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39.2022.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 novembre 2022Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione. (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente

e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e

del TFA (Tribunale federale della assicurazioni; dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to

12 ad art. 26).

Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg.

Laps:

" L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf

competente in merito al calcolo (“determinazione del diritto”) e al

pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale di compensazione per

gli assegni familiari.

2.4. Per quanto riguarda i presupposti

del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al

concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità

commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato

poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione

da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il Tribunale

federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza

dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella

concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15

marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr.

9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.

269).

La buona

fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte

dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è

applicabile per analogia:

" Nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui.".

Compete al giudice inoltre, sulla

base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle

attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione

richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere quindi

esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a

comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa l'assicurato può

prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente

di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF

9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017

consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno

2017 consid. 4.1.; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02

del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10;

Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c,

102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER,

op. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede presuppone

che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di

detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da

sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993

in re I. R pag. 3).

2.5. Il requisito dell'onere gravoso è

intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire

l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

Dovrà pertanto essere stabilito

concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale

dell'obbligato al momento di restituire.

2.6. Nell'evenienza concreta, la Cassa

ha negato la buona fede degli assicurati poiché RI 1 e RI 2, pur essendo a

conoscenza dal 3 febbraio 2021 della diminuzione del tasso di interesse

ipotecario dal 2.875% all’1.18% (con decorrenza dal 31 maggio 2021), non ne

hanno tempestivamente informato la Cassa. L’amministrazione ne è venuta a

conoscenza - dopo aver erogato le prestazioni da giugno a dicembre 2021 sulla

base di un tasso ipotecario del 2.875% all’anno - solamente in occasione della

successiva revisione ordinaria delle prestazioni, e meglio nel gennaio 2022.

Gli insorgenti, per contro,

sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso. Più

precisamente essi hanno indicato di essere stati in buona fede allorquando

hanno percepito indebitamente parte delle prestazioni corrispostegli, in

quanto, a loro dire, non sapevano di dover “portare subito la decisione

della banca per dimostrare che si pagava di meno alla banca (…)” (cfr.

supra consid. 1.4. e doc. I).

2.7. In concreto, dagli atti emerge che

quando con decisione dell’11 maggio 2021 la Cassa ha calcolato le prestazioni

spettanti a titolo di assegno familiare integrativo (AFI) all’unità di

riferimento composta da cinque persone, la cui responsabile è RI 1 (cui si aggiungono

il convivente, RI 2, ed i tre figli della coppia, nati tra il 2009 ed il 2015),

per i periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2021 (cfr. doc. 3, plico 2),

rispettivamente dal 1° luglio al 30 settembre 2021 (cfr. doc. 4, plico 2) e dal

1° ottobre al 31 dicembre 2021 (cfr. doc. 5, plico 2), a valere quali “Interessi

ipotecari per l’abitazione primaria” ha conteggiato fr. 6'856.-.

Ciò ritenuto anche che unitamente

alla “richiesta di rinnovo dell’assegno integrativo (AFI)” sottoscritta

il 13 gennaio 2021, i ricorrenti avevano prodotto il “contratto di credito

base ipoteca” sottoscritto tra la Banca __________ società cooperativa e RI

2, dal quale emerge che l’istituto ha concesso al ricorrente, per l’immobile di

cui è proprietario, sito sul fondo di cui al mappale n. __________ ed in cui

risiede con RI 1 ed i tre figli, un prestito ipotecario di fr. 215'000.- ad un

tasso di interesse del 2.875% all’anno (cfr. doc. 25-32, plico 1).

A gennaio 2022, e meglio quando RI

1 e RI 2 hanno, poi, chiesto il rinnovo delle prestazioni a valere per il 2022

(cfr. doc. 3, plico 3), è emerso che il 3 febbraio 2021, ad integrazione del

contratto di credito base ipoteca suindicato, la Banca __________ società

cooperativa e RI 2 avevano “concordato (…) una convenzione di

interesse fisso” che ha modificato al ribasso il tasso di interesse, e

meglio all’1.18% annuo fisso dal 31 maggio 2021 sino al 31 maggio 2031 (cfr.

doc. 55, plico 3).

Venuta a conoscenza della

variazione del tasso di interesse ipotecario, l’amministrazione ha, dunque,

proceduto al ricalcolo delle prestazioni di diritto per il periodo

giugno-dicembre 2021 e meglio come indicato in entrata (cfr. supra consid.

1.1.).

Ai fini della presente vertenza

giova rilevare che le singole decisioni di “accoglimento dell’assegno

familiare integrativo (AFI)” in atti (cfr., per il 2021, doc. 1, 2, 3, 4,

5, plico 2) riportano – oltre all’invito (cui la ricorrente fa riferimento) a

trasmettere “copia dei conteggi stipendio” dei tre mesi che di volta in

volta precedono il periodo per il quale vengono concesse le prestazioni - la

seguente avvertenza:

"

Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o

economica

Ogni cambiamento delle condizioni

personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento indicati

nell’allegata tabella di calcolo deve essere annunciato immediatamente

all’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per

gli assegni familiari, Servizio centrale delle prestazioni sociali, Via C.

Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona.”.

Anche sulla “richiesta di

rinnovo assegno integrativo (AFI)” sottoscritta dai ricorrenti il 13

gennaio 2021, appena sopra allo spazio dedicato all’apposizione delle firme dei

richiedenti, figura un’avvertenza sostanzialmente analoga, e meglio:

"

Rendiamo attenti che ogni cambiamento delle condizioni personali ed

economiche dei membri dell’UR che dovesse intervenire dopo l’emanazione

della nuova decisione in esito alla revisione deve essere annunciato

immediatamente all’organo competente per la decisione e meglio al seguente

recapito esatto: Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di

compensazione per gli assegni familiari, Servizio centrale delle prestazioni

sociali, Via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona” (cfr. doc. 1, plico 1).

2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte, in particolare per quanto attiene alla mancata

comunicazione da parte dei ricorrenti alla Cassa della modifica del tasso di

interesse ipotecario, ritiene utile ricordare che l’art. 30 cpv. 1 Laps,

relativo alla notifica in caso di cambiamento delle condizioni ed applicabile

in virtù di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che compongono l’unità

di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi

amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali

qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per

l’erogazione di una prestazione.

Giusta l’art. 10 Reg.Laps, poi, è

considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di almeno

fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento

rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una

variazione della composizione dell’unità di riferimento (cfr. supra consid.

2.2.).

Lo scopo dell’obbligo di

informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo

calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati

e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.

4.1.).

2.9. In concreto va, poi, osservato che

nella decisione concernente il riconoscimento di un assegno integrativo per il

periodo aprile-giugno 2021, emessa a favore degli insorgenti l’11 maggio 2021

(e quindi già nel primo provvedimento successivo alla convenzione con __________

che ho ribassato il tasso di interesse) è, come visto (cfr. supra consid. 2.7.)

stato espressamente indicato che ogni cambiamento delle condizioni personali ed

economiche dei membri dell’unità di riferimento doveva essere annunciato

immediatamente all’ufficio che ha emanato il provvedimento in questione.

Pertanto gli assicurati,

consapevoli della modifica del tasso di interesse, dopo aver ricevuto la

decisione dell’11 maggio 2021, nonché - ed a maggior ragione - quelle del 13

luglio e del 6 ottobre 2021 potevano e dovevano essere al corrente del fatto

che la Cassa in quanto autorità competente (cfr. art. 72 Laf; supra consid.

2.3.) deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto

all’assegno.

Cambiamento che in questo caso è

stato comunicato solo successivamente, e meglio a gennaio 2022, peraltro allo

sportello Laps, unitamente alla richiesta di rinnovo delle prestazioni a valere

per il 2022 e che, quindi, l’amministrazione non ha potuto tenere in

considerazione nei conteggi elaborati per il periodo dal giugno al dicembre

2021.

Considerandi

Ciò nonostante anche la domanda

di rinnovo delle prestazioni AFI sottoscritta a gennaio 2021 riportasse

chiaramente (ed in evidenza) l’indicazione per cui “ogni cambiamento

delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’UR che dovesse

intervenire dopo l’emanazione della nuova decisione in esito alla

revisione deve essere annunciato immediatamente all’organo

competente per la decisione (…)” (cfr. supra consid. 2.7.).

Questa Corte, quanto alla censura relativa

alle pretese informazioni telefoniche ricevute dall’amministrazione, nel senso,

stando a RI 1, di dover “portare ogni 3 mesi le buste paga di RI 2 e alla

fine di ogni anno tutto e di più inerente alla nostra vita (…)” (cfr. supra

consid. 1.8. e doc. XI), rileva che né in sede di reclamo contro la decisione

di restituzione (cfr. supra consid. 1.1.), né contro la decisione di negazione

del condono (cfr. supra consid. 1.3.), né nel ricorso di data 12 luglio 2022

(cfr. supra consid. 1.4.) i ricorrenti avevano fatto valere di aver ricevuto

telefonicamente pretese informazioni incomplete da parte della Cassa.

Secondariamente,

questo Tribunale rileva che le asserite informazioni ricevute dalla Cassa non

sono state in altro modo circostanziate e non sono, peraltro, supportate da

alcun elemento documentale, non essendo, in tal senso, comprovante

l’indicazione manoscritta da parte della ricorrente di un numero di telefono e

di un nominativo asseritamente riconducibili ad una collaboratrice attiva

presso lo IAS.

Al riguardo giova ricordare che il dovere delle parti di

collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio

inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali,

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca). In

caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF

8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020

consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014

del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid.

4.1

; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001

consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

In ogni caso,

il TCA rileva che la

pretesa informazione incompleta da parte della Cassa non soccorrerebbe comunque la

posizione dei ricorrenti, ritenuto che già da una semplice lettura delle

tabelle di calcolo e delle decisioni di accoglimento delle prestazioni atti,

ben comprensibili anche per persone inesperte nella materia, risulta

chiaramente che ogni modifica delle situazione finanziaria dell’unità di

riferimento andava comunicata alla Cassa ed in concreto avrebbe permesso agli

insorgenti di constatare che l’amministrazione non aveva tenuto conto della

diminuzione del tasso di interesse dell’ipoteca di fr. 215'000.-, computandolo,

quindi, in eccesso rispetto a quanto effettivamente doveva essere conteggiato

alla luce della modifica intervenuta il 3 febbraio 2021 con effetto dal 31

maggio 2021.

Gli

insorgenti avrebbero, perciò, come visto, dovuto accorgersi immediatamente del

fatto che la Cassa non aveva conteggiato il nuovo tasso di interesse bensì il

precedente e, conseguentemente, dovuto segnalare immediatamente tale

circostanza all’amministrazione o perlomeno chiedere dei ragguagli in merito.

A mente di questa Corte, dunque, la violazione commessa dagli

assicurati configura, pertanto, una negligenza grave, per cui l’invocata buona

fede non può essere ammessa.

2.10

Alla luce

di quanto sopra esposto, questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede dei

ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve

confermare la decisione su opposizione della Cassa del 13 giugno 2022 per quanto

concerne al principio della negazione del condono della restituzione di quanto

effettivamente dovuto alla diminuzione del tasso di interesse ipotecario.

Su

questo punto, infatti, mancando la prima condizione cumulativa per ottenere

il condono, non è quindi necessario esaminare il presupposto dell'onere gravoso

di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA (cfr. supra consid. 2.5.).

La

decisione di data 17 febbraio 2022, tuttavia, fonda l’ordine di restituzione su

due motivi: d’un lato, la diminuzione del tasso di interesse ipotecario a

decorrere dal 31 maggio 2021, d’altro lato sull’“effettivo salario percepito

per il periodo oggetto del ricalcolo” da RI 2 (cfr. supra consid. 1.1. e

doc. 8a, plico 2).

Sulla

questione del ricalcolo e della conseguente restituzione per quanto attiene ai

salari effettivamente percepiti dal ricorrente, però – malgrado la domanda di

condono concernesse l’intero importo chiesto in restituzione di fr. 4'152.- (cfr.

supra consid. 1.1. ed all. B3 a doc. VII) -, la resistente non si è pronunciata

né nella decisione del 28 aprile 2022 (cfr. supra consid. 2.2. ed all. B2 a

doc. VII), né nella decisione su reclamo qui impugnata (cfr. supra consid. 1.3.

ed all. A a doc. I).

Nella

misura in cui il diniego del condono trova, come visto, conferma nel principio

per quanto attiene all’importo che dei fr. 4'152.- chiesti in restituzione

concerne effettivamente la diminuzione del tasso di interesse – e che la Cassa

è chiamata a quantificare -, la restituente dovrà, invece, esprimersi, in

ossequio al diritto di essere sentiti dei ricorrenti (art. 29 cpv. 2 Cost.), sulla richiesta di condono

concernente l’altra parte della somma chiesta in restituzione, e meglio quella

che concerne, invece, i salari percepiti dal ricorrente tra giugno e dicembre

2021.

Gli atti sono,

pertanto, rinviati alla Cassa affinché si pronunci sulla richiesta di condono

formulata dai ricorrenti per quanto attiene alla parte della somma chiesta in restituzione

relativamente ai salari effettivamente percepiti da RI 2 nel periodo di

ricalcolo.

2.11

La parte ricorrente ha chiesto di “essere

chiamata in ufficio da voi per chiudere questa

situazione” (cfr. supra consid. 1.8. e

doc. XI).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid.

3.1

; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20

settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.

2.1

; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre

2017.

consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con

riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella

misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di

un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di

vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente

– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di

sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF

8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag.

14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22

pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2021.5. del 7 marzo 2022; STCA 38.2020.10 del 6

luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.;

STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, i ricorrenti non hanno formulato un'esplicita richiesta di indire un

pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il

proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma dopo aver indicato di

essere asseritamente telefonicamente stata informata dalla Cassa di dovere

produrre unicamente “ogni 3 mesi le buste paga di RI 2 e alla fine di ogni

anno tutto e di più inerente la nostra vita”, RI 1 ha chiesto il proprio

interrogatorio, a valere, quindi, quale ulteriore mezzo di prova (cfr. supra

consid. 1.8. e doc. XI).

Conformemente,

poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_199/2021 del 14

dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF

8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno

2019.

consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

simili condizioni, considerato che i documenti già presenti all’incarto, come

pure i principi vigenti per quanto concerne il condono della restituzione di

prestazioni percepite indebitamente (cfr. supra consid. 2.4. e 2.5.) consentono

al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione

postulata non potrebbe mettere in luce nuovi elementi ai fini del

giudizio.

Di

conseguenza la richiesta degli insorgenti concernente l’audizione di RI 1 deve

essere respinta.

L’insorgente

ha, peraltro, potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in

ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere

sentito (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).

2.12

In ambito

di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura

dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da

questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un

comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata

tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al

31.

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett.

fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la

procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la

singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

casu, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato

il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore

cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito

degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

39.2022.2

del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022

consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione su reclamo

impugnata è annullata nella misura

in cui ai ricorrenti è stato negato il condono della restituzione degli assegni

familiari percepiti da giugno a dicembre 2021 per l’importo che concerne i

salari effettivamente percepiti nel periodo oggetto del ricalcolo da RI 2.

§§ Gli atti sono rinviati alla

Cassa affinché proceda ai sensi del considerando 2.10.

§§§ Per gli altri aspetti la decisione su reclamo è

confermata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti