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39.2023.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 agosto 2023Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

i petenti), in collaborazione con la Sezione del lavoro e con l'Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento e sul modello che quest'ultimo utilizza dal

2012, che ha dato eccellenti risultati in termini di inserimento. (…)” (pag.

3-4)

Nel

Rapporto di minoranza del 5 settembre 2016 è invece stato chiesto tra l’altro

che:

"

(…)

● la misura del reddito

ipotetico deve essere rivalutata alla luce delle gravi conseguenze che comporta

per numerose famiglie ri-considerando quindi l'emendamento all'art. 52 cpv. 2

Laf proposto nell'ambito del Preventivo 2016, bocciato dalla maggioranza del

Parlamento: «se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare

del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge

un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una sola a tempo parziale, senza

giustificati motivi, a questi è computato computabile un

reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui

esigibile»; (…)” (pag. 9)

La

minoranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha formulato al

riguardo le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.1 Il reddito ipotetico: una misura discriminante e

penalizzante

La minoranza commissionale concentra la sua analisi

alla questione del reddito ipotetico, tralasciando quindi la misura nei

confronti dei lavoratori indipendenti, perché è questo l'elemento principale

che viene criticato nella petizione; la problematica del periodo di residenza

(carenza), per contro, come già specificato, ha trovato una soluzione a livello

di regolamento nel marzo 2016, quando il Governo ha deciso di parificare i

permessi B (dimora) e i permessi C (domicilio).

Il reddito ipotetico computato alle famiglie in cui

entrambi i genitori sono senza lavoro costituisce una misura penalizzante e

discriminante, poiché fa sì che una persona, indipendentemente dal suo grado di

occupazione, si veda computato un salario al 100%.

Si tratta di un meccanismo controproducente, nel senso

che chi lavora a tempo parziale potrebbe anche decidere di non farlo più per

evitare di vedersi computare nel calcolo il salario come se avesse un impiego a

tempo pieno. A titolo di chiarezza, ecco un esempio pratico, ritenuto che il

reddito ipotetico minimo è pari a fr. 34'882.- secondo i criteri della Legge

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps): se un

impiegato di commercio guadagna fr. 30'000.- lavorando a metà tempo, per

determinare il

suo diritto agli AFI e agli API verrebbe preso quale

riferimento uno stipendio ipotetico a tempo pieno, cioè pari a fr. 60'000.-, in

tal modo non avrebbe diritto ad alcuna prestazione.

Insomma, il reddito ipotetico è un disincentivo alla

ricerca di occupazioni anche parziali.

È questa l'indicazione che si vuole dare al cittadino:

meglio rimanere a casa così lo Stato mi dà i soldi?

È una questione di equità, non solo dal profilo

sociale, nei confronti delle famiglie che chiedono un aiuto. Comprensibile

ritenere che fr. 5'000.- mensili per una famiglia beneficiaria di assegni

familiari di complemento in cui entrambi i genitori sono senza occupazione sia

eccessivo. Vi sono infatti famiglie in cui uno dei due coniugi lavora ma

che hanno entrate inferiori. Si tratta però di

premiare chi si impegna, e questo riconoscendogli che è il salario reale che

guadagna quello che viene computato per il diritto a questi assegni.

Inoltre la misura del reddito ipotetico, sembra essere

un trasferimento – mascherato da propositi di correttivi legislativi – di oneri

dal Cantone ai Comuni, visto che l'assistenza è finanziata anche da questi

ultimi nella misura del 25%. È forse corretto un simile passo

nel momento attuale, cioè quando è in atto una riforma

dei flussi tra Cantone e Comuni con il progetto denominato "Ticino 2020,

per un Cantone al passo con i tempi"? (…)” (pag. 4)

Nella

sua seduta del 20 settembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto con 39 SI, 35 NO

e 2 astensioni, le conclusioni del Rapporto di maggioranza.

Per completezza giova rilevare

che tramite un’iniziativa parlamentare del 22 giugno 2020, presentata nella

forma elaborata, Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti

hanno chiesto la modifica dell'art. 52 Laf, e meglio l’abrogazione dei cpv. 2,

3 e 4 (“Necessario abrogare il reddito ipotetico”), osservando in particolare

che “l’introduzione del principio del reddito ipotetico nel 2016 ha

fortemente penalizzato le famiglie di disoccupati, sottoccupati e indipendenti

perché parte dal principio che se una persona non lavora abbastanza o non

guadagna abbastanza è per colpa sua, non perché abbiamo un mercato del lavoro ormai

allo sbando a causa di scelte politiche sbagliate”.

Tale iniziativa non è al momento stata

evasa (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=135477).

2.5. A

proposito delle disposizioni della Laf relative al reddito ipotetico, in una

sentenza 39.2016.9 dell’11 ottobre 2016 il TCA ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…) Nella presente fattispecie è

incontestato che né il ricorrente né sua moglie, che fa parte della sua unità

di riferimento in virtù dell’art. 4 Laps (cfr. lett. a: “dal titolare del

diritto” – e lett. b “dal coniuge o dal partner registrato” –), esercitano

un’attività lucrativa.

In simili condizioni se, sulla base delle precedenti

norme della legge e del regolamento (cfr. consid. 2.1) il reddito ipotetico non

veniva computato, ad esempio, se ci si iscriveva per il collocamento (cfr. art.

52 cpv. 2 Laf e art. 23 Reg. Laf. e consid. 1.5), con le nuove norme in vigore

dal 1° gennaio 2016 il reddito ipotetico deve invece essere computato. Il

legislatore ha infatti soppresso i termini “senza giustificati motivi” (cfr.

consid. 2.2).

L’importo come tale del reddito ipotetico secondo

l’art. 52 cpv. 3 Laf di fr. 34'882.-- (il doppio di fr. 17'441.--) non è

contestato e quindi il calcolo effettuato dall’amministrazione che è chiamata a

rispettare il principio della legalità (cfr. STF 9C_840/2015 del 28 giugno

2016), risulta corretto.

In questo contesto il TCA ricorda peraltro che secondo

la giurisprudenza federale, trattandosi di prestazioni di carattere sociale

introdotte a livello cantonale (diritto cantonale autonomo), i Cantoni sono

liberi di adottare le normative che ritengono più opportune, a condizione di

rispettare i diritti fondamentali (ad esempio quelli derivanti dagli art. 8 e 9

della Cost. fed., cfr. DTF 141 I 1 consid. 5.2 pag. 5-7; vedi pure, in un altro

contesto RtiD I-2016 Nr. 7 pag. 53 seg., consid. 5.2 pag. 55 e 8.2 pag. 57).

Infine, nel caso concreto, se è vero che la legge è

stata adottata nel dicembre 2015 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 è

altrettanto vero che il Messaggio governativo risale al mese di settembre 2015,

che la legge non ha nessun effetto retroattivo e che le nuove norme vengono

applicate soltanto “ai nuovi casi o ai casi di revisione periodica o di

revisione straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps)” (cfr. consid.

2.2).

Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su

reclamo del 23 gennaio 2017 deve essere confermata. (…)”

Al riguardo cfr. pure STCA

39.2017.1 del 24 aprile 2017 con cui questo Tribunale ha confermato il computo

di un reddito ipotetico nel calcolo dell’API, poiché il marito (in Svizzera da

meno di 5 anni) dell'assicurata svolgeva un tirocinio ma non era in prima

formazione (cfr. art. 22 Reg.Laf). In effetti egli, quando ha iniziato l’apprendistato,

aveva interrotto gli studi da più di due anni (cfr. art. 2 cpv. 2 Reg.Laps;

consid. 2.3.).

2.6. Nella

presente evenienza dalle carte processuali emerge che la ricorrente, è madre di

__________, __________ e __________, nati il __________ 2015, il __________

2017 e il __________ 2022.

Il padre dei suoi tre figli è __________

(cfr. consid. 1.1.).

Nel ricorso è stato affermato che

quest’ultimo, nel periodo adolescenziale e post adolescenziale, ha fatto

un’importante esperienza di tossicodipendenza, come pure che soffre di disturbi

compulsivi, che è soggetto a crisi in maniera più o meno ricorrente da anni e

che proprio a motivo del perdurare delle assenze, dovute alle crisi che si

manifestano fattualmente per un periodo che trascorre a letto, e per altre

motivazioni collaterali alla sua patologia psichica, ha accumulato un ritardo

inusuale nella sua formazione (cfr. doc. I; consid. 1.9.).

__________ stesso, il 30 giugno

2022, ha indicato che dopo il suo trasferimento in Ticino dalla Svizzera francese,

dove ha trascorso un’infanzia felice, tutto è cambiato: non ha conseguito il diploma

delle scuole dell’obbligo e non ha più voluto saperne della scuola. Egli ha

lamentato il fatto che “nessuno si è preoccupato di capire perché un ragazzo

di 15 anni non aveva più voglia di niente”. Ha poi precisato, da una parte,

di avere iniziato alcune formazioni nel corso degli anni, ma di non averle

portate a termine per vari motivi, come pure di aver lavorato negli ultimi

undici anni come elettricista senza riuscire a concludere la formazione e

ottenere il diploma. Dall’altra, che a quel momento si trovava in una brutta

situazione e che a seguito di un severo esaurimento non aveva nessuna idea di

cosa sarebbe stato fatto il suo futuro (cfr. doc. 9-9A).

Anche __________, socio e

presidente della gerenza della __________ (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch),

il 21 luglio 2022, ha confermato che __________, il quale aveva iniziato a

lavorare presso la Sagl quale apprendista elettricista nel 2015, non ha

terminato l’apprendistato (cfr. doc. 18F; 18C; 18B), in particolare poiché non

voleva frequentare le lezioni.

Nel suo scritto __________ ha

specificato che __________ non è in grado di garantire un’attività lavorativa

economicamente spendibile, siccome interrompe per mesi interi l’attività senza

dare notizia di sé. A quel momento era da quattro mesi – dalla nascita

dell’ultimo figlio – che non aveva notizie di lui. Sapeva, per interposta

persona, che “è entrato in un periodo nel quale rifiuta qualsivoglia

rapporto con i terzi, appartandosi e passando le giornate a letto. Ciò, come

detto, è occorso già innumerevoli volte. Lo scopo è quello di estraniarsi dalla

realtà che non sa come affrontare (…)”.

__________, però, mai ha prodotto

un certificato medico.

È stato sottolineato, in primo

luogo, che il medesimo sarebbe una persona professionalmente molto capace e

gran lavoratore, ma non ha alcuna flessibilità ed ha delle fissazioni, come

quella della pulizia e dell’ordine. Inoltre i lavori che svolge, a suo parere,

non sono mai fatti sufficientemente bene e vorrebbe rifarli. È meticoloso

all’eccesso, per cui la sua resa sul lavoro non è economicamente sfruttabile

per una ditta.

In secondo luogo, che risulta

essere un buon padre, molto attento alle necessità dei figli e ha un buon

rapporto con la madre dei suoi figli che si protrae ormai da dieci anni, la

quale è a sua volta interamente dedicata alla cura dei figli e a mediare le

intemperanze e i buchi neri di Martino (cfr. doc. 13B).

La Dr. med. __________, nel

dicembre 2022, ha attestato che __________ ha presentato in numerose occasioni

periodi di isolamento con assenteismo dal lavoro e ritiro sociale, che

dall’aprile 2022 non si è più presentato a lavorare e che non ha alcun motivo

di dubitare che l'assenza dal lavoro sia causata da un aggravamento del disagio

psichico e che quindi vada attribuita a malattia (cfr. allegato a doc. G;

consid. 1.7.).

Lo psichiatra Dr. med. __________,

che ha iniziato a seguire __________ dall’ottobre 2022, anche grazie al lavoro

motivazionale della Dr. med. __________ (cfr. doc. VI1), nel dicembre 2022 ha

indicato di ritenere che l’inabilità lavorativa al 100% perduri almeno dal 1°

gennaio 2022 e che appare evidente che questi soffra di una patologia dello

spettro dell’ansia di natura grave e ingravescente nel corso degli ultimi mesi

che l’ha condotto a un progressivo isolamento con conseguente compromissione

estrema della qualità di vita, della socialità e degrado delle condizioni

economiche e sciali del proprio nucleo famigliare, data la sua incapacità di

chiedere aiuto e a cogliere opportunità che già la generalista gli aveva

proposto, come la necessità di sottoporsi a una visita psichiatrica

specialistica in tempi precoci (cfr. doc. 20A; consid. 1.6.).

Nel marzo 2023 il Dr. med. __________

ha asserito che la patologia fobico-ossessiva e successivamente depressiva

grave si è venuta a manifestare e configurare nell'attuale gravità nel corso

degli anni con chiari sintomi e segni di sofferenza psichica, già ben prima

dell'ottobre 2022, data in cui ha conosciuto il paziente e a partire dalla

quale ha da subito deciso di avviare le pratiche Al per ottenere un aiuto

adeguato e a suo parere dovuto, per evitare, se ancora possibile, una

cronicizzazione ulteriore della situazione assai compromessa ormai da lunghi

anni.

È stato segnatamente evidenziato

che “il paziente, ad una raccolta anamnestica e ricostruttiva delle vicende

e dei vissuti psicopatologici, mostra sin dall'inizio dell'apprendistato un

disagio e una difficoltà che si caratterizzavano per profondità e intensità

come frutto di una patologia psichica invalidante e ingravescente, con condotte

ossessive, fobiche ed evitanti assai invalidanti e che rendevano l'esecuzione

dei compiti anche più semplici molto difficoltosa e spesso infruttuosa con

conseguente frustrazione e incapacità a portare a termine ciò che gli veniva

assegnato, sino all'evitamento e all'isolamento” (cfr. doc. VI1; consid.

1.11.).

La Cassa, ai fini del calcolo

degli assegni integrativi e di prima infanzia spettanti all’insorgente a

decorrere dal mese di aprile 2022, con decisione su reclamo del 24 gennaio 2023

che rinvia al suo scritto del 29 novembre 2022, ha confermato le precedenti

decisioni del 30 giugno 2022 nella misura in cui nelle stesse era stata

considerata un’unità di riferimento comprensiva, oltre che della medesima e dei

tre figli, di __________ (cfr. doc. H; D=21A; 12C; 11C).

Inoltre l’amministrazione, visto

che in sede di reclamo, era emerso che il convivente della ricorrente non

lavorava più e non conseguiva dunque alcun reddito, per il conteggio dell’AFI non

ha più tenuto conto - rispetto alla decisione iniziale del 30 giugno 2022 (cfr.

consid. 1.1.) - di alcun salario, ad eccezione degli AF di base per i tre

figli, e ha concesso all’assicurata - come precedentemente allo stralcio del

reddito da lavoro (cfr. doc. 12; 12C; 12E) - un assegno di fr. 2'068.-- mensili

(cfr. doc. 21E-21F; D; H).

Per determinare l’API, invece, ha

sì stralciato il reddito del lavoro di fr. 12'480, ma ha aumentato l’ammontare

computato quale reddito ipotetico giusta l’art. 52 cpv. 2 Laf nel calcolo

allegato alla decisione formale del 30 giugno 2022 di fr. 21'300 (cfr. doc.

11C) a fr. 35'478.-- [= al reddito ipotetico minimo ex art. 52 cpv. 3 Laf, pari

al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della

Laps, ossia per il 2022 fr. 17'739 (cfr. art. 1 del Decreto esecutivo sulle

soglie d’intervento per le prestazioni Laps per gli anni 2021-2022 del 2

dicembre 2020). Per il 2023 la soglia di intervento in questione ammonta a fr.

18'182 (cfr. art. 1 del Decreto esecutivo concernente la legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 21

dicembre 2022 relativo alle soglie d’intervento per gli anni 2023 e 2024)],

negando l’assegno (cfr. doc. 21H; D; H) che era stato riconosciuto con

decisione del 30 giugno 2022 (cfr. consid. 1.2.).

Al riguardo giova rilevare che la

parte resistente, il 29 novembre 2022, ha in ogni caso prospettato

all’assicurata la reformatio in pejus, assegnandole un termine per

comunicare se intendesse mantenere il reclamo (cfr. art. 12 OPGA applicabile in

virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf; DTF 131 V 414; consid. 1.5.), ciò che

la ricorrente ha confermato l’11 gennaio 2023 (cfr. consid. 1.7.).

L’insorgente, con il ricorso, non

ha più censurato la composizione della sua unità di riferimento stabilita dalla

Cassa.

Nell’impugnativa, in proposito, è

stato dichiarato che, quantunque disponesse di un domicilio separato,

trascorreva parecchio tempo presso i suoi figli a __________, che dalla nascita

di __________, o per meglio dire in concomitanza del buco nero verosimilmente

conseguente alla sua nascita, ha soggiornato ininterrottamente preso il nucleo

famigliare della compagna e dei figli, come pure che “(…) appare

giustificato di includere __________ nel nucleo famigliare di riferimento

facente capo ad __________ (…)” (cfr. doc. I pag. 2; 5).

La ricorrente ha, però,

contestato il conteggio di un reddito ipotetico attribuibile a __________, chiedendo

in particolare di tenere conto per il calcolo degli AFI e degli API

dell’inabilità al lavoro per malattia (cfr. doc. I pag. 5; consid. 1.9.).

2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che, per quanto attiene

all’assegno integrativo, la Cassa, come appena visto (cfr. consid. 2.6.), con

decisione su reclamo del 24 gennaio 2023 (cfr. doc. H) che ha confermato il

contenuto dello scritto del 29 novembre 2022 (cfr. doc. D=21C; consid. 1.5.),

ha stralciato il computo del reddito da apprendista del convivente della

ricorrente tenuto conto nel calcolo dell’AFI del mese di giugno 2022 (cfr. doc.

12E), visto che il medesimo, non svolgendo più l’attività lavorativa, non

Considerandi

percepiva alcuno stipendio (cfr. consid. 2.6.).

L’ammontare dell’AFI di fr.

2'068.-- riconosciuto all’insorgente con decisione del 30 giugno 2022 (cfr.

consid. 1.1.), è tuttavia rimasto invariato, in quanto coincideva già

all’importo massimo erogabile per i tre figli, corrispondente, ai sensi

dell’art. 49 Laf, alle soglie di intervento per i figli, ossia per il 2022 a

fr. 24'816.--annui (fr. 9'306 + fr. 9'306 + fr. 6'204; cfr. consid. 2.1.), pari

a fr. 2'068.-- al mese (cfr. doc. 21E-21F; D; H).

Ne discende che in relazione all’AFI l’insorgente non dispone di un interesse pratico e

attuale all’accoglimento della propria impugnativa (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi

citati; STF 8C_538/2020,8C_564/2020 del 30 aprile 2021 consid. 2.1.,

pubblicata in DTF 147 V 268 dal consid. 4; STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021; STF

9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1.; STF 8C_539/2008 del 13 gennaio

2009; STFA I 239/05 del 22 marzo 2007).

L’art. 59 LPGA, applicabile nel

caso di specie in virtù del rinvio di cui agli art. 46 Laf e 33 cpv. 3 Laps e

relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce, in effetti, che ha diritto

di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su

opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla

sua modificazione.

Difettando un interesse degno di protezione,

il ricorso, da questo profilo, risulta inammissibile (cfr. STCA 42.2021.40-41

del 30 agosto 2021 consid. 2.2.-2.4.; STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA

42.2019.35

del 25 novembre 2019; STCA 42.2018.13 del 21 giugno2018; 42.2018.12

del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24

luglio 2013).

2.8

Per quanto concerne il calcolo dell’assegno

di prima infanzia, va evidenziato che il reddito ipotetico - che ex art. 52

cpv. 2 Laf deve essere computato allorché né il titolare del diritto, né alcuno

dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa a tempo

pieno o ne svolge una solo a tempo parziale (cfr. consid. 2.1.) - non va

conteggiato nel caso in cui il genitore od altro membro dell'unità di

riferimento interessato sia in prima formazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2

Reg. Laps (cfr. art. 22 Reg. Laf; consid. 2.2.; 2.3.)

ll reddito ipotetico è, inoltre,

ridotto in proporzione al grado d'incapacità lavorativa, se a cagione di un

infortunio o di una malattia il genitore od altro membro dell'unità di

riferimento interessato non può esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno

per almeno trenta giorni consecutivi (cfr. art. 24 cpv. 1 Reg.Laf; consid.

2.2

).

In caso d'incapacità lavorativa

di lunga durata superiore a tre mesi consecutivi o permanente e qualora, in

particolare, l'altro genitore o membro dell'unità di riferimento non presenti

incapacità lavorativa, il reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado

d'incapacità lavorativa se per la persona interessata viene altresì attestata un'incapacità

ad occuparsi personalmente dei membri minorenni (cfr. art. 24 cpv. 3 Reg.Laf a

contrario; consid. 2.2.).

In relazione alla prima

formazione, va osservato che per formazione di livello secondario 2 secondo

l’art. 2 cpv. 2 lett. b Reg.Laps (cfr. consid. 2.3.) si intende la formazione

professionale di base che interviene al termine del ciclo della scolarità

obbligatoria successivo alle scuole elementari e alle scuole medie (livello

secondario 1; cfr. www.sbfi.admin.ch/diploma;

STCA 42.2015.4 del 5 novembre 2015 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II 2016 n°

4.

pag. 23 seg. e menzionata al consid. 2.3.).

Il livello secondario 2 si snoda

su due grandi assi. Da un lato, la formazione professionale di base che sfocia

nel conseguimento di un attestato federale di capacità (AFC) o su un

certificato federale di formazione pratica (CFP). Dall’altro, le formazioni

generali che riuniscono i programmi che portano alla maturità (liceale,

professionale e specializzata) come anche una formazione di cultura generale.

Le formazioni transitorie e complementari completano l’offerta del livello

secondario 2 (cfr. https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/formazione-scienza/persone-formazione/livello-secondario-II.html).

__________, nel 2014, ha iniziato

un tirocinio quale istallatore elettricista (cfr. doc. 18D).

Alla luce di quanto sopra, il

tirocinio di istallatore elettricista con AFC costituisce di principio una formazione

di livello secondario 2.

Tuttavia egli, nonostante il

notevole numero di anni trascorsi, non ha ancora completato l’apprendistato

(cfr. consid. 2.6.).

La direttiva “Comunicazione Laps

01/2023” relativa alla prima formazione emessa dall’Istituto delle assicurazioni

sociali (IAS) prevede che non si tratti di prima formazione quando la

formazione dura da un numero di anni superiore a quanto previsto legalmente

aumentato di due anni.

A titolo di paragone è

utile rilevare che l’art. 49bis cpv. 1 OAVS, che regolamenta il diritto alla

rendita per orfano (art. 25 LAVS) o alla rendita completiva per figlio (art. 35

LAI) per i figli che intraprendono una formazione, disciplina che un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione

regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente

e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o

acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni.

In una sentenza 9C_647/2014 del

15.

gennaio 2015 consid. 4.2. il Tribunale federale, nell’ambito del diritto a

una rendita completiva per figlio in formazione, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…) A défaut de disposition légale particulière sur la notion de

formation, il convient de se référer à la jurisprudence en la matière.

Constitue une formation, au sens de la

jurisprudence, toute activité qui a pour but de préparer de manière

systématique à une future activité lucrative, comme par exemple la maturité

professionnelle (cf. ATF 108 V 54 consid. 1c p. 56). Pour admettre l'existence d'une préparation

systématique à une future activité, il ne suffit pas que l'intéressé suive

d'une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet

effet. La préparation systématique au sens de la jurisprudence suppose, bien

plutôt, que la personne concernée suive la formation avec tout le zèle que l'on

peut objectivement attendre d'elle, afin de l'achever avec succès dans des

délais normaux. Si l'intéressé a besoin d'une période de formation bien plus

longue que la moyenne ou s'il subit un échec, on ne saurait inférer de ces

seules circonstances qu'il n'a pas fait preuve du zèle nécessaire pour accomplir

sa formation. Un échec et une longue période de formation peuvent en effet

aussi être dus à des aptitudes insuffisantes, ce qui n'exclut alors pas

d'emblée un investissement suffisant de la part de la personne concernée. Ces

circonstances constituent cependant des indices de l'engagement de l'intéressé,

qui doivent être pris en considération et faire l'objet d'une appréciation

globale, avec l'ensemble des autres éléments de fait (ATF 104 V 64 consid. 3 p. 67 s.; cf. arrêt 9C_674/2008 du 18 juin

2009.

consid. 2.2).”

In concreto la questione di

sapere se il tirocinio del convivente della ricorrente sia ancora da

considerare, nonostante l’inusuale durata dello stesso, quale prima formazione

non merita di ulteriori approfondimenti.

Il medesimo, infatti, non è

comunque in prima formazione, ritenuto che è incontestato che il medesimo nel

corso del 2022 ha interrotto l’attività lavorativa (cfr. consid. 2.6.) e che

non risulta averla ripresa.

Pertanto in casu il computo del

reddito ipotetico ex art. 52 cpv. 2 Laf non può essere escluso in virtù

dell’art. 22 Reg.Laf.

2.9

Nel caso di specie dalla

documentazione nell’incarto, in particolare dalle dichiarazioni dell’ex datore

di lavoro e dalle certificazioni mediche agli atti, emerge che __________

presenta effettivamente delle problematiche di salute, e meglio una patologia

fobico-ossessiva e depressiva grave con progressivo isolamento (cfr. consid.

2.6

).

È vero che lo psichiatra Dr. med.

__________, il quale, il 13 ottobre 2022 ha attestato un’inabilità lavorativa

totale per il mese di ottobre 2022 e il 9 novembre 2022 ha precisato che tale

incapacità perdura almeno dal gennaio 2022 (cfr. doc. 19A; 20A; dalla risposta

di causa si evince d’altronde che lo specialista pure il 19 gennaio 2023 ha

ritenuto __________ incapace al lavoro al 100% a causa di malattia dal 1°

gennaio al 28 febbraio 2023; cfr. doc. III pag. 3), ha diagnosticato tale

affezione solo a partire dall’ottobre 2022, in quanto in precedenza

l’interessato si rifiutava di ricorrere all’aiuto dei medici.

È altrettanto vero, tuttavia, che

la Dr. med. __________ ha puntualizzato che è la patologia stessa che ha

impedito a __________ di fare capo tempestivamente a un medico specialista

(cfr. allegato a doc. G; consid. 1.7.).

Il Dr. med. __________ ha del

resto dichiarato che non è intervenuto un trauma o un fattore scatenante, bensì

tale problematica si è venuta a configurare nel corso degli anni, già ben prima

dell’ottobre 2022, con chiari sintomi e segni di sofferenza psichica (cfr. doc.

VI1; consid. 1.11.).

Ciò trova conferma nelle

affermazioni del luglio 2022 da parte di __________, secondo cui __________ non

è in grado di garantire un’attività lavorativa economicamente spendibile,

siccome interrompe per mesi interi l’attività senza dare notizia di sé e ha

delle fissazioni, come quelle della pulizia, dell’ordine e della meticolosità

all’eccesso, per cui la sua resa sul lavoro non è economicamente sfruttabile

per una ditta (cfr. doc. 13B; consid. 2.6.).

Non va d’altronde dimenticato che

nel ricorso è stato addotto che il medesimo ha incontrato grandi difficoltà già

in giovane età nel periodo adolescenziale, facendo ricorso anche a sostanze

stupefacenti (cfr. consid. 2.6.).

In simili condizioni non è

possibile concludere con la necessaria tranquillità che __________ nel periodo

determinante a far tempo dal mese di aprile 2022 non fosse incapace al lavoro

(in misura totale o parziale) per malattia e quindi che a ragione l’amministrazione

abbia tenuto conto di un reddito ipotetico.

La Cassa ha contestato il valore

probante delle attestazioni mediche, in quanto rilasciate da medici curanti

(cfr. doc. III pag. 3-4).

In effetti nell’ambito

dell’assicurazione contro gli infortuni un principio ripetutamente riconosciuto

dalla nostra Massima Istanza è quello secondo il quale le certificazioni del

medico curante - anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001,

consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto

di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid.

3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988

p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF

ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06

del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88

del 31 maggio 2021, consid. 2.5).

In una sentenza STF 9C_532/2020

del 13 ottobre 2021, al consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medico curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

In casu, tuttavia, non vi sono

agli atti certificazioni mediche di tenore contrario.

L’amministrazione, nonostante

l’art. 24 cpv. 2 Reg.Laf preveda che “per ottenere la riduzione del reddito

ipotetico, l'incapacità lavorativa deve essere attestata in modo circostanziato

dal medico che cura il danno alla salute fisica, mentale o psichica. Nei casi

dubbi, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può

commissionare l'esecuzione di una valutazione medica specialistica” (cfr.

consid. 2.2.), non ha proceduto ad alcuna verifica, ad esempio interpellando la

dr. med. __________ e lo specialista psichiatra, né ha ordinato specifici

approfondimenti medici.

In proposito va peraltro

segnalato che il rappresentante della ricorrente, il 30 agosto 2022, aveva

comunicato alla Cassa che __________ era stato preso a carico dal servizio

psico-sociale cantonale (cfr. doc. 17).

Nemmeno tale servizio, però,

risulta essere stato contattato dalla parte resistente.

In concreto si impone, pertanto,

un complemento istruttorio per stabilire se il convivente dell’insorgente, nonché

padre dei suoi tre bambini, nel lasso di tempo dal mese di aprile 2022 sia stato

o meno inabile al lavoro e in che misura.

Al riguardo sarà altresì utile

chiarire da quando __________ non ha più lavorato. __________ ha asserito che

non ha più avuto sue notizie dalla nascita di __________, avvenuta il 19

febbraio 2022 (cfr. doc. 13B; consid. 2.6.). La Dr. med. __________ ha, per contro,

affermato che “so per certo, dopo essermi informata presso il datore di

lavoro, che non si è più presentato a lavorare dal mese di aprile 2022

(l'ultima busta paga risale a marzo 2022)” (cfr. allegato a doc. G; consid.

1.7

; 2.6.).

Dall’estratto del conto __________

si evince, in effetti, che il medesimo ha ricevuto lo stipendio da parte della __________

fino al mese di marzo 2022. L’ultimo accredito è datato 31 marzo 2022 e riporta

l’indicazione “Salaer 3/2022” (cfr. doc. 9H).

Con riferimento all’art. 24 cpv.

3.

Reg.Laf (cfr. consid. 2.2.) andrà pure acclarato se il medesimo fosse oppure

no in grado di occuparsi personalmente dei suoi tre figli di otto e sei anni,

rispettivamente di pochi mesi.

L’assicurata non risulta, infatti,

incapace al lavoro per malattia o infortunio (cfr. consid. 2.3.; 2.8.).

Va, tuttavia, tenuto in

considerazione che la stessa ha partorito __________ il __________ 2022 e che l’art. 35a cpv. 3 della legge sul lavoro - LL

- enuncia che è vietato occupare una donna durante le otto settimane dopo il

parto e che in seguito e fino alla sedicesima settimana, può

esserlo solo con il suo consenso.

2.10

Nella fattispecie si giustifica, di

conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo del 24 gennaio 2023 e il

rinvio degli atti alla Cassa per effettuare ulteriori accertamenti come

indicato al consid. 2.9.

Nella

procedura di reclamo non risulta d’altronde essere stata esperita una specifica

istruttoria riguardo alla questione dell’incapacità lavorativa del convivente

della ricorrente.

In relazione allo scopo della

procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla

procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha del resto

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…) Le but de la

procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus

près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que

l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de

compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées -

souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger

les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V

188.

consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pure STFA C

279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In

una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale

ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha

rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U

342.

pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA 42.2022.87 del 6

marzo 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA

38.2019.46

del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18 giugno 2019

consid. 2.8., STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA

38.2012.27

del 24 settembre 2012 consid. 2.10.

L’amministrazione, se lo riterrà

utile, potrà ad ogni modo fare capo alle indagini, in particolare mediche,

intraprese dall’assicurazione invalidità contestualmente alla richiesta di

prestazioni AI presentata da __________ con l’aiuto del Dr. med. __________

(cfr. doc. VI1; consid. 1.11.; 2.6.).

Dopo aver esperito gli

accertamenti concernenti l’abilità lavorativa e la capacità di occuparsi dei

figli di __________ (cfr. consid. 2.9.), la Cassa valuterà nuovamente

l’applicazione al caso concreto degli art. 52 cpv. 2 Laf e 24 cpv. 1,

rispettivamente cpv. 3 Reg.Laf e conseguentemente se l’insorgente abbia diritto

o meno agli assegni di prima infanzia per il periodo dal mese di aprile al mese

di settembre 2022, nonché il relativo importo.

2.11

In ambito di assegni familiari cantonali, per

quanto concerne la procedura dinanzi al

TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa

legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi del settore

degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca

e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.6

del 24 gennaio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA 39.2022.3 del 24

gennaio 2023 consid. 2.11.; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.;

STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo

2022.

consid. 2.8.).

2.12

Vincente in causa, la ricorrente,

rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’500.- a titolo di

ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, in quanto ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su reclamo

del 24 gennaio 2023 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa perché proceda come indicato ai consid. 2.9. e

2.10.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

Cassa verserà alla parte ricorrente fr.

1’500.- a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti