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Decisione

39.2023.2

Correttamente Cassa ha negato a ric. diritto a AF a favore della figlia con effetto retrattivo al 18.4.22 e ha ordinato restituz. di AF percepiti da 4/22 a 8/22. Da 18.4.22 avente diritto prioritario

10 maggio 2023Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1°

luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012

del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Mediante

la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,

e meglio “un

accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi”

(cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi

oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr.

DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è

manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme

giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con

riferimenti).

Una

decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti

di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole

dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit

bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine

Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine

Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF

9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre

2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.;

STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5

aprile 2016).

In proposito cfr. pure la STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STF C 24/01 e C

137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag.

208.

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata

in SVR 2022 ALV Nr. 34 pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.;

STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile

2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che dalle carte processuali

emerge, da una parte, che a RI 1, dipendente della __________, con decisioni

del 4 agosto 2021 e dell’8 luglio 2022, sono stati attribuiti, in applicazione

dell’art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam (cfr. consid. 2.2.), gli assegni familiari di

formazione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam a favore della figlia __________,

nata il __________ 2005 (cfr. doc. 2 1/6; 2 5/6).

Dall’altra, __________, madre di __________,

con la quale vive (cfr. doc. 1 4/4), dal 18 aprile 2022 è impiegata presso __________

(cfr. doc. 1 3/4).

Siccome __________ ha iniziato a

svolgere un’attività lavorativa a far tempo dal 18 aprile 2022, da tale data il

diritto agli assegni di formazione, in virtù dell’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam

(cfr. consid. 2.2.), spetta dunque alla medesima, ritenuto che la figlia vive

con lei.

È vero che la madre di __________

ha chiesto gli assegni a partire dal 1° maggio 2022 (cfr. doc. 1 3/4).

È altrettanto vero, tuttavia, che,

come visto sopra (cfr. consid. 2.2.), la regolamentazione a cascata dell’art. 7

cpv. 1 LAFam non vale soltanto dall’introduzione della richiesta della seconda

persona che fa valere un diritto all’assegno per lo stesso figlio, bensì già

dal momento in cui quest’ultima ossequia le condizioni per avere diritto agli

AF. Il comportamento degli aventi diritto non modifica l’ordine legale di cui

all’art. 7 LAFam che determina a chi spettino prioritariamente gli assegni. Dai

materiali legislativi traspare, peraltro, la volontà del legislatore di non

accordare ai genitori un diritto di scelta in merito a chi debba percepire gli

assegni. Di conseguenza è escluso che l’avente diritto che segue nell’ordine di

priorità si sostituisca all’avente diritto prioritario allorché quest’ultimo si

astenga dal far valere il suo diritto (cfr. DTF 139 V 429 consid. 4.2.; 4.3.;

DTF 142 V 583 consid. 4.2.).

Ne discende che a ragione la

Cassa ha limitato il diritto agli assegni familiari del ricorrente al 17 aprile

2022.

2.7. Visto che già

dal 18 aprile 2022 l’avente diritto prioritario agli assegni familiari è la

madre di __________, l’insorgente, da un

profilo oggettivo, ha effettivamente ricevuto indebitamente gli AF dal 18

Considerandi

aprile al 31 agosto 2022.

In

concreto sono, perciò, dati i presupposti per rivedere le decisioni iniziali di

attribuzione degli AF all’insorgente e risultano così realizzate

le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle

prestazioni percepite a torto durante il periodo 18 aprile – 31 agosto 2022

(cfr. consid. 2.5.).

Del

resto nella DTF 139 V 429, già menzionata sopra (cfr. consid. 2.2.; 2.6.),

l’Alta Corte ha deciso che quando viene stabilito che una seconda persona ha

diritto ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LAFam agli AF con effetto retroattivo, gli arretrati

devono esserle versati, mentre la persona che ha indebitamente percepito la

prestazione è tenuta a restituirla (cfr. pure STF 8C_22/2015 del 5 maggio 2015

consid. 3.4.).

Giova, altresì, ricordare che è

tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,

alla quale, oggettivamente, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la

prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è

determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del

fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in

buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione

della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura

successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.;

DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer,

Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den

Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p.

527-528, edizione francese).

Pertanto a questo stadio della

causa la questione di sapere se il ricorrente abbia o meno violato il proprio

dovere di informare risulta irrilevante.

2.8

A

proposito dell’importo da restituire, va considerato che l’insorgente non ha

diritto agli assegni di formazione già dal 18 aprile (cfr. consid. 2.6.) e fino

al 31 agosto 2022.

Di conseguenza la somma chiesta

in restituzione dalla Cassa di fr. 1’108.05, che corrisponde, oltre che agli assegni

di formazione percepiti da maggio ad agosto 2022 pari a fr. 1'000.-- (fr. 250 x

4.

mesi; cfr. art. 5 cpv. 2 LAFam; doc. 2 5/6), anche all’importo di AF ricevuto

per l’arco di tempo dal 18 al 30 aprile 2022 di fr. 108.05 (fr. 250 – fr.

141.95

riconosciutigli per il periodo 1° - 17 aprile 2022; cfr. doc. 2 5/6) -

ossia l’ammontare mensile ridotto proporzionalmente -, si rivela corretta.

Va evidenziato che nella

decisione del 29 dicembre 2022 la parte resistente ha indicato che “gli

assegni familiari di cui alla presente decisione potranno essere oggetto di

compensazione con gli assegni familiari che saranno riconosciuti a nome della

signora __________” (cfr. all. A2 a doc. I; consid. 1.1.).

Nella decisione su opposizione è

stato specificato che “per l’eventuale compensazione, il signor RI 1 e la

signora __________ dovranno regolare la questione tramite la __________” (cfr.

all. A1 a doc. I; consid. 1.3.).

Al riguardo è utile evidenziare

che l’art. 25 lett. d LAFam enuncia che l’art. 20 LAVS si applica per analogia

alla compensazione.

Giusta l’art. 20 cpv. 2 lett. a

LAVS possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti

dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle

indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione

civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari

nell’agricoltura.

Le DAFam, dal canto loro, al p.to

538.4

prevedono, da un lato, che in determinati situazioni è possibile procedere

a una compensazione tra le Casse, ad esempio in caso di concorso di diritti, se

gli assegni familiari sono stati versati erroneamente al secondo avente

diritto.

Dall’altro, che in tali casi, la

Cassa che avrebbe dovuto versare gli assegni familiari trasferisce l’importo

dovuto direttamente alla Cassa che li ha versati indebitamente. La condizione è

che gli aventi diritto interessati abbiano dato il loro consenso a questa

procedura. Sono fatte salve le situazioni di cui ai N. 510.2 (situazione in cui

non è sicuro che il primo avente diritto raggiunga effettivamente il salario

minimo richiesto sull’anno intero o in cui egli ha sempre rapporti di lavoro di

breve durata presso datori di lavoro diversi) e 529 (assicurato con più datori

di lavoro dove non è chiaro fin dal principio quale datore di lavoro versi il

salario più elevato o con più datori di lavoro che versano salari identici) che

non riguardano ad ogni modo la concreta fattispecie.

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, nel

tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

39.2022.9

del 6 febbraio 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2022.8 del 17 ottobre 2022

consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti