39.2023.3
Nel calcolo API computato reddito ipotetico per compagno. Non può essere escluso ex art.22 Reg.Laf, poiché non in 1. formazione. Tuttavia senza accertamenti non possibile concludere che compagno non fosse IL per malattia (24 Reg.Laf). Rinvio a Cassa (se riterrà utile, potrà fare capo a indagini AI)
21 agosto 2023Italiano66 min
un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una sola a tempo parziale, senza
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2023.3
rs
Lugano
21 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 24 gennaio 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto in fatto
1.1. La Cassa cantonale di compensazione
per gli assegni familiari (in seguito: Cassa), con decisione del 30 giugno
2022, ha riconosciuto ad RI 1 un assegno integrativo (AFI) di fr. 2'068.--
(importo massimo erogabile; cfr. doc. 12C) per il mese di aprile 2022.
L’amministrazione, per calcolare
l’importo dell’AFI, ha tenuto conto di un’unità di riferimento composta della
medesima, dei figli __________ (__________.2015), __________ (__________.2017)
e __________ (__________.2022), oltre che del loro padre, __________ (cfr. doc.
12-12F). Nei redditi computabili Laps è stato conteggiato un reddito del lavoro
di __________ di fr. 12'480 annui (fr. 15'600 reddito da attività dipendente –
fr. 3'120 franchigia, pari al 20% del proprio reddito da lavoro fino a un
massimo di 500 franchi al mese; cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a; cfr. doc. 12E).
1.2. Con ulteriore decisione del 30
giugno 2022 la Cassa ha concesso all’assicurata un assegno di prima infanzia
(API) di fr. 8.-- per il mese di aprile 2022, considerando la medesima unità di
riferimento dell’AFI.
Parimenti nei redditi computabili
Laps è stato incluso un reddito del lavoro di __________ di fr. 12'480 annui (cfr.
doc. 11E; consid. 1.1.). Dalla lacuna di reddito di fr. 21'393.-- è poi stato
dedotto un reddito ipotetico giusta l’art. 52 cpv. 2 e 3 Laf di fr. 21'300.-- (cfr.
doc. 11-11F).
1.3. Contro tali provvedimenti RI 1,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto reclamo il 22 luglio 2022, censurando,
in primo luogo, il computo del reddito di __________, in quanto il datore di
lavoro non gli stava versando alcunché, visto che da più di quattro mesi non
andava a lavorare, non giustificando la sua assenza “in alcun modo e men che
meno per motivi medici”. È stato
precisato che tuttavia il suo
disagio era evidente e che, da un lato “durante questi quattro mesi __________
trascorre le giornate dormendo, si risveglia la sera ed il fine settimana,
allorquando sa che non è confrontato con i problemi quotidiani: rapporti con il
datore di lavoro (al quale sa di dovere una risposta); richieste della compagna
di muoversi per far fronte alle necessità amministrative (andare da un medico,
ottenere le dichiarazioni del datore di lavoro, manifestarsi agli uffici
pubblici, in particolare per quanto qui trattato). I sensi di colpa per i gravi
disagi che sta causando alla compagna ed ai figli, in particolare di natura
economica, non fanno che aggravare e perdurare la situazione”.
Dall’altro, a __________, il
quale in precedenza non si era mai rivolto a un medico, avrebbe dovuto essere
fissato un primo appuntamento medico entro pochi giorni.
In secondo luogo, è stato
contestato il fatto di aver ritenuto il padre dei figli di RI 1 come suo
convivente. Al riguardo è stato puntualizzato che il medesimo dispone di un suo
appartamento a __________ che utilizza, anche se meno di un tempo e che
imporgli la convivenza “non è oggettivamente possibile e scatenerebbe la
reazione emotiva del medesimo (fuga, ritiro sociale, colpevolizzazione dei conviventi)
e comporterebbe l’aggravamento (se mai possibile) o comunque il protrarsi della
situazione attuale”.
La parte reclamante ha, quindi,
chiesto di rivedere le decisioni per il mese di aprile 2022 e di emettere i
provvedimenti relativi ai mesi da maggio a luglio 2022 non tenendo conto del
reddito e della convivenza di __________ (cfr. doc. 13=C).
1.4. Con due distinte decisioni del 3
agosto 2022 la Cassa ha riconosciuto ad RI 1 il diritto agli AFI di fr. 2'068.--
mensili e il diritto agli API di fr. 8.-- al mese anche per il lasso di tempo
da maggio a 2022 a gennaio 2023 (cfr. doc. 15; 14).
1.5. Con scritto del 29 novembre 2022
(cfr. doc. D=21C) la Cassa ha evidenziato che RI 1 e __________ hanno in comune
tre figli, come pure che con comunicazione elettronica del 5 aprile 2022
l’interessata aveva dichiarato che “il padre dei suoi figli ha dei rapporti
seguiti sia con me che con loro”. La Cassa, considerando che la relazione
perdura almeno da fine 2014 inizio 2015, in quanto __________ è nata nel mese
di __________ 2015, ha concluso per una convivenza stabile ai sensi della Laps
con centro degli interessi di __________ presso l’abitazione dei figli e di RI
1 e ha confermato l’unità di riferimento di cui alle decisioni del 30 giugno
2022 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).
Per quanto concerne il reddito
conteggiato ai fini del calcolo, l’amministrazione ha indicato di avere
effettuato degli accertamenti da cui è emerso che il contratto di tirocinio di __________
si è concluso il 30 giugno 2022.
Inoltre ha rilevato:
" (…) Dalla
dichiarazione del datore di lavoro del signor __________ si evince "interrompe
improvvisamente la propria attività non presentandosi per settimane e mesi
interi senza dare notizia di sé, letteralmente sparendo dalla circolazione.
Attualmente è da oltre quattro mesi, in concomitanza con la nascita del suo
ultimo figlio, che non ho più notizie di lui" e ancora "__________ è
tutt'ora alle dipendenze della __________. Nel corso degli ultimi mesi di
assenza non gli è stato corrisposto il salario".
Per quanto concerne l'API, in ragione dell'articolo 52 cpv. 2 Laf
(Legge sugli assegni di famiglia), se l'unità di riferimento è costituita,
oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno
di questi esercita un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a
tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di
un'attività a tempo pieno da lui esigibile.
Il doppio della soglia d'intervento per il titolare del diritto,
per l'anno 2022, è pari a CHF 35'478.00.
Con reclamo è stata appunto data informazione che il signor __________
non consegue un reddito, l'importo considerato a tale titolo è pertanto
stralciato dal calcolo; considerato che l'UR è composta dai due genitori e non
vi è la continuità del rapporto d'impiego, nel calcolo per la determinazione
dell'API per il periodo dal 10 aprile 2022 al 30 settembre 2022, è
computato l'importo di CHF 35'478.00 a titolo di reddito ipotetico con la
conseguente perdita del diritto.
A seguito della modifica apportata ne consegue (cfr. tabelle di
calcolo allegate), dal 01.04.2022 al 30.09.2022, il diritto ad un AFI mensile
di CHF 2'068.00, per contro l'API è respinto.
Stando quanto precede, in ossequio ai principi generali del
diritto delle assicurazioni sociali, la Cassa ha riscontrato come
sussisterebbero gli estremi per una reformatio in pejus della decisione
contestata.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Cassa assegna un termine
di 20 giorni per comunicare (in forma scritta), se vi è intenzione di mantenere
il reclamo; in tal caso la Cassa procederà all'emanazione della decisione su
reclamo. (…)” (Doc. D=21C)
1.6. Il 20 dicembre 2022 l’avv. RA 1,
per conto della sua assistita, ha chiesto una proroga fino al 15 gennaio 2023,
facendo valere:
" (…) Ravviso
che nel vostro scritto non avete tenuto conto degli accertamenti medici di cui
al rapporto medico del dr. med. __________ del 9.11.2022 il quale riferisce in
termini chiari che stante la patologia a carico di __________, ossia il
convivente della signora RI 1 e padre dei tre figli, era presente dall'inizio
del corrente anno, quindi ben prima della data dalla quale si riferisce la vostra
decisione.
Sto attendendo ulteriori accertamenti medici al riguardo, per il
che non posso completare la mia presa di posizione.
Nel vostro scritto riportate un reddito ipotetico di __________,
giacché non avrebbe comprovato un impedimento a causa di malattia, di fr.
35'478.-.
Ravviso che __________ stava svolgendo un apprendistato quale
montatore elettricista.
Il suo salario mensile non superava fr. 1'000.- mensili.
Sino all'estate scorsa il rapporto contrattuale di lavoro era in
essere. Pertanto non può essergli conteggiato un salario ipotetico tanto
elevato.
Ho richiesto i conteggi salariali al datore di lavoro di __________
sino all'ultimo giorno in cui ha lavorato. Non ne dispongo ancora. (…)” (Doc.
E)
Dal certificato medico del 9
novembre 2022 del Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, si evince:
" Dalla
visita clinica del 13.10.2022 e da quanto emerso dall'anamnesi e anche grazie
alle informazioni ricevute dalla collega generalista dr.ssa med. __________ di __________,
appare evidente che il paziente soffra di una patologia concernente lo spettro
dell'ansia di natura grave ed ingravescente nel corso degli ultimi mesi. Tale
patologia, caratterizzata da fobie, ansie ed evitamenti, ha condotto il
paziente ad un progressivo isolamento con conseguente compromissione estrema
della qualità di vita, della socialità ed un degrado delle condizioni
economiche e sociali del proprio nucleo familiare, data l'incapacità del
paziente stesso a chiedere aiuto e a cogliere i possibili sussidi e opportunità
che sono doverosi in condizioni simili e che già la generalista aveva proposto,
così come la necessità di sottoporsi ad una visita psichiatrica specialistica
in tempi precoci.
Dal punto di vista clinico psichiatrico posso affermare con
certezza che l'inabilità lavorativa da me attestata contestualmente alla prima
visita del 13.10.2022 (n.d.r “inabilità causa malattia al 100% dal 1.10.22
al 31.10.22 compreso”; cfr. doc. 19A) perduri almeno da un anno ovvero è da
considerarsi a partire dal 1 gennaio 2022. (…)” (cfr. doc. 20A)
1.7. Dopo che la Cassa le ha
procrastinato il termine come da sua richiesta del 20 dicembre 2022 (cfr. doc.
E; F), la reclamante, l’11 gennaio 2023, ha chiesto l’emanazione di una
decisione formale, precisando:
" (…) Accludo
il certificato per il 2021, dal quale risulta un salario di fr. 15'600.- nel
corso del 2021 al netto degli AF di base per le figlie __________ e __________.
Il rapporto di lavoro è perdurato anche nel 2022. Pertanto il salario
presuntivo da voi ritenuto non è corretto e dev'essere, nell'ipotesi a voi più
favorevole, ridotto.
Accludo pure il certificato medico del 21.12.2022 della dr.ssa __________,
che è la curante di __________ e lo è stata negli scorsi anni.
Essa conferma che l'ha contattata durante i mesi iniziali del 2022
allorquando non era in cura da alcuno; conferma altresì il ritiro sociale, il
difficile accesso ai medici e le numerose assenze ingiustificate dal lavoro proprio
ingiustificate poiché non sorrette da certificazioni mediche tempestive a
motivo della situazione del leso.
Non ritenere la documentazione medica agli atti per valutare
l'incapacità al lavoro di __________ (per il quale verrà presentata una domanda
AI) è fuori discussione. È insito nella patologia stessa della persona,
certificata medicalmente, un comportamento che gli impedisce di accedere ai
medici. (…)” (Doc. G)
Nel certificato medico del 21
dicembre 2022 la dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna, ha attestato:
" (…) il
paziente sopracitato è in mia cura dal 9/2014.
In numerose occasioni ha presentato periodi di isolamento con
assenteismo dal lavoro e ritiro sociale.
Più volte ho tentato di convincerlo ad accettare una presa a
carico psichiatrica, che proprio in ragione della sua patologia, ha sempre
rifiutato.
So per certo, dopo essermi informata presso il datore di lavoro,
che non si è più presentato a lavorare dal mese di aprile 2022 (l'ultima busta
paga risale a marzo 2022).
Non ho alcun motivo di dubitare che l'assenza dal lavoro sia
causata da un aggravamento del disagio psichico e quindi vada attribuita a
malattia.
Non ho redatto certificati di inabilità lavorativa in quanto sono
stata interpellata dal paziente solamente ad inizio settembre e a quel momento
il contratto lavorativo non era più in essere.
In quella data ho riproposto la presa a carico psichiatrica, che
il paziente ha finalmente accettato.” (allegato a doc. G)
1.8. Il 24 gennaio 2023 la Cassa, con
decisione su reclamo (cfr. doc. H), ha respinto il reclamo di RI 1 e ha
confermato il contenuto del suo scritto del 29 novembre 2022, ossia il computo
di __________ nell’unità di riferimento della reclamante ai fini del calcolo dell’AFI
e dell’API, nonché lo stralcio del reddito da lavoro del convivente,
l’assegnazione di un AFI di fr. 2'068.-- da aprile a settembre 2022 e,
specificatamente per l’API, il conteggio del reddito ipotetico di fr. 35'478,
con la conseguente perdita del diritto all’API di fr. 8.-- mensili determinato
con provvedimento del 30 giugno 2022 (cfr. consid. 1.2.).
1.9. RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA
1, ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo del 24 gennaio 2023,
chiedendo che il calcolo degli AFI e degli API a favore del suo nucleo
famigliare composto della medesima, dei tre figli e di __________ per il
periodo aprile - settembre 2022 venga effettuato tenendo presente l’inabilità
lavorativa per malattia del convivente e, in via subordinata al mancato
riconoscimento dell’incapacità al lavoro, alla luce del guadagno da ultimo
percepito da lui (cfr. doc. I pag. 5).
A sostegno delle proprie pretese
la parte ricorrente ha addotto che __________, nato il __________ 1982, da nove
anni stava svolgendo un tirocinio quale elettricista (nell’anno scolastico
2021/2022 il relativo ultimo anno) e che, nella misura in cui lo stipendio
quale apprendista non era sufficiente, percepiva un aiuto sussidiario da parte
dell’assistenza sociale. È stato, altresì, indicato che il medesimo, il quale
da anni è soggetto a crisi in maniera più o meno ricorrente che hanno ritardato
in modo inusuale la sua formazione e durante le quali trascorre la maggior
parte del tempo a letto, nel corso del mese di febbraio 2022, in concomitanza
della nascita del suo terzo figlio __________, è caduto in una profonda crisi
depressiva (“il termine è generico e non ha una valenza medica”) che si
è protratta per circa tre mesi per poi riprendere gradatamente un ritmo di vita
più consono.
Al riguardo l’insorgente ha
precisato, da un lato, che __________ nel periodo adolescenziale e post
adolescenziale ha fatto un’importante esperienza di tossicodipendenza, come
pure che soffre di disturbi compulsivi per il che vive con una serie di
fissazioni, ad esempio concernente la pulizia di sé, del luogo in cui vive e
dei suoi affetti più cari.
Dall’altro, che egli non vuole
saperne dei medici, con i quali ritiene di avere avuto delle pessime esperienze,
e che al di fuori delle proprie conoscenze più ristrette ha grosse difficoltà
di approccio coni terzi.
È stato evidenziato che però
negli ultimi anni ha fatto capo alla Dr. med. __________ di __________ con la
quale ha maturato un rapporto improntato a una certa fiducia, benché il
riferimento al medico sia sporadico e non abbia consentito una presa a carico.
In ogni caso nell’estate 2022 la Dr. med. __________ gli ha consigliato di rivolgersi
allo psichiatra Dr. med. __________ di __________, con il quale pare aver
instaurato un rapporto di fiducia, sentendosi compreso.
La parte ricorrente ha poi
affermato che __________ non lavora più dal febbraio 2022 e che il Dr. __________
gli ha prospettato la necessità di presentare una domanda di invalidità (cfr.
doc. I pag. 2-4).
A mente dell’insorgente non è
quindi ammissibile conteggiare un salario ipotetico a carico di __________.
A tale proposito ha rilevato:
" (…) Senza
affermarlo esplicitamente, la CCC AFI/API ritiene che la documentazione agli
atti, segnatamente di natura medica, non sia tale da comprovare il sussistere
di una malattia inabilitante a far tempo dal 1.4.2022.
Che __________ non abbia prodotto un certificato medico a far
tempo dal 1.4.2022 è pacifico. Nondimeno è stato documentato in termini che
riteniamo oltremodo fedefacenti anche dal profilo medico il sussistere di una
patologia invalidante. Proprio per la natura della malattia di cui __________
era affetto non era in grado di rendersi tempestivamente presso un medico per
certificare la propria situazione. Nondimeno il curante, dr.ssa __________, ha
accertato che __________ era usuale a tali assenze dal lavoro senza che potesse
in qualche modo essere curato o altrimenti preso a carico. La circostanza,
quantunque non medico, è stata confermata con dovizia di dettagli dal datore di
lavoro, ossia la __________, nella persona del direttore __________. Infine il
curante ha confermato alla luce di una presa a carico, per la quale avrà
sicuramente svolto degli accertamenti anamnestici, oltre a quelli
clinici, che l'inabilità al lavoro sussiste da tempo dall'inizio del 2022.
La presa di posizione della CCC AVS/AI non appare per nulla
giustificata. Tanto è vero che non entra nel merito dell'aspetto medico.
Ritenere che il salario di __________ sia presuntivamente quasi il
triplo di quello effettivamente conseguito l'anno precedente l'inabilità al
lavoro (ovvero il più elevato degli ultimi nove anni almeno durante i quali ha
sempre svolto un apprendistato) appare perlomeno ingiustificato. Ma anche al
riguardo nessuna motivazione di alcun tipo. (…)” (Doc. I pag. 5)
1.10. La Cassa, in risposta, ha postulato
la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.11. Il 24 marzo 2023 l’insorgente,
tramite il proprio patrocinatore, ha osservato, da una parte, che non
sussistono certificazioni mediche dirette che accertano l’incapacità al lavoro
di __________ nel periodo aprile – settembre 2022, poiché la malattia di cui è
portatore lo ha condotto a un isolamento tale che non solo non usciva di casa,
ma per lungo periodo non usciva dal letto, evitando anche i medici.
Dall’altra, che il certificato di
salario relativo al 2021, prodotto alla Cassa l’11 gennaio 2023 e pendente
causa con il ricorso (cfr. allegato a doc. G), si riferisce allo stipendio da
apprendista elettricista, formazione che stava svolgendo da quasi dieci anni. Secondo
l’insorgente a torto, perciò, la Cassa ritiene che, siccome non lavorava più,
il suo convivente potesse disporre di un salario superiore (cfr. doc. VI).
A tale scritto è stato allegato
un ulteriore certificato medico allestito dal Dr. med. __________ il 24 marzo
2023 del seguente tenore:
" (…)
desidero dettagliare meglio la patologia di cui il paziente sopracitato risulta
affetto e per la quale, a partire da ottobre 2022, egli ha trovato le forze,
grazie anche all'incessante lavoro motivazionale della collega dr.ssa __________,
di rivolgersi al sottoscritto in qualità di specialista in Psichiatria e
Psicoterapia per chiedere finalmente aiuto.
Risulta lampante come nell'anamnesi del paziente manchi un evento
traumatico e/o un chiaro effetto scatenante: la patologia fobico-ossessiva e
successivamente depressiva grave si è piuttosto venuta a manifestare e
configurare nell'attuale gravità nel corso degli anni con chiari sintomi e
segni di sofferenza psichica, già ben prima dell'ottobre 2022, data in cui ho
conosciuto il paziente e a partire dalla quale ho da subito deciso di avviare
le pratiche Al per ottenere un aiuto adeguato e a mio parere dovuto, onde
evitare se ancora possibile una cronicizzazione ulteriore della situazione
assai compromessa ormai da lunghi anni.
Il paziente, ad una raccolta anamnestica e ricostruttiva delle
vicende e dei vissuti psicopatologici, mostra sin dall'inizio
dell'apprendistato un disagio e una difficoltà che si caratterizzavano per
profondità e intensità come frutto di una patologia psichica invalidante e
ingravescente, con condotte ossessive, fobiche ed evitanti assai invalidanti e
che rendevano l'esecuzione dei compiti anche più semplici molto difficoltosa e
spesso infruttuosa con conseguente frustrazione e incapacità a portare a
termine ciò che gli veniva assegnato, sino all'evitamento e all'isolamento.
Ritengo evidente quindi che la patologia di cui il paziente soffre e per la
quale attualmente viene trattato sia insorta ben prima dell'ottobre 2022
proprio per questi due motivi fondamentali: da un parte l'assenza di un trauma
o di un fattore scatenante nell'ottobre 2022, ma semplicemente tale data
coincide con l'inizio della presa in carico specialistica a ben guardare
proprio per il raggiungimento di una saturazione tale che ha finalmente
permesso al paziente di chiedere aiuto in maniera efficace e in secondo luogo
la natura stessa della patologia che, unitamente all'anamnesi, risulta evidente
come si sia via via manifestata aggravandosi e compromettendo sempre di più lo
stato psichico e la qualità di vita del paziente, nel corso di tutti gli anni
dell'apprendistato. (…)” (Doc. VI1)
1.12. La ricorrente, dopo aver ottenuto
alcune proroghe del termine (cfr. doc. VI pag. 2 – XI), il 15 maggio 2023 ha
trasmesso il conto individuale AVS di __________ per dimostrare che il reddito
da lui conseguito negli anni precedenti è molto inferiore al reddito ipotetico considerato
dalla Cassa e non avrebbe superato l’importo di fr. 18'000.-- annui, compresi
gli AF per i figli. Al riguardo è stato sottolineato che ciò è rilevante
qualora non si volesse ritenere comprovata la malattia del convivente in
assenza di accertamento medico (cfr. doc. XII + 1).
1.13. La parte resistente, il 25 maggio
2023, ha asserito che “la documentazione trasmessa dalla ricorrente in
merito ai redditi conseguiti dal signor __________, la quale si riferisce ad un
periodo differente (fino a marzo 2022) da quello oggetto della decisone
impugnata (aprile – settembre 2022), non permette di scostarsi dalle
conclusioni dell’amministrazione” e che “considerato come trattasi di
famiglia biparentale, dove entrambi i genitori non svolgono un’attività
lavorativa, come già indicato nella risposta di causa, la Cassa ha computato un
reddito ipotetico minimo pari al doppio della soglia di intervento per il
titolare del diritto ai sensi della Laps (cfr. art. 52 cpvv. 2-3 Laf)” (cfr.
doc. XIV).
1.14. Il doc. XIV è stato inviato per
conoscenza al rappresentante dell’insorgente (cfr. doc. XV).
considerato in diritto
2.1. Gli assegni integrativi e di prima
infanzia sono strumenti di politica familiare e non rientrano nel concetto di
aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr. (cfr. DTF 141 II 401 e RtiD
I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).
Essi
costituiscono degli elementi essenziali di quello che è noto come “il modello
ticinese” di sostegno alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Novità legislative e
giurisprudenziali in materia di assicurazioni sociali”, in RtiD II-2016, pag.
325 segg. (349); D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle
assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale, 2007,
pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di
famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico
ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).
L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 47 segg. Laf del 18 dicembre 2008.
L’art.
47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno
integrativo:
"
1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto
all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della
richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il
figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se
cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se
cittadino straniero.
1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore
cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel
Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito
ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett.
c).
2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il
diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento
esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito
aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il
titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale
netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente
notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”
Ai
sensi dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:
"
1L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie
di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:
a) per il primo ed il secondo figlio: fr.
9’150.–;
b) per il terzo ed il quarto figlio: fr.
6’100.–;
c) per ogni ulteriore figlio: fr.
3’050.–.
2…
3Il
Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1
vengono aumentate.”
Per gli anni 2021 e 2022
l’importo massimo dell’AFI corrispondeva a fr. 9'306.-- per il primo ed il
secondo figlio, a fr. 6'204.-- per il terzo ed il quarto figlio e a fr.
3'102.-- per ogni ulteriore figlio (cfr. Decreto esecutivo sull’importo massimo
dell’assegno integrativo per gli anni 2021-2022 del 2 dicembre 2020; BU 2020,
389).
Per
gli anni 2023 e 2024 vanno applicati i seguenti massimali:
a)
per il primo ed il secondo figlio 9'539 franchi;
b)
per il terzo ed il quarto figlio 6'359 franchi;
c)
per ogni ulteriore figlio 3'180 franchi (cfr. Decreto esecutivo concernente la
legge sugli assegni di famiglia del 21 dicembre 2022, stato 1° gennaio 2023; RL
856.130).
L’art.
52 Laf relativo all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia
biparentale, in vigore dal 1° gennaio 2016, prevede:
"
1I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio,
se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della
richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da
almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel
Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore
cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel
Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito
ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett.
c).
2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal
titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi
esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo
parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di
un’attività a tempo pieno da lui esigibile.
3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della
soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.
4Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento
esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito
netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del
diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato
non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di
tassazione cresciuta in giudicato.”
L’art.
52 cpv. 2 Laf, nella versione valida fino al 31 dicembre 2015, stabiliva che:
" 2Se
l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche
da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività lucrativa a
tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a
questi è computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a
tempo pieno da lui esigibile.”
Secondo
l’art. 54 Laf inoltre:
"
L’importo massimo dell’assegno
corrisponde alle soglie d’intervento definite dalla Laps corrispondenti al
numero dei membri dell’unità di riferimento.”
2.2. Il Regolamento sugli assegni di
famiglia (Reg.Laf) relativamente al reddito ipotetico enuncia:
" I. Prima
formazione
Art. 22 II reddito ipotetico non viene computato se il
genitore od altro membro dell'unità di riferimento interessato è in prima
formazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 del Regolamento sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Reg. Laps) del 17 dicembre 2002.
II. Diritto ad indennità sostitutive di reddito
Art. 23 II reddito ipotetico è ridotto in proporzione
al grado di disoccupazione o d'incapacità lavorativa per il quale vi è un
diritto ad indennità giornaliere in virtù di una delle leggi seguenti:
a) legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione (LADI) del 25 giugno 1982;
b) legge federale sull'assicurazione contro gli
infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981;
c) legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)
del 18 marzo 1994;
d) legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI) del 19 giugno 1959;
e) legge federale sull'assicurazione militare (LAM)
del 19 giugno 1992;
f) legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)
del 2 aprile 1908.
Ill. Incapacità lavorativa senza diritto ad indennità
sostitutive di reddito
Art. 24
1ll reddito ipotetico è ridotto in proporzione al
grado d'incapacità lavorativa, se a cagione di un infortunio o di una malattia
il genitore od altro membro dell'unità di riferimento interessato non può
esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno per almeno trenta giorni
consecutivi.
2Per ottenere la riduzione del reddito ipotetico,
l'incapacità lavorativa deve essere attestata in modo circostanziato dal medico
che cura il danno alla salute fisica, mentale o psichica. Nei casi dubbi, la
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può commissionare
l'esecuzione di una valutazione medica specialistica.
3In caso d'incapacità lavorativa di lunga durata
superiore a tre mesi consecutivi o permanente, il reddito ipotetico è computato
senza riduzione se:
a) per la persona interessata non viene altresì
attestata, secondo quanto disposto al capoverso 2, un'incapacità ad occuparsi
personalmente dei membri minorenni; e
b) l'altro genitore o membro dell'unità di riferimento
non presenta incapacità lavorativa.”
L’art. 25 Reg.Laf riguarda l’attività
esigibile e il reddito ipotetico computabile (art. 52 cpv. 2 Laf):
" 1La Cassa cantonale
di compensazione per gli assegni familiari determina qual è l’attività
esigibile, tenendo in considerazione tutti i fattori che possono servire alla
determinazione del reddito ipotetico esigibile dal genitore, in particolare:
a) la formazione scolastica e professionale;
b) le precedenti esperienze professionali;
c) le conoscenze e le competenze professionali, generali e
specifiche.
2Ai fini della determinazione del reddito ipotetico
computabile per i salariati, la Cassa cantonale di compensazione per gli
assegni familiari si avvale dei parametri applicati dalla sezione del lavoro.
3Ai fini della determinazione del reddito ipotetico
computabile per gli indipendenti, la Cassa cantonale di compensazione per gli
assegni familiari considera il reddito aziendale conseguito precedentemente
all’abbandono dell’attività lucrativa o, se questo fosse superiore, il reddito
che essi potrebbero conseguire quali salariati in una professione analoga.
2.3. L’art. 2 cpv. 2 Reg.Laps,
menzionato all’art. 22 Reg.Laf (cfr. consid. 2.2.), precisa che:
"
Vi è prima formazione ai sensi del
cpv. 1 lett. d) quando, senza interruzione del percorso formativo superiore ai
24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente:
a)
primario, secondario 1, oppure
secondario 2 di tipo propedeutico;
b)
secondario 2 di tipo professionale
o terziario non universitario, se non possiede già un titolo dello stesso
livello o di livello superiore;
c)
terziario di tipo universitario
professionale e accademico compresa la frequenza del biennio che completa la
laurea breve o del master che completa il bachelor, se non possiede già un
titolo di livello terziario;
d)
perfezionamento linguistico dopo
una formazione di livello secondario 2.”
In
una sentenza 42.2015.4 del 5 novembre 2015, pubblicata in RtiD II 2016 n° 4
pag. 23 seg., il TCA ha stabilito che l’unità di riferimento di una richiedente
prestazioni assistenziali ordinarie dall’ottobre 2014, contrariamente a quanto
deciso dall’USSI, è composta anche del figlio, in quanto quest’ultimo deve
essere considerato economicamente non indipendente.
In
effetti il figlio maggiorenne di meno di 30 anni, non sposato, né legalmente
divorziato, separato o vedovo, non vincolato da un’unione registrata e senza
figli era ancora in prima formazione.
La
prima formazione non è stata interrotta per più di 24 mesi, siccome tra
l’agosto 2011, quando, conseguendo l’attestato federale di capacità quale
impiegato di commercio profilo esteso E, ha concluso una formazione di livello
secondario 2 corrispondente a prima formazione ex art. 2 cpv. 2 lett. b Reg.
Laps, e il settembre 2013, allorché ha iniziato il corso di maturità
professionale commerciale, poi ottenuta a fine giugno 2014, anch’essa facente
parte della formazione secondaria 2, ha svolto due corsi linguistici all’estero
della durata di 12 o più settimane di 25, rispettivamente 30 ore alla settimana
che costituiscono un perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello
2 previsto dall’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg. Laps quale prima formazione.
Inoltre
anche dopo l’ottenimento nel giugno 2014 della maturità professionale il
figlio, frequentando un ulteriore corso linguistico intensivo all’estero della
durata di circa 8 mesi con 25 lezioni alla settimana, ha effettuato un
perfezionamento linguistico ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg. Laps.
Gli
atti sono stati, pertanto, rinviati all’USSI per determinare il diritto della
ricorrente alle prestazioni assistenziali richieste nell’ottobre 2014 tenendo
conto nell’unità di riferimento anche del figlio.
2.4. La
modifica dell’art. 52 Laf (cfr. consid. 2.1.) è una delle misure contenute nel
Messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015 del Consiglio di Stato sul Preventivo
2016. L’esecutivo ha così illustrato le ragioni della riforma:
"
9. API: correttivo quando
entrambi i genitori non lavorano
La misura propone di restringere le condizioni del
diritto all'API quando entrambi i genitori non esercitano attività lucrativa:
diversamente da quanto previsto dall’attuale art. 52 cpv. 2 Laf, di principio
non riconoscere alcun motivo giustificativo per non computare il reddito
ipotetico e, quindi, applicare in ogni caso il reddito ipotetico di cui
all’art. 52 cpv. 3 Laf. Qualora la prestazione non fosse sufficiente, l’UR
potrebbe ricorrere alla prestazione assistenziale.
La misura interesserà i nuovi casi e i casi di rinnovo
del diritto.
In virtù dell’attuale art. 52 cpv. 2 Laf, in caso di
famiglia bi-parentale e per il solo API, se l’UR è costituita oltre che dal
titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi
svolge attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una soltanto a tempo
parziale, nel calcolo di fabbisogno della prestazione API è computato un
reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno a lui
esigibile, a meno che egli possa dimostrare i motivi giustificativi elencati
dal Reg. Laf (RL 6.4.1.1.1.); il reddito ipotetico minimo è pari al doppio
della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps (art.
52 cpv. 3 Laf): ai valori 2015, questo importo corrisponde a CHF 34'882.-
annui.
Quali motivi giustificativi, gli attuali artt. 22, 23
e 24 Reg. Laf contemplano l’inabilità lavorativa a seguito di malattia o
infortunio, la cessazione del diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi
della LADI (unitamente alla comprova degli sforzi intrapresi per trovare
un’occupazione) e il fallimento rispettivamente la cessazione dell’attività
lucrativa indipendente per motivi equiparabili ad un fallimento.
De facto, l’insieme di questi motivi giustificativi
esclude (per la quasi totalità dei casi) un qualsiasi computo di reddito
ipotetico rispettivamente permette, per anni (pensiamo anche alla nascita di un
secondo e terzo figlio), il consolidamento di una situazione di inattività
lavorativa grazie al beneficio di prestazioni sociali di complemento.
Si ritiene che in siffatte costellazioni non debba di
principio più essere riconosciuto alcun motivo giustificativo per non computare
il citato reddito ipotetico. Non è, infatti, ammissibile che con l’erogazione
dell’API ci si sostituisca ad altri dispositivi che possono prendere a carico
le situazioni sopra descritte. Si sottolinea che la misura non
interessa le famiglie monoparentali.
Restano riservati, e regolati tramite Regolamento,
esclusivamente i casi dove appare comprovata un’inabilità lavorativa dovuta a
infortunio o malattia, come quelli dove la persona interessata beneficia di
indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione o più in
generale di indennità per perdita di guadagno (malattia, incidente o
invalidità). Indennità quest’ultime già computate quale reddito.
La misura descritta interessa i nuovi casi (cioè le
nuove domande di API) e i casi di revisione periodica della prestazione o di
revisione straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps). Qualora la
prestazione così calcolata non dovesse essere sufficiente a coprire il
fabbisogno esistenziale della famiglia bi-parentale, sarà possibile
richiedere la prestazione assistenziale, che potrà
attivare misure di inserimento professionale in collaborazione con gli Uffici regionali
di collocamento secondo una prassi già in vigore dal 2012, rispettivamente
attivare misure di inserimento sociale tramite attività di utilità pubblica.
Si propone quindi di adeguare l’art. 52 cpv. 2 Laf nei
termini descritti.
Attualmente vi sono 108 UR (famiglie bi-parentali)
beneficiarie di API nelle quali entrambi i coniugi o partner conviventi non
hanno reddito da lavoro. La misura comporta un risparmio valutato a 2.6 milioni
di franchi (voce di costo 36370006 “Contributi cant. per assegno familiare di
prima infanzia”). Il trasferimento sull'assistenza sociale è
valutato a 1.6 milioni. L’impatto netto della misura
può essere stimato in 1.0 milioni di franchi.
La valutazione dell’impatto finanziario considera
l’interazione delle tre misure, ritenuto che quella prioritaria è la misura
relativa al periodo di residenza.” (pag. 27-28)
Nel
corso della Seduta del 16 dicembre 2015, nella quale è stata trattata dal
Parlamento anche la revisione della legge sugli assegni di famiglia, i deputati
Giorgio Fonio e Pelin Kandemir Bordoli hanno proposto un emendamento relativo
all’art. 52 cpv. 2 del seguente tenore:
"
2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal
titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita
svolge un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una sola a tempo
parziale, senza giustificativi motivi, a questi computato computabile
un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui
esigibile.” (cfr. Verbali del Gran Consiglio Anno 2015/2016 pag. 3418 seg.
(3459)).
L’allora Direttore del
Dipartimento della sanità e della socialità Paolo Beltraminelli al riguardo si
è così espresso:
"
(…) Quanto agli altri correttivi
proposti riguardanti gli indipendenti e i genitori che non lavorano vanno fatte
alcune precisazioni.
Le misure non riguardano le famiglie monoparentali. Le
misure AFI e API sono state concepite quale aiuto alla contabilità familiare
per permettere di accudire il proprio figlio in mancanza delle risorse
necessarie e anche per consentire ai redditi medio bassi di scegliere
liberamente tra il lavoro e l’accudimento, analogamente ai redditi più alti. Non
sono tuttavia state pensate per famiglie in cui nessuno dei due genitori
lavora. Invece questi casi sono numerosi: grazie agli aiuti AFI e API in molte
famiglie nessuno dei due genitori lavora. Sono tuttavia situazioni pericolose
in quanto una volta cresciuti i figli queste famiglie sono destinate a
rientrare verosimilmente nell’assistenza pubblica per un periodo che potrebbe
anche protrarsi per lungo tempo. (…)” (Verbale citato pag. 3460-3461)
Questo
emendamento è stato respinto dal Gran Consiglio con 19 voti favorevoli, 48
contrari e 4 astensioni.
Il
complesso del disegno di legge sugli assegni di famiglia annesso al Rapporto
della maggioranza commissionale è invece stato accolto dal Parlamento con 37
voti favorevoli, 30 contrari e 3 astenuti (cfr. verbale citato pag. 3461).
Il
22 febbraio 2016 è stata inoltrata una petizione, sottoscritta da 301 cittadini
(“mamme e papà in piazza perché i conti non tornano”) per una correzione della
modifica della Legge sugli assegni di famiglia approvata dal Gran Consiglio
nell’ambito del Messaggio Nr. 7121 “Preventivo 2016”.
Nel
suo Rapporto di maggioranza del 5 settembre 2016, la Commissione delle
petizioni e dei ricorsi ha ritenuto di non dover entrare nel merito di un
cambiamento di legge ed ha in particolare rilevato:
"
(…)
5.
Sul computo del reddito ipotetico nel calcolo dell’API in caso di
famiglia biparentale
Le motivazioni e le condizioni quadro che hanno
portato il Parlamento a prevedere tale computo laddove nessuno dei due genitori
lavora o lavora solo a tempo parziale (quindi, non raggiungendo un tempo pieno
per un solo genitore o per entrambi), appaiono molto chiare e giustificate.
Lo scopo è quello di correggere le distorsioni del
sistema e non quello di consentire allo Stato di risparmiare. Il risparmio,
peraltro esiguo, è solo una conseguenza e non l'obiettivo. Solo il 5% della
totalità dei beneficiari di AFI e API sono stati toccati da questa misura:
quindi una minima parte.
L'obiettivo, considerata la crescente spesa nella
socialità, intende essere conservativo e preservare queste prestazioni, così da
consentirne la loro erogazione anche in futuro.
Gli importi che il Cantone versa a titolo di AFI e API
(ritenuto che, se una famiglia ha diritto all'API ha prioritariamente sempre
diritto all'AFI) sono esenti da imposta e nel calcolo di fabbisogno sono già
considerate (e, quindi, prese a carico) la spesa per l'alloggio (perlomeno,
fino al massimale che la legge consente di riconoscere) e quella per la cassa
malati. Al riguardo, non si manca di far notare come vi sono padri di famiglia
che, pur lavorando a tempo pieno (e dovendo pagare l'affitto e la cassa malati
di tasca propria, e
poi ancora le imposte sul reddito), non riescono ad
arrivare a uno stipendio corrispondente agli importi riconosciuti dallo Stato
con AFI e API. È, quindi, intollerabile che si continui a consentire ai due
genitori di non lavorare o lavorare solo a tempo parziale quando invece
potrebbero farlo, potendo così restare a casa grazie
al sostegno finanziario fornito dallo Stato: occorre, infatti, dire che con il
sistema precedente (grazie all'elenco di motivi giustificativi che consentivano
di non computare il reddito ipotetico), in pratica, nella quasi totalità dei
casi, tale reddito ipotetico non poteva essere computato: era infatti
sufficiente che il genitore si iscrivesse all'URC – senza poi fare grandi
sforzi per trovare un posto di lavoro oppure, addirittura, trovare ogni
argomento per rifiutarsi di assumere il posto offerto dall'URC – per non
vedersi computato il reddito ipotetico. Questo sistema, distorto, minava la
coesione sociale e non deve essere preservato.
Va peraltro ancora detto che con il regolamento di
applicazione modificato a seguito dell'adeguamento della Laf, si sono
considerate adeguatamente le situazioni particolari: ad esempio, il reddito
ipotetico non è computato quando il genitore è in prima formazione e
l'altro genitore deve occuparsi dei figli (art. 22
Reg. Laf) ed è questo proprio il caso di uno dei petenti, secondo le
informazioni assunte dal sottoscritto relatore. E ancora, il reddito ipotetico
non viene computato o viene computato solo in misura ridotta, nelle situazioni
descritte all'art. 24 Reg. Laf (se la persona è
incapace al lavoro in misura parziale, il reddito ipotetico minimo non
corrisponde al 100%, ma alla percentuale di capacità lavorativa e, ancora, se
l'incapacità lavorativa è di lunga durata e il danno alla salute pregiudica la
possibilità di occuparsi dei membri minorenni, non viene computato alcun
reddito ipotetico).
L'amministrazione, interpellata al proposito, ha
fornito un esempio di quanto disposto dal Reg. Laf, che si riporta di seguito.
Si rammenta che si è in presenza di famiglia biparentale.
Se la persona è incapace al lavoro in misura parziale
(60%), il reddito ipotetico minimo corrisponde a fr. 13'953.-, ovvero il 40% di
34'882.-.
È infine ancora una volta importante rammentare i già
citati programmi di inserimento professionale e sociale che il Cantone ha messo
in atto proprio per questi beneficiari (e dei quali potranno approfittare anche
Fatti
i petenti), in collaborazione con la Sezione del lavoro e con l'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento e sul modello che quest'ultimo utilizza dal
2012, che ha dato eccellenti risultati in termini di inserimento. (…)” (pag.
3-4)
Nel
Rapporto di minoranza del 5 settembre 2016 è invece stato chiesto tra l’altro
che:
"
(…)
● la misura del reddito
ipotetico deve essere rivalutata alla luce delle gravi conseguenze che comporta
per numerose famiglie ri-considerando quindi l'emendamento all'art. 52 cpv. 2
Laf proposto nell'ambito del Preventivo 2016, bocciato dalla maggioranza del
Parlamento: «se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare
del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge
un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una sola a tempo parziale, senza
giustificati motivi, a questi è computato computabile un
reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui
esigibile»; (…)” (pag. 9)
La
minoranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha formulato al
riguardo le seguenti considerazioni:
"
(…)
4.1 Il reddito ipotetico: una misura discriminante e
penalizzante
La minoranza commissionale concentra la sua analisi
alla questione del reddito ipotetico, tralasciando quindi la misura nei
confronti dei lavoratori indipendenti, perché è questo l'elemento principale
che viene criticato nella petizione; la problematica del periodo di residenza
(carenza), per contro, come già specificato, ha trovato una soluzione a livello
di regolamento nel marzo 2016, quando il Governo ha deciso di parificare i
permessi B (dimora) e i permessi C (domicilio).
Il reddito ipotetico computato alle famiglie in cui
entrambi i genitori sono senza lavoro costituisce una misura penalizzante e
discriminante, poiché fa sì che una persona, indipendentemente dal suo grado di
occupazione, si veda computato un salario al 100%.
Si tratta di un meccanismo controproducente, nel senso
che chi lavora a tempo parziale potrebbe anche decidere di non farlo più per
evitare di vedersi computare nel calcolo il salario come se avesse un impiego a
tempo pieno. A titolo di chiarezza, ecco un esempio pratico, ritenuto che il
reddito ipotetico minimo è pari a fr. 34'882.- secondo i criteri della Legge
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps): se un
impiegato di commercio guadagna fr. 30'000.- lavorando a metà tempo, per
determinare il
suo diritto agli AFI e agli API verrebbe preso quale
riferimento uno stipendio ipotetico a tempo pieno, cioè pari a fr. 60'000.-, in
tal modo non avrebbe diritto ad alcuna prestazione.
Insomma, il reddito ipotetico è un disincentivo alla
ricerca di occupazioni anche parziali.
È questa l'indicazione che si vuole dare al cittadino:
meglio rimanere a casa così lo Stato mi dà i soldi?
È una questione di equità, non solo dal profilo
sociale, nei confronti delle famiglie che chiedono un aiuto. Comprensibile
ritenere che fr. 5'000.- mensili per una famiglia beneficiaria di assegni
familiari di complemento in cui entrambi i genitori sono senza occupazione sia
eccessivo. Vi sono infatti famiglie in cui uno dei due coniugi lavora ma
che hanno entrate inferiori. Si tratta però di
premiare chi si impegna, e questo riconoscendogli che è il salario reale che
guadagna quello che viene computato per il diritto a questi assegni.
Inoltre la misura del reddito ipotetico, sembra essere
un trasferimento – mascherato da propositi di correttivi legislativi – di oneri
dal Cantone ai Comuni, visto che l'assistenza è finanziata anche da questi
ultimi nella misura del 25%. È forse corretto un simile passo
nel momento attuale, cioè quando è in atto una riforma
dei flussi tra Cantone e Comuni con il progetto denominato "Ticino 2020,
per un Cantone al passo con i tempi"? (…)” (pag. 4)
Nella
sua seduta del 20 settembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto con 39 SI, 35 NO
e 2 astensioni, le conclusioni del Rapporto di maggioranza.
Per completezza giova rilevare
che tramite un’iniziativa parlamentare del 22 giugno 2020, presentata nella
forma elaborata, Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti
hanno chiesto la modifica dell'art. 52 Laf, e meglio l’abrogazione dei cpv. 2,
3 e 4 (“Necessario abrogare il reddito ipotetico”), osservando in particolare
che “l’introduzione del principio del reddito ipotetico nel 2016 ha
fortemente penalizzato le famiglie di disoccupati, sottoccupati e indipendenti
perché parte dal principio che se una persona non lavora abbastanza o non
guadagna abbastanza è per colpa sua, non perché abbiamo un mercato del lavoro ormai
allo sbando a causa di scelte politiche sbagliate”.
Tale iniziativa non è al momento stata
evasa (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=135477).
2.5. A
proposito delle disposizioni della Laf relative al reddito ipotetico, in una
sentenza 39.2016.9 dell’11 ottobre 2016 il TCA ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…) Nella presente fattispecie è
incontestato che né il ricorrente né sua moglie, che fa parte della sua unità
di riferimento in virtù dell’art. 4 Laps (cfr. lett. a: “dal titolare del
diritto” – e lett. b “dal coniuge o dal partner registrato” –), esercitano
un’attività lucrativa.
In simili condizioni se, sulla base delle precedenti
norme della legge e del regolamento (cfr. consid. 2.1) il reddito ipotetico non
veniva computato, ad esempio, se ci si iscriveva per il collocamento (cfr. art.
52 cpv. 2 Laf e art. 23 Reg. Laf. e consid. 1.5), con le nuove norme in vigore
dal 1° gennaio 2016 il reddito ipotetico deve invece essere computato. Il
legislatore ha infatti soppresso i termini “senza giustificati motivi” (cfr.
consid. 2.2).
L’importo come tale del reddito ipotetico secondo
l’art. 52 cpv. 3 Laf di fr. 34'882.-- (il doppio di fr. 17'441.--) non è
contestato e quindi il calcolo effettuato dall’amministrazione che è chiamata a
rispettare il principio della legalità (cfr. STF 9C_840/2015 del 28 giugno
2016), risulta corretto.
In questo contesto il TCA ricorda peraltro che secondo
la giurisprudenza federale, trattandosi di prestazioni di carattere sociale
introdotte a livello cantonale (diritto cantonale autonomo), i Cantoni sono
liberi di adottare le normative che ritengono più opportune, a condizione di
rispettare i diritti fondamentali (ad esempio quelli derivanti dagli art. 8 e 9
della Cost. fed., cfr. DTF 141 I 1 consid. 5.2 pag. 5-7; vedi pure, in un altro
contesto RtiD I-2016 Nr. 7 pag. 53 seg., consid. 5.2 pag. 55 e 8.2 pag. 57).
Infine, nel caso concreto, se è vero che la legge è
stata adottata nel dicembre 2015 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 è
altrettanto vero che il Messaggio governativo risale al mese di settembre 2015,
che la legge non ha nessun effetto retroattivo e che le nuove norme vengono
applicate soltanto “ai nuovi casi o ai casi di revisione periodica o di
revisione straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps)” (cfr. consid.
2.2).
Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su
reclamo del 23 gennaio 2017 deve essere confermata. (…)”
Al riguardo cfr. pure STCA
39.2017.1 del 24 aprile 2017 con cui questo Tribunale ha confermato il computo
di un reddito ipotetico nel calcolo dell’API, poiché il marito (in Svizzera da
meno di 5 anni) dell'assicurata svolgeva un tirocinio ma non era in prima
formazione (cfr. art. 22 Reg.Laf). In effetti egli, quando ha iniziato l’apprendistato,
aveva interrotto gli studi da più di due anni (cfr. art. 2 cpv. 2 Reg.Laps;
consid. 2.3.).
2.6. Nella
presente evenienza dalle carte processuali emerge che la ricorrente, è madre di
__________, __________ e __________, nati il __________ 2015, il __________
2017 e il __________ 2022.
Il padre dei suoi tre figli è __________
(cfr. consid. 1.1.).
Nel ricorso è stato affermato che
quest’ultimo, nel periodo adolescenziale e post adolescenziale, ha fatto
un’importante esperienza di tossicodipendenza, come pure che soffre di disturbi
compulsivi, che è soggetto a crisi in maniera più o meno ricorrente da anni e
che proprio a motivo del perdurare delle assenze, dovute alle crisi che si
manifestano fattualmente per un periodo che trascorre a letto, e per altre
motivazioni collaterali alla sua patologia psichica, ha accumulato un ritardo
inusuale nella sua formazione (cfr. doc. I; consid. 1.9.).
__________ stesso, il 30 giugno
2022, ha indicato che dopo il suo trasferimento in Ticino dalla Svizzera francese,
dove ha trascorso un’infanzia felice, tutto è cambiato: non ha conseguito il diploma
delle scuole dell’obbligo e non ha più voluto saperne della scuola. Egli ha
lamentato il fatto che “nessuno si è preoccupato di capire perché un ragazzo
di 15 anni non aveva più voglia di niente”. Ha poi precisato, da una parte,
di avere iniziato alcune formazioni nel corso degli anni, ma di non averle
portate a termine per vari motivi, come pure di aver lavorato negli ultimi
undici anni come elettricista senza riuscire a concludere la formazione e
ottenere il diploma. Dall’altra, che a quel momento si trovava in una brutta
situazione e che a seguito di un severo esaurimento non aveva nessuna idea di
cosa sarebbe stato fatto il suo futuro (cfr. doc. 9-9A).
Anche __________, socio e
presidente della gerenza della __________ (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch),
il 21 luglio 2022, ha confermato che __________, il quale aveva iniziato a
lavorare presso la Sagl quale apprendista elettricista nel 2015, non ha
terminato l’apprendistato (cfr. doc. 18F; 18C; 18B), in particolare poiché non
voleva frequentare le lezioni.
Nel suo scritto __________ ha
specificato che __________ non è in grado di garantire un’attività lavorativa
economicamente spendibile, siccome interrompe per mesi interi l’attività senza
dare notizia di sé. A quel momento era da quattro mesi – dalla nascita
dell’ultimo figlio – che non aveva notizie di lui. Sapeva, per interposta
persona, che “è entrato in un periodo nel quale rifiuta qualsivoglia
rapporto con i terzi, appartandosi e passando le giornate a letto. Ciò, come
detto, è occorso già innumerevoli volte. Lo scopo è quello di estraniarsi dalla
realtà che non sa come affrontare (…)”.
__________, però, mai ha prodotto
un certificato medico.
È stato sottolineato, in primo
luogo, che il medesimo sarebbe una persona professionalmente molto capace e
gran lavoratore, ma non ha alcuna flessibilità ed ha delle fissazioni, come
quella della pulizia e dell’ordine. Inoltre i lavori che svolge, a suo parere,
non sono mai fatti sufficientemente bene e vorrebbe rifarli. È meticoloso
all’eccesso, per cui la sua resa sul lavoro non è economicamente sfruttabile
per una ditta.
In secondo luogo, che risulta
essere un buon padre, molto attento alle necessità dei figli e ha un buon
rapporto con la madre dei suoi figli che si protrae ormai da dieci anni, la
quale è a sua volta interamente dedicata alla cura dei figli e a mediare le
intemperanze e i buchi neri di Martino (cfr. doc. 13B).
La Dr. med. __________, nel
dicembre 2022, ha attestato che __________ ha presentato in numerose occasioni
periodi di isolamento con assenteismo dal lavoro e ritiro sociale, che
dall’aprile 2022 non si è più presentato a lavorare e che non ha alcun motivo
di dubitare che l'assenza dal lavoro sia causata da un aggravamento del disagio
psichico e che quindi vada attribuita a malattia (cfr. allegato a doc. G;
consid. 1.7.).
Lo psichiatra Dr. med. __________,
che ha iniziato a seguire __________ dall’ottobre 2022, anche grazie al lavoro
motivazionale della Dr. med. __________ (cfr. doc. VI1), nel dicembre 2022 ha
indicato di ritenere che l’inabilità lavorativa al 100% perduri almeno dal 1°
gennaio 2022 e che appare evidente che questi soffra di una patologia dello
spettro dell’ansia di natura grave e ingravescente nel corso degli ultimi mesi
che l’ha condotto a un progressivo isolamento con conseguente compromissione
estrema della qualità di vita, della socialità e degrado delle condizioni
economiche e sciali del proprio nucleo famigliare, data la sua incapacità di
chiedere aiuto e a cogliere opportunità che già la generalista gli aveva
proposto, come la necessità di sottoporsi a una visita psichiatrica
specialistica in tempi precoci (cfr. doc. 20A; consid. 1.6.).
Nel marzo 2023 il Dr. med. __________
ha asserito che la patologia fobico-ossessiva e successivamente depressiva
grave si è venuta a manifestare e configurare nell'attuale gravità nel corso
degli anni con chiari sintomi e segni di sofferenza psichica, già ben prima
dell'ottobre 2022, data in cui ha conosciuto il paziente e a partire dalla
quale ha da subito deciso di avviare le pratiche Al per ottenere un aiuto
adeguato e a suo parere dovuto, per evitare, se ancora possibile, una
cronicizzazione ulteriore della situazione assai compromessa ormai da lunghi
anni.
È stato segnatamente evidenziato
che “il paziente, ad una raccolta anamnestica e ricostruttiva delle vicende
e dei vissuti psicopatologici, mostra sin dall'inizio dell'apprendistato un
disagio e una difficoltà che si caratterizzavano per profondità e intensità
come frutto di una patologia psichica invalidante e ingravescente, con condotte
ossessive, fobiche ed evitanti assai invalidanti e che rendevano l'esecuzione
dei compiti anche più semplici molto difficoltosa e spesso infruttuosa con
conseguente frustrazione e incapacità a portare a termine ciò che gli veniva
assegnato, sino all'evitamento e all'isolamento” (cfr. doc. VI1; consid.
1.11.).
La Cassa, ai fini del calcolo
degli assegni integrativi e di prima infanzia spettanti all’insorgente a
decorrere dal mese di aprile 2022, con decisione su reclamo del 24 gennaio 2023
che rinvia al suo scritto del 29 novembre 2022, ha confermato le precedenti
decisioni del 30 giugno 2022 nella misura in cui nelle stesse era stata
considerata un’unità di riferimento comprensiva, oltre che della medesima e dei
tre figli, di __________ (cfr. doc. H; D=21A; 12C; 11C).
Inoltre l’amministrazione, visto
che in sede di reclamo, era emerso che il convivente della ricorrente non
lavorava più e non conseguiva dunque alcun reddito, per il conteggio dell’AFI non
ha più tenuto conto - rispetto alla decisione iniziale del 30 giugno 2022 (cfr.
consid. 1.1.) - di alcun salario, ad eccezione degli AF di base per i tre
figli, e ha concesso all’assicurata - come precedentemente allo stralcio del
reddito da lavoro (cfr. doc. 12; 12C; 12E) - un assegno di fr. 2'068.-- mensili
(cfr. doc. 21E-21F; D; H).
Per determinare l’API, invece, ha
sì stralciato il reddito del lavoro di fr. 12'480, ma ha aumentato l’ammontare
computato quale reddito ipotetico giusta l’art. 52 cpv. 2 Laf nel calcolo
allegato alla decisione formale del 30 giugno 2022 di fr. 21'300 (cfr. doc.
11C) a fr. 35'478.-- [= al reddito ipotetico minimo ex art. 52 cpv. 3 Laf, pari
al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della
Laps, ossia per il 2022 fr. 17'739 (cfr. art. 1 del Decreto esecutivo sulle
soglie d’intervento per le prestazioni Laps per gli anni 2021-2022 del 2
dicembre 2020). Per il 2023 la soglia di intervento in questione ammonta a fr.
18'182 (cfr. art. 1 del Decreto esecutivo concernente la legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 21
dicembre 2022 relativo alle soglie d’intervento per gli anni 2023 e 2024)],
negando l’assegno (cfr. doc. 21H; D; H) che era stato riconosciuto con
decisione del 30 giugno 2022 (cfr. consid. 1.2.).
Al riguardo giova rilevare che la
parte resistente, il 29 novembre 2022, ha in ogni caso prospettato
all’assicurata la reformatio in pejus, assegnandole un termine per
comunicare se intendesse mantenere il reclamo (cfr. art. 12 OPGA applicabile in
virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf; DTF 131 V 414; consid. 1.5.), ciò che
la ricorrente ha confermato l’11 gennaio 2023 (cfr. consid. 1.7.).
L’insorgente, con il ricorso, non
ha più censurato la composizione della sua unità di riferimento stabilita dalla
Cassa.
Nell’impugnativa, in proposito, è
stato dichiarato che, quantunque disponesse di un domicilio separato,
trascorreva parecchio tempo presso i suoi figli a __________, che dalla nascita
di __________, o per meglio dire in concomitanza del buco nero verosimilmente
conseguente alla sua nascita, ha soggiornato ininterrottamente preso il nucleo
famigliare della compagna e dei figli, come pure che “(…) appare
giustificato di includere __________ nel nucleo famigliare di riferimento
facente capo ad __________ (…)” (cfr. doc. I pag. 2; 5).
La ricorrente ha, però,
contestato il conteggio di un reddito ipotetico attribuibile a __________, chiedendo
in particolare di tenere conto per il calcolo degli AFI e degli API
dell’inabilità al lavoro per malattia (cfr. doc. I pag. 5; consid. 1.9.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che, per quanto attiene
all’assegno integrativo, la Cassa, come appena visto (cfr. consid. 2.6.), con
decisione su reclamo del 24 gennaio 2023 (cfr. doc. H) che ha confermato il
contenuto dello scritto del 29 novembre 2022 (cfr. doc. D=21C; consid. 1.5.),
ha stralciato il computo del reddito da apprendista del convivente della
ricorrente tenuto conto nel calcolo dell’AFI del mese di giugno 2022 (cfr. doc.
12E), visto che il medesimo, non svolgendo più l’attività lavorativa, non
Considerandi
percepiva alcuno stipendio (cfr. consid. 2.6.).
L’ammontare dell’AFI di fr.
2'068.-- riconosciuto all’insorgente con decisione del 30 giugno 2022 (cfr.
consid. 1.1.), è tuttavia rimasto invariato, in quanto coincideva già
all’importo massimo erogabile per i tre figli, corrispondente, ai sensi
dell’art. 49 Laf, alle soglie di intervento per i figli, ossia per il 2022 a
fr. 24'816.--annui (fr. 9'306 + fr. 9'306 + fr. 6'204; cfr. consid. 2.1.), pari
a fr. 2'068.-- al mese (cfr. doc. 21E-21F; D; H).
Ne discende che in relazione all’AFI l’insorgente non dispone di
un interesse pratico e
attuale all’accoglimento della propria impugnativa (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi
citati; STF 8C_538/2020, 8C_564/2020 del 30 aprile 2021 consid. 2.1.,
pubblicata in DTF 147 V 268 dal consid. 4; STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021; STF
9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1.; STF 8C_539/2008 del 13 gennaio
2009; STFA I 239/05 del 22 marzo 2007).
L’art. 59 LPGA, applicabile nel
caso di specie in virtù del rinvio di cui agli art. 46 Laf e 33 cpv. 3 Laps e
relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce, in effetti, che ha diritto
di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su
opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modificazione.
Difettando un interesse degno di protezione,
il ricorso, da questo profilo, risulta inammissibile (cfr. STCA 42.2021.40-41
del 30 agosto 2021 consid. 2.2.-2.4.; STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA
42.2019.35
del 25 novembre 2019; STCA 42.2018.13 del 21 giugno2018; 42.2018.12
del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24
luglio 2013).
2.8
Per quanto concerne il calcolo dell’assegno
di prima infanzia, va evidenziato che il reddito ipotetico - che ex art. 52
cpv. 2 Laf deve essere computato allorché né il titolare del diritto, né alcuno
dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa a tempo
pieno o ne svolge una solo a tempo parziale (cfr. consid. 2.1.) - non va
conteggiato nel caso in cui il genitore od altro membro dell'unità di
riferimento interessato sia in prima formazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2
Reg. Laps (cfr. art. 22 Reg. Laf; consid. 2.2.; 2.3.)
ll reddito ipotetico è, inoltre,
ridotto in proporzione al grado d'incapacità lavorativa, se a cagione di un
infortunio o di una malattia il genitore od altro membro dell'unità di
riferimento interessato non può esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno
per almeno trenta giorni consecutivi (cfr. art. 24 cpv. 1 Reg.Laf; consid.
2.2.).
In caso d'incapacità lavorativa
di lunga durata superiore a tre mesi consecutivi o permanente e qualora, in
particolare, l'altro genitore o membro dell'unità di riferimento non presenti
incapacità lavorativa, il reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado
d'incapacità lavorativa se per la persona interessata viene altresì attestata un'incapacità
ad occuparsi personalmente dei membri minorenni (cfr. art. 24 cpv. 3 Reg.Laf a
contrario; consid. 2.2.).
In relazione alla prima
formazione, va osservato che per formazione di livello secondario 2 secondo
l’art. 2 cpv. 2 lett. b Reg.Laps (cfr. consid. 2.3.) si intende la formazione
professionale di base che interviene al termine del ciclo della scolarità
obbligatoria successivo alle scuole elementari e alle scuole medie (livello
secondario 1; cfr. www.sbfi.admin.ch/diploma;
STCA 42.2015.4 del 5 novembre 2015 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II 2016 n°
4.
pag. 23 seg. e menzionata al consid. 2.3.).
Il livello secondario 2 si snoda
su due grandi assi. Da un lato, la formazione professionale di base che sfocia
nel conseguimento di un attestato federale di capacità (AFC) o su un
certificato federale di formazione pratica (CFP). Dall’altro, le formazioni
generali che riuniscono i programmi che portano alla maturità (liceale,
professionale e specializzata) come anche una formazione di cultura generale.
Le formazioni transitorie e complementari completano l’offerta del livello
secondario 2 (cfr. https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/formazione-scienza/persone-formazione/livello-secondario-II.html).
__________, nel 2014, ha iniziato
un tirocinio quale istallatore elettricista (cfr. doc. 18D).
Alla luce di quanto sopra, il
tirocinio di istallatore elettricista con AFC costituisce di principio una formazione
di livello secondario 2.
Tuttavia egli, nonostante il
notevole numero di anni trascorsi, non ha ancora completato l’apprendistato
(cfr. consid. 2.6.).
La direttiva “Comunicazione Laps
01/2023” relativa alla prima formazione emessa dall’Istituto delle assicurazioni
sociali (IAS) prevede che non si tratti di prima formazione quando la
formazione dura da un numero di anni superiore a quanto previsto legalmente
aumentato di due anni.
A titolo di paragone è
utile rilevare che l’art. 49bis cpv. 1 OAVS, che regolamenta il diritto alla
rendita per orfano (art. 25 LAVS) o alla rendita completiva per figlio (art. 35
LAI) per i figli che intraprendono una formazione, disciplina che un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione
regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente
e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o
acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni.
In una sentenza 9C_647/2014 del
15.
gennaio 2015 consid. 4.2. il Tribunale federale, nell’ambito del diritto a
una rendita completiva per figlio in formazione, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…) A défaut de disposition légale particulière sur la notion de
formation, il convient de se référer à la jurisprudence en la matière.
Constitue une formation, au sens de la
jurisprudence, toute activité qui a pour but de préparer de manière
systématique à une future activité lucrative, comme par exemple la maturité
professionnelle (cf. ATF 108 V 54 consid. 1c p. 56). Pour admettre l'existence d'une préparation
systématique à une future activité, il ne suffit pas que l'intéressé suive
d'une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet
effet. La préparation systématique au sens de la jurisprudence suppose, bien
plutôt, que la personne concernée suive la formation avec tout le zèle que l'on
peut objectivement attendre d'elle, afin de l'achever avec succès dans des
délais normaux. Si l'intéressé a besoin d'une période de formation bien plus
longue que la moyenne ou s'il subit un échec, on ne saurait inférer de ces
seules circonstances qu'il n'a pas fait preuve du zèle nécessaire pour accomplir
sa formation. Un échec et une longue période de formation peuvent en effet
aussi être dus à des aptitudes insuffisantes, ce qui n'exclut alors pas
d'emblée un investissement suffisant de la part de la personne concernée. Ces
circonstances constituent cependant des indices de l'engagement de l'intéressé,
qui doivent être pris en considération et faire l'objet d'une appréciation
globale, avec l'ensemble des autres éléments de fait (ATF 104 V 64 consid. 3 p. 67 s.; cf. arrêt 9C_674/2008 du 18 juin
2009.
consid. 2.2).”
In concreto la questione di
sapere se il tirocinio del convivente della ricorrente sia ancora da
considerare, nonostante l’inusuale durata dello stesso, quale prima formazione
non merita di ulteriori approfondimenti.
Il medesimo, infatti, non è
comunque in prima formazione, ritenuto che è incontestato che il medesimo nel
corso del 2022 ha interrotto l’attività lavorativa (cfr. consid. 2.6.) e che
non risulta averla ripresa.
Pertanto in casu il computo del
reddito ipotetico ex art. 52 cpv. 2 Laf non può essere escluso in virtù
dell’art. 22 Reg.Laf.
2.9
Nel caso di specie dalla
documentazione nell’incarto, in particolare dalle dichiarazioni dell’ex datore
di lavoro e dalle certificazioni mediche agli atti, emerge che __________
presenta effettivamente delle problematiche di salute, e meglio una patologia
fobico-ossessiva e depressiva grave con progressivo isolamento (cfr. consid.
2.6.).
È vero che lo psichiatra Dr. med.
__________, il quale, il 13 ottobre 2022 ha attestato un’inabilità lavorativa
totale per il mese di ottobre 2022 e il 9 novembre 2022 ha precisato che tale
incapacità perdura almeno dal gennaio 2022 (cfr. doc. 19A; 20A; dalla risposta
di causa si evince d’altronde che lo specialista pure il 19 gennaio 2023 ha
ritenuto __________ incapace al lavoro al 100% a causa di malattia dal 1°
gennaio al 28 febbraio 2023; cfr. doc. III pag. 3), ha diagnosticato tale
affezione solo a partire dall’ottobre 2022, in quanto in precedenza
l’interessato si rifiutava di ricorrere all’aiuto dei medici.
È altrettanto vero, tuttavia, che
la Dr. med. __________ ha puntualizzato che è la patologia stessa che ha
impedito a __________ di fare capo tempestivamente a un medico specialista
(cfr. allegato a doc. G; consid. 1.7.).
Il Dr. med. __________ ha del
resto dichiarato che non è intervenuto un trauma o un fattore scatenante, bensì
tale problematica si è venuta a configurare nel corso degli anni, già ben prima
dell’ottobre 2022, con chiari sintomi e segni di sofferenza psichica (cfr. doc.
VI1; consid. 1.11.).
Ciò trova conferma nelle
affermazioni del luglio 2022 da parte di __________, secondo cui __________ non
è in grado di garantire un’attività lavorativa economicamente spendibile,
siccome interrompe per mesi interi l’attività senza dare notizia di sé e ha
delle fissazioni, come quelle della pulizia, dell’ordine e della meticolosità
all’eccesso, per cui la sua resa sul lavoro non è economicamente sfruttabile
per una ditta (cfr. doc. 13B; consid. 2.6.).
Non va d’altronde dimenticato che
nel ricorso è stato addotto che il medesimo ha incontrato grandi difficoltà già
in giovane età nel periodo adolescenziale, facendo ricorso anche a sostanze
stupefacenti (cfr. consid. 2.6.).
In simili condizioni non è
possibile concludere con la necessaria tranquillità che __________ nel periodo
determinante a far tempo dal mese di aprile 2022 non fosse incapace al lavoro
(in misura totale o parziale) per malattia e quindi che a ragione l’amministrazione
abbia tenuto conto di un reddito ipotetico.
La Cassa ha contestato il valore
probante delle attestazioni mediche, in quanto rilasciate da medici curanti
(cfr. doc. III pag. 3-4).
In effetti nell’ambito
dell’assicurazione contro gli infortuni un principio ripetutamente riconosciuto
dalla nostra Massima Istanza è quello secondo il quale le certificazioni del
medico curante - anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001,
consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto
di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid.
3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988
p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en
l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF
ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06
del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88
del 31 maggio 2021, consid. 2.5).
In una sentenza STF 9C_532/2020
del 13 ottobre 2021, al consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:
" Di
principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria
prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per
cui, secondo, esperienza comune, il medico curante propende generalmente, in
caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”
In casu, tuttavia, non vi sono
agli atti certificazioni mediche di tenore contrario.
L’amministrazione, nonostante
l’art. 24 cpv. 2 Reg.Laf preveda che “per ottenere la riduzione del reddito
ipotetico, l'incapacità lavorativa deve essere attestata in modo circostanziato
dal medico che cura il danno alla salute fisica, mentale o psichica. Nei casi
dubbi, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può
commissionare l'esecuzione di una valutazione medica specialistica” (cfr.
consid. 2.2.), non ha proceduto ad alcuna verifica, ad esempio interpellando la
dr. med. __________ e lo specialista psichiatra, né ha ordinato specifici
approfondimenti medici.
In proposito va peraltro
segnalato che il rappresentante della ricorrente, il 30 agosto 2022, aveva
comunicato alla Cassa che __________ era stato preso a carico dal servizio
psico-sociale cantonale (cfr. doc. 17).
Nemmeno tale servizio, però,
risulta essere stato contattato dalla parte resistente.
In concreto si impone, pertanto,
un complemento istruttorio per stabilire se il convivente dell’insorgente, nonché
padre dei suoi tre bambini, nel lasso di tempo dal mese di aprile 2022 sia stato
o meno inabile al lavoro e in che misura.
Al riguardo sarà altresì utile
chiarire da quando __________ non ha più lavorato. __________ ha asserito che
non ha più avuto sue notizie dalla nascita di __________, avvenuta il 19
febbraio 2022 (cfr. doc. 13B; consid. 2.6.). La Dr. med. __________ ha, per contro,
affermato che “so per certo, dopo essermi informata presso il datore di
lavoro, che non si è più presentato a lavorare dal mese di aprile 2022
(l'ultima busta paga risale a marzo 2022)” (cfr. allegato a doc. G; consid.
1.7.; 2.6.).
Dall’estratto del conto __________
si evince, in effetti, che il medesimo ha ricevuto lo stipendio da parte della __________
fino al mese di marzo 2022. L’ultimo accredito è datato 31 marzo 2022 e riporta
l’indicazione “Salaer 3/2022” (cfr. doc. 9H).
Con riferimento all’art. 24 cpv.
3.
Reg.Laf (cfr. consid. 2.2.) andrà pure acclarato se il medesimo fosse oppure
no in grado di occuparsi personalmente dei suoi tre figli di otto e sei anni,
rispettivamente di pochi mesi.
L’assicurata non risulta, infatti,
incapace al lavoro per malattia o infortunio (cfr. consid. 2.3.; 2.8.).
Va, tuttavia, tenuto in
considerazione che la stessa ha partorito __________ il __________ 2022 e che l’art. 35a cpv. 3 della legge sul lavoro - LL
- enuncia che è vietato occupare una donna durante le otto settimane dopo il
parto e che in seguito e fino alla sedicesima settimana, può
esserlo solo con il suo consenso.
2.10
Nella fattispecie si giustifica, di
conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo del 24 gennaio 2023 e il
rinvio degli atti alla Cassa per effettuare ulteriori accertamenti come
indicato al consid. 2.9.
Nella
procedura di reclamo non risulta d’altronde essere stata esperita una specifica
istruttoria riguardo alla questione dell’incapacità lavorativa del convivente
della ricorrente.
In relazione allo scopo della
procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla
procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha del resto
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…) Le but de la
procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus
près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que
l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de
compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées -
souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger
les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V
188.
consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In
una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale
ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo
all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha
rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per
non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U
342.
pag. 410 [U 51/98])."
Cfr. pure STCA 42.2022.87 del 6
marzo 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA
38.2019.46
del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18 giugno 2019
consid. 2.8., STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA
38.2012.27
del 24 settembre 2012 consid. 2.10.
L’amministrazione, se lo riterrà
utile, potrà ad ogni modo fare capo alle indagini, in particolare mediche,
intraprese dall’assicurazione invalidità contestualmente alla richiesta di
prestazioni AI presentata da __________ con l’aiuto del Dr. med. __________
(cfr. doc. VI1; consid. 1.11.; 2.6.).
Dopo aver esperito gli
accertamenti concernenti l’abilità lavorativa e la capacità di occuparsi dei
figli di __________ (cfr. consid. 2.9.), la Cassa valuterà nuovamente
l’applicazione al caso concreto degli art. 52 cpv. 2 Laf e 24 cpv. 1,
rispettivamente cpv. 3 Reg.Laf e conseguentemente se l’insorgente abbia diritto
o meno agli assegni di prima infanzia per il periodo dal mese di aprile al mese
di settembre 2022, nonché il relativo importo.
2.11
In ambito di assegni familiari cantonali, per
quanto concerne la procedura dinanzi al
TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa
legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese
di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi del settore
degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca
e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.6
del 24 gennaio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA 39.2022.3 del 24
gennaio 2023 consid. 2.11.; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.;
STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo
2022.
consid. 2.8.).
2.12
Vincente in causa, la ricorrente,
rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’500.- a titolo di
ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, in quanto ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo
del 24 gennaio 2023 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa perché proceda come indicato ai consid. 2.9. e
2.10.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
Cassa verserà alla parte ricorrente fr.
1’500.- a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti