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Decisione

39.2023.13

La Cassa ha correttamente negato alla ricorrente AFI e API per il mese di gennaio 2023, tenendo conto nella sua UR del padre dei suoi due figli, nati nel 2014 e nel 2021. Convivenza stabile, indipend.entemente dal fatto che padre dei bambini risulti domiciliato in un altro paese

22 gennaio 2024Italiano55 min

appartamento ed è domiciliato a __________ e io vivo con i bambini a __________.

Source ti.ch

__________Raccomandata

Incarto

n.

39.2023.13

rs

Lugano

22 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 16 agosto 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

chiamato in causa: TERZ 1

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, dopo aver beneficiato di

indennità di disoccupazione (il 30 novembre 2022 è scaduto il termine quadro

per la riscossione delle stesse, aperto il 1° luglio 2020; cfr. plico 2 doc.

29; 33A), il 24 gennaio 2023 ha postulato il riconoscimento degli assegni

integrativi e di prima infanzia (cfr. plico 2 doc. 3).

1.2. In precedenza, in uno scritto del

13 dicembre 2022 indirizzato allo Sportello Laps di __________, sede di __________,

l’assicurata ha asserito di non avere nessuna entrata per mantenere se stessa e

Fatti

i figli e di avere vissuto negli ultimi due anni con solo le indennità di

disoccupazione al 50%, dilazionando le fatture tutti i mesi. Ella ha, poi,

addotto, da un lato, di essere in debito con la cassa malati per tre mesi di

premi suoi e dei bambini e con __________ per l’elettricità di un anno circa,

come pure di avere, da circa un anno, un laboratorio artigianale a casa dove

realizza lampade e decorazioni in legno, guadagnando, se va bene, circa fr.

200.-- al mese.

Dall’altro, che “io e TERZ 1

siamo una coppia, ma al momento non siamo conviventi, lui ha il suo

appartamento ed è domiciliato a __________ e io vivo con i bambini a __________.

A volte sta da noi e a volte sta da lui” (cfr. plico 2 doc. 5).

1.3. Il 24 gennaio 2023 la medesima ha

inviato un’ulteriore lettera allo Sportello Laps del seguente tenore:

" (…) con la

presente, desidero spiegare il rapporto che intercorre tra me e il Signor TERZ

1.

Dopo alcuni anni dalla nascita di nostra

figlia __________ ci siamo riavvicinati, iniziando un rapporto amoroso tra alti

e molti bassi. Ad inizio 2020 abbiamo deciso di volere un secondo figlio, nel

2020 sono rimasta incinta e, nello stesso anno il Signor TERZ 1 ha fatto da

garante per un credito di costruzione per ampliare la mia abitazione.

Nel corso del 2021 e 2022 abbiamo

interrotto la nostra relazione amorosa più e più volte giungendo così alla

conclusione che sarebbe stato meglio sia per i nostri figli che per noi restare

buoni amici mantenendo un rapporto unicamente di “coppia” (papà e mamma) solo

per i bambini, così facendo loro ci vedono “insieme” senza litigi vari e sono

sereni.

Durante l’arco della settimana il Signor TERZ

1 passa a trovarli finito il lavoro e ogni tanto si ferma a cena così ha la

possibilità di giocare un po’ con loro e metterli a dormire.

Nel mio scritto del 13 dicembre 2022 ho menzionato

sì che siamo una coppia ma senza addentrarmi nei dettagli, visto che riguarda

la nostra vita e sfera privata e non ho ritenuto opportuno né necessario

raccontare tali dettagli e tali decisioni prese a persone estranee.” (Plico 2

doc. 4)

1.4. Il 25 gennaio 2023 anche TERZ 1,

dopo aver parlato con lo Sportello Laps in riferimento a tutta la

documentazione richiesta inerente alla sua persona, ha voluto chiarire alcuni

punti:

" (…) Il

rapporto “coppia” con la Signora RI 1 è prettamente genitoriale per i nostri

figli senza più nessun coinvolgimento emotivo, nonostante abbiamo avuto il

secondo figlio a distanza di diversi anni dalla prima e avendo ampliato la casa

dove vive lei con i bambini richiedendo un credito di costruzione anche a nome

mio in quanto garante.

Nonostante tutte le nostre buona

intenzioni, per colpa sia dei problemi vecchi sommati a quelli nuovi e dopo

continui litigi, siamo arrivati alla conclusione di interrompere per l’ennesima

volta la nostra relazione e di restare buoni amici (visto i molti anni che ci

conosciamo e alcune attività che condividiamo e svolgiamo assieme).

Non abbiamo più un coinvolgimento

sentimentale, ma per la serenità dei bambini ci vediamo spesso, che sia per

cenare tutti assieme o per fare una passeggiata.

Io abito a __________ e quasi tutti i

giorni, terminato il lavoro mi fermo dai miei figli per giocare o a metterli a

dormire se arrivo trovarli dopo cena.” (Plico 1 doc. 1A)

1.5. Con decisioni del 9 febbraio 2023 la

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: Cassa)

ha rifiutato a RI 1 la concessione di assegni integrativi (AFI) e di prima

infanzia (API), richiesti nel gennaio 2023 (cfr. doc. 2; 3), poiché il reddito disponibile

dell’unità di riferimento superava il limite annuo fissato dalla legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. Nella sua

unità di riferimento sono stati tenuti conto, oltre che la medesima e i figli __________

(__________.2014) e __________ (__________.2021), anche il padre di questi

ultimi, TERZ 1 (cfr. plico 1 doc. 2A; 3A).

1.6. Il 27 febbraio 2023 l’interessata

ha interposto reclamo, sostenendo, in particolare, che TERZ 1 non è il suo

convivente, che non hanno più una vita amorosa e non sono una coppia. Al

riguardo ella ha precisato che nel corso del 2021 e del 2022 ha interrotto la

sua relazione amorosa con TERZ 1 più e più volte, giungendo alla conclusione

che sarebbe stato meglio sia per i figli, che per loro stessi restare buoni

amici, mantenendo unicamente un rapporto genitoriale. RI 1 ha poi asserito che

durante l’arco della settimana TERZ 1, che vive a __________, passa a trovare i

bambini a __________ e ogni tanto si ferma a cena, così da avere la possibilità

di giocare con loro e metterli a dormire. A volte li prende con sé e per andare

a cenare dai nonni.

La medesima ha concluso chiedendo

di riesaminare la sua domanda relativa agli assegni, “perché da sola senza

un lavoro con due bambini percependo solo esclusivamente gli alimenti dei

bambini non viviamo. Infatti novembre, dicembre, gennaio e febbraio non ho

potuto effettuare i pagamenti mensili, ma limitarmi a mettere in tavola del

cibo …” (cfr. plico 1 doc. 5).

1.7. Il 10 marzo 2023 la Cassa ha

chiesto alla Polizia comunale di __________ di effettuare i necessari controlli

al fine di conoscere la reale situazione familiare/abitativa di RI 1, e meglio

se condivideva la propria abitazione di __________ con TERZ 1 che a quel

momento risultava domiciliato a __________ (cfr. plico 1 doc. 6).

Nel Rapporto di servizio allestito

dalla Polizia il 3 maggio 2023 è stato indicato che durante i controlli

notturni eseguiti dal 18 marzo al 2 maggio 2023 presso entrambi gli indirizzi TERZ

1 non è mai stato notato, come neppure i due veicoli in sua dotazione (un

autofurgone __________ di colore bianco e un motoveicolo __________ di colore

blu), presso il suo domicilio di __________. Egli, per contro, è risultato

risiedere con stabilità presso RI 1 a __________ (cfr. plico 1 doc. 17B-17D).

Più specificatamente dal Rapporto

si evince:

" (…) A

seguito dei 41 controlli effettuati presso il domicilio del signor TERZ 1 a __________

si è potuto constatare che entrambi i veicoli in suo possesso non sono mai

stati notati, come pure le luci dell’appartamento. (…)

Dai controlli eseguiti presso il domicilio della signora RI 1 a __________

si è potuto constatare che il motoveicolo __________ è risultato presente in 38

occasioni su 48 controlli effettuati. Per quanto concerne l’autofurgone __________,

su 48 controlli eseguiti il veicolo è stato notato in 4 occasioni subito

all’inizio, ed in seguito dopo i primi controlli non è più stato notato,

nemmeno nei parcheggi pubblici adiacenti all’abitazione. Nel corso dei restanti

controlli in altre 2 occasioni separate è stata notata la presenza del mezzo.

Facciamo inoltre notare che il signor TERZ 1 ha un’attività

lavorativa a turni (notte inclusa), motivo per cui l’autofurgone __________ è

risultato assente in diverse occasioni, così come nelle ore diurne.

Oltre ai controlli effettuati, il signor TERZ 1 era presente

presso il domicilio della compagna RI 1 in altre due occasioni, nel dettaglio:

-

25 luglio 2021, intervento per allarme __________ presso l’abitazione __________.

-

10 dicembre 2021, nell’ambito di un accertamento riguardante

videosorveglianza __________. (…)” (Plico 1 doc. 17C)

Dal Rapporto di servizio del 24

maggio 2023 emerge, poi, che l’esito degli ulteriori controlli eseguiti dalla

Polizia tra il 3 e il 18 maggio 2023, sedici presso l’abitazione di RI 1 a __________

e quattordici presso il domicilio di TERZ 1 a __________, è rimasto invariato.

Né i veicoli di proprietà di TERZ 1, né quest’ultimo sono mai stati notati a __________.

Presso il domicilio di RI 1, invece, è stata constatata la presenza del furgone

__________ in tre occasioni su sedici e del motoveicolo __________ sette volte (cfr.

plico 1 doc. 19A-19B).

1.8. Nel frattempo, il 16 maggio 2023, la

Cassa ha messo al corrente l’assicurata dell’esito delle verifiche effettuate

dalla Polizia dal 18 marzo al 2 maggio 2023 e l’ha informata di

conseguentemente ritenere corretto presupporre “che vi sia una relazione e

un aiuto reciproco tra lei e il signor TERZ 1 (genitori di __________ e __________)”

e che il centro degli interessi del padre dei suoi figli sia presso di lei a __________.

L’amministrazione le ha così

assegnato un termine scadente il 9 giugno 2023 per formulare eventuali

osservazioni e/o comunicare l’intenzione di ritirare il reclamo (cfr. plico 1 doc.

18-18C).

Il 15 giugno 2023 la Cassa ha

sollecitato al riguardo RI 1 (cfr. plico 1 doc. 20).

1.9. L’assicurata, il 3 luglio 2023, ha

affermato che il motoveicolo __________ di TERZ 1 veniva parcheggiato nel suo

garage, durante il periodo invernale e di maltempo, perché lui non aveva un

posteggio al coperto presso il suo domicilio, che l’assenza del furgone da __________

non la riguardava, poiché, non avendo più una relazione sentimentale, TERZ 1

poteva passare le serate e le notti dove voleva e che, non potendosi permettere

una baby-sitter e avendo mantenuto un buon rapporto, il padre dei suoi figli,

il 18, il 21, il 29 e il 30 marzo 2023, era a casa sua, in quanto lei non

c’era.

RI 1 ha, inoltre, puntualizzato

che il 19 marzo 2023 TERZ 1 si era fermato a cena da lei, che il 9 aprile 2023

il medesimo l’ha raggiunta a casa, da lei chiamato, in quanto il figlio __________

era stato male e che il 21 giugno 2023 hanno festeggiato il compleanno della

figlia presso la sua abitazione, per cui il padre era presente, ha aiutato sin

dal mattino con i preparativi, a grigliare e a fine serata a sistemare.

L’assicurata ha, infine,

dichiarato che la relazione con il padre di __________ e __________ era

puramente genitoriale e di amicizia, che lo stesso le stava prestando del

denaro per poter fare la spesa e provvedere ai pagamenti basilari e che, se il

loro rapporto fosse cambiato, avrebbe avvisato la Cassa, come è accaduto -

tempestivamente - con i sussidi di cassa malati, allorché la relazione è stata

interrotta e TERZ 1, di conseguenza, non ne aveva più diritto (cfr. plico 1

doc. 21).

1.10. L’amministrazione, il 16 agosto 2023

(cfr. doc. A), ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato i

provvedimenti del 9 febbraio 2023, rilevando:

" (…) nel

caso che ci occupa, riguardo alla composizione dell’unità di riferimento, la

Cassa ritiene che una fattispecie che presenta:

a) Una

relazione sentimentale tra i genitori con due figli in comune (cfr. scritto

della reclamante datato 13 dicembre 2022 con il quale afferma di considerarsi

una coppia con il signor TERZ 1); come pure

b) Una

disponibilità dei membri della coppia a prestarsi assistenza e sostegno

reciproci per quanto loro possibile (quegli elementi di comunione economica;

nel caso, un credito di costruzione intestato alla reclamante e al signor TERZ

1, il prestito a titolo gratuito da parte della reclamante del proprio parcheggio

coperto per il motoveicolo del signor TERZ 1, ma anche e soprattutto oltre ad una

presenza regolare presso l’abitazione della reclamante del signor TERZ 1, la

presa a carico dal medesimo dei costi legati alle spese familiari);

permetta di ritenere che il centro degli

interessi del signor TERZ 1 sia senza dubbio presso l’abitazione dei figli __________

e __________ e della reclamante e che fra quest’ultima e il signor TERZ 1 vi

sia un aiuto reciproco tale da poter considerare a tutti gli effetti una convivenza

stabile ai sensi Laps.

Conseguentemente, ritenuto che la legge non

prevede deroghe nella sua applicazione, pur comprendendo la situazione della

reclamante, non sussistono i presupposti affinché la Cassa possa riconoscere

l’AFI risp. l’API, considerando una famiglia monoparentale. (…)” (Doc. A pag.

6)

1.11. RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso

contro la decisione su reclamo del 16 agosto 2023, facendo valere che, quando a

novembre 2022, dopo avere terminato il diritto alle indennità di

disoccupazione, ha richiesto gli AFI e API, lei e TERZ 1 erano già in procinto

di lasciarsi e che nel momento in cui hanno definitivamente chiuso la loro

relazione amorosa ha tempestivamente - prima di ricevere le decisioni negative

- avvisato l’amministrazione. La medesima ha precisato che lei e il padre dei

suoi figli non sono mai stati conviventi e che quest’ultimo “ha deciso di

continuare in parte a sostenerci economicamente (non me come ex compagna ma

bensì lo ha fatto per i suoi figli)”, conoscendo peraltro i tempi lunghi di

risposta della Cassa.

L’assicurata ha asserito di avere

in ogni caso molte fatture a cui non è riuscita a far fronte e che TERZ 1 non

intende più aiutarla finanziariamente, al di fuori degli alimenti per i figli,

non vivendo nella sua stessa economia domestica e non avendo più alcun dovere

economico nei suoi confronti (cfr. doc. I).

1.12. L’11 agosto 2023 TERZ 1 ha inviato

al TCA uno scritto nel quale ha osservato di essersi separato dall’assicurata

di comune accordo per diverse divergenze, ma di essersi accordati su come

affrontare la crescita dei figli il più serenamente e amorevolmente possibile.

Egli ha sottolineato che spesso la sera va in montagna da suo padre per dargli

una mano e dorme là, che, essendo custode di due stabili patriziali in

montagna, a volte terminato il lavoro è salito fino alla mattina seguente ad

eseguire le manutenzioni e che per la caccia speciale al cinghiale ha fatto

diverse notti di osservazione per poter decidere dove costruire le postazioni

sopraelevate imposte dalla legge.

Il medesimo pensa di avere il

diritto di posteggiare la moto al riparo, siccome l’ipoteca della casa di RI 1 grava

sulle sue spalle come garante.

TERZ 1 ha precisato, da una

parte, che, lavorando a __________ e avendo il diritto di visita, passa a

trovare i suoi figli per trasmettere loro fiducia, amore ed essere un punto di

riferimento. Dall’altra, che la presa a carico di alcune spese familiari dell’assicurata

doveva essere solo temporanea in attesa che lei ricevesse gli AFI e gli API,

considerato che da qualche tempo si ritrovava in forte difficoltà economica e

tralasciava i suoi pagamenti personali.

Egli ha concluso la sua lettera,

indicando che pertanto da quel momento le avrebbe versato esclusivamente gli

alimenti per i bambini (cfr. doc. II).

1.13. La ricorrente, il 19 settembre 2023,

ha sottolineato di aver comunicato a TERZ 1 che le sono stati rifiutati gli AFI

e API e che il medesimo si è, quindi, sentito in dovere di spiegare meglio la

situazione finanziaria che lei sta vivendo.

Ella ha ribadito che lei e il

padre dei suoi figli non sono una coppia e che, come da verbale della Polizia,

il veicolo di TERZ 1 è stato notato presso il suo domicilio solo in quattro

occasioni, per il resto del tempo non è più stato visto, nemmeno nei parcheggi

pubblici adiacenti alla sua abitazione (cfr. doc. IV).

1.14. La Cassa, con risposta del 10

ottobre 2023, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, ribadendo che nel

caso di specie va considerata un’unità di riferimento di quattro persone,

comprensiva anche di TERZ 1, padre dei due figli comuni (cfr. doc. VI).

1.15. L’insorgente, il 18 ottobre 2023, ha

osservato di essere stata insieme a TERZ 1 dal 2007 al 2013, di essersi

lasciati nei primi mesi della gravidanza di __________, nata nel __________

2014, di essersi riavvicinati nel 2017 fino alla fine del 2022, quando per

libera scelta e dopo ampie riflessioni e in modo pacifico hanno deciso di separarsi

per il bene dei figli __________ e __________, nato nel maggio 2021. La

medesima ha evidenziato che, quando nel novembre 2022 si è recata allo

Sportello Laps, ha dichiarato di essere una coppia ma che non erano conviventi.

Ella ha precisato che in effetti erano già in procinto di separazione, la quale

è stata graduale per non far pesare troppo la situazione ai figli.

La ricorrente ha altresì

asserito:

" (…) Dal

momento che non vivevamo nella stessa economia domestica (il signor TERZ 1 a

volte passava le notti da noi), non pensavo che nel calcolo venisse inserito

anche lui. Una volta terminati i lavori di ampliamento della casa era sua

intenzione trasferirsi da noi cambiando domicilio, ma purtroppo o per fortuna

ci siamo separati prima che ciò accadesse.

Sono rimasta a vivere nella mia casa di __________

con i figli, mentre il Signor TERZ 1 vive definitivamente a __________ dove

possiede un appartamento.

I rapporti tra di noi sono sempre rimasti

buoni e concilianti nell’interesse dei figli, motivo per cui, senza

l’intervento di autorità giudiziarie (ARP o Pretura) abbiamo concordato a

favore del padre un diritto di visita ampio e libero.

Questo affinché i nostri figli possano

crescere con la presenza costante e quotidiana del padre, anche se i genitori

sono di fatto separati dal dicembre 2022, il fatto che il padre si rechi

regolarmente (dopo il lavoro, di sera oppure nei fine settimana) a trovare i

bambini, nulla muta al fatto che abbiamo domicili separati e soprattutto che

viviamo assieme nella stessa comunione domestica.

Il centro degli interessi del Signor TERZ 1

è a __________ dove vive e dove è domiciliato, come del resto ha già avuto modo

di precisare.

Il suo sostegno è limitato al contributo

alimentare che mi versa in ragione di CHF 1'400.00 mensili e alle visite che

vengono svolte in modo libero a favore dei figli.

L’importo versato a titolo di contributo

alimentare, ovviamente, non mi è sufficiente per coprire il fabbisogno mio e

quello dei figli (minimo vitale LEF, spese casa, Cassa malati, auto,

abbigliamento, ecc.). Motivo per cui ho presentato con tutti i criteri di legge

la richiesta affinché mi fossero concessi gli assegni AFI/API.

(…).

La Cassa cantonale di compensazione per gli

assegni familiari, 6501 Bellinzona continua a menzionare il fatto che il

credito di costruzione gravante la mia abitazione e intestato anche al Signor TERZ

1.

In primo luogo il credito di costruzione è

precedente alla nostra separazione e in secondo luogo la banca non può liberare

il Signor TERZ 1 dal credito perché io non sono in grado di sostenere il

credito. (Per vostre eventuali delucidazioni chiamare la __________).

Continua anche a menzionare il fatto che il

Signor TERZ 1 si è preso a carico le spese familiari. Per alcuni mesi mi dava

qualcosa per fare la spesa settimanale per poter mettere in tavola del cibo,

questo a titolo di prestito nell’attesa di ricevere gli assegni AFI/API ma mai

arrivati, ma non mi ha dato soldi per pagare le fatture mensili, infatti sono

tutte scoperte per l’anno in corso. (…)” (cfr. doc. VIII).

1.16. La Cassa, il 27 ottobre 2023, ha

rinviato alla propria risposta di causa, essendo certa nel ritenere che nel

caso della ricorrente debba essere considerata un’unità di riferimento

comprensiva anche di TERZ 1 (cfr. doc. X).

1.17. Il 17 novembre 2023 TERZ 1, chiamato

in causa dal Presidente del TCA il 7 novembre 2023 (cfr. doc. XII), ha

dichiarato che quanto scritto da RI 1 il 18 ottobre 2023 corrisponde al vero, esponendo

le argomentazioni già sviluppate dalla medesima

(cfr. doc. XIII).

1.18. L’assicurata, il 21 novembre 2023,

ha confermato quanto evidenziato da TERZ 1 il 17 novembre 2023 (cfr. doc. XV).

1.19. L’amministrazione ha preso posizione

in merito allo scritto del 17 novembre 2023 di TERZ 1 il 29 novembre 2023 (cfr.

doc. XVI).

1.20. L’11 dicembre 2023 la ricorrente ha

presentato delle osservazioni, rilevando segnatamente:

" (…) A

titolo informativo, tengo a informarvi che anni fa ricevevo gli assegni AFI e

API per mia figlia __________, richiesti e ricevuti se non ricordo male per 2 o

3 anni, poi mi sono iscritta in disoccupazione per riuscire a trovare un impiego

con percentuale più alta (io e il Signor TERZ 1 all’epoca non ci parlavamo).

In quel periodo io lavoravo nella misura

del 20% - 30% e in casa con me vivevano i miei genitori entrambi con attività

lucrativa.

Ora, qualcosa non mi torna, perché io con

attività lucrativa in più i miei genitori vivevano con me ed entrambi avevano

un’attività lucrativa percepivo gli assegni AFI e API mentre ora che sono una

persona sola con a carico due figli mi vengono negati? (…)” (Doc. XX)

1.21. La parte resistente, il 22 dicembre

2023, si è riconfermata nella risposta di causa e nelle osservazioni del 29

novembre 2023, puntualizzando di essersi “(…) limitata ad apprezzare le

circostanze e le spiegazioni fornite a valere per il periodo oggetto della

presente procedura (gennaio - agosto 23), senza dovere né condividere né

censurare le scelte personali o familiari dei richiedenti” (cfr. doc.

XXIII).

1.22. Il doc. XXIII è stato trasmesso per

conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XXIV).

considerato in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se correttamente

o meno la Cassa, con decisioni del 9 febbraio 2023 (cfr. consid. 1.5.),

confermate dalla decisione su reclamo del 16 agosto 2023 (cfr. consid. 1.10.),

abbia negato alla ricorrente il diritto agli assegni integrativi e di prima

infanzia richiesti nel mese di gennaio 2023 (cfr. doc. 3), tenendo conto nella

sua unità di riferimento di TERZ 1, padre dei suoi figli __________ e __________.

2.2. Innanzitutto va rilevato che TERZ 1,

chiamato in causa, il 17 novembre 2023, ha fatto valere che il 2 agosto 2023 “la

Signora RI 1 ha inoltrato una e-mail alla Cassa cantonale di compensazione per

gli assegni familiari, dicendo che per eventuali chiarimenti, dubbi o domande

eravamo disponibili per un eventuale colloquio. A tale scritto, purtroppo non

ha mai ricevuto risposta” (cfr. doc. XIII).

L’insorgente, l’11 dicembre 2023,

al riguardo ha asserito che “la Cassa può permettersi di non rispondere ad

una e-mail per me molto importante e addirittura ora dichiarano di averla

smarita” (cfr. doc. XX).

In effetti l’amministrazione, il

29 novembre 2023, ha indicato che il messaggio di posta elettronica inviatole

il 2 agosto 2023 dall’assicurata - che ha allegato al suo scritto (cfr. doc.

XVI1) - è stato recuperato grazie al Servizio informatica del suo Istituto, in

quanto a suo tempo erroneamente eliminato e che per questo motivo non le era

stato dato riscontro (cfr. doc. XVI).

Questa Corte ricorda che ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante

giurisprudenza dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto

il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione

sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022 consid. 3.2.; DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130).

L’art. 29 cpv. 2 Cost. non

conferisce il diritto di esprimersi oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità

di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda

espressamente il diritto a un'audizione orale. Ora, la LADI, come pure la Lptca

e l'art. 42 LPGA, non prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018

consid. 5.1.; STF 8C_62/2014 del 29 novembre 2014 consid. 2.3.2.; STF

9C_657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9; DTF 134 I 140).

L’insorgente, nel caso concreto,

indipendentemente dal fatto che non abbia ricevuto risposta al suo messaggio di

posta elettronica del 2 agosto 2023, in cui, da un lato, ha chiesto alla Cassa

se avesse avuto modo di riesaminare la decisione inerente alla sua domanda di

AFI e API, dall’altro, ha espresso il desiderio, in caso di eventuali

chiarimenti e delucidazioni, di “avere la possibilità di un colloquio

personale”, unitamente al suo ex compagno, per chiarire ogni dubbio o

domanda (cfr. doc. XVI1), ha potuto comunque far valere le proprie

argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. dinanzi

all’amministrazione in sede di reclamo (cfr. consid. 1.6.; 1.9.; STF

8C_550/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 5.1.).

Dagli atti emerge che al

messaggio del 2 agosto 2023 non ha del resto fatto seguito, dopo qualche

giorno, un sollecito da parte dell’assicurata, il quale avrebbe verosimilmente

permesso all’amministrazione di cercare e reperire, se del caso tramite il suo

Servizio informatica, il messaggio in questione, erroneamente eliminato, prima del

novembre 2023 (cfr. doc. XVI).

In

ogni caso, anche volendo ammettere, per ipotesi, che il diritto di essere sentito della ricorrente sia stato

leso, tale violazione risulta comunque sanata (cfr.

STF

8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa) con

l’inoltro dell’impugnativa al TCA, in quanto la medesima e TERZ 1, chiamato in

causa, hanno avuto la

possibilità di esprimersi

dinanzi a questo Tribunale che dispone di pieno

potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr.

STF 9C_407/20220 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4

gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_414/2015 del 29 marzo 2016 consid. 2.3.; STF

9C_231/2012 del 24 agosto 2012 consid. 2.1.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.)

e che, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che

ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 16 Lptca; 31 e 61

lett. c LPGA).

Giova, altresì, evidenziare che per

costante giurisprudenza federale è possibile prescindere da un rinvio della

causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si

esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente

il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere

sentito - della parte ad essere giudicata celermente (cfr. STF 8C_395/2022 del

24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid.

4.3.; STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2.; STF 9C_937/2011 del

9 luglio 2012, consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.3.; DTF132 V 387 consid.

5.1 pag. 390 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018

consid. 5.1. in

cui è evidenziato che “… il principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61

lett. a LPGA) è un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali …”).

2.3. L’assegno integrativo è regolato

dagli art. 47 segg. Laf del 18 dicembre 2008.

L’art.

47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno

integrativo:

" 1Richiamata la

Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento

della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino

svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino

straniero.

1bisSe

l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed

esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni

consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va

adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

2Se

entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla

madre o al padre.

3Se

almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa

indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno

il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della

Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere

inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione

cresciuta in giudicato.”

Ai

sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:

" 1L’importo

massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così

definite, in deroga alla Laps:

a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;

b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;

c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.

2…

3Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le

soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.”

Per gli anni 2023 e 2024 sono

applicati i seguenti massimali:

a) per il primo ed il secondo

figlio 9'539 franchi;

b) per il terzo ed il quarto

figlio 6'359 franchi;

c) per ogni ulteriore figlio

3'180 franchi (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di

famiglia del 21 dicembre 2022, stato 1° gennaio 2023; RL 856.130).

Gli

art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di

prima infanzia.

L’art. 51 cpv. 1 Laf, che

si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:

" 1Il genitore ha

diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita costantemente con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino

svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino

straniero;

d) soddisfa i requisiti della Laps.

1bisIl

genitore cittadino svizzero che dimostra di essere stato domiciliato nel

Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito

ad un’assenza non deve adempiere il termine d’attesa di cui al capoverso 1

lett. c).

2Se

il genitore esercita attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un

reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il

titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale

netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente

notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”

Secondo l’art. 52 Laf concernente

la famiglia biparentale:

" 1I genitori hanno

diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre

anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da

almeno cinque anni se cittadino straniero;

d) soddisfano i requisiti della Laps.

1bisSe

l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed

esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni

consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va

adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

2Se

l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche

da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a

tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un

reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui

esigibile.

3Il

reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il

titolare del diritto ai sensi della Laps.

4Se

almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa

indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio

della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In

ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a

quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in

giudicato.”

L’art. 54 Laf enuncia

inoltre che:

" L’importo

massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento definite dalla Laps

corrispondenti al numero dei membri dell’unità di riferimento.”

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno

integrativo e dell’assegno di prima infanzia, rinvia alla Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

2.4. Ai

sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assegno integrativo

e dell’assegno di prima infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps):

"

1L’unità

di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza

è considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno

l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se

questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:

"

La convivenza è

considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi

di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto, per gli art. 4

cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di

riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner

convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in

comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata

almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio, a differenza di quanto contemplato

dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che

l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi

erano figli in comune.

Riguardo

al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del

25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si

evince quanto segue:

"

2.2

Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1 Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la

giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.

Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti

(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Inoltre dal Rapporto parziale 2 del

28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle

finanze emerge che:

"

(…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento

sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente,

se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i

relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,

provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità

definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Dal Commento alle modifiche

del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal

Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre

2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione

all’art. 2a Reg.Laps risulta:

"

Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del

25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è

considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in

cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la

convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno

dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di

un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la

sottoscrizione congiunta di contratti (locazione

dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri

apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su

conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners

dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C

90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi

costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di

contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un

matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un

appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere

esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e

economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi

anche STCA

25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei

6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una

convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel

settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si

applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.5. Secondo la

giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una

convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la

forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti

a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone

di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica

durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per

ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale

(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.

56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

In

una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e

relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei

premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

"

(…)

5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et

d'assistance (ATF 129

I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir

aussi ATF 106

Considerandi

II 1 consid. 2 p. 4). En

matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du

divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait

une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la

rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption

(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au

moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce

("concubinage qualifié"; ATF 118

II 235 consid. 3a p. 237; ATF

114.

II 295 consid. 1a p.

297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf

(nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…).”

Con

giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta

Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la

convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni

e dalla quale era nato un figlio era stabile.

L’asserzione

della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe

stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi

indicazione in proposito.

Inoltre,

non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato

disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia

domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare

dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a

quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e

ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine

il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava

arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato

un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da

precedenti relazioni.

In

una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un

beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo

appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune

in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si

è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata

nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato

l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia

come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di

condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza

di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi

nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta

Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone

Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una

beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da

parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

Il

TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo

di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del

convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni

sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

Secondo

la nostra Massima Istanza il budget COSAS ampliato del concubino non assistito

deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o

salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di

concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere

computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget

della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate -

né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né

tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).

In una sentenza 8C_307/2022 del 4

settembre 2023, destinata alla pubblicazione (cfr. Comunicato stampa del

Tribunale federale del 3 ottobre 2023), relativa a un uomo al quale

l’amministrazione ha dapprima sospeso informalmente i pagamenti dell’assistenza

sociale e in seguito con delle decisioni formali ha soppresso con effetto

retroattivo il diritto all’aiuto sociale (secondo il TF il modo di operare dell’amministrazione

che ha interrotto in modo informale versamenti con effetto immediato diversi

mesi prima di decidere formalmente è inammissibile), non avendo inviato la

documentazione relativa alla sua partner convivente incinta, l’Alta Corte ha

ricordato che non è arbitrario tenere conto di una relazione di concubinato

stabile nel contesto della concessione delle prestazioni dell’aiuto sociale in presenza

di risorse economiche, benché non esista un dovere legale e reciproco di

mantenimento tra i partner. In quest’ottica è concepibile considerare il fatto

che questi siano pronti ad assicurarsi mutualmente assistenza.

Di principio è ammissibile

computare un contributo di concubinato nel calcolo dell’aiuto sociale

riguardante una persona assistita quando vive in relazione di concubinato

stabile con una persona non beneficiaria dell’assistenza.

2.6

Questo

Tribunale, dal canto suo, in una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013,

pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., ha stabilito che l'USSI, a giusta

ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un

beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua

unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e

dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione

sentimentale da molti anni.

In

quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la

compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo

(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo

appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione

dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,

passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),

occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre

la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante

differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della

signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata

dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con

giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA

ha deciso che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni,

ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), aveva considerato

una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava,

in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art.

10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015

pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.

Con

sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag.

39.

segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario

di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata

respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era

stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il

limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il

TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che,

indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia

conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non

risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente

procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b

Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel

periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In

effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la

convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima,

non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre

gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio.

Questo

Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile

2014.

l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal

medesimo e da sua figlia.

Questa

Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016

N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il

compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo

l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato

di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una

convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata

stabile.

Con giudizio 39.2018.7 del 24

settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione

che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno integrativo e

all’assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento

anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il

medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di

locazione e che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento

dell’importo di mantenimento per la figlia.

Il Tribunale federale, con

sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso

dell’assicurata, rilevando:

" (…) la Corte cantonale, alla luce del

particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle

disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far

rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro

situazione sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno

reciproci, al di là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)

In una sentenza 39.2021.5-6 del 7

marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a

un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In

effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi

due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una

convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una

propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine

settimana e la relazione fosse altalenante.

Con sentenza 39.2022.2 del 3

giugno 2022 il TCA ha confermato la decisione su reclamo di restituzione di parte degli AFI e degli API percepiti da ottobre 2020 a marzo

2021.

emessa dalla Cassa nei confronti di un’assicurata nella cui unità

di riferimento era stato inserito anche il marito, padre

di sua figlia. In effetti, benché nell'ambito delle misure a protezione dell'unione

coniugale essi fossero stati autorizzati a vivere separati dal magio 2018, il

marito dall’ottobre 2020 risultava domiciliato presso la ricorrente.

In un giudizio 39.2022.3 del 24

gennaio 2023 questo Tribunale ha deciso che a torto la Cassa aveva chiesto la restituzione

di AFI e API, stabilendo che il padre dell’ultimo dei suoi tre figli, benché

non legalmente riconosciuto, era parte della sua unità di riferimento sulla

sola base della segnalazione al Ministero pubblico, quando però il procedimento

penale non era concluso. Gli atti sono stati rinviati per complemento

istruttorio ed emissione di un nuovo ordine di restituzione. È stato ad ogni

modo precisato che in caso di dubbio, la Cassa aveva comunque la possibilità di

attendere l’esito della vertenza penale prima di pronunciarsi nuovamente in

merito alla restituzione.

Con sentenza 39.2023.6 del 24

gennaio 2023 il TCA ha, poi, confermato il modo di procedere

dell’amministrazione che non era entrata nel merito

di una domanda di AFI e API, mancando la documentazione relativa alla persona

che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, andava

considerata convivente stabile della richiedente, e perciò doveva essere

computata nell’unità di riferimento di quest’ultima.

Il ricorso contro la STCA

39.2023.6

è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con pronunzia

8C_61/2023 del 22 marzo 2023.

Con giudizio 39.2023.5 del 21

agosto 2023 questa Corte ha stabilito che rettamente la Cassa aveva negato il

diritto agli AFI e agli API dal mese di novembre 2022 a un’assicurata, madre di

due figlie, nate nel 2008, rispettivamente nel 2022, in quanto nella sua unità

di riferimento andava computato anche il padre della secondogenita. In effetti,

da un lato, dal Rapporto di Polizia era emerso che quest’ultimo trascorreva

molto tempo presso l’abitazione dell’assicurata. Dall’altro, dagli atti

risultava che il medesimo e l’insorgente si aiutavano reciprocamente. In

particolare il padre della piccola si recava dall’assicurata al mattino per

tenere la bambina e lasciarla quindi riposare e le prestava del denaro. La

ricorrente, dal canto suo, gli permetteva di utilizzare la sua autovettura.

Gli atti sono stati, invece,

rinviati, per verificare se nell’unità di riferimento

dell’assicurata dovesse essere compresa pure la prima figlia di lui, nata nel

2001.

da un precedente matrimonio e in prima formazione.

Al

riguardo cfr. pure STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio

2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016;

STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA

36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

2.7

Nella presente fattispecie,

chiamato a pronunciarsi in merito all’esistenza di una convivenza

stabile, il TCA ribadisce, innanzitutto, che l’art.

4.

cpv. 1 Laps, applicabile anche agli AFI e API (cfr. consid. 2.3.), prevede

che l’unità di riferimento è costituita segnatamente dal partner

convivente, se la convivenza è considerata stabile (lett. c).

Ex art. 2a Reg.Laps

la convivenza è considerata stabile se, alternativamente, vi sono figli in

comune (lett. a), la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio

(lett. b), la convivenza è durata almeno 6 mesi (lett. c).

In concreto l’assicurata e TERZ 1

hanno due figli in comune, __________, nata il __________ 2014 e __________,

nato sette anni dopo, il __________ 2021, sui quali hanno l’autorità parentale

congiunta (cfr. consid.1.1.; plico 2 doc. 13D; 12B).

Nel marzo 2015 tra l’insorgente e

TERZ 1 è stato concluso un contratto per la cura, il mantenimento e le

relazioni personali di __________ approvato dall’Autorità regionale di

protezione (ARP) __________ sede di __________ (cfr. plico 2 doc. 13).

Il 14 dicembre 2022 RI 1 ha

contattato gli uffici dell’ARP __________ sede di __________ per avviare la

pratica di stipulazione del contratto di mantenimento del figlio __________,

rispettivamente la modifica del contratto relativo a __________ (cfr. plico 2

doc. 12).

La ricorrente abita con i due

figli in una casa bifamiliare di sua proprietà a __________. In uno dei due

appartamenti vive sua nonna in virtù di un diritto di abitazione vita natural

durante (cfr. plico 2 doc. 26; XX).

L’assicurata, in relazione

all’immobile, ha acceso con la __________ un mutuo ipotecario al fine di

ampliare la propria abitazione. TERZ 1 dal 2020 ne è garante e debitore

solidale. Il credito derivante dal contratto di credito ipotecario ammontava a

fine 2022 a fr. 532'950.-- (cfr. plico 2 doc. 4; 28B; 28D; 28F; 28G; 7; II).

TERZ 1 risulta risiedere a __________

in un appartamento preso in locazione (cfr. plico 2 doc. 8D; 5; 6).

Dal Rapporto di Polizia del 3

maggio 2023 e dal complemento del 24 maggio 2023 (cfr. plico 1 doc. 17B; 19A;

consid. 1.3.) si evince, però, che TERZ 1, durante i controlli che sono stati

svolti dal 18 marzo al 19 maggio 2023 non è mai stato notato presso il suo

domicilio di __________. Al contrario la sua moto si trovava presso

l’abitazione della ricorrente in quarantacinque occasioni su sessantaquattro

controlli.

Del resto il 25 gennaio 2023 TERZ

1.

stesso ha affermato che “per la serenità dei bambini ci vediamo spesso,

che sia per cenare tutti assieme o per fare una passeggiata” e che vi sono “alcune

attività che condividiamo e svolgiamo assieme” (cfr. plico 1 doc. 1A).

Dagli atti emerge, altresì, che

l’insorgente e il padre di __________ e __________ si aiutavano reciprocamente.

In particolare - a prescindere dalla garanzia concernente il mutuo ipotecario

in reazione al quale è stato asserito, in primo luogo, che il credito di

costruzione è precedente alla separazione e, in secondo luogo, che la banca non

può liberare TERZ 1 dal suo impegno di garante, perché l’assicurata non è in

grado di sostenere il credito (cfr. doc VIII; consid. 1.15.) - nel periodo

determinante, a decorrere dal mese di gennaio 2023, la ricorrente ha

beneficiato di prestiti in denaro da parte del padre dei suoi figli (cfr. doc.

II; VIII; consid. 1.12.; 1.15.), il quale, siccome l’assicurata non si poteva

permettere una baby-sitter, si è reso disponibile ad accudire i bambini quando

lei non era a casa, come nelle giornate del 18, del 21, del 29 e del 30 marzo

2023.

(cfr. plico 1 doc. 21; consid. 1.9.).

L’insorgente, dal canto suo, gli

consentiva di utilizzare il proprio garage per proteggere la moto dai rischi

meteorologici, in quanto egli non aveva un posteggio al coperto (cfr. plico 1

doc. 21; consid. 1.9.).

In

simili condizioni e tenuto conto, da un lato, che ai fini della determinazione

di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è

irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i

partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid.

2.5.-2.6.) e, dall’altro, che l’assicurata e TERZ 1 hanno due figli comuni, nati

nel 2014 e nel 2021, il TCA ritiene, in

applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2023 del 24

marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid.

3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14

aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF

146.

V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio

2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016

del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che a

giusta ragione la Cassa ha stabilito nelle decisioni del 9 febbraio 2023,

confermate dalla decisione su reclamo del 16 agosto 2023 (cfr. consid. 1.5.; 1.10.),

che il padre di __________ e __________, nel periodo a decorrere dal mese di gennaio

2023.

fino al mese di agosto 2023 (il potere cognitivo della presente

Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su reclamo

deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata

emessa; in casu: 16 agosto 2023; cfr. STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid.

4.4.; STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022 consid. 5; STF 9C_512/2020,

9C_559/2020 del 15 marzo 2022 consid. 3.3.), andava

considerato convivente dell’insorgente e che

la loro convivenza era stabile (cfr. art. 4

cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a e b Reg.Laps; consid. 2.4.).

Il 13 dicembre 2022, poco dopo

che lo Sportello Laps le aveva consegnato la check-list dei documenti necessari

per fissare l’appuntamento Laps al fine di inoltrare la domanda di AFI e API

(cfr. plico 2 doc. 3), la ricorrente ha d’altronde dichiarato di costituire una

coppia con TERZ 1, benché non conviventi, e che a volte il medesimo stava da lei

e i figli a __________ (cfr. plico 2 doc. 5).

È vero che l’assicurata, già il

24.

gennaio 2023, ha precisato che nel 2022 lei e il padre dei suoi figli hanno

interrotto la loro relazione amorosa e che sono rimasti “coppia”, in quanto

mamma e papà di __________ e __________ (cfr. plico 2 doc. 4).

Anche TERZ 1, il 25 gennaio 2023,

ha puntualizzato che il rapporto di “coppia” è prettamente genitoriale per i

loro figli, senza più nessun coinvolgimento emotivo (cfr. plico 1 doc. 1A).

È altrettanto vero, tuttavia, che

il Giudice, per prassi invalsa deve dare la precedenza alle prime dichiarazioni

rilasciate quando la persona interessata non era ancora cosciente delle

conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_101/2022 del 22 dicembre 2022 consid. 4.2.;

STF 8C_246/2021 del 2 luglio 2021

consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017

del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata al consid. 2.2.; DTF 142 V 590 consid. 5.2.).

Giova, infine, ricordare che l’Alta

Corte, in una pronunzia 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019 - relativa alla STCA

39.2018.7

del 24 settembre 2018 -, entrambe citate al consid. 2.6., ha

evidenziato che specificatamente in ambito AFI e API è possibile far rientrare, senza arbitrio, nella categoria

dei conviventi le persone che, indipendentemente dalla loro situazione

sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là

di una semplice amicizia.

Inoltre con STCA 39.2023.5 del 21

agosto 2023, menzionata anch’essa al consid. 2.6. questo Tribunale ha

confermato che tra un’assicurata e il padre di sua figlia secondogenita nata

nel 2022 sussisteva una convivenza stabile, ritenuto che lo stesso trascorreva

molto tempo presso l’abitazione di lei e che i genitori della piccola si

aiutavano reciprocamente, lui accudendo la bambina, lasciando riposare la madre

e prestandole del denaro, lei permettendogli di utilizzare la sua auto.

2.8

In esito a quanto precede, considerato

che la convivenza tra l’insorgente e TERZ 1 era stabile (cfr. consid. 2.7.), occorre

concludere che rettamente la Cassa ha tenuto conto del padre di __________ e __________

nell’unità di riferimento dell’assicurata.

La decisione di reclamo del 16

agosto 2023 deve, di conseguenza, essere confermata.

2.9

In ambito di assegni familiari cantonali, per

quanto concerne la procedura dinanzi al

TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa

legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi del settore

degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca

e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2023.5

del 21 agosto 2023 consid. 2.9.; STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 consid.

2.11., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11.;

STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno

2022.

consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti