere il

nucleo famigliare (cfr. doc. 9A).

Infine

il Comune di __________, nella sua attestazione del 7 aprile 2022 (cfr. doc.

1A5) ha indicato che il proprietario dello stabile in __________ a __________

(dove __________ aveva indicato di abitare già dal 1° gennaio 2020; cfr. doc.

B1; B2 inc. 39.2022.3) nel febbraio 2022 ha comunicato che __________ gli

risultava sconosciuto e che il datore di lavoro ha invece indicato __________ a

__________, corrispondente all’indirizzo dell’abitazione dell’insorgente (cfr.

doc. 1R4).

In simili condizioni e tenuto conto

che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice

economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre

risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno

reciproci (cfr. consid. 2.5.), il TCA ritiene,

in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid.

3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14

aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF

146.

V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio

2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016

del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del

15.

marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010

del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b

pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che

rettamente la Cassa, in relazione alla domanda di AFI e API dell’aprile 2022,

ha stabilito che __________ deve essere

considerato convivente della ricorrente e che

la loro convivenza è stabile ai sensi degli

art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps.

Al

riguardo va evidenziato che l’assicurata e __________, come indicato nella STCA

39.2022.3

e menzionato sopra, hanno un figlio in comune (cfr. art. 2a lett. a

Reg.Laps), __________, nato il __________ 2020. Il fatto che il bambino non sia

ancora stato riconosciuto formalmente non inficia la circostanza che egli sia

figlio di __________, come dichiarato dalla ricorrente stessa il 20 aprile 2022

(cfr. doc. 1Y3 inc. 39.2022.6).

Del

resto in casu l’assicurata e __________, indipendentemente dalla loro

situazione sentimentale (cfr. STF 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019 consid. 4.2.,

citata al consid. 2.5.), hanno dimostrato la volontà di aiutarsi

reciprocamente. In particolare __________, già dal referto peritale del giugno

2021.

dello psicologo __________ allestito all’attenzione dell’ARP __________,

risulta quale “care giver secondario” per i tre figli della ricorrente (cfr.

doc. 1V2). Egli si occupa, inoltre, dei trasporti in relazione all’esercizio

dei diritti di visita, siccome l’insorgente non possiede la patente di guida

(cfr. doc. IX3).

Dal

ricorso riguardante l’inc. 39.2022.3 emerge poi che l’assicurata ha aiutato

finanziariamente __________ (cfr. doc. I inc. 39.2022.3).

Non è,

peraltro, di ausilio alcuno alla ricorrente il fatto che __________ non si

sarebbe impegnato a sostenerla economicamente (cfr. doc. I). Non è infatti

necessario, ai fini di una convivenza ex art. 4 Laps, sapere se il convivente

si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a

sostegno dell’economia domestica (cfr. DTF 141 I 153 menzionata al consid. 2.5.).

La

circostanza che __________ abbia preso in locazione una camera non modifica

l’esito della vertenza, anche in considerazione del fatto che la sua situazione

alloggiativa, come visto sopra, è comunque precaria, di dimensioni ridotte e

nelle strette vicinanze dell’abitazione dell’insorgente.

In

proposito cfr. STCA 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II-2013 N.

13.

pag. 66 (nell’UR di un beneficiario dell’assistenza sociale è stata computata

anche la figlia e la madre di quest’ultima, nonostante non abitassero sempre

nello stesso appartamento) e STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 (il padre dei

due figli dell’assicurata è stato considerato nell’UR della ricorrente, benché

ognuno avesse una propria abitazione in due paesi distinti) citate al consid.

2.5

2.8

Da

quanto sopra discende che per poter decidere in merito alla domanda di AFI/API

formulata dalla ricorrente nell’aprile 2022 __________ deve essere inserito nella

sua unità economica.

L’amministrazione

necessita, di conseguenza, di avere accesso anche alle informazioni personali e

finanziarie di quest’ultimo, le quali però non le sono state fornite nonostante

le richieste da parte del Comune di __________ (cfr. doc. 1Z4; 1X4) e la diffida

della Cassa del 6 maggio 2021 (recte: 2022), in cui è stato precisato che “conformemente

a quanto prescritto nell’art. 43 LPGA, con questa lettera la diffidiamo a farci

pervenire quanto richiesto entro il 20 maggio 2022. Se entro questo termine non

otterremo un riscontro da parte sua, nostro malgrado ci vedremo costretti a

dover decidere in base agli atti o a chiudere l’inchiesta di non entrare in

materia” (cfr. doc. 3; cfr. consid. 2.2.).

Di

conseguenza con il suo agire la ricorrente ha violato l’obbligo di

collaborazione previsto dall’art. 21 Lap (cfr. consid. 2.2.), mettendo la Cassa

nella situazione di non poter emanare una decisione di merito.

Non è, quindi,

censurabile il modo di procedere dell’amministrazione che, giusta gli artt. 43

LPGA e 14 cpv. 3 Reg.Laps (cfr. consid. 2.2.), non è entrata in materia sulla

domanda di assegni integrativi e di prima infanzia formulata dall’insorgente nel

mese di aprile 2022.

2.9

La

ricorrente, nel ricorso, ha chiesto che “sia indetta una pubblica udienza (art.

6.

CEDU) anche per poter esporre il mio punto di vista” (cfr. doc. I).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni

persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,

davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine

della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere

civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art.

6.

CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni

sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012

consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del

9.

febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid.

2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre

2021.

consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020

consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019

consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in

SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF

8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009

consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice

richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione

personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio

nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il

proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un

tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28

pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25

gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito

che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non

è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1

CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.6.; 38.2020.10

del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid.

2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nel

caso di specie la ricorrente ha formulato un'esplicita richiesta di indire una

pubblica udienza ex art. 6 CEDU (cfr. doc. I).

Si può in ogni caso prescindere

dall’indire un pubblico dibattimento allorché risulta evidente, anche senza il

medesimo, in particolare che un ricorso è infondato o inammissibile (cfr. STF

8C_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 2.2.; 3.2.1.; STF 9C_172/2022 del 7

luglio 2022 consid. 3.1.2.; STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019

consid. 5.2.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017, pubblicata in SJ

2018.

I 275; STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF 8C_504/2010 del

2.

febbraio 2011 consid. 1.3.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.9.).

Nella STF 8C_352/2022 del 7

novembre 2022 consid. 3.2.1., appena menzionata, l’Alta Corte ha precisato che

si può pure rinunciare al pubblico dibattimento quando una decisione

dell’amministrazione è motivata in modo convincente, mentre il ricorso presenta

argomentazioni non pertinenti o comunque non rilevanti per la risoluzione della

questione litigiosa. Lo stesso vale nel caso in cui venga fatta valere una

pretesa assolutamente non prevista dalla legge oppure allorché in discussione

vi sia un quesito giuridico la cui risposta risulta già dalla giurisprudenza

del TF pubblicata. In questi casi il ricorso in prima istanza va, infatti, già

dall’inizio qualificato come senza possibilità di successo.

In

concreto, poiché, da un lato, già dagli elementi fattuali del caso di specie

riguardanti la ricorrente e __________ che hanno un figlio in comune (cfr.

consid. 2.6.; 2.7.) è possibile desumere che tra i medesimi sussista una

convivenza stabile, dall’altro, la decisione su reclamo della Cassa si rivela

fondata su considerazioni convincenti, come il fatto che __________ nel giugno

2022.

davanti all’ARP __________ abbia dichiarato di voler essere parte e

sostenere il nucleo familiare (cfr. doc. A1; consid. 1.1.), mentre

l’impugnativa dell’8 luglio 2022 e le osservazioni del 17 agosto 2022 si

avvalgono di argomenti in casu non rilevanti per decidere in merito

all’esistenza di una convivenza stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c

Laps e 2a Reg.Laps (in particolare la circostanza che al Comune di __________

la presenza di __________ nell’abitazione dell’insorgente sia stata formalmente

segnalata solo per il periodo dall’8 al 30 aprile 2022, rispettivamente che __________

dinanzi all’ARP __________ non abbia fatto riferimento al sostentamento

familiare; cfr. doc. I; A3; consid. 1.2.; 1.4.), l’infondatezza

dell’impugnativa è risultata manifesta già al momento dell’inoltro del ricorso.

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021

consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid.

3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29

marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF

9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017

consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio

2011.

consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere

sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V

162.

consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nella presente fattispecie, in esito a quanto esposto, si

prescinde pertanto di indire un pubblico dibattimento.

L’insorgente

ha peraltro potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in

ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito

(cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa

Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF

9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022.

consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

Al

riguardo cfr. STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.6.

2.10

Alla luce di quanto

precede il TCA deve confermare la decisione su reclamo dell’8 luglio

2022.

2.11

In ambito di assegni familiari cantonali, per

quanto concerne la procedura dinanzi al

TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa

legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps

ed art. 46 Laf).

L’art. 29 Lptca

enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

" 2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

" 3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

" 4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi del settore

degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca

e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.5

del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid.

2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid.

2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti