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Decisione

39.2023.4

Negato diritto AFI computando un importo a titolo di rinuncia di reddito. Ass. ha avuto un comportamento al lavoro (atto di violenza) che ha condotto al suo licenz. con effetto immed.+sosp.LADI 41gg(non impugnate) e a perdita di reddito sicuro. È stato conteggiato reddito netto del lavoro dedotte ID

30 maggio 2023Italiano22 min

34.2022.18 del 24 aprile 2023 consid. 2.6.1.2.), tenendo conto della situazione

Source ti.ch

Incarto

n.

39.2023.4

rs

Lugano

30 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 7 febbraio 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 7

febbraio 2023 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: la

Cassa) ha confermato la precedente decisione del 21 dicembre 2022 (cfr. doc.

10) con la quale ha respinto la domanda di assegno familiare integrativo (AFI) inoltrata

da RI 1 per il periodo a decorrere dal 1° novembre 2022, dopo avere computato

un importo di fr. 8’909.-- a titolo di rinuncia di reddito.

L’amministrazione,

al riguardo, ha precisato che la moglie dell’assicurato, dando motivo al datore

di lavoro di licenziarla, ha indebitamente rinunciato ad un lavoro che le

procurava un reddito e ha rilevato:

"

(…) Nel caso di specie, la sinora __________,

alle dipendenze di __________

dal 16 novembre 2020, ha ricevuto disdetta

del rapporto di lavoro con effetto 4 ottobre 2022.

Nella lettera di licenziamento è stato indicato “Con

la presente raccomandata intendiamo disdire il contratto di lavoro che ci lega

con effetto a decorrere da subito il 04.10.2022, per il motivo di atto di

violenza al posto di lavoro”.

In sede di reclamo e su richiesta della Cassa, sono

state prodotte ulteriori osservazioni e più precisamente “per la disdetta

del contratto d lavoro presso il __________ di __________ non abbiamo fatto le

contestazioni per i seguenti motivi; dopo aver ricevuto la disdetta ho avuto un

colloquio con il responsabile e abbiamo parlato del comportamento di mia

moglie. Mi ha raccontato purtroppo, che era da tempo che il lavoro non andava

bene, infatti non era la prima volta che si comportava in modo impulsivo con il

personale e il capo di turno ed era già stata avvisata. Dopo quest’ultimo

episodio, anche se è stata provocata dal colpo dato dalla sua collega, ha

risposto con violenza anche se non avrebbe dovuto ed è stata licenziata”.

Evidentemente l’agire della signora __________ non può

essere condiviso dalla Cassa.

(…).

Il reclamante non può pertanto esigere che la rinuncia

al reddito e la conseguente impossibilità di contribuire al sostentamento della

famiglia come quando la signora __________ era alle dipendenze di __________,

non essendo le entrate attuali pari a quelle alle quali ha rinunciato, comportino

per la Cassa di doversi assumere questo onere, tramite un versamento degli AFI.

Il calcolo per determinare l’importo annuo a titolo di

rinuncia pari a CHF 8'909.00 è stato così effettuato:

reddito

netto c/o __________

media salariale da gennaio 2022 a settembre 2022 CHF

22'269.00

./. indennità giornaliera di disoccupazione netta CHF

13'360.00

Per quanto concerne la differenza nel totale della

spesa computata tra la decisione 19 agosto 2022 (totale CHF 46'655.00) e quella

del 21 dicembre 2022 (totale CHF 45'566.00), sollevata dal reclamante, si

precisa che la stessa è riferita al minor computo dell’importo di contributi

AVS a nome della moglie, a seguito del cambiamento della situazione

professionale.” (Doc. A1)

1.2. L’assicurato

ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto la concessione

dell’AFI, facendo valere:

" (…) La

decisione emanata nei nostri confronti non è corretta, come vedrete dagli

allegati, noi abbiamo il diritto dell’assegno familiare integrativo (AFI),

ultima decisione del 19-08-222 al 31-12-2022. Dopo il licenziamento della

moglie le cose sono cambiate, avendo perso il lavoro indiscutibilmente per

colpa sua, ha avuto due mesi di sospensione della Cassa __________. Questo è

stato un colpo duro per la nostra famiglia, ma l’abbiamo comunque accettato

perché, come si può vedere dagli allegati, è stata colpa di mia moglie.

Fino a qui è tutto chiaro, ma aspettavo la

stessa decisione da parte dell’Istituto delle assicurazioni sociali. Potevano

sospendere l’assegno integrativo per qualche mese, ma non toglierli del tutto.

Per colpa di un licenziamento, mi sembra ingiusto chiuderlo definitivamente,

infatti noi abbiamo diritto di averlo.

Non è giusto che a causa di un

licenziamento, la famiglia debba subire conseguenze per tutta la vita. Siamo

consapevoli della gravità di perdere il lavoro in questo modo, ma è anche da

tenere conto il fatto che siamo una famiglia con tre figli, e l’assegno

familiare integrativo è un aiuto molto importante. A causa di questa situazione

abbiamo già avuto abbastanza problemi e disagi in famiglia. (…)” (Doc. I)

1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato

la reiezione dell’impugnativa, richiamando i contenuti della decisione su

reclamo impugnata ed evidenziando che non sono stati prodotti ulteriori mezzi

di prova, rispettivamente nuove argomentazioni (cfr. doc. III).

1.4. Il

13 marzo 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti

sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione

di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato al ricorrente il

diritto agli AFI dal mese di novembre 2022.

2.2. Gli

assegni integrativi e di prima infanzia sono strumenti di politica familiare e

non rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr.

(cfr. DTF 141 II 401 e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).

Essi

costituiscono degli elementi essenziali di quello che è noto come “il modello

ticinese” di sostegno alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Novità legislative e giurisprudenziali

in materia di assicurazioni sociali”, in RtiD II-2016, pag. 325 segg. (349); D.

Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni” in

Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale, 2007, pag. 135 seg. (179).

Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche,

sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico ticinese nel terzo

millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).

L’art.

46 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) prevede che:

"

Sono applicabili alle prestazioni

familiari cantonali, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga,

le disposizioni:

a) della legislazione sulla Laps;

b) della legislazione federale sulla LPGA;

c) della legislazione federale sull’AVS;

d) della legislazione federale sulle prestazioni

complementari.

L’art.

47 Laf fissa le seguenti condizioni per poter beneficiare dell’assegno

integrativo (AFI):

"

1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto

all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della

richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il

figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino

svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino

straniero.

1bisSe

l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed

esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni

consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va

adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).[36]

2Se

entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla

madre o al padre.

3Se almeno

uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa

indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno

il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della

Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere

inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione

cresciuta in giudicato.”

Ai

sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:

" 1L’importo

massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così

definite, in deroga alla Laps:

a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;

b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;

c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.

2…

3Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le

soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.”

Per gli anni 2021 e 2022

l’importo massimo dell’AFI corrispondeva a fr. 9'306.-- per il primo ed il

secondo figlio, a fr. 6'204.-- per il terzo ed il quarto figlio e a fr.

3'102.-- per ogni ulteriore figlio (cfr. Decreto esecutivo sull’importo massimo

dell’assegno integrativo per gli anni 2021-2022 del 2 dicembre 2020; BU 2020,

389).

Per gli anni 2023 e 2024 sono

applicati i seguenti massimali:

a) per il primo ed il secondo

figlio 9'539 franchi;

b) per il terzo ed il quarto

figlio 6'359 franchi;

c) per ogni ulteriore figlio

3'180 franchi (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di

famiglia del 21 dicembre 2022, stato 1° gennaio 2023; RL 856.130; BU 2022,

333.).

2.3. Il reddito disponibile residuale è

pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle

spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 della

Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, Laps).

Esso

viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di

riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento

definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

L'art.

6 Laps così regolamenta il reddito computabile:

"

1Il reddito computabile è costituito dai seguenti

redditi:

a) i redditi ai

sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad

esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38

cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento

una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un

massimo di 500 franchi al mese;

b) ...;

c) ...;

d) i proventi

ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite

riconosciute ai sensi della legge federale sull’assicurazione militare federale

del 19 giugno 1992;

f)1/15 della

sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione

primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola,

CHF 20’000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF

2’000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente

facente parte dell’unità di riferimento.

2Fanno

parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e

immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

3Non

sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

4Il

Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei

minorenni.”

L’art.

3a del Regolamento sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali (Reg.Laps) relativo alla rinuncia a redditi o sostanza, prevede quanto

segue:

"

1Sussiste rinuncia ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 della

legge allorquando, nei 5 anni precedenti la richiesta, il beneficiario ha

rinunciato a redditi o a valori patrimoniali oppure a valersi interamente di

diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi e non è stata

conclusa nessuna controprestazione di valore equivalente.

2L’importo

computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato è ridotto

annualmente di fr. 10'000.-- a contare dall’anno successivo all’avvenuta

rinuncia, ma al più presto a contare dal 1° gennaio 2006.

3Gli

elementi di reddito ai quali il beneficiario ha rinunciato sono interamente

computati.”

Il

Consiglio di Stato, nel Messaggio 5723 del 25 ottobre 2005, relativo alla

modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali del 5 giugno 2000 (Laps), a proposito dell’art. 6 cpv. 2 Laps, si è

così espresso:

"

(…)

2.3.2 Rinuncia a

redditi

Giusta l’attuale art. 6 cpv. 2 Laps, le entrate di cui

all’art. 6 cpv. 1 alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato

a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono

essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto.

Nell’ambito delle prestazioni complementari

all’AVS/AI, la legge prevede che i redditi determinanti comprendono le entrate

e le parti di sostanza a cui l’assicurato ha rinunciato. Il TFA ha stabilito,

con consolidata giurisprudenza, quando si deve ritenere per certa una rinuncia.

Di regola, si deve presumere che tale rinuncia si sia verificata, quando

l’assicurato ha rinunciato a redditi o a valori patrimoniali, oppure a valersi

interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi e

non è stata conclusa nessuna controprestazione di valore equivalente.

Per il calcolo della prestazione complementare AVS/AI

si deve diminuire l’importo degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato

di 10'000 franchi ogni anno. Il momento della rinuncia è determinante per la

valutazione degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato. Una volta

determinati gli elementi della sostanza sono riportati invariati al 1° gennaio

dell’anno seguente, per poi essere diminuiti ogni anno, al più presto a partire

dal 1° gennaio 1990.

Le entrate alle quali un membro dell’unità di riferimento

ha rinunciato, a favore di persone che non fanno parte dell’unità di

riferimento, dovrebbero sempre essere considerate nel calcolo, senza esaminare

se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. Non è infatti

giustificato che lo Stato debba intervenire a sostegno di persone che hanno la

possibilità di far fronte, almeno in parte, al loro sostentamento ed a quello

delle persone che fanno parte della sua unità di riferimento.

Si ricorda che la previdenza in Svizzera è retta dal

principio dei tre pilastri e pertanto, se ci fosse la necessità, l’interessato

è tenuto ad utilizzare tutti i mezzi finanziari a sua disposizione per il

sostentamento della sua unità di riferimento.

Va quindi modificato l’attuale art. 6 cpv. 2 Laps nel

senso sopra descritto. (…)”

2.4. Con sentenza 39.2017.12-13 del 25

settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 8, questo Tribunale, nel caso di un’assicurata che aveva dimissionato dal suo impiego,

ha stabilito che a ragione la Cassa, ai fini del

calcolo dell’assegno integrativo e di prima infanzia, aveva computato il suo reddito

da attività dipendente al quale aveva rinunciato.

Il TCA ha

precisato che la scelta di rinunciare a un reddito sicuro prima di essersene

procurato un altro e senza neppure iscriversi per il collocamento non poteva

essere posta a carico della collettività degli assicurati.

L’argomentazione

secondo cui il marito sospettava un tradimento da parte dell’assicurata sul

posto di lavoro non è stato considerato sufficiente per ritenere non più adeguato

il mantenimento provvisorio dell’occupazione in attesa di reperire un altro

impiego e non corrispondeva a un «motivo imperativo» ai sensi dell’art. 3a cpv.

1 Reg. Laps per non computare il reddito al quale la ricorrente aveva

rinunciato.

Secondo questo

Tribunale tale soluzione si imponeva tanto più tenendo conto che il marito, al

momento determinante della decisione su reclamo, non esercitava nessuna

attività lucrativa.

Per quanto concerne il conteggio nel

calcolo della prestazione complementare (cfr. consid. 2.3.) di un reddito

ipotetico per rinuncia di un’attività lavorativa secondo l’art. 11 cpv. 1 lett.

g LPC valido fino al 31 dicembre 2020 (rispettivamente l’art. 11a cpv. 1 LPC in

vigore dal 1° gennaio 2021) cfr. STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022 e STF

9C_602/2011 del 24 ottobre 2011.

2.5. Nella presente fattispecie dalla

documentazione agli atti risulta che il ricorrente è coniugato con __________ e

hanno tre figli, e meglio __________, nata il __________ 2006, __________, nato

il __________ 2008 ed __________ nato il __________ 2012 (cfr. doc. 2C).

La moglie dell’insorgente, il 16

novembre 2020, ha iniziato a lavorare presso il ristorante __________ di __________

quale “__________” (__________) in virtù di un contratto di lavoro di durata

indeterminata concluso il 13 novembre 2020, che prevedeva una durata

dell’orario settimanale massima di17 ore (cfr. doc. 1).

La famiglia __________, in

particolare nel periodo a far tempo dal 1° settembre 2022, ha beneficiato di

assegni integrativi di fr. 368.-- mensili, determinati tenendo conto del

reddito da attività dipendente conseguito sia dal ricorrente (fr. 47'871.--

lordi) che dalla moglie (fr. 24'221.-- lordi ; cfr. doc. 2-2F).

Il contratto di impiego è stato

disdetto dal datore di lavoro il 4 ottobre 2022 con effetto immediato “per

il motivo di atto di violenza sul posto di lavoro” (cfr. doc. 4).

__________ si è annunciata per il

collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ il 6

ottobre 2022, dichiarando una disponibilità lavorativa del 40% (cfr. doc. 3).

La Cassa di disoccupazione __________,

il 21 novembre 2022, ha sospeso la moglie dell’insorgente dal diritto

all’indennità di disoccupazione per 41 giorni, ritenendo che la disoccupazione

fosse imputabile a quest’ultima, in quanto l’atto di violenza commesso nei

confronti di una collega, indipendentemente se fosse stata provocata o se il

gesto non fosse intenzionale, non era giustificabile e costituiva per il datore

di lavoro un valido motivo di disdetta (cfr. doc. 5).

La parte resistente, dal canto

suo, con decisione del 21 dicembre 2022, ha negato all’assicurato il diritto

all’assegno integrativo a partire dal mese di novembre 2022, poiché dal conteggio

effettuato computando - oltre al suo reddito lordo da attività dipendente (fr.

47'871.--) e alle indennità di disoccupazione lorde percepite dalla moglie (fr.

14'491.--) - l’ammontare di fr. 8'909.-- a titolo di rinuncia di reddito in

relazione all’impiego di __________ presso __________ perso per sua colpa (fr.

22'269 reddito netto presso __________ – fr. 13'360 indennità di disoccupazione

nette = fr. 8'909; cfr. doc. A1), è emerso che il reddito disponibile residuale

della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dalla Laps

(cfr. doc. 10-10D; consid. 1.1.).

Nell’opposizione del 29 dicembre

2022 l’insorgente ha segnatamente asserito:

" (…) quello

che è accaduto veramente è che: mentre la moglie stava lavorando è stata colpita

da dietro da una sua collega (gomitata sulla sua schiena) e per istinto si è

girata e l’ha colpita; hanno quindi sbagliato entrambe. Da una parte la

reazione è giustificata, perché non ha avuto tempo di riflettere. Non sapendo

spiegarsi oralmente la colpa è caduta tutta su di lei, pur non avendo la piena

colpa. (…)” (Doc. 11)

Il 16 gennaio 2023 il ricorrente,

interpellato al riguardo dalla Cassa, ha specificato che non è stata contestata

la disdetta del contratto di lavoro, né è stata interposta opposizione contro

la sanzione emessa dalla Cassa di disoccupazione (cfr. doc. 12; 13).

L’amministrazione ha confermato

il proprio provvedimento del 21 dicembre 2022 con decisione su reclamo del 7

febbraio 2023 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ritiene che, a ragione, la Cassa, ai fini del

calcolo dell’AFI e in applicazione dell’art. 6 cpv. 2 Laps e dell’art. 3a cpv.

1 Reg.Laps (secondo cui sussiste rinuncia allorquando, nei 5 anni precedenti la

richiesta, il beneficiario ha rinunciato in particolare a redditi senza obbligo

legale o motivi imperativi e senza che sia stata conclusa una controprestazione

di valore equivalente; cfr. consid. 2.3.), ha computato il reddito del lavoro

netto (dedotte le indennità di disoccupazione percepite e in ogni caso

conteggiate nel calcolo dell’AFI; cfr. doc. A1; consid. 1.1.; 2.5.) di

complessivi fr. 8'909.-- al quale sua moglie ha rinunciato, fornendo motivo al

datore di lavoro per disdire il contratto di impiego con effetto immediato il 4

ottobre 2023.

In

effetti le conseguenze del comportamento di __________ sul posto di lavoro che

ha condotto al suo licenziamento e quindi alla perdita del reddito sicuro,

visto che beneficiava di un contratto di durata indeterminata (cfr. doc. 1), non

possono essere poste a carico della collettività degli assicurati (cfr. STCA

39.2017.12.-13 del 25 settembre 2017 consid. 2.4., già menzionata al consid.

2.4.).

Quanto

affermato dall’insorgente circa il fatto che la moglie, quando ha colpito una

collega, sarebbe stata provocata da quest’ultima la quale le avrebbe inferto

una gomitata sulla schiena di modo che la colpa non sarebbe stata solo della

consorte, ma le è stata attribuita interamente non sapendo spiegarsi

verbalmente (cfr. doc. 11), corrisponde d’altronde alla sua personale versione dei fatti. Si tratta di una semplice

allegazione di parte non comprovata da debita documentazione.

Al

riguardo giova sottolineare che __________ non ha ad ogni modo contestato

la disdetta intimatale dal datore di lavoro il 4 ottobre 2022, né la

sospensione di 41 giorni inflittale il 21 novembre 2022 dalla Cassa di

disoccupazione (cfr. consid. 2.5.).

Come osservato dall’insorgente

(cfr. doc. I; consid. 1.2.), è vero che nell’ambito dell’assicurazione contro

la disoccupazione è stata applicata “soltanto” una sanzione.

Ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI,

infatti, un assicurato è sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione se

è disoccupato per colpa propria, ciò per farlo partecipare al danno provocato

all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_650/2021 del 10

novembre 2021 consid. 2.3.; STFA C 131/04 del 9 febbraio 2005; DTF 122 V 40

consid. 4c/aa).

E’ altrettanto vero, tuttavia,

che, a differenza dell’AFI che è una prestazione selettiva destinata a coprire i costi aggiuntivi del figlio

fino all'età di 15 anni (cfr. art. 48 Laf; D.

Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e

problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125) e "La contribution du Tribunal des

assurances du Canton du Tessin (Ticino) à la jurisprudence suisse en matière de

sécurité sociale" in CGRSS N° 33-2004 pag. 19 seg. (50-51); Messaggio relativo all'introduzione di una

nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 11; Messaggio

del 18 dicembre 2001 relativo alla prima revisione della legge sugli assegni di

famiglia, p.to 4.3.1.2.1.; STCA 39.2011.6 del 21 maggio 2012; STCA 39.2005.11

del 21 novembre 2005) e

applica il concetto della scala di equivalenza (nozione di natura economica

atto a misurare e comparare i costi di unità domestiche composte da un diverso

numero di individui sulla base del medesimo standard di vita. Tendenzialmente e

a parità di condizioni, i costi per il singolo individuo diminuiscono

all’aumentare del numero di individui che compongono l’unità domestica e

contrario. Detto altrimenti, all’aumentare e al diminuire del numero di

componenti dell’unità domestica di riferimento, il fabbisogno dell’unità

domestica aumenta e diminuisce ma non in modo proporzionale; Belardinelli,

Venticinque% per tutti, in: NF 3/2018, pag. 142 e Lewbel/Pendakur, EQUIVALENCE

SCALES – Entry for The New Palgrave Dictionary of Economics, 2007; STCA

Fatti

34.2022.18 del 24 aprile 2023 consid. 2.6.1.2.), tenendo conto della situazione

finanziaria dell’unità di riferimento (cfr. consid. 2.3.), l’indennità di

disoccupazione ammonta all’80 o al 70% del guadagno assicurato (cfr. art. 22

LADI) indipendentemente dal numero dei componenti dell’unità di riferimento e

dalle loro condizioni economiche.

Del

resto nello scritto del 16 gennaio 2023 (cfr. doc. 13) il ricorrente ha

indicato che la moglie aveva già avuto comportamenti impulsivi sul posto di

lavoro, come pure che il datore di lavoro l’aveva già ripresa, e meglio:

" (…) dopo

aver ricevuto la disdetta ho avuto un colloquio con il responsabile e abbiamo

parlato del comportamento di mia moglie.

Mi ha raccontato purtroppo, che era da

tempo che il lavoro non andava bene, infatti non era la prima volta che si

comportava in modo impulsivo con il personale e il capo di turno ed era già

stata avvisata. Dopo quest’ultimo episodio, anche se è stata provocata dal

colpo dato dalla sua collega, ha risposto con violenza anche se non avrebbe

dovuto ed è stata licenziata. (…)” (Doc. 13)

In simili condizioni non risulta,

di conseguenza, alcun “motivo imperativo” giusta l’art. 3a cpv. 1 del

Reg.Laps per non conteggiare il reddito al quale __________ ha rinunciato.

È poi

utile ribadire che ai sensi dell’art. 3a cpv. 3 Reg.Laps gli elementi di

reddito ai quali il beneficiario ha rinunciato sono interamente computati (cfr.

consid. 2.3.).

L’art. 3 cpv. 2bis

Reg.Laps, dal canto suo, prevede che la

franchigia ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps (cfr. consid. 2.3.) non si

applica ai redditi a cui l’assicurato ha rinunciato, ai redditi minimi e ai

redditi ipotetici previsti dalla legge o dalle leggi speciali; questi redditi

sono interamente computati.

In

Considerandi

concreto, dunque, l’importo di fr. 8'909.-- computato dalla parte resistente, ottenuto

deducendo dal reddito del lavoro netto di fr. 22'269.-- a cui ha rinunciato la

moglie le indennità di disoccupazione nette di fr. 13'360.-- (cfr. decisione

del 21 dicembre 2022, doc. 10; consid. 1.1.; 2.5.) e peraltro non

specificatamente contestato nella sua entità dall’insorgente, non presta il

fianco a critiche.

Va,

infine, evidenziato che, visto il carattere sussidiario delle prestazioni

sociali aventi lo scopo di coprire il costo aggiuntivo del figlio (AFI) compete

innanzitutto ai genitori provvedere al mantenimento dei figli (cfr. art. 276

cpv. 1 CCS), come giustamente rilevato dalla Cassa (cfr. doc. A1).

La

decisione su reclamo del 7 febbraio 2023 deve, pertanto, essere confermata.

2.7

L’art. 61 lett. a LPGA, nel

tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nel

caso concreto, trattandosi di assegni familiari secondo la LAFam, in relazione

ai quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.9 del 6 febbraio 2023; STCA

39.2022.8

del 17 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre

2021consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS

2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti