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Decisione

39.2023.2

Correttamente Cassa ha negato a ric. diritto a AF a favore della figlia con effetto retrattivo al 18.4.22 e ha ordinato restituz. di AF percepiti da 4/22 a 8/22. Da 18.4.22 avente diritto prioritario era infatti la madre. Ininfluente fatto che quest'ultima chiesto versamento AF solo da 1.5.22

10 maggio 2023Italiano25 min

veda pure STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag.

Source ti.ch

Incarto

n.

39.2023.2

rs

Lugano

10 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 febbraio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 31 gennaio 2023 emanata da

CO 1

in materia di assegni di famiglia

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 29 dicembre 2022

la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha soppresso con effetto retroattivo dal 18

aprile 2022 il diritto agli assegni di formazione riconosciuto con le decisioni

del 4 agosto 2021 e dell’8 luglio 2022 a RI 1 a favore della figlia __________

(__________ 2005) e ha stabilito che l’importo di fr. 1'108.05 corrispondenti

agli assegni percepiti dal 18 aprile al 31 agosto 2022 deve essere restituito (cfr.

all. A2 a doc. I).

La Cassa ha così motivato il

provvedimento del 29 dicembre 2022:

" (…)

5.

Nel caso concreto, dalle verifiche effettuate

tra il mese di ottobre 2022 e dicembre 2022 derivate dalla notifica di doppio

versamento trasmesso alla Cassa dal Registro degli assegni familiari (RAFam), è

emerso che in applicazione dell’art. 7 cpv. 1 let. c LAFam esclude nel suo caso

la possibilità per la nostra Cassa di poterle mantenere il diritto agli assegni

dal 18 aprile 2022.

Stante quanto precede, la soppressione del

diritto alle prestazioni in oggetto è messa in atto retroattivamente in quanto:

-

L’erogazione illecita è causa dell’ottenimento degli assegni da parte

sua;

-

Lei ha violato l’obbligo di informare.

L’art. 25 LPGA stabilisce che le prestazioni

indebitamente riscosse devono essere restituite.

Sempre nel caso concreto, l’importo totale

da restituirsi ammonta a CHF 1'108.05, secondo il calcolo: CHF 108.05 (dal 18

aprile 2022 al 30 aprile 2022) + CHF 250.00 x 1 figlio x 4 mesi (dal 1° maggio

2022 al 31 agosto 2022).

6.

A titolo abbondanziale la informiamo che

gli assegni in favore di __________, dal 18 aprile 2022, dovranno essere

richiesti dalla signora __________ alla Cassa per gli assegni familiari

competente.

Ritenuto che per quanto disposto dall’art.

20 cpv. 2 della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia ed i

superstiti (LAVS), possono essere compensati con prestazioni scadute, i cediti

derivanti dalla LAFam (art. 25 lett. d LAFam), in presenza dell’accordo scritto

da entrambe le parti - che dovrà essere trasmesso alla Cassa per gli assegni

familiari competente - gli assegni familiari di cui alla presente decisione

potranno essere oggetto di compensazione con gli assegni familiari che saranno

riconosciuti a nome della signora __________ (marg. N. 538.4 delle Direttive

concernenti la LAFam – DAFam). (…)” (all. A2 a doc. I)

1.2. Il 30 dicembre 2022 RI 1 ha

interposto opposizione, chiedendo di stralciare la citazione sulla violazione

dell’obbligo di informare e di correggere la limitazione al diritto di

percepire gli assegni al 30 aprile 2022.

Al riguardo egli ha affermato di

non aver violato il suo dovere di informare, precisando, da un lato, di non

essere stato a conoscenza del nuovo rapporto di lavoro di __________, in quanto

la stessa avrebbe omesso di informarlo. Dall’altro, che dal momento in cui l’ha

saputo ha cercato a più riprese di regolare la questione con la Cassa, anche

con messaggi di posta elettronica in cui ha chiesto di essere contattato

telefonicamente, senza esito.

Il medesimo ha altresì

evidenziato che dalla decisione della __________ emerge che __________ ha

iniziato a percepire gli AF dal 1° maggio 2022 (cfr. doc. 3 1/2).

1.3. Con decisione su opposizione del 31

gennaio 2023 la Cassa ha confermato il proprio provvedimento del 29 dicembre

2022, rilevando:

" (…) anche

ad una seconda analisi la presa di posizione iniziale della Cassa dev’essere

confermata, in quanto il rapporto di lavoro della signora __________, presso __________,

è iniziato il 18 aprile 2022.

4.

Per l’eventuale compensazione, il signor RI 1 e la signora __________

dovranno regolare la questione tramite la __________.

5.

L’art. 1 LAFam, prima frase, sancisce che le disposizioni della Legge

federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari, sempreché

la legge non preveda espressamente una deroga.

Per l’art. 31 cpv. 1 LPGA l’avente diritto, i suoi congiunti o i

terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore

o, secondo i casi al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante

sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

L’obbligo succitato è anche riportato su ogni decisione emessa

dalla Cassa.

L’opponente il 17 ottobre 2022 recita testualmente “[…] Da

parte mia i rapporti con la signora __________ sono ridotti al minimo per cui

sapevo di un suo nuovo posto di lavoro ma non a partire da quando. […].”.

La mancata e tempestiva informazione ha quindi portato

l’insorgente a beneficiare di prestazioni che, di fatto, non gli erano dovute,

pertanto non si ritiene necessario lo stralcio della citazione riguardante

l’obbligo di informare. (…)” (all. A1 a doc. I)

1.4. Contro la citata decisione su

opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale

ha ribadito la propria richiesta di limitare il suo diritto agli assegni

familiari al 30 aprile 2022, anziché al 17 aprile 2022, poiché la decisione

della __________ ha attribuito gli AF a __________ a partire dal 1° maggio 2022

(cfr. doc. I).

1.5. Nella

sua risposta del 6 marzo 2023 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa evidenziando

che dalla documentazione prodotta dalla __________ è chiaramente rilevabile che

il rapporto di lavoro di __________ è iniziato il 18 aprile 2022 (cfr. doc.

III).

1.6. Il

7 marzo 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti

sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se

correttamente oppure non la Cassa ha negato al ricorrente il diritto agli

assegni familiari a favore della figlia __________ con effetto retroattivo già dal

18 aprile 2022 e ha ordinato la restituzione degli assegni percepiti dal 18

aprile al 31 agosto 2022 per complessivi fr. 1'108.05.

2.2. Ai sensi dell'art. 2 della legge

federale sugli assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1°

giugno 2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari,

gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate

per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più

figli.

L'art. 7 LAFam, relativo al concorso

di diritti, stabilisce che:

"

1Qualora più

persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di

una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:

a. la persona che esercita un'attività lucrativa;

b. la persona che ha l'autorità

parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;

c. la persona presso la quale il

figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;

d. la persona cui è applicabile

l'ordinamento degli assegni familiari nel Can­tone di domicilio del figlio;

e. la persona esercitante un'attività

lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;

f. la persona esercitante un'attività

lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del

secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il

secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale

previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro Cantone."

Nella STF 8C_123/2011,

8C_132/2011 del 31 maggio 2011 - concernente il rifiuto da parte della Cassa di

riconoscere ad un padre, divorziato, il diritto agli assegni familiari,

ritenendo che tale diritto spettasse alla madre, alla quale la sentenza di

divorzio aveva attribuito l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale sul

figlio - la nostra Massima Istanza ha innanzitutto ricordato che qualora più

persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio il diritto

spetta, nell’ordine, alle persone indicate all’art. 7 cpv. 1 LAFam.

Inoltre, riferendosi alle

considerazioni espresse nella pronuncia cantonale a proposito del fatto che la

madre, essendo rimasta silente, avesse implicitamente rinunciato a vantare

pretese sul versamento dell’assegno di formazione, che spettava quindi al padre

salariato, il Tribunale federale ha espressamente indicato che “non si può

derogare ad una regolamentazione legale”.

In

una sentenza pubblicata in DTF 139 V 429 il Tribunale federale ha stabilito che

la regolamentazione a cascata dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto

dall’introduzione della richiesta della seconda persona che fa valere un

diritto all’assegno per lo stesso figlio, ma già dal momento della nascita del

diritto al salario. Ne consegue che gli arretrati devono essere versati alle persone

aventi diritto ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LAFam, mentre la persona che ha

indebitamente percepito la prestazione è tenuta a restituirla (cfr. pure STF

8C_22/2015 del 5 maggio 2015 consid. 3.4.).

L’art. 13 cpv. 1 LAFam prevede

che hanno diritto agli assegni familiari i salariati assicurati

obbligatoriamente all’AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla

presente legge. Le prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni

familiari del Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 2. Il diritto agli

assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo

successivo all’estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è

disciplinato dal Consiglio federale.

2.3. Le

Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam),

emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e valide dal

1° gennaio 2009 (stato 1° gennaio 2023, versione 21), a proposito degli art. 7

e 13 della legge, enunciano:

“401.1 Le disposizioni dell'articolo 7 LAFam

sono applicabili

1/14 immediatamente qualora più di

una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio e non

soltanto nel caso in cui più di una persona presenti richiesta di assegni

familiari. La LAFam non dà agli aventi diritto la facoltà di scegliere chi di

loro debba percepire gli assegni familiari (v. DTF 139 V 429 del 5

luglio 2013, consid. 4.2 seg.).

(…).

404.1 Un accordo o una sentenza di

divorzio può stabilire a chi spetti

1/14 in ultima analisi l’importo

dell’assegno familiare ed eventualmente per quale scopo esso venga utilizzato

(pagamento dei premi dell’assicurazione malattie, abbigliamento ecc.). Il primo

avente diritto invece è sempre determinato dalla CAF conformemente all’articolo

7 LAFam.

4.2 Determinazione dell'avente diritto prioritario

405 Priorità secondo la lettera a:

1/15 La persona che esercita un’attività lucrativa è

prioritaria

rispetto

a quella senza attività lucrativa. Dal 1° gennaio 2013 – contrariamente a

quanto precedentemente previsto da alcuni disciplinamenti cantonali – il

diritto di un salariato non è più automaticamente prioritario rispetto a quello

di un lavoratore indipendente. Nemmeno i Cantoni possono più stabilire una tale

priorità.

406 Indicazioni generali sulla priorità secondo la lettera b o

c: se

1/15 una

persona con un’attività lucrativa (dipendente o indipendente) dimostra

(presentando un accordo o la sentenza di un tribunale) di avere l’autorità

parentale esclusiva o, in caso di autorità parentale congiunta, che il figlio

vive prevalentemente nella sua economia domestica, non deve fornire indicazioni

su altri eventuali aventi diritto. La priorità secondo la lettera b o c si

applica anche se la persona presso cui il figlio vive prevalentemente esercita

un’attività lucrativa indipendente e l’altra una dipendente.

(…).

406.1 Priorità secondo la lettera c:

1/17 In caso

di genitori separati, per valutare se il figlio vive prevalentemente con uno di

loro o in ugual misura con entrambi bisogna basarsi di regola sulla sentenza

del tribunale o sulla convenzione firmata dai genitori. Si può derogare a

questa regola se effettivamente il figlio non vive o non vive più in ugual

misura con entrambi i genitori. Non sono prese in considerazione lievi

divergenze o brevi interruzioni (dovute ad es. ad obblighi professionali o ad

assenze per vacanze). È inoltre irrilevante presso quale ufficio per il

controllo abitanti sia annunciato il figlio.”

(…).

504 - Il diritto nasce e cessa con

il diritto al salario e sussiste solo

1/10 durante il

periodo del rapporto di lavoro (per le eccezioni, v. N. 513 segg.).

(…)

(…)

506 Vengono

corrisposti assegni familiari interi anche in caso di

1/13 lavoro a

tempo parziale. Se un rapporto di lavoro inizia o cessa a mese iniziato, gli

assegni familiari sono versati solo in misura proporzionale (v. N. 512). (…)”

2.4. Le direttive amministrative non

costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023

consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre

2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF

133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF

8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF

147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2;

DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF

142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF

138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V

587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; DTF 146 V 233 consid.

4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00

dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e

sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV

Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR

1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.5. L’art. 25 LPGA, concernente la

restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui

all’art. 1 LAFam, stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.

3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26

ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.

1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA

che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr.

STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03

del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF

C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.

469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del

Fatti

14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1°

luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012

del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Mediante

la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,

e meglio “un

accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi”

(cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi

oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr.

DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è

manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme

giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con

riferimenti).

Una

decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti

di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole

dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit

bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine

Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine

Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF

9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre

2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.;

STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5

aprile 2016).

In proposito cfr. pure la STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag.

208.

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata

in SVR 2022 ALV Nr. 34 pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.;

STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile

2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che dalle carte processuali

emerge, da una parte, che a RI 1, dipendente della __________, con decisioni

del 4 agosto 2021 e dell’8 luglio 2022, sono stati attribuiti, in applicazione

dell’art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam (cfr. consid. 2.2.), gli assegni familiari di

formazione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam a favore della figlia __________,

nata il __________ 2005 (cfr. doc. 2 1/6; 2 5/6).

Dall’altra, __________, madre di __________,

con la quale vive (cfr. doc. 1 4/4), dal 18 aprile 2022 è impiegata presso __________

(cfr. doc. 1 3/4).

Siccome __________ ha iniziato a

svolgere un’attività lavorativa a far tempo dal 18 aprile 2022, da tale data il

diritto agli assegni di formazione, in virtù dell’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam

(cfr. consid. 2.2.), spetta dunque alla medesima, ritenuto che la figlia vive

con lei.

È vero che la madre di __________

ha chiesto gli assegni a partire dal 1° maggio 2022 (cfr. doc. 1 3/4).

È altrettanto vero, tuttavia, che,

come visto sopra (cfr. consid. 2.2.), la regolamentazione a cascata dell’art. 7

cpv. 1 LAFam non vale soltanto dall’introduzione della richiesta della seconda

persona che fa valere un diritto all’assegno per lo stesso figlio, bensì già

dal momento in cui quest’ultima ossequia le condizioni per avere diritto agli

AF. Il comportamento degli aventi diritto non modifica l’ordine legale di cui

all’art. 7 LAFam che determina a chi spettino prioritariamente gli assegni. Dai

materiali legislativi traspare, peraltro, la volontà del legislatore di non

accordare ai genitori un diritto di scelta in merito a chi debba percepire gli

assegni. Di conseguenza è escluso che l’avente diritto che segue nell’ordine di

priorità si sostituisca all’avente diritto prioritario allorché quest’ultimo si

astenga dal far valere il suo diritto (cfr. DTF 139 V 429 consid. 4.2.; 4.3.;

DTF 142 V 583 consid. 4.2.).

Ne discende che a ragione la

Cassa ha limitato il diritto agli assegni familiari del ricorrente al 17 aprile

2022.

2.7. Visto che già

dal 18 aprile 2022 l’avente diritto prioritario agli assegni familiari è la

madre di __________, l’insorgente, da un

profilo oggettivo, ha effettivamente ricevuto indebitamente gli AF dal 18

Considerandi

aprile al 31 agosto 2022.

In

concreto sono, perciò, dati i presupposti per rivedere le decisioni iniziali di

attribuzione degli AF all’insorgente e risultano così realizzate

le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle

prestazioni percepite a torto durante il periodo 18 aprile – 31 agosto 2022

(cfr. consid. 2.5.).

Del

resto nella DTF 139 V 429, già menzionata sopra (cfr. consid. 2.2.; 2.6.),

l’Alta Corte ha deciso che quando viene stabilito che una seconda persona ha

diritto ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LAFam agli AF con effetto retroattivo, gli arretrati

devono esserle versati, mentre la persona che ha indebitamente percepito la

prestazione è tenuta a restituirla (cfr. pure STF 8C_22/2015 del 5 maggio 2015

consid. 3.4.).

Giova, altresì, ricordare che è

tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,

alla quale, oggettivamente, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la

prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è

determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del

fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in

buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione

della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura

successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.;

DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer,

Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den

Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p.

527-528, edizione francese).

Pertanto a questo stadio della

causa la questione di sapere se il ricorrente abbia o meno violato il proprio

dovere di informare risulta irrilevante.

2.8

A

proposito dell’importo da restituire, va considerato che l’insorgente non ha

diritto agli assegni di formazione già dal 18 aprile (cfr. consid. 2.6.) e fino

al 31 agosto 2022.

Di conseguenza la somma chiesta

in restituzione dalla Cassa di fr. 1’108.05, che corrisponde, oltre che agli assegni

di formazione percepiti da maggio ad agosto 2022 pari a fr. 1'000.-- (fr. 250 x

4.

mesi; cfr. art. 5 cpv. 2 LAFam; doc. 2 5/6), anche all’importo di AF ricevuto

per l’arco di tempo dal 18 al 30 aprile 2022 di fr. 108.05 (fr. 250 – fr.

141.95

riconosciutigli per il periodo 1° - 17 aprile 2022; cfr. doc. 2 5/6) -

ossia l’ammontare mensile ridotto proporzionalmente -, si rivela corretta.

Va evidenziato che nella

decisione del 29 dicembre 2022 la parte resistente ha indicato che “gli

assegni familiari di cui alla presente decisione potranno essere oggetto di

compensazione con gli assegni familiari che saranno riconosciuti a nome della

signora __________” (cfr. all. A2 a doc. I; consid. 1.1.).

Nella decisione su opposizione è

stato specificato che “per l’eventuale compensazione, il signor RI 1 e la

signora __________ dovranno regolare la questione tramite la __________” (cfr.

all. A1 a doc. I; consid. 1.3.).

Al riguardo è utile evidenziare

che l’art. 25 lett. d LAFam enuncia che l’art. 20 LAVS si applica per analogia

alla compensazione.

Giusta l’art. 20 cpv. 2 lett. a

LAVS possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti

dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle

indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione

civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari

nell’agricoltura.

Le DAFam, dal canto loro, al p.to

538.4

prevedono, da un lato, che in determinati situazioni è possibile procedere

a una compensazione tra le Casse, ad esempio in caso di concorso di diritti, se

gli assegni familiari sono stati versati erroneamente al secondo avente

diritto.

Dall’altro, che in tali casi, la

Cassa che avrebbe dovuto versare gli assegni familiari trasferisce l’importo

dovuto direttamente alla Cassa che li ha versati indebitamente. La condizione è

che gli aventi diritto interessati abbiano dato il loro consenso a questa

procedura. Sono fatte salve le situazioni di cui ai N. 510.2 (situazione in cui

non è sicuro che il primo avente diritto raggiunga effettivamente il salario

minimo richiesto sull’anno intero o in cui egli ha sempre rapporti di lavoro di

breve durata presso datori di lavoro diversi) e 529 (assicurato con più datori

di lavoro dove non è chiaro fin dal principio quale datore di lavoro versi il

salario più elevato o con più datori di lavoro che versano salari identici) che

non riguardano ad ogni modo la concreta fattispecie.

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, nel

tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

39.2022.9

del 6 febbraio 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2022.8 del 17 ottobre 2022

consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti