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Decisione

39.2023.1

AFI a favore dei figli del ric. decorrono da 11/22 e non da 7/22 come chiesto, siccome appuntamento con sportello Laps è stato fissato il 28.11.22 per il 12.12.2022. Ric., del resto, avendo già beneficiato di AFI, doveva conoscere procedura e autorità competente (Cassa e non USSI)

17 aprile 2023Italiano16 min

presentata una nuova domanda presso lo sportello regionale Laps competente” (cfr.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

39.2023.1

rs

Lugano

17 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella

Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3

febbraio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 24 gennaio

2023 emanata da

CO 1

in materia di assegni di

famiglia

ritenuto in

fatto

1.1. Con

decisione del 21 dicembre 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha

riconosciuto a RI 1 il diritto a un assegno familiare integrativo (AFI) di fr

1'551.- a decorrere dal 1° novembre 2022 (cfr. doc. 5-5F plico 2).

1.2. Il 28 dicembre 2022 RI 1 ha

interposto reclamo, contestando l’inizio del versamento degli AFI e chiedendo

che gli siano corrisposti gli assegni anche dal mese di luglio al mese di

ottobre 2022. Egli ha fatto valere che esaurite le indennità straordinarie di

disoccupazione per ex indipendenti (ISD), non avendo più alcuna entrata se non,

nel periodo estivo, le entrate della pensione di famiglia che coprivano

parzialmente le spese mensili, si è rivolto a più riprese all’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) e al Servizio sociale comunale,

convinto che fosse proprio USSI a dover ripristinare il diritto agli assegni.

Il medesimo ha precisato che tuttavia nessuno ha mai risposto nel merito e che

nonostante gli innumerevoli solleciti non gli hanno indicato di rivolgersi alla

Cassa (cfr. doc. 7 plico 2).

1.3. La

Cassa, il 24 gennaio 2023, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha

confermato il proprio provvedimento del 21 dicembre 2022, rilevando in

particolare:

"

(…) Dal formulario “Annuncio presso il Comune di domicilio” la Cassa ha

rilevato che l’annuncio in Comune è stato effettuato in data 19 novembre 2022.

La documentazione è stata completata in data 28 novembre 2022, perciò la Cassa

ha emesso la decisione per il diritto all’AFI, con decorrenza 1° novembre 2022,

tenuto conto di quanto disposto dall’art. 23 Laps (…)

Conseguentemente, poiché

unicamente in data 28 novembre 2022 la documentazione risultava completa, si giustifica

il riconoscimento del diritto alla prestazione a far tempo dal 1° novembre 2022

(primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda), mentre non è

pertanto giustificato il diritto all’AFI per i mesi da luglio a ottobre 2022.” (Doc.

A p.to 4)

Riguardo

all’asserita richiesta formulata da RI 1 all’USSI e all’Ufficio sociale del

Comune di __________ di voler ripristinare gli AFI, l’amministrazione ha

indicato:

"

(…) non esiste un obbligo tra i diversi uffici di segnalare

vicendevolmente tutti i dati riguardanti assicurati per i quali è stato aperto

un incarto nel senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba

automaticamente essere trasmessa agli atri organi amministrativi per

conoscenza.

Il reclamante, considerato che ha

beneficiato degli assegni, più volte nel corso degli anni, e quindi è a

conoscenza della procedura da adottare per l’inoltro della prestazione in

oggetto, avrebbe dovuto annunciarsi presso il Comune di domicilio per la

richiesta di una nuova domanda AFI, visto che non era più al beneficio

dell’indennità straordinaria di disoccupazione (ISD) e che, a suo dire, da

parte dell’USSI non veniva più versata alcuna prestazione. (…)” (Doc. A p.to 3)

1.4. Contro

la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA

chiedendo l’annullamento della stessa e il versamento degli AFI dal 7 luglio

2022.

A

sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha evidenziato di aver

presentato domanda di aiuto sociale a partire dal 7 luglio 2022 sia all’Ufficio

dell’aiuto sociale del Comune di __________ sia ad USSI a Bellinzona, richiesta

che ha dovuto essere sollecitata con numerose comunicazioni, mail e telefonate

ad USSI a Bellinzona senza ricevere risposta e indicazione in che modo

procedere per ottenere le prestazioni comunque dovute.

Per

quanto attiene specificatamente agli AFI il ricorrente ha addotto:

"

(…) Premesso che sulla base di determinati presupposti gli assegni AFI,

sono comunque dovuti per legge e che nel caso specifico essendo presenti tutti quelli

richiesti, gli assegni AFI sono comunque dovuti, nel caso specifico l’Ufficio

competente non intende pagarli facendo presente la mancanza di interesse, la

disattenzione e la mancata solerzia del ricorrente.

Quest’ultimo ripete che

è da febbraio 2022 che richiede gli assegni AFI, che questi sono stati sospesi

in presenza di altre indennità e che, essendo queste venute meno ad inizio

luglio 2022 gli assegni AFI interrotti a gennaio 2022 dovevano essere

ripristinati d’ufficio.

La Cassa fa valere che

per esercitare il diritto all’ottenimento delle prestazioni occorre che sia

depositata la relativa domanda, in assenza della quale dette prestazioni non

possono essere riconosciute.

Il ricorrente fa

presente che la domanda è quella precedente del gennaio 2022 che deve valere

anche in caso di ripristino degli assegni AFI interrotti d’ufficio fino ad

inizio luglio 2022.

Il ricorrente fa infine

presente che non comprende perché la Cassa predisposta per l’aiuto sociale

intenda venire meno al proprio compito di versamento degli assegni AFI per un

cavillo che viene qui decisamente contestato ma che oltretutto nell’ambito

morale della finalità risulta scorretto.

Oltretutto la mancanza

del versamento degli assegni AFI comporterebbe da parte di USSI Bellinzona

l’integrazione di quest’ultima per sopperire al fabbisogno esistenziale della

famiglia del ricorrente. (…)” (Doc. I)

1.5. Nella propria risposta del 16 febbraio 2023 la Cassa ha chiesto la

reiezione del ricorso, rifacendosi ai contenuti della decisione su reclamo

impugnata e rilevando segnatamente “che il diritto all’AFI non è stato

sospeso d’ufficio, ma bensì rifiutato con formale decisione (cfr. doc. 01-01c

plico 1) a contare dal mese di marzo 2022” (cfr. doc. III).

1.6. Il 17 febbraio 2023 il presidente del

TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali

altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

considerato in

diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se il

diritto all’assegno integrativo spettante a RI 1 a favore dei figli __________

(__________2008) e __________ (__________2013), debba decorrere dal mese di luglio

2022, come preteso dal ricorrente, anziché dal 1° novembre 2022 come, invece,

deciso dalla Cassa.

2.2. L’art. 46 della legge sugli assegni

di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf) prevede che alle prestazioni familiari

cantonali (segnatamente all’assegno integrativo e all’assegno di prima

infanzia) sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una

deroga, le disposizioni, in particolare, della Laps.

Ai sensi dell’art. 23 Laps, entrato

in vigore il 1° gennaio 2013, il diritto al pagamento delle prestazioni

assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda

e se sono adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato (cfr. BU

5/2013 del 1° febbraio 2013 pag. 73-74).

Il

tenore dell’art. 23 Laps, valido dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2012,

prevedeva per contro che il diritto al pagamento delle prestazioni

assistenziali decorreva dal primo giorno del mese successivo al deposito della

domanda.

Tale disposto di legge è stato

modificato a seguito dell’iniziativa parlamentare elaborata depositata il 10

maggio 2010 dal Granconsigliere Gianni Guidicelli e confirmatari (cfr. www.ti.ch/CAN/SegGC/Comunicazioni/GC/inizelaborate/

IE323.htm), tendente proprio alla

modifica dell’articolo 23 Laps (cfr. STCA 39.2012.1 del 20 giugno 2012 consid.

2.3.).

Per completezza giova, inoltre,

rilevare che a seguito di un’iniziativa parlamentare analoga presentata dal

Granconsigliere Gianni Guidicelli e confirmatari (cfr. www.ti.ch/CAN/SegGC/Comunicazioni/GC/inizelaborate/IE322.htm), dal 1° gennaio 2013 l’art. 61 cpv. 1 Las enuncia

che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo

giorno del mese in cui è depositata la domanda (cfr. BU 5/2013 del 1° febbraio

2013 pag. 73-74; STCA 42.2017.46 del 14 novembre 2017 consid. 2.5.; STCA

42.2016.36 del 22 marzo 2017 consid. 2.5.).

2.3. In una sentenza

39.2006.3 del 20 luglio 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81, il TCA ha

stabilito che, ai fini della decorrenza del diritto all’assegno integrativo,

per stabilire il giorno in cui viene depositata la domanda ai sensi dell’art.

23 (e dell’art. 27 cpv. 5 Laps) non è determinante il giorno in cui vi è stato

un semplice contatto con il Comune di domicilio, bensì il giorno in cui presso

il Comune viene fissato l’appuntamento con il competente sportello Laps.

Contestualmente

questa Corte ha rilevato che:

" (…) nella Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto

delle assicurazioni sociali – Servizio centrale delle prestazioni sociali è

stato stabilito che:

“ Per il

calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui la pratica

per l’inoltro della richiesta è stata avviata presso l’organo competente.

La pratica per l’inoltro delle

domande si ritiene avviata:

1. il

giorno in cui il richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo

fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps competente. In questo caso il

Comune allestisce il formulario di annuncio al Comune secondo il modello

allegato. Questo formulario deve essere consegnato allo sportello Laps dal

richiedente e figurare nell’incarto cartaceo.

(…)."

Ciò si evince anche dal

Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica della Laps, in cui

è indicato:

“ (…)

V’è da aggiungere che la domanda

è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso il suo

Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo sportello

Laps." (cfr. Messaggio n. 5723, p.to 2.5.6.)

Determinante è, pertanto, il

giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento con il competente

sportello Laps.

In casu, di conseguenza, ai fini

della decorrenza dell’aumento dell’importo dell’assegno integrativo, è decisivo

il giorno in cui per la seconda volta l’assicurata si è recata presso il

proprio Comune, ossia il 9 novembre 2005.

E’ in questa occasione che è

stato compilato il formulario “Annuncio al Comune di domicilio e appuntamento

allo sportello Laps” e che è stato fissato l’incontro con lo sportello Laps di

Fatti

X. per il 17 novembre 2005 (cfr. doc. C).

Nella presente fattispecie non

vi sono d’altronde ragioni che permettano di derogare al principio generale

applicato a tutti i titolari del diritto a prestazioni che postulano la

relativa assegnazione o ne domandano una revisione.

In particolare l’assicurata mai

ha asserito che presso il Comune le avrebbero garantito che, anche attendendo

un lungo lasso di tempo prima di fissare l’appuntamento con lo sportello Laps,

avrebbe comunque avuto diritto alle prestazioni a partire dal giorno in cui per

la prima volta si è rivolta al Comune." (cfr. STCA 39.2006.3 consid. 2.4.)

Ai fini della

decorrenza del diritto agli assegni integrativi (e di prima infanzia) è,

pertanto, decisivo, come per le prestazioni Las (cfr. STCA 42.2013.3 del 25

settembre 2013 consid. 2.7.; STCA 42.2012.18 del 14 agosto 2013 consid. 2.9.),

il giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento con il

competente sportello Laps e non il giorno in cui vi è stato un semplice

contatto con il Comune di domicilio.

2.4. Nel caso

di specie dalle carte processuali emerge, da un lato, che con decisione del 9

maggio 2022 emessa nei confronti di RI 1 la Cassa ha respinto la richiesta di

assegno familiare integrativo, in quanto, tenendo conto in particolare delle

indennità straordinarie di disoccupazione (art. 11 L-rilocc) assegnategli

dall’Ufficio misure attive per il periodo 21 gennaio - 7 luglio 2022 (cfr. doc.

9 plico 1), il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento

superava il limite annuo fissato dalla Laps.

L’amministrazione

ha in ogni caso precisato che “qualora la situazione economica dovesse

subire un cambiamento che giustifichi un riesame della pratica, potrà essere

presentata una nuova domanda presso lo sportello regionale Laps competente” (cfr.

doc. 1 plico 2).

D’altro

lato, si evince che il 19 novembre 2022 il ricorrente si è annunciato presso il

suo Comune di domicilio, __________, richiedendo prestazioni Laps, e meglio

l’assegno integrativo. Al medesimo è stata consegnata la lista dei documenti

necessari che ha completato il 28 novembre 2022. In quell’occasione gli è stato

fissato l’appuntamento con lo sportello Laps di Agno per il 12 dicembre 2022

(cfr. doc. 3; 3A; 3B; 4 plico 1).

Il 21

dicembre 2022 la Cassa ha emanato una decisione con cui ha riconosciuto a RI 1

il diritto a un assegno familiare integrativo (AFI) di fr 1'551.- a decorrere

dal 1° novembre 2022 (cfr. doc. 5-5F plico 2; consid. 1.1.).

Con

decisione su reclamo del 24 gennaio 2023 l’amministrazione ha confermato la

decorrenza del diritto dell’insorgente a percepire l’AFI dal 1° novembre 2022 e

non già dal mese di luglio 2022, come invece postulato dall’assicurato (cfr.

doc. A; 7 plico 2; consid. 1.2.; 1.3.).

2.5. Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato

dell’amministrazione debba essere tutelato.

In

effetti, ribadito che ai fini della decorrenza del diritto agli assegni

familiari integrativi è determinante il giorno in cui presso il Comune viene

stabilito l’appuntamento con il competente Sportello Laps e non il giorno in

cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio (cfr. consid.

2.3.) e ritenuto che in casu l’appuntamento con lo Sportello Laps è stato fissato

il 28 novembre 2022 per il 12 dicembre 2022, l’inizio del diritto all’assegno

integrativo a beneficio dell’insorgente è stato correttamente stabilito dalla

parte resistente a partire dal 1° novembre 2022.

Le

censure formulate dal ricorrente, ovvero di essersi rivolto a più riprese

Considerandi

all’USSI e al Servizio sociale comunale, convinto che fosse proprio USSI a

dover ripristinare il diritto agli assegni, senza che nessuno abbia mai

risposto nel merito, né gli abbia indicato, nonostante gli innumerevoli

solleciti, di rivolgersi alla Cassa, come pure che la domanda degli AFI

interposta a gennaio 2022 deve valere anche per il ripristino degli assegni

interrotti d’ufficio a inizio 2022 in presenza di altre indennità (cfr. doc. I;

7.

plico 2; 22 plico 1; consid. 1.2.; 1.4.), si rivelano peraltro ininfluenti.

In

proposito va osservato che, indipendentemente dalla questione di sapere se

l’insorgente abbia effettivamente o meno contattato più volte l’USSI e il

Servizio sociale comunale, non solo per postulare l’assegnazione di prestazioni

assistenziali (cfr. doc. I; 7A plico 1; consid. 1.4.; STCA 42.2022.90 del 30

gennaio 2023 consid. 1.5.), ma anche per il ripristino degli AFI senza ricevere

risposta, nel caso di specie dirimente è il fatto che l’assicurato abbia

beneficiato anche in passato degli assegni integrativi (cfr. doc. III).

Al

riguardo è utile rilevare che in particolare già con decisione del 16 settembre

2015.

RI 1 è stato posto al beneficio di un assegno integrativo di fr. 1'125.--

per il lasso di tempo dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 (cfr. STCA

39.2016.9

dell’11 ottobre 2016 consid. 1.1.).

Egli,

di conseguenza, avrebbe dovuto essere ben a conoscenza della corretta procedura

da adottare per richiedere gli assegni integrativi e dell’autorità competente

in ambito AFI, ossia la Cassa e non l’USSI, la cui competenza si estende per

contro al settore dell’assistenza sociale alla quale il medesimo ha comunque

pure già fatto ricorso (cfr. STCA 42.2022.90 del 30 gennaio 2023; doc. 7A plico

1).

Del

resto, come evidenziato dalla Cassa (cfr. doc. III), il diritto all’AFI non è

stato sospeso d’ufficio a seguito dell’assegnazione delle indennità

straordinarie di disoccupazione, bensì è stato rifiutato con formale decisione

del 9 maggio 2022, la quale ha reso attento il ricorrente che nel caso di

cambiamenti nella sua situazione economica avrebbe potuto presentare una nuova

domanda presso lo Sportello regionale Laps competente (cfr. doc. 1 plico 2;

consid. 2.4.).

Contrariamente

a quanto fatto valere dall’insorgente (cfr. doc. I; consid. 1.4.), gli AFI non

potevano, dunque, essere semplicemente ripristinati sulla base della domanda di

inizio 2022.

In

concreto, come visto, la nuova richiesta di AFI effettuata tramite la

compilazione del formulario Laps e la produzione dei documenti richiesti risale

soltanto al mese di novembre 2022.

Ne

discende che in applicazione dell’art. 23 Laps (cfr. consid. 2.2.) il diritto

all’assegno integrativo non può che decorrere dal 1° novembre 2022.

La decisione su reclamo del 24

gennaio 2023 emessa dalla Cassa deve, perciò, essere confermata.

2.6

L’art. 61

lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la

procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le

parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere

imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

39.2022.9

del 6 febbraio 2023; STCA 39.2022.8 del 17 ottobre 2022 consid.

2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti