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Decisione

39.2023.16

Rettamente Cassa ha negato a ric. (CH) assegno parentale a favore di ciascuno dei suoi 2 figli gemelli nati nel 2023, poiché non adempiva presupposto del periodo di carenza di 3 anni in Ticino. La medesima infatti da aprile a novembre 2021 è stata domiciliata in un altro Cantone. No tutela BF

29 gennaio 2024Italiano36 min

tale data fino al 30 aprile 201 ha lavorato presso la farmacia __________ di __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

39.2023.16

rs

Lugano

29 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 novembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 31 ottobre 2023 emanata da

CO 1

in materia di assegni di famiglia (assegno parentale)

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 31

ottobre 2023 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato le decisioni del 4

settembre 2023 (cfr. doc. 8; 9) con le quali ha respinto la richiesta del 25

agosto 2023 di RI 2 tendente all’ottenimento dell’assegno parentale a favore

dei figli gemelli __________ e __________, nati il __________ 2023 (cfr. doc.

3-4), argomentando:

" (...) L’art.

71a cpv. 3 lett. a) Laf prevede che il genitore ha diritto all’assegno se al

momento della nascita ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre

anni.

Nel caso specifico, rileviamo che i figli __________

e __________ sono nati il __________ 2023.

Da accertamenti effettuati, la Cassa ha potuto

rilevare che la reclamante - così come il marito signor __________ - hanno il

domicilio nel cantone Ticino dal 1° dicembre 2021.

Visto quanto sopra esposto, si osserva che

nel mese di agosto 2023 - momento della nascita di figli __________ e __________

- la reclamante non adempiva al requisito del domicilio (3 anni).

Conseguentemente, ritenuto che la legge non

prevede eccezioni nella sua applicazione, eccezioni comunque nemmeno pretese

dalla reclamante, non sussistono i presupposti affinché la Cassa possa aderire

alla richiesta formulata; le decisioni di data 4 settembre 2023 sono pertanto

in tal senso confermate.

4.

In merito all’osservazione avanzata dalla

reclamante per quanto concerne il domicilio nel Cantone Ticino e più precisamente

“Attiriamo la vostra attenzione quanto scritto sul formulario “Richiesta di

assegno parentale” al punto dove viene specificato:

“Residente nel Cantone da almeno 3 anni

per i cittadini svizzeri e 5 anni per i cittadini stranieri, senza interruzione

superiore a 12 mesi”, la Cassa specifica che tale disposizione applicata

unicamente in ambito di assegni cantonali di complemento (assegno familiare

integrativo e assegno di prima infanzia, sulla base di quanto disposto

dall’art. 63 Laf) e non per quanto concerne l’assegno parentale.

Il formulario “Richiesta di assegno

parentale” è già stato rettificato.” (Doc. 12A=B1)

1.2. Contro la decisione su reclamo RI 1

ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere segnatamente di essere

cittadina svizzera e di aver dovuto recarsi, per motivi di lavoro e per pochi

mesi, oltralpe durante la pandemia di Covid19 nel 2021. La medesima ha spiegato

di lavorare dal 2003 quale assistente di farmacia presso __________, che nel

2021 era l’unica dipendente senza figli, per cui poteva spostarsi in un’altra

succursale in quanto carenti di personale e che per senso del dovere non si è

permessa di rifiutare la richiesta del suo datore di lavoro, anche perché

voleva aiutare la catena di farmacie in questione a far fronte al periodo di

difficoltà.

Ella ha puntualizzato, da un

lato, che con lei in Svizzera interna è andato pure il marito, il quale era

fortemente contrario al trasferimento. Dall’altro, di essere stata chiara con

il suo datore di lavoro, nel senso che appena la situazione l’avesse permesso,

sarebbe rientrata in Ticino nella stessa farmacia dove lavora da vent’anni.

L’insorgente ha poi asserito di

aver esposto la sua situazione, ossia di doversi trasferire per un breve

periodo, presso __________ prima di partire, ma che lì non le hanno indicato la

questione della residenza e lei non ci ha pensato.

La medesima ha aggiunto di essere

rimasta nel Canton __________ dal 1° aprile al 30 novembre 2021 e di avere

comunque fatto la pendolare tra __________ e __________ tutto il mese di aprile

2021 e nel novembre 2021, poiché la farmacia __________ di __________ aveva

bisogno di lei, come pure la farmacia in Svizzera interna.

La ricorrente ha specificato che,

quando è andata via da __________, ha chiesto come funzionasse con le tasse e le

hanno detto che, siccome era stata in quel Cantone meno di dodici mesi, non

veniva considerata la sua residenza e l’avrebbero stralciata dal relativo

registro, in quanto avrebbe dovuto pagare le imposte nel Cantone Ticino.

Ella ha affermato di essere stata

informata in seguito, allorché è diventata mamma di due gemelli, di scaricare

il formulario per la richiesta degli assegni parentali e di aver

conseguentemente stampato, compilato, firmato e inviato il modulo reperito nel

sito ufficiale del Cantone, il quale riportava l’indicazione “residenza nel

Cantone da almeno 3 anni per i cittadini svizzeri e 5 anni per i cittadini

stranieri, senza interruzione superiore a 12 mesi”.

L’insorgente non capisce perché

debba essere il cittadino a pagare un errore del Cantone che non ha modificato

il formulario. A mente della stessa, stando al formulario che aveva scaricato,

Fatti

i suoi figli avrebbero diritto all’assegno parentale, essendo stata via dal

Ticino meno di dodici mesi e rientrata da più di dodici mesi alla nascita dei

gemelli. Ella sostiene che, se ci fosse stato scritto soltanto “residenza

nel Cantone da almeno 3 anni per i cittadini svizzeri”, non avrebbe

richiesto gli assegni, ma, visto che vi era l’aggiunta “senza interruzione

superiore a 12 mesi”, che è stata modificata solo successivamente, ha

inoltrato la domanda.

Secondo la ricorrente fa stato il

formulario così come l’ha scaricato dal sito del Cantone.

Ella ha rilevato di trovarsi in

difficoltà economiche, che non è facile trovare una sistemazione per i figli e

che l’entrata maggiore e sicura è lo stipendio del marito, il quale dal 1°

settembre 2023 ha aperto un salone di parrucchiere, anche se non ha ancora un

reddito fisso che consenta di provvedere a tutte le spese.

L’insorgente ha concluso, osservando

che le sono stati negati anche gli assegni integrativi e di prima infanzia,

visto che era in maternità e percepiva lo stipendio all’80% e che dopo il

congedo non pagato riprenderà l’attività lavorativa al 50%, per cui, tenendo

conto anche del salario del marito, gli AFI e API non le saranno in ogni caso

concessi (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta di causa dell’11

dicembre 2023 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti

di cui si dirà per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.4. RI 1 ha presentato delle

osservazioni il 21 dicembre 2023, sottolineando, da una parte, che l’Ufficio

competente “(…) non ammette e non vuole capire che l’errore è loro e che il

cittadino ha eseguito ciò che gli è stato detto di fare, fosse stato il

contrario sono sicura che loro si sarebbero fatti valere su questo punto” e

che il formulario relativo all’assegno parentale scaricabile dal sito del

Cantone è stato aggiornato soltanto dopo la sua richiesta. Dall’altra, che “(…)

la mia insistenza sta nel fatto che è nostro dovere rispettare ciò che dice la

Legge ma è anche nostro diritto dire le cose che non vanno bene”.

Allo scritto la ricorrente

ha allegato un resoconto delle ore effettuate nel 2021 allestito dal datore di

lavoro e un attestato del 27 settembre 2023 di quest’ultimo da cui emerge che

la medesima è stata assunta dal gruppo __________ dal 1° luglio 2003 e che da

tale data fino al 30 aprile 201 ha lavorato presso la farmacia __________ di __________

al 100%, dal 1° maggio al 31 dicembre 2021 presso la farmacia __________ di __________

al 100% per poi ritornare a __________ dal 1° gennaio 2022 (cfr. doc. VII; VII3;

VII4).

1.5. La Cassa, il 9 gennaio 2023, ha

rinviato ai contenuti della risposta di causa, chiedendo la conferma della

decisione su reclamo impugnata (cfr. doc. IX).

1.6. Il 12 gennaio 2024 l’insorgente si

è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. XI).

1.7. Il doc. XI è stato trasmesso

all’amministrazione per conoscenza (cfr. doc. XII).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. Il Gran Consiglio del Cantone

Ticino, il 12 dicembre 2017, ha approvato una modifica della Legge sugli

assegni di famiglia (Laf) che ha introdotto, segnatamente, gli art. 71a segg.

relativi all’assegno parentale, il quale è una prestazione sociale proposta

nell’ambito della Riforma fiscale e sociale (cfr. Messaggio n. 7417 del 15

settembre 2017).

La Riforma è stata accettata in

votazione popolare, a seguito di referendum, il 29 aprile 2018 (cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/circolari_af/20.07.2018_nuove_misure_sociali_cantonali.pdf).

I disposti della Laf riguardanti

l’assegno parentale sono, quindi, entrati in vigore il 1° gennaio 2019 (cfr. BU

2018 215).

Ai sensi dell’art. 46 Laf alle

prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non

preveda espressamente una deroga, in particolare le disposizioni della

legislazione sulla Laps (lett. a).

L’art.

33 cpv. 2 Laps enuncia che

" 1Contro

le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà

di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla

data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è

data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni

entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da

questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).”

Ritenuto

il tenore dell’art. 33 cpv. 2 Laps, il TCA è competente per esaminare i ricorsi

in materia di assegno parentale.

nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se la

Cassa abbia rettamente o meno negato alla ricorrente il diritto agli assegni

parentali richiesti a seguito della nascita, il 14 agosto 2023, dei figli __________

e __________ (cfr. doc. 1; 2; 8; 9; 12A=B1).

2.3. L’assegno parentale è una

prestazione unica e ammonta a CHF 3'000.- (cfr. art. 71c cpv. 1 Laf).

Per

poter beneficiare dell’assegno parentale i richiedenti devono rispettare le

seguenti condizioni generali fissate all’art. 71a Laf:

" 1Le

persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all’assegno:

a) per ogni

figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale

sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;

b) per ogni

minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se

è stata rilasciata l’autorizzazione dell’autorità cantonale. Non conferisce

alcun diritto l’adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.

2Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i

richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio,

fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge sull’asilo del 26

giugno 1998 (LAsi).

3Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto

all’assegno se al momento della nascita oppure dell’accoglimento a casa del

minore:

a) ha il

domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;

b) ha il

domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino

straniero.”

Trattandosi di una prestazione

attribuita in modo selettivo e non generalizzato, occorre inoltre che l’unità

di riferimento che entra in considerazione soddisfi le condizioni economiche,

così fissate all’art. 71b Laf:

" 1Il

diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale

e finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita

oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore.

2Riservate le disposizioni della Laps concernenti i

coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se i figli sono in comune.

3Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni

seguenti:

a) i redditi

lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le

rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000

franchi annui;

b) la sostanza

mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve

eccedere 400’000 franchi.

4È fatta salva la richiesta di restituzione

dell’assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata

dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente

tenuti alla restituzione.”

Il Regolamento sugli assegni di famiglia

(Reg. Laf) prevede all’art. 43b cpv. 1 che “per la composizione dell'unità di

riferimento e le condizioni economiche dei suoi membri, occorre considerare la

situazione in essere nel sesto mese successivo a quello del giorno del parto o

dell'accoglimento a casa del minore”.

L’art. 43c Reg. Laf

stabilisce invece che:

" 1I

redditi lordi da attività lucrativa vanno calcolati su un anno, in analogia con

quanto avviene per stabilire il diritto all’assegno integrativo e all’assegno

di prima infanzia.

2Vanno anche calcolate su base annua le rendite e le

indennità sostitutive di reddito, in particolare quando v’è un diritto in virtù

di una delle leggi seguenti:

a) legge

federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in

caso di maternità del 25 settembre 1952 (LIPG);

b) legge

federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 (LAI);

c) legge

federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);

d) legge

federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF);

e) legge

federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA);

f) legge

federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM);

g) legge

federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità

per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI);

h) legge sulle

indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015”

2.4. Come

rammenta la giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_647/2022 del 25 luglio 2023

consid. 5; STF 8C_455/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 3.2.; pubblicata

in DTF 143 I 187; DTF 141 V 481 consid. 3.1.; DTF 130

V 372), ci si trova confrontati con una lacuna propria, che deve essere colmata

dal giudice, quando il legislatore ha omesso di disciplinare una questione che

avrebbe dovuto regolamentare e quando nessuna soluzione può essere dedotta dal

testo legale o dall'interpretazione della legge (cfr. DTF 147 V 2 consid. 4.4.1.;

DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 348 consid. 3b/aa). Per converso, il

giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata

voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde ad una norma

negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola

desiderabile (lacuna impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al

legislatore; egli può tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o

addirittura viola la Costituzione invocare il senso considerato determinante

della normativa (cfr. DTF 147 V 2 consid. 4.4.1.; DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF

124 V 271 consid. 2a, DTF 124 V 348 consid. 3b/aa e rispettivi richiami).

Si è, quindi,

confrontati con una lacuna legislativa, allorquando una disposizione legale si

appalesa incompleta poiché non dà una risposta (soddisfacente) ad una

determinata questione. Prima di poter ammettere l'esistenza di una simile lacuna,

che necessita di essere colmata, si deve stabilire, tramite interpretazione, se

la carenza di regolamentazione non rappresenta una decisione negativa cosciente

del legislatore, ossia un silenzio qualificato (cfr. DTF 130 V 229; consid.

2.3.; DTF 127 V 41 consid. 4b/cc; DTF 124 V 271 consid. 2a e b).

2.5. Per

costante giurisprudenza federale la legge va interpretata in primo luogo

procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale; cfr. DTF 148 V 162

consid. 5.2.; DTF 146 V 331

consid. 5; DTF 138 V 50 consid. 4.2 pag. 54; DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277). Tuttavia, se il testo non è perfettamente

chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere

ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli

elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo

spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione

teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto

(interpretazione sistematica; DTF 148 V 253 consid. 4.2.; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF

135 V 153 consid. 4.1 pag. 157; DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II

249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una

disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni,

costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso, nonché la volontà del

legislatore ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee

(interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la

volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato

espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1

pag. 174 con riferimenti).

Va presa la decisione

materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato

soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non

privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso

di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo

interpretativo (cfr. STF 9C_135/2020 del 30 settembre

2020 consid. 5, pubblicata in DTF 146 V 331; DTF 135 III 483 consid. 5.1

pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che

meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non

risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale

federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali

(art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone

soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. STF 2C_810/2021 del 31 marzo 2023

consid. 2.3., parzialmente pubblicata in DTF 149 I 191; DTF 131 II 562 consid.

3.5 pag. 567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2

pag. 71).

Cfr. pure STF 8C_143/2023 del 24

agosto 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_293/2022 del 20 gennaio 2023 consid. 5.1.; STF

9C_543/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4, pubblicata in DTF 148 V 334; STF

8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF

9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.

2.6. Nella presente fattispecie, come

visto (cfr. consid. 2.3.), il testo dell’art. 71a cpv. 3 Laf enuncia che il

genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all’assegno se al momento della

nascita oppure dell’accoglimento a casa del minore:

a) ha il domicilio e la dimora

nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;

b) ha il domicilio e la dimora

nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.

Il testo della legge è chiaro e

condiziona il riconoscimento dell’assegno parentale all’adempimento del

presupposto del domicilio e della dimora nel Cantone da almeno tre anni se

cittadino svizzero, rispettivamente di almeno cinque anni se cittadino

straniero.

L’interpretazione letterale è,

peraltro, confermata dall’interpretazione storica, attraverso l’esame dei

lavori preparatori.

Nel Messaggio 7417 del Consiglio

di Stato del 15 settembre 2017 relativo alla Riforma cantonale fiscale e

sociale, p.to 3.1.1 pag. 35, figurano in particolare le seguenti indicazioni:

" (…)

Residenza

La prestazione spetta ai genitori che sono domiciliati ed

effettivamente residenti in Ticino alla nascita del figlio rispettivamente

all’accoglimento in famiglia dell’adottando, a condizione che anche il figlio

(nato o adottato) sia domiciliato ed effettivamente residente nel nostro

Cantone a quel momento. Di fatto, la prestazione non è quindi esportabile e, in

quest’ottica, essa differisce dall’assegno di nascita e adozione che i Cantoni,

stante la LAFam, hanno facoltà di prevedere nelle loro legislazioni cantonali

di applicazione e complemento della LAFam, in aggiunta ai cosiddetti assegni

familiari ordinari (assegno per figli e assegno di formazione).

Periodo di carenza

Nell’ottica di accordare la prestazione alle famiglie che hanno

acquisito un legame con il nostro territorio, analogamente agli AFI-API, il

diritto è subordinato ad un periodo di carenza, inteso nel senso di domicilio e

residenza in Ticino precedentemente al giorno determinante per il diritto, cioè

il verificarsi dell’evento (nascita del figlio o accoglimento del figlio in

vista di adozione). Se il genitore (famiglia monoparentale) o i genitori

(famiglia bi-parentale) sono cittadini svizzeri, il periodo di carenza è di 3

anni. Se il genitore o i genitori sono cittadini stranieri, il periodo di

carenza è di 5 anni. In caso di situazione mista (un genitore svizzero e

l’altro straniero), si applica la regola valida per i cittadini svizzeri.”

Ne discende, pertanto, che il

Messaggio del 15 settembre 2017 non fa cenno alcuno alla possibilità di assentarsi

per un determinato lasso di tempo dal Cantone senza interrompere il periodo di

carenza e quindi senza subire conseguenze circa il diritto all’assegno

parentale.

Del resto dal Rapporto 7417R del

1° dicembre 2017 sul Messaggio del 15 settembre 2017 concernente la Riforma

cantonale fiscale e sociale, p.to 6 pag. 12-14, si evince che la Commissione

speciale tributaria si è chiesta, in merito alla nuova misura di aiuto alle

famiglie, ovvero all’assegno parentale - che a detta della Commissione sembrava

sì la misura più innovativa, ma anche quella con il maggior impatto finanziario

-, se non fosse possibile ridurre la casistica toccata per evitare sussidi a

pioggia.

Inoltre, anche contestualmente

alle simulazioni esperite, partendo dai dati del Messaggio che si riferiscono

alle nascite nel nostro Cantone nel 2016 tenuto conto del campo di

applicazione, è stato indicato che il numero di beneficiari dell’assegno era

limitato, segnatamente, in funzione della condizione del “periodo di

carenza, inteso nel senso di domicilio e residenza in Ticino precedentemente al

giorno della nascita del figlio o accoglimento del figlio in vista di adozione

(se il genitore o i genitori sono cittadini svizzeri, il periodo di carenza è

di 3 anni; se il genitore o i genitori sono cittadini stranieri, il periodo di

carenza è di 5 anni)”, senza menzionare un’eventuale assenza dal Cantone che

lasciasse, però, impregiudicato il diritto all’assegno parentale (cfr. Rapporto

7417R pag. 13).

La Commissione speciale

tributaria non ha, dunque, operato alcuna modifica all’impostazione del

Consiglio di Stato di subordinare il diritto all’assegno parentale a un periodo

di carenza (di tre anni di domicilio e residenza in Ticino per i cittadini

svizzeri) per il quale non sono previste eccezioni.

Secondo

il TCA tale scelta derivante da un’interpretazione letterale e storica è

confermata pure dall’interpretazione teleologica, visto che lo scopo

dell’assegno parentale è quello di fornire un sostegno supplementare alle

famiglie, limitando l’impatto finanziario.

Al

riguardo nel Messaggio 7417 del 15 settembre 2017 il Consiglio di Stato ha

ricordato che:

" (…) Le

famiglie con figli beneficiano attualmente del dispositivo federale degli

assegni familiari. Con la modifica della LAFam intervenuta dal 1. gennaio 2009,

per ogni figlio è garantito il diritto ai cosiddetti assegni familiari ordinari

(assegno per figli fino a 16 anni o assegno di formazione fino a 25 anni),

indipendentemente dalla situazione professionale del genitore o dei genitori

(salariato, indipendente o persona senza attività lucrativa) e

indipendentemente dalla situazione economica della famiglia. La LAFam ha

concretizzato il principio “un figlio un assegno”.

In Ticino le famiglie con figli che si

trovano nel bisogno sono sostenute, oltre che dagli assegni familiari federali,

dagli assegni familiari di complemento: l’assegno familiare integrativo, che

garantisce il fabbisogno dei figli fino a 15 anni e l’assegno familiare di

prima infanzia che copre il fabbisogno dell’intero nucleo familiare se

all’interno dello stesso vi è un figlio non ancora in età scolare ma al massimo

fino a 4 anni di età. Queste prestazioni rappresentano un valido strumento di

prevenzione e di lotta contro possibili situazioni di povertà delle famiglie ed

hanno suscitato peraltro l’interesse di altri Cantoni e della Confederazione:

il cosiddetto “modello ticinese” di assegni familiari introdotto nel 1997 (e,

dal 2003, come modello integrato ed armonizzato con altre prestazioni sociali

cantonali tramite la Laps, tranne gli aiuti allo studio) ha, infatti,

consentito di disgiungere la politica familiare da quella assistenziale,

concretizzando il principio che la nascita di un figlio non deve diventare

causa di povertà. Questa politica è stata di recente completata con

un’iniziativa volta a sostenere i beneficiari di assegni di prima infanzia nel

reinserimento professionale, allo scopo di favorire l’indipendenza economica

dell’unità di riferimento al più tardi entro la conclusione del periodo quadro

di copertura del fabbisogno 33 del nucleo familiare (un figlio che ha al

massimo 4 anni, limite d’età aggiornato da 3 a 4 anni a partire dal 2017) ed

evitare pertanto di dover ricorrere all’assistenza.

Un’ulteriore sostegno finanziario per molte

famiglie è garantito tramite la riduzione dei premi nell’assicurazione sociale

ed obbligatoria contro le malattie (Ripam) che, da un lato, avvantaggia i figli

minorenni e giovani adulti in formazione nel meccanismo di ripartizione di

detta prestazione all’interno dell’unità di riferimento (art. 65 cpv. 1bis

LAMal) e, dall’altro, avvantaggia le famiglie con figli rispetto alle altre

tipologie di beneficiari (art. 32a cpv. 3 LCAMal).”

2.7. È vero che in ambito di assegni

integrativi (AFI) e di prima infanzia (API), sempre regolati dalla Laf, da

una parte, è previsto che il genitore nel caso degli AFI e degli API per la

famiglia monoparentale ha diritto all’assegno, per il figlio, se, tra l’altro,

ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il

domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero (cfr. art.

47 cpv. 1 lett. c; 51 cpv. 1 lett. c Laf, in vigore dal 1° gennaio 2018; cfr. BU

2017 pag. 385). Nel caso di famiglia biparentale i genitori hanno diritto

all’assegno, per il figlio, se, tra l’altro, il padre o la madre ha il

domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre o la

madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero (cfr. art. 52 cpv. 1 lett. c Laf in vigore dal 1°

gennaio 2018; cfr. BU 2017 pag. 385).

A tale proposito giova

evidenziare che la modifica degli art. 47 cpv. 1 lett. c, 51 cpv. 1 lett. c e

52 cpv. 1 lett. c Laf, valida dal 1° gennaio 2018, ha fatto seguito all’iniziativa

parlamentare presentata nella forma elaborata da Pelin Kandemir Bordoli e Ivo

Durisch il 23 gennaio 2017, con la quale è stato chiesto che “il periodo di

carenza per il diritto agli AFI-API dei cittadini stranieri sia portato a 5

anni, inteso nel senso che gli stessi devono essere stati domiciliati in

Svizzera nei 5 anni precedenti alla richiesta di dette prestazioni per averne

diritto (ovviamente, sempreché le altre condizioni del diritto sono

soddisfatte). Nell’atto parlamentare in esame si fa riferimento alla sentenza

del 6 dicembre 2016 del Tribunale federale (n. 8C_182/2016), nella quale l’Alta

Corte non avrebbe ritenuto contrario al principio di proporzionalità di

richiedere ai cittadini stranieri un periodo di 2 anni in più di residenza

abituale in Svizzera rispetto ai cittadini svizzeri, per il diritto agli

AFI-API” (cfr. Messaggio 7336 del 20 giugno 2017 Rapporto del Consiglio di

Stato sull’iniziativa parlamentare 23 gennaio 2017 presentata nella forma

elaborata da Pelin Kandemir Bordoli e Ivo Durisch per la modifica degli artt.

47, 51 e 52 della Legge sugli assegni di famiglia (periodo di carenza per gli

stranieri), p.to 1 pag. 1).

Al riguardo il Consiglio di Stato

ha proposto una modifica legislativa nel senso che il periodo di carenza per

gli stranieri è di 5 anni, da intendersi quale residenza in Ticino nei 5 anni

precedenti alla richiesta di AFI-API, rilevando che “l’iniziativa propone

che i cittadini stranieri debbano essere stati domiciliati in Svizzera nei 5

anni precedenti alla richiesta di AFI-API. Il periodo di carenza, quale

condizione del diritto agli AFI-API, è invece da sempre, quindi dal 1996, stato

inteso quale domicilio in Ticino. Un’applicazione letterale di quanto proposto

dall’iniziativa creerebbe delle distorsioni del sistema e disparità di

trattamento rispetto ai cittadini svizzeri: in effetti, lo straniero che è

stato domiciliato 5 anni, ad esempio, nel Canton Uri, dal giorno stesso in cui

sposterebbe la residenza in Ticino potrebbe aver diritto agli AFI-API, mentre

lo 2 svizzero nella medesima situazione, all’arrivo in Ticino, dovrebbe ancora

ammortizzare 3 anni di domicilio nel nostro Cantone prima di poter accedere al

diritto agli AFI-API. Certamente questo non è negli intendimenti degli autori

dell’iniziativa” (cfr. Messaggio 7336 p.to 1 pag. 1-3).

Per completezza va osservato che

con la sentenza 8C_182/2016 del 6 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 1 e

menzionata nel Messaggio 7336, l’Alta Corte, pronunciandosi su un ricorso

astratto contro gli art. 47 cpv. 4, 51 cpv. 3 e 52 cpv. 1 lett. c seconda frase

della Laf, adottati dal Gran Consiglio ticinese il 15 dicembre 2015 ed entrati

in vigore il 1° gennaio 2016 (cfr. BU 2016 pag. 66 seg.), i quali prevedevano

che per i cittadini stranieri il domicilio era da intendersi quale il possesso

del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della LStr, ha stabilito,

tenuto conto che il 22 marzo 2016 il Consiglio di Stato aveva modificato il

Regolamento sugli assegni di famiglia del 23 giugno 2009 inserendo l’art. 35

cpv. 2 (secondo cui per i cittadini stranieri, un soggiorno ininterrotto in

Svizzera negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora

(permesso B) è parificato al possesso del permesso C; abrogato dal 1° gennaio

2021), che la circostanza che gli svizzeri debbano vivere in Ticino solo tre

anni, mentre gli stranieri cinque anni, non configura una violazione del

diritto costituzionale alla parità di trattamento.

D’altra parte, la Laf

nelle disposizioni comuni che seguono gli articoli relativi agli AFI e API,

all’art. 63 cpv. 2 enuncia che la residenza abituale non si considera

interrotta se l’assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici mesi consecutivi.

È altrettanto vero, tuttavia, che

ciò, come risulta da quanto esposto precedentemente (cfr. consid. 2.6.), non è

stato ripreso nel contesto dei lavori preparatori volti all’introduzione

dell’assegno parentale.

Del resto, ponendo mente alla sistematica

della legge, è utile rilevare che gli articoli concernenti l’assegno parentale

(art. 71a segg. Laf) sono stati inseriti dopo le disposizioni comuni (art.

60-71 Laf). Se si fosse voluto estendere l’applicazione di queste ultime

all’assegno parentale, i relativi disposti sarebbero stati posti

precedentemente alle disposizioni comuni, come era il caso per gli articoli

attinenti al rimborso della spesa di collocamento del figlio (art. 55-59 abrogati

con effetto dal 1° gennaio 2017; il sostegno alla spesa di collocamento del

figlio è ora previsto dalla Legge per le famiglie e dal Regolamento della legge

per le famiglie).

Inoltre, nonostante l’iniziativa

del 6 novembre 2017 depositata in forma generica da Raoul Ghisletta e Carlo

Lepori "Eliminare il periodo di carenza nella legislazione sociale

cantonale per le persone attinenti del Ticino”, proponesse che nella Laps non

vi fosse alcun periodo di carenza per le persone attinenti del Ticino

secondo la legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale che

rientrano nel Cantone, tale principio è stato introdotto soltanto per gli AFI e

API tramite gli art. 47 cpv. 1bis, 51 cpv. 1bis e 52 cpv. 52 bis Laf (art. 47

cpv. 1bis: “Se l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino

svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone

durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad

un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c)”; 51 cpv. 1 bis: “il genitore cittadino svizzero che

dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi

prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza non deve adempiere il

termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c)” e art. 52 cpv. 1bis: “Se

l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed

esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni

consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va

adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c)”),

adottati dal Gran Consiglio il 16 dicembre 2020 e in vigore dal 1° aprile 2021

(cfr. Messaggio 7902 del 7 ottobre 2020 Periodo di carenza per il diritto all'assegno

integrativo e all'assegno di prima infanzia: cittadino svizzero che rientra nel

Cantone; FU 2020 pag. 10747; BU 2021 pag. 86).

Tale facilitazione non è stata,

per contro, estesa all’assegno parentale, dimostrando così di volere applicare

a quest’ultimo un regime più severo rispetto agli AFI e API.

2.8. Alla luce di quanto esposto,

occorre concludere che l’art. 71a cpv. 3 Laf non presenta una lacuna propria da

colmare.

La mancanza di un rinvio all’art.

63 cpv. 2 Laf (“periodo di carenza e sua interruzione”, contenuto nelle

disposizioni comuni susseguenti alle norme riguardanti gli AFI e API),

rispettivamente di un disposto specifico circa la possibilità di assentarsi dal

Cantone Ticino per un certo arco di tempo senza pregiudicare - nel caso in cui

gli altri presupposti siano ossequiati - il diritto all’assegno parentale

costituisce piuttosto un silenzio qualificato e

corrisponde ad una norma negativa del legislatore cantonale che, pur

introducendo un ulteriore sostegno economico alle famiglie, ha voluto in ogni

caso limitare le ripercussioni finanziarie (cfr. consid. 2.6.).

2.9. Nel caso di specie la Cassa ha

negato a RI 1 gli assegni parentali per i suoi due gemelli, nati il 14 agosto

2023, in quanto non adempiva il presupposto del periodo di carenza di tre anni

in Ticino, essendo stata domiciliata nel Cantone __________ da aprile a

novembre 2021 (cfr. doc. 6; 8; 9; 12A=B1).

Anche il marito della ricorrente

risulta essersi trasferito nel Cantone __________ da aprile a novembre 2021

(cfr. doc. 7).

Ritenuti il tenore dell’art. 71a

cpv. 3 Laf, secondo cui il genitore, se cittadino svizzero, ha diritto

all’assegno qualora al momento della nascita del figlio abbia il domicilio e la

dimora nel Cantone da almeno tre anni (cfr. consid. 2.3.), l’impossibilità di assentarsi

per un determinato lasso di tempo dal Ticino senza interrompere il periodo di

carenza (cfr. consid. 2.6.-2.8.) e il fatto che in concreto l’insorgente quando,

il 14 agosto 2023, sono nati i gemelli __________ e __________ non risiedeva in

Ticino da tre anni consecutivi, avendo trasferito il proprio domicilio nel Cantone

__________ da aprile a novembre 2021, a ragione la Cassa ha deciso che la

medesima non ha diritto all’assegno parentale a favore dei suoi figli.

Non è d’altronde pertinente il

raffronto con il diritto fiscale (cfr. doc. I), dato che tale ambito si fonda

su altre norme legali rispetto all’assegno parentale e non prevede alcun

periodo di carenza.

2.10. La ricorrente nulla può, peraltro,

dedurre a suo favore dalla circostanza che, allorché ha scaricato dal sito del

Cantone il formulario relativo alla richiesta di assegno parentale prestampato

da compilare e inviare all’amministrazione, lo stesso riportasse il requisito

della “residenza nel Cantone da almeno 3 anni per i cittadini stranieri e 5

anni per i cittadini svizzeri, senza interruzioni superiori a 12 mesi”

(cfr. doc. 1; 2; I; VII; XI).

Implicitamente, come osservato

dalla parte resistente (cfr. doc. V), l’insorgente ha invocato la tutela della

propria buona fede.

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.

consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e

che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione

erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un

vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti,

precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente

adempiuti:

1. Si tratta di

un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

Considerandi

2.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

3.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

5.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

6.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.

l’interesse

alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla

tutela della buona fede.

(cfr. STF 8C_271/2022 dell’11

novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.,

pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF

8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021

consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018

del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid.

3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25

agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF

9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005

consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del

28.

gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65,

consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

2.11

In concreto, tutto ben considerato, pur

evidenziando che i formulari riguardanti la richiesta di assegno parentale

scaricati dalla ricorrente e compilati il 25 agosto 2023 non erano corretti

nella misura in cui contemplavano la possibilità di interrompere il periodo di

carenza di tre anni per i cittadini svizzeri per al massimo dodici mesi, non risulta adempiuta la condizione secondo cui l'informazione errata deve

avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile

senza pregiudizio.

A tal fine occorre verificare che

l’informazione sia stata causale per il comportamento dell’interessato. Esiste

un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e l’agire dell’assicurato

quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione il medesimo si

sarebbe comportato differentemente (cfr. STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022

consid. 5.3.1., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag.

316; STF C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb; STF 8C_804/2010 del 76

febbraio 2011 consid. 7.1.).

Nella presente fattispecie non

può essere ammesso, secondo la verosimiglianza preponderante (cfr., in

relazione alla condizione secondo cui “l’informazione errata ha indotto

l’assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è

pregiudizievole”, STF 8C_325/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 5.1. e 5.2.; DTF

133.

V 14 consid. 9.2.; STFA C 85/06 consid. 3.3.), un nesso causale tra l’errata

informazione circa il fatto che solo interruzioni della residenza superiori a

dodici mesi avrebbero avuto influsso sul diritto all’assegno parentale e il

trasferimento di otto mesi nel Canton __________.

Infatti la ricorrente stessa, nel

ricorso, ha dichiarato che “il 14.08.2023 sono diventata mamma di due

gemelli e mi è stato detto di scaricare il formulario per la richiesta degli

assegni parentali” (cfr. doc. I) e il 12 gennaio 2024 che “alla nascita

dei gemelli ho chiamato presso l’Ufficio delle assicurazioni sociali e mi hanno

detto che devo scaricare dal sito del Cantone il formulario di richiesta,

compilarlo, fornire i documenti richiesti, firmarlo e inviare il tutto”

(cfr. doc. XI). La medesima ha precisato di avere, dunque, scaricato i moduli

in questione e di avere eseguito quanto indicatole (cfr. doc. XI).

Visto che l’insorgente ha preso

visione del formulario con l’indicazione erronea “residenza nel Cantone da

almeno 3 anni per i cittadini svizzeri e 5 anni per i cittadini stranieri,

senza interruzioni superiori a 12 mesi”, peraltro rettificata

dall’amministrazione a seguito del reclamo (cfr. doc. V), successivamente alla

nascita dei suoi figli, tale informazione non ha condizionato il suo

comportamento quando ha accettato di recarsi in Svizzera interna per alcuni

mesi.

Mai la medesima ha sostenuto di

aver cercato ragguagli nel sito del Cantone a titolo informativo e di aver così

preso visione del formulario di richiesta dell’assegno parentale già

precedentemente al suo trasferimento nel Cantone __________.

Il

diritto agli assegni parentali per __________ e __________ nemmeno può,

pertanto, essere riconosciuto in virtù del diritto costituzionale alla

protezione della buona fede sancito dall’art. 9 Cost.

2.12

In esito a quanto precede, il TCA

non può che confermare la decisione su reclamo del 31 ottobre 2023.

2.13

Nell’ambito dell’assegno parentale,

contemplato nella Legge sugli assegni familiari del Cantone Ticino - Laf (cfr.

art. 71a segg.), si applica, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, la

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna

applicabile la Legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed

art. 46 Laf).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia

ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola

pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi di una

vertenza relativa all’assegno parentale per il quale è applicabile in primis la

Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 39.2023.14 del 15 novembre 2023 consid. 2.7.; Decreto 39.2023.12 del

23.

ottobre 2023).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti