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Decisione

39.2023.4

Negato diritto AFI computando un importo a titolo di rinuncia di reddito. Ass. ha avuto un comportamento al lavoro (atto di violenza) che ha condotto al suo licenz. con effetto immed.+sosp.LADI 41gg(n

30 maggio 2023Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

34.2022.18 del 24 aprile 2023 consid. 2.6.1.2.), tenendo conto della situazione

finanziaria dell’unità di riferimento (cfr. consid. 2.3.), l’indennità di

disoccupazione ammonta all’80 o al 70% del guadagno assicurato (cfr. art. 22

LADI) indipendentemente dal numero dei componenti dell’unità di riferimento e

dalle loro condizioni economiche.

Del

resto nello scritto del 16 gennaio 2023 (cfr. doc. 13) il ricorrente ha

indicato che la moglie aveva già avuto comportamenti impulsivi sul posto di

lavoro, come pure che il datore di lavoro l’aveva già ripresa, e meglio:

" (…) dopo

aver ricevuto la disdetta ho avuto un colloquio con il responsabile e abbiamo

parlato del comportamento di mia moglie.

Mi ha raccontato purtroppo, che era da

tempo che il lavoro non andava bene, infatti non era la prima volta che si

comportava in modo impulsivo con il personale e il capo di turno ed era già

stata avvisata. Dopo quest’ultimo episodio, anche se è stata provocata dal

colpo dato dalla sua collega, ha risposto con violenza anche se non avrebbe

dovuto ed è stata licenziata. (…)” (Doc. 13)

In simili condizioni non risulta,

di conseguenza, alcun “motivo imperativo” giusta l’art. 3a cpv. 1 del

Reg.Laps per non conteggiare il reddito al quale __________ ha rinunciato.

È poi

utile ribadire che ai sensi dell’art. 3a cpv. 3 Reg.Laps gli elementi di

reddito ai quali il beneficiario ha rinunciato sono interamente computati (cfr.

consid. 2.3.).

L’art. 3 cpv. 2bis

Reg.Laps, dal canto suo, prevede che la

franchigia ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps (cfr. consid. 2.3.) non si

applica ai redditi a cui l’assicurato ha rinunciato, ai redditi minimi e ai

redditi ipotetici previsti dalla legge o dalle leggi speciali; questi redditi

sono interamente computati.

In

Considerandi

concreto, dunque, l’importo di fr. 8'909.-- computato dalla parte resistente, ottenuto

deducendo dal reddito del lavoro netto di fr. 22'269.-- a cui ha rinunciato la

moglie le indennità di disoccupazione nette di fr. 13'360.-- (cfr. decisione

del 21 dicembre 2022, doc. 10; consid. 1.1.; 2.5.) e peraltro non

specificatamente contestato nella sua entità dall’insorgente, non presta il

fianco a critiche.

Va,

infine, evidenziato che, visto il carattere sussidiario delle prestazioni

sociali aventi lo scopo di coprire il costo aggiuntivo del figlio (AFI) compete

innanzitutto ai genitori provvedere al mantenimento dei figli (cfr. art. 276

cpv. 1 CCS), come giustamente rilevato dalla Cassa (cfr. doc. A1).

La

decisione su reclamo del 7 febbraio 2023 deve, pertanto, essere confermata.

2.7

L’art. 61 lett. a LPGA, nel

tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nel

caso concreto, trattandosi di assegni familiari secondo la LAFam, in relazione

ai quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.9 del 6 febbraio 2023; STCA

39.2022.8

del 17 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre

2021consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS

2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti