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Decisione

39.2023.11

Cassa non entrata nel merito dell'opposizione contro soppressione con effetto retroattivo del diritto a AF e restituzione CHF 12'000 (titolare diritto: ex moglie), poiché non prodotta documentazione. Tuttavia Cassa avrebbe potuto dapprima richiedere documenti e informazioni a ex moglie. Rinvio atti

13 novembre 2023Italiano43 min

2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte

Source ti.ch

Incarto

n.

39.2023.11

rs

Lugano

13 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 settembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’8 agosto 2023 emanata da

CO 1

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione dell’8 novembre 2022

Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha soppresso con effetto retroattivo dal 30

giugno 2019 il diritto agli assegni familiari riconosciuto con le decisioni del

5 novembre 2010, 22 agosto 2012 e 31 agosto 2022 a RI 1 a favore delle figlie __________

(__________ 2010) e __________ (__________ 2012) e ha stabilito che l’importo

di fr. 12'000.--, corrispondente agli assegni percepiti dal 1° luglio 2019 al

31 dicembre 2021, deve essere restituito (cfr. doc. 13=B).

La Cassa ha così motivato il

provvedimento dell’8 novembre 2022:

" (…)

4.

Nel caso concreto, soltanto a seguito della documentazione pervenutaci

nel corso del mese di marzo 2022, la nostra Cassa è venuta a conoscenza che a

decorrere dal 10 luglio 2019 lei vive separato dalla signora __________ la

quale costituisce, unitamente alle figlie __________ ed __________, un unico

nucleo familiare.

Conseguentemente, ritenuto quanto riportato al considerando di cui

al punto 2, per l'art. 7 cpv. 1 lett. c. LAFam lei non può essere ritenuto

titolare del diritto agli assegni in via prioritaria a far tempo dal 10 luglio

2019.

Stante quanto precede, la soppressione del diritto alle

prestazioni in oggetto è messa in atto retroattivamente in quanto:

-

l'erogazione illecita è causa dell'ottenimento indebito degli assegni da

parte sua;

-

lei ha violato l'obbligo di informare.

L'art. 25 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente

riscosse devono essere restituite.

Sempre nel caso concreto, l'importo totale da restituirsi ammonta

a CHF 12'000.00, secondo il calcolo: CHF 200.00 x 2 figli x 30 mesi.

5.

A titolo abbondanziale la informiamo che gli assegni in favore di __________

ed __________, dal 10 luglio 2019, dovranno essere richiesti dalla signora __________

alla Cassa per assegni familiari competente.

Ritenuto che per quanto disposto dall'art. 20 cpv. 2 della Legge

federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti (LAVS), possono

essere compensati con prestazioni scadute, i crediti derivanti dalla LAFam

(art. 25 lett. d. LAFam), in presenza dell'accordo sottoscritto da entrambe le

parti - che dovrà essere trasmesso alla Cassa per assegni familiari competente

- gli assegni

familiari di cui alla presente decisione potranno essere oggetto

di compensazione con gli assegni familiari che saranno riconosciuti a nome

della signora __________ (marg. N. 538.4 delle Direttive concernenti la LAFam -

DAFam). (…)” (Doc. 13=B)

1.2. Il 5 dicembre 2022 RI 1,

rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione, chiedendo

l’annullamento del provvedimento dell’8 novembre 2022, facendo valere che fino

al 17 dicembre 2021 - quando con decisione del Pretore di __________, cresciuta

in giudicato nel gennaio 2022, il regime precedente è stato sostituito da un

nuovo accordo - le figlie erano assegnate in custodia congiunta, con una

settimana dal padre e una settimana dalla madre.

È stato, altresì, fatto notare

che le figlie sono rimaste domiciliate a __________, presso il padre, fino al

30 giugno 2021 (__________) e fino al 22 dicembre 2021 (__________).

Pertanto l’opponente ritiene,

considerando l’art. 7 della legge federale sugli assegni familiari, di avere

diritto agli assegni familiari almeno fino alla fine del 2021, visto che

esercitava un’attività lucrativa, aveva l’autorità parentale perlomeno

equivalente alla moglie, non vi era una prevalenza di situazione circa la

custodia in ragione dell’alternanza settimanale e aveva il reddito più elevato

(cfr. doc. 14=A).

1.3. Il 19 dicembre 2022 la Cassa, in

riferimento all’opposizione, ha chiesto all’avv. RA 1 di trasmettere, entro il

30 gennaio 2023, la seguente documentazione a complemento di quella già in suo

possesso:

" - copia

della procura mediante la quale il signor RI 1 le ha conferito

mandato, nel

volerlo rappresentare relativamente alla causa in oggetto (artt. 33 LPGA e 50a

cpv. 4 lett. b LAVS);

- copia dei

certificati salario del signor RI 1 per gli anni 2019, 2020 e 2021;

- copia dell'estratto conto individuale del signor RI 1;

- copia delle

decisioni di tassazione della signora __________ inerenti gli anni 2020 e 2021

con i relativi calcoli dell'imponibile (imposta cantonale - IC - ed imposta

federale diretta -IFD);

- una

dichiarazione sottoscritta dal signor RI 1 e dalla signora __________ a mezzo della

quale confermano che le figlie __________ ed __________, durante il periodo dal

10 luglio 2019 al 16 dicembre 2021, vivevano in ugual misura (50/50) con

entrambi i genitori. (…)” (Doc. 15 1/2)

Il legale ha inviato, il 25

gennaio 2023, la procura conferitagli da RI 1 (cfr. doc. 16 1/2; 16 2/2) e il

30 gennaio 2023 copia dei certificati di salario per gli anni 2019, 2020 e

2021, precisando che l’estratto del conto individuale sarebbe stato inviato non

appena in suo possesso e di non avere alcuna procura della signora __________,

ex moglie del suo assistito (cfr. doc. 17 1/4; 17 2/4-4/4).

1.4. L’amministrazione, il 1° febbraio

2023, ha nuovamente invitato la parte opponente a trasmettere, entro il 1°

marzo 2023, copia delle decisioni di tassazione della signora __________

inerenti gli anni 2020 e 2021, come pure una dichiarazione sottoscritta dal

signor RI 1 e dalla signora __________ di conferma che le due figlie, dal 10

luglio 2019 al 16 dicembre 2021, vivevano in ugual misura (50/50) con entrambi

Fatti

i genitori, evidenziando:

" (…) Per

l’art. 28 cpv. 2 LPGA della Legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) colui che rivendica prestazioni assicurative

deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i

suoi diritti, stabilire le prestazioni assicurative e far valere il diritto di

regresso.

Per quanto riguarda il diritto assegni familiari dell'anno 2019

rammentiamo che secondo l'art. 13 cpv. 3 della Legge federale sugli assegni

familiari (LAFam), sono versati soltanto assegni interi.

Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito

annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell’importo annuo della

rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS (valori dal 1° gennaio 2019 al

31 dicembre 2020: CHF 592.00 al mese, rispettivamente CHF 7'110.00 all'anno).

Per quanto precede occorre inviarci i conteggi stipendio mensili

relativi l'anno 2019 e precisare se il signor RI 1 è stato inabile al lavoro

causa malattia/infortunio (in caso affermativo allegare tutti i certificati

medici).” (Doc. 18 1/2)

Il 28 febbraio 2023 l’avv. RI 1 ha

prodotto il conteggio delle indennità giornaliere LAINF percepite da RI 1 nel

2019 e dei certificati medici della Clinica __________ di __________ da cui

risulta che l’interessato è stato operato alla spalla destra nel dicembre 2018

a seguito di un infortunio occorsogli nel marzo 1984 (cfr. doc. 19 1/16-19

16/16).

1.5. Il 6 marzo 2023 la Cassa ha chiesto

al patrocinatore dell’assicurato di inviare, entro il 3 aprile 2023:

" (…)

-

copia di tutti i certificati medici rilasciati per il signor RI 1

dall'inizio dell'infortunio;

-

copia delle decisioni di tassazione della signora __________ inerenti

gli anni 2020 e 2021 con i relativi calcoli dell'imponibile (imposta cantonale

- IC - ed imposta federale diretta - IFO);

-

una dichiarazione sottoscritta dal signor RI 1 e dalla signora __________

a mezzo della quale confermano che le figlie __________ ed __________, durante

il periodo dal 10 luglio 2019 al 16 dicembre 2021, vivevano in uguale misura

(50/50) con entrambi i genitori.”

L’amministrazione ha ribadito che

“per l'art. 28 cpv.

2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte

le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le prestazioni assicurative e far valere il diritto

di regresso” (cfr. doc. 20 1/1).

L’avv. RA 1, il 28 marzo 2023, ha

trasmesso degli attestati medici di inabilità lavorativa al 100% a causa

dell’infortunio datati 30 aprile 2019, 13 dicembre 2018, 21 gennaio e 2 marzo

2016 (cfr. doc. 21 2/5-21 5/5), osservando nuovamente di non rappresentare la

signora __________ e di non avere facoltà di intervento presso la stessa (cfr.

doc. 21 1/5).

1.6. La Cassa, il 19 aprile 2023,

ricordando il tenore dell’art. 28 cpv. 2 LPGA, ha scritto al rappresentante

dell’assicurato quanto segue:

" in

riferimento alla documentazione pervenutaci in data 31 marzo 2023, la invitiamo

nuovamente a trasmetterci, entro e non oltre il 10 maggio 2023, quanto segue:

-

copia dei certificati medici del signor RI 1 relativi i periodi dal 30

gennaio 2019 al 28 aprile 2019 e dal 12 giugno 2019 al termine dell'infortunio;

-

copia delle decisioni di tassazione della signora __________ inerenti

gli anni 2020 e 2021 con i relativi calcoli dell'imponibile (imposta cantonale

- IC - ed imposta federale diretta – IFD);

-

una dichiarazione sottoscritta dal signor RI 1 e dalla signora __________

a mezzo della quale confermano che le figlie __________ ed __________, durante

il periodo dal 1° luglio 2019 al 16 dicembre 2021, vivevano in uguale misura

(50/50) con entrambi i genitori;

-

i giustificativi (es. raccomandata) attestanti i passi intrapresi al

fine di reperire le informazioni riguardanti la signora __________ e la

dichiarazione sopra indicata. (…)” (Doc. 22 1/1)

Il 24 aprile 2023 il legale ha

inviato la documentazione trasmessagli dal suo cliente, e meglio i certificati

medici della Clinica __________ già forniti all’amministrazione il 28 febbraio

2023 (cfr. doc. 19 3/16-19 16/16; consid. 1.4.), oltre al rapporto di uscita

del 2 maggio 2019 relativo alla degenza nella Clinica __________ dal 29 aprile

al 1° maggio 2019 (cfr. doc. 23 1/17-23 17/17).

1.7. Il 31 maggio 2023 la Cassa, facendo

riferimento alla corrispondenza del 19 aprile 2023 rimasta inevasa, ha

assegnato al patrocinatore di RI 1 un ultimo termine, scadente il 28 giugno

2023, per produrre quanto domandato.

Il legale è pure stato informato

che in applicazione dell'art. 43 cpv. 3 della Legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) in assenza della

documentazione richiesta avrebbe deciso di non entrare nel merito

dell'opposizione 5 dicembre 2022 (cfr. doc. 24 1/1).

Il 28 giugno 2023 l’avv. RA 1, da

un lato, ha prodotto la lettera con la quale il Pretore di __________, il 16

aprile 2021, ha incaricato __________ del __________ di sentire ex art. 298 CPC

__________ e __________, specificando che i genitori avevano previsto una

custodia congiunta (una settimana dal padre e una settimana dalla madre),

dall’altro, ha indicato che “per quanto riguarda le tassazioni, per

praticità vi chiedo di procedere al richiamo diretto” (cfr. doc. 25 1/2; 25

2/2).

1.8. Con decisione su opposizione dell’8

agosto 2023 la Cassa, visto che, nonostante lo scritto del 31 maggio 2023 (cfr.

consid. 1.7.), le sue richieste non sono state completate totalmente, ha

stabilito di non entrare nel merito dell’opposizione e ha confermato il

provvedimento dell’8 novembre 2022 (cfr. doc. G).

1.9. RI 1, sempre rappresentato

dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione,

chiedendo l’annullamento della stessa e il rinvio dell’incarto alla Cassa per

decidere nel merito.

È stato addotto che il

provvedimento in questione è insostenibile, in quanto è stato prodotto ogni

documento richiesto dall’amministrazione, ad eccezione delle tassazioni della

ex moglie.

Al riguardo la parte ricorrente

ha precisato che tali documenti non erano in suo possesso e che pertanto non

potevano essere inviati, come indicato alla Cassa nello scritto del 28 marzo

2023, in cui aveva sottolineato “di non essere in grado di procedere a

reperire la documentazione dalla sua ex moglie, atteso che non poteva

rappresentarla” (cfr. doc. I).

1.10. Nella sua risposta del 2 ottobre

2023 l’amministrazione ha postulato la reiezione dell’impugnativa, evidenziando

che “(…) il 31 maggio 2023 (Doc. 24) la Cassa ha diffidato il signor RI 1 a

voler completare l’incarto, informandolo che, in assenza di riscontro, la Cassa

avrebbe deciso di non entrare nel merito dell’opposizione 5 dicembre 2022 (Doc.

14). Ritenuto che il ricorrente non ha dato seguito alle succitate richieste la

Cassa l’8 agosto 2023 (Doc. 26) ha attuato il provvedimento intimato il 31

maggio 2023” (cfr. doc. III).

1.11. Il

2 ottobre 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti

sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Ai sensi dell'art. 2 della legge

federale sugli assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1°

giugno 2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari,

gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate

per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più

figli.

L'art. 7 LAFam, relativo al concorso

di diritti, stabilisce che:

"

1Qualora più

persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di

una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:

a. la persona che esercita un'attività lucrativa;

b. la persona che ha l'autorità parentale

o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;

c. la persona presso la quale il

figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;

d. la persona cui è applicabile

l'ordinamento degli assegni familiari nel Can­tone di domicilio del figlio;

e. la persona esercitante un'attività

lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;

f. la persona esercitante un'attività

lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del

secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il

secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale

previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro Cantone."

Nella STF 8C_123/2011,

8C_132/2011 del 31 maggio 2011 - concernente il rifiuto da parte della Cassa di

riconoscere ad un padre, divorziato, il diritto agli assegni familiari,

ritenendo che tale diritto spettasse alla madre, alla quale la sentenza di

divorzio aveva attribuito l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale sul

figlio - la nostra Massima Istanza ha innanzitutto ricordato che qualora più

persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio il diritto

spetta, nell’ordine, alle persone indicate all’art. 7 cpv. 1 LAFam.

Inoltre, riferendosi alle

considerazioni espresse nella pronuncia cantonale a proposito del fatto che la

madre, essendo rimasta silente, avesse implicitamente rinunciato a vantare

pretese sul versamento dell’assegno di formazione, che spettava quindi al padre

salariato, il Tribunale federale ha espressamente indicato che “non si può

derogare ad una regolamentazione legale”.

In

una sentenza pubblicata in DTF 139 V 429 il Tribunale federale ha stabilito che

la regolamentazione a cascata dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto

dall’introduzione della richiesta della seconda persona che fa valere un

diritto all’assegno per lo stesso figlio, ma già dal momento della nascita del

diritto al salario. Ne consegue che gli arretrati devono essere versati alle

persone aventi diritto ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LAFam, mentre la persona che

ha indebitamente percepito la prestazione è tenuta a restituirla (cfr. pure STF

8C_22/2015 del 5 maggio 2015 consid. 3.4.).

2.2. L’art. 13 cpv. 1 LAFam prevede che

hanno diritto agli assegni familiari i salariati assicurati obbligatoriamente

all’AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla presente legge.

Le prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni familiari del

Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 2. Il diritto agli assegni nasce e si

estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo

all’estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è

disciplinato dal Consiglio federale.

L’art.

10 dell’Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami), intitolato “Durata del

diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all'estinzione del

diritto allo stipendio; coordinamento”, stabilisce quanto segue:

" 1 Se il salariato è impossibilitato a

lavorare per uno dei motivi elencati all'articolo 324a capoversi 1 e 3 del

Codice delle obbligazioni (CO), gli assegni familiari sono versati ancora per

il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti,

anche se il diritto legale al salario è estinto.

1bis Se il salariato

prende un congedo non pagato, gli assegni familiari sono versati ancora per il

mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi.

1ter Dopo

un'interruzione giusta il capoverso 1 o 1bis il diritto agli assegni familiari

sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro.

2 Il diritto agli

assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo

stipendio durante:

a. al massimo 16 settimane, in caso di congedo di

maternità di;

b. al massimo 22 settimane

complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito a

degenza ospedaliera del neonato;

c. al massimo 2 settimane, in caso di congedo di paternità;

d. al massimo 14 settimane,

in caso di congedo per l’assistenza a un figlio con gravi problemi di salute

dovuti a malattia o infortunio;

e. al massimo 2 settimane, in caso di congedo di adozione;

f. il congedo, in

caso di congedo giovanile secondo l’articolo 329e capoverso 1 CO.

3 Se il salariato

decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese corrente e per i

tre mesi successivi.”

Nell’ipotesi dell’art. 10 cpv. 1

dell’OAFami, quando il rapporto di lavoro sussiste, il dipendente è inabile al lavoro

e il diritto allo stipendio è cessato, il diritto agli assegni di famiglia

viene prolungato ancora per tre mesi.

Allo stesso modo viene trattato

il lavoratore che viene licenziato quando già si trova in incapacità

lavorativa.

Queste norme hanno lo scopo di

non penalizzare gli assicurati divenuti incapaci di lavorare senza colpa (cfr. U. Kieser, M. Reichmut, “Bundesgesetz

über die Familienzulagen (FamZG)”. Ed. Dike Verlag AG, Zurigo-San Gallo 2010,

pag. 208 n. 53).

Se invece il contratto di lavoro

si sarebbe in ogni caso concluso e sarebbe dunque cessato il diritto al salario

indipendentemente dall’inabilità lavorativa per infortunio o malattia, non è

più dato il diritto agli assegni di famiglia (cfr. STCA 39.2016.4 del 24 agosto

2016).

2.3. Le

Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam),

emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e valide dal

1° gennaio 2009 (stato 1° gennaio 2022, versione 20), a proposito degli art. 7

e 13 della legge, enunciano:

“401.1 Le disposizioni dell'articolo 7 LAFam

sono applicabili

1/14 immediatamente qualora più di

una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio e non

soltanto nel caso in cui più di una persona presenti richiesta di assegni

familiari. La LAFam non dà agli aventi diritto la facoltà di scegliere chi di

loro debba percepire gli assegni familiari (v. DTF 139 V 429 del 5

luglio 2013, consid. 4.2 seg.).

(…).

404.1 Un accordo o una sentenza di

divorzio può stabilire a chi spetti

1/14 in ultima analisi l’importo

dell’assegno familiare ed eventualmente per quale scopo esso venga utilizzato

(pagamento dei premi dell’assicurazione malattie, abbigliamento ecc.). Il primo

avente diritto invece è sempre determinato dalla CAF conformemente all’articolo

7 LAFam.

4.2 Determinazione dell'avente diritto prioritario

405 Priorità secondo la lettera a:

1/15 La persona che esercita un’attività lucrativa è

prioritaria

rispetto

a quella senza attività lucrativa. Dal 1° gennaio 2013 – contrariamente a

quanto precedentemente previsto da alcuni disciplinamenti cantonali – il

diritto di un salariato non è più automaticamente prioritario rispetto a quello

di un lavoratore indipendente. Nemmeno i Cantoni possono più stabilire una tale

priorità.

406 Indicazioni generali sulla priorità secondo la lettera b o

c: se

1/15 una

persona con un’attività lucrativa (dipendente o indipendente) dimostra

(presentando un accordo o la sentenza di un tribunale) di avere l’autorità

parentale esclusiva o, in caso di autorità parentale congiunta, che il figlio

vive prevalentemente nella sua economia domestica, non deve fornire indicazioni

su altri eventuali aventi diritto. La priorità secondo la lettera b o c si

applica anche se la persona presso cui il figlio vive prevalentemente esercita

un’attività lucrativa indipendente e l’altra una dipendente.

(…).

406.2 Priorità secondo la lettera c:

1/17 In caso

di genitori separati, per valutare se il figlio vive prevalentemente con uno di

loro o in ugual misura con entrambi bisogna basarsi di regola sulla sentenza

del tribunale o sulla convenzione firmata dai genitori. Si può derogare a

questa regola se effettivamente il figlio non vive o non vive più in ugual

misura con entrambi i genitori. Non sono prese in considerazione lievi

divergenze o brevi interruzioni (dovute ad es. ad obblighi professionali o ad

assenze per vacanze). È inoltre irrilevante presso quale ufficio per il

controllo abitanti sia annunciato il figlio.

Se un

figlio vive in ugual misura con entrambi i genitori (50/50), il primo avente

diritto è determinato secondo le lettere d–f.

(…).

504 - Il diritto nasce e cessa con

il diritto al salario e sussiste solo

1/10 durante il

periodo del rapporto di lavoro (per le eccezioni, v. N. 513 segg.).

(…).

513 In

determinati casi è possibile derogare al principio secondo

1/13 cui

il diritto agli assegni familiari sussiste unicamente finché vi è diritto al

salario, concedendo gli assegni familiari anche una volta estinto questo

diritto. In tal caso, il diritto sussiste per tutti i figli per i quali sono

adempiute le condizioni richieste. Se durante il periodo di continuazione del

versamento degli assegni nasce un nuovo diritto (p. es. per la nascita di un

figlio o un diritto sorto per un figliastro in seguito a un matrimonio), il diritto

sussiste (anche) per questo figlio fino alla fine del periodo di continuazione

del versamento degli assegni.

Esempio:

un

salariato riceve un assegno per i figli per un figlio. Dal 20 gennaio è

impossibilitato a lavorare per malattia. Il 5 marzo diventa nuovamente padre.

Per i mesi di gennaio e febbraio ha diritto a un assegno familiare e per i mesi

di marzo e aprile a due assegni familiari nonché, eventualmente, all’assegno di

nascita. Dal 1° maggio non sussiste più alcun diritto agli assegni familiari,

per nessuno dei figli.

(…).

516.1 Per definire la durata della continuazione

del versamento degli

1/13

assegni è determinante il primo giorno in cui l’attività lavorativa non può

essere esercitata per malattia, infortunio ecc. Se una persona subisce un

infortunio il primo giorno di un mese, avrà diritto agli assegni familiari per

tutto il mese in questione, per i tre mesi seguenti e per il mese in cui riprenderà

il lavoro.

Esempio

Una

salariata subisce un infortunio il 1° settembre e non può iniziare o deve

interrompere la sua attività lavorativa. Riprende a lavorare il 15 gennaio. Ha

diritto agli assegni familiari senza alcuna interruzione. In caso di congedo

non pagato, è determinante il mese dell’ultimo giorno di lavoro in cui è

percepito il salario. Per esempio, se una persona inizia un congedo non pagato

il 1° agosto, gli assegni familiari sono versati fino al mese di ottobre,

compreso. Se riprende a lavorare nel corso del mese di novembre, gli assegni

familiari sono versati anche per tutto questo mese.

517 a) Se il salariato è impossibilitato a

lavorare per malattia,

1/13 infortunio,

gravidanza o adempimento di un obbligo legale, gli assegni familiari gli sono

versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre

mesi seguenti, indipendentemente dal fatto che egli percepisca un salario o una

prestazione assicurativa.

b) Gli

assegni familiari continuano a essere versati se, scaduti i tre mesi, il

lavoratore riceve ancora un salario e/o indennità giornaliere secondo la LIPG,

la LAI o la LAM per un totale di almeno 612 franchi mensili. Non sono invece

prese in considerazione le indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli

infortuni e dell’assicurazione malattie. La possibilità di cumulare gli assegni

familiari e le indennità giornaliere non è limitata nel tempo, a

condizione però che il rapporto di lavoro continui (v. N. 504 e 508).

c) Se

non sono versati un salario e/o indennità giornaliere secondo la LIPG, la LAI o

la LAM per un totale di almeno 612 franchi mensili, il diritto agli assegni

familiari si estingue allo scadere dei tre mesi successivi all’inizio

dell’impedimento al lavoro.

d) Se

il salariato è licenziato durante l’impedimento al lavoro per i motivi

summenzionati, il diritto agli assegni familiari per i tre mesi successivi

Considerandi

all’inizio dell’impedimento continua anche oltre la data di cessazione del

rapporto di lavoro. Scaduto questo periodo, gli assegni familiari non vengono

più versati, nemmeno se continuano a essere versate indennità giornaliere

secondo la LIPG, la LAI o la LAM per almeno 612 franchi mensili.”

Le note marginali menzionate

hanno il medesimo tenore nella versione 21, stato al 1° gennaio 2023.

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del

6.

ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid.

4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26

gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.

3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno

2018.

consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260;

DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016

del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009;

STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.

2.4

L’art. 25 della Legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), concernente la

restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui

all’art. 1 LAFam, stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_633/2022 del 20 settembre 2023 consid.

5.1.2.; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28

giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA

2006.

pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA

che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr.

STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03

del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF

C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.

469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023

consid. 3.1., pubblicata in SVR 2023 IV Nr. 43 pag. 147; STF 8C_562/2020 del 14

aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF

8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

I nuovi fatti e le nuove prove ai

sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA devono essere fatti valere entro 90 giorni dalla

loro scoperta, ma, al più tardi, entro dieci anni dalla notificazione della

decisione, rispettivamente della decisione su opposizione (cfr. art. 67 della

Legge federale sulla procedura amministrativa - PA, applicabile in virtù del

rinvio di cui all’art. 55 cpv. 1 LPGA).

Il termine di 90 giorni inizia a

decorrere dal momento in cui la parte ha avuto una conoscenza sufficientemente

sicura del fatto nuovo o del mezzo di prova determinante. Nel caso in cui, a

tal fine, siano necessari degli accertamenti, l’amministrazione deve procedere

entro un termine adeguato. Se non lo fa, il termine relativo di 90 giorni

decorre dal momento in cui la stessa avrebbe potuto completare la sua carente

conoscenza (cfr. STF 8C_633/2022 del 20 settembre 2023 consid. 5.1.4.; STF

9C_753/2020 del 23 novembre 2021 consid. 3; DTF 143 V 105).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1°

luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012

del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag.

208.

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF 8C_633/2022 del 20 settembre 2023 consid. 5.1.2.; STF

8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 34

pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8

dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.5

Nell’evenienza concreta la Cassa,

con decisione dell’8 novembre 2022, ha soppresso con effetto dal 30 giugno 2019

il diritto di RI 1 agli assegni familiari a favore delle due figlie e gli ha

chiesto la restituzione dell’importo di fr. 12'000.--, corrispondente agli AF

ricevuti da luglio 2019 a dicembre 2021, poiché, in applicazione dell’art. 7

cpv. 1 lett. c LAFam, il ricorrente, dal luglio 2019, non poteva più essere

ritenuto il titolare del diritto in via prioritaria.

L’amministrazione ha precisato di

essere in effetti venuta a sapere, nel marzo 2022, che dal 1° luglio 2019

l’insorgente vive separato dalla moglie, __________, la quale fa parte, con __________

e __________, di un nucleo famigliare a sé stante (cfr. doc. B=13; consid.

1.1.).

Il ricorrente ha contestato,

tramite opposizione, il modo di operare della parte resistente, rilevando che

fino al 17 dicembre 2021 le figlie - le quali sono rimaste domiciliate nel

Comune di __________, dove risiede il medesimo, fino al 30 giugno 2021 __________

e fino al 22 dicembre 2022 __________ - erano assegnate in custodia congiunta,

con una settimana dal padre e una settimana dalla madre. Tale regime è stato

sostituito dal nuovo accordo di cui alla decisione del 17 dicembre 2021 del

Pretore di __________.

L’insorgente sostiene, pertanto,

di avere diritto agli AF almeno fino alla fine del 2021, siccome esercitava

un’attività lucrativa, aveva l’autorità parentale perlomeno equivalente alla

moglie, non vi era una prevalenza di situazione circa la custodia in ragione

dell’alternanza settimanale e aveva il reddito più elevato (cfr. doc. 14=A;

consid. 1.2.).

Dalla decisione del 17 dicembre

2021, con la quale il Pretore di __________ ha stabilito che il matrimonio tra RI

1.

e __________ era sciolto per divorzio, emerge che le figlie sono state

affidate alla custodia della madre, riservate le relazioni personali con il

padre che sarebbero avvenute di regola durante tre fine settimana al mese e

durante otto settimane nelle vacanze scolastiche, e che l’autorità parentale

sulle figlie era congiunta (cfr. doc. 5 5/8).

La Cassa non è entrata nel merito

dell’opposizione, in quanto ritiene che l’insorgente, nonostante la diffida del

31.

maggio 2023, non abbia dato seguito in modo completo alla sua richiesta di documentazione

(cfr. doc. G; consid. 1.8.).

Dagli atti risulta che il

ricorrente ha sì fornito all’amministrazione i suoi certificati di salario

2019, 2020 e 2021, il conteggio delle indennità giornaliere LAINF da lui

percepite nel 2019 e le attestazioni mediche che lo riguardano (cfr. consid.

1.3.; 1.4.; 1.5.), tuttavia non ha prodotto copia delle decisioni di tassazione

della ex moglie inerenti gli anni 2020 e 2021, una dichiarazione sottoscritta da

lui e da __________ in cui confermano che le figlie __________ ed __________,

durante il periodo dal 1° luglio 2019 al 16 dicembre 2021, vivevano in uguale

misura (50/50) con entrambi i genitori, nonché i giustificativi (es.

raccomandata) attestanti i passi intrapresi al fine di reperire le informazioni

riguardanti la ex moglie e la dichiarazione appena citata (cfr. consid.

1.3.-1.7.).

Il ricorrente ha censurato la

mancata entrata nel merito dell’opposizione, da un lato, ribadendo quanto già

addotto nei confronti della Cassa il 30 gennaio e il 28 marzo 2023 (cfr. doc.

17.

1/4; 21 1/5; consid. 1.3.; 1.5.), ovvero che in particolare le tassazioni

non erano in suo possesso e che perciò non potevano essere inviate (cfr. doc.

I).

Dall’altro, evidenziando, conformemente

all’indicazione formulata nello scritto del 28 giugno 2023 (cfr. doc. 25 1/2;

consid. 1.7.), che, se necessario, l’amministrazione può richiamare d’ufficio

tali documenti (cfr. doc. I; consid. 1.9.).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che l'art. 28 LPGA enuncia

che gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui

che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le

informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le prestazioni

assicurative e far valere il diritto di regresso (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi

pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi

interessati, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli

organi ufficiali, a fornire nel singolo caso tutte le informazioni necessarie per

accertare il diritto alle prestazioni e far valere il

diritto di regresso. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare

le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

Il TCA ricorda, altresì, che il

principio inquisitorio che regge la procedura nell’ambito delle assicurazioni

sociali (cfr. art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA; STF 8C_69/2020 del 21

febbraio 2020 consid. 5.3.) non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA;

STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145;

RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF

116.

V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende in

particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello

di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro,

le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (cfr. STF 8C_39/2022 del 13 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF

8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021

consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017

del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid.

3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5

settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a).

L’art.

43.

cpv. 3 LPGA prevede che se l’assicurato o altre persone che

pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo

ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,

l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze

giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere

in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.

L'art.

43.

cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione

e di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo

scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare

e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA

(“Se sono necessari e ragionevolmente

esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso,

l’assicurato deve sottoporvisi”), bensì anche ad altre disposizioni

previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che, come visto sopra,

contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti i

servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art. 29

cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).

La

violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel

caso in cui avvenga in modo ingiustificato.

Le

sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo

diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un

termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni,

né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in

ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010

consid.3.2.; STF I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).

La

norma non indica come scegliere fra le due possibilità di sanzione. Comunque,

secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un

certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una

decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF

9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3).

L’assicuratore,

tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare

in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né

complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato

(cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24

giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).

Al riguardo cfr. pure STF

9C_341/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.3.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio

2022.

consid. 2.12.; STCA 38.2021.87 del 7 febbraio 2022 consid. 2.3.; STCA

38.2017.60

del 20 marzo 2018 consid. 2.6.

2.7

Nel caso concreto il ricorrente,

benché sia stato invitato, il 19 dicembre 2022, il 1° febbraio, il 6 marzo, il

19.

aprile e il 31 maggio 2023, per iscritto dalla Cassa a fornire la

documentazione necessaria a chiarire la fattispecie, non ha prodotto tutti i

documenti richiesti (cfr. consid. 1.3 - 1.7.; 2.5.).

L’amministrazione,

del resto, nelle date appena menzionate ha assegnato all’insorgente adeguati

termini per produrre quanto domandato, entro il 30 gennaio 2023,

rispettivamente entro il 1° marzo, il 3 aprile e il 10 maggio (cfr. consid.

1.3

- 1.6.).

Il

31.

maggio 2023 la Cassa ha peraltro fissato al ricorrente un ultimo termine scadente

il 28 giugno 2023 e l’ha informato sulle conseguenze giuridiche della mancata

trasmissione dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 43 LPGA, e meglio che, in

caso di mancato riscontro entro il termine assegnato, sarebbe stato possibile non

entrare nel merito dell’opposizione del 5 dicembre 2022 (cfr. doc. 24 1/1).

Alla

luce delle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che la Cassa,

in casu, dal profilo formale, diffidando per iscritto l’insorgente,

avvertendolo delle conseguenze giuridiche - benché non abbia in ogni caso

indicato che, quale alternativa alla mancata entrata nel merito, poteva anche

decidere sulla base degli atti (cfr. consid. 2.6.) - e assegnandogli un termine

di riflessione, ha agito conformemente a quanto previsto dall’art. 43 cpv. 3

LPGA (cfr. consid. 2.7.).

2.8

Questa

Corte ritiene, tuttavia, che nel caso di specie il modo di operare della parte

resistente, la quale non è effettivamente entrata nel merito dell’opposizione

interposta contro la soppressione degli assegni familiari dal 30 giugno 2019 e

l’ordine di restituzione degli AF percepiti da luglio 2019 a dicembre 2021, non

possa essere confermato.

In proposito giova ribadire (cfr.

consid. 2.6.) che l’amministrazione deve utilizzare con un certo riserbo la

facoltà di non entrare nel merito.

Se, infatti, sulla base degli

atti è possibile emanare una decisione di merito, non va emesso un provvedimento

di irricevibilità.

L’assicuratore,

comunque, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare

in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né

complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato.

In primo luogo, va osservato che

il ricorrente, tramite il proprio legale, ha dato seguito alle richieste di

documentazione della Cassa, perlomeno per quanto concerne gli atti a sua

disposizione (cfr. consid. 2.5.).

In secondo luogo, dalle carte

processuali si evince che la ex moglie di RI 1, con messaggio di posta elettronica

del 28 febbraio 2022, facendo riferimento a una conversazione telefonica, ha

trasmesso alla Cassa la sentenza di divorzio del 17 dicembre 2021 e ha indicato

in particolare che il suo datore di lavoro a quel momento era la __________

(cfr. doc. 6 1/7).

Il 14 marzo 2023 la medesima,

menzionando una lettera del 3 marzo 2022 inviata dalla Cassa al ricorrente

(cfr. doc. 7 1/1), ha inoltrato all’amministrazione una dichiarazione congiunta

attestante la data di separazione di fatto tra lei e l’insorgente (1° luglio

2019; cfr. doc. 8 3/3) e una dichiarazione riguardante la sua attività

lavorativa (cfr. doc. 8 1/3; 8 2/3).

Inoltre la parte resistente, il

17.

marzo 2023, ha contattato, sempre tramite posta elettronica, __________

chiedendole di inviare, entro il 30 marzo 2023, copia del suo contratto di

impiego e il relativo certificato di salario 2021, come pure una dichiarazione

attestante fino a quale data l’insorgente le aveva corrisposto gli assegni

familiari (cfr. doc. 9 1/1; 10 7/7).

La ex moglie del ricorrente, il

17.

marzo stesso, ha fornito quanto domandato e ha affermato di non avere mai

percepito gli assegni familiari da parte del suo ex marito, che quella era la

prima richiesta dopo la sentenza del Pretore e che “avevamo accordato che

lui li avrebbe ricevuti nel frattempo” (cfr. doc. 10 1/7).

Sempre il 17 marzo 2023 __________

ha pure asserito che “non ho mai ricevuto nessun assegno da parte di mio ex

marito. Avevo anche chiesto più volte se potevamo usufruirne entrambi e ho

dovuto aspettare la sentenza per poter far richiesta ufficialmente” (cfr.

doc. 10 7/7).

In simili condizioni, ritenuto lo

scambio di corrispondenza tra la Cassa e la ex moglie del ricorrente, come pure

la circostanza che quest’ultima le abbia già prodotto della documentazione,

l’amministrazione, prima di decidere di non entrare nel merito

dell’opposizione, avrebbe potuto senza particolari difficoltà, richiedere

direttamente alla ex moglie i documenti mancanti, ad esempio le tassazioni (le

quali d’altronde avrebbero potuto essere richiamate d’ufficio dall’autorità

fiscale, se del caso, previa autorizzazione di __________).

Inoltre la Cassa aveva la

possibilità di chiarire la questione relativa alla custodia congiunta delle

figlie (una settimana dalla madre e una settimana dal padre) fino alla

decisione pretorile del 17 dicembre 2021, fatta valere da RI 1 nell’opposizione

(cfr. doc. 14=A; consid. 1.2.), con la sua ex coniuge. Rilevante al riguardo è

l’asserzione di quest’ultima secondo cui aveva più volte chiesto, prima del divorzio,

se potevano entrambi i genitori usufruire degli AF (cfr. doc. 10 7/7), domanda

che avrebbe potuto avere senso proprio nel caso di custodia congiunta.

È, del resto, utile evidenziare

che dallo scritto del 16 aprile 2021 del Pretore di __________ al __________,

prodotto dalla parte ricorrente il 28 giugno 2023 (cfr. doc. 25 1/2) risulta che

“i genitori hanno previsto una custodia congiunta (1 settimana dal padre e 1

settimana dalla madre)” (cfr. doc. 25 2/2).

2.9

In relazione allo scopo della procedura

di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, la nostra Alta Corte ha peraltro

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…) Le but de la

procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus

près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que

l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de

compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées -

souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger

les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V

188.

consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In

una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale

ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha

rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U

342.

pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA 38.2022.51 del 16

agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA

42.2019.20

del 18 giugno 2019 consid. 2.8., STCA 38.2017.41 del 14 settembre

2017.

consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.

2.10

Stante quanto precede, la decisione

su opposizione di non entrata in materia impugnata va, conseguentemente,

annullata e la causa rinviata alla Cassa per procedere all’esame nel merito

dell’opposizione del 5 dicembre 2022 dell’insorgente contro la decisione dell’8

novembre 2022, previ i necessari complementi istruttori (cfr. consid. 2.8.),

fermo restando che, qualora alle indagini che l’amministrazione esperirà non

verrà dato seguito, la stessa potrà decidere sulla base degli atti in suo

possesso (cfr. consid. 2.6.).

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, nel

tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto

della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la correttezza o

meno della decisione della Cassa di non entrare nel merito dell’opposizione

interposta contro la decisione dell’8 novembre 2022 di soppressione degli assegni

familiari con effetto retroattivo al 30 giugno 2019 e di richiesta di

restituzione degli AF percepiti da luglio 2019 a dicembre dell’importo di fr.

12'000.-- (cfr. consid. 1.1.; 2.1.).

In casu la questione di sapere se

si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61

lett. fbis LPGA non merita di particolari approfondimenti.

Qualora si volesse considerare

quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAFam

non ne prevede l’applicazione (cfr. STCA 39.2023.2 del 10 maggio 2023 consid.

2.9.; STCA 39.2022.9 del 6 febbraio 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2022.8 del 17

ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021consid. 2.8.).

.

Anche nel caso in cui la causa

non riguardi prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale,

in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato

che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al

di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,

“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1

Lptca/TI)”.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Ne discende che nel presente caso

non si riscuotono spese giudiziarie.

2.12

Il ricorrente, vincente in causa,

rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’000.-- a titolo

di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione dell’8 agosto 2023 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa CO 1 affinché proceda conformemente a quanto

indicato al consid. 2.10.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO

1 verserà alla parte ricorrente fr. 800.-- a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti