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Decisione

39.2022.9

Negato diritto AF a favore del figlio (9-10/'19) e chiesta restituzione fr.350. In quei mesi madre deteneva ancora custodia benché figlio trasferitosi dal padre. Ciò non è sufficiente però per automaticamente e con effetto immediato procedere a cambiamento titolarità AF. Date cond. riconsiderazione

6 febbraio 2023Italiano26 min

consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

39.2022.9

rs

Lugano

6 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 novembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10 novembre 2022 emanata

da

CO 1

in materia di assegni di famiglia

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 5 ottobre 2022 la

Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha riconsiderato la decisione del 22 settembre

2021 - con cui è stato riconosciuto a RI 1 il diritto agli assegni familiari in

qualità di indipendente a favore del figlio __________ (__________ 2006) dal

mese di settembre al mese di dicembre 2019 (cfr. doc. 6) -, limitandone la

validità a far tempo dal 1° novembre 2019, e ha stabilito che l’importo di fr.

350.-- corrispondenti agli AF percepiti dal 3 settembre al 31 ottobre 2019 che dovevano

essere restituiti sarebbe stato recuperato direttamente tramite la Cassa __________,

in quanto l’ammontare di AF era stato posto a compensazione di contributi

arretrati dovuti dall’assicurato (cfr. doc. 7).

La Cassa ha così motivato il

provvedimento del 5 ottobre 2022:

" (…) Considerato

che fino al mese di ottobre 2019, quando, da una parte, l’ARP, ancora il 23

ottobre, aveva sollecitato __________ a tornare a casa della madre - che aveva

l’affidamento sul medesimo dalla fine della convivenza con il padre - fino a

che un giudice non avesse eventualmente deciso altrimenti, dall’altra, il padre

era tenuto al proprio obbligo di mantenimento nei confronti del figlio (il

Pretore ha sospeso tale obbligo dal mese di novembre 2019), la madre aveva la

custodia ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam di __________, per il

periodo al 3 settembre 2019 al 31 ottobre 2019, il signor RI 1 non può essere

ritenuto titolare del diritto agli assegni familiari in favore del figlio __________

secondo i disposti dell’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam. (…)” (Doc. 7 pag. 3)

1.2. L’11 ottobre 2022 l’assicurato ha

interposto opposizione, chiedendo l’annullamento della richiesta di

restituzione di fr. 350.-- e il riconoscimento del diritto agli assegni di

famiglia a decorrere dal mese di gennaio 2019. Egli al riguardo ha asserito che

“(…) mio figlio __________ vive con me dal 3 settembre 2019 data in cui è

stato allontanato dall’abitazione della madre con cui viveva. Preciso che __________

viveva con me già dal gennaio 2019 come verbalizzato dall’ARP 3, vi chiedo di

riconsiderare il diritto, in quanto come riporta al punto C della vostra

comunicazione, tale diritto è riconosciuto alla persona presso il quale il

figlio vive prevalentemente” (cfr. doc. 8).

1.3. Con decisione su opposizione del 10

novembre 2022 la Cassa ha confermato il proprio provvedimento del 5 ottobre

2022, rilevando:

" (…) poiché

l’opponente non si confronta con quanto indicato nella decisione impugnata, e

meglio che la madre aveva la custodia del figlio ai sensi dell’art. 7 cpv. 1

lett. c LAFam da agosto 2018 al 31 ottobre 2019, anche ad una seconda analisi

la Cassa non può far altro che confermare integralmente la decisione 5 ottobre

2022.

Quanto invece alla richiesta dell’opponente

di riconoscimento degli assegni familiari per un periodo precedente al 3

settembre 2019, la Cassa rileva che questo periodo non è oggetto della

decisione impugnata. Pertanto non può nemmeno essere oggetto della presente

decisione su opposizione e la relativa richiesta risulta irricevibile. (…)”

(Doc A1)

1.4. Contro la citata decisione su

opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale

ha chiesto “che venga annullata la richiesta di restituzione di CHF 350 in

quanto non giustificata” e ha addotto:

" La

documentazione prodotta dalla Cassa __________ è errata. Il minore __________ è

stato affidato regolarmente al padre RI 1 dal 3 settembre 2019 con dichiarazione

della Pretura di __________, Pretore Avv. __________ in data 29.10.2021 e non

dal 31 ottobre 2019 come sostenuto dallo CO 1.

Tale dichiarazione è stata emessa proprio a

fronte della confusione creata dalla madre __________ per usufruire della

situazione.” (Doc. I)

1.5. Nella

sua risposta del 9 dicembre 2022 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

Fatti

1.6. Il ricorrente, il 13 dicembre 2022,

ha presentato delle osservazioni e prodotto alcuni documenti (cfr. doc. V;

B1-3).

1.7. La parte resistente si è

riconfermata nella propria decisione su opposizione con scritto del 23 dicembre

2022 (cfr. doc. VII).

1.8. Il doc. VII è stato trasmesso per

conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se

correttamente oppure non la Cassa ha negato al ricorrente il diritto agli

assegni familiari a favore del figlio __________ con effetto retroattivo dal 3

settembre al 31 ottobre 2019 e ha ordinato la relativa restituzione per

complessivi fr. 350.--.

2.2. L'art. 2 della legge federale sugli

assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1° giugno 2009),

dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari, prevede che gli

assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per

compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.

L'art. 7 LAFam, relativo al concorso

di diritti, stabilisce che:

"

1Qualora più

persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di

una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:

a. la persona che esercita un'attività lucrativa;

b. la persona che ha l'autorità

parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;

c. la persona presso la quale il

figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;

d. la persona cui è applicabile

l'ordinamento degli assegni familiari nel Can­tone di domicilio del figlio;

e. la persona esercitante un'attività

lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;

f. la persona esercitante un'attività

lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del

secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il

secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale

previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro Cantone."

Nella STF 8C_123/2011,

8C_132/2011 del 31 maggio 2011 - concernente il rifiuto da parte della Cassa di

riconoscere ad un padre, divorziato, il diritto agli assegni familiari,

ritenendo che tale diritto spettasse alla madre, alla quale la sentenza di

divorzio aveva attribuito l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale sul

figlio - la nostra Massima Istanza ha innanzitutto ricordato che qualora più

persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio il diritto

spetta, nell’ordine, alle persone indicate all’art. 7 cpv. 1 LAFam.

Inoltre, riferendosi alle

considerazioni espresse nella pronuncia cantonale a proposito del fatto che la

madre, essendo rimasta silente, avesse implicitamente rinunciato a vantare

pretese sul versamento dell’assegno di formazione, che spettava quindi al padre

salariato, il Tribunale federale ha espressamente indicato che “non si può

derogare ad una regolamentazione legale”.

In

una sentenza pubblicata in DTF 139 V 429 il Tribunale federale ha stabilito che

la regolamentazione a cascata dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto

dall’introduzione della richiesta della seconda persona che fa valere un

diritto all’assegno per lo stesso figlio, ma già dal momento della nascita del

diritto al salario. Ne consegue che gli arretrati devono essere versati alle

persone aventi diritto ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LAFam, mentre la persona che

ha indebitamente percepito la prestazione è tenuta a restituirla (cfr. pure STF

8C_22/2015 del 5 maggio 2015 consid. 3.4.).

2.3. Le

Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam),

emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e valide dal

1° gennaio 2009 (stato 1° gennaio 2023, versione 21), a proposito dell'art. 7

della legge, ai p.ti 401.1 e 404.1 introdotti nel gennaio 2014 nonché 406.2

inserito nel gennaio 2017, enunciano:

“401.1 Le disposizioni dell'articolo 7

LAFam sono applicabili

1/14 immediatamente qualora più di

una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio e non

soltanto nel caso in cui più di una persona presenti richiesta di assegni

familiari. La LAFam non dà agli aventi diritto la facoltà di scegliere chi di

loro debba percepire gli assegni familiari (v. DTF 139 V 429 del 5

luglio 2013, consid. 4.2 seg.).

404.1 Un accordo o una sentenza di

divorzio può stabilire a chi spetti

1/14 in ultima analisi l’importo

dell’assegno familiare ed eventualmente per quale scopo esso venga utilizzato

(pagamento dei premi dell’assicurazione malattie, abbigliamento ecc.). Il primo

avente diritto invece è sempre determinato dalla CAF conformemente all’articolo

7 LAFam.

(…)

406.1 Priorità secondo la lettera c:

1/17 In caso

di genitori separati, per valutare se il figlio vive prevalentemente con uno di

loro o in ugual misura con entrambi bisogna basarsi di regola sulla sentenza

del tribunale o sulla convenzione firmata dai genitori. Si può derogare a

questa regola se effettivamente il figlio non vive o non vive più in ugual

misura con entrambi i genitori. Non sono prese in considerazione lievi

divergenze o brevi interruzioni (dovute ad es. ad obblighi professionali o ad

assenze per vacanze). È inoltre irrilevante presso quale ufficio per il

controllo abitanti sia annunciato il figlio.”

2.4. Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre

2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF

9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del

19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021

del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF

146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1;

DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317;

DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF

133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF

H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c

e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV

Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR

1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid.

3b).

2.5. L’art. 25 LPGA, concernente la

restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui

all’art. 1 LAFam, stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.

3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26

ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.

1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA

che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr.

STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03

del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF

C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.

469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del

14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1°

luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012

del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Mediante

la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,

e meglio “un

accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi”

(cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi

oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr.

DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è

manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme

giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali

non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF

9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Una

decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti

di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole

dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit

bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine

Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine

Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF

9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre

2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.;

STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5

aprile 2016).

In proposito cfr. pure la STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

Considerandi

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag.

208.

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata

in SVR 2022 ALV Nr. 34 pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.;

STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile

2009.

consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.6

Nella presente evenienza dalle

carte processuali emerge che dalla relazione tra l’assicurato e __________ il __________

2006.

è nato il figlio __________.

Il 3 maggio 2012 il ricorrente e

la madre di __________, allora conviventi, ma in seguito separatisi, hanno

stipulato davanti alla Commissione tutoria regionale __________, sede __________,

un contratto per l’obbligo del mantenimento di minori e le relazioni personali

e una convenzione per l’esercizio dell’autorità parentale congiunta,

prevedenti, tra l’altro, in caso di separazione, l’affidamento del figlio alla

custodia materna, l’autorità parentale congiunta e un contributo paterno al

mantenimento del figlio di fr. 300.-- mensili, oltre agli AF (cfr. doc. B1).

Quando l’assicurato e __________

si sono separati, __________ è stato quindi affidato alla custodia materna.

Nel settembre 2019 il figlio si è

trasferito presso il domicilio del padre contro il volere della madre, la quale

ha adito l’Autorità di protezione per ottenere il suo reintegro al domicilio

materno. Il ricorrente, dal canto suo, l’8 novembre 2019, ha presentato alla

Pretura un’istanza di conciliazione con contestuali richieste di misure super-

e cautelari per la modifica del contratto di mantenimento del 3 maggio 2012,

postulando in particolare l’affidamento a sé di __________ (cfr. doc. B1).

Con decisione provvisionale del 19

maggio 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di __________, __________, ha

omologato la seguente disciplina relazionale e di mantenimento:

" 1.1. Il

figlio __________ (__________.2006) è provvisoriamente

affidato alla custodia del padre.

L’autorità parentale resta congiunta.

Le

relazioni personali della madre con il figlio __________, attualmente bloccate,

dovranno evolvere verso un assetto usuale, ossia quello fissato all’udienza del

6.

dicembre 2019 (un fine settimana su due dal venerdì sera al lunedì mattina,

nonché una cena infrasettimanale, il mercoledì).

1.2

La madre,

__________, versa nelle mani del padre, __________ mensilmente:

-

l’assegno famigliare attualmente percepito (CHF 200.--)

-

l’importo di CHF 200.--

e

continua a pagare il premio mensile della cassa malati di __________.

1.3

Il primo

versamento è per il mese di maggio 2020, entro il 15 del mese, i successivi

entro il 5 del mese, in via anticipata.

1.4

L’obbligo

di mantenimento in capo al padre per effetto del contratto di mantenimento 3

maggio 2012 (CHF 300.-- mensili; doc. B) è sospeso a partire dal mese di

novembre 2019.” (Doc. 5 3/4)

Nel mese di giugno 2021 il

ricorrente ha inoltrato alla Cassa il formulario “Richiesta di assegni

familiari per persone attive in qualità di indipendenti” a partire dal 1°

settembre 2019 (cfr. doc. 3).

Per quanto riguarda l’anno 2019,

l’Amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto agli AF per i mesi

da settembre a dicembre con decisione del 22 settembre 2021 (cfr. doc. 6).

Con decisione del 5 ottobre 2022

la Cassa ha poi limitato la validità del provvedimento del 22 settembre 2021 ai

mesi di novembre e dicembre 2019, ordinando la restituzione dell’importo di fr.

350.-- corrispondenti agli AF ricevuti dal 3 settembre al 31 ottobre 2019,

poiché la madre di __________ ne aveva custodia ai sensi dell’art. 7 cpv. 1

lett. c LAFam fino alla fine di ottobre 2019. E’ stato precisato che l’ammontare

di fr. 350.-- sarebbe stato recuperato direttamente tramite la Cassa __________,

in quanto l’importo di AF era stato posto a compensazione di contributi

arretrati dovuti dall’assicurato (cfr. doc. 7; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione del 10 novembre 2022 (cfr. doc. A1;

consid. 1.3.).

L’insorgente ha censurato il modo

di procedere dell’amministrazione, affermando in buona sostanza che il figlio

gli sarebbe stato affidato dal 3 settembre 2019 (cfr. doc. I; V).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte osserva innanzitutto che la presente lite

concerne la lettera c dell’art. 7 cpv. 1 LAFam (il diritto

spetta alla persona presso la quale il figlio vive prevalentemente).

Non risulta,

invece, alcuna contestazione circa l’adempimento da parte dei genitori dei

presupposti di cui alla lettera a e b del capoverso 1 dell’art. 7 LAFam

(attività lucrativa da parte di entrambi e autorità parentale congiunta; cfr.

doc. 5; I; V).

Per quanto attiene all’art. 7

cpv. 1 lett. c LAFam è utile evidenziare che il concetto del luogo dove vive

prevalentemente il figlio previsto all’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam si indirizza

al principio della custodia, e meglio la persona presso la quale abita il

figlio e che provvede ai suoi bisogni primari quotidiani deve poter beneficiare

degli assegni familiari. Determinanti sono innanzitutto le circostanze

fattuali. Visto, però, che spesso le stesse possono essere chiarite con

difficoltà, è possibile fondarsi su dei documenti come, tra l’altro, gli accordi

di mantenimento, le convenzioni di divorzio o disposizioni dell’autorità. Si

giustifica un esame a lungo termine, poiché delle deroghe di poco conto o delle

brevi interruzioni della regolamentazione non sono rilevanti (cfr. DTF 144 V

299.

consid. 5.2.1).

Inoltre ai fini

dell’applicabilità dell’art. 7 cpv. 2 lett. c LAFam non è determinante il

domicilio ai sensi del diritto civile. Ci si dovesse basare sul domicilio, a

cui il tenore del disposto legale non fa peraltro alcun riferimento, non vi

sarebbe infatti spazio per un esame secondo la lettera c (cfr. DTF 144 V 299

consid. 5.2.3).

In concreto, tenuto conto

di quanto esposto al precedente considerando, il TCA ritiene che l’assicurato,

nei mesi di settembre e ottobre 2019, non avesse diritto agli AF a favore di __________.

In

effetti dopo la separazione tra l’insorgente e __________, la custodia del

figlio è stata affidata alla madre conformemente a quanto stipulato il 3 maggio

2012.

davanti alla Commissione tutoria regionale __________ (cfr. doc. B1;

consid. 2.6.).

Quando nel settembre 2019 __________

si è trasferito dal padre contro la volontà della madre, quest’ultima ne aveva

legalmente la custodia.

Al riguardo giova evidenziare che

__________ in tale frangente si è rivolta all’ARP proprio per far rientrare il

minore da lei in rispetto alla convenzione del maggio 2012 (cfr. doc. B1; consid.

2.6.).

Inoltre il ricorrente era

comunque ancora tenuto a corrispondere il contributo di mantenimento per il

figlio. Solo l’8 novembre 2019 l’assicurato ha inoltrato alla Pretura

un’istanza di conciliazione con richieste di misure super- e cautelari per la

modifica del contrato di mantenimento del 3 maggio 2012 (cfr. doc. B1; consid.

2.6.).

Nel maggio 2020 il Pretore

aggiunto, ritenuto lo statu quo relativo all’effettiva residenza di __________

presso il ricorrente, ha poi provvisoriamente affidato il figlio alla custodia

del padre, sospendendo a far tempo dal mese di novembre 2019 l’obbligo di

mantenimento a carico dell’assicurato (cfr. doc. 5; consid. 2.6.).

Del resto solo a dicembre 2019 è

stato fissato l’assetto delle relazioni personali, quale diritto di visita (un

fine settimana su due dal venerdì sera al lunedì mattina, nonché una cena

infrasettimanale, il mercoledì), tra la madre e __________, come risulta dalla

decisione del 19 maggio 2020 emessa dal Pretore aggiunto di __________ (cfr.

doc. 5 3/4; consid. 2.6.).

Ne

discende che nei mesi di settembre e di ottobre 2019 non vi è stata una

modifica della custodia ex art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam, la quale in quel

periodo era affidata alla madre di __________.

La sola circostanza che da

settembre 2019 il figlio si fosse trasferito dal padre non è sufficiente per

automaticamente e con effetto immediato procedere a un cambiamento della titolarità

della custodia di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam.

Nemmeno la Dichiarazione del 29

ottobre 2019 del Pretore aggiunto __________ (cfr. doc. A2) consente di giungere

a una soluzione differente della presente vertenza.

Il Pretore aggiunto, attestando

che “con decisione 19 maggio 2020 di questo giudice, il minore __________

(24.01.2006), figlio di RI 1 e __________ è stato formalmente affidato alla

custodia del padre, RI 1, presso il quale egli risiede tuttora (e dal settembre

2019)” (Doc. A2), ha unicamente ribadito, da un lato, che __________ si

trovava presso il padre dal settembre 2019 - circostanza non posta in dubbio -,

dall’altro, che ad ogni modo l’affidamento formale (giudiziario) del figlio

all’insorgente ha avuto luogo soltanto nel maggio 2020.

2.8

In esito a quanto sopra, occorre

concludere che la decisione del 22 settembre 2021 della parte resistente di

accordare assegni familiari all’assicurato per il 2019 da settembre a dicembre

2019.

(cfr. doc. 6; consid. 1.1.) era manifestamente errata, in particolare tenendo

conto, da una parte, che in virtù del contratto stipulato tra il ricorrente e __________

nel maggio 2012 la custodia di __________ dopo la separazione era affidata a

quest’ultima, dall’altra, che la semplice modifica del luogo di residenza del

figlio a far tempo dal settembre 2019, peraltro recisamente contestata dalla

madre che ha adito l’Autorità di protezione al riguardo (cfr. doc. B1; consid.

2.6.), non giustificava il cambiamento della custodia giusta l’art. 7 cpv. 1 lett.

c LAFam.

Inoltre, tutto ben considerato, la

rettifica nell’ottobre 2022 del provvedimento emesso poco più di un anno prima,

il 22 settembre 2021, risultava, con riferimento all’attribuzione di 350.--

corrispondenti in ogni caso a due mensilità degli assegni familiari, di

notevole importanza.

In proposito è utile rilevare che

per determinare se una correzione è di importanza rilevante vanno, in effetti,

esaminate le circostanze specifiche di ogni caso concreto, prendendo in

considerazione anche il lasso di tempo intercorso dall’emanazione della

decisione errata. Non esistono importi limite determinati e generali. Nel caso

di prestazioni periodiche la rilevanza è praticamente sempre ammessa, mentre

nelle prestazioni puntuali secondo la prassi il limite è posto a qualche

centinaia di franchi (cfr. STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STFA

C 44/02 del 6 giugno 2002; DTF 107 V 180.).

La decisione del 22 settembre

2021.

poteva, conseguentemente, essere riconsiderata (cfr. consid. 2.5.) tramite

l’emanazione della decisione del 5 ottobre 2022 (cfr. doc. 7; consid. 1.1.).

La nuova decisione

dell’amministrazione di negare all’insorgente il diritto ad AF per i mesi di

settembre e ottobre 2019 non presta, dunque, il fianco a critiche.

2.9

Ne consegue che in concreto sono

realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione di

prestazioni percepite indebitamente durante i mesi di settembre e ottobre 2019

(cfr. consid. 2.5.).

Giova ricordare che è tenuto alla

restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale,

da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la

prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è

determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del

fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in

buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione

della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura

successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.;

DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer,

Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

A

proposito dell’importo da restituire, va considerato che l’insorgente non ha

diritto agli assegni familiari durante i mesi di settembre e ottobre 2019

Di conseguenza la somma chiesta

in restituzione dalla Cassa di fr. 350.--, corrispondenti agli AFI percepiti a

settembre e ottobre 2019, dedotte le imposte alla fonte (cfr. doc. 7 pag. 3),

si rivela corretta.

L’insorgente non ha peraltro

sollevato obiezioni a questo specifico riguardo.

Va evidenziato che la parte

resistente ha indicato che l’importo sarebbe stato recuperato direttamente

tramite la Cassa __________, in quanto l’ammontare di AF era stato posto a

compensazione di contributi arretrati dovuti dall’assicurato (cfr. doc. 7;

consid. 1.1.).

Nemmeno a tale proposito il

ricorrente ha fatto valere censure particolari.

La

decisione su opposizione del 10 novembre 2022 deve, pertanto, essere

confermata.

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, nel

tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

39.2022.8

del 17 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre

2021consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti