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Decisione

39.2023.8

A torto emessa dec. di accertam. (NO dt agli AF con effetto retroatt. da 4/18, poiché spettavano alla madre) quando poteva emanare ordine di restituz. AF percepiti. Difetta quindi un int. degno di protez. all'accert. dell'inesist. del dt agli AF. Cassa invitata a esaminare se date condiz. per OR

6 novembre 2023Italiano46 min

i dovuti accertamenti, la Cassa ha stabilito che in applicazione di quanto disposto

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

39.2023.8

rs

Lugano

6 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella

Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22

giugno 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

23 maggio 2023 emanata da

CO 1

in materia di assegni di

famiglia

ritenuto in

fatto

1.1. Con

decisione del 10 marzo 2023 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito che

il diritto agli assegni per figli e di formazione riconosciuto a RI 1 a favore

delle figlie __________ (__________.1999), __________ (__________.2002), __________

(__________.2003) e __________ (__________.2009) non poteva essere mantenuto,

in quanto aveva potuto appurare, solamente tra agosto 2022 e gennaio 2023, che __________

dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020 è l’avente diritto

ex art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam.

A

titolo abbondanziale è stato aggiunto che “(…) gli assegni in favore di __________,

__________, __________ e __________, dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e

dal 19 luglio 2020, dovranno essere richiesti dalla signora __________ alla

Cassa per assegni familiari competente” (cfr. 12 1/2-2/2).

1.2. RI 1 ha

interposto tempestiva opposizione, nella quale ha chiesto l’annullamento del

provvedimento del 10 marzo 2023 e ha affermato:

"

(…) Come risulta dalle decisioni di separazione e di divorzio di cui ai

verbali della Pretura di __________ qui allegate in copia, sono stato obbligato

dal giudice a versare gli assegni familiari in aggiunta ai contributi di

mantenimento.

Ciò considerato, sono

sempre stato per legge l’avente diritto a tali assegni che dovevo riversare

alla mia (ex) moglie, in favore delle figlie, come previsto dall’art. 8 della

Legge federale sugli assegni familiari.

Come dimostrano gli

estratti conto bancari di cui allego copia, ho sempre provveduto a versare alla

mia (ex) moglie gli assegni familiari da me percepiti.

Mi oppongo pertanto alla

vostra decisione di annullare con effetto retroattivo il versamento al mio

datore di lavoro e di riflesso a me stesso, degli assegni familiari.

Non mi è noto se la mia

ex moglie abbia effettivamente richiesto ed ottenuto il versamento di assegni

familiari. In ogni caso non ne aveva il diritto.

È quindi semmai la Cassa

di compensazione che ha eventualmente versato gli assegni alla mia ex moglie a

dover chiedere la restituzione al di lei datore di lavoro.

Faccio poi notare che se

dovessi restituire tutti gli assegni familiari che voi sostenete io abbia

ricevuto senza valido motivo - mentre nella più totale buona fede ero sicuro di

averne diritto, perché non sapevo nulla in merito a eventuali richieste della

mia ex moglie - mi troverei in gravissime difficoltà. (…)” (Doc. 13 1/47)

1.3. Con

decisione su opposizione del 23 maggio 2023 la Cassa ha confermato il proprio

provvedimento del 10 marzo 2023, rilevando che “a seguito del colloquio

telefonico intercorso in agosto 2022 con la signora __________ (madre di __________,

__________, __________ ed __________), la Cassa ha avuto conoscenza del

cambiamento subentrato nella sua situazione lavorativa” e che “effettuati

Fatti

i dovuti accertamenti, la Cassa ha stabilito che in applicazione di quanto disposto

dall’art. 7 cpv. 1 lett. c della legge federale sugli assegni familiari (LAFam)

– entrata in vigore il 1° gennaio 2009 – dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019

e dal 19 luglio 2020 non fossero più adempiuti i requisiti per il

riconoscimento della titolarità del diritto agli assegni familiari a nome del

signor RI 1”.

L’amministrazione

ha sottolineato che “(…) anche in presenza dei verbali 17 febbraio 2016 e 1°

luglio 2020, mediante i quali il Pretore del distretto di __________ ha

ordinato il versamento dei contributi alimentari oltre agli assegni familiari,

la titolarità del diritto a nome del signor RI 1 non può essere in ogni caso

mantenuta”, precisando che “(…) prossimamente, la Cassa emanerà nei confronti

dell’insorgente una decisione di restituzione delle prestazioni” (cfr. doc.

A).

1.4. Contro

la citata decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1,

ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della

stessa, come pure l’ammissione al beneficio della più completa assistenza

giudiziaria (cfr. doc. I pag. 17-18).

A

sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha dapprima addotto che il

diritto a percepire gli AF per le sue figlie spettava a RI 1, in quanto a sua

conoscenza era l’unico genitore - sia durante il matrimonio che dopo la

separazione/divorzio - che aveva un’attività lucrativa e che tale situazione è

stata accertata in un primo momento con sentenza del 17 febbraio 2016 con cui

il Pretore l’ha autorizzato a vivere separato dalla moglie dal 1° marzo 2016,

impegnandosi a versare direttamente a quest’ultima fr. 770.-- al mese per

ciascuna delle quattro figlie, AF compresi (cfr. doc. D), pari a complessivi

fr. 3'080.-- mensili, somma effettivamente corrisposta mensilmente nel periodo

riguardante la decisione del 10 marzo 2023 (cfr. consid. 1.1.) da aprile 2018 a

dicembre 2019 e computata nel calcolo degli AFI percepiti da __________ in

particolare relativo al mese di settembre 2018 (cfr. doc. F).

È

stato precisato, da un lato, che anche nella sentenza di divorzio del 4 giugno

2021 è stato previsto che il padre doveva versare alla madre i contributi

alimentari per __________, __________, minorenni, e per __________, ancora agli

studi, di fr. 710.-- per figlia, oltre agli AF (cfr. doc. G).

Dall’altro,

che la percezione degli AF da parte dell’insorgente e il loro susseguente e

immediato trasferimento alla sua ex moglie è sempre avvenuto in modo pacifico e

incontestato.

Il

medesimo ha indicato che il datore di lavoro ha cessato di pagargli gli AF

dall’agosto 2022, come pure che egli da anni non parla con la madre delle sue

figlie e che non era minimamente a conoscenza della situazione professionale

della stessa.

È

stato evidenziato che solo in un secondo tempo si è scoperto che __________ ha

percepito degli AF e che una delle due Casse non ha adempiuto l’obbligo di

notifica al Registro centrale ex art. 21c LAFam.

Rispondendo

telefonicamente a uno scritto dell’avv. RA 1 (cfr. doc. O), la ex moglie del

ricorrente, il 19 giugno 2023, ha comunicato di ricevere gli AF da circa tre

anni, ossia dall’anno 2020 e che avrebbe informato la ditta __________, datore

di lavoro dell’ex marito. Questa, interpellata dalla legale, non si ricorda

però di una telefonata in particolare, specificando che durante la procedura di

separazione/divorzio, se vi erano comunicazioni in rapporto al pagamento del

salario e degli AF, consultava i rispettivi avvocati e agiva di conseguenza

(cfr. doc. I pag. 2-5).

La

parte ricorrente sostiene, poi, che la decisione su opposizione impugnata crea

una sensazione di profonda ingiustizia e incongruenza, sollevando innanzitutto

l’argomento della violazione del diritto di essere sentito: mancanza di

motivazione. A mente dell’insorgente la decisione è vaga e non permette di

comprendere come si è arrivati a questa situazione. Più specificatamente il

diritto di ottenere una decisione motivata per iscritto garantito dall’art. 29

cpv. 2 Cost. non sarebbe rispettato con una decisione che si limita a indicare

di aver avuto conoscenza del cambiamento subentrato nella posizione lavorativa

della signora __________, senza specificare, segnatamente, come si è modificata

la situazione lavorativa dell’ex moglie, se, di che importo e da quando sono

stati corrisposti gli AF alla ex moglie, se e quando è avvenuta la notifica

all’Ufficio centrale di compensazione, quale delle due Casse non ha notificato

all’Ufficio centrale di compensazione il versamento deli AF pe le figlie del signor

RI 1.

È

stato altresì sottolineato che neppure in occasione degli accertamenti che la

Cassa ha indicato di aver svolto a seguito della telefonata di __________ è

stato consultato o sentito l’insorgente.

La

parte ricorrente ha pure evidenziato che dalla decisione impugnata non si

evince il motivo per cui la Cassa abbia iniziato la procedura direttamente in

modo contenzioso, senza valutare altre vie possibili e verosimilmente più

efficaci.

Al

riguardo è stato rilevato che al più tardi al momento della richiesta degli AF

da parte della ex moglie avrebbe dovuto avere luogo uno scambio di informazioni

tra le Casse coinvolte e, in particolar modo, un coordinamento tra loro al fine

di regolare in maniera univoca la questione. Secondo l’insorgente “è assurdo

che a causa dell’assenza di coordinamento sia una terza persona ignara di tutto

a subirne le conseguenze; non sarebbe più logico che colui che ha fatto

l’errore se ne assuma anche la responsabilità?”.

Inoltre

è stato fatto valere che, in virtù del principio di coordinamento e della

libertà di apprezzamento accordata all’Autorità, una volta capito che

verosimilmente il beneficiario non era più l’attuale avente diritto e/o che gli

AF erano stati pagati in doppio, la Cassa avrebbe potuto:

"

1. Per i periodi prima della richiesta da parte della madre degli AF,

cioè per i periodi in

cui non c’è stato un doppio pagamento, richiedere direttamente alla cassa di

quest’ultima il rimborso degli AF da loro versati per quel periodo, mentre

Considerandi

2.

Per

i periodi dove c’è stato un doppio pagamento definire chi è il responsabile

(ovvero la cassa che non ha notificato all’Ufficio centrale di compensazione

e/o eventuali dichiarazioni da parte della signora __________) per determinare

chi ha sbagliato e quindi chi è responsabile per il rimborso.

Si precisa che in

nessuna parte della legge viene stabilito in modo vincolante che la data di

restituzione coincide con la data in cui subentra ex art. 7 LAFam un nuovo

avente diritto.” (doc. I pag. 9)

La

parte ricorrente in proposito ha suggerito che sarebbe risultata più sensata,

in particolare, una richiesta di restituzione direttamente alla Cassa della

moglie o alla moglie stessa da parte della sua Cassa.

È

stata sottolineata l’assenza di cooperazione tra le Autorità competenti (al

riguardo è plausibile l’assenza di scambio di informazioni tra le Casse

coinvolte) che ha avuto come conseguenza quella di creare un abuso contrario

non solo all’art. 7 LAFam ma al sistema stesso del Registro centrale il quale è

stato istituito appositamente per contrastare ogni qualsivoglia forma di abuso.

Nell’impugnativa

è, altresì, stato asserito che “non si può trascurare il fatto che la

giurisprudenza in materia, sebbene in situazioni non proprio analoghe, conferma

l’agire della Cassa, ma il risultato nel caso concreto è talmente ingiusto e

oneroso per l’insorgente che si ritiene giusto e necessario analizzare la

decisione in base ai principi costituzionali, vere valvole di sicurezza per

evitare situazioni contrarie al comune senso di giustizia” (cfr. doc. I

pag. 11).

In

particolare è stata invocata la tutela della buona fede, rilevando, da un lato,

che “malgrado la separazione che ha mutato la situazione familiare del ricorrente,

egli non aveva motivo di dubitare di essere il beneficiario della decisione dal

momento che la sua ex moglie non aveva un’attività lavorativa stabile e dal

momento che le discussioni per la determinazione del contributo alimentare

prevedevano esplicitamente gli AF, ritenuto che egli era l’unico con

un’attività lucrativa e quindi l’unico che poteva beneficiare degli AF. (…)”, dall’altro,

che “gli AF ricevuti dal ricorrente sono sempre stati riversati alla madre

delle sue figlie (doc. E), questo significa che non si è arricchito, non ha

beneficiato di questi introiti per sé stesso e molto difficilmente riuscirà a

ottenere il rimborso di quanto versato da parte della sua ex moglie. Di

conseguenza, è evidente che questa situazione gli sta creando un grave e

notevole pregiudizio.”. È stato puntualizzato che va d’altronde tenuto

conto

che, se l’insorgente dovesse essere tenuto a restituire gli AF, il relativo

importo sarebbe pari a quasi fr. 37'000.--, somma ingente a fronte del suo

guadagno netto di fr. 4'600.-- per 13 mensilità da cui vanno dedotti i

contributi mensili di fr. 2'150 per le figlie (cfr. doc. I pag. 13).

La

decisione dell’amministrazione è stata considerata anche in contrasto con il

principio di proporzionalità, soprattutto poiché, visto che “la stessa

indica che la restituzione dell’importo dovuto corrisponde ai periodi

retroattivi durante i quali la signora __________ disponeva esclusivamente

della titolarità degli AF ex art. 7 LAFam. Tuttavia, la legge non prevede da

nessuna parte che la data di restituzione delle prestazioni corrisponde a

quella in cui l’ex moglie è diventata la sola avente diritto secondo la lista

dell’art. 7 LAFam

(…)”, l’ammontare da restituire sarebbe

verosimilmente troppo importante (cfr. doc. I pag. 16).

Infine

l’insorgente ha anticipato che inoltrerà richiesta di condono giusta gli art.

25.

LPGA e 4 OPGA (cfr. doc. I pag. 16-17).

Con il

ricorso è stato prodotto il Certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria vidimato dal Comune di __________ e la relativa documentazione

(cfr. doc. P).

1.5

Nella sua risposta del 18 agosto 2023

la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa, evidenziando in particolare:

"

(…) In occasione del colloquio telefonico intercorso in data 02.08.2022

con la signora __________, il Servizio assegni familiari (in seguito: SAF)

della Cassa è venuto a conoscenza che la stessa svolge un’attività lucrativa e

pertanto, con decisione 02.08.2022, è stato sospeso cautelativamente il diritto

a nome del signor RI 1 al 31.07.2022 per la figlia __________.

Per quanto riguarda le

altre figlie, il diritto a nome dell’assicurato era già limitato al 30.06.2021

per __________ e al 30.06.2022 per __________ e __________ (scadenza certificati

scolastici).

Ora soltanto il

30.09.2022

(per __________, __________ e __________) e il 18.10.2022 (per __________),

nel Registro degli assegni familiari si è generato il diritto a nome della

signora __________ in favore delle figlie, segnatamente:

-

Dall’1.08.2022 per __________, __________ e __________;

-

Dall’1.10.2022 per __________.

Alla luce di quanto precede, dal

Registro degli assegni familiari non risulta alcun conflitto (percezione

doppia). Ma soprattutto risulta come la Cassa abbia agito correttamente.

(…) la Cassa non ritiene

di dovere entrare nel merito delle ulteriori censure esposte dal ricorrente,

ritenuto come le stesse non sono pertinenti con l’oggetto della decisione

contestata: volta a revocare il diritto agli assegni familiari a favore del ricorrente

determinando la titolarità del diritto per il periodo dal 1.4.2018 al

31.12.2019

e dal 19.7.2020 alla ex moglie.

Il ricorrente potrà

formulare le proprie contestazioni a margine di una decisione di restituzione

che la Cassa sarà chiamata a emanare nei suoi confronti, conformemente a quanto

sancito anche dal Tribunale Federale (cfr. DTF 140 V 233 che ha riconosciuto

quale debitore il salariato e non già il datore di lavoro, considerato quale

mero organo d’incasso o di pagamento)” (Doc. III pag. 5 e 6)

1.6

La parte

ricorrente, dopo aver ottenuto una proroga del termine per presentare eventuali

altri mezzi di prova (cfr. doc. V; VI), l’8 settembre 2023, ha chiesto il

richiamo dell’incarto completo concernente __________ della Cassa di

compensazione per gli assegni familiari “__________” di __________, inclusa la

comunicazione all’Ufficio centrale di compensazione, dell’incarto completo

concernente RI 1 della Cassa CO 1, inclusa la comunicazione all’Ufficio

centrale di compensazione e dell’incarto relativo al ricorrente dell’Ufficio di

gestione degli AF di __________ (cfr. doc. VII + 1).

1.7

Il 22

settembre 2023 la Cassa ha preso posizione al riguardo, puntualizzando di aver

provveduto a inviare l’incarto completo relativo al ricorrente con la propria

risposta di causa e ribadendo che la trasmissione dei dati con l’Ufficio

centrale di compensazione avviene in via elettronica (cfr. doc. IX).

1.8

Il doc.

IX è stato inviato per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. X).

1.9

Il 2

ottobre 2023 il TCA, a seguito della richiesta della parte ricorrente, ha

inviato a quest’ultima l’incarto riguardante l’insorgente trasmesso dalla Cassa

il 18 agosto 2023 con la risposta di causa - come peraltro indicato a pag. 7

della stessa (cfr. doc. XI; III).

Il 12

ottobre 2023 il MLaw __________ ha presentato delle osservazioni (cfr. doc.

XII).

1.10

Il 23

ottobre 2023 la Cassa si è sostanzialmente riconfermata nella propria risposta

di causa e nelle successive osservazioni (cfr. doc. XIV).

1.11

Il doc.

XIV è stato spedito per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XV).

1.12

Il MLaw __________,

il 6 novembre 2023, ha trasmesso un ulteriore scritto (cfr. doc. XVI) che è

stato inviato per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XVII).

considerato in

diritto

2.1

L'autorità di ricorso può

pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una decisione su

opposizione emessa dall'organo amministrativo

competente (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF

9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413 consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3).

La costante giurisprudenza federale

ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio

2021.

consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF

8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016

consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del

16.

settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR

2005.

AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110

V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata).

2.2

L’art. 49 cpv. 1 e 2 della Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

concernente la decisione - applicabile agli assegni familiari sulla base dell’art.

1.

della Legge federale sugli assegni familiari (LAFam) - enuncia:

"

1.

Nei casi di

ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore

deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e

ingiunzioni.

2.

Una domanda relativa a una decisione

d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse

degno di protezione.”

L’art. 52 cpv. 1 e 2 LPGA, relativo

all’opposizione, prevede che:

"

1.

Le decisioni

possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il

servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e

pregiudiziali.

2.

Le decisioni su opposizione vanno pronunciate

entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo

ai rimedi giuridici.”

La LPGA non definisce il concetto

di decisione, ma al riguardo va fatto riferimento all’art. 5 della legge

federale sulla procedura amministrativa (PA; cfr.

UELI

KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Ed., 2020, n.

10-11 ad art. 49 LPGA) che al cpv. 1 prevede:

"

1.

Sono decisioni i

provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fon­dati sul diritto pubblico

federale e concernenti:

a. la costituzione,

la modificazione o l’annullamento di diritti o di obblighi;

b. l’accertamento

dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’estensione di diritti o di obblighi;

c. il rigetto o la

dichiarazione d’inammissibilità d’istanze dirette alla costituzione, alla

modificazione, all’annullamento o all’accertamento di diritti o di obblighi.”

Le decisioni che costituiscono,

modificano, annullano dei diritti o degli obblighi sono decisioni formatrici,

mentre le decisioni che servono unicamente a chiarire la situazione giuridica,

accertando l’esistenza,

l’inesistenza o l’estensione di diritti o di obblighi sono decisioni di

accertamento (cfr. STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.1.; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 10 ad art.

100).

Ai sensi

dell’art. 49 cpv. 2 LPGA una domanda relativa a una decisione d’accertamento

deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di

protezione.

L’art. 25 cpv. 1 e 2 PA sancisce

peraltro:

"

1.

L’autorità

competente nel merito può, d’ufficio o a domanda, accertare per decisione

l’esistenza, l’inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto

pubblico.

2.

La domanda d’una decisione d’accertamento

dev’essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di

protezione.”

L’interesse degno di protezione è

l’interesse di fatto o giuridico, attuale, concreto, specifico e diretto a

ottenere l’accertamento celere dell’esistenza o l’inesistenza di un rapporto

giuridico. Occorre, inoltre, che nessun interesse pubblico o privato vi si

opponga e che tale interesse degno di protezione non possa essere salvaguardato

da una decisione formatrice. La decisione di accertamento ha, dunque, un

carattere sussidiario. La condizione dell’interesse degno di protezione vale

anche qualora l’autorità emetta una decisione di accertamento non su richiesta,

bensì d’ufficio (cfr. STF

8C_4/2022 del 4 maggio 2022 consid. 1.3.2.; STF

8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2; STF 8C_949/2016 del 7 settembre

2016.

consid. 4.; STF 9C_571/2015 dell’8 aprile 2016 consid. 2.1.; DTF

142.

V 2; STF 9C_143/2012 del 22 marzo 2012 consid. 4.2.; STFA C 183/04 del 12

ottobre 2005 consid. 2.2.; UELI KIESER, op. cit., n. 52 ad art. 49 LPGA; BORIS

RUBIN, op.cit., n. 10 ad art. 100).

La giurisdizione di prima istanza

deve entrare nel merito di un ricorso inoltrato contro una decisione di

accertamento emessa a torto, nel senso che il ricorso non può essere ritenuto

irricevibile, bensì deve essere esaminato se siano o meno adempiute le

condizioni per emettere una decisione di accertamento e in caso negativo la

decisione di accertamento va annullata (cfr. STF

8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2.; DTF 129 V 289 consid.

3.3.; BORIS RUBIN, op.

cit., n. 10 ad art. 100).

Con sentenza 9C_571/2015 dell’8

aprile 2016, menzionata sopra, il Tribunale federale, in ambito

dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ha, in primo luogo,

precisato che, per quanto attiene allo statuto di assicurato in materia di

contributi, la giurisprudenza ha stabilito che una decisione di accertamento è

ad ogni modo possibile quando un interesse maggiore richiede l’esame

preliminare di tale questione, ad esempio in certi casi complessi dove non si

può ragionevolmente esigere che dei conteggi di contributi complicati siano

effettuati prima che l’esistenza di un’attività lucrativa dipendente e

l’obbligo contributivo del datore di lavoro siano stabiliti. Una tale

situazione può presentarsi qualora numerosi assicurati siano toccati dalla decisione

relativa alla loro condizione di persone salariate notificata al loro datore di

lavoro comune, in particolare se il numero dei medesimi è così elevato che

l’amministrazione, rispettivamente il giudice sono dispensati dal chiamarli in

causa (cfr. DTF 129 V 289 consid. 2.2.) oppure quando la questione giuridica

riguardante lo statuto contributivo, a causa delle particolari circostanze, è

nuova (cfr. STF 9C_250/2017 del 30 ottobre 2017 consid. 1.2.1.; UELI KIESER,

op. cit., n. 51 ad art. 49 LPGA).

In secondo luogo, l’Alta Corte, da

un lato, ha negato che in quel caso di specie, concernente una persona che

collaborava quale consigliere d’impresa con una società di diritto francese e

che era stata considerata, mediante una decisione di accertamento confermata su

opposizione, quale salariata, si fosse confrontati con un interesse maggiore

che esigeva l’esame preliminare dello statuto di contribuente che non poteva

essere tutelato tramite una decisione formatrice relativa al pagamento dei

contributi.

Dall’altro, ha deciso che in

assenza di un interesse degno di protezione all’accertamento immediato dello

statuto del ricorrente in materia di AVS, i primi giudici avrebbero dovuto

annullare d’ufficio la decisione su opposizione. È stato comunque garantito

all’insorgente il diritto di contestare i conteggi dei contributi emessi

successivamente - inclusa la questione preliminare dello statuto contributivo -

nonostante il termine di opposizione fosse spirato.

2.3

Nel settore dell’assicurazione contro

la disoccupazione, il Tribunale

federale, in una sentenza C 81/01 dell’11 ottobre 2002, ha stabilito che

il provvedimento del 6 aprile 2000 con cui la Cassa aveva negato a un

assicurato (non essendo adempiuto il periodo di contribuzione minimo) dal 5

maggio 1999 il diritto a indennità di disoccupazione già versategli da giugno

1999.

a gennaio 2000 era una decisione di accertamento. L’interesse al riguardo,

infatti, si riferiva esclusivamente alla possibilità di chiedere la restituzione

delle prestazioni. Nella decisione del 6 aprile 2000 era peraltro stata

prospettata la restituzione, con provvedimento separato, delle indennità.

In quel caso di specie la Cassa,

per il lasso di tempo giugno 1999 - gennaio 2000 avrebbe dovuto, quindi, procedere

tramite una decisione formatrice, emanando direttamente l’ordine di

restituzione delle prestazioni già corrisposte. Del resto non si era

confrontati con la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, nel

senso che una si occupava della verifica dell’adempimento delle condizioni del

diritto a prestazioni e l’altra della restituzione in caso di mancato ossequio

dei presupposti, come ad esempio nei casi dubbi secondo l’art. 81 cpv. 2 lett.

a LADI in relazione ai quali la Cassa può sottoporre la fattispecie al servizio

cantonale (in proposito cfr. pure STF C 215/06 del 20 marzo 2007 consid.

2.2.; STF C 20/05 del 29 giugno 2005 consid. 2).

L’Alta Corte, mancando un interesse

degno di protezione all’accertamento della pretesa alle prestazioni LADI già

versate, ha annullato la sentenza cantonale che aveva respinto il ricorso

dell’assicurato e la decisione del 6 aprile 2000 per il periodo giugno 1999 -

gennaio 2000. Per l’arco di tempo dal mese di febbraio 2000 il TF ha respinto

il ricorso.

In una sentenza C 38/04 del 31

maggio 2005, relativa al caso di una Cassa che aveva emesso, dapprima, una

decisione con cui aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione dal

mese di maggio 2001 a un assicurato, marito della socia gerente di una società

di cui lo stesso era stato l’amministratore unico fino al licenziamento del 31

marzo 2001, e in seguito un provvedimento di restituzione di prestazioni

percepite a torto nel periodo dal mese di maggio al mese di settembre 2001, il

TF ha precisato che la Cassa non aveva alcun motivo per emettere due

provvedimenti distinti. Infatti la stessa poteva e doveva preservare il suo

interesse al rimborso delle indennità versate direttamente con una decisione

formatrice, come ha del resto fatto con la decisione emessa concernente la

restituzione. Facendo, invece, difetto un interesse degno di protezione alla

constatazione del diritto dell’assicurato a delle indennità di disoccupazione

per il periodo in questione, è a torto che la Cassa aveva emanato una decisione

di accertamento su questo punto. Di conseguenza l’Alta Corte ha ritenuto che a

ragione la Commissione cantonale di ricorso avesse annullato d’ufficio tale

decisione.

Con giudizio C 69/05 del 21 agosto

2006.

la nostra Massima Istanza ha, inoltre, stabilito che a torto una Cassa,

che aveva corrisposto indennità per lavoro ridotto al ricorrente dal gennaio

2002.

al luglio 2003, il 4 novembre 2003 aveva emesso una decisione di diniego

del diritto dal 1° gennaio 2002, confermata dalla decisione su opposizione del

18.

maggio 2004, in quanto non vi era alcuna ragione di distinguere l’esame del

diritto del ricorrente all’ILR dal gennaio 2002 da quello della restituzione

delle prestazioni già corrisposte.

Il TF, in proposito ha evidenziato:

" (…) Or

selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de

constatation, au sens de l'art. 49 al. 2 LPGA (voir aussi l'art. 25 al. 2

en corrélation avec l'art. 5 al. 1 let. b PA), que lorsque la constatation

immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est

commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de

droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou

privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être

préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de

droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1 et les références).

En l'occurrence, la caisse

intimée a nié par décision du 4 novembre 2003 confirmée sur opposition le 18

mai 2004, le droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire

de travail à partir du 1er janvier 2002, puis, par décision subséquente du 10

décembre 2003, elle a réclamé la restitution des prestations corrélatives déjà

versées. Dès lors qu'elle pouvait et devait préserver son intérêt au

remboursement des prestations octroyées directement au moyen d'une décision

formatrice (arrêt P. du 11 octobre 2002, C 81/01), elle n'avait aucune raison

de dissocier l'examen du droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction

de l'horaire de travail à partir du 1er janvier 2002 de celui de la restitution

des prestations déjà versées. Faute d'intérêt digne de protection à la

constatation immédiate du droit du recourant à ces prestations pour la période

en cause, c'est à tort que l'intimée a rendu une décision de constatation sur

ce point. C'est également à tort que les premiers juges sont entrés en matière

sur le recours formé devant eux contre la décision sur opposition du 18 mai 2004, en lieu et place de

l'annuler d'office (cf. ATF

129.

V 289). (…)”

Al riguardo cfr. anche STF C 334/05

del 18 maggio 2006.

2.4

Il TCA, dal canto suo, con sentenza 38.2005.55

del 21 novembre 2005 ha deciso che per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese

di febbraio 2005 in cui l'assicurata aveva ricevuto le indennità di

disoccupazione andava emesso un ordine di restituzione e non una decisione di

accertamento con cui le si negava il diritto all’apertura di un termine quadro

per la riscossione delle indennità di disoccupazione a far tempo dal 19

novembre 2004, avendo mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro anche dopo essersi dimessa dall’impiego presso un’associazione.

La Cassa è stata invitata a

esaminare se fossero ossequiate le condizioni per emettere un ordine di

restituzione per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese di febbraio 2005.

Per i mesi di marzo, aprile e

maggio 2005, per i quali l’assicurata non aveva ricevuto alcuna indennità,

questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto.

Con sentenza 38.2006.53 del 2 marzo

2007.

questa Corte ha annullato per il periodo agosto 2005 - febbraio 2006 la

decisione su opposizione del 27 giugno 2006, con cui una Cassa aveva negato a

un assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2005 -

già versategli da agosto 2005 a febbraio 2006 -, in quanto in seno alla società

in cui aveva lavorato occupava una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro.

Questo Tribunale al consid. 2.3. ha

rilevato:

" (…) Per quanto attiene al lasso di

tempo dal mese di agosto 2005 al mese di febbraio 2006, in cui l’assicurato ha

percepito le indennità di disoccupazione, la Cassa ha potuto preservare il suo

interesse al rimborso delle prestazioni erogate esaminando direttamente se

erano adempiuti i presupposti della riconsiderazione o della revisione

processuale ed emanando, nel mese di luglio 2006, un ordine di restituzione

delle indennità giornaliere percepite a torto (cfr. doc. 28).

Non era pertanto necessario emettere una

decisione di accertamento.

In particolare va sottolineato che

nell’evenienza concreta non vi è la suddivisione delle procedure tra due

autorità distinte, come talvolta avviene in materia di assicurazione contro la

disoccupazione: da un lato, l’autorità che verifica l’adempimento delle

condizioni del diritto alle indennità di disoccupazione, dall’altro, l’autorità

che ordina la restituzione (…)

In casu, poi, non vi sono circostanze

particolari, né dal punto di vista della Cassa, né da quello del ricorrente che

rendessero necessaria l’emissione di una decisione di constatazione, del genere

di quella effettivamente emanata.

In concreto, quindi, facendo difetto un

interesse degno di protezione alla constatazione del diritto dell’assicurato a

delle indennità di disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la

Cassa ha emesso una decisione di constatazione su tale punto. (…)”

Gli atti sono stati trasmessi alla

Cassa affinché rendesse una decisione su opposizione in relazione

all’opposizione interposta contro la decisione di restituzione del 6 luglio

2006.

Inoltre, per quanto riguardava il

rifiuto di riconoscere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2006, per i quali non erano

state corrisposte indennità, il ricorso è stato respinto.

Il

ricorso al Tribunale federale dell’assicurato, in cui aveva chiesto il

riconoscimento del diritto a prestazioni dell'assicurazione disoccupazione dal

1° agosto 2005 in poi, nella misura in cui era ricevibile, è stato accolto

parzialmente, e meglio limitatamente al diniego del gratuito patrocinio in sede

cantonale.

A quest’ultimo riguardo l’Alta

Corte, nella sentenza 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 1, ha indicato:

"

Oggetto del contendere è il diritto di S.

a indennità di disoccupazione dal mese di marzo al mese di maggio 2006. Nella

misura in cui infatti l'interessato chiede anche il riconoscimento delle

relative prestazioni da agosto 2005 a febbraio 2006, nel frattempo già versate,

il ricorso in materia di diritto pubblico è irricevibile, in quanto su questo

punto, e meglio sulla correttezza della decisione del 6 luglio 2006 con cui la

Cassa ha chiesto la restituzione delle indennità percepite per questo lasso di

tempo, la Corte cantonale non si è ancora espressa, avendo essa rinviato gli

atti all'amministrazione per competenza e meglio per emanare la relativa

decisione su opposizione (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164). (…)”

Il TF non ha sollevato alcuna

critica, nemmeno quale obiter dictum, circa il modo di procedere del TCA

che ha ritenuto quale decisione di accertamento il provvedimento di diniego del

diritto a indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2005 del 27 giugno 2006 e

l’ha annullato nella misura in cui si riferiva ai mesi da agosto 2005 a

febbraio 2006 in cui l’assicurato aveva già percepito le prestazioni.

In proposito cfr. pure STCA

38.2022.7

dell’8 giugno 2022; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022; STCA

38.2022.14

dell’11 maggio 2022; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022; STCA

38.2016.68-69 del 18 luglio 2017 e STCA 38.2011.32 del 23 maggio 2011.

2.5

Nel caso di specie RI 1, per il

periodo da aprile 2018 a dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020 a luglio 2022, ha

ricevuto gli assegni familiari a favore delle sue figlie (cfr. doc. C), che poi

riversava alla ex moglie (cfr. doc. E).

Nell’agosto

2022.

il datore di lavoro ha cessato di corrispondere al ricorrente gli assegni

familiari (cfr. doc. I pag. 3).

In

effetti con decisione del 2 agosto 2022 la Cassa ha limitato temporalmente il

diritto agli AF per salariati dell’insorgente al 31 luglio 2022 (cfr. doc. 1

1/2).

Tale

provvedimento, che non risulta essere stato impugnato tramite opposizione, è,

quindi, cresciuto in giudicato.

Il 10

marzo 2023 la parte resistente ha emesso una decisione con cui ha negato al

ricorrente il diritto agli AF dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e dal 19

luglio 2020, poiché era emerso che per questi periodi l’avente diritto

prioritario giusta l’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam era la madre delle ragazze, __________

(cfr. doc. 12; consid. 1.1.).

Il provvedimento del 10 marzo 2023

è stato confermato dalla decisione su opposizione del 23 maggio 2023 (cfr. doc.

A; consid. 1.3.).

Dalle carte processuali non emerge

che la Cassa abbia emesso al riguardo un ordine di restituzione (cfr. doc. A; III

pag. 6).

Come esposto sopra, l’emanazione di

una decisione di accertamento, ossia che constata l’esistenza, l’inesistenza o

l’estensione di diritti, presuppone che il medesimo scopo non possa essere

raggiunto tramite una decisione formatrice che costituisce, annulla o modifica

dei diritti.

Le decisioni di accertamento sono

sussidiarie rispetto alle decisioni formatrici (cfr. consid. 2.2.).

Ciò vale anche quando l’autorità

emette d’ufficio una decisione di accertamento (cfr. consid. 2.2.).

In concreto il provvedimento del 10

marzo 2023 con cui al ricorrente è stato rifiutato il diritto agli AF con

effetto retroattivo dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e dal 19 luglio

2020, come pure la decisione su opposizione del 23 maggio 2023 che ha

confermato la decisione appena menzionata (cfr. consid. 1.1.; 1.3.) sono delle

decisioni di accertamento.

In effetti un provvedimento che non

può modificare con effetto obbligatorio e direttamente vincolante un diritto a

determinate prestazioni, in quanto queste ultime sono già state corrisposte

alla parte richiedente, costituisce una decisione di accertamento. Per

modificare la situazione giuridica derivante dalla decisione di concessione

delle prestazioni la Cassa ha la facoltà di ordinare la restituzione delle

prestazioni già percepite alle condizioni che regolano la revoca di decisioni

amministrative cresciute in giudicato (cfr. STF C 183/04 del 12 ottobre 2005

consid. 3).

L’amministrazione poteva così

preservare il suo interesse al rimborso delle prestazioni erogate da aprile

2018.

a dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020 al luglio 2022 esaminando

direttamente se fossero realizzati i presupposti della riconsiderazione o della

revisione processuale ed emanando un ordine di restituzione degli assegni

familiari già corrisposti (cfr. STCA 38.2022.14 dell’11 maggio 2022 consid.

2.8.; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022 consid. 2.5.).

Al riguardo va evidenziato che le

sentenze 39.2022.4 del 16 agosto 2022, 39.2022.9 del 6 febbraio 2023,

39.2016.19

del 6 marzo 2017 emanate dal TCA concernono fattispecie relative ad

AF versati a torto.

In quei casi la Cassa ha negato il

diritto con effetto retroattivo, emettendo direttamente un ordine di

restituzione degli assegni.

In concreto non era, pertanto,

necessario emanare una decisione di accertamento.

In particolare nel caso di specie

non vi è la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, visto che

la Cassa è competente sia per fissare e versare gli

assegni familiari (eventualmente

anticipati dai datori di lavoro; cfr. art. 6 e 10 Legge sugli assegni di

famiglia del Cantone Ticino - Laf) sia

per esigere la restituzione degli AF indebitamente riscossi (cfr. 1, 15 LAFam;

25.

LPGA).

Nemmeno sussistono d’altronde

circostanze particolari tali da rendere necessaria l’emissione di una decisione

di accertamento preliminare, del genere di quella effettivamente emanata il 10

marzo 2023 e confermata dalla decisione su opposizione del 23 maggio 2023 (cfr.

consid. 2.2. - 2.4.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.6.).

Facendo difetto un interesse degno

di protezione all’accertamento dell’inesistenza del diritto agli AF per il

periodo aprile 2018 - dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020 al 31 luglio 2022, in

cui gli stessi sono stati erogati all’insorgente, è a torto che la Cassa ha

emesso una decisione di accertamento su tale punto.

Di conseguenza la decisione su

opposizione del 23 maggio 2023, che ha confermato il provvedimento del 10 marzo

2023.

di revoca del diritto agli AF (cfr. doc. 12, A; consid. 1.1.; 1.3.) già

corrisposti, va annullata (cfr. consid. 2.2.-2.4.; STFA C 69/05 del 21 agosto

2006; C 69/05 del 21 maggio 2006; STFA C 38/04 del 31 maggio 2005; DTF 129 V

289; STFA C 81/01 dell’11 ottobre 2002 consid. 1; STCA 38.2016.68-69 del 18

luglio 2017 consid. 2.3.; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022 consid. 2.5.; STCA

38.2022.14

dell’11 maggio 2022; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022).

La Cassa è, dunque, invitata a

esaminare al più presto se sono ossequiati i presupposti della riconsiderazione

o della revisione processuale e a emettere, se del caso, un ordine di

restituzione degli assegni familiari versati al ricorrente da aprile 2018 -

dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020 al 31 luglio 2022.

È utile rilevare che

l’art. 25 cpv. 2 LPGA, dal 1° gennaio 2021, prevede

che il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che

l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi

cinque anni dopo il versamento della prestazione.

2.6

Alla

luce dell’esito della presente vertenza, la richiesta di richiamare documenti

specifici, in particolare l’incarto completo concernente __________ della Cassa

di compensazione per gli assegni familiari “__________” di __________, inclusa

la comunicazione all’Ufficio centrale di compensazione e l’incarto relativo al

ricorrente dell’Ufficio di gestione degli AF di __________, come pure quella di

ottenere informazione scritta da __________ relativa alla conferma del

versamento degli AF da parte del marito fino al mese di agosto 2022 (cfr. doc.

I pag. 19; VII; VII1; XII), si rivela superflua.

2.7

A titolo

abbondanziale è comunque utile osservare, in primo luogo, in merito alla

censura ricorsuale secondo cui la decisione impugnata sarebbe vaga e non

permetterebbe al ricorrente di comprendere come si sia arrivati alla revoca del

diritto agli assegni familiari (cfr. doc. I pag. 6-8), che è vero che il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost.,

comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che

impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle

parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare

che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da

ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una

chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del

caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se

brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e

l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro.

È

altrettanto vero, tuttavia, che l’autorità non è tenuta a prendere

esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può

limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a

influire sul giudizio (cfr. STF 9C_182/2023 del 21 giugno 2023 consid. 5.1.;

STF 8C_89/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 9C_569/2020 del 4

gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021

consid. 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF

8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016

consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio

2011.

consid. 3.2.).

Nella

presente evenienza il TCA si limita a rilevare, da una parte, che nella

decisione su opposizione del 23 maggio 2023 la Cassa ha specificato che nei

periodi in questione (da aprile 2018 a dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020), a

seguito dei cambiamenti intervenuti nella situazione lavorativa di __________,

l’avente diritto era in realtà quest’ultima in virtù dell’art. 7 cpv. 1 lett. c

LAFam. Al riguardo è stato riportato integralmente, come pure nella decisione

del 10 marzo 2023, l’art. 7 cpv. 1 LAFam, il quale prevede che qualora più

persone abbiano diritto agli assegni familiari il diritto spetta, nell’ordine,

alla persona che esercita un’attività lucrativa (lett. a), rispettivamente (nel

caso in cui entrambi i genitori lavorino ai sensi della lett. a e abbiano

l’autorità parentale sul figlio o l’abbiano avuta fino alla maggiore età dello

stesso ai sensi della lett. b) alla persona presso la quale il figlio viveva

prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età (lett. c; cfr.

doc. A; 12).

Dall’altra,

che dalla sentenza pretorile del 17 febbraio 2016 relativa all’assetto

provvisorio ex art. 176 CC con cui i coniugi __________ sono stati autorizzati

a sospendere la comunione domestica si evince che le figlie __________ (1999), __________

(2002), __________ (2003) e __________ (2009) sono state affidate alla madre

per la cura e la custodia, rimanendo l’autorità parentale a entrambi i genitori

(cfr. doc. D). Anche dalla sentenza di divorzio del 4 giugno 2021 risulta che

le figlie minori, __________ e __________, sono affidate alla madre (cfr. doc.

G).

Inoltre

la Cassa, il 2 agosto 2022, ha invitato l’insorgente a fornire in particolare

una dichiarazione rilasciata da __________ attestante l’attività svolta dal

2017.

a quel momento, copia di tutti gli eventuali contratti di lavoro stipulati

da quest’ultima e dei certificati di salario dal 2017, nonché delle buste paga

della ex moglie da gennaio 2022 (cfr. doc. 2 1/2).

Il 29

agosto e il 19 settembre 2022 l’amministrazione ha poi chiesto al ricorrente di

trasmettere una dichiarazione della ex moglie concernente l’attività svolta da

agosto 2017 a marzo 2018 e da gennaio 2020 al 18 luglio 2020, come pure i

certificati di salario di quest’ultima per gli anni dal 2017 al 2021 (cfr. doc.

4.

1/1; 5/1/1).

Il 7

dicembre 2022 la parte resistente gli ha pure domandato una dichiarazione

sottoscritta da entrambi i genitori attestante con chi vivono prevalentemente i

figli e la data esatta dalla quale vivono separati, nonché copia della

convenzione alimentare (cfr. doc. 8 1/1).

Infine

va sottolineato che l’insorgente, peraltro patrocinato da una legale, ha impugnato

dinanzi a questo Tribunale la decisione su opposizione entrando nel merito

della questione.

2.8

Il TCA

osserva, in secondo luogo, che nella STF 8C_123/2011, 8C_132/2011 del 31 maggio

2011.

- concernente il rifiuto da parte della Cassa di riconoscere ad un padre,

divorziato, il diritto agli assegni familiari, ritenendo che tale diritto

spettasse alla madre, alla quale la sentenza di divorzio aveva attribuito

l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale sul figlio - la nostra Massima

Istanza ha innanzitutto ricordato che qualora più persone abbiano diritto agli

assegni familiari per lo stesso figlio il diritto spetta, nell’ordine, alle

persone indicate all’art. 7 cpv. 1 LAFam.

Inoltre,

riferendosi alle considerazioni espresse nella pronuncia cantonale a proposito

del fatto che la madre, essendo rimasta silente, avesse implicitamente

rinunciato a vantare pretese sul versamento dell’assegno di formazione, che

spettava quindi al padre salariato, il Tribunale federale ha espressamente

indicato che “non si può derogare ad una regolamentazione legale”.

In una sentenza pubblicata in DTF

139.

V 429 il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione a cascata

dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto dall’introduzione della richiesta

della seconda persona che fa valere un diritto all’assegno per lo stesso

figlio, ma già dal momento della nascita del diritto al salario. Il

comportamento degli aventi diritto non modifica l’ordine legale di cui all’art.

7.

LAFam che determina a chi spettino prioritariamente gli assegni. Dai

materiali legislativi traspare, peraltro, la volontà del legislatore di non

accordare ai genitori un diritto di scelta in merito a chi debba percepire gli

assegni. Di conseguenza è escluso che l’avente diritto che segue nell’ordine di

priorità si sostituisca all’avente diritto prioritario allorché quest’ultimo si

astenga dal far valere il suo diritto

Ne consegue che gli arretrati

devono essere versati alle persone aventi diritto ai sensi dell’art. 7 cpv. 1

LAFam, mentre la persona che ha indebitamente percepito la prestazione è tenuta

a restituirla (cfr. DTF 139 V 429 consid. 4.2.; 4.3.; DTF 142 V 583 consid.

4.2.; STF 8C_22/2015 del 5 maggio 2015 consid. 3.4.; STCA 39.2023.2 del 10

maggio 2023 consid. 2.6.).

L’art.

8.

LAFam enuncia che:

"

Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i

figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari

in aggiunta ai contributi."

Tuttavia,

come enunciato al p.to 404.1 delle Direttive concernenti

la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), emanate dall'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e valide dal 1° gennaio 2009 (stato

1° gennaio 2023, versione 21), se un accordo o una

sentenza di divorzio può stabilire a chi spetti in ultima analisi l’importo

dell’assegno familiare, il primo avente diritto deve invece sempre essere

determinato dalla CAF conformemente all’articolo 7 LAFam.

In una

sentenza 39.2015.11 del 14 dicembre 2015 il TCA ha confermato quanto stabilito

dalla Cassa, ossia che la madre che viveva con la figlia era inderogabilmente

l'avente diritto agli assegni di famiglia. Il padre, nonostante quanto deciso

dal giudice civile, era quindi tenuto a restituire l’importo percepito

indebitamente, indipendentemente dal fatto che avesse riversato gli assegni

alla madre.

Cfr.

pure STCA 39.2022.4 del 16 agosto 2022 consid. 2.9.

2.9

Infine, questa

Corte prende atto che il ricorrente ha indicato che chiederà il condono (cfr.

doc. I pag., 16), in quanto, da un lato, malgrado la separazione, egli non

aveva motivo di dubitare di essere il titolare del diritto agli assegni

familiari dal momento che svolgeva un’attività lucrativa, mentre la ex moglie

non aveva un impiego stabile. Dall’altro, riversava sempre gli AF alla madre

delle sue figlie. Il medesimo ha asserito di non aver saputo che la situazione

della ex moglie fosse mutata (cfr. doc. I pag. 13; 10).

In

proposito giova osservare che per costante

giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono (art. 4

OPGA) solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è

stabilito definitivamente, dall’altro,

che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.;

STF 8C_195/2022 del 99 agosto 2022 consid. 7.1., pubblicata in SVR 2022 ALV N.

34.

pag. 119 e in DLA 2022 N. 16 pag. 446; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021

consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009

del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del

5.

novembre 2009).

Benché

nelle osservazioni del 12 ottobre 2023 la parte ricorrente abbia asserito che dall’incarto

“(…) in particolare dai conteggi salariali della signora __________ (pt. 3 e 7

dell’incarto CO 1), emerge che quest’ultima non ha percepito AF nei periodi dal

1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e a partire dal 19 luglio 2020” (cfr.

doc. XII), nell’impugnativa è stato precisato che __________, rispondendo

telefonicamente a uno scritto dell’avv. RA 1 del 16 giugno 2023 (in cui le ha

indicato che “(…) per il periodo dal 1. aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e a

partire dal 19 luglio 2020 è lei l’avente diritto a percepire gli assegni

figli/formazione per le vostre figlie (…)” e le ha chiesto di comunicare se

e da quando riceveva gli AF; cfr. doc. O), ha affermato di percepire da circa

tre anni (circa dal 2020) gli AF in favore delle figlie (cfr. doc. I pag. 5

p.to 12; consid. 1.4.).

Ne

consegue che perlomeno gli AF per il lasso di tempo aprile 2018 - dicembre 2019

non sono, in ogni caso, stati corrisposti alla madre delle ragazze.

L’art.

25.

lett. d LAFam enuncia che l’art. 20 LAVS si applica per analogia alla

compensazione.

Giusta

l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS possono essere compensati con prestazioni scadute

i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del

25.

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio

militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli

assegni familiari nell’agricoltura.

Le

DAFam, dal canto loro, al p.to 538.4 prevedono, da un lato, che in determinate

situazioni è possibile procedere a una compensazione tra le Casse, ad esempio

in caso di concorso di diritti, se gli assegni familiari sono stati versati

erroneamente al secondo avente diritto.

Dall’altro,

che in tali casi, la Cassa che avrebbe dovuto versare gli assegni familiari

trasferisce l’importo dovuto direttamente alla Cassa che li ha versati

indebitamente. La condizione è che gli aventi diritto interessati abbiano dato

il loro consenso a questa procedura. Sono fatte salve le situazioni di cui ai

N. 510.2 (situazione in cui non è sicuro che il primo avente diritto raggiunga

effettivamente il salario minimo richiesto sull’anno intero o in cui egli ha

sempre rapporti di lavoro di breve durata presso datori di lavoro diversi) e

529.

(assicurato con più datori di lavoro dove non è chiaro fin dal principio

quale datore di lavoro versi il salario più elevato o con più datori di lavoro

che versano salari identici) che non riguardano ad ogni modo la concreta

fattispecie.

In una

sentenza 8C_804/2017 del 9 ottobre 2018 il Tribunale federale, contestualmente

a un ricorso della Segreteria di Stato dell’economia in ambito di assicurazione

contro la disoccupazione, dopo aver ribadito che la compensazione non deve

comunque ledere il minimo vitale dell’assicurato come fissato dall’art. 93 LEF,

ha peraltro evidenziato che l’estinzione del credito di restituzione tramite

compensazione può intervenire soltanto quando è stato deciso definitivamente in

merito alla restituzione e a un’eventuale domanda di condono. L’Alta Corte ha

indicato che l’opposizione e il ricorso inoltrati contro una decisione in

materia di restituzione hanno effetto sospensivo e che una compensazione

immediata farebbe perdere all’assicurato la possibilità di contestare la

restituzione e, se del caso, di domandare il condono dell’obbligo di

restituire.

2.10

L’art. 61

lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la

procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le

parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere

imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel

caso concreto, trattandosi di assegni familiari secondo la LAFam, in relazione

ai quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2023.2 del 10 maggio 2023 consid.

2.9.; STCA 39.2022.9 del 6 febbraio 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2022.8 del 17

ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.11

Il

ricorrente, vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo

di fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g

LPGA).

Visto

l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione all’assistenza

giudiziaria (cfr. doc. I; consid. 1.4.) – la quale deve essere intesa solo come

domanda di assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti

al TCA in materia di assegni familiari secondo la LAFam è per principio

gratuita (cfr. consid. 2.10.; art. 29 cpv. 1 Lptca) – è divenuta priva di

oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid.

6.

e, tra le tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF

9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018

consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione

del 23 maggio 2023 emessa dalla Cassa CO 1 che ha negato al ricorrente il

diritto agli assegni familiari retroattivamente dal 1° aprile 2018 al 31

dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020 è annullata.

2.

Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a

carico dello Stato. La CO 1 verserà alla parte ricorrente

fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva

d’oggetto la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti