39.2023.2
Correttamente Cassa ha negato a ric. diritto a AF a favore della figlia con effetto retrattivo al 18.4.22 e ha ordinato restituz. di AF percepiti da 4/22 a 8/22. Da 18.4.22 avente diritto prioritario era infatti la madre. Ininfluente fatto che quest'ultima chiesto versamento AF solo da 1.5.22
10 maggio 2023Italiano25 min
veda pure STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag.
Source ti.ch
Incarto
n.
39.2023.2
rs
Lugano
10 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 febbraio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31 gennaio 2023 emanata da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 29 dicembre 2022
la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha soppresso con effetto retroattivo dal 18
aprile 2022 il diritto agli assegni di formazione riconosciuto con le decisioni
del 4 agosto 2021 e dell’8 luglio 2022 a RI 1 a favore della figlia __________
(__________ 2005) e ha stabilito che l’importo di fr. 1'108.05 corrispondenti
agli assegni percepiti dal 18 aprile al 31 agosto 2022 deve essere restituito (cfr.
all. A2 a doc. I).
La Cassa ha così motivato il
provvedimento del 29 dicembre 2022:
" (…)
5.
Nel caso concreto, dalle verifiche effettuate
tra il mese di ottobre 2022 e dicembre 2022 derivate dalla notifica di doppio
versamento trasmesso alla Cassa dal Registro degli assegni familiari (RAFam), è
emerso che in applicazione dell’art. 7 cpv. 1 let. c LAFam esclude nel suo caso
la possibilità per la nostra Cassa di poterle mantenere il diritto agli assegni
dal 18 aprile 2022.
Stante quanto precede, la soppressione del
diritto alle prestazioni in oggetto è messa in atto retroattivamente in quanto:
-
L’erogazione illecita è causa dell’ottenimento degli assegni da parte
sua;
-
Lei ha violato l’obbligo di informare.
L’art. 25 LPGA stabilisce che le prestazioni
indebitamente riscosse devono essere restituite.
Sempre nel caso concreto, l’importo totale
da restituirsi ammonta a CHF 1'108.05, secondo il calcolo: CHF 108.05 (dal 18
aprile 2022 al 30 aprile 2022) + CHF 250.00 x 1 figlio x 4 mesi (dal 1° maggio
2022 al 31 agosto 2022).
6.
A titolo abbondanziale la informiamo che
gli assegni in favore di __________, dal 18 aprile 2022, dovranno essere
richiesti dalla signora __________ alla Cassa per gli assegni familiari
competente.
Ritenuto che per quanto disposto dall’art.
20 cpv. 2 della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia ed i
superstiti (LAVS), possono essere compensati con prestazioni scadute, i cediti
derivanti dalla LAFam (art. 25 lett. d LAFam), in presenza dell’accordo scritto
da entrambe le parti - che dovrà essere trasmesso alla Cassa per gli assegni
familiari competente - gli assegni familiari di cui alla presente decisione
potranno essere oggetto di compensazione con gli assegni familiari che saranno
riconosciuti a nome della signora __________ (marg. N. 538.4 delle Direttive
concernenti la LAFam – DAFam). (…)” (all. A2 a doc. I)
1.2. Il 30 dicembre 2022 RI 1 ha
interposto opposizione, chiedendo di stralciare la citazione sulla violazione
dell’obbligo di informare e di correggere la limitazione al diritto di
percepire gli assegni al 30 aprile 2022.
Al riguardo egli ha affermato di
non aver violato il suo dovere di informare, precisando, da un lato, di non
essere stato a conoscenza del nuovo rapporto di lavoro di __________, in quanto
la stessa avrebbe omesso di informarlo. Dall’altro, che dal momento in cui l’ha
saputo ha cercato a più riprese di regolare la questione con la Cassa, anche
con messaggi di posta elettronica in cui ha chiesto di essere contattato
telefonicamente, senza esito.
Il medesimo ha altresì
evidenziato che dalla decisione della __________ emerge che __________ ha
iniziato a percepire gli AF dal 1° maggio 2022 (cfr. doc. 3 1/2).
1.3. Con decisione su opposizione del 31
gennaio 2023 la Cassa ha confermato il proprio provvedimento del 29 dicembre
2022, rilevando:
" (…) anche
ad una seconda analisi la presa di posizione iniziale della Cassa dev’essere
confermata, in quanto il rapporto di lavoro della signora __________, presso __________,
è iniziato il 18 aprile 2022.
4.
Per l’eventuale compensazione, il signor RI 1 e la signora __________
dovranno regolare la questione tramite la __________.
5.
L’art. 1 LAFam, prima frase, sancisce che le disposizioni della Legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari, sempreché
la legge non preveda espressamente una deroga.
Per l’art. 31 cpv. 1 LPGA l’avente diritto, i suoi congiunti o i
terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore
o, secondo i casi al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante
sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.
L’obbligo succitato è anche riportato su ogni decisione emessa
dalla Cassa.
L’opponente il 17 ottobre 2022 recita testualmente “[…] Da
parte mia i rapporti con la signora __________ sono ridotti al minimo per cui
sapevo di un suo nuovo posto di lavoro ma non a partire da quando. […].”.
La mancata e tempestiva informazione ha quindi portato
l’insorgente a beneficiare di prestazioni che, di fatto, non gli erano dovute,
pertanto non si ritiene necessario lo stralcio della citazione riguardante
l’obbligo di informare. (…)” (all. A1 a doc. I)
1.4. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale
ha ribadito la propria richiesta di limitare il suo diritto agli assegni
familiari al 30 aprile 2022, anziché al 17 aprile 2022, poiché la decisione
della __________ ha attribuito gli AF a __________ a partire dal 1° maggio 2022
(cfr. doc. I).
1.5. Nella
sua risposta del 6 marzo 2023 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa evidenziando
che dalla documentazione prodotta dalla __________ è chiaramente rilevabile che
il rapporto di lavoro di __________ è iniziato il 18 aprile 2022 (cfr. doc.
III).
1.6. Il
7 marzo 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti
sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se
correttamente oppure non la Cassa ha negato al ricorrente il diritto agli
assegni familiari a favore della figlia __________ con effetto retroattivo già dal
18 aprile 2022 e ha ordinato la restituzione degli assegni percepiti dal 18
aprile al 31 agosto 2022 per complessivi fr. 1'108.05.
2.2. Ai sensi dell'art. 2 della legge
federale sugli assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1°
giugno 2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari,
gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate
per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più
figli.
L'art. 7 LAFam, relativo al concorso
di diritti, stabilisce che:
"
1Qualora più
persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di
una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:
a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
b. la persona che ha l'autorità
parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
c. la persona presso la quale il
figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
d. la persona cui è applicabile
l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
e. la persona esercitante un'attività
lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;
f. la persona esercitante un'attività
lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.
2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del
secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il
secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale
previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro Cantone."
Nella STF 8C_123/2011,
8C_132/2011 del 31 maggio 2011 - concernente il rifiuto da parte della Cassa di
riconoscere ad un padre, divorziato, il diritto agli assegni familiari,
ritenendo che tale diritto spettasse alla madre, alla quale la sentenza di
divorzio aveva attribuito l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale sul
figlio - la nostra Massima Istanza ha innanzitutto ricordato che qualora più
persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio il diritto
spetta, nell’ordine, alle persone indicate all’art. 7 cpv. 1 LAFam.
Inoltre, riferendosi alle
considerazioni espresse nella pronuncia cantonale a proposito del fatto che la
madre, essendo rimasta silente, avesse implicitamente rinunciato a vantare
pretese sul versamento dell’assegno di formazione, che spettava quindi al padre
salariato, il Tribunale federale ha espressamente indicato che “non si può
derogare ad una regolamentazione legale”.
In
una sentenza pubblicata in DTF 139 V 429 il Tribunale federale ha stabilito che
la regolamentazione a cascata dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto
dall’introduzione della richiesta della seconda persona che fa valere un
diritto all’assegno per lo stesso figlio, ma già dal momento della nascita del
diritto al salario. Ne consegue che gli arretrati devono essere versati alle persone
aventi diritto ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LAFam, mentre la persona che ha
indebitamente percepito la prestazione è tenuta a restituirla (cfr. pure STF
8C_22/2015 del 5 maggio 2015 consid. 3.4.).
L’art. 13 cpv. 1 LAFam prevede
che hanno diritto agli assegni familiari i salariati assicurati
obbligatoriamente all’AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla
presente legge. Le prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni
familiari del Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 2. Il diritto agli
assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo
successivo all’estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è
disciplinato dal Consiglio federale.
2.3. Le
Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam),
emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e valide dal
1° gennaio 2009 (stato 1° gennaio 2023, versione 21), a proposito degli art. 7
e 13 della legge, enunciano:
“401.1 Le disposizioni dell'articolo 7 LAFam
sono applicabili
1/14 immediatamente qualora più di
una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio e non
soltanto nel caso in cui più di una persona presenti richiesta di assegni
familiari. La LAFam non dà agli aventi diritto la facoltà di scegliere chi di
loro debba percepire gli assegni familiari (v. DTF 139 V 429 del 5
luglio 2013, consid. 4.2 seg.).
(…).
404.1 Un accordo o una sentenza di
divorzio può stabilire a chi spetti
1/14 in ultima analisi l’importo
dell’assegno familiare ed eventualmente per quale scopo esso venga utilizzato
(pagamento dei premi dell’assicurazione malattie, abbigliamento ecc.). Il primo
avente diritto invece è sempre determinato dalla CAF conformemente all’articolo
7 LAFam.
4.2 Determinazione dell'avente diritto prioritario
405 Priorità secondo la lettera a:
1/15 La persona che esercita un’attività lucrativa è
prioritaria
rispetto
a quella senza attività lucrativa. Dal 1° gennaio 2013 – contrariamente a
quanto precedentemente previsto da alcuni disciplinamenti cantonali – il
diritto di un salariato non è più automaticamente prioritario rispetto a quello
di un lavoratore indipendente. Nemmeno i Cantoni possono più stabilire una tale
priorità.
406 Indicazioni generali sulla priorità secondo la lettera b o
c: se
1/15 una
persona con un’attività lucrativa (dipendente o indipendente) dimostra
(presentando un accordo o la sentenza di un tribunale) di avere l’autorità
parentale esclusiva o, in caso di autorità parentale congiunta, che il figlio
vive prevalentemente nella sua economia domestica, non deve fornire indicazioni
su altri eventuali aventi diritto. La priorità secondo la lettera b o c si
applica anche se la persona presso cui il figlio vive prevalentemente esercita
un’attività lucrativa indipendente e l’altra una dipendente.
(…).
406.1 Priorità secondo la lettera c:
1/17 In caso
di genitori separati, per valutare se il figlio vive prevalentemente con uno di
loro o in ugual misura con entrambi bisogna basarsi di regola sulla sentenza
del tribunale o sulla convenzione firmata dai genitori. Si può derogare a
questa regola se effettivamente il figlio non vive o non vive più in ugual
misura con entrambi i genitori. Non sono prese in considerazione lievi
divergenze o brevi interruzioni (dovute ad es. ad obblighi professionali o ad
assenze per vacanze). È inoltre irrilevante presso quale ufficio per il
controllo abitanti sia annunciato il figlio.”
(…).
504 - Il diritto nasce e cessa con
il diritto al salario e sussiste solo
1/10 durante il
periodo del rapporto di lavoro (per le eccezioni, v. N. 513 segg.).
(…)
(…)
506 Vengono
corrisposti assegni familiari interi anche in caso di
1/13 lavoro a
tempo parziale. Se un rapporto di lavoro inizia o cessa a mese iniziato, gli
assegni familiari sono versati solo in misura proporzionale (v. N. 512). (…)”
2.4. Le direttive amministrative non
costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023
consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF
8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre
2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147
V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF
133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF
8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF
147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2;
DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF
142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF
138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V
587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45
consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.
83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.
4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF
8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; DTF 146 V 233 consid.
4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00
dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e
sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV
Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR
1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF
9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169
consid. 3b).
2.5. L’art. 25 LPGA, concernente la
restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui
all’art. 1 LAFam, stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.
3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26
ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.
1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA
che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr.
STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03
del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF
8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF
C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.
469).
Più
precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021
consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del
Fatti
14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1°
luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012
del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Mediante
la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,
e meglio “un
accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi”
(cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi
oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr.
DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è
manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme
giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni
fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo
inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con
riferimenti).
Una
decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti
di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole
dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit
bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine
Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine
Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF
9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre
2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.;
STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5
aprile 2016).
In proposito cfr. pure la STF
8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si
veda pure STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag.
208.
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata
in SVR 2022 ALV Nr. 34 pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.;
STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile
2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che dalle carte processuali
emerge, da una parte, che a RI 1, dipendente della __________, con decisioni
del 4 agosto 2021 e dell’8 luglio 2022, sono stati attribuiti, in applicazione
dell’art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam (cfr. consid. 2.2.), gli assegni familiari di
formazione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam a favore della figlia __________,
nata il __________ 2005 (cfr. doc. 2 1/6; 2 5/6).
Dall’altra, __________, madre di __________,
con la quale vive (cfr. doc. 1 4/4), dal 18 aprile 2022 è impiegata presso __________
(cfr. doc. 1 3/4).
Siccome __________ ha iniziato a
svolgere un’attività lavorativa a far tempo dal 18 aprile 2022, da tale data il
diritto agli assegni di formazione, in virtù dell’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam
(cfr. consid. 2.2.), spetta dunque alla medesima, ritenuto che la figlia vive
con lei.
È vero che la madre di __________
ha chiesto gli assegni a partire dal 1° maggio 2022 (cfr. doc. 1 3/4).
È altrettanto vero, tuttavia, che,
come visto sopra (cfr. consid. 2.2.), la regolamentazione a cascata dell’art. 7
cpv. 1 LAFam non vale soltanto dall’introduzione della richiesta della seconda
persona che fa valere un diritto all’assegno per lo stesso figlio, bensì già
dal momento in cui quest’ultima ossequia le condizioni per avere diritto agli
AF. Il comportamento degli aventi diritto non modifica l’ordine legale di cui
all’art. 7 LAFam che determina a chi spettino prioritariamente gli assegni. Dai
materiali legislativi traspare, peraltro, la volontà del legislatore di non
accordare ai genitori un diritto di scelta in merito a chi debba percepire gli
assegni. Di conseguenza è escluso che l’avente diritto che segue nell’ordine di
priorità si sostituisca all’avente diritto prioritario allorché quest’ultimo si
astenga dal far valere il suo diritto (cfr. DTF 139 V 429 consid. 4.2.; 4.3.;
DTF 142 V 583 consid. 4.2.).
Ne discende che a ragione la
Cassa ha limitato il diritto agli assegni familiari del ricorrente al 17 aprile
2022.
2.7. Visto che già
dal 18 aprile 2022 l’avente diritto prioritario agli assegni familiari è la
madre di __________, l’insorgente, da un
profilo oggettivo, ha effettivamente ricevuto indebitamente gli AF dal 18
Considerandi
aprile al 31 agosto 2022.
In
concreto sono, perciò, dati i presupposti per rivedere le decisioni iniziali di
attribuzione degli AF all’insorgente e risultano così realizzate
le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle
prestazioni percepite a torto durante il periodo 18 aprile – 31 agosto 2022
(cfr. consid. 2.5.).
Del
resto nella DTF 139 V 429, già menzionata sopra (cfr. consid. 2.2.; 2.6.),
l’Alta Corte ha deciso che quando viene stabilito che una seconda persona ha
diritto ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LAFam agli AF con effetto retroattivo, gli arretrati
devono esserle versati, mentre la persona che ha indebitamente percepito la
prestazione è tenuta a restituirla (cfr. pure STF 8C_22/2015 del 5 maggio 2015
consid. 3.4.).
Giova, altresì, ricordare che è
tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,
alla quale, oggettivamente, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la
prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è
determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del
fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in
buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione
della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura
successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.;
DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer,
Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den
Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p.
527-528, edizione francese).
Pertanto a questo stadio della
causa la questione di sapere se il ricorrente abbia o meno violato il proprio
dovere di informare risulta irrilevante.
2.8
A
proposito dell’importo da restituire, va considerato che l’insorgente non ha
diritto agli assegni di formazione già dal 18 aprile (cfr. consid. 2.6.) e fino
al 31 agosto 2022.
Di conseguenza la somma chiesta
in restituzione dalla Cassa di fr. 1’108.05, che corrisponde, oltre che agli assegni
di formazione percepiti da maggio ad agosto 2022 pari a fr. 1'000.-- (fr. 250 x
4.
mesi; cfr. art. 5 cpv. 2 LAFam; doc. 2 5/6), anche all’importo di AF ricevuto
per l’arco di tempo dal 18 al 30 aprile 2022 di fr. 108.05 (fr. 250 – fr.
141.95
riconosciutigli per il periodo 1° - 17 aprile 2022; cfr. doc. 2 5/6) -
ossia l’ammontare mensile ridotto proporzionalmente -, si rivela corretta.
Va evidenziato che nella
decisione del 29 dicembre 2022 la parte resistente ha indicato che “gli
assegni familiari di cui alla presente decisione potranno essere oggetto di
compensazione con gli assegni familiari che saranno riconosciuti a nome della
signora __________” (cfr. all. A2 a doc. I; consid. 1.1.).
Nella decisione su opposizione è
stato specificato che “per l’eventuale compensazione, il signor RI 1 e la
signora __________ dovranno regolare la questione tramite la __________” (cfr.
all. A1 a doc. I; consid. 1.3.).
Al riguardo è utile evidenziare
che l’art. 25 lett. d LAFam enuncia che l’art. 20 LAVS si applica per analogia
alla compensazione.
Giusta l’art. 20 cpv. 2 lett. a
LAVS possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti
dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle
indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione
civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari
nell’agricoltura.
Le DAFam, dal canto loro, al p.to
538.4
prevedono, da un lato, che in determinati situazioni è possibile procedere
a una compensazione tra le Casse, ad esempio in caso di concorso di diritti, se
gli assegni familiari sono stati versati erroneamente al secondo avente
diritto.
Dall’altro, che in tali casi, la
Cassa che avrebbe dovuto versare gli assegni familiari trasferisce l’importo
dovuto direttamente alla Cassa che li ha versati indebitamente. La condizione è
che gli aventi diritto interessati abbiano dato il loro consenso a questa
procedura. Sono fatte salve le situazioni di cui ai N. 510.2 (situazione in cui
non è sicuro che il primo avente diritto raggiunga effettivamente il salario
minimo richiesto sull’anno intero o in cui egli ha sempre rapporti di lavoro di
breve durata presso datori di lavoro diversi) e 529 (assicurato con più datori
di lavoro dove non è chiaro fin dal principio quale datore di lavoro versi il
salario più elevato o con più datori di lavoro che versano salari identici) che
non riguardano ad ogni modo la concreta fattispecie.
2.9
L’art. 61 lett. a LPGA, nel
tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
39.2022.9
del 6 febbraio 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2022.8 del 17 ottobre 2022
consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021consid. 2.8.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti