39.2022.9
Negato diritto AF a favore del figlio (9-10/'19) e chiesta restituzione fr.350. In quei mesi madre deteneva ancora custodia benché figlio trasferitosi dal padre. Ciò non è sufficiente però per automaticamente e con effetto immediato procedere a cambiamento titolarità AF. Date cond. riconsiderazione
6 febbraio 2023Italiano26 min
consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2022.9
rs
Lugano
6 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 novembre 2022 emanata
da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 5 ottobre 2022 la
Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha riconsiderato la decisione del 22 settembre
2021 - con cui è stato riconosciuto a RI 1 il diritto agli assegni familiari in
qualità di indipendente a favore del figlio __________ (__________ 2006) dal
mese di settembre al mese di dicembre 2019 (cfr. doc. 6) -, limitandone la
validità a far tempo dal 1° novembre 2019, e ha stabilito che l’importo di fr.
350.-- corrispondenti agli AF percepiti dal 3 settembre al 31 ottobre 2019 che dovevano
essere restituiti sarebbe stato recuperato direttamente tramite la Cassa __________,
in quanto l’ammontare di AF era stato posto a compensazione di contributi
arretrati dovuti dall’assicurato (cfr. doc. 7).
La Cassa ha così motivato il
provvedimento del 5 ottobre 2022:
" (…) Considerato
che fino al mese di ottobre 2019, quando, da una parte, l’ARP, ancora il 23
ottobre, aveva sollecitato __________ a tornare a casa della madre - che aveva
l’affidamento sul medesimo dalla fine della convivenza con il padre - fino a
che un giudice non avesse eventualmente deciso altrimenti, dall’altra, il padre
era tenuto al proprio obbligo di mantenimento nei confronti del figlio (il
Pretore ha sospeso tale obbligo dal mese di novembre 2019), la madre aveva la
custodia ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam di __________, per il
periodo al 3 settembre 2019 al 31 ottobre 2019, il signor RI 1 non può essere
ritenuto titolare del diritto agli assegni familiari in favore del figlio __________
secondo i disposti dell’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam. (…)” (Doc. 7 pag. 3)
1.2. L’11 ottobre 2022 l’assicurato ha
interposto opposizione, chiedendo l’annullamento della richiesta di
restituzione di fr. 350.-- e il riconoscimento del diritto agli assegni di
famiglia a decorrere dal mese di gennaio 2019. Egli al riguardo ha asserito che
“(…) mio figlio __________ vive con me dal 3 settembre 2019 data in cui è
stato allontanato dall’abitazione della madre con cui viveva. Preciso che __________
viveva con me già dal gennaio 2019 come verbalizzato dall’ARP 3, vi chiedo di
riconsiderare il diritto, in quanto come riporta al punto C della vostra
comunicazione, tale diritto è riconosciuto alla persona presso il quale il
figlio vive prevalentemente” (cfr. doc. 8).
1.3. Con decisione su opposizione del 10
novembre 2022 la Cassa ha confermato il proprio provvedimento del 5 ottobre
2022, rilevando:
" (…) poiché
l’opponente non si confronta con quanto indicato nella decisione impugnata, e
meglio che la madre aveva la custodia del figlio ai sensi dell’art. 7 cpv. 1
lett. c LAFam da agosto 2018 al 31 ottobre 2019, anche ad una seconda analisi
la Cassa non può far altro che confermare integralmente la decisione 5 ottobre
2022.
Quanto invece alla richiesta dell’opponente
di riconoscimento degli assegni familiari per un periodo precedente al 3
settembre 2019, la Cassa rileva che questo periodo non è oggetto della
decisione impugnata. Pertanto non può nemmeno essere oggetto della presente
decisione su opposizione e la relativa richiesta risulta irricevibile. (…)”
(Doc A1)
1.4. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale
ha chiesto “che venga annullata la richiesta di restituzione di CHF 350 in
quanto non giustificata” e ha addotto:
" La
documentazione prodotta dalla Cassa __________ è errata. Il minore __________ è
stato affidato regolarmente al padre RI 1 dal 3 settembre 2019 con dichiarazione
della Pretura di __________, Pretore Avv. __________ in data 29.10.2021 e non
dal 31 ottobre 2019 come sostenuto dallo CO 1.
Tale dichiarazione è stata emessa proprio a
fronte della confusione creata dalla madre __________ per usufruire della
situazione.” (Doc. I)
1.5. Nella
sua risposta del 9 dicembre 2022 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.6. Il ricorrente, il 13 dicembre 2022,
ha presentato delle osservazioni e prodotto alcuni documenti (cfr. doc. V;
B1-3).
1.7. La parte resistente si è
riconfermata nella propria decisione su opposizione con scritto del 23 dicembre
2022 (cfr. doc. VII).
1.8. Il doc. VII è stato trasmesso per
conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se
correttamente oppure non la Cassa ha negato al ricorrente il diritto agli
assegni familiari a favore del figlio __________ con effetto retroattivo dal 3
settembre al 31 ottobre 2019 e ha ordinato la relativa restituzione per
complessivi fr. 350.--.
2.2. L'art. 2 della legge federale sugli
assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1° giugno 2009),
dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari, prevede che gli
assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per
compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.
L'art. 7 LAFam, relativo al concorso
di diritti, stabilisce che:
"
1Qualora più
persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di
una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:
a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
b. la persona che ha l'autorità
parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
c. la persona presso la quale il
figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
d. la persona cui è applicabile
l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
e. la persona esercitante un'attività
lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;
f. la persona esercitante un'attività
lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.
2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del
secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il
secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale
previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro Cantone."
Nella STF 8C_123/2011,
8C_132/2011 del 31 maggio 2011 - concernente il rifiuto da parte della Cassa di
riconoscere ad un padre, divorziato, il diritto agli assegni familiari,
ritenendo che tale diritto spettasse alla madre, alla quale la sentenza di
divorzio aveva attribuito l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale sul
figlio - la nostra Massima Istanza ha innanzitutto ricordato che qualora più
persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio il diritto
spetta, nell’ordine, alle persone indicate all’art. 7 cpv. 1 LAFam.
Inoltre, riferendosi alle
considerazioni espresse nella pronuncia cantonale a proposito del fatto che la
madre, essendo rimasta silente, avesse implicitamente rinunciato a vantare
pretese sul versamento dell’assegno di formazione, che spettava quindi al padre
salariato, il Tribunale federale ha espressamente indicato che “non si può
derogare ad una regolamentazione legale”.
In
una sentenza pubblicata in DTF 139 V 429 il Tribunale federale ha stabilito che
la regolamentazione a cascata dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto
dall’introduzione della richiesta della seconda persona che fa valere un
diritto all’assegno per lo stesso figlio, ma già dal momento della nascita del
diritto al salario. Ne consegue che gli arretrati devono essere versati alle
persone aventi diritto ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LAFam, mentre la persona che
ha indebitamente percepito la prestazione è tenuta a restituirla (cfr. pure STF
8C_22/2015 del 5 maggio 2015 consid. 3.4.).
2.3. Le
Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam),
emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e valide dal
1° gennaio 2009 (stato 1° gennaio 2023, versione 21), a proposito dell'art. 7
della legge, ai p.ti 401.1 e 404.1 introdotti nel gennaio 2014 nonché 406.2
inserito nel gennaio 2017, enunciano:
“401.1 Le disposizioni dell'articolo 7
LAFam sono applicabili
1/14 immediatamente qualora più di
una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio e non
soltanto nel caso in cui più di una persona presenti richiesta di assegni
familiari. La LAFam non dà agli aventi diritto la facoltà di scegliere chi di
loro debba percepire gli assegni familiari (v. DTF 139 V 429 del 5
luglio 2013, consid. 4.2 seg.).
404.1 Un accordo o una sentenza di
divorzio può stabilire a chi spetti
1/14 in ultima analisi l’importo
dell’assegno familiare ed eventualmente per quale scopo esso venga utilizzato
(pagamento dei premi dell’assicurazione malattie, abbigliamento ecc.). Il primo
avente diritto invece è sempre determinato dalla CAF conformemente all’articolo
7 LAFam.
(…)
406.1 Priorità secondo la lettera c:
1/17 In caso
di genitori separati, per valutare se il figlio vive prevalentemente con uno di
loro o in ugual misura con entrambi bisogna basarsi di regola sulla sentenza
del tribunale o sulla convenzione firmata dai genitori. Si può derogare a
questa regola se effettivamente il figlio non vive o non vive più in ugual
misura con entrambi i genitori. Non sono prese in considerazione lievi
divergenze o brevi interruzioni (dovute ad es. ad obblighi professionali o ad
assenze per vacanze). È inoltre irrilevante presso quale ufficio per il
controllo abitanti sia annunciato il figlio.”
2.4. Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre
2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF
9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;
STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del
19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50
consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021
del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.
5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF
146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1;
DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317;
DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF
133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF
H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c
e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV
Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR
1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF
9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid.
3b).
2.5. L’art. 25 LPGA, concernente la
restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui
all’art. 1 LAFam, stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.
3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26
ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.
1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA
che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr.
STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03
del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF
8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF
C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.
469).
Più
precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021
consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del
14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1°
luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012
del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Mediante
la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,
e meglio “un
accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi”
(cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi
oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr.
DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è
manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme
giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali
non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF
9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Una
decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti
di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole
dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit
bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine
Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine
Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF
9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre
2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.;
STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5
aprile 2016).
In proposito cfr. pure la STF
8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.
Considerandi
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si
veda pure STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag.
208.
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata
in SVR 2022 ALV Nr. 34 pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.;
STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile
2009.
consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.6
Nella presente evenienza dalle
carte processuali emerge che dalla relazione tra l’assicurato e __________ il __________
2006.
è nato il figlio __________.
Il 3 maggio 2012 il ricorrente e
la madre di __________, allora conviventi, ma in seguito separatisi, hanno
stipulato davanti alla Commissione tutoria regionale __________, sede __________,
un contratto per l’obbligo del mantenimento di minori e le relazioni personali
e una convenzione per l’esercizio dell’autorità parentale congiunta,
prevedenti, tra l’altro, in caso di separazione, l’affidamento del figlio alla
custodia materna, l’autorità parentale congiunta e un contributo paterno al
mantenimento del figlio di fr. 300.-- mensili, oltre agli AF (cfr. doc. B1).
Quando l’assicurato e __________
si sono separati, __________ è stato quindi affidato alla custodia materna.
Nel settembre 2019 il figlio si è
trasferito presso il domicilio del padre contro il volere della madre, la quale
ha adito l’Autorità di protezione per ottenere il suo reintegro al domicilio
materno. Il ricorrente, dal canto suo, l’8 novembre 2019, ha presentato alla
Pretura un’istanza di conciliazione con contestuali richieste di misure super-
e cautelari per la modifica del contratto di mantenimento del 3 maggio 2012,
postulando in particolare l’affidamento a sé di __________ (cfr. doc. B1).
Con decisione provvisionale del 19
maggio 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di __________, __________, ha
omologato la seguente disciplina relazionale e di mantenimento:
" 1.1. Il
figlio __________ (__________.2006) è provvisoriamente
affidato alla custodia del padre.
L’autorità parentale resta congiunta.
Le
relazioni personali della madre con il figlio __________, attualmente bloccate,
dovranno evolvere verso un assetto usuale, ossia quello fissato all’udienza del
6.
dicembre 2019 (un fine settimana su due dal venerdì sera al lunedì mattina,
nonché una cena infrasettimanale, il mercoledì).
1.2
La madre,
__________, versa nelle mani del padre, __________ mensilmente:
-
l’assegno famigliare attualmente percepito (CHF 200.--)
-
l’importo di CHF 200.--
e
continua a pagare il premio mensile della cassa malati di __________.
1.3
Il primo
versamento è per il mese di maggio 2020, entro il 15 del mese, i successivi
entro il 5 del mese, in via anticipata.
1.4
L’obbligo
di mantenimento in capo al padre per effetto del contratto di mantenimento 3
maggio 2012 (CHF 300.-- mensili; doc. B) è sospeso a partire dal mese di
novembre 2019.” (Doc. 5 3/4)
Nel mese di giugno 2021 il
ricorrente ha inoltrato alla Cassa il formulario “Richiesta di assegni
familiari per persone attive in qualità di indipendenti” a partire dal 1°
settembre 2019 (cfr. doc. 3).
Per quanto riguarda l’anno 2019,
l’Amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto agli AF per i mesi
da settembre a dicembre con decisione del 22 settembre 2021 (cfr. doc. 6).
Con decisione del 5 ottobre 2022
la Cassa ha poi limitato la validità del provvedimento del 22 settembre 2021 ai
mesi di novembre e dicembre 2019, ordinando la restituzione dell’importo di fr.
350.-- corrispondenti agli AF ricevuti dal 3 settembre al 31 ottobre 2019,
poiché la madre di __________ ne aveva custodia ai sensi dell’art. 7 cpv. 1
lett. c LAFam fino alla fine di ottobre 2019. E’ stato precisato che l’ammontare
di fr. 350.-- sarebbe stato recuperato direttamente tramite la Cassa __________,
in quanto l’importo di AF era stato posto a compensazione di contributi
arretrati dovuti dall’assicurato (cfr. doc. 7; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 10 novembre 2022 (cfr. doc. A1;
consid. 1.3.).
L’insorgente ha censurato il modo
di procedere dell’amministrazione, affermando in buona sostanza che il figlio
gli sarebbe stato affidato dal 3 settembre 2019 (cfr. doc. I; V).
2.7
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte osserva innanzitutto che la presente lite
concerne la lettera c dell’art. 7 cpv. 1 LAFam (il diritto
spetta alla persona presso la quale il figlio vive prevalentemente).
Non risulta,
invece, alcuna contestazione circa l’adempimento da parte dei genitori dei
presupposti di cui alla lettera a e b del capoverso 1 dell’art. 7 LAFam
(attività lucrativa da parte di entrambi e autorità parentale congiunta; cfr.
doc. 5; I; V).
Per quanto attiene all’art. 7
cpv. 1 lett. c LAFam è utile evidenziare che il concetto del luogo dove vive
prevalentemente il figlio previsto all’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam si indirizza
al principio della custodia, e meglio la persona presso la quale abita il
figlio e che provvede ai suoi bisogni primari quotidiani deve poter beneficiare
degli assegni familiari. Determinanti sono innanzitutto le circostanze
fattuali. Visto, però, che spesso le stesse possono essere chiarite con
difficoltà, è possibile fondarsi su dei documenti come, tra l’altro, gli accordi
di mantenimento, le convenzioni di divorzio o disposizioni dell’autorità. Si
giustifica un esame a lungo termine, poiché delle deroghe di poco conto o delle
brevi interruzioni della regolamentazione non sono rilevanti (cfr. DTF 144 V
299.
consid. 5.2.1).
Inoltre ai fini
dell’applicabilità dell’art. 7 cpv. 2 lett. c LAFam non è determinante il
domicilio ai sensi del diritto civile. Ci si dovesse basare sul domicilio, a
cui il tenore del disposto legale non fa peraltro alcun riferimento, non vi
sarebbe infatti spazio per un esame secondo la lettera c (cfr. DTF 144 V 299
consid. 5.2.3).
In concreto, tenuto conto
di quanto esposto al precedente considerando, il TCA ritiene che l’assicurato,
nei mesi di settembre e ottobre 2019, non avesse diritto agli AF a favore di __________.
In
effetti dopo la separazione tra l’insorgente e __________, la custodia del
figlio è stata affidata alla madre conformemente a quanto stipulato il 3 maggio
2012.
davanti alla Commissione tutoria regionale __________ (cfr. doc. B1;
consid. 2.6.).
Quando nel settembre 2019 __________
si è trasferito dal padre contro la volontà della madre, quest’ultima ne aveva
legalmente la custodia.
Al riguardo giova evidenziare che
__________ in tale frangente si è rivolta all’ARP proprio per far rientrare il
minore da lei in rispetto alla convenzione del maggio 2012 (cfr. doc. B1; consid.
2.6.).
Inoltre il ricorrente era
comunque ancora tenuto a corrispondere il contributo di mantenimento per il
figlio. Solo l’8 novembre 2019 l’assicurato ha inoltrato alla Pretura
un’istanza di conciliazione con richieste di misure super- e cautelari per la
modifica del contrato di mantenimento del 3 maggio 2012 (cfr. doc. B1; consid.
2.6.).
Nel maggio 2020 il Pretore
aggiunto, ritenuto lo statu quo relativo all’effettiva residenza di __________
presso il ricorrente, ha poi provvisoriamente affidato il figlio alla custodia
del padre, sospendendo a far tempo dal mese di novembre 2019 l’obbligo di
mantenimento a carico dell’assicurato (cfr. doc. 5; consid. 2.6.).
Del resto solo a dicembre 2019 è
stato fissato l’assetto delle relazioni personali, quale diritto di visita (un
fine settimana su due dal venerdì sera al lunedì mattina, nonché una cena
infrasettimanale, il mercoledì), tra la madre e __________, come risulta dalla
decisione del 19 maggio 2020 emessa dal Pretore aggiunto di __________ (cfr.
doc. 5 3/4; consid. 2.6.).
Ne
discende che nei mesi di settembre e di ottobre 2019 non vi è stata una
modifica della custodia ex art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam, la quale in quel
periodo era affidata alla madre di __________.
La sola circostanza che da
settembre 2019 il figlio si fosse trasferito dal padre non è sufficiente per
automaticamente e con effetto immediato procedere a un cambiamento della titolarità
della custodia di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam.
Nemmeno la Dichiarazione del 29
ottobre 2019 del Pretore aggiunto __________ (cfr. doc. A2) consente di giungere
a una soluzione differente della presente vertenza.
Il Pretore aggiunto, attestando
che “con decisione 19 maggio 2020 di questo giudice, il minore __________
(24.01.2006), figlio di RI 1 e __________ è stato formalmente affidato alla
custodia del padre, RI 1, presso il quale egli risiede tuttora (e dal settembre
2019)” (Doc. A2), ha unicamente ribadito, da un lato, che __________ si
trovava presso il padre dal settembre 2019 - circostanza non posta in dubbio -,
dall’altro, che ad ogni modo l’affidamento formale (giudiziario) del figlio
all’insorgente ha avuto luogo soltanto nel maggio 2020.
2.8
In esito a quanto sopra, occorre
concludere che la decisione del 22 settembre 2021 della parte resistente di
accordare assegni familiari all’assicurato per il 2019 da settembre a dicembre
2019.
(cfr. doc. 6; consid. 1.1.) era manifestamente errata, in particolare tenendo
conto, da una parte, che in virtù del contratto stipulato tra il ricorrente e __________
nel maggio 2012 la custodia di __________ dopo la separazione era affidata a
quest’ultima, dall’altra, che la semplice modifica del luogo di residenza del
figlio a far tempo dal settembre 2019, peraltro recisamente contestata dalla
madre che ha adito l’Autorità di protezione al riguardo (cfr. doc. B1; consid.
2.6.), non giustificava il cambiamento della custodia giusta l’art. 7 cpv. 1 lett.
c LAFam.
Inoltre, tutto ben considerato, la
rettifica nell’ottobre 2022 del provvedimento emesso poco più di un anno prima,
il 22 settembre 2021, risultava, con riferimento all’attribuzione di 350.--
corrispondenti in ogni caso a due mensilità degli assegni familiari, di
notevole importanza.
In proposito è utile rilevare che
per determinare se una correzione è di importanza rilevante vanno, in effetti,
esaminate le circostanze specifiche di ogni caso concreto, prendendo in
considerazione anche il lasso di tempo intercorso dall’emanazione della
decisione errata. Non esistono importi limite determinati e generali. Nel caso
di prestazioni periodiche la rilevanza è praticamente sempre ammessa, mentre
nelle prestazioni puntuali secondo la prassi il limite è posto a qualche
centinaia di franchi (cfr. STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STFA
C 44/02 del 6 giugno 2002; DTF 107 V 180.).
La decisione del 22 settembre
2021.
poteva, conseguentemente, essere riconsiderata (cfr. consid. 2.5.) tramite
l’emanazione della decisione del 5 ottobre 2022 (cfr. doc. 7; consid. 1.1.).
La nuova decisione
dell’amministrazione di negare all’insorgente il diritto ad AF per i mesi di
settembre e ottobre 2019 non presta, dunque, il fianco a critiche.
2.9
Ne consegue che in concreto sono
realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione di
prestazioni percepite indebitamente durante i mesi di settembre e ottobre 2019
(cfr. consid. 2.5.).
Giova ricordare che è tenuto alla
restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale,
da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la
prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è
determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del
fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in
buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione
della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura
successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.;
DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer,
Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
A
proposito dell’importo da restituire, va considerato che l’insorgente non ha
diritto agli assegni familiari durante i mesi di settembre e ottobre 2019
Di conseguenza la somma chiesta
in restituzione dalla Cassa di fr. 350.--, corrispondenti agli AFI percepiti a
settembre e ottobre 2019, dedotte le imposte alla fonte (cfr. doc. 7 pag. 3),
si rivela corretta.
L’insorgente non ha peraltro
sollevato obiezioni a questo specifico riguardo.
Va evidenziato che la parte
resistente ha indicato che l’importo sarebbe stato recuperato direttamente
tramite la Cassa __________, in quanto l’ammontare di AF era stato posto a
compensazione di contributi arretrati dovuti dall’assicurato (cfr. doc. 7;
consid. 1.1.).
Nemmeno a tale proposito il
ricorrente ha fatto valere censure particolari.
La
decisione su opposizione del 10 novembre 2022 deve, pertanto, essere
confermata.
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, nel
tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
39.2022.8
del 17 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre
2021consid. 2.8.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti