39.2022.6
Cassa non è entrata nel merito della domanda AFI/API: manca documentazione relativa a persona che secondo verosimiglianza preponderante va considerata convivente stabile e quindi va computata nell'UR della ricorrente. Violazione obbligo di collaborare. In casu si prescinde da pubblico dibattimento
24 gennaio 2023Italiano47 min
369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.;
Source ti.ch
Incarto
n.
39.2022.6
rs
Lugano
24 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 luglio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 8 luglio 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto in
fatto
1.1. La Cassa cantonale di compensazione
per gli assegni familiari (in seguito: Cassa), con decisione su reclamo dell’8
luglio 2022 (cfr. doc. A1), ha confermato il proprio provvedimento del 13
maggio 2022 (cfr. doc. 4B) con cui non è entrata in materia in merito alla
domanda di RI 1 di assegni integrativi del mese di aprile 2022, poiché rimasta
incompleta rispetto a quanto richiestole dal Comune di __________,
rispettivamente dallo Sportello Laps di __________ circa la trasmissione della
documentazione relativa a __________ rientrante nella sua unità di riferimento
(cfr. doc. 1Z4; 1X4; 1B5), come pure rispetto alla diffida del 6 maggio 2021
(recte: 2022) da parte della Cassa stessa (cfr. doc. 3).
Dalla decisione su reclamo risulta
in particolare:
"
(…) Nel caso di specie, appare chiaro che la scelta del signor __________
di prendere in locazione una camera, spostandone quindi il domicilio, è dettata
- come dichiarato in data 8 giugno 2022 in udienza presso l’Autorità regionale
di protezione 18 dal medesimo e dalla reclamante - unicamente per permettere il
rientro dei figli al domicilio il più rapidamente possibile.
A comprova di
questo, sempre in udienza presso l’Autorità regionale di protezione il signor __________
ha ribadito la sua volontà ad essere parte e sostenere il nucleo famigliare.
Pacifico per
contro che nonostante __________ non sia “ancora” ufficialmente riconosciuto
dal signor __________, non vi sono dubbi sulla sua paternità, come per altro
dichiarato dal difensore di fiducia del signor __________ Avv. __________ in
data 11 gennaio 2021 e dalla reclamante stessa in data 20 aprile 2022.
4.
Stante tutto
quanto precede, la Cassa ritiene anzitutto che la reclamante e il signor __________
vadano considerati facenti parte della medesima unità di riferimento e meglio
ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a RLAPS e conferma la
decisione impugnata. (…)” (Doc. A1 pag. 3)
1.2. RI 1 ha impugnato la decisione su
reclamo dell’8 luglio 2022 con un tempestivo ricorso inoltrato al TCA, nel
quale, ha chiesto il riconoscimento degli assegni integrativi e di prima
infanzia.
Al riguardo la medesima ha rilevato
che nel suo caso non sono adempiuti i criteri di cui agli art. 4 cpv. 1 lett. c
Laps e 2a Reg.Laps per richiedere la documentazione di __________ dal momento
che è rimasto presso la sua abitazione 22 giorni, dall’8 al 30 aprile 2022 e
che questo è stato il motivo del suo rifiuto a trasmettere alla Cassa la
documentazione di __________.
L’insorgente ha pure asserito che quest’ultimo
presso l’ARP __________ ha dichiarato di non rinunciare alla famiglia inteso ai
diritti di visita, ma non ha fatto riferimento al sostentamento famigliare
(cfr. doc. I).
1.3. La Cassa,
in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, precisando di essere “certa
nel ritenere vada considerata un’unità di riferimento comprensiva anche del
signor __________” (cfr. doc. III).
1.4. Il 17
agosto 2022 l’insorgente ha ribadito che __________ è stato ospite nella sua
abitazione 22 giorni, come annotato nel certificato di famiglia (cfr. doc. V),
e meglio nella dichiarazione dell’11 luglio 2022 in cui il Comune di __________,
facendo riferimento allo schedario dell’Ufficio controllo abitanti, ha
attestato che nel periodo 8 - 30 aprile 2022 presso RI 1 è stato residente __________
(cfr. doc. A3).
1.5. L’assicurata
il 15 novembre 2022 ha trasmesso alcuni documenti (cfr. doc. VII).
Il 21
novembre 2022 il TCA le ha restituito il “Rapport RI 1 et famille” al fine di
oscurare il nominativo del suo ex marito per motivi di protezione dei dati, non
riguardando la pendente causa in ambito di assegni di famiglia, prima di
rinviarlo a questo Tribunale (cfr. doc. VIII).
1.6. Il 24
novembre 2022 al TCA è pervenuto per conoscenza uno scritto della ricorrente
inviato all’amministrazione a cui ha di nuovo allegato, in particolare, il
“Rapport RI 1 et famille” (cfr. doc. IX + 1-3).
1.7. I doc.
VII, VIII e IX sono stati inviati per conoscenza alla parte resistente (cfr.
doc. X).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
della vertenza è la questione di sapere se a ragione oppure no la Cassa,
ritenendo che RI 1 conviva con __________, non è entrata nel merito della domanda
del mese di aprile 2022 dell’assicurata tendente all’ottenimento di assegni
integrativi e di prima infanzia, in quanto mancante la documentazione specifica
relativa a __________.
2.2. Al fine
di ottenere le informazioni necessarie per la determinazione del diritto alle
prestazioni sociali, fra cui rientrano gli assegni integrativi e di prima
infanzia (art. 2 cpv. 1 lett. g e h Laps), gli organi amministrativi devono
poter accedere a tutti i dati inerenti l’assicurato in questione (cfr.
Messaggio n. 4773 relativo all’introduzione di una nuova Laps del 1° luglio
1998, pag. 27).
Secondo
l’art. 46 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) alle prestazioni
familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda
espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Legge sull’armonizzazione
e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e della Legge sulla Legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Giusta
l’art. 21 Laps relativo alla collaborazione nell’esecuzione:
"
1Le
persone che compongono l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono
collaborare gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.
2Le persone che compongono l’unità di
riferimento devono fornire gratuitamente tutte le informazioni ed i documenti
necessari per accertare il diritto e stabilire le prestazioni previste dalla
legge e dalle leggi speciali.
3Chi pretende prestazioni deve autorizzare
tutte le persone ed i servizi a fornire nel singolo caso tutte le informazioni
ed i documenti, sempre che siano necessari per accertare il diritto a
prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le
informazioni richieste.
L’art. 28 Laps enuncia:
" 1Gli
organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi
speciali possono accedere a tutte le informazioni loro necessarie.
2Allo scopo di garantire un’elaborazione razionale dei
dati conservati presso gli organi amministrativi cantonali e quelli delle
cancellerie comunali, necessari all’applicazione della legge e delle leggi
speciali, è autorizzato il flusso automatizzato delle informazioni."
Inoltre l’assicurato stesso è
obbligato a fornire le informazioni utili per determinare il suo diritto, in
particolare, alle prestazioni assistenziali. Giusta l’art. 67 Las:
" 1Il
richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi
dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali
e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai
rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni
Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,
rispettivamente dal segreto professionale.”
L’art. 29 Laps prevede:
" Le persone che compongono l’unità di riferimento, gli organi
amministrativi cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni
sociali e private, sono tenuti a fornire gratuitamente tutte le informazioni
utili all’accertamento del diritto."
L’art. 29 Laps impone, dunque, la
trasmissione gratuita su richiesta degli organi amministrativi competenti per
l’applicazione della Laps e delle leggi speciali di tutte le informazioni utili
all’accertamento del diritto alle prestazioni sociali (cfr. Messaggio n. 4773
relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 pag. 28).
L’art. 14 Reg.Laps enuncia:
" 1Il
richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari
all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e
del diritto alla prestazione richiesta.
2Egli deve in particolare comprovare ogni cambiamento
della situazione personale o finanziaria di ogni membro dell’unità di
riferimento rispetto ai dati relativi all’ultima decisione di tassazione
cresciuta in giudicato.
3Se il richiedente o altre persone che compongono
l’unità di riferimento, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo
ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,
l’organo designato dalla legge speciale può, dopo diffida scritta e
avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o decidere di non entrare in
materia.”
Il tenore dell’art. 14 cpv. 3
Reg.Laps corrisponde a quello dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, peraltro applicabile in
ambito di assegni AFI/API in virtù dell’art. 46 Laf che prevede due sanzioni in
caso di violazione del dovere di collaborazione avvenuta in modo
ingiustificato: l'autorità amministrativa può decidere in base agli atti o
decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come scegliere fra le
due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel
merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è
possibile emettere una decisione di merito, non va emesso un provvedimento di
irricevibilità (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V
42 consid. 3; U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, 4° ed., 2020, ad art.
43 n. 111).
L’assicuratore, tuttavia, non può
pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia se gli è
possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni speciali,
malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato (cfr. STF 9C_266/2012
del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.
e riferimenti ivi citati).
Le sanzioni contemplate all’art. 43
cpv. 3 LPGA possono, in ogni caso, essere inflitte solo dopo diffida scritta,
avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di
riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe,
nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso
adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010
consid.3.2.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).
Al riguardo
anche STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 42.2016.23 del 15 marzo 2017;
STCA
42.2016.19 del 14 dicembre 2016; STCA 42.2016.3 del 7 novembre 2016; STCA
42.2016.1 del 27 giugno 2016.
2.3. In concreto va dapprima verificato
se, per determinare l’eventuale diritto della ricorrente ad assegni integrativi
e di prima infanzia, debba essere tenuto conto nella sua unità di riferimento
economica anche di __________, come stabilito dalla Cassa.
L’assegno integrativo è regolato
dagli art. 47 segg. Laf del 18 dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come segue
le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:
" 1Richiamata
la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento
della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma
parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno
tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque
anni se cittadino straniero.
1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore
cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel
Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito
ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett.
c).
2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il
diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento
esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito
aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il
titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale
netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente
notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”
Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo
massimo dell’assegno:
" 1L’importo
massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così
definite, in deroga alla Laps:
a) per il primo ed il secondo figlio: fr.
9’150.–;
b) per il terzo ed il quarto figlio: fr.
6’100.–;
c) per ogni ulteriore figlio: fr.
3’050.–.
2…
3Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le
soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.”
Per gli anni 2023 e 2024 sono
applicati i seguenti massimali:
a) per il primo ed il secondo figlio
9'539 franchi;
b) per il terzo ed il quarto figlio
6'359 franchi;
c) per ogni ulteriore figlio 3'180
franchi (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di famiglia
del 21 dicembre 2022, stato 1° gennaio 2023; RL 856.130).
Gli art. 51 e 52 Laf fissano le
condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.
L’art. 51
cpv. 1 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto
segue:
" 1Il
genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento
della richiesta;
b) coabita costantemente con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno
tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque
anni se cittadino straniero;
d) soddisfa i requisiti della Laps.
1bisIl genitore cittadino svizzero che dimostra di essere
stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi
fatto rientro in seguito ad un’assenza non deve adempiere il termine d’attesa
di cui al capoverso 1 lett. c).
2Se il genitore esercita attività lucrativa
indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio
della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In
ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a
quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in
giudicato.”
Secondo l’art. 52 Laf concernente
la famiglia biparentale:
" 1I
genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al
momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il
figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il
domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore
cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel
Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito
ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett.
c).
2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal
titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi
esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo
parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di
un’attività a tempo pieno da lui esigibile.
3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della
soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.
4Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento
esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito
netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del
diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato
non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di
tassazione cresciuta in giudicato.”
L’art. 54
Laf enuncia inoltre che:
" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento
definite dalla Laps corrispondenti al numero dei membri dell’unità di
riferimento.”
Dal tenore di queste norme legali,
risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo e dell’assegno di
prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps).
2.4. Ai sensi dell’art. 4 Laps,
applicabile anche nell’ambito dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima
infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps):
" 1L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner
registrato;
c) dal partner convivente, se
la convivenza è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui
essi hanno l’autorità parentale;
e) dai
figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…"
L’art. 2a Reg.Laps
enuncia poi che:
" La convivenza è considerata stabile se,
alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli
stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno
6 mesi.”
L'unità economica di riferimento
del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone
da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1°
luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e
il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto,
per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006,
l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita
dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono
figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è
durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di
un matrimonio, a differenza di quanto contemplato
dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che
l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi
erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore
dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo
alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
" 2.2 Unità di riferimento
(art. 4 Laps)
2.2.1 Partner
convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c)
Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se
vi sono figli in comune.
Questa regola era stata definita
per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle
coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano
obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune;
solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’,
indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla
medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i
partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza
figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli
effetti.
Dall’entrata in vigore della
Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione
significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di
anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e
precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio
di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del
reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non
creare disparità con i nuovi coniugi).
Viola però tale principio il
tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla
richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un
matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004,
causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i
redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita
"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno
famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la
convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le
circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico
per i due concubini.
Per definire se la convivenza
può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il
TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti
sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la
prassi prevede un concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone
di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di
riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se
la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a
quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure
no."
Inoltre dal Rapporto
parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della
gestione e delle finanze emerge che:
" (…) Con l’adozione della
revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del
diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione,
che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato
elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere,
anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto
stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della
coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la
collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi
anni."
Dal Commento
alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20
settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di
Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid.
2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:
" Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel
Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la
convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se
essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel
caso in cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del
fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il
reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane,
l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore
dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale",
leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio,
ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la
dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima
(vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129
Fatti
I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno
6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità
di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un
matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un
appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere
esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e
economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi
anche STCA
25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei
6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una
convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel
settore delle prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova
normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”
2.5. Secondo
la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è
confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere
conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei
redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo
di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,
piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente
(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
La giurisprudenza federale ha
stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una
semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in
comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi
assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo
sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e
indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una
convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V
369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.;
STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
In una sentenza 8C_790/2007 del 23
luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al
ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia,
il Tribunale federale ha rilevato che:
" (…)
5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal
d'entretien et d'assistance (ATF 129
I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir
aussi ATF 106
Considerandi
II 1 consid. 2 p. 4). En
matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du
divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait
une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la
rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption
(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au
moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce
("concubinage qualifié"; ATF 118
II 235 consid. 3a p. 237; ATF
114.
II 295 consid. 1a p.
297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf
(nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…).”
Con giudizio 8C_232/2015 del 17
settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato
quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria
dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un
figlio era stabile.
L’asserzione della ricorrente
secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile
non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in
proposito.
Inoltre, non è necessario sapere se
il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere
realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi
sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente
contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il
possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio
di sussidiarietà.
Infine il TF ha evidenziato che il
conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del
fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche
dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.
In una sentenza 8C_645/2015 del 10
dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dell’assistenza
sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di
locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014
ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua
compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della
prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato
dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei
concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere
l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere
delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno
è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.
Con giudizio 8C_138/2016 del 6
settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la
decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014
nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un
importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il
quale conviveva dal 2010.
Il TF ha precisato che, se il
concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica
indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività
lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte
di assicurazioni).
Secondo l’Alta Corte il budget
COSAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di
entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di
prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata
che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo
al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per
confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il
divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale
(consid. 5).
In una sentenza 42.2012.2 del 24
aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale
ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di
prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto
per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata
costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale
intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.
In quel caso, malgrado nell'arco di
tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi
precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non
abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a
recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre
volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte
anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre la Polizia Comunale aveva
effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno
che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo
predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva
quest'ultimo.
Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103
del 2 febbraio 2015 il TCA ha deciso che rettamente la Cassa cantonale di
compensazione Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del
diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie
(RIPAM), aveva considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome
la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta
stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU
3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello
dell’art. 2a Reg.Laps.
Con sentenza 42.2014.13 del 21
maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha
accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni
assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in
quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata
computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il
limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Il TCA, contrariamente a quanto
deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere
se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c
Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare
che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un
matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta
l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di
tempo di almeno sei mesi.
In effetti quando l’USSI ha negato
il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la
compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della
durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.
Inoltre gli indizi indicati
dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del
contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che
si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro
coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti
suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.
Questo Tribunale ha, pertanto,
concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di
riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua
figlia.
Questa Corte, con sentenza
36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg.,
ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che
convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il
figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi
reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura
e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.
Con giudizio 39.2018.7 del 24
settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione
che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno integrativo e
all’assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento
anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il
medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di
locazione e che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento
dell’importo di mantenimento per la figlia.
Il Tribunale federale, con sentenza
8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso dell’assicurata,
rilevando:
" (…) la
Corte cantonale, alla luce del particolare istituto degli assegni familiari
ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8
segg.) e delle disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza
arbitrio far rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente
dalla loro situazione sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e
sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)
In una sentenza 39.2021.5-6 del 7
marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a
un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In
effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi
due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una
convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una
propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine
settimana e la relazione fosse altalenante.
Con giudizio 39.2022.2 del 3 giugno
2022.
il TCA ha confermato la decisione su reclamo di restituzione di parte degli AFI e degli API percepiti da ottobre 2020 a
marzo 2021 emessa dalla Cassa nei confronti di un’assicurata nella cui
unità di riferimento era stato inserito anche il
marito, padre di sua figlia. In effetti, benché nell'ambito delle misure a
protezione dell'unione coniugale essi fossero stati autorizzati a vivere
separati dal magio 2018, il marito dall’ottobre 2020 risultava domiciliato
presso la ricorrente.
Al riguardo cfr. pure STCA
39.2018.5
del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7
novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2
agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23
maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.
2.6
Nella
presente evenienza dalle carte processuali emerge l’assicurata, madre di __________
e di __________, nati il __________ 2010, rispettivamente il __________ 2014 da
un matrimonio conclusosi con il divorzio nel 2015 (cfr. doc. IX3 e 1T3 inc.
39.2022.6), nonché di __________, nato il __________ 2020, ha beneficiato di
assegni integrativi e di prima infanzia nel 2019 e nel 2020, calcolati tenendo
conto di un’unità di riferimento costituita da tre persone, e meglio
dall’insorgente, da __________ e da __________ fino a marzo 2020 e da quattro
persone dopo la nascita di __________ (cfr. STCA 39.2022.3 emanata in data
odierna consid. 2.8.).
Il 21
aprile 2021 l’allora Procuratore Pubblico __________ ha comunicato
all’amministrazione che RI 1 e __________, imputati in un procedimento penale
per titolo in particolare di ottenimento illecito di prestazioni di
un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale, “interrogati entrambi dalla
Polizia cantonale il 9 marzo 2021 hanno dichiarato che, al fine di poter percepire
degli assegni per i propri figli, avrebbero comunicato al vostro ufficio una
residenza fittizia per __________, indicando che lo stesso sarebbe stato
residente a __________, in __________, quando in realtà egli avrebbe sempre
vissuto unitamente alla compagna RI 1 e ai minori G.__________, a __________,
in __________” (cfr. doc. 3 inc. 39.2022.3).
A
seguito di tale informazione la Cassa, il 9 dicembre 2021 ha emesso nei
confronti dell’insorgente un ordine di restituzione della somma di fr. 21'441.--,
corrispondenti a parte degli AFI e degli API percepiti dal mese di gennaio 2019
al mese di dicembre 2020 (cfr. doc. 24A inc. 39.2022.3), confermato con
decisione su reclamo del 28 aprile 2022 (cfr. doc. A1 inc. 39.2022.3).
Questa
Corte, con sentenza 39.2022.3 emanata in data odierna, ha osservato,
relativamente all’asserzione della ricorrente secondo cui la paternità di __________
non risulta in nessun documenti legale (cfr. doc. XVI inc. 39.2022.3), che in
ogni caso la medesima, il 20 aprile 2022, ha affermato che non ha più una
relazione sentimentale con __________, ma che “è rimasto un buon rapporto
per figlio avuto in data 26 aprile 2020 __________” e che egli “tutt’ora
è in attesa di divorzio al fine di riconoscere il minore” (cfr. doc. 1Y3).
Anche
l’avv. __________ del Foro di __________, difensore di fiducia di __________,
l’11 gennaio 2021, ha dichiarato di essere al corrente del nuovo nato del suo
cliente “nato a __________ il __________ 2020 dalla signora RI 1 che ha
partorito il figlio __________ fuori dal matrimonio” e di aver ricevuto da
questi mandato di depositare domanda di divorzio (cfr. doc. 1U3).
Il TCA
ha altresì evidenziato, da una parte, che quanto emerge dallo scritto del 21
aprile 2021 del Ministero pubblico, e meglio che RI 1 e __________, il 9 marzo
2021, hanno dichiarato alla Polizia cantonale che per percepire gli assegni per
i propri figli, avrebbero indicato una residenza fittizia per __________, ossia
che sarebbe stato residente in __________ (contratto di locazione concluso il
1° gennaio 2020; cfr. doc. B1 inc. 39.2022.3), quando in realtà egli avrebbe
sempre vissuto unitamente all’assicurata e ai minori in __________ (cfr. doc. 3
inc. 39.2022.3), trova riscontro nelle asserzioni della ricorrente stessa che
nell’impugnativa ha indicato che la Polizia ha trovato nella sua abitazione __________,
che quest’ultimo ha dichiarato di non aver mai abitato nel suo alloggio di __________
e di nemmeno aver avuto le relative chiavi (cfr. doc. I inc. 39.2022.3), nonché
nell’attestazione del Comune di __________ del 7 aprile 2022 (cfr. doc. 1A5) da
cui si evince che il proprietario dello stabile in __________ nel febbraio 2022
ha comunicato che __________ gli risultava sconosciuto, mentre il datore di lavoro
ha indicato quale indirizzo di __________ che corrisponde all’ubicazione
dell’abitazione dell’insorgente (cfr. doc. 1R4).
Dall’altra,
che tali elementi farebbero propendere per la conclusione a cui è giunta la
Cassa, e meglio che tra __________ e la ricorrente sussisteva una convivenza
stabile.
Tuttavia,
visto che dal verbale di interrogatorio davanti al Ministero pubblico del 29
marzo 2022 emerge che per il lasso di tempo 2019-2020 l’insorgente ha affermato
che “__________ non ha sempre vissuto da me e stava anche da alcuni suoi
amici a __________” (cfr. doc. XII1 inc. 39.2022.3) e che la medesima, il
27.
agosto 2022, in merito alla circostanza che __________ sia stato trovato a
casa sua, ha puntualizzato che si chiedeva dove stesse il problema se invitava
conoscenti nella sua abitazione, specificando che egli “poteva anche trovarsi
da me per un semplice caffè!”, come pure che non sono state fatte indagini
con prove attestanti dove fosse __________ in quel periodo (cfr. doc. XVI inc.
39.2022.3), questo Tribunale, ritenuto in particolar modo, che la Cassa ha
emesso l’ordine di restituzione in buona sostanza soltanto sulla base della
segnalazione del Ministero pubblico dell’aprile 2021 (cfr. doc. 24A; 3 inc.
39.2022.3) allorché il procedimento penale non è concluso, per maggiore
tranquillità, ha annullato la decisione su reclamo del 28 aprile 2022 e rinviato
gli atti alla Cassa per effettuare un complemento istruttorio.
Questa
Corte, nella STCA 39.2022.3, ha comunque specificato che la Cassa, in caso di
dubbio, ha la possibilità di attendere l’esito del procedimento penale prima di
pronunciarsi nuovamente in merito alla restituzione (cfr. STCA 38.2022.12 del
17.
ottobre 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid.
2.10.).
2.7
Nel caso
di specie la richiesta di AFI e API del mese di aprile 2022 riguarda un periodo
ben successivo ai fatti di cui alla STCA 39.2022.3 relativi agli anni 2019 e
2020, per cui si giustifica una soluzione differente rispetto al menzionato
giudizio.
In
effetti, in primo luogo, dalla documentazione agli atti risulta che __________
ha abitato presso l’abitazione della ricorrente dall’8 al 30 aprile 2022,
residenza peraltro notificata all’Ufficio controllo abitanti di __________
(cfr. doc. A3).
In
secondo luogo, dal verbale di udienza davanti all’Autorità di protezione 18 dell’8
giugno 2022 si evince, da una parte, che __________ ha trovato un alloggio
differente sempre a Bodio nella medesima via (__________) della ricorrente (__________)
- e meglio nel mese di maggio 2022 un appartamento come coinquilino di un'altra
persona, dal 1° giugno 2022 una camera al pianterreno dello stesso stabile e
dal 1° luglio 2022 una camera al secondo piano di un edificio contiguo al
precedente ma con l’entrata su un’altra via (__________; cfr. doc. 8) -
unicamente per permettere la prosecuzione dei diritti di visita e il tempestivo
rientro dei minori al domicilio (__________ e __________ si trovano presso una
famiglia affidataria professionale a __________ e __________ in un istituto).
Tale
soluzione abitativa non è però stata concordata con la rete di sostegno attiva
in favore dei minori e avrebbe dovuto esserne verificata dall’ARP __________ la
conformità al bene dei minori.
Dall’altra,
che __________ ha comunque ribadito la volontà di essere parte e sostenere il
nucleo famigliare (cfr. doc. 9A).
Infine
il Comune di __________, nella sua attestazione del 7 aprile 2022 (cfr. doc.
1A5) ha indicato che il proprietario dello stabile in __________ a __________
(dove __________ aveva indicato di abitare già dal 1° gennaio 2020; cfr. doc.
B1; B2 inc. 39.2022.3) nel febbraio 2022 ha comunicato che __________ gli
risultava sconosciuto e che il datore di lavoro ha invece indicato __________ a
__________, corrispondente all’indirizzo dell’abitazione dell’insorgente (cfr.
doc. 1R4).
In simili condizioni e tenuto conto
che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice
economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre
risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno
reciproci (cfr. consid. 2.5.), il TCA ritiene,
in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid.
3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14
aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF
146.
V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio
2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016
del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del
15.
marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010
del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b
pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che
rettamente la Cassa, in relazione alla domanda di AFI e API dell’aprile 2022,
ha stabilito che __________ deve essere
considerato convivente della ricorrente e che
la loro convivenza è stabile ai sensi degli
art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps.
Al
riguardo va evidenziato che l’assicurata e __________, come indicato nella STCA
39.2022.3
e menzionato sopra, hanno un figlio in comune (cfr. art. 2a lett. a
Reg.Laps), __________, nato il __________ 2020. Il fatto che il bambino non sia
ancora stato riconosciuto formalmente non inficia la circostanza che egli sia
figlio di __________, come dichiarato dalla ricorrente stessa il 20 aprile 2022
(cfr. doc. 1Y3 inc. 39.2022.6).
Del
resto in casu l’assicurata e __________, indipendentemente dalla loro
situazione sentimentale (cfr. STF 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019 consid. 4.2.,
citata al consid. 2.5.), hanno dimostrato la volontà di aiutarsi
reciprocamente. In particolare __________, già dal referto peritale del giugno
2021.
dello psicologo __________ allestito all’attenzione dell’ARP __________,
risulta quale “care giver secondario” per i tre figli della ricorrente (cfr.
doc. 1V2). Egli si occupa, inoltre, dei trasporti in relazione all’esercizio
dei diritti di visita, siccome l’insorgente non possiede la patente di guida
(cfr. doc. IX3).
Dal
ricorso riguardante l’inc. 39.2022.3 emerge poi che l’assicurata ha aiutato
finanziariamente __________ (cfr. doc. I inc. 39.2022.3).
Non è,
peraltro, di ausilio alcuno alla ricorrente il fatto che __________ non si
sarebbe impegnato a sostenerla economicamente (cfr. doc. I). Non è infatti
necessario, ai fini di una convivenza ex art. 4 Laps, sapere se il convivente
si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a
sostegno dell’economia domestica (cfr. DTF 141 I 153 menzionata al consid. 2.5.).
La
circostanza che __________ abbia preso in locazione una camera non modifica
l’esito della vertenza, anche in considerazione del fatto che la sua situazione
alloggiativa, come visto sopra, è comunque precaria, di dimensioni ridotte e
nelle strette vicinanze dell’abitazione dell’insorgente.
In
proposito cfr. STCA 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II-2013 N.
13.
pag. 66 (nell’UR di un beneficiario dell’assistenza sociale è stata computata
anche la figlia e la madre di quest’ultima, nonostante non abitassero sempre
nello stesso appartamento) e STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 (il padre dei
due figli dell’assicurata è stato considerato nell’UR della ricorrente, benché
ognuno avesse una propria abitazione in due paesi distinti) citate al consid.
2.5
2.8
Da
quanto sopra discende che per poter decidere in merito alla domanda di AFI/API
formulata dalla ricorrente nell’aprile 2022 __________ deve essere inserito nella
sua unità economica.
L’amministrazione
necessita, di conseguenza, di avere accesso anche alle informazioni personali e
finanziarie di quest’ultimo, le quali però non le sono state fornite nonostante
le richieste da parte del Comune di __________ (cfr. doc. 1Z4; 1X4) e la diffida
della Cassa del 6 maggio 2021 (recte: 2022), in cui è stato precisato che “conformemente
a quanto prescritto nell’art. 43 LPGA, con questa lettera la diffidiamo a farci
pervenire quanto richiesto entro il 20 maggio 2022. Se entro questo termine non
otterremo un riscontro da parte sua, nostro malgrado ci vedremo costretti a
dover decidere in base agli atti o a chiudere l’inchiesta di non entrare in
materia” (cfr. doc. 3; cfr. consid. 2.2.).
Di
conseguenza con il suo agire la ricorrente ha violato l’obbligo di
collaborazione previsto dall’art. 21 Lap (cfr. consid. 2.2.), mettendo la Cassa
nella situazione di non poter emanare una decisione di merito.
Non è, quindi,
censurabile il modo di procedere dell’amministrazione che, giusta gli artt. 43
LPGA e 14 cpv. 3 Reg.Laps (cfr. consid. 2.2.), non è entrata in materia sulla
domanda di assegni integrativi e di prima infanzia formulata dall’insorgente nel
mese di aprile 2022.
2.9
La
ricorrente, nel ricorso, ha chiesto che “sia indetta una pubblica udienza (art.
6.
CEDU) anche per poter esporre il mio punto di vista” (cfr. doc. I).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni
persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,
davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine
della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere
civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art.
6.
CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni
sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012
consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità
del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella
Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita
nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia
di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del
9.
febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid.
2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre
2021.
consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020
consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019
consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in
SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF
8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009
consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice
richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione
personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio
nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il
proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un
tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28
pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25
gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito
che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non
è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1
CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In
proposito cfr. pure STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.6.; 38.2020.10
del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid.
2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel
caso di specie la ricorrente ha formulato un'esplicita richiesta di indire una
pubblica udienza ex art. 6 CEDU (cfr. doc. I).
Si può in ogni caso prescindere
dall’indire un pubblico dibattimento allorché risulta evidente, anche senza il
medesimo, in particolare che un ricorso è infondato o inammissibile (cfr. STF
8C_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 2.2.; 3.2.1.; STF 9C_172/2022 del 7
luglio 2022 consid. 3.1.2.; STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019
consid. 5.2.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017, pubblicata in SJ
2018.
I 275; STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF 8C_504/2010 del
2.
febbraio 2011 consid. 1.3.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.9.).
Nella STF 8C_352/2022 del 7
novembre 2022 consid. 3.2.1., appena menzionata, l’Alta Corte ha precisato che
si può pure rinunciare al pubblico dibattimento quando una decisione
dell’amministrazione è motivata in modo convincente, mentre il ricorso presenta
argomentazioni non pertinenti o comunque non rilevanti per la risoluzione della
questione litigiosa. Lo stesso vale nel caso in cui venga fatta valere una
pretesa assolutamente non prevista dalla legge oppure allorché in discussione
vi sia un quesito giuridico la cui risposta risulta già dalla giurisprudenza
del TF pubblicata. In questi casi il ricorso in prima istanza va, infatti, già
dall’inizio qualificato come senza possibilità di successo.
In
concreto, poiché, da un lato, già dagli elementi fattuali del caso di specie
riguardanti la ricorrente e __________ che hanno un figlio in comune (cfr.
consid. 2.6.; 2.7.) è possibile desumere che tra i medesimi sussista una
convivenza stabile, dall’altro, la decisione su reclamo della Cassa si rivela
fondata su considerazioni convincenti, come il fatto che __________ nel giugno
2022.
davanti all’ARP __________ abbia dichiarato di voler essere parte e
sostenere il nucleo familiare (cfr. doc. A1; consid. 1.1.), mentre
l’impugnativa dell’8 luglio 2022 e le osservazioni del 17 agosto 2022 si
avvalgono di argomenti in casu non rilevanti per decidere in merito
all’esistenza di una convivenza stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c
Laps e 2a Reg.Laps (in particolare la circostanza che al Comune di __________
la presenza di __________ nell’abitazione dell’insorgente sia stata formalmente
segnalata solo per il periodo dall’8 al 30 aprile 2022, rispettivamente che __________
dinanzi all’ARP __________ non abbia fatto riferimento al sostentamento
familiare; cfr. doc. I; A3; consid. 1.2.; 1.4.), l’infondatezza
dell’impugnativa è risultata manifesta già al momento dell’inoltro del ricorso.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021
consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019
dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid.
3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29
marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF
9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017
consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011.
consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere
sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V
162.
consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella presente fattispecie, in esito a quanto esposto, si
prescinde pertanto di indire un pubblico dibattimento.
L’insorgente
ha peraltro potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in
ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito
(cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa
Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF
9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio
2022.
consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Al
riguardo cfr. STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.6.
2.10
Alla luce di quanto
precede il TCA deve confermare la decisione su reclamo dell’8 luglio
2022.
2.11
In ambito di assegni familiari cantonali, per
quanto concerne la procedura dinanzi al
TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa
legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps
ed art. 46 Laf).
L’art. 29 Lptca
enuncia:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
" 2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
" 3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
" 4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese
di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi del settore
degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca
e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.5
del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid.
2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid.
2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti