39.2022.7
Ricorso parz. accolto: condono negato nel principio per mancata comunicazione a Cassa della modifica del tasso di interesse ipotecario. No buona fede. Tuttavia, rinvio poiché Cassa non si è pronunciata su salario effettivo percepito da ric., pure oggetto dell'ordine di restituzione
14 novembre 2022Italiano30 min
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2022.7
CL/gm
Lugano
14 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2022 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su opposizione del 13 giugno 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto in fatto
1.1. La Cassa cantonale di compensazione
per gli assegni familiari (in seguito: Cassa), con decisione del 17 febbraio
2022, ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l'importo di fr. 4'152.-
percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° giugno al 31 dicembre
2021.
In particolare, l'amministrazione
ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti ai
medesimi conteggiando “il tasso di interessi ipotecari annuo dell’1.18%
nonché il reddito del lavoro c/o __________ del signor RI 2 sulla base
dell’effettivo salario percepito per il periodo oggetto del ricalcolo. In
conclusione è emerso che per il periodo dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021
il diritto alle prestazioni sociali sarebbe stato di complessivi CHF 1'358.- e
non di complessivi CHF 5'510.-”.
La differenza di fr.
4'152.-, ha concluso la Cassa, è stata pertanto indebitamente percepita dalla
coppia (cfr. doc. 8a, plico 2).
In data 8 marzo 2022, RI 1 e RI 2
hanno presentato reclamo contro la succitata decisione, facendo valere quanto
segue:
" (…) Vi
informo di aver fornito la documentazione necessaria alla valutazione della
nostra situazione, e quindi di aver collaborato affinché venissero fatti
calcoli delle prestazioni a nostro favore. Questo in quanto la nostra famiglia
si trova in una situazione precaria che richiede un sostegno finanziario. Gli
importi da voi riconosciuti sono quindi stati usati per poter far capo ai costi
mensili familiari, credendo di averne diritto.
Ad oggi non ci è possibile restituire
l’importo da voi richiesto in quanto ciò graverebbe in modo importante sulla
nostra situazione finanziaria familiare.
Sono a vostra disposizione per spiegare le
nostre buone intenzioni in un colloquio di persona, e vi invito a volermi
contattare al più presto per informarvi sulla vostra decisione.” (cfr. all. B3
a doc. VII).
Preso atto che nel gravame RI 1 e
RI 2 non hanno contestato gli elementi di calcolo posti a fondamento della
decisione di restituzione ma si sono limitati, sostanzialmente, ad invocare la
propria buona fede, con scritto del 25 marzo 2022 la Cassa ha comunicato loro
che “salvo comunicazione contraria (…) entro 20 giorni, tenuto conto della
buona fede e dell’onere troppo grave, emetteremo una decisione sulla domanda di
condono” (cfr. all. B4 a doc. VII).
1.2. Con decisione del 28 aprile 2022 la
Cassa ha negato a RI 1 e RI 2 il condono della restituzione suindicata,
rilevando che nel caso di specie la loro “buona fede non è riconosciuta in
quanto non ci avete comunicato che, a decorrere dal 31 maggio 2021, il debito
ipotecario ammonta a CHF 215'000.00 con un tasso d’interesse pari a 1.18%”,
rispetto ad un precedente tasso di interesse del 2.875% annuo (cfr. all. B2 a
doc. VII).
1.3. A seguito del reclamo interposto
dagli assicurati il 17 maggio 2022 contro la decisione del 28 aprile precedente
(cfr. doc. 11, plico 2), il 13 giugno 2022 la Cassa ha emesso una decisione su
reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del provvedimento del 28 aprile
precedente (cfr. supra consid. 1.2.).
L'amministrazione ha, in
particolare, osservato che:
" (…)
5. Nel caso specifico la Cassa è venuta a
conoscenza della diminuzione del tasso ipotecario attraverso i documenti
presentati in sede di Revisione ordinaria allo Sportello regionale Laps di __________
in data 18 gennaio 2022.
Il documento “Convenzione di prodotto
ipoteca fissa” che stabilisce un tasso ipotecario dell’1.18% dal 31 maggio
2021 è intestato al signor RI 2 e datato 3 febbraio 2021.
Nonostante i reclamanti fossero al corrente
della modifica della situazione finanziaria almeno dal 3 febbraio 2021, la
comunicazione alla Cassa è pervenuta unicamente tramite Revisione ordinaria del
18 gennaio 2022.
Dalle evenienze riportate risultano
pertanto disattesi gli obblighi di informazione riportati tra l’altro su ogni
decisione emessa, come pure sulla conferma d’inoltro della richiesta di
prestazioni Laps. I ricorrenti erano perfettamente a conoscenza che ogni
cambiamento della situazione economica è da comunicare tempestivamente
all’autorità decisionale competente per il pagamento della prestazione.
Non comunicando tempestivamente la
diminuzione del tasso ipotecario alla Cassa (sottolineatura nostra),
come sopra chiaramente indicato, allorquando si beneficia di assegni calcolati
proprio in base ad una lacuna di reddito (entrate insufficienti), si impedisce
in particolare alla Cassa di verificare il diritto alle prestazioni.
In simili condizioni, nuovamente la buona
fede dei reclamanti – intesa quale presupposto necessario per poter ottenere il
condono delle prestazioni chieste in restituzione – deve essere esclusa.
Non essendoci i presupposti per il
riconoscimento della buona fede, non si entra quindi nel merito dell’onere
troppo grave.” (cfr. all. A a doc. I).
1.4. Contro la decisione su reclamo, il
12 luglio 2022 gli assicurati hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
facendo valere le seguenti argomentazioni:
"
(…)
Domanda di condono
di 4'152.00 fr.
Dopo varie
telefonate e aver scritto alla cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari non sono riuscita a parlare direttamente con loro, visto la
possibilità di avere un colloquio di persona, lamento di non conoscere bene la
disposizione cantonale ma, noi non sapevamo di portare subito la decisione
della banca per dimostrare che si pagava meno alla banca e che era fin di ogni
anno che si portava tutta la documentazione al comune, l’unica cosa che mi era
stata chiesta erano le buste paga di ogni 3 mesi.
Adesso non sappiamo
come fare a restituire i soldi.
La spesa più grande non
è l’affitto ma bensì le assicurazioni (assistenza riscaldamento, assic. esterna
e interna della cassa). Non ci viene calcolato quasi niente come spese visto
che secondo loro l’affitto è basso, però non è come un affitto normale (le
spese riconosciute dalla cassa cantonale per gli assegni integrativi è del 15%
dell’affitto.).” (cfr. doc. I).
1.5. Nella risposta di causa del 3
agosto 2022 la Cassa si è riconfermata nella propria decisione su reclamo ed ha
postulato la reiezione dell'impugnativa osservando, in particolare, che RI 1 e RI
2 non hanno presentato “ulteriori mezzi di prova” e che “le
argomentazioni dei ricorrenti sono già state trattate nelle precedenti
procedure relative alla decisione di restituzione e reclamo” (cfr. doc.
III).
1.6. Il 24 agosto 2022, i ricorrenti
hanno trasmesso a questa Corte copiosa documentazione per la quale, nella
misura di quanto necessario, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. VII).
1.7. Il 2 settembre 2022, la Cassa ha
nuovamente richiamato la propria decisione su reclamo e la risposta di causa
del 3 agosto 2022, ribadendo “d’essere venuti a conoscenza della diminuzione
della spesa in oggetto esclusivamente attraverso i documenti presentati in sede
di revisione nel gennaio 2022” (cfr. doc. IX).
1.8. Con scritto dell’8 settembre 2022, RI
1 ha comunicato a questa Corte quanto segue:
" (…) Prove
inerenti alla mia parola delle informazioni telefoniche della Cassa cantonale
dei assegni integrativi che dovevo portare ogni 3 mesi le buste paga di RI 2 e
alla fine di ogni anno tutto e di più inerente alla nostra vita prima del
Comune di residenza.
Prove inerenti alla mia
parola, l’ho scritto in varie forme spiegando che non sapevo che dovevo portare
subito la modifica per la diminuzione di ipoteca alla cassa dei assegni
integrativi, mi sento più sicura parlando al telefono così, la informazione di portare
solo le 3 busta paga era avvenuta al telefono con la Cassa cantonale
solitamente per le informazioni, come vedete in allegato, per informazioni
chiamavo sempre alla Cassa e l’avevo scritto per ricordare (ogni 3 mesi spedire
busta paga) nel 2018 nel foglio della richiesta di riduzione per la cassa
malattia.
Come già scritto in
precedenza vorrei essere chiamata in ufficio da voi per chiudere questa
situazione” (cfr. doc. XI).
In allegato a tale comunicazione
figura la “richiesta di riduzione di premio dell’assicurazione contro le
malattie per l’anno 2019 (sussidio di cassa malattia)” che riporta la
seguente indicazione manoscritta:
"
assegno integrativo
091 __________
__________@ias.ti.ch
Ogni 3 mesi spedire
busta paga” (cfr. all. a doc. XI).
1.9. Con scritto del 22 settembre 2022 –
trasmesso, per conoscenza, ai ricorrenti il 26 settembre successivo (cfr. doc.
XIV) – la Cassa si è riconfermata nella propria decisione su reclamo e nella
risposta di causa (cfr. doc. XIII).
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la
Cassa ha correttamente, o meno, negato ai ricorrenti il condono della
restituzione dell'importo di fr. 4'152.- percepiti a torto a titolo di assegni
integrativi dal 1° giugno al 31 dicembre 2021.
L’art. 46 Laf prevede che alle
prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e
della LPGA.
Giusta
l’art. 27 Laps, relativo alla revisione:
" Il diritto
alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo
amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni
straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi
dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito
disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento
armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in
caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;
c) dal primo
giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione
chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
2.2. L’art. 30 Laps, relativo alla
notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" 1Le persone che
compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli
organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi
speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione.
2Qualsiasi
persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi
speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se
apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni
hanno subito modifiche.”
In proposito l’art. 10 Reg. Laps
precisa che
" È
considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di
riferimento."
2.3. Per quanto
riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
Fatti
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
restituzione. (cpv. 4)"
Il Messaggio relativo
all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente
e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e
del TFA (Tribunale federale della assicurazioni; dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to
12 ad art. 26).
Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg.
Laps:
" L'organo
designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le
decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf
competente in merito al calcolo (“determinazione del diritto”) e al
pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale di compensazione per
gli assegni familiari.
2.4. Per quanto riguarda i presupposti
del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al
concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità
commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato
poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione
da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il Tribunale
federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza
dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella
concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15
marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr.
9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.
269).
La buona
fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte
dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è
applicabile per analogia:
" Nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui.".
Compete al giudice inoltre, sulla
base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle
attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione
richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi
esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a
comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa l'assicurato può
prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente
di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF
9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017
consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno
2017 consid. 4.1.; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02
del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10;
Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c,
102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER,
op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone
che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di
detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da
sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993
in re I. R pag. 3).
2.5. Il requisito dell'onere gravoso è
intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire
l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito
concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale
dell'obbligato al momento di restituire.
2.6. Nell'evenienza concreta, la Cassa
ha negato la buona fede degli assicurati poiché RI 1 e RI 2, pur essendo a
conoscenza dal 3 febbraio 2021 della diminuzione del tasso di interesse
ipotecario dal 2.875% all’1.18% (con decorrenza dal 31 maggio 2021), non ne
hanno tempestivamente informato la Cassa. L’amministrazione ne è venuta a
conoscenza - dopo aver erogato le prestazioni da giugno a dicembre 2021 sulla
base di un tasso ipotecario del 2.875% all’anno - solamente in occasione della
successiva revisione ordinaria delle prestazioni, e meglio nel gennaio 2022.
Gli insorgenti, per contro,
sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso. Più
precisamente essi hanno indicato di essere stati in buona fede allorquando
hanno percepito indebitamente parte delle prestazioni corrispostegli, in
quanto, a loro dire, non sapevano di dover “portare subito la decisione
della banca per dimostrare che si pagava di meno alla banca (…)” (cfr.
supra consid. 1.4. e doc. I).
2.7. In concreto, dagli atti emerge che
quando con decisione dell’11 maggio 2021 la Cassa ha calcolato le prestazioni
spettanti a titolo di assegno familiare integrativo (AFI) all’unità di
riferimento composta da cinque persone, la cui responsabile è RI 1 (cui si aggiungono
il convivente, RI 2, ed i tre figli della coppia, nati tra il 2009 ed il 2015),
per i periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2021 (cfr. doc. 3, plico 2),
rispettivamente dal 1° luglio al 30 settembre 2021 (cfr. doc. 4, plico 2) e dal
1° ottobre al 31 dicembre 2021 (cfr. doc. 5, plico 2), a valere quali “Interessi
ipotecari per l’abitazione primaria” ha conteggiato fr. 6'856.-.
Ciò ritenuto anche che unitamente
alla “richiesta di rinnovo dell’assegno integrativo (AFI)” sottoscritta
il 13 gennaio 2021, i ricorrenti avevano prodotto il “contratto di credito
base ipoteca” sottoscritto tra la Banca __________ società cooperativa e RI
2, dal quale emerge che l’istituto ha concesso al ricorrente, per l’immobile di
cui è proprietario, sito sul fondo di cui al mappale n. __________ ed in cui
risiede con RI 1 ed i tre figli, un prestito ipotecario di fr. 215'000.- ad un
tasso di interesse del 2.875% all’anno (cfr. doc. 25-32, plico 1).
A gennaio 2022, e meglio quando RI
1 e RI 2 hanno, poi, chiesto il rinnovo delle prestazioni a valere per il 2022
(cfr. doc. 3, plico 3), è emerso che il 3 febbraio 2021, ad integrazione del
contratto di credito base ipoteca suindicato, la Banca __________ società
cooperativa e RI 2 avevano “concordato (…) una convenzione di
interesse fisso” che ha modificato al ribasso il tasso di interesse, e
meglio all’1.18% annuo fisso dal 31 maggio 2021 sino al 31 maggio 2031 (cfr.
doc. 55, plico 3).
Venuta a conoscenza della
variazione del tasso di interesse ipotecario, l’amministrazione ha, dunque,
proceduto al ricalcolo delle prestazioni di diritto per il periodo
giugno-dicembre 2021 e meglio come indicato in entrata (cfr. supra consid.
1.1.).
Ai fini della presente vertenza
giova rilevare che le singole decisioni di “accoglimento dell’assegno
familiare integrativo (AFI)” in atti (cfr., per il 2021, doc. 1, 2, 3, 4,
5, plico 2) riportano – oltre all’invito (cui la ricorrente fa riferimento) a
trasmettere “copia dei conteggi stipendio” dei tre mesi che di volta in
volta precedono il periodo per il quale vengono concesse le prestazioni - la
seguente avvertenza:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o
economica
Ogni cambiamento delle condizioni
personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento indicati
nell’allegata tabella di calcolo deve essere annunciato immediatamente
all’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per
gli assegni familiari, Servizio centrale delle prestazioni sociali, Via C.
Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona.”.
Anche sulla “richiesta di
rinnovo assegno integrativo (AFI)” sottoscritta dai ricorrenti il 13
gennaio 2021, appena sopra allo spazio dedicato all’apposizione delle firme dei
richiedenti, figura un’avvertenza sostanzialmente analoga, e meglio:
"
Rendiamo attenti che ogni cambiamento delle condizioni personali ed
economiche dei membri dell’UR che dovesse intervenire dopo l’emanazione
della nuova decisione in esito alla revisione deve essere annunciato
immediatamente all’organo competente per la decisione e meglio al seguente
recapito esatto: Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di
compensazione per gli assegni familiari, Servizio centrale delle prestazioni
sociali, Via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona” (cfr. doc. 1, plico 1).
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte, in particolare per quanto attiene alla mancata
comunicazione da parte dei ricorrenti alla Cassa della modifica del tasso di
interesse ipotecario, ritiene utile ricordare che l’art. 30 cpv. 1 Laps,
relativo alla notifica in caso di cambiamento delle condizioni ed applicabile
in virtù di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che compongono l’unità
di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi
amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali
qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione.
Giusta l’art. 10 Reg.Laps, poi, è
considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di almeno
fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento
rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una
variazione della composizione dell’unità di riferimento (cfr. supra consid.
2.2.).
Lo scopo dell’obbligo di
informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo
calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati
e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.
4.1.).
2.9. In concreto va, poi, osservato che
nella decisione concernente il riconoscimento di un assegno integrativo per il
periodo aprile-giugno 2021, emessa a favore degli insorgenti l’11 maggio 2021
(e quindi già nel primo provvedimento successivo alla convenzione con __________
che ho ribassato il tasso di interesse) è, come visto (cfr. supra consid. 2.7.)
stato espressamente indicato che ogni cambiamento delle condizioni personali ed
economiche dei membri dell’unità di riferimento doveva essere annunciato
immediatamente all’ufficio che ha emanato il provvedimento in questione.
Pertanto gli assicurati,
consapevoli della modifica del tasso di interesse, dopo aver ricevuto la
decisione dell’11 maggio 2021, nonché - ed a maggior ragione - quelle del 13
luglio e del 6 ottobre 2021 potevano e dovevano essere al corrente del fatto
che la Cassa in quanto autorità competente (cfr. art. 72 Laf; supra consid.
2.3.) deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto
all’assegno.
Cambiamento che in questo caso è
stato comunicato solo successivamente, e meglio a gennaio 2022, peraltro allo
sportello Laps, unitamente alla richiesta di rinnovo delle prestazioni a valere
per il 2022 e che, quindi, l’amministrazione non ha potuto tenere in
considerazione nei conteggi elaborati per il periodo dal giugno al dicembre
2021.
Considerandi
Ciò nonostante anche la domanda
di rinnovo delle prestazioni AFI sottoscritta a gennaio 2021 riportasse
chiaramente (ed in evidenza) l’indicazione per cui “ogni cambiamento
delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’UR che dovesse
intervenire dopo l’emanazione della nuova decisione in esito alla
revisione deve essere annunciato immediatamente all’organo
competente per la decisione (…)” (cfr. supra consid. 2.7.).
Questa Corte, quanto alla censura relativa
alle pretese informazioni telefoniche ricevute dall’amministrazione, nel senso,
stando a RI 1, di dover “portare ogni 3 mesi le buste paga di RI 2 e alla
fine di ogni anno tutto e di più inerente alla nostra vita (…)” (cfr. supra
consid. 1.8. e doc. XI), rileva che né in sede di reclamo contro la decisione
di restituzione (cfr. supra consid. 1.1.), né contro la decisione di negazione
del condono (cfr. supra consid. 1.3.), né nel ricorso di data 12 luglio 2022
(cfr. supra consid. 1.4.) i ricorrenti avevano fatto valere di aver ricevuto
telefonicamente pretese informazioni incomplete da parte della Cassa.
Secondariamente,
questo Tribunale rileva che le asserite informazioni ricevute dalla Cassa non
sono state in altro modo circostanziate e non sono, peraltro, supportate da
alcun elemento documentale, non essendo, in tal senso, comprovante
l’indicazione manoscritta da parte della ricorrente di un numero di telefono e
di un nominativo asseritamente riconducibili ad una collaboratrice attiva
presso lo IAS.
Al riguardo giova ricordare che il dovere delle parti di
collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio
inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali,
comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca). In
caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF
8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020
consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014
del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid.
4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001
consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
In ogni caso,
il TCA rileva che la
pretesa informazione incompleta da parte della Cassa non soccorrerebbe comunque la
posizione dei ricorrenti, ritenuto che già da una semplice lettura delle
tabelle di calcolo e delle decisioni di accoglimento delle prestazioni atti,
ben comprensibili anche per persone inesperte nella materia, risulta
chiaramente che ogni modifica delle situazione finanziaria dell’unità di
riferimento andava comunicata alla Cassa ed in concreto avrebbe permesso agli
insorgenti di constatare che l’amministrazione non aveva tenuto conto della
diminuzione del tasso di interesse dell’ipoteca di fr. 215'000.-, computandolo,
quindi, in eccesso rispetto a quanto effettivamente doveva essere conteggiato
alla luce della modifica intervenuta il 3 febbraio 2021 con effetto dal 31
maggio 2021.
Gli
insorgenti avrebbero, perciò, come visto, dovuto accorgersi immediatamente del
fatto che la Cassa non aveva conteggiato il nuovo tasso di interesse bensì il
precedente e, conseguentemente, dovuto segnalare immediatamente tale
circostanza all’amministrazione o perlomeno chiedere dei ragguagli in merito.
A mente di questa Corte, dunque, la violazione commessa dagli
assicurati configura, pertanto, una negligenza grave, per cui l’invocata buona
fede non può essere ammessa.
2.10
Alla luce
di quanto sopra esposto, questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede dei
ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve
confermare la decisione su opposizione della Cassa del 13 giugno 2022 per quanto
concerne al principio della negazione del condono della restituzione di quanto
effettivamente dovuto alla diminuzione del tasso di interesse ipotecario.
Su
questo punto, infatti, mancando la prima condizione cumulativa per ottenere
il condono, non è quindi necessario esaminare il presupposto dell'onere gravoso
di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA (cfr. supra consid. 2.5.).
La
decisione di data 17 febbraio 2022, tuttavia, fonda l’ordine di restituzione su
due motivi: d’un lato, la diminuzione del tasso di interesse ipotecario a
decorrere dal 31 maggio 2021, d’altro lato sull’“effettivo salario percepito
per il periodo oggetto del ricalcolo” da RI 2 (cfr. supra consid. 1.1. e
doc. 8a, plico 2).
Sulla
questione del ricalcolo e della conseguente restituzione per quanto attiene ai
salari effettivamente percepiti dal ricorrente, però – malgrado la domanda di
condono concernesse l’intero importo chiesto in restituzione di fr. 4'152.- (cfr.
supra consid. 1.1. ed all. B3 a doc. VII) -, la resistente non si è pronunciata
né nella decisione del 28 aprile 2022 (cfr. supra consid. 2.2. ed all. B2 a
doc. VII), né nella decisione su reclamo qui impugnata (cfr. supra consid. 1.3.
ed all. A a doc. I).
Nella
misura in cui il diniego del condono trova, come visto, conferma nel principio
per quanto attiene all’importo che dei fr. 4'152.- chiesti in restituzione
concerne effettivamente la diminuzione del tasso di interesse – e che la Cassa
è chiamata a quantificare -, la restituente dovrà, invece, esprimersi, in
ossequio al diritto di essere sentiti dei ricorrenti (art. 29 cpv. 2 Cost.), sulla richiesta di condono
concernente l’altra parte della somma chiesta in restituzione, e meglio quella
che concerne, invece, i salari percepiti dal ricorrente tra giugno e dicembre
2021.
Gli atti sono,
pertanto, rinviati alla Cassa affinché si pronunci sulla richiesta di condono
formulata dai ricorrenti per quanto attiene alla parte della somma chiesta in restituzione
relativamente ai salari effettivamente percepiti da RI 2 nel periodo di
ricalcolo.
2.11
La parte ricorrente ha chiesto di “essere
chiamata in ufficio da voi per chiudere questa
situazione” (cfr. supra consid. 1.8. e
doc. XI).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid.
3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20
settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.
2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,
8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre
2017.
consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF
9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con
riferimenti).
Una semplice richiesta di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella
misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di
un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di
vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente
– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di
sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF
8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag.
14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22
pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In
proposito cfr. pure STCA 38.2021.5. del 7 marzo 2022; STCA 38.2020.10 del 6
luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.;
STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella
concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale
-, i ricorrenti non hanno formulato un'esplicita richiesta di indire un
pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il
proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma dopo aver indicato di
essere asseritamente telefonicamente stata informata dalla Cassa di dovere
produrre unicamente “ogni 3 mesi le buste paga di RI 2 e alla fine di ogni
anno tutto e di più inerente la nostra vita”, RI 1 ha chiesto il proprio
interrogatorio, a valere, quindi, quale ulteriore mezzo di prova (cfr. supra
consid. 1.8. e doc. XI).
Conformemente,
poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_199/2021 del 14
dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF
8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno
2019.
consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF
9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017
consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una
lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In
simili condizioni, considerato che i documenti già presenti all’incarto, come
pure i principi vigenti per quanto concerne il condono della restituzione di
prestazioni percepite indebitamente (cfr. supra consid. 2.4. e 2.5.) consentono
al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione
postulata non potrebbe mettere in luce nuovi elementi ai fini del
giudizio.
Di
conseguenza la richiesta degli insorgenti concernente l’audizione di RI 1 deve
essere respinta.
L’insorgente
ha, peraltro, potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in
ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere
sentito (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).
2.12
In ambito
di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura
dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da
questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative
all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un
comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata
tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al
31.
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le
spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett.
fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la
procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la
singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
casu, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato
il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore
cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito
degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
39.2022.2
del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022
consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione su reclamo
impugnata è annullata nella misura
in cui ai ricorrenti è stato negato il condono della restituzione degli assegni
familiari percepiti da giugno a dicembre 2021 per l’importo che concerne i
salari effettivamente percepiti nel periodo oggetto del ricalcolo da RI 2.
§§ Gli atti sono rinviati alla
Cassa affinché proceda ai sensi del considerando 2.10.
§§§ Per gli altri aspetti la decisione su reclamo è
confermata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti