39.2023.14
A ragione la Cassa ha negato a una coppia di neo genitori il diritto all'assegno parentale, poiché il reddito lordo complessivo dell'UR relativo al mese di aprile 2023(6° mese dopo la nascita della figlia - ottobre 2022),riportato su un anno,è superiore al limite massimo di fr. 110'000
15 novembre 2023Italiano26 min
figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2023.14
rs
Lugano
15 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2023 di
1. RI
1
2. RI
2
contro
la decisione su reclamo del 23 agosto 2023 emanata da
CO 1
in materia di assegni di famiglia (assegno parentale)
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 23
agosto 2023 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 18
luglio 2023 (cfr. doc. 24) con la quale ha negato a RI 2 l’assegno parentale,
argomentando:
" (…) L’art.
71b cpv. 3 Laf prevede che il diritto all’assegno è vincolato alle
condizioni seguenti:
a) i
redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento,
comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere
110'000 franchi annui;
b) la
sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri
dell’unità di
riferimento non deve eccedere 400'000 franchi.
Il Regolamento d’applicazione stabilisce come occorra determinare
il reddito annuo del sesto mese successivo alla nascita: “Per (…) le condizioni
economiche (…), occorre considerare la situazione in essere al sesto mese
successivo a quello del giorno del parto” (art. 43b cpv. 1 Reg.Laf). Ed ancora.
“I redditi lordi da attività lucrativa vanno calcolati su un anno, in
analogia con quanto avviene per stabilire il
diritto all’assegno
integrativo e all’assegno di prima infanzia”. (art. 43c cpv. 1 Reg.laf).
Nel caso specifico, rileviamo che la figlia __________ è nata il __________
2022: il mese determinante per il calcolo del reddito è dunque aprile 2023.
La Cassa ha pertanto constatato che il reddito determinante ai
fini del diritto alle prestazioni è di CHF 128'059.- ed è composto:
-
dal salario lordo della signora RI 2 di CHF 74'059.-
(6'171.60 x 12)
-
dal salario lordo del signor RI 1 di CHF 54'000.-
(4'500.- x 12)
Visto quanto sopra esposto, valutato che il reddito lordo annuo
accertato è superiore rispetto al limite previsto ai sensi Laf, il diritto
all’AP non sussiste, la decisione di data 18 luglio 2023 è pertanto confermata.
4.
A titolo abbondanziale, la Cassa osserva che l’entrata percepita
nel mese di aprile 2023 è stata rapportata su base annua per 12 mensilità. Non
è stato appurato se vi sia il diritto alla 13ma mensilità in quanto il reddito
totale annuo sarebbe eventualmente maggiore rispetto a quello effettivamente
calcolato.” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su reclamo RI 2
e il marito RI 1 hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente
tenore:
" (…) La
Cassa, il 18.07.23, ha determinato il redito annuo del sesto mese successivo
alla nascita, ovvero ci ha chiesto di inviare i conteggi salari (mio e di mio
marito) in aprile 2023. In concreto hanno calcolato i due salari di quel mese e
hanno moltiplicato per dodici mensilità, come risultato è stato superato il
limite di fr. 110'000.- di reddito annuo lordo, sopra al quale non si ha diritto
all’Assegno parentale.
In data 03.08.23 abbiamo reclamato contro
tale decisione, inviando i conteggi salari degli ultimi 12 mesi (aprile 22 -
aprile 23) spiegando che realmente il loro calcolo non rispecchiava la nostra
realtà. Da considerare che il marito non ha avuto la tredicesima nel 2022
(salario a ore) invece la sottoscritta sì, ugualmente non verrebbe superato il
limite.
La Cassa, in data 23.08.23, ha respinto il
nostro reclamo.
Con la presente chiediamo al vostro
Tribunale di esprimersi in merito al calcolo effettuato dalla Cassa in
considerazione del fatto che non si è fatto un calcolo reddito annuale sui dati
reali ma è stato fatto un calcolo ipotetico (x 12), con decisione negativa alla
nostra richiesta. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta di causa del 10
ottobre 2023 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, precisando che “(…)
è certa nel ritenere che i redditi da considerare sono quelli documentati nel
sesto mese (e solo in quello essendo una prestazione una tantum) dopo la
nascita (cfr. ad esempio in tal senso inc. 39.2020.2 del 03 settembre 2020)”
(cfr. doc. III).
1.4. Il 18 ottobre 2023 i ricorrenti
hanno riconfermato la loro contestazione contro il modo di operare della Cassa
e hanno ribadito la richiesta al TCA di pronunciarsi riguardo al calcolo
effettuato dall’amministrazione, riconoscendo loro il diritto all’assegno
parentale (cfr. doc. V).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il Gran Consiglio del Cantone
Ticino, il 12 dicembre 2017, ha approvato una modifica della Legge sugli
assegni di famiglia (Laf) che ha introdotto, segnatamente, gli art. 71a segg.
relativi all’assegno parentale, il quale è una prestazione sociale proposta
nell’ambito della Riforma fiscale e sociale (cfr. Messaggio n. 7417 del 15
settembre 2017).
La Riforma è stata accettata in
votazione popolare, a seguito di referendum, il 29 aprile 2018 (cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/circolari_af/20.07.2018_nuove_misure_sociali_cantonali.pdf).
Fatti
I disposti della Laf riguardanti
l’assegno parentale sono, quindi, entrati in vigore il 1° gennaio 2019 (cfr. BU
2018 215).
Ai sensi dell’art. 46 Laf alle
prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, in particolare le disposizioni della
legislazione sulla Laps (lett. a).
L’art. 33 cpv. 2 Laps enuncia che
" 1Contro
le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà
di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla
data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è
data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da
questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).”
Ritenuto
il tenore dell’art. 33 cpv. 2 Laps, il TCA è competente per esaminare i ricorsi
in materia di assegno parentale.
nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se la
Cassa abbia rettamente o meno negato ai ricorrenti il diritto a un assegno
parentale richiesto a seguito della nascita della figlia Amra, nata il 5
ottobre 2022.
2.3. L’assegno parentale è una
prestazione unica e ammonta a CHF 3'000.- (cfr. art. 71c cpv. 1 Laf).
Per
poter beneficiare dell’assegno parentale i richiedenti devono rispettare le
seguenti condizioni generali fissate all’art. 71a Laf:
" 1Le
persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all’assegno:
a) per ogni
figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste
un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
b) per ogni
minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se
è stata rilasciata l’autorizzazione dell’autorità cantonale. Non conferisce
alcun diritto l’adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.
2Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i
richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio,
fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge sull’asilo del 26
giugno 1998 (LAsi).
3Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto
all’assegno se al momento della nascita oppure dell’accoglimento a casa del
minore:
a) ha il
domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;
b) ha il
domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino
straniero.”
Trattandosi di una prestazione
attribuita in modo selettivo e non generalizzato, occorre inoltre che l’unità
di riferimento che entra in considerazione soddisfi le condizioni economiche,
così fissate all’art. 71b Laf:
" 1Il
diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale
e finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita
oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore.
2Riservate le disposizioni della Laps concernenti i
coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se i figli sono in comune.
3Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni
seguenti:
a) i redditi
lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le
rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000
franchi annui;
b) la sostanza
mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve
eccedere 400’000 franchi.
4È fatta salva la richiesta di restituzione
dell’assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata
dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente
tenuti alla restituzione.”
Il Regolamento sugli assegni di famiglia
(Reg. Laf) prevede all’art. 43b cpv. 1 che “per la composizione dell'unità di
riferimento e le condizioni economiche dei suoi membri, occorre considerare la
situazione in essere nel sesto mese successivo a quello del giorno del parto o
dell'accoglimento a casa del minore”.
L’art. 43c Reg. Laf
stabilisce invece che:
" 1I
redditi lordi da attività lucrativa vanno calcolati su un anno, in analogia con
quanto avviene per stabilire il diritto all’assegno integrativo e all’assegno
di prima infanzia.
2Vanno anche calcolate su base annua le rendite e le
indennità sostitutive di reddito, in particolare quando v’è un diritto in virtù
di una delle leggi seguenti:
a) legge
federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in
caso di maternità del 25 settembre 1952 (LIPG);
b) legge
federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 (LAI);
c) legge federale
sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);
d) legge
federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF);
e) legge
federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA);
f) legge
federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM);
g) legge
federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità
per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI);
h) legge sulle
indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015”
2.4. Per
costante giurisprudenza federale la legge va interpretata in primo luogo
procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale; cfr. DTF 148 V 162
consid. 5.2.; DTF 146 V 331
consid. 5; DTF 138 V 50 consid. 4.2 pag. 54; DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277). Tuttavia, se il testo non è perfettamente
chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere
ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli
elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo
spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione
teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto
(interpretazione sistematica; DTF 148 V 253 consid. 4.2.; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF
135 V 153 consid. 4.1 pag. 157; DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II
249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una
disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni,
costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso, nonché la volontà del
legislatore ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee
(interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la
volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato
espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1
pag. 174 con riferimenti).
Va presa la decisione
materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato
soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non
privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso
di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo
interpretativo (cfr. STF 9C_135/2020 del 30 settembre
2020 consid. 5 di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale;
DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni,
dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In
effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso
della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità
delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore
federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. STF
2C_810/2021 del 31 marzo 2023 consid. 2.3., parzialmente pubblicata in DTF 149
I 191; DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag.
716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).
Cfr. pure STF 8C_143/2023 del 24
agosto 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_293/2022 del 20 gennaio 2023 consid. 5.1.; STF
9C_543/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4, destinata alla pubblicazione nella
raccolta ufficiale; STF 8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata
in DTF 140 V 227; STF 9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata
in DTF 145 V 354.
2.5. Con sentenza 39.2020.2 del 3
settembre 2020, pubblicata in RtiD I-2021 N. 16 pag. 94 segg., peraltro
menzionata dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. III), questa
Corte ha confermato la decisione su reclamo della Cassa con la quale aveva
negato a una coppia di neogenitori il diritto all’assegno parentale, in quanto
i redditi lordi della loro unità di riferimento nel mese di febbraio 2020,
ossia sei mesi dopo la nascita della figlia nell’agosto 2019, ammontavano a
circa fr. 115’000.-- ed erano perciò superiori al limite massimo stabilito
dalla legge di fr. 110’000.--.
Il TCA ha ritenuto infondata la
tesi dei ricorrenti secondo cui la volontà del legislatore sarebbe stata quella
di considerare il reddito medio ottenuto nel periodo di sei mesi dopo la
nascita del figlio, riportato su base annua e al riguardo, al consid. 2.3. del
giudizio menzionato, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 2.3. Nella
presente fattispecie, il testo della legge impone di considerare la situazione
finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita.
D’altra parte, per poter ottenere questa
prestazione, il reddito lordo non deve eccedere 110'000 franchi annui (e la
sostanza netta 400'000 franchi annui).
Il testo della legge è chiaro e impone di riferirsi alla
situazione “esistente sei mesi dopo la nascita” e non a quella precedente e
successiva.
L’interpretazione letterale è peraltro confermata
dall’interpretazione storica, attraverso l’esame dei lavori preparatori.
Nel Messaggio 7417 del Consiglio di Stato del 15 settembre 2017
relativo alla Riforma cantonale fiscale e sociale figurano in particolare le
seguenti indicazioni:
" (…)
Massimale
di reddito
L’assegno
parentale non è una prestazione a garanzia del fabbisogno vitale come gli
assegni familiari di complemento (AFI e API) o una prestazione a copertura di
una determinata spesa come la riduzione dei premi (Ripam), il cui diritto
dipende dalla situazione economica della famiglia in termini di redditi e
spese. L’obiettivo è quello di fornire un sostegno economico ai genitori dopo
l’arrivo di un figlio. L’assegno parentale intende aiutare, in particolare, le
famiglie confrontate con una diminuzione di reddito nel primo anno di vita del
figlio, segnatamente dopo che la madre ha esaurito il diritto alle indennità
per maternità, che è una prestazione sostitutiva di reddito. L’assegno è
orientato soprattutto ai genitori che lavorano allo scopo di agevolarli e
sostenerli nella conciliazione lavoro/famiglia, senza dimenticare, considerate
le finalità, anche i genitori che non lavorano (in particolare le famiglie
monoparentali). Esso è riconosciuto fino a un determinato massimale di reddito
lordo annuo da attività lucrativa (salario da dipendente o reddito da
indipendente) determinante ai fini dell’AVS percepito dopo la nascita del
figlio o dell’accoglimento dell’adottando.
Per
l’assegno parentale un massimale di reddito lordo annuo di 140'000 franchi, che
si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori
(famiglia biparentale).
Ritenuto
come il reddito lordo da attività indipendente non è immediatamente
disponibile, il diritto alla prestazione è accordato in via provvisoria;
qualora dovesse essere successivamente appurato che il reddito da indipendente,
così come determinato dalla notifica di tassazione dell’anno di riferimento,
superi il massimale, il genitore è tenuto a restituirla.
Oltre al
reddito da lavoro, sono considerate anche eventuali prestazioni sostitutive,
quali l’indennità di disoccupazione e di insolvenza ai sensi della LADI,
l’indennità per perdita di guadagno ai sensi della LAINF, della LAM e
dell’assicurazione malattie.
Il
reddito considerato è quello percepito dopo 6 mesi dalla nascita del figlio o
dell’accoglimento dell’adottando; ciò consente di considerare le scelte
lavorative dei genitori che dopo l’evento decidono di ridurre il loro grado
d’occupazione per dedicarsi al figlio.
Massimale
di sostanza
Il
diritto alla prestazione non è dato se la sostanza netta supera 400'000 di
franchi al momento dell’accertamento del massimale di reddito. (…)”
Dal citato Messaggio emerge dunque che l’assegno parentale è un
sostengo economico, nella forma di prestazione unica, assegnato ai genitori
dopo la nascita di un figlio e che sono confrontati con una diminuzione di
reddito quando la madre ha esaurito il diritto alle indennità per maternità (di
14 settimane, precisamente 98 giorni, secondo l’art. 16d LIPG).
Considerando la situazione esistente dopo 6 mesi dalla nascita del
figlio o dell’accoglimento dell’adottando, si tiene adeguatamente conto delle
scelte lavorative operate dai genitori dopo la nascita del figlio (ripresa a
tempo pieno, riduzione del tempo di lavoro, cessazione di ogni attività
lucrativa).
Allo stesso momento ci si situa peraltro pure per stabilire se la
sostanza esistente supera o no il limite massimo di fr. 400'000.
Nel suo Rapporto 7417R del 1° dicembre 2017 sul Messaggio del 15
settembre 2017 concernente la Riforma cantonale fiscale e sociale, la
Commissione speciale tributaria si è così espressa:
" (…)
6.
MISURE SOCIALI APPROFONDITE
Come
detto, la maggioranza della commissione approva le misure presentate, sia
quelle che vengono potenziate, sia quelle introdotte per la prima volta.
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MISURE
Sostegno diretto alle famiglie
1. Assegno
parentale
Nuova
Considerandi
2.
Sostegno alla spesa di collocamento del figlio
Potenziamento
3.
Servizi
e strutture di accoglienza
Potenziamento
4.
Sostegno ai familiari curanti
Potenziamento
Politica aziendale a favore delle famiglie
5.
Sensibilizzazione delle aziende
Nuova
6.
Servizi
e strutture aziendali
Nuova
7.
Riconoscimento e certificazione
Nuova
8.
Sviluppo e valorizzazione delle competenze
Nuova
Si è
però ritenuto necessario approfondire quella che sembra la misura più
innovativa, oltre ad essere quelle con il maggior impatto finanziario:
l’assegno parentale.
In
merito a questa nuova misura di aiuto alle famiglie ci si è chiesti se non
fosse possibile ridurre la casistica toccata per evitare sussidi a pioggia ed
eventualmente sostenere maggiormente le strutture di accoglienza.
Le
considerazioni del Consiglio di Stato - fatte proprie anche dalla maggioranza
della commissione - sono le seguenti: “riteniamo fondamentale mantenere
l’assegno parentale, che proprio vuole aiutare le giovani famiglie lasciando
loro la libera scelta di come meglio utilizzare l’aiuto finanziario
concessogli, in un momento, la nascita di un figlio, caratterizzato da una importante
riduzione delle entrate famigliari. Non si tratta quindi di un sussidio a
pioggia bensì di un aiuto mirato a tutte le giovani famiglie che rientrano in
precisi limiti di reddito e di sostanza”.
La
riduzione dei beneficiari di questa misura si potrebbe ottenere riducendo le
soglie per l’erogazione di tali assegni (limite reddituale lordo di 140'000
franchi e limite di sostanza netta di 400'000 franchi); tali importi massimali
possono eventualmente venir calibrati diversamente, ma una loro riduzione
drastica non aiuterebbe il ceto medio, come a più riprese, la politica di
questo Cantone ha sostenuto di voler fare.
Sono
quindi state chieste delle simulazioni partendo dai dati del messaggio che si
riferiscono alle nascite nel nostro Cantone nel 2016 tenuto conto del campo di
applicazione (spiegato a pagina 33 del messaggio) che limita i beneficiari in
funzione delle seguenti condizioni:
• genitori che sono attivi professionalmente come
salariati o come indipendenti e anche a quelli che non lavorano (persone senza
attività lucrativa);
• un massimale di reddito lordo annuo di 140'000
franchi, che si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai
genitori (famiglia biparentale);
• sostanza netta inferiore ai 400'000 di franchi al
momento dell’accertamento del massimale di reddito;
• genitori che sono domiciliati ed effettivamente
residenti in Ticino alla nascita del figlio rispettivamente all’accoglimento in
famiglia dell’adottando;
• il diritto è subordinato ad un periodo di carenza,
inteso nel senso di domicilio e residenza in Ticino precedentemente al giorno
della nascita del figlio o accoglimento del figlio in vista di adozione (Se il
genitore o i genitori sono cittadini svizzeri, il periodo di carenza è di 3
anni; se il genitore o i genitori sono cittadini stranieri, il periodo di
carenza è di 5 anni).
Massimale
di reddito lordo
140’000
120’000
110’000
100’000
80’000
60’000
Massimale
di sostanza netta
400’000
400’000
400’000
400’000
400’000
400’000
Nr. aventi
diritto
1’996
1’716
1’514
1’271
726.
171.
Impatto
finanziario Fr.
6'900’000
6'000’000
5'300’000
4'450’000
2'550’000
600’000
Massimale
di reddito lordo
140’000
120’000
110’000
100’000
80’000
60’000
Massimale
di sostanza netta
200’000
200’000
200’000
200’000
200’000
200’000
Nr. aventi
diritto
1’936
1’676
1’494
1’261
726.
171.
Impatto
finanziario Fr.
6'750’000
5'850’000
5'200’000
4'400’000
2'550’000
600’000
Inoltre
la Commissione tributaria si è chiesta quali effetti avrebbe avuto escludere
dall’assegno parentale chi già beneficia degli assegni di prima infanzia (API)
in considerazione del fatto che spesso tra i beneficiari di questi assegni solo
un genitore lavora e quindi lo scopo del reinserimento lavorativo non è
garantito.
Le unità
di riferimento (UR) beneficiarie dell'assegno di prima infanzia (API) che
potrebbero avere diritto all'assegno parentale sono circa 170 all'anno, con un
impatto finanziario annuo di fr. 600'000 (170 x 3'500).
Dopo
ampia discussione, e tutta una serie di simulazioni, la maggioranza della commissione
tributaria propone di rimodulare l’assegno parentale con questi nuovi
parametri.
Massimale
di reddito
Reddito
lordo annuo di 110'000.- franchi (proposta del CdS 140'000), che si applica al
genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori (famiglia
biparentale).
Massimale
di sostanza
Il
diritto alla prestazione non è dato se la sostanza netta supera 400'000 di
franchi al momento dell’accertamento del massimale di reddito (come proposto
dal CdS).
Importo
L’importo
dell’assegno parentale è uguale per tutti gli aventi diritto e ammonta a
3'000.- franchi (proposta CdS 3'500 franchi).
Ripercussioni
finanziarie
L’impatto
di questa misura, rimodulata come proposto dalla Commissione tributaria, è
calcolato in 4,5 milioni di franchi. Rispetto alla proposta del messaggio vi
sarebbe un risparmio di 2,4 milioni di franchi che la commissione propone di
destinare quale supplemento alle strutture di accoglienza e alle strutture
aziendali finalizzato al contenimento dell’onere a carico di tutte le famiglie
(retta). Il regolamento di applicazione dovrà pertanto disciplinare in maniera
specifica la destinazione di questo ulteriore supplemento. In altre parole, si
tratta di una riallocazione parziale dell’importo originariamente destinato
all’assegno parentale a favore di tutte le famiglie che accedono a queste
strutture e servizi di accoglienza.
La
proposta governativa prevede di assimilare l’assegno parentale ai sussidi di
assistenza, i quali beneficiano dell’esonero fiscale. Tuttavia, ritenuto come
dal profilo giuridico l’esonero dell’assegno parentale potrebbe essere in
contrasto con il diritto federale – segnatamente l’art. 7 cpv. 4 lett. f LAID –
si reputa opportuno abrogare la modifica del Consiglio di Stato di cui all’art.
23.
lett. d LT in quanto è dubbio che l’assegno parentale possa essere
considerato come una prestazione assistenziale alla stregua degli assegni
AFI/API.
Tutti
gli altri parametri per definire il campo di applicazione rimangono quelli
illustrati nel messaggio governativo. (…)”
La Commissione speciale tributaria non ha dunque operato alcuna
modifica all’impostazione del Consiglio di Stato di esaminare i massimali di
reddito e di sostanza sei mesi dopo la nascita del figlio o l’accoglimento a
casa del minore.
Secondo il TCA la scelta di fondarsi sulla situazione economica
dell’unità di riferimento al sesto mese dalla nascita del figlio, derivante da
un’interpretazione letterale e storica è confermata pure dall’interpretazione
teleologica, visto che lo scopo dell’assegno parentale è quello di fornire un
sostegno, nella forma di una prestazione unica di fr. 3'000, alle famiglie che
dispongono di un reddito inferiore a fr. 110'000 e di una sostanza inferiore a
fr. 400'000 al momento in cui hanno manifestato concretamente come intendono
conciliare la vita familiare e quella professionale, ciò che avviene di regola
dopo avere esaurito le indennità di maternità.”
Questo Tribunale, al consid.
2.4., ha, infine, precisato che la norma non introduce alcuna ingiustificata
disuguaglianza di trattamento, in quanto tutti i nuclei familiari con un
reddito superiore a fr. 110'000 e una sostanza superiore a fr. 400'000 non
possono beneficiare dell’assegno parentale.
È
stato, altresì, evidenziato che è vero che, trattandosi di una prestazione a
carattere selettivo, determinata sulla base del reddito e della sostanza
esistente in un mese preciso, l’assegno parentale può essere ottenuto o
rifiutato in funzione delle scelte (riprendere a lavorare oppure no) effettuate
dai genitori durante il mese in questione.
Tuttavia
il TCA ha indicato che “ciò non muta al fatto che “la situazione di chi
riprende a lavorare è diversa da chi continua a beneficiare di un congedo non
pagato, come precisato giustamente dalla Cassa, la quale sottolinea pure, a
ragione, l’elemento di esclusione dalla prestazione legato alla sostanza”.
2.6
Nella presente evenienza questa
Corte ritiene, in virtù degli art. 71 b cpv. 1 Laf e 43b cpv. 1 Reg.Laf, nonché
della giurisprudenza appena esposta (cfr. consid. 2.5.), che il modo di
procedere della Cassa, la quale, al fine di determinare il diritto all’assegno
parentale degli insorgenti, ha tenuto conto della loro situazione economica al
sesto mese (aprile 2023) dalla nascita della figlia Amra (5 ottobre 2022; cfr.
doc. 2), non sia censurabile.
Il reddito lordo complessivo
dell’unità di riferimento composta di RI 2 e RI 1, riportato su un anno,
ammontava nel mese di aprile 2023, già a prescindere dall’eventuale riscossione
della tredicesima (cfr. doc. III), a fr. 128'059.--, ottenuti sommando il
reddito lordo della moglie di fr. 74'059.-- (fr. 6'171.60 stipendio di aprile
2023.
presso il __________ - doc. 27 - x 12 mesi) al reddito lordo del marito di
fr. 54'000.-- (fr. 4'500.-- salario del mese di aprile 2023 presso __________ -
doc. 28 – x 12 mesi).
È utile rilevare che gli
insorgenti non hanno sollevato alcuna obiezione in merito agli importi dei loro
stipendi dell’aprile 2023.
Il calcolo su base annua dei
redditi del sesto mese successivo a quello del giorno del parto (e non, quindi,
del reddito effettivo percepito nei dodici mesi precedenti il sesto mese dalla
nascita - in concreto: aprile 2022 – aprile 2023 -, come invece preteso dai
ricorrenti; cfr. doc. I) è peraltro contemplato all’art. 43c Reg.Laf in
analogia con quanto avviene per stabilire il diritto agli assegni integrativi
(AFI) e di prima infanzia (API; cfr. consid. 2.2.).
Per quanto attiene agli AFI e API
cfr. STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020 consid. 2.6.; STCA 39.2017.15 del 31
agosto 2017; STCA 39.2017.16 del 7 maggio 2018; STCA 39.2010.4-5 del 15
settembre 2010.
ll reddito da attività lucrativa
dipendente viene conteggiato su base annua, facendo capo ai dati relativi al
momento dell’inoltro della domanda dell’assegno, come contemplato dall’art. 10a
Laps (in particolare nell’ambito degli AFI cfr. STCA 39.2020.3 del 9 settembre
2020.
consid. 2.6.; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017; STCA 39.2004.11 del 27
aprile 2005).
Visto che l’importo di fr.
128'059.-- è superiore al limite massimo di fr. 110'000 fissato all’art. 71b
cpv. 3 lett. a Laf, a ragione la parte resistente ha negato agli insorgenti il
diritto all’assegno parentale.
La
decisione su reclamo del 23 agosto 2023 deve, conseguentemente, essere
confermata.
2.7
Nell’ambito dell’assegno parentale,
contemplato nella Legge sugli assegni familiari del Cantone Ticino - Laf (cfr.
art. 71a segg.), si applica, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, la
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna
applicabile la Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed
art. 46 Laf).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le
spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia
ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola
pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi di una
vertenza relativa all’assegno parentale per il quale è applicabile in primis la
Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie
(cfr. Decreto 39.2023.12 del 23 ottobre 2023; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022
consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6
del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti