39.2023.17
Scritto dell'ass.pendente causa(d'accordo con vers.diretto AF all'ist.dove collocata figlia)non è un ritiro del ric.Piuttosto proposta all'attenz.del giudice.Rettam.Cassa ordinato corresp.AF di formaz.,di cui titolare ric.(a cui revocata aut.parent.)a favore della figlia(2006),all'istit.in questione
11 marzo 2024Italiano30 min
rette anticipate dallo Stato per l’affidamento di __________ ad un centro educativo.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2023.17
rs
Lugano
11 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 novembre 2023 emanata
da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 12 ottobre 2023
la CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito, da una parte, che titolare del
diritto agli assegni di formazione di fr. 250.-- mensili a favore di __________,
nata il __________ 2006, per il periodo a decorrere dal 1° agosto 2023 al 30
giugno 2024 è la madre, RI 1, privata nell’ottobre 2022 dell’autorità parentale
nei confronti della figlia, la quale è stata collocata presso la __________
(cfr. doc. 3 9/11; 7 4/15).
Dall’altra, che il versamento
degli assegni a far tempo dal 1° agosto 2023 sarebbe stato da effettuare direttamente
sul conto corrente bancario __________, intestato a __________.
È stato, infine, precisato che al
fine di valutare il diritto agli assegni familiari in favore di __________ per
Fatti
i periodi antecedenti al 1° agosto 2023, è necessario trasmettere alla Cassa
copia dei certificati di studio a conferma della frequenza scolastica della
giovane (cfr. doc. A2).
1.2. Contro la decisione del 12 ottobre
2023 RI 1 ha interposto opposizione, affermando di essersi sempre impegnata per
provvedere regolarmente alle necessità di sua figlia __________, pagando il
vitto, l’alloggio, il premio dell’assicurazione malattia obbligatoria e
complementare, la franchigia delle spese mediche, l’assicurazione RC, ecc. Ella
sostiene, quindi, di non poter versare nuovamente, facendo già fronte alle
spese della figlia, l’importo di fr. 250.-- sul suo conto corrente (cfr. doc. 7
1/5=C).
1.3. Con decisione su opposizione del 15
novembre 2023 la Cassa ha respinto l’opposizione, evidenziando:
" (…) si
rileva che l’Ufficio rette, anticipi e incassi vanta al 30 giugno 2023, un
credito di CHF 4'800.00 nei confronti della signora RI 1 quale rimborso delle
rette anticipate dallo Stato per l’affidamento di __________ ad un centro educativo.
Per quanto precede, considerato che il
contributo alla retta non è pagato integralmente e regolarmente e vi è il
rischio che l’opponente non utilizzi gli assegni familiari non ancora versati
per il mantenimento della figlia, la decisione del 12 ottobre 2023 dev’essere
confermata. (…)” (Doc. 10 3/4=B)
1.4. RI 1, il 14 dicembre 2023, ha inoltrato
al TCA un tempestivo ricorso contro la decisione su opposizione del 15 novembre
2023, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e conseguentemente che
gli assegni di formazione non siano versati sul conto bancario della figlia.
La medesima ha ad ogni modo
dichiarato di concordare con l’amministrazione in merito alla corresponsione
diretta degli assegni familiari a __________ a decorrere dal 23 marzo 2024,
ossia dal compimento dei suoi 18 anni.
A sostegno delle proprie pretese
l’insorgente ha ribadito di aver sempre fatto fronte alle spese di mantenimento
della figlia, utilizzando l’assegno familiare.
La medesima ha, inoltre, addotto,
da un lato, di avere sì un debito di fr. 4'800.-- concernente l’affidamento di __________
a un centro educativo, ma di essersi messa d’accordo con l’Ufficio rette e
anticipi di corrispondere fr. 200.-- al mese che sta versando regolarmente.
Dall’altro, di non avere esecuzioni pendenti o attestati di carenza beni e che
non sussiste il rischio che l’assegno di formazione venga usato per altri
scopi.
L’assicurata ha puntualizzato di
provvedere da sola alle necessità della figlia, in quanto il padre biologico
non vi ha mai contribuito. A quest’ultimo riguardo è stato segnalato che
l’Autorità regionale di protezione (ARP) __________ si sta impegnando al fine
di fargli stipulare un contratto di mantenimento a favore della figlia (cfr.
doc. I).
1.5. Nella
sua risposta del 15 gennaio 2024 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso,
ritenendo che non siano emersi nuovi elementi che giustifichino un’altra presa
di posizione rispetto alla decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. V).
1.6. Il 7 febbraio 2024 la ricorrente,
dopo aver ottenuto una proroga del termine assegnatole per presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. VI; VII; VIII), facendo riferimento a quanto osservato
nella decisione su opposizione, e meglio che l’Ufficio rette, anticipi e incassi
vanta nei suoi confronti un credito pari, al 30 giugno 2023, a fr. 4'800.--,
corrispondenti alle rette anticipate per l’affidamento di __________ a un
centro educativo e che, dunque, esiste il rischio che non utilizzi gli assegni
familiari per il mantenimento della figlia, ha asserito:
" (…) Sono
d’accordo che l’assegno di formazione va direttamente versato al Foyer per
coprire una parte dei costi di vitto e alloggio della mia figlia (che fino a
oggi è a carico mio come l’unico genitore).
Così non vi è alcun rischio che assegni
familiari non vengano utilizzati per mantenimento della figlia” (Doc. IX)
1.7. La parte resistente, il 16 febbraio
2024, si è riconfermata integralmente nel proprio provvedimento contestato
(cfr. doc. XI).
1.8. Il doc. XI è stato trasmesso per
conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il
TCA rileva innanzitutto che la ricorrente, il 7 febbraio 2024, ha dichiarato di
essere d’accordo con il versamento diretto dell’assegno di formazione mensile
al __________ dove è collocata la figlia, in modo tale che non vi sia il
rischio che gli assegni familiari non vengano utilizzati per il sostentamento
di __________ (cfr. doc. IX; consid. 1.6.).
Vi
è, pertanto, da chiedersi se l’impugnativa, a seguito della presa di posizione pendente
causa dell’insorgente, non sia divenuta priva di oggetto per desistenza
della medesima.
È vero che la decisione emessa
dalla Cassa il 12 ottobre 2023, confermata dalla decisione su opposizione del
15 novembre 2023 contestata dall’assicurata, prevede la corresponsione degli
assegni non al __________, bensì sul conto della figlia della ricorrente, avente
diritto agli stessi, gestito dalla sua tutrice, come richiesto da quest’ultima
(cfr. doc. 4 1/3; 3 1/11).
Tale questione non merita in ogni
caso di particolari approfondimenti.
In effetti il ritiro di un ricorso necessita di una dichiarazione chiara,
esplicita e incondizionata, non potendo ad esempio avvenire in modo tacito (cfr.
STF 9C_864/2007 del 30 aprile 2008 consid. 4; STFA H 252/00 del 14 febbraio
2001 consid. 1.b; DTF 119 V 36 consid, 1.b).
In concreto, tutto ben ponderato,
quanto affermato dall’insorgente il 7 febbraio 2024 non può essere considerato
quale ritiro del ricorso del 14 dicembre 2023.
Lo scritto della stessa
corrisponde piuttosto a una proposta formulata all’attenzione del giudice (cfr.
DTF 111 V 58 consid. 1).
Il TCA entrerà, di conseguenza,
nel merito della causa.
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa, con
effetto dal 1° agosto 2023, abbia ordinato il versamento degli assegni di
formazione, di cui è titolare la ricorrente a favore della figlia __________, direttamente
sul conto bancario di quest’ultima, al beneficio di una tutela ex art. 327a
segg. CC.
2.3. L'art. 2 della
legge federale sugli assegni familiari, (LAFam) del 24 marzo 2006 (stato al 1°
gennaio 2021), riguardante la definizione e gli scopi degli assegni familiari,
prevede che “gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o
periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario
rappresentato da uno o più figli”.
L'art. 7 LAFam, relativo al
concorso di diritti, stabilisce che:
" 1Qualora
più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in
virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta,
nell'ordine, a:
a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
b. la persona
che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
c. la persona
presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino
alla maggiore età;
d. la persona
cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di
domicilio del figlio;
e. la persona con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.
2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del
secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il
secondo avente diritto ha diritto all'importo per
il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro
Cantone."
Per quanto attiene al
"versamento a terzi", l'art. 9 LAFam, precisa che:
" 1Qualora
gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della
persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere
che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA,
anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.
2Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può
essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20
capoverso 1 LPGA."
La Commissione della sicurezza
sociale e della sanità del Consiglio nazionale, nel suo Rapporto complementare
dell'8 settembre 2004 sull' "Iniziativa parlamentare / Prestazioni
familiari" (cfr. FF 2004 pag. 6101) ha così commentato l’art. 9 LAFam:
" Questa
disposizione si prefigge di garantire che gli assegni familiari siano effettivamente
destinati al mantenimento del figlio. A tal fine, è reso possibile il
versamento a un terzo (la persona o l'autorità che provvede al figlio oppure al
figlio maggiorenne medesimo).
A questo riguardo si stabilisce una deroga alla LPGA: l'articolo
20 capoverso 1 LPGA consente infatti il versamento a terzi solo se il figlio
dipende dall'assistenza pubblica o privata. Questa condizione non è prevista da
alcuna legge cantonale e nemmeno pare opportuna la sua introduzione. Il testo
proposto corrisponde all'attuale versione dell'articolo 14 capoverso 3 LAF.
In determinati casi, gli assegni per i giovani in formazione
possono essere versati direttamente ai figli maggiorenni. Tale soluzione appare
indicata soprattutto se sussiste una tensione tra gli interessati oppure se i
titolari dell'obbligo di mantenimento non provvedono alle rispettive
prestazioni." (FF 2004 p. 6123)
2.4. Il Tribunale
federale, in una sentenza 8C_123/2011, 8C_132/2011 del 31 maggio 2011 consid. 6,
ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Contrariamente
a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, l'art. 9 cpv. 1 LAFam si applica solo
qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità
del figlio ai sensi dell'art. 2 LAFam, ciò che dev'essere tuttavia dimostrato.
Un versamento degli assegni al padre (n.d.r.: che in quel caso di specie aveva
contestato che dall’agosto 2009 non era più considerato titolare degli AF a
favore del figlio maggiorenne) potrebbe pertanto entrare in linea di conto
soltanto se la madre, comprovatamente, non facesse beneficiare il figlio degli
assegni di formazione percepiti. (…)”
In un giudizio 8C_464/2017 del 20
dicembre 2017, pubblicato in DTF 144 V 35 del 20 dicembre 2017, peraltro citato
dall’amministrazione (cfr. doc. 10=B), l’Alta Corte ha poi ricordato che ai
sensi dell’art. 20 LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate,
interamente o in parte, a terzi o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o
morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano
permanentemente, se il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per
il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere
oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se egli
stesso (lett. a) o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza
pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a (lett. b).
L’art. 9 LAFam prevede che
qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità
della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale
può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 cpv. 1
LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.
L'art. 9 cpv. 1 LAFam – a
differenza dell’art. 20 LPGA – non si riferisce alla copertura del
mantenimento, bensì all’impiego degli assegni familiari per provvedere alle
necessità della persona cui sono destinati.
Avendo, ai sensi dell’art. 2
LAFam, gli assegni lo scopo di compensare
parzialmente l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli, tali
“necessità” coincidono, di regola, con la parziale copertura dei costi di
mantenimento del figlio. Non è tuttavia necessario, in ambito di assegni
familiari, fare espresso riferimento alle prestazioni pecuniarie tese al
mantenimento in quanto è possibile che gli assegni vengano richiesti da parte
di persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti del minore.
Oltre a quanto previsto dall’art.
9 cpv. 1 LAFam in relazione al versamento a terzi, la nostra Massima Istanza ha
rilevato che il CC contempla una disposizione analoga in materia di adempimento
degli obblighi di mantenimento, e meglio l’art. 291 CC, ai sensi del quale se i
genitori trascurano tali doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai
loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del
rappresentante legale del figlio. In tal caso, la trascuratezza degli obblighi
di mantenimento è una condizione indispensabile per l’applicazione del citato
disposto, mentre secondo l'art. 9 cpv. 1 LAFam è sufficiente che gli assegni
familiari non vengano utilizzati per le necessità della persona a cui sono
destinati.
La negligenza ai sensi dell'art.
291 del CC sussiste, quindi, già se il contributo di mantenimento non viene
pagato ripetutamente o non viene pagato in tempo, indipendentemente dal motivo.
Non vi è alcuna ragione per dare una diversa interpretazione all’art. 9 LAFAm.
Ciò ritenuto che i contributi di mantenimento, come gli assegni familiari,
devono essere versati alla persona che ha la responsabilità di garantire che
siano utilizzati per il mantenimento o le necessità di colui a cui sono
destinati.
Se la persona a cui sono
destinati gli assegni familiari, o il suo rappresentante legale, può provare
che colui che ha diritto a percepire gli assegni non li trasmette, il
versamento a terzi deve essere approvato senza ulteriori indugi. Lo scopo della
norma in esame non è, infatti, quello di esigere un esame preliminare da parte
dell’amministrazione circa l’impiego del denaro in questione corrispondente ai
bisogni. Gli accertamenti relativi a un uso adeguato degli assegni familiari
spettano piuttosto all’autorità di protezione dei minori.
L’ordine di versamento a terzi
può del resto intervenire anche in caso di ritardi poco conto. Non è compito
delle Casse, rispettivamente dei Tribunali chiamati a pronunciarsi sulle
richieste di versamento a terzi chinarsi sui conflitti tra i genitori in
relazione all’utilizzo effettivo degli assegni famigliari.
Al riguardo cfr. pure la STF
5A_782/2019 del 15 giugno 2020 consid. 3.3.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre
2021; STCA 39.2012.8 del 9 gennaio 2013; STCA 39.2011.5 del 12 dicembre 2011).
2.5. L'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), nelle Direttive concernenti la legge federale
sugli assegni familiari (DAFam), valide dal 1° gennaio 2009, a pag. 51-53,
marginale 246 modificata con effetto dal 1° gennaio 2022, riguardo al
versamento a terzi, prevede che:
" La persona
che auspica il versamento a terzi deve presentare una domanda alla CAF che
corrisponde gli assegni familiari, indicandone il motivo. Di norma, il
versamento a terzi è effettuato tramite la CAF e non tramite il datore di
lavoro. Se la persona per cui la CAF ha autorizzato un versamento a terzi
chiede che il versamento sia effettuato non dal datore di lavoro bensì direttamente
dalla CAF, questa vi può procedere senza ulteriori condizioni (v. S.
Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, art. 15, N. 19, e N. 538.1).
Esempio
L’ex coniuge di una donna senza attività lucrativa non riversa a
quest’ultima gli assegni per il figlio avuto insieme e che vive con lei. Il
mancato o lo scorretto riversamento degli assegni familiari alla persona che si
occupa del figlio deve essere plausibilmente dimostrato, ad esempio con:
– un documento in
cui il servizio incaricato dell’incasso degli alimenti conferma che i
contributi di mantenimento per il figlio non sono versati integralmente, per
tempo o regolarmente oppure non lo sono affatto;
– estratti conto
da cui risulta che i pagamenti non sono effettuati integralmente, per tempo o
regolarmente oppure non lo sono affatto.
L’ufficio specializzato in materia di aiuto all’incasso secondo
l’OAInc fornisce sostegno nella preparazione della richiesta di versamento
degli assegni familiari a terzi (art. 12 cpv. 1 lett. d OAInc). Questo ufficio
può prestare l’aiuto all’incasso anche per gli assegni familiari scaduti prima
della presentazione della richiesta (art. 3 cpv. 3 OAInc).
Se il mancato o lo scorretto riversamento degli assegni familiari
è dimostrato in modo plausibile, bisogna autorizzare il versamento a terzi, a
meno che la persona avente diritto agli assegni non dimostri di aver effettuato
i pagamenti correttamente. Nel corso della procedura, di regola il pagamento va
sospeso. Se il figlio vive presso il genitore che ha l’autorità parentale e
quest’ultimo può dimostrare che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo
8 LAFam, l’avente diritto non gli riversa correttamente gli assegni familiari,
il versamento a terzi va autorizzato senza ulteriori accertamenti. In
particolare, la CAF non è tenuta a verificare preventivamente se il genitore
che ha l’autorità parentale e richiede il versamento a terzi impieghi
effettivamente gli assegni per soddisfare i bisogni del figlio. Questo compito
spetta all’autorità di protezione dei minori (v. sentenza del Tribunale
federale 8C_464/2017 del 20 dicembre 2017, consid. 5.3).
Se è stata presentata una domanda di versamento a terzi e vi è il
rischio che l’avente diritto non utilizzi gli assegni familiari non ancora
versati per il mantenimento del figlio e quindi li distolga dallo scopo cui
erano destinati, la domanda deve essere accettata per gli assegni ancora dovuti
e futuri (v. sentenza del Tribunale cantonale vodese del 19 dicembre 2014,
consid. 5, e sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni di San Gallo
dell’8 giugno 2016, consid. 2.3). (…)”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_228/2023 del
6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid.
4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26
gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.
3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid.
7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno
Considerandi
2018.
consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260;
DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016
del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009;
STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.6
In dottrina U. Kieser e M. Reichmuth, in "Bundesgesetz über
die Familienlagen". Ed. Dike Verlag AG, Zurigo-San Gallo 2010,
a proposito dell’art. 9 LAFam, rilevano in particolare quanto
segue:
" (…) Die für die Ausrichtung der Familienzulagen zuständige
Familienausgleichskasse klärt ab, ob die Voraussetzungen für eine Auszahlung an
die (Antrag stellende) Drittperson erfüllt sind. Sie hat mithin zu entscheiden,
ob die tatsächliche Verwendung der Familienzulagen die «Bedürfnisse» dieser
Person verletzt. Bejaht sie dies, ist die Familienzulage der betreffenden
Drittperson auszurichten. In verfahrensrechtlicher Hinsicht gilt das
Untersuchungsprinzip (dazu Art. 43 ATSG); es ist der anspruchsberechtigten
Person das rechtliche Gehör zu gewähren (dazu Art. 42 ATSG); die
Familienausgleichskasse hat eine Verfügung zu erlassen (Art. 49 ATSG; zur
Parteistellung der anspruchsberechtigten Person vgl. Art. 34 ATSG; vgl.
allgemein KIESER 2009a, Art. 20 N 16 ff.).
Zu erinnern ist daran, dass eine Drittauszahlung
der Familienzulage allenfalls bestehende Meldepflichten nicht aufhebt (dazu
Art. 1 N 76 ff.). Besondere Schwierigkeiten entstehen im Übrigen, wenn nach
einer erfolgten Drittauszahlung eine Rückerstattung einer (zu Unrecht
bezogenen) Familienzulage erfolgen muss (vgl. dazu Art. 25 ATSG sowie Art. 1 N
72.
ff.)." (pag. 174-175)
2.7
L’art. 276 CC, concernente il
mantenimento da parte dei genitori, prevede:
" 1Il
mantenimento consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.
2.
I genitori
provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito
mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di
educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.
3.
I genitori
sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa
ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del
suo lavoro o con altri mezzi.”
L’obbligo
di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine.
La
privazione dell’autorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di
comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni personali
con il genitore debitore - ad eccezione del caso di abuso di diritto manifesto
ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine all’obbligo di mantenimento (cfr. DTF
120.
II 177; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2018, P. Breitschmid, ad Art.
311.
N. 1; Commentaire romand Code civil I, 2010, P. Meier, ad art. 311 N. 2; P.
Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009, n. 941 pag. 541; C.
Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 20.02 pag. 131).
L’art.
293.
CC prevede che:
"
Il diritto pubblico stabilisce chi
debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei
genitori e dei figli, riservato l’obbligo di assistenza tra i parenti. (cpv. 1)
Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento
di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di
mantenimento del figlio. (cpv. 2)”
L’art. 20 della Legge sul
sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per
le famiglie) del 15 settembre 2003, relativo all’affidamento di minorenni preso
terzi, sancisce:
" 1Sono affidamenti
di minorenni presso terzi i collocamenti:
a) presso famiglie affidatarie;
b) presso centri educativi gestiti da enti pubblici o privati
senza scopo di lucro che accolgono più di 4 minorenni.
2Non
sono centri educativi gli istituti cantonali, comunali o privati di utilità
pubblica che sottostanno a vigilanza particolare in base alla legislazione
scolastica, sanitaria o del settore invalidi, e i campi e le colonie di
vacanza.”
Giusta l’art. 21 Legge per le
famiglie:
" 1Il minorenne può
essere affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a garantire il
suo sviluppo e benessere. Le condizioni di indigenza dei genitori non
costituiscono motivo per un affidamento.
2Se
le condizioni di affidamento sono adempiute, lo stesso avviene prioritariamente
presso famiglie affidatarie.
3L’affidamento
in centri educativi è possibile in mancanza di valide alternative presso
famiglie affidatarie o nel caso in cui siano necessarie cure e prestazioni
educative specialistiche altrimenti non assicurabili tramite affidamento
familiare.
4In
caso di comprovata necessità l’affidamento può continuare fino ai 20 anni
compiuti.”
L’art. 29 Legge per le famiglie,
per quanto riguarda il finanziamento, enuncia:
" 1Il finanziamento
degli enti pubblici o privati riconosciuti dal Cantone destinati a svolgere una
prestazione prevista dall’art. 20 cpv. 1 lett. b) è assicurato da tutte le
entrate d’esercizio, dai contributi delle famiglie e dal contributo globale
composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei Comuni.
2In
casi particolari, i contributi delle famiglie possono essere anticipati dallo
Stato, che può esercitare eventuali regressi.
3Il
contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti
all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione, della relativa attività
e nel rispetto delle disposizioni legali.
4Il
contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene
versato a rate.
5Qualora
l’ente sussidiato svolgesse solo parzialmente le prestazioni previste all’art.
20.
cpv. 1 lett. b), il contributo globale sarà accordato parzialmente.
6La
determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di
prestazione è di competenza del Consiglio di Stato.
7Le
ulteriori modalità di pagamento, incluse quelle relative al versamento di
acconti, sono stabilite dal regolamento.”
Secondo l’art. 60 Reg.Legge per
le famiglie:
" 1Un collocamento di
minorenni presso terzi può essere deciso dal rappresentante legale del minorenne
oppure dall’autorità di protezione o giudiziaria, previa valutazione del
relativo bisogno, nell’interesse superiore del minorenne.
2I
minorenni possono essere affidati solo a terzi autorizzati ai sensi della
legislazione federale, della legge e del presente regolamento.
3Su
richiesta dell’autorità di protezione o giudiziaria, o del rappresentante
legale l’UAP (n.d.r. Ufficio dell’aiuto e della protezione) valuta il bisogno
di affidamento a terzi e - se del caso - prepara, esegue e verifica
l’affidamento in famiglia affidataria o in un Centro educativo, tenuto conto
dei principi di cui all’art. 21 e 23 della legge.”
Ex art. 62 Reg.Legge per le
famiglie:
" 1L’affidamento di
minorenni a terzi è oggetto di una convenzione scritta stipulata
preventivamente tra il rappresentante legale del minorenne, l’autorità di
protezione o giudiziaria da una parte e la famiglia affidataria o il Centro
educativo dall’altra; nel caso in cui l’affidamento prosegua fino ai 20 anni
compiuti ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 della legge la convenzione è stipulata
dall’interessato stesso.
2Tale
convenzione disciplina i diritti e doveri delle parti e comprende in
particolare:
a) il progetto educativo di affidamento;
b) l’ammontare
del compenso dovuto alla famiglia affidataria o della retta dovuta al Centro
educativo, riservata la parte assunta dallo Stato poiché eccedente le capacità
finanziarie dei genitori;
c) chi si assume
gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti ecc.), i premi assicurativi, gli
importi necessari per le vacanze ecc.;
d) chi prende le decisioni relative alla vita
scolastica, alle prestazioni sanitarie, all’educazione religiosa, alla
frequentazione di attività extra-scolastiche e alle vacanze del minorenne;
e) il disciplinamento delle relazioni personali;
f) durata e possibilità di disdetta della convenzione stessa.
3Quando
l’esecuzione dell’affidamento è urgente la stipulazione della convenzione deve
avvenire di regola entro un mese dall’affidamento.
4L’UAP
elabora una convenzione modello che viene messa a disposizione delle parti
interessate e su richiesta collabora nella stipulazione della convenzione.”
Per quanto attiene alle spese per
il mantenimento del minorenne affidato e in particolare al regresso, l’art. 68
Reg.Legge per le famiglie sancisce:
" 1L’URAI (n.d.r.
Ufficio rette, anticipi e incassi) fa valere le pretese derivanti dall’obbligo
di mantenimento previste dal diritto di famiglia e trasmesse all’ente pubblico,
fatta eccezione per la parte che eccede le capacità finanziarie dei genitori.
2L’URAI
può rinunciare totalmente o parzialmente al regresso se le circostanze lo
giustificano.
3Restano
riservate le convenzioni internazionali e la legge federale del 24 giugno 1977
sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno.”
Giusta l’art. 70 Reg.Legge per le
famiglie relativo alla determinazione del contributo dei genitori:
" 1L’ammontare del
contributo proposto ai genitori è calcolato facendo riferimento ai parametri
utilizzati nell’ambito della Legge sull’assistenza sociale.
2Il
contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi
finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di
base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di
ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’URAI.”
Le Direttive concernenti
l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai
fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009 prevedono:
" 1. La
retta uniforme mensile per l’affidamento di un minorenne ad un
centro educativo riconosciuto ai fini
del sussidiamento, è stabilita in fr. 480.– per l’internato e fr. 300.– per
l’esternato.
2.
L’ammontare del
contributo alla retta corrisposto dai genitori del minorenne è stabilito in:
Condizioni
di reddito familiare
Ammontare
del contributo mensile
Internato
Esternato
Famiglia
senza prestazioni LAPS
da
CHF. 220 da CHF 110
a
CHF 480.- a CHF 300
Famiglia
con prestazioni LAPS,
senza
prestazioni di assistenza
CHF. 400 da CHF 300
Famiglia
con prestazioni LAPS
di
cui prestazioni di assistenza
CHF.
220.
CHF 110
3.
A partire dal
15° giorno consecutivo di rientro presso la propria famiglia, tutti gli importi
mensili indicati vengono ridotti del 50%.
4.
Per affidamenti
multipli nei centri educativi e/o in famiglia affidataria, gli importi mensili
indicati al punto 2 sono ridotti del: - 30% a partire dal 3° figlio, per il 3°
figlio e i successivi, per le famiglie senza prestazioni LAPS e per le famiglie
con prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza; - 30% a partire dal 2°
figlio, per il 2° figlio e i successivi, per le famiglie con prestazioni LAPS
di cui prestazioni di assistenza.
5.
Nel contributo
mensile a carico dei genitori del minorenne (di cui al punto 2), non sono
incluse le seguenti spese: spese inerenti alla salute e all’igiene, vestiario,
trasporti regolari, spese scolastiche, assicurazioni ed altre spese ordinarie e
straordinarie non indispensabili.”
2.8
Nella presente fattispecie dalla
documentazione agli atti emerge che nell’ottobre 2022 a RI 1, madre di sette
figli, ossia __________ (__________ 2006), __________ (__________ 2008), avuti
precedentemente all’attuale matrimonio, nonché __________ (__________ 2012), __________
(__________ 2014), __________ (__________ 2016), __________ (__________ 2017) e
__________ (__________ 2021), figli del coniuge, __________, sposato il 12
dicembre 2012 (cfr. doc. 7 4/15; 1 1/21), è stata revocata l’autorità parentale
nei confronti della figlia maggiore, __________, da parte dell’Autorità
Regionale di Protezione __________.
Tale misura è stata ratificata dall’ARP
__________ stessa, con decisione del 19 dicembre 2022, la quale ha pure convalidato
l’istituzione, sempre nell’ottobre 2022, di una tutela a favore della minore.
Quale tutrice è stata confermata __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della
protezione, Settore curatele e tutele, __________, con il compito di assicurare
tutto quanto concerne la cura della persona e dei suoi interessi patrimoniali
(cfr. doc. 3 5/11).
__________ è stata collocata
presso il __________ della __________. Il contributo alla retta destinata al
centro educativo a carico della madre ammonta a fr. 480.-- mensili (cfr. doc. 7
4/15).
Da uno scritto dell’11 luglio
2023.
dell’Ufficio rette, anticipi e incassi emerge, però, che l’assicurata non
ha mai provveduto a versare quanto dovuto e che al 30 giugno 2023 l’importo
scoperto corrispondeva a fr. 4'800.-- (cfr. doc. 7 6/15), ovvero a dieci mesi
di compenso per il collocamento di __________ non pagato.
L’11 settembre 2023 la ricorrente
ha postulato il riconoscimento di assegni familiari per persone salariate per
il periodo 1° dicembre 2022-30 aprile 2023 (cfr. doc. 1).
In effetti il 1° dicembre 2022 l’insorgente
ha iniziato a lavorare quale ausiliaria di servizio a ore presso l’__________ a
__________, di cui il marito è il gerente perlomeno dal 1° agosto 2021 (cfr.
doc. 1 16/21; 1 7/21; 1 18/21).
__________, nell’anno scolastico
2023-2024, frequenta la classe prima del Centro __________, indirizzo __________
(cfr. doc. 4 2/3).
Il 13 settembre 2023 la sua
tutrice ha chiesto, in riferimento alla domanda di assegni familiari, il
versamento dell’assegno di formazione su un conto intestato alla minore (cfr.
doc. 3 1/11).
__________, il 2 ottobre 2023, ha
ribadito l’importanza della corresponsione degli assegni retroattivi e correnti
sul conto di __________ gestito da lei in quanto tutrice (cfr. doc. 4 1/3).
Con decisione del 12 ottobre 2023
la Cassa, per il periodo dal 1° agosto 2023 al 30 giugno 2024, ha riconosciuto
la ricorrente quale titolare del diritto agli assegni di formazione di fr.
250.-- mensili a favore di __________, ma ha stabilito che il relativo
versamento debba avvenire direttamente sul conto corrente bancario della minore
(cfr. doc. A2; consid. 1.1.).
Il provvedimento emesso il 12
ottobre 2023 nei confronti dell’insorgente è stato confermato con decisione su
opposizione del 15 novembre 2023. La Cassa ha rilevato che il contributo alla retta
per il __________ non viene pagato integralmente e regolarmente e, perciò, vi è
il rischio che l’assicurata non utilizzi gli assegni familiari non ancora
versati per il mantenimento della figlia (cfr. doc. 10 3/4=B; consid. 1.3.).
2.9
In concreto è incontestato che la
ricorrente è la titolare del diritto agli assegni familiari a favore della
figlia __________ in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam (cfr. doc. 6
1/2).
Per quanto attiene al versamento
degli assegni familiari direttamente sul conto della figlia a far tempo dal 1°
agosto 2023 deciso dalla parte resistente, va ricordato che l'art. 9 cpv. 1
LAFam, che regola il versamento a terzi degli assegni familiari, si applica qualora
questi ultimi non siano impiegati per provvedere alle necessità del figlio ai
sensi dell'art. 2 LAFam cfr. consid. 2.3.; 2.4.
Nel caso di specie, come visto,
l’insorgente, nel luglio 2023, aveva accumulato un debito di fr. 4'800.-- nei confronti
dell’Ufficio rette, anticipi e incassi per non avere pagato dall’inizio del
collocamento della figlia nel centro educativo il contributo mensile di fr.
480.-- alla relativa retta.
L’obbligo di mantenimento nella
misura delle proprie forze ex art. 276 CC è, del resto, indipendente dalla
privazione dell’autorità parentale o della custodia (cfr. consid. 2.7.).
Inoltre la Legge per le famiglie
per il finanziamento dell’affidamento dei minorenni presso centri educativi
contempla, tra l’altro, il versamento di contributi da parte delle famiglie
(cfr. art. 29 cpv. 1; 20 cpv. 1 lett. b Legge per le famiglie; consid. 2.7.).
Non va poi dimenticato che l’art.
70.
cpv. 2 Reg.Legge per le famiglie enuncia che il contributo da parte dei
genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari
vincolati al mantenimento del minorenne, come specificatamente gli assegni
familiari (cfr. consid. 2.7.).
In simili condizioni, ritenuto il
debito di fr. 4'800.-- relativo alla mancata partecipazione alle spese del
collocamento di __________ presso il __________, occorre concludere che
l’assicurata non ha utilizzato gli assegni di formazione per far fronte
perlomeno alla parziale copertura dei costi per il sostentamento della figlia
nel centro educativo.
A ragione, pertanto, la Cassa, in
applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LAFam, ha autorizzato il versamento degli
assegni familiari direttamente sul conto della figlia maggiore della
ricorrente, gestito dalla sua tutrice.
Questo Tribunale ha preso atto di
quanto affermato dall’insorgente, ovvero che provvede da sola ai costi
riguardanti __________, come ad esempio al pagamento dei premi
dell’assicurazione malattia (cfr. doc. I; A3; consid. 1.4.).
In proposito va, tuttavia,
sottolineato che lo scopo dell’art. 9 LAFam è unicamente quello di garantire
che gli assegni familiari siano corrisposti al figlio (o al genitore
affidatario) e non quello di verificare se il denaro è utilizzato per i bisogni
del figlio (cfr. consid. 2.4.).
Cfr. STCA 39.2021.3 del 29
novembre 2021 consid. 2.7.; 39.2011.5 del 12 dicembre 2011 consid. 2.3.
La decisione su opposizione del 15
novembre 2023 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.10
L’art. 61 lett. a LPGA, nel
tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
39.2023.9
del 27 novembre 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2023.2 del 10 maggio 2023
consid. 2.9.; STCA 39.2022.9 del 6 febbraio 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2022.8
del 17 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021consid.
2.8.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti