39.2023.1
AFI a favore dei figli del ric. decorrono da 11/22 e non da 7/22 come chiesto, siccome appuntamento con sportello Laps è stato fissato il 28.11.22 per il 12.12.2022. Ric., del resto, avendo già beneficiato di AFI, doveva conoscere procedura e autorità competente (Cassa e non USSI)
17 aprile 2023Italiano16 min
presentata una nuova domanda presso lo sportello regionale Laps competente” (cfr.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2023.1
rs
Lugano
17 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3
febbraio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 24 gennaio
2023 emanata da
CO 1
in materia di assegni di
famiglia
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione del 21 dicembre 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha
riconosciuto a RI 1 il diritto a un assegno familiare integrativo (AFI) di fr
1'551.- a decorrere dal 1° novembre 2022 (cfr. doc. 5-5F plico 2).
1.2. Il 28 dicembre 2022 RI 1 ha
interposto reclamo, contestando l’inizio del versamento degli AFI e chiedendo
che gli siano corrisposti gli assegni anche dal mese di luglio al mese di
ottobre 2022. Egli ha fatto valere che esaurite le indennità straordinarie di
disoccupazione per ex indipendenti (ISD), non avendo più alcuna entrata se non,
nel periodo estivo, le entrate della pensione di famiglia che coprivano
parzialmente le spese mensili, si è rivolto a più riprese all’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) e al Servizio sociale comunale,
convinto che fosse proprio USSI a dover ripristinare il diritto agli assegni.
Il medesimo ha precisato che tuttavia nessuno ha mai risposto nel merito e che
nonostante gli innumerevoli solleciti non gli hanno indicato di rivolgersi alla
Cassa (cfr. doc. 7 plico 2).
1.3. La
Cassa, il 24 gennaio 2023, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha
confermato il proprio provvedimento del 21 dicembre 2022, rilevando in
particolare:
"
(…) Dal formulario “Annuncio presso il Comune di domicilio” la Cassa ha
rilevato che l’annuncio in Comune è stato effettuato in data 19 novembre 2022.
La documentazione è stata completata in data 28 novembre 2022, perciò la Cassa
ha emesso la decisione per il diritto all’AFI, con decorrenza 1° novembre 2022,
tenuto conto di quanto disposto dall’art. 23 Laps (…)
Conseguentemente, poiché
unicamente in data 28 novembre 2022 la documentazione risultava completa, si giustifica
il riconoscimento del diritto alla prestazione a far tempo dal 1° novembre 2022
(primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda), mentre non è
pertanto giustificato il diritto all’AFI per i mesi da luglio a ottobre 2022.” (Doc.
A p.to 4)
Riguardo
all’asserita richiesta formulata da RI 1 all’USSI e all’Ufficio sociale del
Comune di __________ di voler ripristinare gli AFI, l’amministrazione ha
indicato:
"
(…) non esiste un obbligo tra i diversi uffici di segnalare
vicendevolmente tutti i dati riguardanti assicurati per i quali è stato aperto
un incarto nel senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba
automaticamente essere trasmessa agli atri organi amministrativi per
conoscenza.
Il reclamante, considerato che ha
beneficiato degli assegni, più volte nel corso degli anni, e quindi è a
conoscenza della procedura da adottare per l’inoltro della prestazione in
oggetto, avrebbe dovuto annunciarsi presso il Comune di domicilio per la
richiesta di una nuova domanda AFI, visto che non era più al beneficio
dell’indennità straordinaria di disoccupazione (ISD) e che, a suo dire, da
parte dell’USSI non veniva più versata alcuna prestazione. (…)” (Doc. A p.to 3)
1.4. Contro
la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
chiedendo l’annullamento della stessa e il versamento degli AFI dal 7 luglio
2022.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha evidenziato di aver
presentato domanda di aiuto sociale a partire dal 7 luglio 2022 sia all’Ufficio
dell’aiuto sociale del Comune di __________ sia ad USSI a Bellinzona, richiesta
che ha dovuto essere sollecitata con numerose comunicazioni, mail e telefonate
ad USSI a Bellinzona senza ricevere risposta e indicazione in che modo
procedere per ottenere le prestazioni comunque dovute.
Per
quanto attiene specificatamente agli AFI il ricorrente ha addotto:
"
(…) Premesso che sulla base di determinati presupposti gli assegni AFI,
sono comunque dovuti per legge e che nel caso specifico essendo presenti tutti quelli
richiesti, gli assegni AFI sono comunque dovuti, nel caso specifico l’Ufficio
competente non intende pagarli facendo presente la mancanza di interesse, la
disattenzione e la mancata solerzia del ricorrente.
Quest’ultimo ripete che
è da febbraio 2022 che richiede gli assegni AFI, che questi sono stati sospesi
in presenza di altre indennità e che, essendo queste venute meno ad inizio
luglio 2022 gli assegni AFI interrotti a gennaio 2022 dovevano essere
ripristinati d’ufficio.
La Cassa fa valere che
per esercitare il diritto all’ottenimento delle prestazioni occorre che sia
depositata la relativa domanda, in assenza della quale dette prestazioni non
possono essere riconosciute.
Il ricorrente fa
presente che la domanda è quella precedente del gennaio 2022 che deve valere
anche in caso di ripristino degli assegni AFI interrotti d’ufficio fino ad
inizio luglio 2022.
Il ricorrente fa infine
presente che non comprende perché la Cassa predisposta per l’aiuto sociale
intenda venire meno al proprio compito di versamento degli assegni AFI per un
cavillo che viene qui decisamente contestato ma che oltretutto nell’ambito
morale della finalità risulta scorretto.
Oltretutto la mancanza
del versamento degli assegni AFI comporterebbe da parte di USSI Bellinzona
l’integrazione di quest’ultima per sopperire al fabbisogno esistenziale della
famiglia del ricorrente. (…)” (Doc. I)
1.5. Nella propria risposta del 16 febbraio 2023 la Cassa ha chiesto la
reiezione del ricorso, rifacendosi ai contenuti della decisione su reclamo
impugnata e rilevando segnatamente “che il diritto all’AFI non è stato
sospeso d’ufficio, ma bensì rifiutato con formale decisione (cfr. doc. 01-01c
plico 1) a contare dal mese di marzo 2022” (cfr. doc. III).
1.6. Il 17 febbraio 2023 il presidente del
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in
diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se il
diritto all’assegno integrativo spettante a RI 1 a favore dei figli __________
(__________2008) e __________ (__________2013), debba decorrere dal mese di luglio
2022, come preteso dal ricorrente, anziché dal 1° novembre 2022 come, invece,
deciso dalla Cassa.
2.2. L’art. 46 della legge sugli assegni
di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf) prevede che alle prestazioni familiari
cantonali (segnatamente all’assegno integrativo e all’assegno di prima
infanzia) sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una
deroga, le disposizioni, in particolare, della Laps.
Ai sensi dell’art. 23 Laps, entrato
in vigore il 1° gennaio 2013, il diritto al pagamento delle prestazioni
assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda
e se sono adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato (cfr. BU
5/2013 del 1° febbraio 2013 pag. 73-74).
Il
tenore dell’art. 23 Laps, valido dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2012,
prevedeva per contro che il diritto al pagamento delle prestazioni
assistenziali decorreva dal primo giorno del mese successivo al deposito della
domanda.
Tale disposto di legge è stato
modificato a seguito dell’iniziativa parlamentare elaborata depositata il 10
maggio 2010 dal Granconsigliere Gianni Guidicelli e confirmatari (cfr. www.ti.ch/CAN/SegGC/Comunicazioni/GC/inizelaborate/
IE323.htm), tendente proprio alla
modifica dell’articolo 23 Laps (cfr. STCA 39.2012.1 del 20 giugno 2012 consid.
2.3.).
Per completezza giova, inoltre,
rilevare che a seguito di un’iniziativa parlamentare analoga presentata dal
Granconsigliere Gianni Guidicelli e confirmatari (cfr. www.ti.ch/CAN/SegGC/Comunicazioni/GC/inizelaborate/IE322.htm), dal 1° gennaio 2013 l’art. 61 cpv. 1 Las enuncia
che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo
giorno del mese in cui è depositata la domanda (cfr. BU 5/2013 del 1° febbraio
2013 pag. 73-74; STCA 42.2017.46 del 14 novembre 2017 consid. 2.5.; STCA
42.2016.36 del 22 marzo 2017 consid. 2.5.).
2.3. In una sentenza
39.2006.3 del 20 luglio 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81, il TCA ha
stabilito che, ai fini della decorrenza del diritto all’assegno integrativo,
per stabilire il giorno in cui viene depositata la domanda ai sensi dell’art.
23 (e dell’art. 27 cpv. 5 Laps) non è determinante il giorno in cui vi è stato
un semplice contatto con il Comune di domicilio, bensì il giorno in cui presso
il Comune viene fissato l’appuntamento con il competente sportello Laps.
Contestualmente
questa Corte ha rilevato che:
" (…) nella Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto
delle assicurazioni sociali – Servizio centrale delle prestazioni sociali è
stato stabilito che:
“ Per il
calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui la pratica
per l’inoltro della richiesta è stata avviata presso l’organo competente.
La pratica per l’inoltro delle
domande si ritiene avviata:
1. il
giorno in cui il richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo
fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps competente. In questo caso il
Comune allestisce il formulario di annuncio al Comune secondo il modello
allegato. Questo formulario deve essere consegnato allo sportello Laps dal
richiedente e figurare nell’incarto cartaceo.
(…)."
Ciò si evince anche dal
Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica della Laps, in cui
è indicato:
“ (…)
V’è da aggiungere che la domanda
è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso il suo
Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo sportello
Laps." (cfr. Messaggio n. 5723, p.to 2.5.6.)
Determinante è, pertanto, il
giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento con il competente
sportello Laps.
In casu, di conseguenza, ai fini
della decorrenza dell’aumento dell’importo dell’assegno integrativo, è decisivo
il giorno in cui per la seconda volta l’assicurata si è recata presso il
proprio Comune, ossia il 9 novembre 2005.
E’ in questa occasione che è
stato compilato il formulario “Annuncio al Comune di domicilio e appuntamento
allo sportello Laps” e che è stato fissato l’incontro con lo sportello Laps di
Fatti
X. per il 17 novembre 2005 (cfr. doc. C).
Nella presente fattispecie non
vi sono d’altronde ragioni che permettano di derogare al principio generale
applicato a tutti i titolari del diritto a prestazioni che postulano la
relativa assegnazione o ne domandano una revisione.
In particolare l’assicurata mai
ha asserito che presso il Comune le avrebbero garantito che, anche attendendo
un lungo lasso di tempo prima di fissare l’appuntamento con lo sportello Laps,
avrebbe comunque avuto diritto alle prestazioni a partire dal giorno in cui per
la prima volta si è rivolta al Comune." (cfr. STCA 39.2006.3 consid. 2.4.)
Ai fini della
decorrenza del diritto agli assegni integrativi (e di prima infanzia) è,
pertanto, decisivo, come per le prestazioni Las (cfr. STCA 42.2013.3 del 25
settembre 2013 consid. 2.7.; STCA 42.2012.18 del 14 agosto 2013 consid. 2.9.),
il giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento con il
competente sportello Laps e non il giorno in cui vi è stato un semplice
contatto con il Comune di domicilio.
2.4. Nel caso
di specie dalle carte processuali emerge, da un lato, che con decisione del 9
maggio 2022 emessa nei confronti di RI 1 la Cassa ha respinto la richiesta di
assegno familiare integrativo, in quanto, tenendo conto in particolare delle
indennità straordinarie di disoccupazione (art. 11 L-rilocc) assegnategli
dall’Ufficio misure attive per il periodo 21 gennaio - 7 luglio 2022 (cfr. doc.
9 plico 1), il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento
superava il limite annuo fissato dalla Laps.
L’amministrazione
ha in ogni caso precisato che “qualora la situazione economica dovesse
subire un cambiamento che giustifichi un riesame della pratica, potrà essere
presentata una nuova domanda presso lo sportello regionale Laps competente” (cfr.
doc. 1 plico 2).
D’altro
lato, si evince che il 19 novembre 2022 il ricorrente si è annunciato presso il
suo Comune di domicilio, __________, richiedendo prestazioni Laps, e meglio
l’assegno integrativo. Al medesimo è stata consegnata la lista dei documenti
necessari che ha completato il 28 novembre 2022. In quell’occasione gli è stato
fissato l’appuntamento con lo sportello Laps di Agno per il 12 dicembre 2022
(cfr. doc. 3; 3A; 3B; 4 plico 1).
Il 21
dicembre 2022 la Cassa ha emanato una decisione con cui ha riconosciuto a RI 1
il diritto a un assegno familiare integrativo (AFI) di fr 1'551.- a decorrere
dal 1° novembre 2022 (cfr. doc. 5-5F plico 2; consid. 1.1.).
Con
decisione su reclamo del 24 gennaio 2023 l’amministrazione ha confermato la
decorrenza del diritto dell’insorgente a percepire l’AFI dal 1° novembre 2022 e
non già dal mese di luglio 2022, come invece postulato dall’assicurato (cfr.
doc. A; 7 plico 2; consid. 1.2.; 1.3.).
2.5. Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato
dell’amministrazione debba essere tutelato.
In
effetti, ribadito che ai fini della decorrenza del diritto agli assegni
familiari integrativi è determinante il giorno in cui presso il Comune viene
stabilito l’appuntamento con il competente Sportello Laps e non il giorno in
cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio (cfr. consid.
2.3.) e ritenuto che in casu l’appuntamento con lo Sportello Laps è stato fissato
il 28 novembre 2022 per il 12 dicembre 2022, l’inizio del diritto all’assegno
integrativo a beneficio dell’insorgente è stato correttamente stabilito dalla
parte resistente a partire dal 1° novembre 2022.
Le
censure formulate dal ricorrente, ovvero di essersi rivolto a più riprese
Considerandi
all’USSI e al Servizio sociale comunale, convinto che fosse proprio USSI a
dover ripristinare il diritto agli assegni, senza che nessuno abbia mai
risposto nel merito, né gli abbia indicato, nonostante gli innumerevoli
solleciti, di rivolgersi alla Cassa, come pure che la domanda degli AFI
interposta a gennaio 2022 deve valere anche per il ripristino degli assegni
interrotti d’ufficio a inizio 2022 in presenza di altre indennità (cfr. doc. I;
7.
plico 2; 22 plico 1; consid. 1.2.; 1.4.), si rivelano peraltro ininfluenti.
In
proposito va osservato che, indipendentemente dalla questione di sapere se
l’insorgente abbia effettivamente o meno contattato più volte l’USSI e il
Servizio sociale comunale, non solo per postulare l’assegnazione di prestazioni
assistenziali (cfr. doc. I; 7A plico 1; consid. 1.4.; STCA 42.2022.90 del 30
gennaio 2023 consid. 1.5.), ma anche per il ripristino degli AFI senza ricevere
risposta, nel caso di specie dirimente è il fatto che l’assicurato abbia
beneficiato anche in passato degli assegni integrativi (cfr. doc. III).
Al
riguardo è utile rilevare che in particolare già con decisione del 16 settembre
2015.
RI 1 è stato posto al beneficio di un assegno integrativo di fr. 1'125.--
per il lasso di tempo dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 (cfr. STCA
39.2016.9
dell’11 ottobre 2016 consid. 1.1.).
Egli,
di conseguenza, avrebbe dovuto essere ben a conoscenza della corretta procedura
da adottare per richiedere gli assegni integrativi e dell’autorità competente
in ambito AFI, ossia la Cassa e non l’USSI, la cui competenza si estende per
contro al settore dell’assistenza sociale alla quale il medesimo ha comunque
pure già fatto ricorso (cfr. STCA 42.2022.90 del 30 gennaio 2023; doc. 7A plico
1).
Del
resto, come evidenziato dalla Cassa (cfr. doc. III), il diritto all’AFI non è
stato sospeso d’ufficio a seguito dell’assegnazione delle indennità
straordinarie di disoccupazione, bensì è stato rifiutato con formale decisione
del 9 maggio 2022, la quale ha reso attento il ricorrente che nel caso di
cambiamenti nella sua situazione economica avrebbe potuto presentare una nuova
domanda presso lo Sportello regionale Laps competente (cfr. doc. 1 plico 2;
consid. 2.4.).
Contrariamente
a quanto fatto valere dall’insorgente (cfr. doc. I; consid. 1.4.), gli AFI non
potevano, dunque, essere semplicemente ripristinati sulla base della domanda di
inizio 2022.
In
concreto, come visto, la nuova richiesta di AFI effettuata tramite la
compilazione del formulario Laps e la produzione dei documenti richiesti risale
soltanto al mese di novembre 2022.
Ne
discende che in applicazione dell’art. 23 Laps (cfr. consid. 2.2.) il diritto
all’assegno integrativo non può che decorrere dal 1° novembre 2022.
La decisione su reclamo del 24
gennaio 2023 emessa dalla Cassa deve, perciò, essere confermata.
2.6
L’art. 61
lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la
procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le
parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere
imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
39.2022.9
del 6 febbraio 2023; STCA 39.2022.8 del 17 ottobre 2022 consid.
2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18
(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti