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Decisione

39.2023.7

A ragione Cassa ha negato condono della restituz. di assegni integrativi richiesta a seeugito di attività lavorativa svolta da membro UR. Requisito della BF non adempiuto: non tempestivamente informata l'amministrazione

28 agosto 2023Italiano33 min

fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

39.2023.7

CL/gm

Lugano

28 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 giugno 2023 di

1. RI

1

2. RI

2

contro

la decisione su reclamo del 6 giugno 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 3 febbraio 2023,

la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: la

Cassa) ha ordinato a RI 1 ed alla moglie, RI 2, la restituzione dell'importo di

fr. 1'100.- da loro percepiti a torto a titolo di assegni integrativi tra

ottobre e novembre 2022, ritenuto che nel periodo in questione l’interessato

aveva iniziato un’attività lucrativa, informandone, tuttavia, la Cassa

unicamente oltre la metà del dicembre seguente (cfr. doc. 31).

Dopo avere inizialmente impugnato

l’ordine di restituzione (cfr. doc. 33), e meglio come verrà precisato al

consid. 2.7., RI 1 e la moglie – in particolare a fronte delle spiegazioni

fornite loro dall’amministrazione in sede di colloquio del 9 maggio 2023,

tenutosi presso gli uffici dello IAS – hanno ritenuto il gravame evaso,

mantenendo unicamente la richiesta di condono della restituzione che avevano

già formulato contestualmente al reclamo (cfr. doc. 37-37a).

1.2. Con decisione dell’11 maggio 2023,

la Cassa ha negato ai coniugi il condono della restituzione suindicata,

rilevando che nel caso di specie la loro “buona fede non è riconosciuta in

quanto non ci avete comunicato tempestivamente che il signor RI 1 per i periodi

dal 18 ottobre 2022 al 4 novembre 2022, dal 7 novembre 2022 al 18 novembre

2022, rispettivamente, dal 28 novembre 2022, ha svolto un’attività lavorativa

c/o __________ nonché c/o __________ (cfr. doc. 40-40a).

1.3. A seguito del reclamo interposto

dagli interessati, dapprima in forma orale il 9 maggio 2023, poi ribadito con

mail del 16 maggio successivo (cfr. infra consid. 2.7. e doc. 41), con la

decisione su reclamo del 6 giugno 2023 la Cassa ha confermato il proprio

precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.2.).

L'amministrazione ha, in

particolare, osservato che:

" (…) In

sede di colloquio la Cassa comunica le modalità di calcolo con le quali viene

determinato il diritto alle prestazioni. L’incontro del 9 maggio 2023 si è

concluso informando i reclamanti che verrà emessa la decisione su condono –

respinta – con la possibilità di inoltrare reclamo alla stessa. Il verbale

redatto in due copie, relativo all’incontro citato c/o lo IAS è stato

sottoscritto per accettazione dai reclamanti. (…)

4.

Nel caso specifico, è unicamente in data 19

dicembre 2022, che la Cassa è venuta a conoscenza dell’inizio dell’attività

lavorativa del signor RI 1 presso la __________, rispettivamente c/o __________.

Nonostante i reclamanti fossero al corrente

dell’inizio dell’attività lavorativa del signor RI 1 almeno dal 18 ottobre

2022, la comunicazione alla Cassa è pervenuta unicamente in data 19 dicembre

2022.

Dalle evenienze riportate risultano

pertanto disattesi gli obblighi di informazione riportati tra l’altro su ogni

decisione emessa, come pure sulla conferma d’inoltro delle prestazioni Laps. I

ricorrenti erano perfettamente a conoscenza che ogni cambiamento della

situazione economica è da comunicare tempestivamente all’autorità decisionale

competente per il pagamento della prestazione.

Non comunicando tempestivamente (sottolineatura

nostra) l’inizio di un’attività lavorativa alla Cassa (sottolineatura

nostra), come sopra chiaramente indicato, allorquando si beneficia di assegni

calcolati proprio in base ad una lacuna di reddito (entrate insufficienti), si

impedisce in particolare alla Cassa di verificare il diritto alle prestazioni.

In simili condizioni, nuovamente la buona

fede dei reclamanti – intesa quale presupposto necessario per poter ottenere il

condono delle prestazioni chiestegli in restituzione – deve essere esclusa.

Il presupposto della buona fede deve essere

esaminato in via prioritaria; per giurisprudenza qualora lo stesso faccia

difetto, non è necessario entrare nel merito del presupposto dell’onere troppo

grave. (…)

5. Resta in ogni caso impregiudicata la

facoltà di chiedere all’Amministrazione, quando la presente decisione sarà

cresciuta in giudicato, una soluzione di restituzione confacente alle

disponibilità dei reclamanti, come ad esempio una rateizzazione di quanto dovuto.”

(cfr. all. A a doc. I).

1.4. Contro la decisione su reclamo, gli

assicurati hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA facendo valere le

seguenti argomentazioni:

"

(…)

-

A inizio settembre 2022 abbiamo inoltrato la domanda di richiesta

Assegni familiari e assistenza, a seguito del termine della disoccupazione del

capo famiglia, RI 1, marito e padre e non dell’ancora chiara [recte: e

dell’ancora non chiara] situazione lavorativa del [recte: della] coniuge, RI 2,

per la nuova stagione (fine rapporto lavorativo ad agosto 2022 e inizio ancora

incerto del prossimo lavoro).

-

Abbiamo atteso più di un mese e mezzo la decisione degli appositi uffici

(12/10/2022) di 550.- per periodo dall’1-9-2022 al 30-11-2022, con indicazione

precisa a fondo di trasmettere copie dei conteggi stipendio a fine del periodo

indicato per nuova decisione da dicembre 2022. E così da noi è stato fatto

scrupolosamente (ev. copia a disposizione per vostra visione).

-

In questo periodo, sono iniziate le nostre attività lavorative, una più

regolare con un incarico annuale (RI 2) e una molto instabile, contratto prova

con agenzia interinale, che ogni settimana si chiudeva con incertezza fino al

venerdì sera, per la settimana successiva… (RI 1), iniziato a metà ottobre per

tre settimane; poi arrivato un contratto determinato che abbiamo comunicato,

nelle tempistiche indicate sopra.

-

L’aiuto finanziario arrivato degli assegni familiari è stato importante

per sopperire (in ritardo) al “buco del mese di settembre 2022”, dove ancora

non avevamo avuto nulla e non conoscevamo a cosa andavamo incontro – fine del

termine quadro della disoccupazione per RI 1.

-

Ora il periodo lavorativo di RI 1 è concluso (è stato un contratto determinato

fino a fine marzo 2023) e siamo TOTALMENTE scoperti di un’entrata che per la

nostra famiglia è sempre stata fondamentale, con due figli adolescenti che

devono poter crescere e studiare dignitosamente nel nostro Paese. Questo lo

abbiamo subito annunciato all’URC di __________ che a suo tempo aveva chiuso il

suo caso e ad aprile 2023 lui ha provato a reiscriversi per doverosa

consulenza, ma finora senza nessuna possibilità concreta di lavoro. Cittadino

svizzero, due formazioni AFC concluse con successo in Svizzera, padre e marito

di famiglia!

Impugniamo la decisione

per due semplici e chiari motivi:

-

Nei riguardi delle comunicazioni arrivate dall’Ufficio degli assegni

familiari di Bellinzona, abbiamo agito in totale BUONA FEDE, seguendo le

indicazioni dei loro fogli.

La comunicazione c’è

stata, con tempi non tempestivi, ma impossibili d’effettuare per le dinamiche

di lavoro delle prime tre settimane con l’agenzia, che non dava nessuna

garanzia di continuità.

-

Ora non siamo nelle condizioni di poter versare somme di denaro, anche

minime/rateali, in quanto abbiamo una semplice e chiara priorità, che riguarda

IL LAVORO del capofamiglia, una concreta e dignitosa possibilità lavorativa,

che deve poter garantire una sopravvivenza a tutta la famiglia, soprattutto per

la crescita e formazione dei due figli minorenni.

Senza la speranza di

una base lavorativa, non possiamo considerare questa richiesta, senz’altro

legittima, per altre loro motivazioni, ma IMPOSSIBILE da effettuare per noi e,

vogliamo e dobbiamo rimanere coerenti con la prima motivazione sopra (…).”

(cfr. doc. I).

1.5. Nella risposta di causa del 30

giugno 2023, Cassa si è riconfermata nella propria decisione su reclamo ed ha

postulato la reiezione dell'impugnativa osservando, in particolare, quanto

segue:

" (…)

volendo valutare l’adempimento del presupposto della buona fede, la Cassa

ritiene che i ricorrenti erano consapevoli dei dati riportati sulle tabelle di

calcolo e soprattutto ben informati sull’obbligo di annunciare ogni

cambiamento, avendo ricevuto la decisione nel medesimo periodo della firma del

contratto di lavoro del signor RI 1 presso la __________, rispettivamente c/o __________.”

(cfr. doc. III).

1.6. Il 10 luglio 2023, i ricorrenti

hanno trasmesso a questa Corte la decisione di accoglimento dell’assegno

familiare integrativo (AFI) emessa il 12 ottobre 2022, evidenziando che a

pagina 5 di tale provvedimento è riportata la seguente indicazione:

"

Per poter emettere una decisione da dicembre 2022 la invitiamo a

trasmetterci copia dei conteggi stipendio di ottobre e novembre 2022” (cfr.

all. B a doc. V),

in riferimento alla quale i

ricorrenti fanno, poi, valere, di essersi “in totale buona fede, (…) collegati

per trasmettere le informazioni all’Ufficio cantonale degli assegni familiari”.

Gli insorgenti si sono, per il

resto, riconfermati nelle proprie censure e pretese ricorsuali (cfr. doc. V).

1.7. Con duplica del 28 luglio 2023, la

Cassa si è riconfermata nella propria risposta di causa, osservando che:

"

(…) Le argomentazioni sollevate dai ricorrenti in merito al fatto che

con decisione 12 ottobre 2022 limitata per il periodo dal 1° settembre al 30

novembre 2022, si chiedeva – sulla base delle conosciute informazioni relative

alla situazione professionale dei ricorrenti, fornite al momento della

richiesta degli stessi – documenti aggiornati circa l’attività della signora RI

2, non giustifica gli stessi nell’aver omesso di informare circa l’inizio

dell’attività del signor RI 1.” (cfr. doc. VII).

1.8. Con ulteriori osservazioni del 5

agosto 2023, i ricorrenti hanno comunicato al TCA quanto segue:

" (…) Siamo

totalmente delusi e rammaricati che un ufficio cantonale che pensavamo al

servizio dei reali importanti BISOGNI delle famiglie in difficoltà (con

funzione SOCIALE), non abbia in nessun modo mostrato di aver considerato e

preso in lettura e a carico le nostre motivazioni dello scritto del 10 luglio

2023, dove ribadiamo la nostra PRIORITARIA NECESSITA’, quella della concreta

e dignitosa possibilità del capofamiglia, che ancora non c’è.

Solo dopo questa possibilità, trasformata

in CONCREATA REALTA’, potremmo valutare la richiesta e le motivazioni

dell’Ufficio cantonale di compensazione per gli assegni familiari. La cifra che

loro richiedono passa per noi ora, totalmente in fondo alle nostre priorità, in

quanto in cima c’è l’assoluto bisogno di soddisfare un vitto, un alloggio,

spese di prima necessità nostre e dei nostri due figli che studiano e stanno

cercando di crescere dignitosamente in questo Cantone dove sono nati e dove non

abbiamo in nessun modo intenzione di sradicarli (trasferendoci) in questo

delicato momento di cresciuta adolescenziale, solo perché molti aspetti in

Ticino per il lavoro non funzionano!!!

Abbiamo informato e ribadiamo che:

-

Dal 31/3/2023 il capofamiglia (marito e padre, cittadino svizzero,

formato con due AFC in Ticino), ha terminato attività lavorativa ed è alla

ricerca di un dignitoso posto lavorativo (terminato il 4 mese senza un’entrata

di salario per il capofamiglia!!);

-

Si è riscritto all’URC di Lugano, ma senza nessun riscontro di aiuto

concreto per LAVORO finora… abbiamo preso contatto con il capoufficio

dell’istituto per comprendere come possa accadere (comunicato il disservizio) e

richiesto la possibilità di essere sostenuti e indirizzati a un concreto posto

di lavoro. In atto in questo mese di agosto 2023.

-

Ricevuta conferma scritta dell’Ufficio della Cassa __________, che non

ha diritto alle indennità di disoccupazione. Nei mesi precedenti, dopo la

conclusione del suo impiego a marzo 2023, anche dagli altri Uffici sociali,

abbiamo conferme scritte che non abbiamo diritto a sostegni sociali (assistenza

e assegno integrativo).

-

Inoltre a fine agosto 2023, termina anche l’incarico scolastico annuale

dell’altro genitore (madre e moglie) e, al momento, non abbiamo nessuna

conferma di nuovi contratti da settembre 2023.

A seguito di questa

paradossale difficile situazione che stiamo attraversando, ribadiamo al vostro

Tribunale cantonale delle assicurazioni, la nostra richiesta di condono della

cifra di fr. 1'100.- a noi richiesta per restituzione dalla Cassa cantonale di

compensazione per gli assegni familiari di Bellinzona.

Tutto ciò facendo

appello a un sentimento di giustizia e di sincero ascolto dei concreti bisogni

familiari che in un Cantone e Paese come si presenta la Svizzera, riteniamo

doveroso poter vedere succedere. Naturalmente, ciò potrà accadere prendendo

sinceramente a carico queste nostre osservazioni scritte (…)” (cfr. doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la

Cassa ha correttamente, o meno, negato ai ricorrenti il condono della

restituzione dell'importo di fr. 1'100.-, da loro percepiti a torto a titolo di

assegni integrativi tra ottobre e novembre 2022.

L’art. 46 Laf prevede che alle

prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non

preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e

della LPGA.

Giusta

l’art. 27 Laps, relativo alla revisione:

" Il diritto

alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo

amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)

L'organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni

periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno

e

b) revisioni

straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi

dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito

disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento

armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni

sociali già assegnate. (cpv. 4)

L'adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo

giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b) dal primo

giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in

caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;

c) dal primo

giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione

chiesta dall'utente. (cpv. 5)"

2.2. L’art. 30 Laps, relativo alla

notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" 1Le persone che

compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli

organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi

speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione.

2Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi

speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se

apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni

hanno subito modifiche.”

In proposito l’art. 10 Reg. Laps

precisa che

" È

considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di

riferimento."

2.3. Per quanto

riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione. (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA (Tribunale federale della assicurazioni; dal

1° gennaio 2007: Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari

(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg.

Laps:

" L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf

competente in merito al calcolo (“determinazione del diritto”) e al

pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale di compensazione per

gli assegni familiari.

2.4. Per quanto riguarda i presupposti

del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al

concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità

commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato

poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione

da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il Tribunale

federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza

dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella

concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15

marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr.

9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.

269).

La buona

fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato

(U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB

1995 pag. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è

applicabile per analogia:

" Nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione

che le circostanze permettevano di esigere da lui.".

Compete al giudice inoltre, sulla

base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle

attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta

(DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere quindi

esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a

comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa l'assicurato può

prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente

di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF

9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017

consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno

2017 consid. 4.1.; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02

del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10;

Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c,

102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER,

op. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede presuppone

che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di

detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da

sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993

in re I. R pag. 3).

2.5. Il requisito dell'onere gravoso è

intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire

l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

Dovrà pertanto essere stabilito

concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale

dell'obbligato al momento di restituire.

2.6. Nell'evenienza concreta, la Cassa

ha negato la buona fede dei ricorrenti poiché i medesimi, pur essendo a

conoscenza, d’un lato, degli obblighi di informazione incombenti loro –

riportarti tanto sulla decisione emessa nei loro confronti, quanto sulla

conferma d’inoltro delle richiesta delle prestazioni Laps – e, d’altro lato,

dell’inizio di un’attività lavorativa da parte di RI 1 almeno dal 18 ottobre

2022, non ne hanno tempestivamente informato la Cassa, venutane a conoscenza

solamente il 19 dicembre 2022 (cfr. supra consid. 1.3.).

Gli insorgenti, per contro,

sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso. Più

precisamente essi hanno indicato di essere stati in buona fede allorquando

hanno comunicato a dicembre 2022 che dal precedente mese di ottobre RI 1

svolgeva delle attività lavorative, ritenuto anche che prima di quel momento le

attività lavorative reperite dal ricorrente non davano garanzia di continuità

(cfr. supra consid. 1.4. e doc. I).

2.7. In concreto, dagli atti emerge che

a fine settembre 2022 i ricorrenti si sono annunciati presso il loro Comune di

domicilio chiedendo l’erogazione, per quanto concerne la presente vertenza,

degli assegni familiari integrativi (AFI; cfr. doc. 1-3 plico Laps).

Così procedendo, i ricorrenti

hanno confermato di essere stati resi attenti:

" (…) del

fatto che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a

notificare immediatamente agli organi amministrativi competenti per

l’applicazione della Laps e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento

importante sopraggiunto nelle condizioni determinante per l’erogazione delle

prestazioni (art. 30 cpv. 1 Laps). In particolare (l’elenco non è esaustivo),

deve essere immediatamente comunicata/o quanto segue (…) ogni variazione

rilevante della situazione economica dell’unità di riferimento quale può essere

l’inizio o la cessazione di una attività lavorativa, l’aumento o la diminuzione

del reddito (…) o della sostanza” (cfr. doc. 1B plico Laps).

Al momento dell’inoltro della

richiesta degli AFI, la coppia aveva comunicato che il ricorrente aveva

terminato le indennità di disoccupazione cui aveva avuto diritto, senza però

avere nel frattempo reperito una nuova occupazione (cfr. doc. 3b, 8).

Quando con decisione del 12

ottobre 2022 la Cassa ha calcolato le prestazioni spettanti a titolo di assegno

familiare integrativo (AFI) all’unità di riferimento composta da quattro

persone, il cui responsabile è RI 1 (cui si aggiungono la moglie, RI 2, ed i

due figli, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2008), per il periodo dal 1°

settembre al 30 novembre 2022, ha, conseguentemente, conteggiato unicamente i

redditi da lavoro percepiti dalla ricorrente (cfr. doc. 10-10f).

Anche la decisione del 12 ottobre

2022 attirava l’attenzione dei beneficiari delle prestazioni circa l’obbligo di

informare l’Amministrazione di “ogni cambiamento della situazione personale

o economica”, e in particolare sul fatto che:

" (…) ogni

cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di

riferimento indicati nell’allegata tabella di calcolo deve essere annunciato

immediatamente all’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di

compensazione per gli assegni familiari (…). In particolare quanto segue: (…)

l’inizio o la cessazione di una attività lucrativa; l’aumento o la diminuzione

del reddito o della sostanza (…)” (cfr. doc. 10a).

Giunti alla scadenza del periodo

per il quale erano stati riconosciuti loro gli AFI sulla base della decisione

12 ottobre 2022, i ricorrenti hanno postulato l’erogazione delle prestazioni

anche per il periodo seguente.

In tale contesto, il 14 dicembre

2022 la Cassa ha chiesto agli interessati di trasmettere copia dei “conteggi

stipendi di ottobre e novembre 2022” (cfr. doc. 11), e meglio di quanto già

la decisione del 12 ottobre 2022 li aveva resi attenti essere necessario per

emettere una nuova decisione di riconoscimento, o meno, degli AFI per il

periodo successivo al 30 novembre 2022 (“per poter emettere una decisione da

dicembre 2022 la invitiamo a trasmetterci copia dei conteggi di stipendio di

ottobre e novembre 2022”; cfr. doc. 10d).

Domenica 18 dicembre, RI 1 ha

inviato via mail alla Cassa “i documenti che servono per i vostri calcoli”

(cfr. doc 13). Altri sono stati trasmessi nei giorni successivi, e meglio il 20

dicembre 2022 (cfr. doc. 18).

Trattasi, in particolare, della

seguente documentazione:

-

“Conteggio di stipendio: ottobre 2022” di RI 2, dal quale emerge

che per il mese in questione ella ha percepito un salario pari a fr. 4'763.05

lordi (cfr. doc. 17a);

-

“Conteggio di stipendio: novembre 2022” di RI 2, dal quale emerge

che per il mese in questione ella ha percepito un salario pari a fr. 4'763.05

lordi (cfr. doc. 17b);

-

“competenze mese di ottobre 2022” e di “novembre 2022” da

cui risulta che il figlio della coppia, __________, al secondo anno di

apprendistato quale “informatico AFC” (cfr. doc. 12) ha percepito uno

stipendio lordo di fr. 950.- (cfr. doc. 16-16a);

-

“contratto di lavoro” dal quale risulta che dal 28 novembre 2022

il ricorrente sarebbe stato attivo presso __________, in qualità di meccanico

di macchine edili e industriali con un salario mensile lordo fr. 4'670.- (cfr.

doc. 15-15a);

-

Il certificato di salario di RI 1 per il mese di ottobre 2022 (“settimana(e)

42*, 43*, 44*”), dal quale emerge che il medesimo, attivo presso __________,

aveva percepito fr. 1'894.49 (cfr. doc. 14);

-

Il certificato di salario di RI 1 per il mese di novembre 2022 (“settimana(e)

44*, 45*, 46*”), dal quale emerge che il medesimo, attivo presso __________,

aveva percepito fr. 2'587.00 (cfr. doc. 14a)

-

Il “certificato” della __________, dal quale emerge che la

società aveva “avuto alle proprie dipendenze” RI 1 “dal 18.10.2022 al

04.11.2022 e dal 07.11.2022 al 18.11.2022” (cfr. doc. 14b);

-

Il “contratto base per il personale a prestito” sottoscritto tra

la __________ ed il ricorrente il 16 ottobre 2022 (cfr. doc. 18c-18e);

-

Il “contratto missione n. 49227” in ragione del quale RI 1 è

stato attivo tramite la __________ presso la __________ dal 18 al 21 ottobre

2022 (cfr. doc. 18b).

Preso atto di tali elementi, ed

in particolare delle attività lavorative svolte da RI 1 per il periodo in cui

l’erogazione degli AFI era stata riconosciuta in base alla decisione del 12

ottobre 2022, con decisione del 3 febbraio 2023 la Cassa ha chiesto ai qui

ricorrenti la restituzione di fr. 1'100.- dai medesimi percepiti a torto a

titolo di AFI nei mesi di ottobre e novembre 2022, ritenuto in primo luogo che

nel precedente calcolo non aveva potuto tenere in considerazione i salari

percepiti in quel periodo da RI 1, che sino al 18/20 dicembre 2022 non aveva

informato l’amministrazione di avere iniziato un’attività lavorativa, né di avere

percepito dei redditi.

In secondo luogo, sebbene non sia

questa la posta di calcolo rilevante ai fini della restituzione, la Cassa ha

altresì inserito nel conteggio una sostanza immobiliare di proprietà della

ricorrente, che nel primo calcolo, allegato alla decisione del 12 ottobre 2022,

aveva erroneamente omesso di prendere in considerazione (cfr. doc. 31-31b).

Trattasi del fondo di cui al mappale n. __________, di proprietà per ½ di RI 2,

avente valore di reddito complessivo di fr. 12'854.00 ed un valore di stima

totale di fr. 16'531.- (cfr. doc. 21-21b).

Il 25 febbraio 2023, i qui

ricorrenti hanno presentato “reclamo contro la decisione di

restituzione-assegno familiare integrativo e richiesta di condono”,

chiedendo al contempo di essere sentiti, il condono della restituzione e che

Considerandi

gli venisse accordata “la possibilità di visionare le tabelle di calcolo

(averne a domicilio una copia) che (…) hanno portato alla decisione

(…)” (cfr. doc. 33).

Il 15 marzo 2023

l’Amministrazione ha quindi proceduto alla trasmissione ai ricorrenti delle

tabelle di calcolo (cfr. doc. 34 ed all.), preso nota delle quali RI 1 e RI 2

hanno comunicato di non avere “ulteriori osservazioni” in relazione ai

calcoli che hanno portato alla richiesta di restituzione, riconfermandosi

invece nella loro “richiesta di condono”, ribadendo la volontà di

procedere ad un incontro con la resistente (cfr. doc. 35).

I qui ricorrenti hanno, quindi,

avuto la possibilità di esprimere oralmente le proprie motivazioni in data 9

maggio 2023, e meglio come segue:

" (…)

Considerato come la decisione di restituzione sia cresciuta in giudicato,

l’oggetto riguarda unicamente il condono dell’importo chiesto in restituzione.

(…) In sede di colloquio la Cassa conferma ai coniugi RI 2 e RI 1 i motivi per

i quali è stata emessa la decisione di restituzione (inizio attività lavorativa

del signor RI 1 – calcolo corretto).

Con reclamo del 25 febbraio 2023 si chiede

di essere liberati dal pagamento. La Cassa spiega che non è possibile, in

quanto non è stato comunicato tempestivamente l’inizio dell’attività

lavorativa, come indicato sulle nostre decisioni “ogni cambiamento deve

essere comunicato immeditatamente alla Cassa”.

A seguito delle:

-

Spiegazioni fornite in data odierna;

-

Alla visione delle tabelle di calcolo AFI inviate in data 15 marzo 2023

i signori RI 2 e RI 1

ritengono evaso il reclamo e l’incontro c/o IAS con scritto 25.02.2023 ma

mantengono la richiesta di condono.

Alla luce di tutto

quanto sopra, la Cassa dichiara fin d’ora che la stessa non potrà essere

favorevole.

I coniugi RI 1

contestano fin da subito tale decisione e già ora in sede di colloquio

presentano reclamo a tale decisione, chiedendo di poter ricevere la presa di

posizione (decisione su reclamo della Cassa) la quale sarà poi impugnata dagli

stessi innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA). (…)” (cfr.

doc. 37-37a).

Con mail dell’11 maggio, i qui

ricorrenti hanno comunicato alla Cassa quanto segue:

" (…) ci è

sorto un dubbio a cui speriamo Lei e il suo ufficio possa dare chiara risposta.

Alleghiamo le copie delle tre registrazioni

bancarie che attestano i tre vostri versamenti dell’autunno 2022, la vostra

richiesta di restituzione (del 3/2/2023) ammonta a fr. 1'100.- (due mesi), ma

negli incarti di mio marito abbiamo ricordato e attestato da contratto agenzia

l’inizio della sua attività lavorativa al 18 ottobre 2022…non dovrebbe quindi

ammontare la vostra richiesta a partire da questa data? Quindi una percentuale

di 550.- (da 18 ottobre a fine mese di ottobre) per un mese? Mentre per il

restante novembre capiamo benissimo il 550.- (…).”

e confermato la richiesta di

condono della restituzione (cfr. doc. 38).

Con decisione dell’11 maggio

2023, la Cassa ha negato a RI 1 ed a RI 2 il condono della restituzione di fr.

1'100.- non ritenendo adempiuta la condizione della buona fede (cfr. supra

consid. 1.2. e doc. 40-40a).

Con mail del 15 maggio 2023, la

Cassa ha fornito il seguente riscontro alla richiesta dei qui insorgenti

dell’11 maggio precedente:

" (…) per

calcolare i redditi percepiti nel corso del mese di ottobre e novembre 2022 a

nome del signor RI 1, la Cassa ha preso in considerazione: (tabelle di

calcolo già in vostro possesso)

-

Ottobre 2022

Conteggio stipendio

ottobre 2022 __________

-

Novembre 2022

Conteggio stipendio

novembre 2022 __________ e conteggio di 13 giorni c/o __________ (come indicato

sul conteggio stipendio relativo al mese di dicembre 2022).

I conteggi bancari da voi allegati, si

riferiscono alla prestazione AFI per i mesi di settembre, ottobre (pagamento

del 14.10.2022) e novembre 2022 (pagamento del 03.11.2022).

Il diritto all’AFI del mese di ottobre 2022

non era più dato; la decisione di restituzione si riferisce unicamente ai mesi

di ottobre e novembre 2022.

Per quanto riguarda la domanda di condono,

la Cassa in data 11 maggio 2023 ha inviato la relativa risposta. Vogliate

comunicare se la stessa è stata da voi ritirata e se viene confermato il

reclamo (orale di data 9 maggio 2023) alla decisione di condono respinta

(…)” (cfr. doc. 39).

Con mail del 16 maggio 2023, i

qui ricorrenti hanno confermato la loro “decisione di reclamo alla decisione

di condono respinta, come annunciato e dichiarato in sede orale il 9/5/2023”

(cfr. doc. 41).

Con decisione su reclamo del 6

giugno 2023, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.3.), respinto il

gravame presentato da RI 1 e RI 2 (cfr. doc. 42).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte, in particolare per quanto attiene alla mancata

comunicazione da parte dei ricorrenti alla Cassa dell’inizio delle attività

lavorative svolte, tra ottobre e novembre 2022, da RI 1, ritiene utile

ricordare che l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notifica in caso di

cambiamento delle condizioni ed applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf,

enuncia che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a

notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per

l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento

importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una

prestazione.

In tal senso, giova rilevare sin

d’ora che in concreto il fatto che i redditi conseguiti e quindi le attività

lavorative svolte fossero un elemento determinante per il calcolo teso all’erogazione

degli AFI, ai ricorrenti era ben chiaro, ritenuto come nel trasmettere le buste

paga nel mese di dicembre 2022 ha indicato trattarsi dei “documenti che

servono per i vostri calcoli” (cfr. supra consid. 2.8. e doc. 13).

Giusta l’art. 10 Reg.Laps, poi, è

considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di almeno

fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento

rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una

variazione della composizione dell’unità di riferimento (cfr. supra consid.

2.2.).

Lo scopo dell’obbligo di

informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo

calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati

e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.

4.1.).

In concreto va, poi, osservato

che nella decisione concernente il riconoscimento dell’assegno integrativo per

il periodo settembre-novembre 2022 emessa a favore degli insorgenti il 12

ottobre 2022 è, come visto (cfr. supra consid. 2.7.), stato espressamente

indicato che ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei

membri dell’unità di riferimento doveva essere annunciato immediatamente

all’ufficio che ha emanato il provvedimento in questione, in particolare

l’inizio di un’attività lavorativa (senza eccezioni relative, per esempio, a

periodi prova o simili).

Pertanto gli assicurati, sapendo

evidentemente che il ricorrente aveva iniziato a svolgere un’attività

lucrativa, a maggior ragione dopo aver ricevuto la decisione del 12 ottobre,

potevano e dovevano essere al corrente del fatto che la Cassa in quanto

autorità competente (cfr. art. 72 Laf; supra consid. 2.3.) doveva essere

informata immediatamente di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto

all’assegno, segnatamente dell’inizio di un’attività lavorativa. E questo a

prescindere dal fatto che si trattasse di contratti di missioni, non

continuativi, con periodi di prova o quant’altro.

Il rilevante cambiamento e quindi

l’inizio dell’attività lavorativa, in questo caso, è però stato comunicato solo

successivamente, e meglio oltre la metà di dicembre 2022, allorquando urgeva

sottoporre all’amministrazione anche la richiesta di rinnovo delle prestazioni

a valere dal dicembre 2022.

Ne consegue che la resistente non

ha potuto tenere in considerazione nei conteggi che aveva fatto valere per i

precedenti mesi di ottobre e novembre dell’attività svolta tra ottobre e

novembre 2022 e dei redditi percepiti.

Quanto precede nonostante anche

la domanda di rinnovo delle prestazioni AFI sottoscritta a settembre 2022

riportasse chiaramente l’indicazione per cui “le persone che compongono

l’unità di riferimento sono tenute a notificare immediatamente agli organi

amministrativi competenti per l’applicazione della Laps e delle leggi speciali

qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per

l’erogazione delle prestazioni (art. 30 cpv. 1 Laps). In particolare (l’elenco

non è esaustivo) deve essere immediatamente comunicata/o quanto segue: (…) ogni

variazione rilevante della situazione economica dell’unità di riferimento quale

può essere l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa, l’aumento o la

diminuzione del reddito (…)” (cfr. supra consid. 2.7.).

L’argomentazione

ricorsuale secondo cui i ricorrenti avrebbero ossequiato il dovere di

informazione incombente loro trasmettendo, in occasione della richiesta di

rinnovo delle prestazioni da dicembre 2022, le buste paga di ottobre e novembre

(cfr. supra consid. 1.6.), non ne soccorre la posizione, ritenuto come le

indicazioni presenti tanto nella decisione di riconoscimento degli AFI del 12

ottobre 2022, quanto nell’istanza tesa alla loro erogazione, nel senso di dover

comunicare immediatamente (non dopo oltre due mesi), in particolare,

l’inizio di un’attività lucrativa è chiara e non si presta ad essere fraintesa.

Già da una semplice lettura

della decisione di accoglimento delle prestazioni, ben comprensibile anche per

persone inesperte nella materia, risulta, infatti, chiaramente che ogni

modifica della situazione finanziaria dell’unità di riferimento andava

immediatamente comunicata alla Cassa, essendo in concreto chiaro a tutti,

ricorrenti compresi, che non sapendo che l’insorgente aveva iniziato

un’attività lucrativa la resistente, nel calcolo delle prestazioni effettuato

il 12 ottobre 2022, non aveva potuto tenere conto delle maggiori entrate

percepite, rispetto a quanto notole, dall’unità di riferimento di RI 1 e RI 2.

Gli

insorgenti avrebbero perciò dovuto accorgersi immediatamente del fatto che la

Cassa non aveva conteggiato i nuovi redditi percepiti dal ricorrente e,

conseguentemente, dovuto segnalare immediatamente tale circostanza

all’amministrazione o perlomeno chiedere dei ragguagli in merito. Ma non l’hanno fatto.

Del resto, di

non avere tempestivamente informato la resistente circa l’inizio dell’attività

lavorativa di RI 1 da ottobre 2022, contrariamente agli obblighi che

incombevano loro, i ricorrenti sono ben consapevoli (“(…) La comunicazione

c’è stata, con tempi non tempestivi”; cfr. Supra consid. 1.4. e doc. I) ed

il fatto che il contratto di lavoro sottoscritto dal marito non desse certezza

a proposito della prosecuzione degli impegni lavorativi, nulla muta al fatto

che i ricorrenti avrebbero, in ogni caso, dovuto informare la Cassa che RI 1

stava lavorando e conseguendo dei redditi.

A mente di questa Corte, dunque, la violazione commessa dagli

assicurati configura una negligenza grave, per cui l’invocata buona fede non può

essere ammessa.

2.9

Alla luce

di quanto sopra esposto, questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede

dei ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve

confermare la decisione su opposizione della Cassa del 6 giugno 2023.

Mancando,

infatti, la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è

necessario esaminare il presupposto dell'onere gravoso di cui all'art. 25 cpv.

1.

LPGA (cfr. supra consid. 2.5.).

2.10

In ambito

di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura

dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da

questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un

comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata

tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al

31.

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett.

fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la

procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la

singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu,

trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato

il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore

cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito

degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

39.2022.2

del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022

consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti