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Decisione

39.2023.17

Scritto dell'ass.pendente causa(d'accordo con vers.diretto AF all'ist.dove collocata figlia)non è un ritiro del ric.Piuttosto proposta all'attenz.del giudice.Rettam.Cassa ordinato corresp.AF di formaz.,di cui titolare ric.(a cui revocata aut.parent.)a favore della figlia(2006),all'istit.in questione

11 marzo 2024Italiano30 min

rette anticipate dallo Stato per l’affidamento di __________ ad un centro educativo.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

39.2023.17

rs

Lugano

11 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 novembre 2023 emanata

da

CO 1

in materia di assegni di famiglia

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 12 ottobre 2023

la CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito, da una parte, che titolare del

diritto agli assegni di formazione di fr. 250.-- mensili a favore di __________,

nata il __________ 2006, per il periodo a decorrere dal 1° agosto 2023 al 30

giugno 2024 è la madre, RI 1, privata nell’ottobre 2022 dell’autorità parentale

nei confronti della figlia, la quale è stata collocata presso la __________

(cfr. doc. 3 9/11; 7 4/15).

Dall’altra, che il versamento

degli assegni a far tempo dal 1° agosto 2023 sarebbe stato da effettuare direttamente

sul conto corrente bancario __________, intestato a __________.

È stato, infine, precisato che al

fine di valutare il diritto agli assegni familiari in favore di __________ per

Fatti

i periodi antecedenti al 1° agosto 2023, è necessario trasmettere alla Cassa

copia dei certificati di studio a conferma della frequenza scolastica della

giovane (cfr. doc. A2).

1.2. Contro la decisione del 12 ottobre

2023 RI 1 ha interposto opposizione, affermando di essersi sempre impegnata per

provvedere regolarmente alle necessità di sua figlia __________, pagando il

vitto, l’alloggio, il premio dell’assicurazione malattia obbligatoria e

complementare, la franchigia delle spese mediche, l’assicurazione RC, ecc. Ella

sostiene, quindi, di non poter versare nuovamente, facendo già fronte alle

spese della figlia, l’importo di fr. 250.-- sul suo conto corrente (cfr. doc. 7

1/5=C).

1.3. Con decisione su opposizione del 15

novembre 2023 la Cassa ha respinto l’opposizione, evidenziando:

" (…) si

rileva che l’Ufficio rette, anticipi e incassi vanta al 30 giugno 2023, un

credito di CHF 4'800.00 nei confronti della signora RI 1 quale rimborso delle

rette anticipate dallo Stato per l’affidamento di __________ ad un centro educativo.

Per quanto precede, considerato che il

contributo alla retta non è pagato integralmente e regolarmente e vi è il

rischio che l’opponente non utilizzi gli assegni familiari non ancora versati

per il mantenimento della figlia, la decisione del 12 ottobre 2023 dev’essere

confermata. (…)” (Doc. 10 3/4=B)

1.4. RI 1, il 14 dicembre 2023, ha inoltrato

al TCA un tempestivo ricorso contro la decisione su opposizione del 15 novembre

2023, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e conseguentemente che

gli assegni di formazione non siano versati sul conto bancario della figlia.

La medesima ha ad ogni modo

dichiarato di concordare con l’amministrazione in merito alla corresponsione

diretta degli assegni familiari a __________ a decorrere dal 23 marzo 2024,

ossia dal compimento dei suoi 18 anni.

A sostegno delle proprie pretese

l’insorgente ha ribadito di aver sempre fatto fronte alle spese di mantenimento

della figlia, utilizzando l’assegno familiare.

La medesima ha, inoltre, addotto,

da un lato, di avere sì un debito di fr. 4'800.-- concernente l’affidamento di __________

a un centro educativo, ma di essersi messa d’accordo con l’Ufficio rette e

anticipi di corrispondere fr. 200.-- al mese che sta versando regolarmente.

Dall’altro, di non avere esecuzioni pendenti o attestati di carenza beni e che

non sussiste il rischio che l’assegno di formazione venga usato per altri

scopi.

L’assicurata ha puntualizzato di

provvedere da sola alle necessità della figlia, in quanto il padre biologico

non vi ha mai contribuito. A quest’ultimo riguardo è stato segnalato che

l’Autorità regionale di protezione (ARP) __________ si sta impegnando al fine

di fargli stipulare un contratto di mantenimento a favore della figlia (cfr.

doc. I).

1.5. Nella

sua risposta del 15 gennaio 2024 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso,

ritenendo che non siano emersi nuovi elementi che giustifichino un’altra presa

di posizione rispetto alla decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. V).

1.6. Il 7 febbraio 2024 la ricorrente,

dopo aver ottenuto una proroga del termine assegnatole per presentare eventuali

altri mezzi di prova (cfr. doc. VI; VII; VIII), facendo riferimento a quanto osservato

nella decisione su opposizione, e meglio che l’Ufficio rette, anticipi e incassi

vanta nei suoi confronti un credito pari, al 30 giugno 2023, a fr. 4'800.--,

corrispondenti alle rette anticipate per l’affidamento di __________ a un

centro educativo e che, dunque, esiste il rischio che non utilizzi gli assegni

familiari per il mantenimento della figlia, ha asserito:

" (…) Sono

d’accordo che l’assegno di formazione va direttamente versato al Foyer per

coprire una parte dei costi di vitto e alloggio della mia figlia (che fino a

oggi è a carico mio come l’unico genitore).

Così non vi è alcun rischio che assegni

familiari non vengano utilizzati per mantenimento della figlia” (Doc. IX)

1.7. La parte resistente, il 16 febbraio

2024, si è riconfermata integralmente nel proprio provvedimento contestato

(cfr. doc. XI).

1.8. Il doc. XI è stato trasmesso per

conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il

TCA rileva innanzitutto che la ricorrente, il 7 febbraio 2024, ha dichiarato di

essere d’accordo con il versamento diretto dell’assegno di formazione mensile

al __________ dove è collocata la figlia, in modo tale che non vi sia il

rischio che gli assegni familiari non vengano utilizzati per il sostentamento

di __________ (cfr. doc. IX; consid. 1.6.).

Vi

è, pertanto, da chiedersi se l’impugnativa, a seguito della presa di posizione pendente

causa dell’insorgente, non sia divenuta priva di oggetto per desistenza

della medesima.

È vero che la decisione emessa

dalla Cassa il 12 ottobre 2023, confermata dalla decisione su opposizione del

15 novembre 2023 contestata dall’assicurata, prevede la corresponsione degli

assegni non al __________, bensì sul conto della figlia della ricorrente, avente

diritto agli stessi, gestito dalla sua tutrice, come richiesto da quest’ultima

(cfr. doc. 4 1/3; 3 1/11).

Tale questione non merita in ogni

caso di particolari approfondimenti.

In effetti il ritiro di un ricorso necessita di una dichiarazione chiara,

esplicita e incondizionata, non potendo ad esempio avvenire in modo tacito (cfr.

STF 9C_864/2007 del 30 aprile 2008 consid. 4; STFA H 252/00 del 14 febbraio

2001 consid. 1.b; DTF 119 V 36 consid, 1.b).

In concreto, tutto ben ponderato,

quanto affermato dall’insorgente il 7 febbraio 2024 non può essere considerato

quale ritiro del ricorso del 14 dicembre 2023.

Lo scritto della stessa

corrisponde piuttosto a una proposta formulata all’attenzione del giudice (cfr.

DTF 111 V 58 consid. 1).

Il TCA entrerà, di conseguenza,

nel merito della causa.

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa, con

effetto dal 1° agosto 2023, abbia ordinato il versamento degli assegni di

formazione, di cui è titolare la ricorrente a favore della figlia __________, direttamente

sul conto bancario di quest’ultima, al beneficio di una tutela ex art. 327a

segg. CC.

2.3. L'art. 2 della

legge federale sugli assegni familiari, (LAFam) del 24 marzo 2006 (stato al 1°

gennaio 2021), riguardante la definizione e gli scopi degli assegni familiari,

prevede che “gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o

periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario

rappresentato da uno o più figli”.

L'art. 7 LAFam, relativo al

concorso di diritti, stabilisce che:

" 1Qualora

più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in

virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta,

nell'ordine, a:

a. la persona che esercita un'attività lucrativa;

b. la persona

che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;

c. la persona

presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino

alla maggiore età;

d. la persona

cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di

domicilio del figlio;

e. la persona con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del

secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il

secondo avente diritto ha diritto all'importo per

il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro

Cantone."

Per quanto attiene al

"versamento a terzi", l'art. 9 LAFam, precisa che:

" 1Qualora

gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della

persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere

che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA,

anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.

2Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può

essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20

capoverso 1 LPGA."

La Commissione della sicurezza

sociale e della sanità del Consiglio nazionale, nel suo Rapporto complementare

dell'8 settembre 2004 sull' "Iniziativa parlamentare / Prestazioni

familiari" (cfr. FF 2004 pag. 6101) ha così commentato l’art. 9 LAFam:

" Questa

disposizione si prefigge di garantire che gli assegni familiari siano effettivamente

destinati al mantenimento del figlio. A tal fine, è reso possibile il

versamento a un terzo (la persona o l'autorità che provvede al figlio oppure al

figlio maggiorenne medesimo).

A questo riguardo si stabilisce una deroga alla LPGA: l'articolo

20 capoverso 1 LPGA consente infatti il versamento a terzi solo se il figlio

dipende dall'assistenza pubblica o privata. Questa condizione non è prevista da

alcuna legge cantonale e nemmeno pare opportuna la sua introduzione. Il testo

proposto corrisponde all'attuale versione dell'articolo 14 capoverso 3 LAF.

In determinati casi, gli assegni per i giovani in formazione

possono essere versati direttamente ai figli maggiorenni. Tale soluzione appare

indicata soprattutto se sussiste una tensione tra gli interessati oppure se i

titolari dell'obbligo di mantenimento non provvedono alle rispettive

prestazioni." (FF 2004 p. 6123)

2.4. Il Tribunale

federale, in una sentenza 8C_123/2011, 8C_132/2011 del 31 maggio 2011 consid. 6,

ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" Contrariamente

a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, l'art. 9 cpv. 1 LAFam si applica solo

qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità

del figlio ai sensi dell'art. 2 LAFam, ciò che dev'essere tuttavia dimostrato.

Un versamento degli assegni al padre (n.d.r.: che in quel caso di specie aveva

contestato che dall’agosto 2009 non era più considerato titolare degli AF a

favore del figlio maggiorenne) potrebbe pertanto entrare in linea di conto

soltanto se la madre, comprovatamente, non facesse beneficiare il figlio degli

assegni di formazione percepiti. (…)”

In un giudizio 8C_464/2017 del 20

dicembre 2017, pubblicato in DTF 144 V 35 del 20 dicembre 2017, peraltro citato

dall’amministrazione (cfr. doc. 10=B), l’Alta Corte ha poi ricordato che ai

sensi dell’art. 20 LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate,

interamente o in parte, a terzi o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o

morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano

permanentemente, se il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per

il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere

oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se egli

stesso (lett. a) o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza

pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a (lett. b).

L’art. 9 LAFam prevede che

qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità

della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale

può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 cpv. 1

LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.

L'art. 9 cpv. 1 LAFam – a

differenza dell’art. 20 LPGA – non si riferisce alla copertura del

mantenimento, bensì all’impiego degli assegni familiari per provvedere alle

necessità della persona cui sono destinati.

Avendo, ai sensi dell’art. 2

LAFam, gli assegni lo scopo di compensare

parzialmente l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli, tali

“necessità” coincidono, di regola, con la parziale copertura dei costi di

mantenimento del figlio. Non è tuttavia necessario, in ambito di assegni

familiari, fare espresso riferimento alle prestazioni pecuniarie tese al

mantenimento in quanto è possibile che gli assegni vengano richiesti da parte

di persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti del minore.

Oltre a quanto previsto dall’art.

9 cpv. 1 LAFam in relazione al versamento a terzi, la nostra Massima Istanza ha

rilevato che il CC contempla una disposizione analoga in materia di adempimento

degli obblighi di mantenimento, e meglio l’art. 291 CC, ai sensi del quale se i

genitori trascurano tali doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai

loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del

rappresentante legale del figlio. In tal caso, la trascuratezza degli obblighi

di mantenimento è una condizione indispensabile per l’applicazione del citato

disposto, mentre secondo l'art. 9 cpv. 1 LAFam è sufficiente che gli assegni

familiari non vengano utilizzati per le necessità della persona a cui sono

destinati.

La negligenza ai sensi dell'art.

291 del CC sussiste, quindi, già se il contributo di mantenimento non viene

pagato ripetutamente o non viene pagato in tempo, indipendentemente dal motivo.

Non vi è alcuna ragione per dare una diversa interpretazione all’art. 9 LAFAm.

Ciò ritenuto che i contributi di mantenimento, come gli assegni familiari,

devono essere versati alla persona che ha la responsabilità di garantire che

siano utilizzati per il mantenimento o le necessità di colui a cui sono

destinati.

Se la persona a cui sono

destinati gli assegni familiari, o il suo rappresentante legale, può provare

che colui che ha diritto a percepire gli assegni non li trasmette, il

versamento a terzi deve essere approvato senza ulteriori indugi. Lo scopo della

norma in esame non è, infatti, quello di esigere un esame preliminare da parte

dell’amministrazione circa l’impiego del denaro in questione corrispondente ai

bisogni. Gli accertamenti relativi a un uso adeguato degli assegni familiari

spettano piuttosto all’autorità di protezione dei minori.

L’ordine di versamento a terzi

può del resto intervenire anche in caso di ritardi poco conto. Non è compito

delle Casse, rispettivamente dei Tribunali chiamati a pronunciarsi sulle

richieste di versamento a terzi chinarsi sui conflitti tra i genitori in

relazione all’utilizzo effettivo degli assegni famigliari.

Al riguardo cfr. pure la STF

5A_782/2019 del 15 giugno 2020 consid. 3.3.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre

2021; STCA 39.2012.8 del 9 gennaio 2013; STCA 39.2011.5 del 12 dicembre 2011).

2.5. L'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS), nelle Direttive concernenti la legge federale

sugli assegni familiari (DAFam), valide dal 1° gennaio 2009, a pag. 51-53,

marginale 246 modificata con effetto dal 1° gennaio 2022, riguardo al

versamento a terzi, prevede che:

" La persona

che auspica il versamento a terzi deve presentare una domanda alla CAF che

corrisponde gli assegni familiari, indicandone il motivo. Di norma, il

versamento a terzi è effettuato tramite la CAF e non tramite il datore di

lavoro. Se la persona per cui la CAF ha autorizzato un versamento a terzi

chiede che il versamento sia effettuato non dal datore di lavoro bensì direttamente

dalla CAF, questa vi può procedere senza ulteriori condizioni (v. S.

Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, art. 15, N. 19, e N. 538.1).

Esempio

L’ex coniuge di una donna senza attività lucrativa non riversa a

quest’ultima gli assegni per il figlio avuto insieme e che vive con lei. Il

mancato o lo scorretto riversamento degli assegni familiari alla persona che si

occupa del figlio deve essere plausibilmente dimostrato, ad esempio con:

– un documento in

cui il servizio incaricato dell’incasso degli alimenti conferma che i

contributi di mantenimento per il figlio non sono versati integralmente, per

tempo o regolarmente oppure non lo sono affatto;

– estratti conto

da cui risulta che i pagamenti non sono effettuati integralmente, per tempo o

regolarmente oppure non lo sono affatto.

L’ufficio specializzato in materia di aiuto all’incasso secondo

l’OAInc fornisce sostegno nella preparazione della richiesta di versamento

degli assegni familiari a terzi (art. 12 cpv. 1 lett. d OAInc). Questo ufficio

può prestare l’aiuto all’incasso anche per gli assegni familiari scaduti prima

della presentazione della richiesta (art. 3 cpv. 3 OAInc).

Se il mancato o lo scorretto riversamento degli assegni familiari

è dimostrato in modo plausibile, bisogna autorizzare il versamento a terzi, a

meno che la persona avente diritto agli assegni non dimostri di aver effettuato

i pagamenti correttamente. Nel corso della procedura, di regola il pagamento va

sospeso. Se il figlio vive presso il genitore che ha l’autorità parentale e

quest’ultimo può dimostrare che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo

8 LAFam, l’avente diritto non gli riversa correttamente gli assegni familiari,

il versamento a terzi va autorizzato senza ulteriori accertamenti. In

particolare, la CAF non è tenuta a verificare preventivamente se il genitore

che ha l’autorità parentale e richiede il versamento a terzi impieghi

effettivamente gli assegni per soddisfare i bisogni del figlio. Questo compito

spetta all’autorità di protezione dei minori (v. sentenza del Tribunale

federale 8C_464/2017 del 20 dicembre 2017, consid. 5.3).

Se è stata presentata una domanda di versamento a terzi e vi è il

rischio che l’avente diritto non utilizzi gli assegni familiari non ancora

versati per il mantenimento del figlio e quindi li distolga dallo scopo cui

erano destinati, la domanda deve essere accettata per gli assegni ancora dovuti

e futuri (v. sentenza del Tribunale cantonale vodese del 19 dicembre 2014,

consid. 5, e sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni di San Gallo

dell’8 giugno 2016, consid. 2.3). (…)”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_228/2023 del

6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid.

4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26

gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.

3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno

Considerandi

2018.

consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260;

DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016

del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009;

STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.6

In dottrina U. Kieser e M. Reichmuth, in "Bundesgesetz über

die Familienlagen". Ed. Dike Verlag AG, Zurigo-San Gallo 2010,

a proposito dell’art. 9 LAFam, rilevano in particolare quanto

segue:

" (…) Die für die Ausrichtung der Familienzulagen zuständige

Familienausgleichskasse klärt ab, ob die Voraussetzungen für eine Auszahlung an

die (Antrag stellende) Drittperson erfüllt sind. Sie hat mithin zu entscheiden,

ob die tatsächliche Verwendung der Familienzulagen die «Bedürfnisse» dieser

Person verletzt. Bejaht sie dies, ist die Familienzulage der betreffenden

Drittperson auszurichten. In verfahrensrechtlicher Hinsicht gilt das

Untersuchungsprinzip (dazu Art. 43 ATSG); es ist der anspruchsberechtigten

Person das rechtliche Gehör zu gewähren (dazu Art. 42 ATSG); die

Familienausgleichskasse hat eine Verfügung zu erlassen (Art. 49 ATSG; zur

Parteistellung der anspruchsberechtigten Person vgl. Art. 34 ATSG; vgl.

allgemein KIESER 2009a, Art. 20 N 16 ff.).

Zu erinnern ist daran, dass eine Drittauszahlung

der Familienzulage allenfalls bestehende Meldepflichten nicht aufhebt (dazu

Art. 1 N 76 ff.). Besondere Schwierigkeiten entstehen im Übrigen, wenn nach

einer erfolgten Drittauszahlung eine Rückerstattung einer (zu Unrecht

bezogenen) Familienzulage erfolgen muss (vgl. dazu Art. 25 ATSG sowie Art. 1 N

72.

ff.)." (pag. 174-175)

2.7

L’art. 276 CC, concernente il

mantenimento da parte dei genitori, prevede:

" 1Il

mantenimento consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.

2.

I genitori

provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito

mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di

educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.

3.

I genitori

sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa

ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del

suo lavoro o con altri mezzi.”

L’obbligo

di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine.

La

privazione dell’autorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di

comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni personali

con il genitore debitore - ad eccezione del caso di abuso di diritto manifesto

ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine all’obbligo di mantenimento (cfr. DTF

120.

II 177; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2018, P. Breitschmid, ad Art.

311.

N. 1; Commentaire romand Code civil I, 2010, P. Meier, ad art. 311 N. 2; P.

Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009, n. 941 pag. 541; C.

Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 20.02 pag. 131).

L’art.

293.

CC prevede che:

"

Il diritto pubblico stabilisce chi

debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei

genitori e dei figli, riservato l’obbligo di assistenza tra i parenti. (cpv. 1)

Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento

di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di

mantenimento del figlio. (cpv. 2)”

L’art. 20 della Legge sul

sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per

le famiglie) del 15 settembre 2003, relativo all’affidamento di minorenni preso

terzi, sancisce:

" 1Sono affidamenti

di minorenni presso terzi i collocamenti:

a) presso famiglie affidatarie;

b) presso centri educativi gestiti da enti pubblici o privati

senza scopo di lucro che accolgono più di 4 minorenni.

2Non

sono centri educativi gli istituti cantonali, comunali o privati di utilità

pubblica che sottostanno a vigilanza particolare in base alla legislazione

scolastica, sanitaria o del settore invalidi, e i campi e le colonie di

vacanza.”

Giusta l’art. 21 Legge per le

famiglie:

" 1Il minorenne può

essere affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a garantire il

suo sviluppo e benessere. Le condizioni di indigenza dei genitori non

costituiscono motivo per un affidamento.

2Se

le condizioni di affidamento sono adempiute, lo stesso avviene prioritariamente

presso famiglie affidatarie.

3L’affidamento

in centri educativi è possibile in mancanza di valide alternative presso

famiglie affidatarie o nel caso in cui siano necessarie cure e prestazioni

educative specialistiche altrimenti non assicurabili tramite affidamento

familiare.

4In

caso di comprovata necessità l’affidamento può continuare fino ai 20 anni

compiuti.”

L’art. 29 Legge per le famiglie,

per quanto riguarda il finanziamento, enuncia:

" 1Il finanziamento

degli enti pubblici o privati riconosciuti dal Cantone destinati a svolgere una

prestazione prevista dall’art. 20 cpv. 1 lett. b) è assicurato da tutte le

entrate d’esercizio, dai contributi delle famiglie e dal contributo globale

composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei Comuni.

2In

casi particolari, i contributi delle famiglie possono essere anticipati dallo

Stato, che può esercitare eventuali regressi.

3Il

contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti

all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione, della relativa attività

e nel rispetto delle disposizioni legali.

4Il

contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene

versato a rate.

5Qualora

l’ente sussidiato svolgesse solo parzialmente le prestazioni previste all’art.

20.

cpv. 1 lett. b), il contributo globale sarà accordato parzialmente.

6La

determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di

prestazione è di competenza del Consiglio di Stato.

7Le

ulteriori modalità di pagamento, incluse quelle relative al versamento di

acconti, sono stabilite dal regolamento.”

Secondo l’art. 60 Reg.Legge per

le famiglie:

" 1Un collocamento di

minorenni presso terzi può essere deciso dal rappresentante legale del minorenne

oppure dall’autorità di protezione o giudiziaria, previa valutazione del

relativo bisogno, nell’interesse superiore del minorenne.

2I

minorenni possono essere affidati solo a terzi autorizzati ai sensi della

legislazione federale, della legge e del presente regolamento.

3Su

richiesta dell’autorità di protezione o giudiziaria, o del rappresentante

legale l’UAP (n.d.r. Ufficio dell’aiuto e della protezione) valuta il bisogno

di affidamento a terzi e - se del caso - prepara, esegue e verifica

l’affidamento in famiglia affidataria o in un Centro educativo, tenuto conto

dei principi di cui all’art. 21 e 23 della legge.”

Ex art. 62 Reg.Legge per le

famiglie:

" 1L’affidamento di

minorenni a terzi è oggetto di una convenzione scritta stipulata

preventivamente tra il rappresentante legale del minorenne, l’autorità di

protezione o giudiziaria da una parte e la famiglia affidataria o il Centro

educativo dall’altra; nel caso in cui l’affidamento prosegua fino ai 20 anni

compiuti ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 della legge la convenzione è stipulata

dall’interessato stesso.

2Tale

convenzione disciplina i diritti e doveri delle parti e comprende in

particolare:

a) il progetto educativo di affidamento;

b) l’ammontare

del compenso dovuto alla famiglia affidataria o della retta dovuta al Centro

educativo, riservata la parte assunta dallo Stato poiché eccedente le capacità

finanziarie dei genitori;

c) chi si assume

gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti ecc.), i premi assicurativi, gli

importi necessari per le vacanze ecc.;

d) chi prende le decisioni relative alla vita

scolastica, alle prestazioni sanitarie, all’educazione religiosa, alla

frequentazione di attività extra-scolastiche e alle vacanze del minorenne;

e) il disciplinamento delle relazioni personali;

f) durata e possibilità di disdetta della convenzione stessa.

3Quando

l’esecuzione dell’affidamento è urgente la stipulazione della convenzione deve

avvenire di regola entro un mese dall’affidamento.

4L’UAP

elabora una convenzione modello che viene messa a disposizione delle parti

interessate e su richiesta collabora nella stipulazione della convenzione.”

Per quanto attiene alle spese per

il mantenimento del minorenne affidato e in particolare al regresso, l’art. 68

Reg.Legge per le famiglie sancisce:

" 1L’URAI (n.d.r.

Ufficio rette, anticipi e incassi) fa valere le pretese derivanti dall’obbligo

di mantenimento previste dal diritto di famiglia e trasmesse all’ente pubblico,

fatta eccezione per la parte che eccede le capacità finanziarie dei genitori.

2L’URAI

può rinunciare totalmente o parzialmente al regresso se le circostanze lo

giustificano.

3Restano

riservate le convenzioni internazionali e la legge federale del 24 giugno 1977

sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno.”

Giusta l’art. 70 Reg.Legge per le

famiglie relativo alla determinazione del contributo dei genitori:

" 1L’ammontare del

contributo proposto ai genitori è calcolato facendo riferimento ai parametri

utilizzati nell’ambito della Legge sull’assistenza sociale.

2Il

contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi

finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di

base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di

ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’URAI.”

Le Direttive concernenti

l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai

fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009 prevedono:

" 1. La

retta uniforme mensile per l’affidamento di un minorenne ad un

centro educativo riconosciuto ai fini

del sussidiamento, è stabilita in fr. 480.– per l’internato e fr. 300.– per

l’esternato.

2.

L’ammontare del

contributo alla retta corrisposto dai genitori del minorenne è stabilito in:

Condizioni

di reddito familiare

Ammontare

del contributo mensile

Internato

Esternato

Famiglia

senza prestazioni LAPS

da

CHF. 220 da CHF 110

a

CHF 480.- a CHF 300

Famiglia

con prestazioni LAPS,

senza

prestazioni di assistenza

CHF. 400 da CHF 300

Famiglia

con prestazioni LAPS

di

cui prestazioni di assistenza

CHF.

220.

CHF 110

3.

A partire dal

15° giorno consecutivo di rientro presso la propria famiglia, tutti gli importi

mensili indicati vengono ridotti del 50%.

4.

Per affidamenti

multipli nei centri educativi e/o in famiglia affidataria, gli importi mensili

indicati al punto 2 sono ridotti del: - 30% a partire dal 3° figlio, per il 3°

figlio e i successivi, per le famiglie senza prestazioni LAPS e per le famiglie

con prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza; - 30% a partire dal 2°

figlio, per il 2° figlio e i successivi, per le famiglie con prestazioni LAPS

di cui prestazioni di assistenza.

5.

Nel contributo

mensile a carico dei genitori del minorenne (di cui al punto 2), non sono

incluse le seguenti spese: spese inerenti alla salute e all’igiene, vestiario,

trasporti regolari, spese scolastiche, assicurazioni ed altre spese ordinarie e

straordinarie non indispensabili.”

2.8

Nella presente fattispecie dalla

documentazione agli atti emerge che nell’ottobre 2022 a RI 1, madre di sette

figli, ossia __________ (__________ 2006), __________ (__________ 2008), avuti

precedentemente all’attuale matrimonio, nonché __________ (__________ 2012), __________

(__________ 2014), __________ (__________ 2016), __________ (__________ 2017) e

__________ (__________ 2021), figli del coniuge, __________, sposato il 12

dicembre 2012 (cfr. doc. 7 4/15; 1 1/21), è stata revocata l’autorità parentale

nei confronti della figlia maggiore, __________, da parte dell’Autorità

Regionale di Protezione __________.

Tale misura è stata ratificata dall’ARP

__________ stessa, con decisione del 19 dicembre 2022, la quale ha pure convalidato

l’istituzione, sempre nell’ottobre 2022, di una tutela a favore della minore.

Quale tutrice è stata confermata __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della

protezione, Settore curatele e tutele, __________, con il compito di assicurare

tutto quanto concerne la cura della persona e dei suoi interessi patrimoniali

(cfr. doc. 3 5/11).

__________ è stata collocata

presso il __________ della __________. Il contributo alla retta destinata al

centro educativo a carico della madre ammonta a fr. 480.-- mensili (cfr. doc. 7

4/15).

Da uno scritto dell’11 luglio

2023.

dell’Ufficio rette, anticipi e incassi emerge, però, che l’assicurata non

ha mai provveduto a versare quanto dovuto e che al 30 giugno 2023 l’importo

scoperto corrispondeva a fr. 4'800.-- (cfr. doc. 7 6/15), ovvero a dieci mesi

di compenso per il collocamento di __________ non pagato.

L’11 settembre 2023 la ricorrente

ha postulato il riconoscimento di assegni familiari per persone salariate per

il periodo 1° dicembre 2022-30 aprile 2023 (cfr. doc. 1).

In effetti il 1° dicembre 2022 l’insorgente

ha iniziato a lavorare quale ausiliaria di servizio a ore presso l’__________ a

__________, di cui il marito è il gerente perlomeno dal 1° agosto 2021 (cfr.

doc. 1 16/21; 1 7/21; 1 18/21).

__________, nell’anno scolastico

2023-2024, frequenta la classe prima del Centro __________, indirizzo __________

(cfr. doc. 4 2/3).

Il 13 settembre 2023 la sua

tutrice ha chiesto, in riferimento alla domanda di assegni familiari, il

versamento dell’assegno di formazione su un conto intestato alla minore (cfr.

doc. 3 1/11).

__________, il 2 ottobre 2023, ha

ribadito l’importanza della corresponsione degli assegni retroattivi e correnti

sul conto di __________ gestito da lei in quanto tutrice (cfr. doc. 4 1/3).

Con decisione del 12 ottobre 2023

la Cassa, per il periodo dal 1° agosto 2023 al 30 giugno 2024, ha riconosciuto

la ricorrente quale titolare del diritto agli assegni di formazione di fr.

250.-- mensili a favore di __________, ma ha stabilito che il relativo

versamento debba avvenire direttamente sul conto corrente bancario della minore

(cfr. doc. A2; consid. 1.1.).

Il provvedimento emesso il 12

ottobre 2023 nei confronti dell’insorgente è stato confermato con decisione su

opposizione del 15 novembre 2023. La Cassa ha rilevato che il contributo alla retta

per il __________ non viene pagato integralmente e regolarmente e, perciò, vi è

il rischio che l’assicurata non utilizzi gli assegni familiari non ancora

versati per il mantenimento della figlia (cfr. doc. 10 3/4=B; consid. 1.3.).

2.9

In concreto è incontestato che la

ricorrente è la titolare del diritto agli assegni familiari a favore della

figlia __________ in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam (cfr. doc. 6

1/2).

Per quanto attiene al versamento

degli assegni familiari direttamente sul conto della figlia a far tempo dal 1°

agosto 2023 deciso dalla parte resistente, va ricordato che l'art. 9 cpv. 1

LAFam, che regola il versamento a terzi degli assegni familiari, si applica qualora

questi ultimi non siano impiegati per provvedere alle necessità del figlio ai

sensi dell'art. 2 LAFam cfr. consid. 2.3.; 2.4.

Nel caso di specie, come visto,

l’insorgente, nel luglio 2023, aveva accumulato un debito di fr. 4'800.-- nei confronti

dell’Ufficio rette, anticipi e incassi per non avere pagato dall’inizio del

collocamento della figlia nel centro educativo il contributo mensile di fr.

480.-- alla relativa retta.

L’obbligo di mantenimento nella

misura delle proprie forze ex art. 276 CC è, del resto, indipendente dalla

privazione dell’autorità parentale o della custodia (cfr. consid. 2.7.).

Inoltre la Legge per le famiglie

per il finanziamento dell’affidamento dei minorenni presso centri educativi

contempla, tra l’altro, il versamento di contributi da parte delle famiglie

(cfr. art. 29 cpv. 1; 20 cpv. 1 lett. b Legge per le famiglie; consid. 2.7.).

Non va poi dimenticato che l’art.

70.

cpv. 2 Reg.Legge per le famiglie enuncia che il contributo da parte dei

genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari

vincolati al mantenimento del minorenne, come specificatamente gli assegni

familiari (cfr. consid. 2.7.).

In simili condizioni, ritenuto il

debito di fr. 4'800.-- relativo alla mancata partecipazione alle spese del

collocamento di __________ presso il __________, occorre concludere che

l’assicurata non ha utilizzato gli assegni di formazione per far fronte

perlomeno alla parziale copertura dei costi per il sostentamento della figlia

nel centro educativo.

A ragione, pertanto, la Cassa, in

applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LAFam, ha autorizzato il versamento degli

assegni familiari direttamente sul conto della figlia maggiore della

ricorrente, gestito dalla sua tutrice.

Questo Tribunale ha preso atto di

quanto affermato dall’insorgente, ovvero che provvede da sola ai costi

riguardanti __________, come ad esempio al pagamento dei premi

dell’assicurazione malattia (cfr. doc. I; A3; consid. 1.4.).

In proposito va, tuttavia,

sottolineato che lo scopo dell’art. 9 LAFam è unicamente quello di garantire

che gli assegni familiari siano corrisposti al figlio (o al genitore

affidatario) e non quello di verificare se il denaro è utilizzato per i bisogni

del figlio (cfr. consid. 2.4.).

Cfr. STCA 39.2021.3 del 29

novembre 2021 consid. 2.7.; 39.2011.5 del 12 dicembre 2011 consid. 2.3.

La decisione su opposizione del 15

novembre 2023 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, nel

tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

39.2023.9

del 27 novembre 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2023.2 del 10 maggio 2023

consid. 2.9.; STCA 39.2022.9 del 6 febbraio 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2022.8

del 17 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021consid.

2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti