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Decisione

39.2023.14

A ragione la Cassa ha negato a una coppia di neo genitori il diritto all'assegno parentale, poiché il reddito lordo complessivo dell'UR relativo al mese di aprile 2023(6° mese dopo la nascita della figlia - ottobre 2022),riportato su un anno,è superiore al limite massimo di fr. 110'000

15 novembre 2023Italiano26 min

figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

39.2023.14

rs

Lugano

15 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2023 di

1. RI

1

2. RI

2

contro

la decisione su reclamo del 23 agosto 2023 emanata da

CO 1

in materia di assegni di famiglia (assegno parentale)

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 23

agosto 2023 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 18

luglio 2023 (cfr. doc. 24) con la quale ha negato a RI 2 l’assegno parentale,

argomentando:

" (…) L’art.

71b cpv. 3 Laf prevede che il diritto all’assegno è vincolato alle

condizioni seguenti:

a) i

redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento,

comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere

110'000 franchi annui;

b) la

sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri

dell’unità di

riferimento non deve eccedere 400'000 franchi.

Il Regolamento d’applicazione stabilisce come occorra determinare

il reddito annuo del sesto mese successivo alla nascita: “Per (…) le condizioni

economiche (…), occorre considerare la situazione in essere al sesto mese

successivo a quello del giorno del parto” (art. 43b cpv. 1 Reg.Laf). Ed ancora.

“I redditi lordi da attività lucrativa vanno calcolati su un anno, in

analogia con quanto avviene per stabilire il

diritto all’assegno

integrativo e all’assegno di prima infanzia”. (art. 43c cpv. 1 Reg.laf).

Nel caso specifico, rileviamo che la figlia __________ è nata il __________

2022: il mese determinante per il calcolo del reddito è dunque aprile 2023.

La Cassa ha pertanto constatato che il reddito determinante ai

fini del diritto alle prestazioni è di CHF 128'059.- ed è composto:

-

dal salario lordo della signora RI 2 di CHF 74'059.-

(6'171.60 x 12)

-

dal salario lordo del signor RI 1 di CHF 54'000.-

(4'500.- x 12)

Visto quanto sopra esposto, valutato che il reddito lordo annuo

accertato è superiore rispetto al limite previsto ai sensi Laf, il diritto

all’AP non sussiste, la decisione di data 18 luglio 2023 è pertanto confermata.

4.

A titolo abbondanziale, la Cassa osserva che l’entrata percepita

nel mese di aprile 2023 è stata rapportata su base annua per 12 mensilità. Non

è stato appurato se vi sia il diritto alla 13ma mensilità in quanto il reddito

totale annuo sarebbe eventualmente maggiore rispetto a quello effettivamente

calcolato.” (Doc. A1)

1.2. Contro la decisione su reclamo RI 2

e il marito RI 1 hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente

tenore:

" (…) La

Cassa, il 18.07.23, ha determinato il redito annuo del sesto mese successivo

alla nascita, ovvero ci ha chiesto di inviare i conteggi salari (mio e di mio

marito) in aprile 2023. In concreto hanno calcolato i due salari di quel mese e

hanno moltiplicato per dodici mensilità, come risultato è stato superato il

limite di fr. 110'000.- di reddito annuo lordo, sopra al quale non si ha diritto

all’Assegno parentale.

In data 03.08.23 abbiamo reclamato contro

tale decisione, inviando i conteggi salari degli ultimi 12 mesi (aprile 22 -

aprile 23) spiegando che realmente il loro calcolo non rispecchiava la nostra

realtà. Da considerare che il marito non ha avuto la tredicesima nel 2022

(salario a ore) invece la sottoscritta sì, ugualmente non verrebbe superato il

limite.

La Cassa, in data 23.08.23, ha respinto il

nostro reclamo.

Con la presente chiediamo al vostro

Tribunale di esprimersi in merito al calcolo effettuato dalla Cassa in

considerazione del fatto che non si è fatto un calcolo reddito annuale sui dati

reali ma è stato fatto un calcolo ipotetico (x 12), con decisione negativa alla

nostra richiesta. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta di causa del 10

ottobre 2023 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, precisando che “(…)

è certa nel ritenere che i redditi da considerare sono quelli documentati nel

sesto mese (e solo in quello essendo una prestazione una tantum) dopo la

nascita (cfr. ad esempio in tal senso inc. 39.2020.2 del 03 settembre 2020)”

(cfr. doc. III).

1.4. Il 18 ottobre 2023 i ricorrenti

hanno riconfermato la loro contestazione contro il modo di operare della Cassa

e hanno ribadito la richiesta al TCA di pronunciarsi riguardo al calcolo

effettuato dall’amministrazione, riconoscendo loro il diritto all’assegno

parentale (cfr. doc. V).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il Gran Consiglio del Cantone

Ticino, il 12 dicembre 2017, ha approvato una modifica della Legge sugli

assegni di famiglia (Laf) che ha introdotto, segnatamente, gli art. 71a segg.

relativi all’assegno parentale, il quale è una prestazione sociale proposta

nell’ambito della Riforma fiscale e sociale (cfr. Messaggio n. 7417 del 15

settembre 2017).

La Riforma è stata accettata in

votazione popolare, a seguito di referendum, il 29 aprile 2018 (cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/circolari_af/20.07.2018_nuove_misure_sociali_cantonali.pdf).

Fatti

I disposti della Laf riguardanti

l’assegno parentale sono, quindi, entrati in vigore il 1° gennaio 2019 (cfr. BU

2018 215).

Ai sensi dell’art. 46 Laf alle

prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non

preveda espressamente una deroga, in particolare le disposizioni della

legislazione sulla Laps (lett. a).

L’art. 33 cpv. 2 Laps enuncia che

" 1Contro

le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà

di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla

data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è

data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni

entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da

questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).”

Ritenuto

il tenore dell’art. 33 cpv. 2 Laps, il TCA è competente per esaminare i ricorsi

in materia di assegno parentale.

nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se la

Cassa abbia rettamente o meno negato ai ricorrenti il diritto a un assegno

parentale richiesto a seguito della nascita della figlia Amra, nata il 5

ottobre 2022.

2.3. L’assegno parentale è una

prestazione unica e ammonta a CHF 3'000.- (cfr. art. 71c cpv. 1 Laf).

Per

poter beneficiare dell’assegno parentale i richiedenti devono rispettare le

seguenti condizioni generali fissate all’art. 71a Laf:

" 1Le

persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all’assegno:

a) per ogni

figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste

un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;

b) per ogni

minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se

è stata rilasciata l’autorizzazione dell’autorità cantonale. Non conferisce

alcun diritto l’adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.

2Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i

richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio,

fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge sull’asilo del 26

giugno 1998 (LAsi).

3Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto

all’assegno se al momento della nascita oppure dell’accoglimento a casa del

minore:

a) ha il

domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;

b) ha il

domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino

straniero.”

Trattandosi di una prestazione

attribuita in modo selettivo e non generalizzato, occorre inoltre che l’unità

di riferimento che entra in considerazione soddisfi le condizioni economiche,

così fissate all’art. 71b Laf:

" 1Il

diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale

e finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita

oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore.

2Riservate le disposizioni della Laps concernenti i

coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se i figli sono in comune.

3Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni

seguenti:

a) i redditi

lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le

rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000

franchi annui;

b) la sostanza

mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve

eccedere 400’000 franchi.

4È fatta salva la richiesta di restituzione

dell’assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata

dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente

tenuti alla restituzione.”

Il Regolamento sugli assegni di famiglia

(Reg. Laf) prevede all’art. 43b cpv. 1 che “per la composizione dell'unità di

riferimento e le condizioni economiche dei suoi membri, occorre considerare la

situazione in essere nel sesto mese successivo a quello del giorno del parto o

dell'accoglimento a casa del minore”.

L’art. 43c Reg. Laf

stabilisce invece che:

" 1I

redditi lordi da attività lucrativa vanno calcolati su un anno, in analogia con

quanto avviene per stabilire il diritto all’assegno integrativo e all’assegno

di prima infanzia.

2Vanno anche calcolate su base annua le rendite e le

indennità sostitutive di reddito, in particolare quando v’è un diritto in virtù

di una delle leggi seguenti:

a) legge

federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in

caso di maternità del 25 settembre 1952 (LIPG);

b) legge

federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 (LAI);

c) legge federale

sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);

d) legge

federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF);

e) legge

federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA);

f) legge

federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM);

g) legge

federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità

per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI);

h) legge sulle

indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015”

2.4. Per

costante giurisprudenza federale la legge va interpretata in primo luogo

procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale; cfr. DTF 148 V 162

consid. 5.2.; DTF 146 V 331

consid. 5; DTF 138 V 50 consid. 4.2 pag. 54; DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277). Tuttavia, se il testo non è perfettamente

chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere

ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli

elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo

spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione

teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto

(interpretazione sistematica; DTF 148 V 253 consid. 4.2.; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF

135 V 153 consid. 4.1 pag. 157; DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II

249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una

disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni,

costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso, nonché la volontà del

legislatore ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee

(interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la

volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato

espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1

pag. 174 con riferimenti).

Va presa la decisione

materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato

soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non

privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso

di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo

interpretativo (cfr. STF 9C_135/2020 del 30 settembre

2020 consid. 5 di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale;

DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni,

dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In

effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso

della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità

delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore

federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. STF

2C_810/2021 del 31 marzo 2023 consid. 2.3., parzialmente pubblicata in DTF 149

I 191; DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag.

716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).

Cfr. pure STF 8C_143/2023 del 24

agosto 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_293/2022 del 20 gennaio 2023 consid. 5.1.; STF

9C_543/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4, destinata alla pubblicazione nella

raccolta ufficiale; STF 8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata

in DTF 140 V 227; STF 9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata

in DTF 145 V 354.

2.5. Con sentenza 39.2020.2 del 3

settembre 2020, pubblicata in RtiD I-2021 N. 16 pag. 94 segg., peraltro

menzionata dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. III), questa

Corte ha confermato la decisione su reclamo della Cassa con la quale aveva

negato a una coppia di neogenitori il diritto all’assegno parentale, in quanto

i redditi lordi della loro unità di riferimento nel mese di febbraio 2020,

ossia sei mesi dopo la nascita della figlia nell’agosto 2019, ammontavano a

circa fr. 115’000.-- ed erano perciò superiori al limite massimo stabilito

dalla legge di fr. 110’000.--.

Il TCA ha ritenuto infondata la

tesi dei ricorrenti secondo cui la volontà del legislatore sarebbe stata quella

di considerare il reddito medio ottenuto nel periodo di sei mesi dopo la

nascita del figlio, riportato su base annua e al riguardo, al consid. 2.3. del

giudizio menzionato, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" 2.3. Nella

presente fattispecie, il testo della legge impone di considerare la situazione

finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita.

D’altra parte, per poter ottenere questa

prestazione, il reddito lordo non deve eccedere 110'000 franchi annui (e la

sostanza netta 400'000 franchi annui).

Il testo della legge è chiaro e impone di riferirsi alla

situazione “esistente sei mesi dopo la nascita” e non a quella precedente e

successiva.

L’interpretazione letterale è peraltro confermata

dall’interpretazione storica, attraverso l’esame dei lavori preparatori.

Nel Messaggio 7417 del Consiglio di Stato del 15 settembre 2017

relativo alla Riforma cantonale fiscale e sociale figurano in particolare le

seguenti indicazioni:

" (…)

Massimale

di reddito

L’assegno

parentale non è una prestazione a garanzia del fabbisogno vitale come gli

assegni familiari di complemento (AFI e API) o una prestazione a copertura di

una determinata spesa come la riduzione dei premi (Ripam), il cui diritto

dipende dalla situazione economica della famiglia in termini di redditi e

spese. L’obiettivo è quello di fornire un sostegno economico ai genitori dopo

l’arrivo di un figlio. L’assegno parentale intende aiutare, in particolare, le

famiglie confrontate con una diminuzione di reddito nel primo anno di vita del

figlio, segnatamente dopo che la madre ha esaurito il diritto alle indennità

per maternità, che è una prestazione sostitutiva di reddito. L’assegno è

orientato soprattutto ai genitori che lavorano allo scopo di agevolarli e

sostenerli nella conciliazione lavoro/famiglia, senza dimenticare, considerate

le finalità, anche i genitori che non lavorano (in particolare le famiglie

monoparentali). Esso è riconosciuto fino a un determinato massimale di reddito

lordo annuo da attività lucrativa (salario da dipendente o reddito da

indipendente) determinante ai fini dell’AVS percepito dopo la nascita del

figlio o dell’accoglimento dell’adottando.

Per

l’assegno parentale un massimale di reddito lordo annuo di 140'000 franchi, che

si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori

(famiglia biparentale).

Ritenuto

come il reddito lordo da attività indipendente non è immediatamente

disponibile, il diritto alla prestazione è accordato in via provvisoria;

qualora dovesse essere successivamente appurato che il reddito da indipendente,

così come determinato dalla notifica di tassazione dell’anno di riferimento,

superi il massimale, il genitore è tenuto a restituirla.

Oltre al

reddito da lavoro, sono considerate anche eventuali prestazioni sostitutive,

quali l’indennità di disoccupazione e di insolvenza ai sensi della LADI,

l’indennità per perdita di guadagno ai sensi della LAINF, della LAM e

dell’assicurazione malattie.

Il

reddito considerato è quello percepito dopo 6 mesi dalla nascita del figlio o

dell’accoglimento dell’adottando; ciò consente di considerare le scelte

lavorative dei genitori che dopo l’evento decidono di ridurre il loro grado

d’occupazione per dedicarsi al figlio.

Massimale

di sostanza

Il

diritto alla prestazione non è dato se la sostanza netta supera 400'000 di

franchi al momento dell’accertamento del massimale di reddito. (…)”

Dal citato Messaggio emerge dunque che l’assegno parentale è un

sostengo economico, nella forma di prestazione unica, assegnato ai genitori

dopo la nascita di un figlio e che sono confrontati con una diminuzione di

reddito quando la madre ha esaurito il diritto alle indennità per maternità (di

14 settimane, precisamente 98 giorni, secondo l’art. 16d LIPG).

Considerando la situazione esistente dopo 6 mesi dalla nascita del

figlio o dell’accoglimento dell’adottando, si tiene adeguatamente conto delle

scelte lavorative operate dai genitori dopo la nascita del figlio (ripresa a

tempo pieno, riduzione del tempo di lavoro, cessazione di ogni attività

lucrativa).

Allo stesso momento ci si situa peraltro pure per stabilire se la

sostanza esistente supera o no il limite massimo di fr. 400'000.

Nel suo Rapporto 7417R del 1° dicembre 2017 sul Messaggio del 15

settembre 2017 concernente la Riforma cantonale fiscale e sociale, la

Commissione speciale tributaria si è così espressa:

" (…)

6.

MISURE SOCIALI APPROFONDITE

Come

detto, la maggioranza della commissione approva le misure presentate, sia

quelle che vengono potenziate, sia quelle introdotte per la prima volta.

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MISURE

Sostegno diretto alle famiglie

1. Assegno

parentale

Nuova

Considerandi

2.

Sostegno alla spesa di collocamento del figlio

Potenziamento

3.

Servizi

e strutture di accoglienza

Potenziamento

4.

Sostegno ai familiari curanti

Potenziamento

Politica aziendale a favore delle famiglie

5.

Sensibilizzazione delle aziende

Nuova

6.

Servizi

e strutture aziendali

Nuova

7.

Riconoscimento e certificazione

Nuova

8.

Sviluppo e valorizzazione delle competenze

Nuova

Si è

però ritenuto necessario approfondire quella che sembra la misura più

innovativa, oltre ad essere quelle con il maggior impatto finanziario:

l’assegno parentale.

In

merito a questa nuova misura di aiuto alle famiglie ci si è chiesti se non

fosse possibile ridurre la casistica toccata per evitare sussidi a pioggia ed

eventualmente sostenere maggiormente le strutture di accoglienza.

Le

considerazioni del Consiglio di Stato - fatte proprie anche dalla maggioranza

della commissione - sono le seguenti: “riteniamo fondamentale mantenere

l’assegno parentale, che proprio vuole aiutare le giovani famiglie lasciando

loro la libera scelta di come meglio utilizzare l’aiuto finanziario

concessogli, in un momento, la nascita di un figlio, caratterizzato da una importante

riduzione delle entrate famigliari. Non si tratta quindi di un sussidio a

pioggia bensì di un aiuto mirato a tutte le giovani famiglie che rientrano in

precisi limiti di reddito e di sostanza”.

La

riduzione dei beneficiari di questa misura si potrebbe ottenere riducendo le

soglie per l’erogazione di tali assegni (limite reddituale lordo di 140'000

franchi e limite di sostanza netta di 400'000 franchi); tali importi massimali

possono eventualmente venir calibrati diversamente, ma una loro riduzione

drastica non aiuterebbe il ceto medio, come a più riprese, la politica di

questo Cantone ha sostenuto di voler fare.

Sono

quindi state chieste delle simulazioni partendo dai dati del messaggio che si

riferiscono alle nascite nel nostro Cantone nel 2016 tenuto conto del campo di

applicazione (spiegato a pagina 33 del messaggio) che limita i beneficiari in

funzione delle seguenti condizioni:

• genitori che sono attivi professionalmente come

salariati o come indipendenti e anche a quelli che non lavorano (persone senza

attività lucrativa);

• un massimale di reddito lordo annuo di 140'000

franchi, che si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai

genitori (famiglia biparentale);

• sostanza netta inferiore ai 400'000 di franchi al

momento dell’accertamento del massimale di reddito;

• genitori che sono domiciliati ed effettivamente

residenti in Ticino alla nascita del figlio rispettivamente all’accoglimento in

famiglia dell’adottando;

• il diritto è subordinato ad un periodo di carenza,

inteso nel senso di domicilio e residenza in Ticino precedentemente al giorno

della nascita del figlio o accoglimento del figlio in vista di adozione (Se il

genitore o i genitori sono cittadini svizzeri, il periodo di carenza è di 3

anni; se il genitore o i genitori sono cittadini stranieri, il periodo di

carenza è di 5 anni).

Massimale

di reddito lordo

140’000

120’000

110’000

100’000

80’000

60’000

Massimale

di sostanza netta

400’000

400’000

400’000

400’000

400’000

400’000

Nr. aventi

diritto

1’996

1’716

1’514

1’271

726.

171.

Impatto

finanziario Fr.

6'900’000

6'000’000

5'300’000

4'450’000

2'550’000

600’000

Massimale

di reddito lordo

140’000

120’000

110’000

100’000

80’000

60’000

Massimale

di sostanza netta

200’000

200’000

200’000

200’000

200’000

200’000

Nr. aventi

diritto

1’936

1’676

1’494

1’261

726.

171.

Impatto

finanziario Fr.

6'750’000

5'850’000

5'200’000

4'400’000

2'550’000

600’000

Inoltre

la Commissione tributaria si è chiesta quali effetti avrebbe avuto escludere

dall’assegno parentale chi già beneficia degli assegni di prima infanzia (API)

in considerazione del fatto che spesso tra i beneficiari di questi assegni solo

un genitore lavora e quindi lo scopo del reinserimento lavorativo non è

garantito.

Le unità

di riferimento (UR) beneficiarie dell'assegno di prima infanzia (API) che

potrebbero avere diritto all'assegno parentale sono circa 170 all'anno, con un

impatto finanziario annuo di fr. 600'000 (170 x 3'500).

Dopo

ampia discussione, e tutta una serie di simulazioni, la maggioranza della commissione

tributaria propone di rimodulare l’assegno parentale con questi nuovi

parametri.

Massimale

di reddito

Reddito

lordo annuo di 110'000.- franchi (proposta del CdS 140'000), che si applica al

genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori (famiglia

biparentale).

Massimale

di sostanza

Il

diritto alla prestazione non è dato se la sostanza netta supera 400'000 di

franchi al momento dell’accertamento del massimale di reddito (come proposto

dal CdS).

Importo

L’importo

dell’assegno parentale è uguale per tutti gli aventi diritto e ammonta a

3'000.- franchi (proposta CdS 3'500 franchi).

Ripercussioni

finanziarie

L’impatto

di questa misura, rimodulata come proposto dalla Commissione tributaria, è

calcolato in 4,5 milioni di franchi. Rispetto alla proposta del messaggio vi

sarebbe un risparmio di 2,4 milioni di franchi che la commissione propone di

destinare quale supplemento alle strutture di accoglienza e alle strutture

aziendali finalizzato al contenimento dell’onere a carico di tutte le famiglie

(retta). Il regolamento di applicazione dovrà pertanto disciplinare in maniera

specifica la destinazione di questo ulteriore supplemento. In altre parole, si

tratta di una riallocazione parziale dell’importo originariamente destinato

all’assegno parentale a favore di tutte le famiglie che accedono a queste

strutture e servizi di accoglienza.

La

proposta governativa prevede di assimilare l’assegno parentale ai sussidi di

assistenza, i quali beneficiano dell’esonero fiscale. Tuttavia, ritenuto come

dal profilo giuridico l’esonero dell’assegno parentale potrebbe essere in

contrasto con il diritto federale – segnatamente l’art. 7 cpv. 4 lett. f LAID

si reputa opportuno abrogare la modifica del Consiglio di Stato di cui all’art.

23.

lett. d LT in quanto è dubbio che l’assegno parentale possa essere

considerato come una prestazione assistenziale alla stregua degli assegni

AFI/API.

Tutti

gli altri parametri per definire il campo di applicazione rimangono quelli

illustrati nel messaggio governativo. (…)”

La Commissione speciale tributaria non ha dunque operato alcuna

modifica all’impostazione del Consiglio di Stato di esaminare i massimali di

reddito e di sostanza sei mesi dopo la nascita del figlio o l’accoglimento a

casa del minore.

Secondo il TCA la scelta di fondarsi sulla situazione economica

dell’unità di riferimento al sesto mese dalla nascita del figlio, derivante da

un’interpretazione letterale e storica è confermata pure dall’interpretazione

teleologica, visto che lo scopo dell’assegno parentale è quello di fornire un

sostegno, nella forma di una prestazione unica di fr. 3'000, alle famiglie che

dispongono di un reddito inferiore a fr. 110'000 e di una sostanza inferiore a

fr. 400'000 al momento in cui hanno manifestato concretamente come intendono

conciliare la vita familiare e quella professionale, ciò che avviene di regola

dopo avere esaurito le indennità di maternità.”

Questo Tribunale, al consid.

2.4., ha, infine, precisato che la norma non introduce alcuna ingiustificata

disuguaglianza di trattamento, in quanto tutti i nuclei familiari con un

reddito superiore a fr. 110'000 e una sostanza superiore a fr. 400'000 non

possono beneficiare dell’assegno parentale.

È

stato, altresì, evidenziato che è vero che, trattandosi di una prestazione a

carattere selettivo, determinata sulla base del reddito e della sostanza

esistente in un mese preciso, l’assegno parentale può essere ottenuto o

rifiutato in funzione delle scelte (riprendere a lavorare oppure no) effettuate

dai genitori durante il mese in questione.

Tuttavia

il TCA ha indicato che “ciò non muta al fatto che “la situazione di chi

riprende a lavorare è diversa da chi continua a beneficiare di un congedo non

pagato, come precisato giustamente dalla Cassa, la quale sottolinea pure, a

ragione, l’elemento di esclusione dalla prestazione legato alla sostanza”.

2.6

Nella presente evenienza questa

Corte ritiene, in virtù degli art. 71 b cpv. 1 Laf e 43b cpv. 1 Reg.Laf, nonché

della giurisprudenza appena esposta (cfr. consid. 2.5.), che il modo di

procedere della Cassa, la quale, al fine di determinare il diritto all’assegno

parentale degli insorgenti, ha tenuto conto della loro situazione economica al

sesto mese (aprile 2023) dalla nascita della figlia Amra (5 ottobre 2022; cfr.

doc. 2), non sia censurabile.

Il reddito lordo complessivo

dell’unità di riferimento composta di RI 2 e RI 1, riportato su un anno,

ammontava nel mese di aprile 2023, già a prescindere dall’eventuale riscossione

della tredicesima (cfr. doc. III), a fr. 128'059.--, ottenuti sommando il

reddito lordo della moglie di fr. 74'059.-- (fr. 6'171.60 stipendio di aprile

2023.

presso il __________ - doc. 27 - x 12 mesi) al reddito lordo del marito di

fr. 54'000.-- (fr. 4'500.-- salario del mese di aprile 2023 presso __________ -

doc. 28 – x 12 mesi).

È utile rilevare che gli

insorgenti non hanno sollevato alcuna obiezione in merito agli importi dei loro

stipendi dell’aprile 2023.

Il calcolo su base annua dei

redditi del sesto mese successivo a quello del giorno del parto (e non, quindi,

del reddito effettivo percepito nei dodici mesi precedenti il sesto mese dalla

nascita - in concreto: aprile 2022 – aprile 2023 -, come invece preteso dai

ricorrenti; cfr. doc. I) è peraltro contemplato all’art. 43c Reg.Laf in

analogia con quanto avviene per stabilire il diritto agli assegni integrativi

(AFI) e di prima infanzia (API; cfr. consid. 2.2.).

Per quanto attiene agli AFI e API

cfr. STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020 consid. 2.6.; STCA 39.2017.15 del 31

agosto 2017; STCA 39.2017.16 del 7 maggio 2018; STCA 39.2010.4-5 del 15

settembre 2010.

ll reddito da attività lucrativa

dipendente viene conteggiato su base annua, facendo capo ai dati relativi al

momento dell’inoltro della domanda dell’assegno, come contemplato dall’art. 10a

Laps (in particolare nell’ambito degli AFI cfr. STCA 39.2020.3 del 9 settembre

2020.

consid. 2.6.; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017; STCA 39.2004.11 del 27

aprile 2005).

Visto che l’importo di fr.

128'059.-- è superiore al limite massimo di fr. 110'000 fissato all’art. 71b

cpv. 3 lett. a Laf, a ragione la parte resistente ha negato agli insorgenti il

diritto all’assegno parentale.

La

decisione su reclamo del 23 agosto 2023 deve, conseguentemente, essere

confermata.

2.7

Nell’ambito dell’assegno parentale,

contemplato nella Legge sugli assegni familiari del Cantone Ticino - Laf (cfr.

art. 71a segg.), si applica, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, la

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna

applicabile la Legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed

art. 46 Laf).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia

ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola

pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi di una

vertenza relativa all’assegno parentale per il quale è applicabile in primis la

Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. Decreto 39.2023.12 del 23 ottobre 2023; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022

consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6

del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti