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Decisione

39.2023.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 aprile 2023Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

X. per il 17 novembre 2005 (cfr. doc. C).

Nella presente fattispecie non

vi sono d’altronde ragioni che permettano di derogare al principio generale

applicato a tutti i titolari del diritto a prestazioni che postulano la

relativa assegnazione o ne domandano una revisione.

In particolare l’assicurata mai

ha asserito che presso il Comune le avrebbero garantito che, anche attendendo

un lungo lasso di tempo prima di fissare l’appuntamento con lo sportello Laps,

avrebbe comunque avuto diritto alle prestazioni a partire dal giorno in cui per

la prima volta si è rivolta al Comune." (cfr. STCA 39.2006.3 consid. 2.4.)

Ai fini della

decorrenza del diritto agli assegni integrativi (e di prima infanzia) è,

pertanto, decisivo, come per le prestazioni Las (cfr. STCA 42.2013.3 del 25

settembre 2013 consid. 2.7.; STCA 42.2012.18 del 14 agosto 2013 consid. 2.9.),

il giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento con il

competente sportello Laps e non il giorno in cui vi è stato un semplice

contatto con il Comune di domicilio.

2.4. Nel caso

di specie dalle carte processuali emerge, da un lato, che con decisione del 9

maggio 2022 emessa nei confronti di RI 1 la Cassa ha respinto la richiesta di

assegno familiare integrativo, in quanto, tenendo conto in particolare delle

indennità straordinarie di disoccupazione (art. 11 L-rilocc) assegnategli

dall’Ufficio misure attive per il periodo 21 gennaio - 7 luglio 2022 (cfr. doc.

9 plico 1), il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento

superava il limite annuo fissato dalla Laps.

L’amministrazione

ha in ogni caso precisato che “qualora la situazione economica dovesse

subire un cambiamento che giustifichi un riesame della pratica, potrà essere

presentata una nuova domanda presso lo sportello regionale Laps competente” (cfr.

doc. 1 plico 2).

D’altro

lato, si evince che il 19 novembre 2022 il ricorrente si è annunciato presso il

suo Comune di domicilio, __________, richiedendo prestazioni Laps, e meglio

l’assegno integrativo. Al medesimo è stata consegnata la lista dei documenti

necessari che ha completato il 28 novembre 2022. In quell’occasione gli è stato

fissato l’appuntamento con lo sportello Laps di Agno per il 12 dicembre 2022

(cfr. doc. 3; 3A; 3B; 4 plico 1).

Il 21

dicembre 2022 la Cassa ha emanato una decisione con cui ha riconosciuto a RI 1

il diritto a un assegno familiare integrativo (AFI) di fr 1'551.- a decorrere

dal 1° novembre 2022 (cfr. doc. 5-5F plico 2; consid. 1.1.).

Con

decisione su reclamo del 24 gennaio 2023 l’amministrazione ha confermato la

decorrenza del diritto dell’insorgente a percepire l’AFI dal 1° novembre 2022 e

non già dal mese di luglio 2022, come invece postulato dall’assicurato (cfr.

doc. A; 7 plico 2; consid. 1.2.; 1.3.).

2.5. Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato

dell’amministrazione debba essere tutelato.

In

effetti, ribadito che ai fini della decorrenza del diritto agli assegni

familiari integrativi è determinante il giorno in cui presso il Comune viene

stabilito l’appuntamento con il competente Sportello Laps e non il giorno in

cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio (cfr. consid.

2.3.) e ritenuto che in casu l’appuntamento con lo Sportello Laps è stato fissato

il 28 novembre 2022 per il 12 dicembre 2022, l’inizio del diritto all’assegno

integrativo a beneficio dell’insorgente è stato correttamente stabilito dalla

parte resistente a partire dal 1° novembre 2022.

Le

censure formulate dal ricorrente, ovvero di essersi rivolto a più riprese

Considerandi

all’USSI e al Servizio sociale comunale, convinto che fosse proprio USSI a

dover ripristinare il diritto agli assegni, senza che nessuno abbia mai

risposto nel merito, né gli abbia indicato, nonostante gli innumerevoli

solleciti, di rivolgersi alla Cassa, come pure che la domanda degli AFI

interposta a gennaio 2022 deve valere anche per il ripristino degli assegni

interrotti d’ufficio a inizio 2022 in presenza di altre indennità (cfr. doc. I;

7.

plico 2; 22 plico 1; consid. 1.2.; 1.4.), si rivelano peraltro ininfluenti.

In

proposito va osservato che, indipendentemente dalla questione di sapere se

l’insorgente abbia effettivamente o meno contattato più volte l’USSI e il

Servizio sociale comunale, non solo per postulare l’assegnazione di prestazioni

assistenziali (cfr. doc. I; 7A plico 1; consid. 1.4.; STCA 42.2022.90 del 30

gennaio 2023 consid. 1.5.), ma anche per il ripristino degli AFI senza ricevere

risposta, nel caso di specie dirimente è il fatto che l’assicurato abbia

beneficiato anche in passato degli assegni integrativi (cfr. doc. III).

Al

riguardo è utile rilevare che in particolare già con decisione del 16 settembre

2015.

RI 1 è stato posto al beneficio di un assegno integrativo di fr. 1'125.--

per il lasso di tempo dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 (cfr. STCA

39.2016.9

dell’11 ottobre 2016 consid. 1.1.).

Egli,

di conseguenza, avrebbe dovuto essere ben a conoscenza della corretta procedura

da adottare per richiedere gli assegni integrativi e dell’autorità competente

in ambito AFI, ossia la Cassa e non l’USSI, la cui competenza si estende per

contro al settore dell’assistenza sociale alla quale il medesimo ha comunque

pure già fatto ricorso (cfr. STCA 42.2022.90 del 30 gennaio 2023; doc. 7A plico

1).

Del

resto, come evidenziato dalla Cassa (cfr. doc. III), il diritto all’AFI non è

stato sospeso d’ufficio a seguito dell’assegnazione delle indennità

straordinarie di disoccupazione, bensì è stato rifiutato con formale decisione

del 9 maggio 2022, la quale ha reso attento il ricorrente che nel caso di

cambiamenti nella sua situazione economica avrebbe potuto presentare una nuova

domanda presso lo Sportello regionale Laps competente (cfr. doc. 1 plico 2;

consid. 2.4.).

Contrariamente

a quanto fatto valere dall’insorgente (cfr. doc. I; consid. 1.4.), gli AFI non

potevano, dunque, essere semplicemente ripristinati sulla base della domanda di

inizio 2022.

In

concreto, come visto, la nuova richiesta di AFI effettuata tramite la

compilazione del formulario Laps e la produzione dei documenti richiesti risale

soltanto al mese di novembre 2022.

Ne

discende che in applicazione dell’art. 23 Laps (cfr. consid. 2.2.) il diritto

all’assegno integrativo non può che decorrere dal 1° novembre 2022.

La decisione su reclamo del 24

gennaio 2023 emessa dalla Cassa deve, perciò, essere confermata.

2.6

L’art. 61

lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la

procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le

parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere

imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

39.2022.9

del 6 febbraio 2023; STCA 39.2022.8 del 17 ottobre 2022 consid.

2.15

; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti