39.2023.7
A ragione Cassa ha negato condono della restituz. di assegni integrativi richiesta a seeugito di attività lavorativa svolta da membro UR. Requisito della BF non adempiuto: non tempestivamente informata l'amministrazione
28 agosto 2023Italiano33 min
fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2023.7
CL/gm
Lugano
28 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2023 di
1. RI
1
2. RI
2
contro
la decisione su reclamo del 6 giugno 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 3 febbraio 2023,
la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: la
Cassa) ha ordinato a RI 1 ed alla moglie, RI 2, la restituzione dell'importo di
fr. 1'100.- da loro percepiti a torto a titolo di assegni integrativi tra
ottobre e novembre 2022, ritenuto che nel periodo in questione l’interessato
aveva iniziato un’attività lucrativa, informandone, tuttavia, la Cassa
unicamente oltre la metà del dicembre seguente (cfr. doc. 31).
Dopo avere inizialmente impugnato
l’ordine di restituzione (cfr. doc. 33), e meglio come verrà precisato al
consid. 2.7., RI 1 e la moglie – in particolare a fronte delle spiegazioni
fornite loro dall’amministrazione in sede di colloquio del 9 maggio 2023,
tenutosi presso gli uffici dello IAS – hanno ritenuto il gravame evaso,
mantenendo unicamente la richiesta di condono della restituzione che avevano
già formulato contestualmente al reclamo (cfr. doc. 37-37a).
1.2. Con decisione dell’11 maggio 2023,
la Cassa ha negato ai coniugi il condono della restituzione suindicata,
rilevando che nel caso di specie la loro “buona fede non è riconosciuta in
quanto non ci avete comunicato tempestivamente che il signor RI 1 per i periodi
dal 18 ottobre 2022 al 4 novembre 2022, dal 7 novembre 2022 al 18 novembre
2022, rispettivamente, dal 28 novembre 2022, ha svolto un’attività lavorativa
c/o __________ nonché c/o __________ (cfr. doc. 40-40a).
1.3. A seguito del reclamo interposto
dagli interessati, dapprima in forma orale il 9 maggio 2023, poi ribadito con
mail del 16 maggio successivo (cfr. infra consid. 2.7. e doc. 41), con la
decisione su reclamo del 6 giugno 2023 la Cassa ha confermato il proprio
precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.2.).
L'amministrazione ha, in
particolare, osservato che:
" (…) In
sede di colloquio la Cassa comunica le modalità di calcolo con le quali viene
determinato il diritto alle prestazioni. L’incontro del 9 maggio 2023 si è
concluso informando i reclamanti che verrà emessa la decisione su condono –
respinta – con la possibilità di inoltrare reclamo alla stessa. Il verbale
redatto in due copie, relativo all’incontro citato c/o lo IAS è stato
sottoscritto per accettazione dai reclamanti. (…)
4.
Nel caso specifico, è unicamente in data 19
dicembre 2022, che la Cassa è venuta a conoscenza dell’inizio dell’attività
lavorativa del signor RI 1 presso la __________, rispettivamente c/o __________.
Nonostante i reclamanti fossero al corrente
dell’inizio dell’attività lavorativa del signor RI 1 almeno dal 18 ottobre
2022, la comunicazione alla Cassa è pervenuta unicamente in data 19 dicembre
2022.
Dalle evenienze riportate risultano
pertanto disattesi gli obblighi di informazione riportati tra l’altro su ogni
decisione emessa, come pure sulla conferma d’inoltro delle prestazioni Laps. I
ricorrenti erano perfettamente a conoscenza che ogni cambiamento della
situazione economica è da comunicare tempestivamente all’autorità decisionale
competente per il pagamento della prestazione.
Non comunicando tempestivamente (sottolineatura
nostra) l’inizio di un’attività lavorativa alla Cassa (sottolineatura
nostra), come sopra chiaramente indicato, allorquando si beneficia di assegni
calcolati proprio in base ad una lacuna di reddito (entrate insufficienti), si
impedisce in particolare alla Cassa di verificare il diritto alle prestazioni.
In simili condizioni, nuovamente la buona
fede dei reclamanti – intesa quale presupposto necessario per poter ottenere il
condono delle prestazioni chiestegli in restituzione – deve essere esclusa.
Il presupposto della buona fede deve essere
esaminato in via prioritaria; per giurisprudenza qualora lo stesso faccia
difetto, non è necessario entrare nel merito del presupposto dell’onere troppo
grave. (…)
5. Resta in ogni caso impregiudicata la
facoltà di chiedere all’Amministrazione, quando la presente decisione sarà
cresciuta in giudicato, una soluzione di restituzione confacente alle
disponibilità dei reclamanti, come ad esempio una rateizzazione di quanto dovuto.”
(cfr. all. A a doc. I).
1.4. Contro la decisione su reclamo, gli
assicurati hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA facendo valere le
seguenti argomentazioni:
"
(…)
-
A inizio settembre 2022 abbiamo inoltrato la domanda di richiesta
Assegni familiari e assistenza, a seguito del termine della disoccupazione del
capo famiglia, RI 1, marito e padre e non dell’ancora chiara [recte: e
dell’ancora non chiara] situazione lavorativa del [recte: della] coniuge, RI 2,
per la nuova stagione (fine rapporto lavorativo ad agosto 2022 e inizio ancora
incerto del prossimo lavoro).
-
Abbiamo atteso più di un mese e mezzo la decisione degli appositi uffici
(12/10/2022) di 550.- per periodo dall’1-9-2022 al 30-11-2022, con indicazione
precisa a fondo di trasmettere copie dei conteggi stipendio a fine del periodo
indicato per nuova decisione da dicembre 2022. E così da noi è stato fatto
scrupolosamente (ev. copia a disposizione per vostra visione).
-
In questo periodo, sono iniziate le nostre attività lavorative, una più
regolare con un incarico annuale (RI 2) e una molto instabile, contratto prova
con agenzia interinale, che ogni settimana si chiudeva con incertezza fino al
venerdì sera, per la settimana successiva… (RI 1), iniziato a metà ottobre per
tre settimane; poi arrivato un contratto determinato che abbiamo comunicato,
nelle tempistiche indicate sopra.
-
L’aiuto finanziario arrivato degli assegni familiari è stato importante
per sopperire (in ritardo) al “buco del mese di settembre 2022”, dove ancora
non avevamo avuto nulla e non conoscevamo a cosa andavamo incontro – fine del
termine quadro della disoccupazione per RI 1.
-
Ora il periodo lavorativo di RI 1 è concluso (è stato un contratto determinato
fino a fine marzo 2023) e siamo TOTALMENTE scoperti di un’entrata che per la
nostra famiglia è sempre stata fondamentale, con due figli adolescenti che
devono poter crescere e studiare dignitosamente nel nostro Paese. Questo lo
abbiamo subito annunciato all’URC di __________ che a suo tempo aveva chiuso il
suo caso e ad aprile 2023 lui ha provato a reiscriversi per doverosa
consulenza, ma finora senza nessuna possibilità concreta di lavoro. Cittadino
svizzero, due formazioni AFC concluse con successo in Svizzera, padre e marito
di famiglia!
Impugniamo la decisione
per due semplici e chiari motivi:
-
Nei riguardi delle comunicazioni arrivate dall’Ufficio degli assegni
familiari di Bellinzona, abbiamo agito in totale BUONA FEDE, seguendo le
indicazioni dei loro fogli.
La comunicazione c’è
stata, con tempi non tempestivi, ma impossibili d’effettuare per le dinamiche
di lavoro delle prime tre settimane con l’agenzia, che non dava nessuna
garanzia di continuità.
-
Ora non siamo nelle condizioni di poter versare somme di denaro, anche
minime/rateali, in quanto abbiamo una semplice e chiara priorità, che riguarda
IL LAVORO del capofamiglia, una concreta e dignitosa possibilità lavorativa,
che deve poter garantire una sopravvivenza a tutta la famiglia, soprattutto per
la crescita e formazione dei due figli minorenni.
Senza la speranza di
una base lavorativa, non possiamo considerare questa richiesta, senz’altro
legittima, per altre loro motivazioni, ma IMPOSSIBILE da effettuare per noi e,
vogliamo e dobbiamo rimanere coerenti con la prima motivazione sopra (…).”
(cfr. doc. I).
1.5. Nella risposta di causa del 30
giugno 2023, Cassa si è riconfermata nella propria decisione su reclamo ed ha
postulato la reiezione dell'impugnativa osservando, in particolare, quanto
segue:
" (…)
volendo valutare l’adempimento del presupposto della buona fede, la Cassa
ritiene che i ricorrenti erano consapevoli dei dati riportati sulle tabelle di
calcolo e soprattutto ben informati sull’obbligo di annunciare ogni
cambiamento, avendo ricevuto la decisione nel medesimo periodo della firma del
contratto di lavoro del signor RI 1 presso la __________, rispettivamente c/o __________.”
(cfr. doc. III).
1.6. Il 10 luglio 2023, i ricorrenti
hanno trasmesso a questa Corte la decisione di accoglimento dell’assegno
familiare integrativo (AFI) emessa il 12 ottobre 2022, evidenziando che a
pagina 5 di tale provvedimento è riportata la seguente indicazione:
"
Per poter emettere una decisione da dicembre 2022 la invitiamo a
trasmetterci copia dei conteggi stipendio di ottobre e novembre 2022” (cfr.
all. B a doc. V),
in riferimento alla quale i
ricorrenti fanno, poi, valere, di essersi “in totale buona fede, (…) collegati
per trasmettere le informazioni all’Ufficio cantonale degli assegni familiari”.
Gli insorgenti si sono, per il
resto, riconfermati nelle proprie censure e pretese ricorsuali (cfr. doc. V).
1.7. Con duplica del 28 luglio 2023, la
Cassa si è riconfermata nella propria risposta di causa, osservando che:
"
(…) Le argomentazioni sollevate dai ricorrenti in merito al fatto che
con decisione 12 ottobre 2022 limitata per il periodo dal 1° settembre al 30
novembre 2022, si chiedeva – sulla base delle conosciute informazioni relative
alla situazione professionale dei ricorrenti, fornite al momento della
richiesta degli stessi – documenti aggiornati circa l’attività della signora RI
2, non giustifica gli stessi nell’aver omesso di informare circa l’inizio
dell’attività del signor RI 1.” (cfr. doc. VII).
1.8. Con ulteriori osservazioni del 5
agosto 2023, i ricorrenti hanno comunicato al TCA quanto segue:
" (…) Siamo
totalmente delusi e rammaricati che un ufficio cantonale che pensavamo al
servizio dei reali importanti BISOGNI delle famiglie in difficoltà (con
funzione SOCIALE), non abbia in nessun modo mostrato di aver considerato e
preso in lettura e a carico le nostre motivazioni dello scritto del 10 luglio
2023, dove ribadiamo la nostra PRIORITARIA NECESSITA’, quella della concreta
e dignitosa possibilità del capofamiglia, che ancora non c’è.
Solo dopo questa possibilità, trasformata
in CONCREATA REALTA’, potremmo valutare la richiesta e le motivazioni
dell’Ufficio cantonale di compensazione per gli assegni familiari. La cifra che
loro richiedono passa per noi ora, totalmente in fondo alle nostre priorità, in
quanto in cima c’è l’assoluto bisogno di soddisfare un vitto, un alloggio,
spese di prima necessità nostre e dei nostri due figli che studiano e stanno
cercando di crescere dignitosamente in questo Cantone dove sono nati e dove non
abbiamo in nessun modo intenzione di sradicarli (trasferendoci) in questo
delicato momento di cresciuta adolescenziale, solo perché molti aspetti in
Ticino per il lavoro non funzionano!!!
Abbiamo informato e ribadiamo che:
-
Dal 31/3/2023 il capofamiglia (marito e padre, cittadino svizzero,
formato con due AFC in Ticino), ha terminato attività lavorativa ed è alla
ricerca di un dignitoso posto lavorativo (terminato il 4 mese senza un’entrata
di salario per il capofamiglia!!);
-
Si è riscritto all’URC di Lugano, ma senza nessun riscontro di aiuto
concreto per LAVORO finora… abbiamo preso contatto con il capoufficio
dell’istituto per comprendere come possa accadere (comunicato il disservizio) e
richiesto la possibilità di essere sostenuti e indirizzati a un concreto posto
di lavoro. In atto in questo mese di agosto 2023.
-
Ricevuta conferma scritta dell’Ufficio della Cassa __________, che non
ha diritto alle indennità di disoccupazione. Nei mesi precedenti, dopo la
conclusione del suo impiego a marzo 2023, anche dagli altri Uffici sociali,
abbiamo conferme scritte che non abbiamo diritto a sostegni sociali (assistenza
e assegno integrativo).
-
Inoltre a fine agosto 2023, termina anche l’incarico scolastico annuale
dell’altro genitore (madre e moglie) e, al momento, non abbiamo nessuna
conferma di nuovi contratti da settembre 2023.
A seguito di questa
paradossale difficile situazione che stiamo attraversando, ribadiamo al vostro
Tribunale cantonale delle assicurazioni, la nostra richiesta di condono della
cifra di fr. 1'100.- a noi richiesta per restituzione dalla Cassa cantonale di
compensazione per gli assegni familiari di Bellinzona.
Tutto ciò facendo
appello a un sentimento di giustizia e di sincero ascolto dei concreti bisogni
familiari che in un Cantone e Paese come si presenta la Svizzera, riteniamo
doveroso poter vedere succedere. Naturalmente, ciò potrà accadere prendendo
sinceramente a carico queste nostre osservazioni scritte (…)” (cfr. doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la
Cassa ha correttamente, o meno, negato ai ricorrenti il condono della
restituzione dell'importo di fr. 1'100.-, da loro percepiti a torto a titolo di
assegni integrativi tra ottobre e novembre 2022.
L’art. 46 Laf prevede che alle
prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e
della LPGA.
Giusta
l’art. 27 Laps, relativo alla revisione:
" Il diritto
alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo
amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni
straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi
dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito
disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento
armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in
caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;
c) dal primo
giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione
chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
2.2. L’art. 30 Laps, relativo alla
notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" 1Le persone che
compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli
organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi
speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione.
2Qualsiasi
persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi
speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se
apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni
hanno subito modifiche.”
In proposito l’art. 10 Reg. Laps
precisa che
" È
considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di
riferimento."
2.3. Per quanto
riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
Fatti
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
restituzione. (cpv. 4)"
Il Messaggio relativo
all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA (Tribunale federale della assicurazioni; dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari
(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l’art. 21 cpv. 4 Reg.
Laps:
" L'organo
designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le
decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell’art. 72 cpv. 2 Laf
competente in merito al calcolo (“determinazione del diritto”) e al
pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale di compensazione per
gli assegni familiari.
2.4. Per quanto riguarda i presupposti
del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al
concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità
commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato
poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione
da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il Tribunale
federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza
dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella
concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15
marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr.
9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.
269).
La buona
fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato
(U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB
1995 pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è
applicabile per analogia:
" Nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione
che le circostanze permettevano di esigere da lui.".
Compete al giudice inoltre, sulla
base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle
attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta
(DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi
esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a
comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa l'assicurato può
prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente
di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF
9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017
consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno
2017 consid. 4.1.; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02
del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10;
Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c,
102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER,
op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone
che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di
detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da
sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993
in re I. R pag. 3).
2.5. Il requisito dell'onere gravoso è
intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire
l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito
concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale
dell'obbligato al momento di restituire.
2.6. Nell'evenienza concreta, la Cassa
ha negato la buona fede dei ricorrenti poiché i medesimi, pur essendo a
conoscenza, d’un lato, degli obblighi di informazione incombenti loro –
riportarti tanto sulla decisione emessa nei loro confronti, quanto sulla
conferma d’inoltro delle richiesta delle prestazioni Laps – e, d’altro lato,
dell’inizio di un’attività lavorativa da parte di RI 1 almeno dal 18 ottobre
2022, non ne hanno tempestivamente informato la Cassa, venutane a conoscenza
solamente il 19 dicembre 2022 (cfr. supra consid. 1.3.).
Gli insorgenti, per contro,
sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso. Più
precisamente essi hanno indicato di essere stati in buona fede allorquando
hanno comunicato a dicembre 2022 che dal precedente mese di ottobre RI 1
svolgeva delle attività lavorative, ritenuto anche che prima di quel momento le
attività lavorative reperite dal ricorrente non davano garanzia di continuità
(cfr. supra consid. 1.4. e doc. I).
2.7. In concreto, dagli atti emerge che
a fine settembre 2022 i ricorrenti si sono annunciati presso il loro Comune di
domicilio chiedendo l’erogazione, per quanto concerne la presente vertenza,
degli assegni familiari integrativi (AFI; cfr. doc. 1-3 plico Laps).
Così procedendo, i ricorrenti
hanno confermato di essere stati resi attenti:
" (…) del
fatto che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a
notificare immediatamente agli organi amministrativi competenti per
l’applicazione della Laps e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento
importante sopraggiunto nelle condizioni determinante per l’erogazione delle
prestazioni (art. 30 cpv. 1 Laps). In particolare (l’elenco non è esaustivo),
deve essere immediatamente comunicata/o quanto segue (…) ogni variazione
rilevante della situazione economica dell’unità di riferimento quale può essere
l’inizio o la cessazione di una attività lavorativa, l’aumento o la diminuzione
del reddito (…) o della sostanza” (cfr. doc. 1B plico Laps).
Al momento dell’inoltro della
richiesta degli AFI, la coppia aveva comunicato che il ricorrente aveva
terminato le indennità di disoccupazione cui aveva avuto diritto, senza però
avere nel frattempo reperito una nuova occupazione (cfr. doc. 3b, 8).
Quando con decisione del 12
ottobre 2022 la Cassa ha calcolato le prestazioni spettanti a titolo di assegno
familiare integrativo (AFI) all’unità di riferimento composta da quattro
persone, il cui responsabile è RI 1 (cui si aggiungono la moglie, RI 2, ed i
due figli, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2008), per il periodo dal 1°
settembre al 30 novembre 2022, ha, conseguentemente, conteggiato unicamente i
redditi da lavoro percepiti dalla ricorrente (cfr. doc. 10-10f).
Anche la decisione del 12 ottobre
2022 attirava l’attenzione dei beneficiari delle prestazioni circa l’obbligo di
informare l’Amministrazione di “ogni cambiamento della situazione personale
o economica”, e in particolare sul fatto che:
" (…) ogni
cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di
riferimento indicati nell’allegata tabella di calcolo deve essere annunciato
immediatamente all’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di
compensazione per gli assegni familiari (…). In particolare quanto segue: (…)
l’inizio o la cessazione di una attività lucrativa; l’aumento o la diminuzione
del reddito o della sostanza (…)” (cfr. doc. 10a).
Giunti alla scadenza del periodo
per il quale erano stati riconosciuti loro gli AFI sulla base della decisione
12 ottobre 2022, i ricorrenti hanno postulato l’erogazione delle prestazioni
anche per il periodo seguente.
In tale contesto, il 14 dicembre
2022 la Cassa ha chiesto agli interessati di trasmettere copia dei “conteggi
stipendi di ottobre e novembre 2022” (cfr. doc. 11), e meglio di quanto già
la decisione del 12 ottobre 2022 li aveva resi attenti essere necessario per
emettere una nuova decisione di riconoscimento, o meno, degli AFI per il
periodo successivo al 30 novembre 2022 (“per poter emettere una decisione da
dicembre 2022 la invitiamo a trasmetterci copia dei conteggi di stipendio di
ottobre e novembre 2022”; cfr. doc. 10d).
Domenica 18 dicembre, RI 1 ha
inviato via mail alla Cassa “i documenti che servono per i vostri calcoli”
(cfr. doc 13). Altri sono stati trasmessi nei giorni successivi, e meglio il 20
dicembre 2022 (cfr. doc. 18).
Trattasi, in particolare, della
seguente documentazione:
-
“Conteggio di stipendio: ottobre 2022” di RI 2, dal quale emerge
che per il mese in questione ella ha percepito un salario pari a fr. 4'763.05
lordi (cfr. doc. 17a);
-
“Conteggio di stipendio: novembre 2022” di RI 2, dal quale emerge
che per il mese in questione ella ha percepito un salario pari a fr. 4'763.05
lordi (cfr. doc. 17b);
-
“competenze mese di ottobre 2022” e di “novembre 2022” da
cui risulta che il figlio della coppia, __________, al secondo anno di
apprendistato quale “informatico AFC” (cfr. doc. 12) ha percepito uno
stipendio lordo di fr. 950.- (cfr. doc. 16-16a);
-
“contratto di lavoro” dal quale risulta che dal 28 novembre 2022
il ricorrente sarebbe stato attivo presso __________, in qualità di meccanico
di macchine edili e industriali con un salario mensile lordo fr. 4'670.- (cfr.
doc. 15-15a);
-
Il certificato di salario di RI 1 per il mese di ottobre 2022 (“settimana(e)
42*, 43*, 44*”), dal quale emerge che il medesimo, attivo presso __________,
aveva percepito fr. 1'894.49 (cfr. doc. 14);
-
Il certificato di salario di RI 1 per il mese di novembre 2022 (“settimana(e)
44*, 45*, 46*”), dal quale emerge che il medesimo, attivo presso __________,
aveva percepito fr. 2'587.00 (cfr. doc. 14a)
-
Il “certificato” della __________, dal quale emerge che la
società aveva “avuto alle proprie dipendenze” RI 1 “dal 18.10.2022 al
04.11.2022 e dal 07.11.2022 al 18.11.2022” (cfr. doc. 14b);
-
Il “contratto base per il personale a prestito” sottoscritto tra
la __________ ed il ricorrente il 16 ottobre 2022 (cfr. doc. 18c-18e);
-
Il “contratto missione n. 49227” in ragione del quale RI 1 è
stato attivo tramite la __________ presso la __________ dal 18 al 21 ottobre
2022 (cfr. doc. 18b).
Preso atto di tali elementi, ed
in particolare delle attività lavorative svolte da RI 1 per il periodo in cui
l’erogazione degli AFI era stata riconosciuta in base alla decisione del 12
ottobre 2022, con decisione del 3 febbraio 2023 la Cassa ha chiesto ai qui
ricorrenti la restituzione di fr. 1'100.- dai medesimi percepiti a torto a
titolo di AFI nei mesi di ottobre e novembre 2022, ritenuto in primo luogo che
nel precedente calcolo non aveva potuto tenere in considerazione i salari
percepiti in quel periodo da RI 1, che sino al 18/20 dicembre 2022 non aveva
informato l’amministrazione di avere iniziato un’attività lavorativa, né di avere
percepito dei redditi.
In secondo luogo, sebbene non sia
questa la posta di calcolo rilevante ai fini della restituzione, la Cassa ha
altresì inserito nel conteggio una sostanza immobiliare di proprietà della
ricorrente, che nel primo calcolo, allegato alla decisione del 12 ottobre 2022,
aveva erroneamente omesso di prendere in considerazione (cfr. doc. 31-31b).
Trattasi del fondo di cui al mappale n. __________, di proprietà per ½ di RI 2,
avente valore di reddito complessivo di fr. 12'854.00 ed un valore di stima
totale di fr. 16'531.- (cfr. doc. 21-21b).
Il 25 febbraio 2023, i qui
ricorrenti hanno presentato “reclamo contro la decisione di
restituzione-assegno familiare integrativo e richiesta di condono”,
chiedendo al contempo di essere sentiti, il condono della restituzione e che
Considerandi
gli venisse accordata “la possibilità di visionare le tabelle di calcolo
(averne a domicilio una copia) che (…) hanno portato alla decisione
(…)” (cfr. doc. 33).
Il 15 marzo 2023
l’Amministrazione ha quindi proceduto alla trasmissione ai ricorrenti delle
tabelle di calcolo (cfr. doc. 34 ed all.), preso nota delle quali RI 1 e RI 2
hanno comunicato di non avere “ulteriori osservazioni” in relazione ai
calcoli che hanno portato alla richiesta di restituzione, riconfermandosi
invece nella loro “richiesta di condono”, ribadendo la volontà di
procedere ad un incontro con la resistente (cfr. doc. 35).
I qui ricorrenti hanno, quindi,
avuto la possibilità di esprimere oralmente le proprie motivazioni in data 9
maggio 2023, e meglio come segue:
" (…)
Considerato come la decisione di restituzione sia cresciuta in giudicato,
l’oggetto riguarda unicamente il condono dell’importo chiesto in restituzione.
(…) In sede di colloquio la Cassa conferma ai coniugi RI 2 e RI 1 i motivi per
i quali è stata emessa la decisione di restituzione (inizio attività lavorativa
del signor RI 1 – calcolo corretto).
Con reclamo del 25 febbraio 2023 si chiede
di essere liberati dal pagamento. La Cassa spiega che non è possibile, in
quanto non è stato comunicato tempestivamente l’inizio dell’attività
lavorativa, come indicato sulle nostre decisioni “ogni cambiamento deve
essere comunicato immeditatamente alla Cassa”.
A seguito delle:
-
Spiegazioni fornite in data odierna;
-
Alla visione delle tabelle di calcolo AFI inviate in data 15 marzo 2023
i signori RI 2 e RI 1
ritengono evaso il reclamo e l’incontro c/o IAS con scritto 25.02.2023 ma
mantengono la richiesta di condono.
Alla luce di tutto
quanto sopra, la Cassa dichiara fin d’ora che la stessa non potrà essere
favorevole.
I coniugi RI 1
contestano fin da subito tale decisione e già ora in sede di colloquio
presentano reclamo a tale decisione, chiedendo di poter ricevere la presa di
posizione (decisione su reclamo della Cassa) la quale sarà poi impugnata dagli
stessi innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA). (…)” (cfr.
doc. 37-37a).
Con mail dell’11 maggio, i qui
ricorrenti hanno comunicato alla Cassa quanto segue:
" (…) ci è
sorto un dubbio a cui speriamo Lei e il suo ufficio possa dare chiara risposta.
Alleghiamo le copie delle tre registrazioni
bancarie che attestano i tre vostri versamenti dell’autunno 2022, la vostra
richiesta di restituzione (del 3/2/2023) ammonta a fr. 1'100.- (due mesi), ma
negli incarti di mio marito abbiamo ricordato e attestato da contratto agenzia
l’inizio della sua attività lavorativa al 18 ottobre 2022…non dovrebbe quindi
ammontare la vostra richiesta a partire da questa data? Quindi una percentuale
di 550.- (da 18 ottobre a fine mese di ottobre) per un mese? Mentre per il
restante novembre capiamo benissimo il 550.- (…).”
e confermato la richiesta di
condono della restituzione (cfr. doc. 38).
Con decisione dell’11 maggio
2023, la Cassa ha negato a RI 1 ed a RI 2 il condono della restituzione di fr.
1'100.- non ritenendo adempiuta la condizione della buona fede (cfr. supra
consid. 1.2. e doc. 40-40a).
Con mail del 15 maggio 2023, la
Cassa ha fornito il seguente riscontro alla richiesta dei qui insorgenti
dell’11 maggio precedente:
" (…) per
calcolare i redditi percepiti nel corso del mese di ottobre e novembre 2022 a
nome del signor RI 1, la Cassa ha preso in considerazione: (tabelle di
calcolo già in vostro possesso)
-
Ottobre 2022
Conteggio stipendio
ottobre 2022 __________
-
Novembre 2022
Conteggio stipendio
novembre 2022 __________ e conteggio di 13 giorni c/o __________ (come indicato
sul conteggio stipendio relativo al mese di dicembre 2022).
I conteggi bancari da voi allegati, si
riferiscono alla prestazione AFI per i mesi di settembre, ottobre (pagamento
del 14.10.2022) e novembre 2022 (pagamento del 03.11.2022).
Il diritto all’AFI del mese di ottobre 2022
non era più dato; la decisione di restituzione si riferisce unicamente ai mesi
di ottobre e novembre 2022.
Per quanto riguarda la domanda di condono,
la Cassa in data 11 maggio 2023 ha inviato la relativa risposta. Vogliate
comunicare se la stessa è stata da voi ritirata e se viene confermato il
reclamo (orale di data 9 maggio 2023) alla decisione di condono respinta
(…)” (cfr. doc. 39).
Con mail del 16 maggio 2023, i
qui ricorrenti hanno confermato la loro “decisione di reclamo alla decisione
di condono respinta, come annunciato e dichiarato in sede orale il 9/5/2023”
(cfr. doc. 41).
Con decisione su reclamo del 6
giugno 2023, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.3.), respinto il
gravame presentato da RI 1 e RI 2 (cfr. doc. 42).
2.8
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte, in particolare per quanto attiene alla mancata
comunicazione da parte dei ricorrenti alla Cassa dell’inizio delle attività
lavorative svolte, tra ottobre e novembre 2022, da RI 1, ritiene utile
ricordare che l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notifica in caso di
cambiamento delle condizioni ed applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf,
enuncia che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a
notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per
l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento
importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una
prestazione.
In tal senso, giova rilevare sin
d’ora che in concreto il fatto che i redditi conseguiti e quindi le attività
lavorative svolte fossero un elemento determinante per il calcolo teso all’erogazione
degli AFI, ai ricorrenti era ben chiaro, ritenuto come nel trasmettere le buste
paga nel mese di dicembre 2022 ha indicato trattarsi dei “documenti che
servono per i vostri calcoli” (cfr. supra consid. 2.8. e doc. 13).
Giusta l’art. 10 Reg.Laps, poi, è
considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di almeno
fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento
rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure una
variazione della composizione dell’unità di riferimento (cfr. supra consid.
2.2.).
Lo scopo dell’obbligo di
informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo
calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati
e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.
4.1.).
In concreto va, poi, osservato
che nella decisione concernente il riconoscimento dell’assegno integrativo per
il periodo settembre-novembre 2022 emessa a favore degli insorgenti il 12
ottobre 2022 è, come visto (cfr. supra consid. 2.7.), stato espressamente
indicato che ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei
membri dell’unità di riferimento doveva essere annunciato immediatamente
all’ufficio che ha emanato il provvedimento in questione, in particolare
l’inizio di un’attività lavorativa (senza eccezioni relative, per esempio, a
periodi prova o simili).
Pertanto gli assicurati, sapendo
evidentemente che il ricorrente aveva iniziato a svolgere un’attività
lucrativa, a maggior ragione dopo aver ricevuto la decisione del 12 ottobre,
potevano e dovevano essere al corrente del fatto che la Cassa in quanto
autorità competente (cfr. art. 72 Laf; supra consid. 2.3.) doveva essere
informata immediatamente di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto
all’assegno, segnatamente dell’inizio di un’attività lavorativa. E questo a
prescindere dal fatto che si trattasse di contratti di missioni, non
continuativi, con periodi di prova o quant’altro.
Il rilevante cambiamento e quindi
l’inizio dell’attività lavorativa, in questo caso, è però stato comunicato solo
successivamente, e meglio oltre la metà di dicembre 2022, allorquando urgeva
sottoporre all’amministrazione anche la richiesta di rinnovo delle prestazioni
a valere dal dicembre 2022.
Ne consegue che la resistente non
ha potuto tenere in considerazione nei conteggi che aveva fatto valere per i
precedenti mesi di ottobre e novembre dell’attività svolta tra ottobre e
novembre 2022 e dei redditi percepiti.
Quanto precede nonostante anche
la domanda di rinnovo delle prestazioni AFI sottoscritta a settembre 2022
riportasse chiaramente l’indicazione per cui “le persone che compongono
l’unità di riferimento sono tenute a notificare immediatamente agli organi
amministrativi competenti per l’applicazione della Laps e delle leggi speciali
qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione delle prestazioni (art. 30 cpv. 1 Laps). In particolare (l’elenco
non è esaustivo) deve essere immediatamente comunicata/o quanto segue: (…) ogni
variazione rilevante della situazione economica dell’unità di riferimento quale
può essere l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa, l’aumento o la
diminuzione del reddito (…)” (cfr. supra consid. 2.7.).
L’argomentazione
ricorsuale secondo cui i ricorrenti avrebbero ossequiato il dovere di
informazione incombente loro trasmettendo, in occasione della richiesta di
rinnovo delle prestazioni da dicembre 2022, le buste paga di ottobre e novembre
(cfr. supra consid. 1.6.), non ne soccorre la posizione, ritenuto come le
indicazioni presenti tanto nella decisione di riconoscimento degli AFI del 12
ottobre 2022, quanto nell’istanza tesa alla loro erogazione, nel senso di dover
comunicare immediatamente (non dopo oltre due mesi), in particolare,
l’inizio di un’attività lucrativa è chiara e non si presta ad essere fraintesa.
Già da una semplice lettura
della decisione di accoglimento delle prestazioni, ben comprensibile anche per
persone inesperte nella materia, risulta, infatti, chiaramente che ogni
modifica della situazione finanziaria dell’unità di riferimento andava
immediatamente comunicata alla Cassa, essendo in concreto chiaro a tutti,
ricorrenti compresi, che non sapendo che l’insorgente aveva iniziato
un’attività lucrativa la resistente, nel calcolo delle prestazioni effettuato
il 12 ottobre 2022, non aveva potuto tenere conto delle maggiori entrate
percepite, rispetto a quanto notole, dall’unità di riferimento di RI 1 e RI 2.
Gli
insorgenti avrebbero perciò dovuto accorgersi immediatamente del fatto che la
Cassa non aveva conteggiato i nuovi redditi percepiti dal ricorrente e,
conseguentemente, dovuto segnalare immediatamente tale circostanza
all’amministrazione o perlomeno chiedere dei ragguagli in merito. Ma non l’hanno fatto.
Del resto, di
non avere tempestivamente informato la resistente circa l’inizio dell’attività
lavorativa di RI 1 da ottobre 2022, contrariamente agli obblighi che
incombevano loro, i ricorrenti sono ben consapevoli (“(…) La comunicazione
c’è stata, con tempi non tempestivi”; cfr. Supra consid. 1.4. e doc. I) ed
il fatto che il contratto di lavoro sottoscritto dal marito non desse certezza
a proposito della prosecuzione degli impegni lavorativi, nulla muta al fatto
che i ricorrenti avrebbero, in ogni caso, dovuto informare la Cassa che RI 1
stava lavorando e conseguendo dei redditi.
A mente di questa Corte, dunque, la violazione commessa dagli
assicurati configura una negligenza grave, per cui l’invocata buona fede non può
essere ammessa.
2.9
Alla luce
di quanto sopra esposto, questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede
dei ricorrenti, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve
confermare la decisione su opposizione della Cassa del 6 giugno 2023.
Mancando,
infatti, la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è
necessario esaminare il presupposto dell'onere gravoso di cui all'art. 25 cpv.
1.
LPGA (cfr. supra consid. 2.5.).
2.10
In ambito
di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura
dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da
questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative
all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un
comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata
tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al
31.
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le
spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett.
fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la
procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la
singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu,
trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato
il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore
cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito
degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
39.2022.2
del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022
consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti