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Decisione

39.2022.8

7/19-7/20 dopo la maturità, quando figlia dell'assicurata ha interrotto formazione, rettamente negati AF. 9/18-6/19 ricorrente percepiva rendita AI ma non PC. Verificare se corretto. Se sì, diritto a AF. Da 8/20 diniego AF da confermare se Cassa compensazione terrà conto della figlia nel calcolo PC

17 ottobre 2022Italiano41 min

letterale; cfr. DTF 148 V 162 consid. 5.2.; DTF 146 V 331 consid. 5; DTF 138 V 50 consid. 4.2 pag. 54; DTF

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Raccomandata

Incarto

n.

39.2022.8

rs

Lugano

17 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 luglio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 giugno 2022 emanata da

CO 1

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 20

giugno 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio

provvedimento del 7 aprile 2022 (cfr. doc. B1=10 1/3) con il quale ha negato a RI

1 il diritto ad assegni di formazione a favore della figlia __________ (__________

1999) a far tempo dal 1° settembre 2018, in quanto l’assicurata è beneficiaria

di una prestazione complementare e sua figlia, dal 1° luglio 2019 al 31 luglio

2020, non ha svolto alcuna formazione (cfr. doc. B5).

1.2. Contro la decisione su opposizione

del 20 giugno 2022 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, rilevando:

" (…) In

data 7 aprile 2022 la Cassa ha rifiutato la mia richiesta di diritto agli

assegni famigliari, nonostante per tre volte ho inviato tutta la documentazione

scolastica per verificare la frequenza.

Ricevo una rendita AI per figlia __________ di soli nove franchi

al mese 9.-.

Dal settembre 2018 fino al 06.2019 quando __________ frequentava

l’ultimo anno di Liceo non ho percepito nessun assegno, nonostante le mie

richieste e notifiche con i relativi documenti.

Da quando mia figlia ha ripreso gli studi presso l’Università di __________

in Settembre 2020, dove io ho tempestivamente comunicato il tutto all’ufficio

degli assegni, ma non è mai stata accolta la mia domanda.

Purtroppo, mia figlia non può avviare nessuna attività lucrativa

compatibilmente con il suo percorso di studi, in quanto i nostri permessi di

dimora sono bloccati presso il Consiglio di Stato del Canton Ticino dal 2019.

Ho iniziato a beneficiare della prestazione complementare al

01.04.2020. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 12 agosto

2022 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.4. Il 23 agosto 2022 l’assicurata ha

presentato alcune osservazioni in merito alla fattispecie (cfr.- doc. VII).

1.5. La parte resistente, il 2 settembre

2022 ha comunicato di riconfermarsi integralmente nella decisione impugnata,

considerato che la ricorrente non ha addotto nuovi elementi, né riferito nuove

argomentazioni di merito sull’oggetto del contendere (cfr. doc. IX).

1.6. Il doc. IX è stato inviato per

conoscenza all’insorgente (cfr. doc. X).

considerato, in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a

ragione o meno la Cassa abbia negato all’assicurata il diritto agli assegni di

formazione a favore della figlia __________ a decorrere dal 1° settembre 2018.

2.2. La legge federale sugli assegni

familiari (LAFam) del 26 marzo 2006, in vigore dal 1° gennaio 2009 (dal 1°

agosto 2020 Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a

organizzazioni familiari – LAFam; cfr. RU 2020 2775; FF 2019 pag. 5415), all'art.

2 dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari, prevede che

gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate

per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più

figli.

Giusta l’art. 3 cpv. 1 vLAFam, in

vigore fino al 31 luglio 2020, gli assegni familiari ai sensi della LAFam

comprendono:

a. l’assegno per i

figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui

il figlio compie il 16° anno d’età; se il figlio presenta un’incapacità al

guadagno (art. 7 LPGA7), l’assegno è versato fino al compimento del 20° anno d’età;

b. l’assegno di

formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno

d’età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine

del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.

Il nuovo tenore dell’art. 3 cpv. 1 LAFam, valido dal 1° agosto

2020, prevede:

" Gli

assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:

a.

l’assegno per i figli, versato dall’inizio del mese in cui il

figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età;

se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d’età il

diritto a un assegno di formazione, quest’ultimo viene versato al posto

dell’assegno per i figli; se il figlio presenta un’incapacità al guadagno (art.

7 LPGA1), l’assegno per i

figli è versato sino alla fine del mese in cui questi compie il 20° anno d’età;

b.

l’assegno di formazione, versato dall’inizio del mese in cui il

figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall’inizio del

mese in cui questi compie il 15° anno d’età; se il figlio frequenta ancora la

scuola dell’obbligo dopo il compimento del 16° anno d’età, l’assegno di

formazione è versato dall’inizio del mese successivo; l’assegno di formazione è

concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine

del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.”

L’art. 3 cpv. 2 LAFam enuncia in

particolare che nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono

prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi

minimi più elevati di quelli previsti nell’articolo 5.

Giusta l’art. 5 cpv. 1 e 2 LAFam:

" 1 L’assegno per i figli ammonta ad almeno

200 franchi mensili.

2 L’assegno di formazione ammonta ad almeno 250

franchi mensili.”

L’art. 3 della

legge sugli assegni di famiglia (Laf) del Cantone Ticino in vigore dal 1°

gennaio 2009 sancisce che:

" Gli

importi dell’assegno per figli e dell’assegno di formazione corrispondono agli

importi minimi previsti dalla LAFam.”

2.3. L'art. 1 cpv. 1 vOAFami, in vigore

fino al 31 luglio 2020, enuncia che il diritto all’assegno di formazione (art.

3 cpv. 1 lett. a LAFam) sussiste per i figli che svolgono una formazione ai

sensi dell'articolo 25 cpv. 5 LAVS.

Quest'ultima disposizione

stabilisce che per i figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura

fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il

Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione, facoltà

che il governo federale ha utilizzato con l'art. 49bise l'art. 49ter

OAVS.

Dal 1° agosto 2020 il tenore

dell’art. 1 OAFami è il seguente:

" 1 Il diritto all’assegno di

formazione sussiste per i figli che svolgono una formazione ai sensi degli

articoli 49bis e 49ter dell’ordinanza del

31 ottobre 19474 sull’assicu­razione

per la vecchiaia e per i superstiti.

2 È

considerata formazione postobbligatoria la formazione successiva alla scuola

dell’obbligo. La durata e la conclusione della scuola dell’obbligo sono

stabilite dalle disposizioni cantonali applicabili.”

L'art. 49ter cpv. 3

OAVS prevede:

" Non sono

considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a

condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo:

a. usuali periodi senza lezioni e vacanze

per una durata massima di quattro mesi;

b. il servizio militare o civile per una

durata massima di cinque mesi;

c. le interruzioni per motivi di salute o

per gravidanza per una durata massima di 12 mesi.”

Nella DTF 138 V 286 consid. 4.2.2

il Tribunale federale ha stabilito che riguardo al concetto di formazione e di

interruzione si può rinviare alla prassi dei tribunali e delle autorità

amministrative nonché alle circolari dell'UFAS.

In proposito cfr. STF 8C_739/2014

dell’11 agosto 2015 consid. 4, pubblicata in RtiD I-2016 N. 49 pag. 258 segg.; STCA

39.2019.3 del 17 ottobre 2019.

2.4. L'art. 19

LAFam, concernente il diritto agli assegni familiari per le persone prive di

attività lucrativa, prevede che:

" 1

Le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come

persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa.

Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5.

L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È’ competente il Cantone di

domicilio.

1bis Le persone obbligatoriamente assicurate

all’AVS, in quanto salariati o esercitanti un’attività lucrativa indipendente e

che non raggiungono il reddito minimo di cui all’articolo 13 capoverso 3 sono

altresì considerate prive di attività lucrativa.

2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla

condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita

massima completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni

complementari all’AVS/AI."

Il 150%

di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS di cui all’art. 19 cpv. 2

LAFam corrispondeva per il biennio 2013-2014 a fr. 42'120.- all’anno (la

rendita massima AVS mensile si fissava infatti in fr. 2'340.-), dal 2015 al

2018 a fr. 42'300.- (la rendita massima AVS mensile era di fr. 2'350.-), dal

2019 al 2020 a fr. 42'660.- (la rendita massima AVS mensile è aumentata

a fr. 2'370.-) e dal 1° gennaio 2021 è pari a fr. 43'020.-- (la rendita massima

AVS mensile è aumentata a fr. 2'390.-).

Il 1° agosto 2020 è entrato in

vigore il cpv. 1ter dell’art. 19 LAFam:

" 1ter Le madri disoccupate che hanno

diritto a un’indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952

sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di

attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è

applicabile.”

Secondo l'art. 21 LAFam, fatta

salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni

necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni

familiari, all’organizzazione e al finanziamento.

L'art. 16 dell'Ordinanza sugli

assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che:

" Non sono

considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:

a. le persone

che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età

ordinaria di pensionamento;

b. le persone

non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente ai

sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;

c. le persone i

cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente all’articolo 3

capoverso 3 LAVS;

d. i richiedenti

l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di

protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una

decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d’emergenza

conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno 19984 sull’asilo i cui

contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora

stati fissati."

Il legislatore federale ha,

perciò, definito le persone senza attività lucrativa con riferimento ai criteri

dell'AVS (cfr. art. 19 cpv. 1 LAFam; U. Kieser-M. Reichmuth, "Bundesgesetz

über die Familienzulagen (FamZG), Ed. Dike SA, Zurigo-San Gallo 2010,

pag. 290-295).

Il Consiglio federale, incaricato

dell'esecuzione secondo l'art. 27 LAFam, ha poi regolato alcune situazioni

particolari in cui delle persone senza attività lucrativa ai sensi della LAVS,

non vengono comunque considerate tali nel contesto della legge sugli assegni di

famiglia (cfr. STCA 39.2010.20 del 19 maggio 2011 e UFAS, "Direttive

concernenti la legge federale sugli assegni familiari" – DAFam -, versione

del 1° aprile 2010, n. 601; a proposito delle direttive amministrative, cfr.

DTF 137 V 82 consid. 5.5 pag. 88).

2.5. L’art. 19 cpv. 2 LAFam subordina il

diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa a un

limite del reddito imponibile escludendo a priori dalla cerchia degli aventi

diritto i beneficiari di prestazioni complementari all’assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità annue ai sensi

dell’art. 3 cpv. 1 lett. a LPC (cfr. STF 8C_655/2013 del 18 agosto 2014 consid.

4.1., pubblicata in DTF 140 V 433; STF 9C_653/2013 del 30 dicembre 2013 consid.

5.3.).

L'art. 17 OAFami prevede che per

la determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa è

determinante il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre

1990 sull’imposta federale diretta.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_377/2020 del 15 luglio 2020 consid. 2.3.; STF 8C_729/2017 del 26 marzo 2018

consid. 2.3., pubblicata in SVR 2018 FZ N. 4 pag. 11; STCA 39.2014.7 del 18

agosto 2014, massimata in RtiD I-2015 N. 52 pag. 781.

In relazione alla doppia

condizione da adempiere per avere diritto agli assegni familiari per le persone

senza attività lucrativa di cui all’art. 19 cpv. 2 LAFam (reddito imponibile

uguale o inferiore al 150% di una rendita massima

completa di vecchiaia dell’AVS + non riscossione di PC) è altresì utile

osservare che nella DTF 140 V 433 consid. 4.4.2., già citata sopra, l’Alta

Corte ha esaminato i lavori preparatori, rilevando:

" (…) Initialement, le Conseil des Etats prévoyait de limiter le droit

aux allocations familiales en faveur des personnes sans activité lucrative à la

double condition que le revenu net ne dépasse pas la limite de revenus selon

l'ancien art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations

familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1) et s'il n'existait pas de droit à

une rente pour enfant notamment de l'AVS ou de l'AI (BO 2005 CE 721). Par la

suite, le Conseil national a adopté une variante selon laquelle les cantons

avaient la possibilité de soumettre l'octroi d'allocations familiales à la

condition que le revenu net ne dépasse pas une certaine limite, celle-ci ne

pouvant cependant pas être inférieure à celle prévue pour les petits paysans par

l'ancien art. 5 al. 2 LFA; ils pouvaient exclure le droit aux

allocations lorsqu'il existait pour l'enfant un droit à une rente pour enfant

ou d'orphelin, de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-militaire ou de

l'assurance-accidents (BO 2005 CN 1577). Le Conseil des Etats ne s'y est pas rallié et a proposé, dans un but de

simplification, la version actuelle de l'art. 19 al. 2 LAFam, qui a

finalement été adoptée par les deux conseils (BO 2006 CE 99, 2006 CN 246). A

ces motifs s'ajoute le fait que les prestations complémentaires ne sont pas

soumises à l'impôt (cf. art. 24 let. h LIFD [RS 642.11]; art. 7 al. 4

let. kde la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]). Le critère du revenu

imposable comme limite de revenu ne pouvait donc pas s'appliquer aux

bénéficiaires de ces prestations. C'était aussi une des

raisons pour soumettre ces derniers à un régime spécial en les excluant per

se du cercle des ayants droit aux allocations familiales (voir BEATRICE

RENFER, Ansprüche von Nichterwerbstätigen auf Familienzulagen, in Bundesgesetz

über die Familienzulagen [FamZG], 2009, p. 145 s.).

Ces considérations laissent apparaître que le

législateur a voulu réserver le bénéfice des allocations familiales, pour les

personnes non actives, à celles d'entre elles qui disposent de faibles revenus.

Il s'est agi d'éviter une double indemnisation par une

coordination - aisément applicable - avec le régime des prestations

complémentaires censé assurer la couverture des besoins vitaux de la famille. (…)”

Al riguardo va segnalato che dal

Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione relativa alla

modifica della legge sugli assegni familiari – assegni di formazione

dall’inizio della formazione postobbligatoria, assegni familiari per le madri

sole disoccupate e aiuti finanziari a organizzazioni familiari del 22 novembre

2017 pag. 21 si evince del resto che “secondo l’articolo 19 capoverso 2

LAFam le persone prive di attività lucrativa non hanno diritto agli assegni

familiari, se conseguono un reddito imponibile superiore a 42 300 franchi

l’anno o se riscuotono prestazioni complementari.”

Dello stesso tenore il Messaggio

concernente la modifica della legge sugli assegni familiari del 30 novembre 2018

in FF 2019 935 (965).

Le Direttive concernenti la legge

federale sugli assegni familiari (DAFam) emanate dall’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali e valide dal 1° gennaio 2009 con stato al 1° gennaio 2014

ai p.ti 607 e 607.1 enunciano:

" 607 Per

avere diritto agli assegni familiari non va superato un limite di reddito di:

– 42 120 (41 760/41 040)

franchi all’anno o

– 3510 (3480/3420) franchi al mese.

607.1 La percezione di assegni familiari per persone prive di

attività

1/10 lucrativa è esclusa per:

– le persone

che beneficiano di PC, se il figlio per cui è richiesto l’assegno familiare ha

diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI;

– le persone il

cui coniuge beneficia di PC, se il figlio per cui è richiesto l’assegno

familiare ha diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli

dell’AVS o dell’AI;

– un figlio per

cui sono percepite prestazioni complementari conformemente all’articolo 7

capoverso 1 lettera c OPC-AVS/AI;

– un figlio che beneficia di prestazioni complementari quale

orfano;

– un figlio che

riceve prestazioni complementari in quanto beneficiario di una rendita AI.”

Fatti

I punti 607 e 607.1 delle

Direttive DAFam nel corso degli anni sono stati attualizzati, in particolare

nell’agosto 2020 e nel gennaio 2021. Secondo la versione del 1° gennaio 2022:

607 Per avere diritto agli assegni familiari non va superato un

reddito

1/21 imponibile

di 42 660 franchi all’anno. I coniugi che vivono in comunione domestica sono

tassati congiuntamente; in tal caso, è determinante il reddito imponibile della

coppia (v. sentenza del Tribunale federale 8C_729/2017 del 26 marzo 2018,

confermata dalla sentenza del Tribunale federale 8C_377/2020 del 15 luglio

2020).

Questa

condizione di diritto non si applica alle madri disoccupate secondo l’articolo

19 capoverso 1ter LAFam (v. N. 601.2).

607.1 La percezione di assegni familiari per le persone prive di

8/20 attività lucrativa è esclusa per:

– le persone

che beneficiano di PC, se il figlio per cui è richiesto l’assegno familiare ha

diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI;

– le persone il

cui coniuge beneficia di PC, se il figlio per cui è richiesto l’assegno

familiare ha diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli

dell’AVS o dell’AI;

– un figlio che

dà diritto a una prestazione per i figli dell’AI giusta l’articolo 22 capoverso

3 LAI (v. N. 524);

– un figlio per

cui sono percepite prestazioni complementari conformemente all’articolo 7

capoverso 1 lettera c OPC-AVS/AI;

– un figlio che beneficia di prestazioni complementari quale

orfano;

– un figlio che

riceve prestazioni complementari in quanto beneficiario di una rendita AI o di

un’indennità giornaliera dell’AI.

Solo le prestazioni complementari annue (prestazioni pecuniarie)

ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC escludono il diritto agli

assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa. Le persone che

hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d’invalidità ai sensi

dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b LPC (prestazioni in natura), ma che non

beneficiano di una prestazione complementare annua, possono chiedere gli

assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, purché soddisfino

le al-tre condizioni (sentenza del Tribunale federale 8C_655/2013 del 18 agosto

2014, consid. 4.4.1).

L’importo forfettario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capo-verso 3 lettera d LPC, che

viene versato direttamente all’assicuratore-malattie, è una prestazione

complementare annua che esclude il diritto agli assegni familiari per le

persone prive di attività lucrativa.

Per contro, le riduzioni dei premi secondo la LAMal e le

pertinenti leggi cantonali non sono considerate prestazioni complementari.

Questi motivi di esclusione non si applicano per il diritto delle

madri disoccupate secondo l’articolo 19 capoverso 1ter LAFam (v. N. 601.2).”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_769/2021 del

3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;

DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;

STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3., pubblicata

in SVR 2020 ALV N. 11 pag. 35; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio

2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,

pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.

4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007 consid. 4.3.

2.6. Secondo

l'art. 18 OAFami, i Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli

per gli aventi diritto.

Il Canton Ticino non aveva

inizialmente fatto uso della facoltà contemplata all’art. 18 OAFami (cfr. STF

8C_39/2019 del 10 luglio 2019 consid. 6.1.).

Infatti l'art. 32 della legge

sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf), in vigore fino al 31

dicembre 2012, stabiliva che le condizioni del diritto agli assegni per figli e

di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla

legislazione federale sugli assegni familiari.

Con la modifica del 27 novembre

2012, in vigore dal 1° gennaio 2013, la situazione è però mutata, visto che il

nuovo art. 32 cpv. 2 della legge cantonale prevede che in deroga all’art. 19

cpv. 2 LAFam, le persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni

familiari anche se il loro reddito imponibile supera il 150% della rendita

massima completa di vecchiaia dell’AVS.

2.7. L'art. 20 LAFam, destinato al

finanziamento, stabilisce che:

" 1 Gli

assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati

dai Cantoni.

2 I Cantoni possono disporre che le persone prive

di un’attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro

contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui

all’articolo 10 LAVS."

Nel Canton Ticino l'art. 39 della

legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 prevede che:

" 1

La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla

copertura degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle

persone senza attività lucrativa.

2 Il contributo è determinato in percentuale sui contributi

AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui alla

legislazione federale sull'AVS.

3 Sono considerati oneri ai sensi della legge:

a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;

b) la copertura delle spese di amministrazione;

c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione."

La percentuale del contributo è

determinata dal Consiglio di Stato (cfr. art. 40 della legge sugli assegni di

famiglia).

L’art. 39 Laf è stato oggetto di

una modifica approvata dal Gran Consiglio (con 67 voti favorevoli e 3

stensioni) il 20 ottobre 2020.

Il nuovo tenore dell’art. 39 Laf,

entrato in vigore il 1° gennaio 2021 (cfr. FU 85/2020 del 23 ottobre 2020 pag.

8778), è il seguente:

" 1La

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla

copertura degli oneri tramite:

a) un contributo

del 25% prelevato sui contributi AVS/AI/IPG dovuti dalle persone senza attività

lucrativa, qualora queste versino contributi AVS/AI/IPG superiori al contributo

minimo AVS;

b) la

partecipazione del Cantone per quanto non finanziato dal contributo di cui alla

lettera a).

2Sono considerati oneri ai sensi della legge: a) la

spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione; b) la copertura

delle spese di amministrazione.”

L’art. 40 Laf è stato

conseguentemente abrogato.

Al riguardo cfr. Messaggio n.

7809 del 29 aprile 2020 relativo alla modifica del modello di finanziamento

degli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa e il relativo

Rapporto n. 7809R del 10 settembre 2020 della Commissione della sanità e

sicurezza sociale.

2.8. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente,

cittadina slovacca, è entrata in Svizzera, con la figlia __________ (__________

1999), nel settembre 2014 ottenendo un permesso B UE/AELS per l’esercizio di

un’attività lucrativa (cfr. doc. 7 19/19; 7 18/19; A5).

Con

decisione del 22 giugno 2020 l’Ufficio della migrazione ha negato

all’assicurata il rinnovo del premesso di dimora B UE/AELS, le ha revocato il

permesso di dimora a suo tempo concesso e le ha fissato la data del 15

settembre 2020 per lasciare la Svizzera, in quanto “(…) non svolge

un’attività lucrativa, non dispone dei mezzi finanziari necessari al suo

sostentamento e non può nemmeno far valere un diritto di rimanere in Svizzera

(…)” (cfr. doc. A5).

Contro

tale provvedimento l’insorgente, rappresentata dall’avv. __________, ha

presentato ricorso al Consiglio di Stato (cfr. doc. A5).

Dalle

carte processuali risulta che tale impugnativa non è ancora stata evasa (cfr.

doc. I).

La

figlia della ricorrente, nell’anno scolastico 2014-2015, si è iscritta alla

prima classe del Liceo __________ di __________ con lo statuto di ospite (cfr.

doc. A4; 7 15/19).

Negli

anni successivi (2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019) ella ha

frequentato il Liceo come allieva regolare, conseguendo la maturità nel giugno

2019 (cfr. doc. A4; 11 4/4).

Nel

settembre 2020 __________ si è immatricolata all’Università di __________ al

fine di conseguire il Bachelor in psicologia, dove nel febbraio 2022 risultava

iscritta per il semestre primaverile 2022 (cfr. doc. 11 2/4; 7 9/19).

L’insorgente,

al più tardi dal 1° maggio 2016 (nella richiesta di assegni familiari del 21

febbraio 2022 la medesima ha indicato dal dicembre 2015; cfr. doc. 5 2/8), è al

beneficio di una rendita AI con grado di invalidità del 41% (cfr. doc. A5).

L’assicurata

riceve anche una rendita completiva per la figlia __________ di fr. 9.--

mensili (cfr. doc. A6; I; VII).

Dagli

atti all’inserto emerge che dal mese di aprile 2020 la ricorrente percepisce

anche una prestazione complementare (cfr. doc. A5; 5 2/8) che nel gennaio 2021

corrispondeva a fr. 2'018.-- mensili, oltre a fr. 512.-- relativi al premio

forfettario dell’assicurazione malattie (cfr. doc. A7) e dal gennaio 2022

ammonta a fr. 2'578.-- al mese, oltre a fr. 466.20 per il premio

dell’assicurazione malattie (cfr. doc. A7; A8).

Il

21 febbraio 2022 l’assicurata ha inoltrato il formulario “Richiesta di assegni

familiari per persone senza attività lucrativa” a far tempo dal “9/2018 –

fin oggi, data 21.2.2022”. La medesima, al quesito “Le persone indicate

sul formulario di richiesta percepiscono una prestazione complementare (PC)

alla rendita AVS/AI?” ha risposto “RI 1, in AI dal 12/2015, in PC dal

1.4.2020” (cfr. doc. 5 1/8; 7 1/19).

Con decisione del 7 aprile 2022

la Cassa quale ha negato a RI 1 il diritto ad assegni di formazione a favore

della figlia __________ a far tempo dal 1° settembre 2018, siccome l’assicurata

è al beneficio di una prestazione complementare e sua figlia, dal 1° luglio

2019 al 31 luglio 2020, non ha svolto alcuna formazione (cfr. doc. B1=10 1/3,

consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato confermato

con decisione su opposizione del 20 giugno 2022 (cfr. doc. B5; consid. 1.1.).

2.9. Per poter beneficiare di assegni

familiari quale persona priva di attività lucrativa, come visto sopra, il

diritto federale prevede all’art. 19 cpv. 2 LAFam che il

reddito imponibile non ecceda il 150% di una rendita massima completa di

vecchiaia dell’AVS e che in ogni caso non vengano riscosse prestazioni

complementari all’AVS/AI annue (cfr. consid. 2.4.; 2.5.).

Tuttavia il Cantone Ticino,

facendo uso della facoltà di cui all’art. 18 OAFami, dal 1° gennaio 2013 ha

introdotto una regolamentazione più favorevole agli

aventi diritto, prevedendo all’art. 32 cpv. 2

Laf che le persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni

familiari anche se il loro reddito imponibile supera il 150% della rendita

massima completa di vecchiaia dell’AVS.

Si pone, quindi, la questione di

sapere se la deroga all’art. 19 cpv. 2 LAFam contemplata all’art. 32 cpv. 2 Laf

si riferisca alla sola condizione del limite di reddito con la conseguenza che

conformemente al diritto federale le persone senza attività lucrativa che

beneficiano di PC sono escluse dal diritto agli assegni familiari

indipendentemente dal loro reddito oppure riguardi entrambi i presupposti, per

cui anche a chi percepisce PC possono essere attribuiti assegni familiari.

Occorre di conseguenza cercare

l’effettiva portata della norma cantonale.

Al

riguardo è utile evidenziare che per costante giurisprudenza federale) la legge

va interpretata in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione

letterale; cfr. DTF 148 V 162 consid. 5.2.; DTF 146 V 331 consid. 5; DTF 138 V 50 consid. 4.2 pag. 54; DTF

137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277).

Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del

medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo

in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo

della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende

fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa

assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 148 V 253 consid. 4.2.; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF

135 V 153 consid. 4.1 pag. 157; DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II

249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una

disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni,

costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così

di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto

nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma

non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto

d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti). Va

presa la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi

verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il

Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare;

per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un

pluralismo interpretativo (cfr. STF 9C_135/2020 del 30

settembre 2020 consid. 5 di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta

ufficiale; DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più

interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la

Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal

testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo

esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte

dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla

Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567; DTF 131 II 710 consid.

4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).

Cfr. pure STF 8C_223/2013 del 10

Considerandi

aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF 9C_160/2019 del 20

agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.

2.10

Dal profilo dell’interpretazione letterale della legge l’art. 32 cpv. 2 Laf in vigore dal 1°

gennaio 2013, prevedendo che le persone prive di attività lucrativa

hanno diritto agli assegni familiari anche se il loro reddito imponibile supera

il 150% della rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS (cfr. consid. 2.6.),

sembrerebbe limitarsi a porre una deroga alla prima condizione imposta

dall’art. 19 cpv. 2 LAFam, ossia quella relativa al limite di reddito per poter

ricevere gli assegni familiari, senza perciò includere nei beneficiari anche

coloro i quali percepiscono PC.

Tuttavia il tenore dell’art. 32

cpv. 2 Laf di per sé non risulta sufficientemente chiaro per poterne appurarne

la portata interpretandolo unicamente in senso letterale.

Va dunque esaminata l'origine storica

della norma.

Nel Messaggio n. 6687 del 19

settembre 2012 relativo alla modifica della legge sugli assegni di famiglia

(Laf), del 18 dicembre 2008: - Assegni familiari per i lavoratori indipendenti

e per le persone senza attività lucrativa - Perequazione degli oneri fra le

Casse di compensazione per gli assegni familiari al p.to II.3 relativo alle

persone senza attività lucrativa il Consiglio di Stato ha indicato che:

"

3.

Persone senza attività lucrativa

3.1

Disciplinamento federale attuale

Il diritto agli assegni familiari come persona senza

attività lucrativa è oggi garantito, per legge federale, soltanto se – oltre

alle altre condizioni del diritto – il reddito imponibile (fiscale)

federale della persona senza attività lucrativa è inferiore al 150% della

rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS, e meglio CHF 41'760.- all’anno,

risp. CHF 3'480.- al mese (ai valori 2011 e 2012).

Inoltre, per aver diritto agli assegni familiari

quale salariato (e dal 2013 quale indipendente), occorre conseguire un

salario/reddito che corrisponde almeno alla metà dell’importo annuo della

rendita completa minima di vecchiaia dell’AVS (ai valori 2011 e 2012: CHF

6'960.- all’anno, rispettivamente CHF 580.- al mese): se il salario/reddito è

inferiore a questa soglia, il diritto agli assegni familiari non è

rispettivamente non sarà dato. D’altro canto, per avere diritto agli assegni

familiari quale persona senza attività lucrativa (oltre alle altre

condizioni del diritto previste dall’art. 19 LAFam), occorre avere un

salario/reddito annuo inferiore a CHF 4'612.-. Dunque, le persone che

guadagnano più di CHF 4'612.- all’anno ma meno di CHF 6'960.- all’anno non

possono attualmente avere diritto agli assegni familiari né come persone senza

attività lucrativa (perché superano la soglia massima), né come salariati o

indipendenti (perché non raggiungono la soglia minima). Del resto attualmente,

se una persona nel corso dell’anno civile ha avuto un’attività lucrativa come

salariata che le ha consentito di pagare più del contributo minimo all’AVS, non

può essere considerata persona senza attività lucrativa ai sensi dell’AVS e,

conseguentemente, non può beneficiare degli assegni familiari come persona

senza attività lucrativa, anche se il diritto agli stessi come persona salariata

è decaduto durante l’anno.

3.2

Nuovo

disciplinamento federale

Con la modifica dell’art. 19

LAFam (nuovo art. 19 cpv. 1bis) e l’adeguamento delle direttive

federali sugli assegni familiari (DAFam), il Legislatore federale ha corretto

due importanti lacune nella legge, accordando a questi assicurati il diritto

agli assegni familiari (sempreché ricorrano anche le altre condizioni del

diritto) quali persone senza attività lucrativa.

Riguardo all’estensione del limite di reddito per il

diritto agli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa il

Parlamento federale non ha disposto nulla.

3.3

Adeguamento legislativo cantonale

Ritenuti gli ampi margini di cui godono i Cantoni

nel contesto del finanziamento e, conseguentemente, del diritto agli assegni

familiari per le persone senza attività lucrativa (artt. 20 LAFam e, in

particolare, 18 OAFami), si giustifica un adeguamento della legislazione

cantonale, allo scopo di abrogare il succitato limite di reddito per poter

beneficiare degli assegni familiari come persona senza attività lucrativa.

Il Consiglio di Stato ritiene che non sia coerente

mantenere questa condizione supplementare soltanto per le persone senza

attività lucrativa, quando invece questa non si applica ai salariati e non si

applicherà agli indipendenti. La concretizzazione del principio “un figlio

un assegno” può, in effetti, essere perseguita soltanto se, per ogni

persona che da diritto agli assegni nei termini dell’art. 4 LAFam (figlio,

figliastro, affiliato, fratello, sorella o abiatico), il diritto agli assegni

familiari può sussistere indipendentemente dalla situazione economica

dell’avente diritto. D’altro canto, per l’organo di esecuzione, la verifica del

parametro reddituale si rivela particolarmente onerosa dal punto di vista

amministrativo, di modo che la sua abrogazione comporterebbe un alleggerimento

amministrativo per la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari.

Già diversi Cantoni, nelle loro legislazioni

cantonali di esecuzione e complemento della LAFam, hanno abolito il limite di

reddito e accordano il diritto agli assegni familiari indipendentemente dalla

situazione economica. È il caso dei Cantoni di Ginevra e Giura, mentre il

Canton Vaud applica un limite di reddito più elevato (200% della rendita

massima completa di vecchiaia dell’AVS invece del 150% previsto dall’art. 19

cpv. 2 LAFam).

ll Consiglio di Stato propone al Parlamento di

accordare il diritto agli assegni familiari alle persone senza attività

lucrativa indipendentemente dalla loro situazione economica e di modificare, di

conseguenza, l’attuale art. 32 Laf. Con questa modifica, l’ordinamento sugli

assegni familiari per le persone senza attività lucrativa risulta più equo,

coerente con l’attuale ordinamento per i salariati ed il futuro ordinamento per

gli indipendenti e meno oneroso dal punto di vista amministrativo.

Il costo relativo all’abrogazione del limite di

reddito comporterà una maggior spesa per la

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, che gestisce tutte

le persone senza attività lucrativa in Ticino (art. 34 Laf), che può essere

valutata da ca. CHF 0.4 mio a ca. CHF 0.5 mio di franchi all’anno.” (le

sottolineature sono della redattrice)

Dal

Rapporto n. 6687R del 13 novembre 2012 emesso dalla Commissione della gestione

e delle finanze sul citato Messaggio, p.to 3, si evince in particolare quanto

segue:

" 3. PERSONE SENZA ATTIVITA’ LUCRATIVA

L'attuale legge cantonale riprende le disposizioni

della LAFam per quanto riguarda Il diritto agli assegni familiari per le

persone senza attività lucrativa. In particolare il diritto è limitato alle

persone il cui reddito imponibile non eccede il 150 per cento di una rendita

massima completa di vecchiaia dell’AVS.

Nell’ottica di una parità di trattamento tra

salariati, indipendenti e persone senza attività lucrativa, il Consiglio di

Stato propone di abolire questo limite e di concedere quindi il diritto agli

assegni anche alle persone senza attività lucrativa che superano il citato

limite di reddito. D'altronde il diritto agli assegni per gli indipendenti e

per i lavoratori dipendenti non pone questo vincolo. Nell’ottica dell’obiettivo

di concedere un assegno per ogni figlio indipendentemente dalla situazione

finanziaria dei genitori, è una proposta sicuramente condivisibile. (...)”

Durante

la seduta del Gran Consiglio del 27 novembre 2012, dopo la discussione di entrata

in materia, il nuovo art. 32 cpv. 2 Laf e altre modifiche, messi ai voti, sono

stati accolti con 59 voti favorevoli e 4 astensioni (cfr. www.ti.ch/index.php?id=86542&

user_gcparlamento_pi9%5Banno%5D=2012:

Verbale della seduta del Gran Consiglio del 27

novembre 2012 serale, pag. 3313 segg., volume 1, pag. 453).

2.11

Dal dettagliato esame dei lavori

preparatori risulta che la deroga all’art. 19 cpv. 2 LAFam introdotta dalla Laf

si riferisce unicamente alla condizione del limite di reddito al 150% della

rendita massima completa di vecchiaia AVS che è stato di fatto abolito.

L’ulteriore presupposto di cui all’art. 19 cpv. 2 LAFam, ovvero che possono

avere diritto agli assegni familiari coloro i quali non riscuotono prestazioni

complementari non è stato modificato dal momento che nel Messaggio n. 6687 è

stato specificato, da una parte, che il diritto agli assegni familiari quale

persona senza attività lucrativa ai sensi dell’art. 19 LAFam è garantito

soltanto se - oltre alle altre condizioni previste dall’art. 19 LAFam -

il reddito imponibile è inferiore al 150% della rendita massima completa di

vecchiaia AVS, dall’altra, che l’adeguamento della legislazione cantonale si

giustificava allo scopo di abrogare il limite di reddito contemplato dall’art.

19.

cpv. 2 LAFam (cfr. consid. 2.10.).

Pertanto, indicando

esplicitamente che il limite di reddito è solamente uno dei requisiti di cui

all’art. 19 LAFam da ossequiare per poter beneficiare degli assegni familiari e

abolendolo, la proposta formulata nel Messaggio del 19 settembre 2012 - e poi accolta dal Gran Consiglio ticinese - ha

inteso intervenire unicamente su questo specifico presupposto e non su

altre condizioni, in primis quella relativa al non percepire PC.

Questo

Tribunale ritiene, perciò, conforme alla volontà del legislatore cantonale

escludere in ogni caso dal diritto agli assegni familiari le persone prive di

attività lucrativa quando vengono percepite prestazioni complementari come

previsto dal diritto federale.

Non va d’altronde dimenticato

che, anche qualora si fosse voluto estendere il diritto agli assegni familiari

alle persone senza attività lucrativa in caso di riscossione di prestazioni complementari, l’importo degli AF

influirebbe ad ogni modo sull’entità delle PC, ritenuto che giusta l’art. 11 cpv. 1 lett. f LPC

gli assegni familiari vanno computati nel calcolo delle stesse.

Abbondanzialmente si rileva,

altresì, che mentre ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LPC le prestazioni

complementari annue sono finanziate per cinque ottavi dalla Confederazione e

per tre ottavi dai Cantoni, gli assegni familiari per

le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni che possono disporre che tali persone paghino un contributo in

percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il

contributo minimo di cui all’articolo 10 LAVS (art. 20 cpv. 1 e 2

LAFam). Il Cantone Ticino ha fatto uso di tale possibilità all’art. 39 Laf

(cfr. consid. 2.7.).

Al riguardo cfr. STCA 39.2020.4

del 23 novembre 2020 cresciuta in giudicato incontestata.

2.12

In concreto, come evidenziato dalla

parte resistente (cfr. doc. 10 1/3; V), __________, dal 1° luglio 2019 al 31

luglio 2020, e meglio nell’arco di tempo successivo alla maturità liceale,

conseguita nel mese di giugno 2019, fino al mese di agosto 2020, quando si è

immatricolata presso l’Università di __________ (cfr. consid. 2.8.), ha

interrotto la propria formazione per più di quattro mesi non per motivi di

salute (cfr. art. 49ter cpv. 3 OAVS, consid. 2.3.).

Da uno scritto della ricorrente

del 21 marzo 2022 si evince, infatti, che sua figlia, terminato il liceo nel

giugno 2019, “con suo ragazzo dovevano partire assieme per lo studio in

Australia in 9/2019. Purtroppo lui ha deciso di studiare in Svizzera e ha

lasciato mia figlia che non poteva più iscriversi in Università. Allora 1 anno

ha lasciato libero, più è arrivato il Covid” (cfr. doc. 9 1/1).

L’insorgente, dunque, dal 1°

luglio 2019 al 31 luglio 2020, non essendo __________ in formazione ai sensi dell'articolo

25.

cpv. 5 LAVS, non ha diritto agli assegni di formazione (cfr. art. 1 cpv. 1

OAFami; consid. 2.3.), come stabilito dalla Cassa.

L’assicurata, del resto, il 23

agosto 2022, nelle proprie osservazioni in merito alla risposta di causa, ha precisato

di non chiedere nulla per l’anno in cui la figlia non ha frequentato alcuna

scuola (cfr. doc. VII).

2.13

Per quanto attiene, invece, al lasso

di tempo dal mese di settembre 2018 al mese di giugno 2019, va osservato che

dalle carte processuali risulta che la ricorrente in tale periodo percepiva una

rendita AI ma non le PC, che la medesima ha affermato esserle state assegnate

dal mese di aprile 2020 (cfr. consid. 2.8.).

Il diritto agli assegni familiari

è escluso a priori solamente per i beneficiari di PC e non anche per chi riceve

una rendita AI.

Del resto nella DTF 140 V 433

consid. 4.4.2. l’Alta Corte ha evidenziato come il legislatore abbia voluto far

beneficiare degli assegni familiari le persone senza attività lucrativa con

reddito basso, evitando un doppio indennizzo con il regime delle PC che

assicurano la copertura dei bisogni vitali della famiglia (cfr. consid. 2.5.).

In casu l’assicurata, con un

grado di invalidità del 41% (cfr. consid. 2.8.), nel periodo in questione aveva

oltretutto diritto unicamente a un quarto di rendita (art. 28 cpv. 2 vLAI in

vigore fino al 31 dicembre 2021; dal 1° gennaio 2022 a un grado di invalidità

del 41% corrisponde una rendita del 27,5%; art. 28b LAI).

Per l’arco di tempo settembre

2018.

- giugno 2019, nel quale __________ frequentava la quarta liceo (cfr. doc.

A4), gli atti vanno, pertanto, rinviati alla Cassa affinché verifichi da quando

effettivamente l’assicurata è stata posta al beneficio delle prestazioni

complementari e, qualora trovi conferma il fatto che nei mesi da settembre 2018

a giugno 2019 la medesima non abbia ricevuto alcuna PC, riconosca

all’insorgente il diritto ad assegni di formazione.

Nell’eventualità in cui il

diritto alle PC sia nato prima del mese di aprile 2020 e più precisamente tra

settembre 2018 e giugno 2019 l’amministrazione procederà analogamente a quanto

verrà esposto al considerando seguente relativo all’arco di tempo dal mese di

agosto 2020.

2.14

Per il periodo a partire dal mese di

agosto 2020, questa Corte rileva che è vero, da una parte, che l’insorgente era al beneficio di PC (cfr. consid.

2.8.), dall’altra, che vanno escluse in ogni

caso dal diritto agli assegni familiari le persone prive di attività lucrativa

quando vengono percepite prestazioni complementari (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam;

consid. 2.5.; 2.11.).

È altrettanto vero, tuttavia, che

in casu l’assicurata ha fatto valere che nella PC non si tiene conto di __________

(cfr. doc. VII).

A tale proposito va osservato

che, come sottolineato al considerando precedente, il legislatore, quando ha

introdotto gli assegni familiari per le persone senza attività lucrativa, ha

voluto evitare un doppio indennizzo con il regime delle prestazioni

complementari, poiché queste ultime già permettono di far fronte ai bisogni

essenziali della famiglia (cfr. DTF 140 V 433 consid. 4.4.2.).

E’ in questo senso che va inteso

il p.to 607.1 delle DAFam (cfr. consid. 2.5.) allorché enuncia che la

percezione di assegni familiari per persone prive di attività lucrativa è

esclusa per le persone che beneficiano di PC, se il figlio per cui è richiesto

l’assegno familiare ha diritto a una rendita per orfani o a una rendita per

figli dell’AVS o dell’AI.

Un calcolo unico della PC, che

tenga conto sia delle spese riconosciute e dei

redditi computabili di un genitore, come pure di quelli di un figlio, è infatti

eseguito soltanto quando il figlio dà diritto a una rendita per figli dell’AVS

o dell’AI (cfr. art. 9 cpv. 2 LPC; art. 7 OPC), a meno che i redditi

computabili del figlio superino le spese riconosciute (art. 9 cpv. 4 LPC; 8

OPC).

Ne discende che, se realmente la

figlia non è stata considerata nel calcolo della PC, non è corretto negare a

priori alla ricorrente il diritto agli assegni di formazione dal mese di agosto

2020, quando __________ ha iniziato la facoltà di psicologia all’Università di __________

(cfr. consid. 2.8.).

La Cassa dovrà, quindi, appurare,

interpellando la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

autorità competente in ambito di PC (cfr. art. 26 Legge di applicazione della

legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione

federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità - LaLPC), se i conteggi

della PC siano stati allestiti tenendo conto o meno solo della ricorrente e, in

caso affermativo, i motivi dell’esclusione della figlia, se eventualmente si

sia trattato di un errore, dal momento che __________ per un anno (da luglio

2019.

a luglio 2020) non è stata in formazione, così che non era più dato il suo

diritto a una rendita completiva AI e conseguentemente il diritto di essere

computata nel calcolo della PC.

In simili condizioni risulta pure

evasa la richiesta del 23 agosto 2022 dell’assicurata di un nuovo calcolo della

prestazione complementare che tenga conto anche di sua figlia __________ (cfr.

doc. VII).

Il diniego del diritto agli

assegni di formazione sarà da confermare se la Cassa di compensazione rivedrà i

propri conteggi e terrà conto di __________ - al beneficio di una rendita AI

per figli, benché di esigua entità (cfr. consid. 2.8.) - ai fini della

determinazione della PC spettante alla madre.

In caso contrario, alla

ricorrente sarà riconosciuto il diritto agli assegni di formazione dal mese di

agosto 2020.

2.15

L’art. 61 lett. a LPGA, nel

tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di assegni

familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

39.2022.4

del 16 agosto 2022 consid. 2.12.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre

2021consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

su opposizione del 20 giugno 2022 è annullata nella misura in cui ha negato

alla ricorrente il diritto agli assegni di formazione dal mese di settembre

2018 al mese di giugno 2019 e a far tempo dal mese di agosto 2020.

§§ Al

riguardo gli atti sono rinviati alla Cassa resistente perché proceda come

indicato ai consid. 2.13. e 2.14.

§§§ La

decisione su opposizione del 20 giugno 2022 è confermata per quanto concerne il

diniego del diritto agli assegni di formazione a decorrere dal mese di luglio

2019 al mese di luglio 2020.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti