39.2023.8
A torto emessa dec. di accertam. (NO dt agli AF con effetto retroatt. da 4/18, poiché spettavano alla madre) quando poteva emanare ordine di restituz. AF percepiti. Difetta quindi un int. degno di protez. all'accert. dell'inesist. del dt agli AF. Cassa invitata a esaminare se date condiz. per OR
6 novembre 2023Italiano46 min
i dovuti accertamenti, la Cassa ha stabilito che in applicazione di quanto disposto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2023.8
rs
Lugano
6 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22
giugno 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
23 maggio 2023 emanata da
CO 1
in materia di assegni di
famiglia
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione del 10 marzo 2023 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito che
il diritto agli assegni per figli e di formazione riconosciuto a RI 1 a favore
delle figlie __________ (__________.1999), __________ (__________.2002), __________
(__________.2003) e __________ (__________.2009) non poteva essere mantenuto,
in quanto aveva potuto appurare, solamente tra agosto 2022 e gennaio 2023, che __________
dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020 è l’avente diritto
ex art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam.
A
titolo abbondanziale è stato aggiunto che “(…) gli assegni in favore di __________,
__________, __________ e __________, dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e
dal 19 luglio 2020, dovranno essere richiesti dalla signora __________ alla
Cassa per assegni familiari competente” (cfr. 12 1/2-2/2).
1.2. RI 1 ha
interposto tempestiva opposizione, nella quale ha chiesto l’annullamento del
provvedimento del 10 marzo 2023 e ha affermato:
"
(…) Come risulta dalle decisioni di separazione e di divorzio di cui ai
verbali della Pretura di __________ qui allegate in copia, sono stato obbligato
dal giudice a versare gli assegni familiari in aggiunta ai contributi di
mantenimento.
Ciò considerato, sono
sempre stato per legge l’avente diritto a tali assegni che dovevo riversare
alla mia (ex) moglie, in favore delle figlie, come previsto dall’art. 8 della
Legge federale sugli assegni familiari.
Come dimostrano gli
estratti conto bancari di cui allego copia, ho sempre provveduto a versare alla
mia (ex) moglie gli assegni familiari da me percepiti.
Mi oppongo pertanto alla
vostra decisione di annullare con effetto retroattivo il versamento al mio
datore di lavoro e di riflesso a me stesso, degli assegni familiari.
Non mi è noto se la mia
ex moglie abbia effettivamente richiesto ed ottenuto il versamento di assegni
familiari. In ogni caso non ne aveva il diritto.
È quindi semmai la Cassa
di compensazione che ha eventualmente versato gli assegni alla mia ex moglie a
dover chiedere la restituzione al di lei datore di lavoro.
Faccio poi notare che se
dovessi restituire tutti gli assegni familiari che voi sostenete io abbia
ricevuto senza valido motivo - mentre nella più totale buona fede ero sicuro di
averne diritto, perché non sapevo nulla in merito a eventuali richieste della
mia ex moglie - mi troverei in gravissime difficoltà. (…)” (Doc. 13 1/47)
1.3. Con
decisione su opposizione del 23 maggio 2023 la Cassa ha confermato il proprio
provvedimento del 10 marzo 2023, rilevando che “a seguito del colloquio
telefonico intercorso in agosto 2022 con la signora __________ (madre di __________,
__________, __________ ed __________), la Cassa ha avuto conoscenza del
cambiamento subentrato nella sua situazione lavorativa” e che “effettuati
Fatti
i dovuti accertamenti, la Cassa ha stabilito che in applicazione di quanto disposto
dall’art. 7 cpv. 1 lett. c della legge federale sugli assegni familiari (LAFam)
– entrata in vigore il 1° gennaio 2009 – dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019
e dal 19 luglio 2020 non fossero più adempiuti i requisiti per il
riconoscimento della titolarità del diritto agli assegni familiari a nome del
signor RI 1”.
L’amministrazione
ha sottolineato che “(…) anche in presenza dei verbali 17 febbraio 2016 e 1°
luglio 2020, mediante i quali il Pretore del distretto di __________ ha
ordinato il versamento dei contributi alimentari oltre agli assegni familiari,
la titolarità del diritto a nome del signor RI 1 non può essere in ogni caso
mantenuta”, precisando che “(…) prossimamente, la Cassa emanerà nei confronti
dell’insorgente una decisione di restituzione delle prestazioni” (cfr. doc.
A).
1.4. Contro
la citata decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1,
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della
stessa, come pure l’ammissione al beneficio della più completa assistenza
giudiziaria (cfr. doc. I pag. 17-18).
A
sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha dapprima addotto che il
diritto a percepire gli AF per le sue figlie spettava a RI 1, in quanto a sua
conoscenza era l’unico genitore - sia durante il matrimonio che dopo la
separazione/divorzio - che aveva un’attività lucrativa e che tale situazione è
stata accertata in un primo momento con sentenza del 17 febbraio 2016 con cui
il Pretore l’ha autorizzato a vivere separato dalla moglie dal 1° marzo 2016,
impegnandosi a versare direttamente a quest’ultima fr. 770.-- al mese per
ciascuna delle quattro figlie, AF compresi (cfr. doc. D), pari a complessivi
fr. 3'080.-- mensili, somma effettivamente corrisposta mensilmente nel periodo
riguardante la decisione del 10 marzo 2023 (cfr. consid. 1.1.) da aprile 2018 a
dicembre 2019 e computata nel calcolo degli AFI percepiti da __________ in
particolare relativo al mese di settembre 2018 (cfr. doc. F).
È
stato precisato, da un lato, che anche nella sentenza di divorzio del 4 giugno
2021 è stato previsto che il padre doveva versare alla madre i contributi
alimentari per __________, __________, minorenni, e per __________, ancora agli
studi, di fr. 710.-- per figlia, oltre agli AF (cfr. doc. G).
Dall’altro,
che la percezione degli AF da parte dell’insorgente e il loro susseguente e
immediato trasferimento alla sua ex moglie è sempre avvenuto in modo pacifico e
incontestato.
Il
medesimo ha indicato che il datore di lavoro ha cessato di pagargli gli AF
dall’agosto 2022, come pure che egli da anni non parla con la madre delle sue
figlie e che non era minimamente a conoscenza della situazione professionale
della stessa.
È
stato evidenziato che solo in un secondo tempo si è scoperto che __________ ha
percepito degli AF e che una delle due Casse non ha adempiuto l’obbligo di
notifica al Registro centrale ex art. 21c LAFam.
Rispondendo
telefonicamente a uno scritto dell’avv. RA 1 (cfr. doc. O), la ex moglie del
ricorrente, il 19 giugno 2023, ha comunicato di ricevere gli AF da circa tre
anni, ossia dall’anno 2020 e che avrebbe informato la ditta __________, datore
di lavoro dell’ex marito. Questa, interpellata dalla legale, non si ricorda
però di una telefonata in particolare, specificando che durante la procedura di
separazione/divorzio, se vi erano comunicazioni in rapporto al pagamento del
salario e degli AF, consultava i rispettivi avvocati e agiva di conseguenza
(cfr. doc. I pag. 2-5).
La
parte ricorrente sostiene, poi, che la decisione su opposizione impugnata crea
una sensazione di profonda ingiustizia e incongruenza, sollevando innanzitutto
l’argomento della violazione del diritto di essere sentito: mancanza di
motivazione. A mente dell’insorgente la decisione è vaga e non permette di
comprendere come si è arrivati a questa situazione. Più specificatamente il
diritto di ottenere una decisione motivata per iscritto garantito dall’art. 29
cpv. 2 Cost. non sarebbe rispettato con una decisione che si limita a indicare
di aver avuto conoscenza del cambiamento subentrato nella posizione lavorativa
della signora __________, senza specificare, segnatamente, come si è modificata
la situazione lavorativa dell’ex moglie, se, di che importo e da quando sono
stati corrisposti gli AF alla ex moglie, se e quando è avvenuta la notifica
all’Ufficio centrale di compensazione, quale delle due Casse non ha notificato
all’Ufficio centrale di compensazione il versamento deli AF pe le figlie del signor
RI 1.
È
stato altresì sottolineato che neppure in occasione degli accertamenti che la
Cassa ha indicato di aver svolto a seguito della telefonata di __________ è
stato consultato o sentito l’insorgente.
La
parte ricorrente ha pure evidenziato che dalla decisione impugnata non si
evince il motivo per cui la Cassa abbia iniziato la procedura direttamente in
modo contenzioso, senza valutare altre vie possibili e verosimilmente più
efficaci.
Al
riguardo è stato rilevato che al più tardi al momento della richiesta degli AF
da parte della ex moglie avrebbe dovuto avere luogo uno scambio di informazioni
tra le Casse coinvolte e, in particolar modo, un coordinamento tra loro al fine
di regolare in maniera univoca la questione. Secondo l’insorgente “è assurdo
che a causa dell’assenza di coordinamento sia una terza persona ignara di tutto
a subirne le conseguenze; non sarebbe più logico che colui che ha fatto
l’errore se ne assuma anche la responsabilità?”.
Inoltre
è stato fatto valere che, in virtù del principio di coordinamento e della
libertà di apprezzamento accordata all’Autorità, una volta capito che
verosimilmente il beneficiario non era più l’attuale avente diritto e/o che gli
AF erano stati pagati in doppio, la Cassa avrebbe potuto:
"
1. Per i periodi prima della richiesta da parte della madre degli AF,
cioè per i periodi in
cui non c’è stato un doppio pagamento, richiedere direttamente alla cassa di
quest’ultima il rimborso degli AF da loro versati per quel periodo, mentre
Considerandi
2.
Per
i periodi dove c’è stato un doppio pagamento definire chi è il responsabile
(ovvero la cassa che non ha notificato all’Ufficio centrale di compensazione
e/o eventuali dichiarazioni da parte della signora __________) per determinare
chi ha sbagliato e quindi chi è responsabile per il rimborso.
Si precisa che in
nessuna parte della legge viene stabilito in modo vincolante che la data di
restituzione coincide con la data in cui subentra ex art. 7 LAFam un nuovo
avente diritto.” (doc. I pag. 9)
La
parte ricorrente in proposito ha suggerito che sarebbe risultata più sensata,
in particolare, una richiesta di restituzione direttamente alla Cassa della
moglie o alla moglie stessa da parte della sua Cassa.
È
stata sottolineata l’assenza di cooperazione tra le Autorità competenti (al
riguardo è plausibile l’assenza di scambio di informazioni tra le Casse
coinvolte) che ha avuto come conseguenza quella di creare un abuso contrario
non solo all’art. 7 LAFam ma al sistema stesso del Registro centrale il quale è
stato istituito appositamente per contrastare ogni qualsivoglia forma di abuso.
Nell’impugnativa
è, altresì, stato asserito che “non si può trascurare il fatto che la
giurisprudenza in materia, sebbene in situazioni non proprio analoghe, conferma
l’agire della Cassa, ma il risultato nel caso concreto è talmente ingiusto e
oneroso per l’insorgente che si ritiene giusto e necessario analizzare la
decisione in base ai principi costituzionali, vere valvole di sicurezza per
evitare situazioni contrarie al comune senso di giustizia” (cfr. doc. I
pag. 11).
In
particolare è stata invocata la tutela della buona fede, rilevando, da un lato,
che “malgrado la separazione che ha mutato la situazione familiare del ricorrente,
egli non aveva motivo di dubitare di essere il beneficiario della decisione dal
momento che la sua ex moglie non aveva un’attività lavorativa stabile e dal
momento che le discussioni per la determinazione del contributo alimentare
prevedevano esplicitamente gli AF, ritenuto che egli era l’unico con
un’attività lucrativa e quindi l’unico che poteva beneficiare degli AF. (…)”, dall’altro,
che “gli AF ricevuti dal ricorrente sono sempre stati riversati alla madre
delle sue figlie (doc. E), questo significa che non si è arricchito, non ha
beneficiato di questi introiti per sé stesso e molto difficilmente riuscirà a
ottenere il rimborso di quanto versato da parte della sua ex moglie. Di
conseguenza, è evidente che questa situazione gli sta creando un grave e
notevole pregiudizio.”. È stato puntualizzato che va d’altronde tenuto
conto
che, se l’insorgente dovesse essere tenuto a restituire gli AF, il relativo
importo sarebbe pari a quasi fr. 37'000.--, somma ingente a fronte del suo
guadagno netto di fr. 4'600.-- per 13 mensilità da cui vanno dedotti i
contributi mensili di fr. 2'150 per le figlie (cfr. doc. I pag. 13).
La
decisione dell’amministrazione è stata considerata anche in contrasto con il
principio di proporzionalità, soprattutto poiché, visto che “la stessa
indica che la restituzione dell’importo dovuto corrisponde ai periodi
retroattivi durante i quali la signora __________ disponeva esclusivamente
della titolarità degli AF ex art. 7 LAFam. Tuttavia, la legge non prevede da
nessuna parte che la data di restituzione delle prestazioni corrisponde a
quella in cui l’ex moglie è diventata la sola avente diritto secondo la lista
dell’art. 7 LAFam
(…)”, l’ammontare da restituire sarebbe
verosimilmente troppo importante (cfr. doc. I pag. 16).
Infine
l’insorgente ha anticipato che inoltrerà richiesta di condono giusta gli art.
25.
LPGA e 4 OPGA (cfr. doc. I pag. 16-17).
Con il
ricorso è stato prodotto il Certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria vidimato dal Comune di __________ e la relativa documentazione
(cfr. doc. P).
1.5
Nella sua risposta del 18 agosto 2023
la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa, evidenziando in particolare:
"
(…) In occasione del colloquio telefonico intercorso in data 02.08.2022
con la signora __________, il Servizio assegni familiari (in seguito: SAF)
della Cassa è venuto a conoscenza che la stessa svolge un’attività lucrativa e
pertanto, con decisione 02.08.2022, è stato sospeso cautelativamente il diritto
a nome del signor RI 1 al 31.07.2022 per la figlia __________.
Per quanto riguarda le
altre figlie, il diritto a nome dell’assicurato era già limitato al 30.06.2021
per __________ e al 30.06.2022 per __________ e __________ (scadenza certificati
scolastici).
Ora soltanto il
30.09.2022
(per __________, __________ e __________) e il 18.10.2022 (per __________),
nel Registro degli assegni familiari si è generato il diritto a nome della
signora __________ in favore delle figlie, segnatamente:
-
Dall’1.08.2022 per __________, __________ e __________;
-
Dall’1.10.2022 per __________.
Alla luce di quanto precede, dal
Registro degli assegni familiari non risulta alcun conflitto (percezione
doppia). Ma soprattutto risulta come la Cassa abbia agito correttamente.
(…) la Cassa non ritiene
di dovere entrare nel merito delle ulteriori censure esposte dal ricorrente,
ritenuto come le stesse non sono pertinenti con l’oggetto della decisione
contestata: volta a revocare il diritto agli assegni familiari a favore del ricorrente
determinando la titolarità del diritto per il periodo dal 1.4.2018 al
31.12.2019
e dal 19.7.2020 alla ex moglie.
Il ricorrente potrà
formulare le proprie contestazioni a margine di una decisione di restituzione
che la Cassa sarà chiamata a emanare nei suoi confronti, conformemente a quanto
sancito anche dal Tribunale Federale (cfr. DTF 140 V 233 che ha riconosciuto
quale debitore il salariato e non già il datore di lavoro, considerato quale
mero organo d’incasso o di pagamento)” (Doc. III pag. 5 e 6)
1.6
La parte
ricorrente, dopo aver ottenuto una proroga del termine per presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. V; VI), l’8 settembre 2023, ha chiesto il
richiamo dell’incarto completo concernente __________ della Cassa di
compensazione per gli assegni familiari “__________” di __________, inclusa la
comunicazione all’Ufficio centrale di compensazione, dell’incarto completo
concernente RI 1 della Cassa CO 1, inclusa la comunicazione all’Ufficio
centrale di compensazione e dell’incarto relativo al ricorrente dell’Ufficio di
gestione degli AF di __________ (cfr. doc. VII + 1).
1.7
Il 22
settembre 2023 la Cassa ha preso posizione al riguardo, puntualizzando di aver
provveduto a inviare l’incarto completo relativo al ricorrente con la propria
risposta di causa e ribadendo che la trasmissione dei dati con l’Ufficio
centrale di compensazione avviene in via elettronica (cfr. doc. IX).
1.8
Il doc.
IX è stato inviato per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. X).
1.9
Il 2
ottobre 2023 il TCA, a seguito della richiesta della parte ricorrente, ha
inviato a quest’ultima l’incarto riguardante l’insorgente trasmesso dalla Cassa
il 18 agosto 2023 con la risposta di causa - come peraltro indicato a pag. 7
della stessa (cfr. doc. XI; III).
Il 12
ottobre 2023 il MLaw __________ ha presentato delle osservazioni (cfr. doc.
XII).
1.10
Il 23
ottobre 2023 la Cassa si è sostanzialmente riconfermata nella propria risposta
di causa e nelle successive osservazioni (cfr. doc. XIV).
1.11
Il doc.
XIV è stato spedito per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XV).
1.12
Il MLaw __________,
il 6 novembre 2023, ha trasmesso un ulteriore scritto (cfr. doc. XVI) che è
stato inviato per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XVII).
considerato in
diritto
2.1
L'autorità di ricorso può
pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una decisione su
opposizione emessa dall'organo amministrativo
competente (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF
9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413 consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3).
La costante giurisprudenza federale
ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio
2021.
consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF
8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016
consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del
16.
settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR
2005.
AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110
V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata).
2.2
L’art. 49 cpv. 1 e 2 della Legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
concernente la decisione - applicabile agli assegni familiari sulla base dell’art.
1.
della Legge federale sugli assegni familiari (LAFam) - enuncia:
"
1.
Nei casi di
ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore
deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e
ingiunzioni.
2.
Una domanda relativa a una decisione
d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse
degno di protezione.”
L’art. 52 cpv. 1 e 2 LPGA, relativo
all’opposizione, prevede che:
"
1.
Le decisioni
possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il
servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e
pregiudiziali.
2.
Le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici.”
La LPGA non definisce il concetto
di decisione, ma al riguardo va fatto riferimento all’art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa (PA; cfr.
UELI
KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Ed., 2020, n.
10-11 ad art. 49 LPGA) che al cpv. 1 prevede:
"
1.
Sono decisioni i
provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico
federale e concernenti:
a. la costituzione,
la modificazione o l’annullamento di diritti o di obblighi;
b. l’accertamento
dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’estensione di diritti o di obblighi;
c. il rigetto o la
dichiarazione d’inammissibilità d’istanze dirette alla costituzione, alla
modificazione, all’annullamento o all’accertamento di diritti o di obblighi.”
Le decisioni che costituiscono,
modificano, annullano dei diritti o degli obblighi sono decisioni formatrici,
mentre le decisioni che servono unicamente a chiarire la situazione giuridica,
accertando l’esistenza,
l’inesistenza o l’estensione di diritti o di obblighi sono decisioni di
accertamento (cfr. STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.1.; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 10 ad art.
100).
Ai sensi
dell’art. 49 cpv. 2 LPGA una domanda relativa a una decisione d’accertamento
deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di
protezione.
L’art. 25 cpv. 1 e 2 PA sancisce
peraltro:
"
1.
L’autorità
competente nel merito può, d’ufficio o a domanda, accertare per decisione
l’esistenza, l’inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto
pubblico.
2.
La domanda d’una decisione d’accertamento
dev’essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di
protezione.”
L’interesse degno di protezione è
l’interesse di fatto o giuridico, attuale, concreto, specifico e diretto a
ottenere l’accertamento celere dell’esistenza o l’inesistenza di un rapporto
giuridico. Occorre, inoltre, che nessun interesse pubblico o privato vi si
opponga e che tale interesse degno di protezione non possa essere salvaguardato
da una decisione formatrice. La decisione di accertamento ha, dunque, un
carattere sussidiario. La condizione dell’interesse degno di protezione vale
anche qualora l’autorità emetta una decisione di accertamento non su richiesta,
bensì d’ufficio (cfr. STF
8C_4/2022 del 4 maggio 2022 consid. 1.3.2.; STF
8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2; STF 8C_949/2016 del 7 settembre
2016.
consid. 4.; STF 9C_571/2015 dell’8 aprile 2016 consid. 2.1.; DTF
142.
V 2; STF 9C_143/2012 del 22 marzo 2012 consid. 4.2.; STFA C 183/04 del 12
ottobre 2005 consid. 2.2.; UELI KIESER, op. cit., n. 52 ad art. 49 LPGA; BORIS
RUBIN, op.cit., n. 10 ad art. 100).
La giurisdizione di prima istanza
deve entrare nel merito di un ricorso inoltrato contro una decisione di
accertamento emessa a torto, nel senso che il ricorso non può essere ritenuto
irricevibile, bensì deve essere esaminato se siano o meno adempiute le
condizioni per emettere una decisione di accertamento e in caso negativo la
decisione di accertamento va annullata (cfr. STF
8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2.; DTF 129 V 289 consid.
3.3.; BORIS RUBIN, op.
cit., n. 10 ad art. 100).
Con sentenza 9C_571/2015 dell’8
aprile 2016, menzionata sopra, il Tribunale federale, in ambito
dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ha, in primo luogo,
precisato che, per quanto attiene allo statuto di assicurato in materia di
contributi, la giurisprudenza ha stabilito che una decisione di accertamento è
ad ogni modo possibile quando un interesse maggiore richiede l’esame
preliminare di tale questione, ad esempio in certi casi complessi dove non si
può ragionevolmente esigere che dei conteggi di contributi complicati siano
effettuati prima che l’esistenza di un’attività lucrativa dipendente e
l’obbligo contributivo del datore di lavoro siano stabiliti. Una tale
situazione può presentarsi qualora numerosi assicurati siano toccati dalla decisione
relativa alla loro condizione di persone salariate notificata al loro datore di
lavoro comune, in particolare se il numero dei medesimi è così elevato che
l’amministrazione, rispettivamente il giudice sono dispensati dal chiamarli in
causa (cfr. DTF 129 V 289 consid. 2.2.) oppure quando la questione giuridica
riguardante lo statuto contributivo, a causa delle particolari circostanze, è
nuova (cfr. STF 9C_250/2017 del 30 ottobre 2017 consid. 1.2.1.; UELI KIESER,
op. cit., n. 51 ad art. 49 LPGA).
In secondo luogo, l’Alta Corte, da
un lato, ha negato che in quel caso di specie, concernente una persona che
collaborava quale consigliere d’impresa con una società di diritto francese e
che era stata considerata, mediante una decisione di accertamento confermata su
opposizione, quale salariata, si fosse confrontati con un interesse maggiore
che esigeva l’esame preliminare dello statuto di contribuente che non poteva
essere tutelato tramite una decisione formatrice relativa al pagamento dei
contributi.
Dall’altro, ha deciso che in
assenza di un interesse degno di protezione all’accertamento immediato dello
statuto del ricorrente in materia di AVS, i primi giudici avrebbero dovuto
annullare d’ufficio la decisione su opposizione. È stato comunque garantito
all’insorgente il diritto di contestare i conteggi dei contributi emessi
successivamente - inclusa la questione preliminare dello statuto contributivo -
nonostante il termine di opposizione fosse spirato.
2.3
Nel settore dell’assicurazione contro
la disoccupazione, il Tribunale
federale, in una sentenza C 81/01 dell’11 ottobre 2002, ha stabilito che
il provvedimento del 6 aprile 2000 con cui la Cassa aveva negato a un
assicurato (non essendo adempiuto il periodo di contribuzione minimo) dal 5
maggio 1999 il diritto a indennità di disoccupazione già versategli da giugno
1999.
a gennaio 2000 era una decisione di accertamento. L’interesse al riguardo,
infatti, si riferiva esclusivamente alla possibilità di chiedere la restituzione
delle prestazioni. Nella decisione del 6 aprile 2000 era peraltro stata
prospettata la restituzione, con provvedimento separato, delle indennità.
In quel caso di specie la Cassa,
per il lasso di tempo giugno 1999 - gennaio 2000 avrebbe dovuto, quindi, procedere
tramite una decisione formatrice, emanando direttamente l’ordine di
restituzione delle prestazioni già corrisposte. Del resto non si era
confrontati con la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, nel
senso che una si occupava della verifica dell’adempimento delle condizioni del
diritto a prestazioni e l’altra della restituzione in caso di mancato ossequio
dei presupposti, come ad esempio nei casi dubbi secondo l’art. 81 cpv. 2 lett.
a LADI in relazione ai quali la Cassa può sottoporre la fattispecie al servizio
cantonale (in proposito cfr. pure STF C 215/06 del 20 marzo 2007 consid.
2.2.; STF C 20/05 del 29 giugno 2005 consid. 2).
L’Alta Corte, mancando un interesse
degno di protezione all’accertamento della pretesa alle prestazioni LADI già
versate, ha annullato la sentenza cantonale che aveva respinto il ricorso
dell’assicurato e la decisione del 6 aprile 2000 per il periodo giugno 1999 -
gennaio 2000. Per l’arco di tempo dal mese di febbraio 2000 il TF ha respinto
il ricorso.
In una sentenza C 38/04 del 31
maggio 2005, relativa al caso di una Cassa che aveva emesso, dapprima, una
decisione con cui aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione dal
mese di maggio 2001 a un assicurato, marito della socia gerente di una società
di cui lo stesso era stato l’amministratore unico fino al licenziamento del 31
marzo 2001, e in seguito un provvedimento di restituzione di prestazioni
percepite a torto nel periodo dal mese di maggio al mese di settembre 2001, il
TF ha precisato che la Cassa non aveva alcun motivo per emettere due
provvedimenti distinti. Infatti la stessa poteva e doveva preservare il suo
interesse al rimborso delle indennità versate direttamente con una decisione
formatrice, come ha del resto fatto con la decisione emessa concernente la
restituzione. Facendo, invece, difetto un interesse degno di protezione alla
constatazione del diritto dell’assicurato a delle indennità di disoccupazione
per il periodo in questione, è a torto che la Cassa aveva emanato una decisione
di accertamento su questo punto. Di conseguenza l’Alta Corte ha ritenuto che a
ragione la Commissione cantonale di ricorso avesse annullato d’ufficio tale
decisione.
Con giudizio C 69/05 del 21 agosto
2006.
la nostra Massima Istanza ha, inoltre, stabilito che a torto una Cassa,
che aveva corrisposto indennità per lavoro ridotto al ricorrente dal gennaio
2002.
al luglio 2003, il 4 novembre 2003 aveva emesso una decisione di diniego
del diritto dal 1° gennaio 2002, confermata dalla decisione su opposizione del
18.
maggio 2004, in quanto non vi era alcuna ragione di distinguere l’esame del
diritto del ricorrente all’ILR dal gennaio 2002 da quello della restituzione
delle prestazioni già corrisposte.
Il TF, in proposito ha evidenziato:
" (…) Or
selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de
constatation, au sens de l'art. 49 al. 2 LPGA (voir aussi l'art. 25 al. 2
en corrélation avec l'art. 5 al. 1 let. b PA), que lorsque la constatation
immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est
commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de
droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou
privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être
préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de
droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1 et les références).
En l'occurrence, la caisse
intimée a nié par décision du 4 novembre 2003 confirmée sur opposition le 18
mai 2004, le droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail à partir du 1er janvier 2002, puis, par décision subséquente du 10
décembre 2003, elle a réclamé la restitution des prestations corrélatives déjà
versées. Dès lors qu'elle pouvait et devait préserver son intérêt au
remboursement des prestations octroyées directement au moyen d'une décision
formatrice (arrêt P. du 11 octobre 2002, C 81/01), elle n'avait aucune raison
de dissocier l'examen du droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction
de l'horaire de travail à partir du 1er janvier 2002 de celui de la restitution
des prestations déjà versées. Faute d'intérêt digne de protection à la
constatation immédiate du droit du recourant à ces prestations pour la période
en cause, c'est à tort que l'intimée a rendu une décision de constatation sur
ce point. C'est également à tort que les premiers juges sont entrés en matière
sur le recours formé devant eux contre la décision sur opposition du 18 mai 2004, en lieu et place de
l'annuler d'office (cf. ATF
129.
V 289). (…)”
Al riguardo cfr. anche STF C 334/05
del 18 maggio 2006.
2.4
Il TCA, dal canto suo, con sentenza 38.2005.55
del 21 novembre 2005 ha deciso che per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese
di febbraio 2005 in cui l'assicurata aveva ricevuto le indennità di
disoccupazione andava emesso un ordine di restituzione e non una decisione di
accertamento con cui le si negava il diritto all’apertura di un termine quadro
per la riscossione delle indennità di disoccupazione a far tempo dal 19
novembre 2004, avendo mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro anche dopo essersi dimessa dall’impiego presso un’associazione.
La Cassa è stata invitata a
esaminare se fossero ossequiate le condizioni per emettere un ordine di
restituzione per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese di febbraio 2005.
Per i mesi di marzo, aprile e
maggio 2005, per i quali l’assicurata non aveva ricevuto alcuna indennità,
questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto.
Con sentenza 38.2006.53 del 2 marzo
2007.
questa Corte ha annullato per il periodo agosto 2005 - febbraio 2006 la
decisione su opposizione del 27 giugno 2006, con cui una Cassa aveva negato a
un assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2005 -
già versategli da agosto 2005 a febbraio 2006 -, in quanto in seno alla società
in cui aveva lavorato occupava una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro.
Questo Tribunale al consid. 2.3. ha
rilevato:
" (…) Per quanto attiene al lasso di
tempo dal mese di agosto 2005 al mese di febbraio 2006, in cui l’assicurato ha
percepito le indennità di disoccupazione, la Cassa ha potuto preservare il suo
interesse al rimborso delle prestazioni erogate esaminando direttamente se
erano adempiuti i presupposti della riconsiderazione o della revisione
processuale ed emanando, nel mese di luglio 2006, un ordine di restituzione
delle indennità giornaliere percepite a torto (cfr. doc. 28).
Non era pertanto necessario emettere una
decisione di accertamento.
In particolare va sottolineato che
nell’evenienza concreta non vi è la suddivisione delle procedure tra due
autorità distinte, come talvolta avviene in materia di assicurazione contro la
disoccupazione: da un lato, l’autorità che verifica l’adempimento delle
condizioni del diritto alle indennità di disoccupazione, dall’altro, l’autorità
che ordina la restituzione (…)
In casu, poi, non vi sono circostanze
particolari, né dal punto di vista della Cassa, né da quello del ricorrente che
rendessero necessaria l’emissione di una decisione di constatazione, del genere
di quella effettivamente emanata.
In concreto, quindi, facendo difetto un
interesse degno di protezione alla constatazione del diritto dell’assicurato a
delle indennità di disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la
Cassa ha emesso una decisione di constatazione su tale punto. (…)”
Gli atti sono stati trasmessi alla
Cassa affinché rendesse una decisione su opposizione in relazione
all’opposizione interposta contro la decisione di restituzione del 6 luglio
2006.
Inoltre, per quanto riguardava il
rifiuto di riconoscere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2006, per i quali non erano
state corrisposte indennità, il ricorso è stato respinto.
Il
ricorso al Tribunale federale dell’assicurato, in cui aveva chiesto il
riconoscimento del diritto a prestazioni dell'assicurazione disoccupazione dal
1° agosto 2005 in poi, nella misura in cui era ricevibile, è stato accolto
parzialmente, e meglio limitatamente al diniego del gratuito patrocinio in sede
cantonale.
A quest’ultimo riguardo l’Alta
Corte, nella sentenza 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 1, ha indicato:
"
Oggetto del contendere è il diritto di S.
a indennità di disoccupazione dal mese di marzo al mese di maggio 2006. Nella
misura in cui infatti l'interessato chiede anche il riconoscimento delle
relative prestazioni da agosto 2005 a febbraio 2006, nel frattempo già versate,
il ricorso in materia di diritto pubblico è irricevibile, in quanto su questo
punto, e meglio sulla correttezza della decisione del 6 luglio 2006 con cui la
Cassa ha chiesto la restituzione delle indennità percepite per questo lasso di
tempo, la Corte cantonale non si è ancora espressa, avendo essa rinviato gli
atti all'amministrazione per competenza e meglio per emanare la relativa
decisione su opposizione (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164). (…)”
Il TF non ha sollevato alcuna
critica, nemmeno quale obiter dictum, circa il modo di procedere del TCA
che ha ritenuto quale decisione di accertamento il provvedimento di diniego del
diritto a indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2005 del 27 giugno 2006 e
l’ha annullato nella misura in cui si riferiva ai mesi da agosto 2005 a
febbraio 2006 in cui l’assicurato aveva già percepito le prestazioni.
In proposito cfr. pure STCA
38.2022.7
dell’8 giugno 2022; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022; STCA
38.2022.14
dell’11 maggio 2022; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022; STCA
38.2016.68-69 del 18 luglio 2017 e STCA 38.2011.32 del 23 maggio 2011.
2.5
Nel caso di specie RI 1, per il
periodo da aprile 2018 a dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020 a luglio 2022, ha
ricevuto gli assegni familiari a favore delle sue figlie (cfr. doc. C), che poi
riversava alla ex moglie (cfr. doc. E).
Nell’agosto
2022.
il datore di lavoro ha cessato di corrispondere al ricorrente gli assegni
familiari (cfr. doc. I pag. 3).
In
effetti con decisione del 2 agosto 2022 la Cassa ha limitato temporalmente il
diritto agli AF per salariati dell’insorgente al 31 luglio 2022 (cfr. doc. 1
1/2).
Tale
provvedimento, che non risulta essere stato impugnato tramite opposizione, è,
quindi, cresciuto in giudicato.
Il 10
marzo 2023 la parte resistente ha emesso una decisione con cui ha negato al
ricorrente il diritto agli AF dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e dal 19
luglio 2020, poiché era emerso che per questi periodi l’avente diritto
prioritario giusta l’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam era la madre delle ragazze, __________
(cfr. doc. 12; consid. 1.1.).
Il provvedimento del 10 marzo 2023
è stato confermato dalla decisione su opposizione del 23 maggio 2023 (cfr. doc.
A; consid. 1.3.).
Dalle carte processuali non emerge
che la Cassa abbia emesso al riguardo un ordine di restituzione (cfr. doc. A; III
pag. 6).
Come esposto sopra, l’emanazione di
una decisione di accertamento, ossia che constata l’esistenza, l’inesistenza o
l’estensione di diritti, presuppone che il medesimo scopo non possa essere
raggiunto tramite una decisione formatrice che costituisce, annulla o modifica
dei diritti.
Le decisioni di accertamento sono
sussidiarie rispetto alle decisioni formatrici (cfr. consid. 2.2.).
Ciò vale anche quando l’autorità
emette d’ufficio una decisione di accertamento (cfr. consid. 2.2.).
In concreto il provvedimento del 10
marzo 2023 con cui al ricorrente è stato rifiutato il diritto agli AF con
effetto retroattivo dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e dal 19 luglio
2020, come pure la decisione su opposizione del 23 maggio 2023 che ha
confermato la decisione appena menzionata (cfr. consid. 1.1.; 1.3.) sono delle
decisioni di accertamento.
In effetti un provvedimento che non
può modificare con effetto obbligatorio e direttamente vincolante un diritto a
determinate prestazioni, in quanto queste ultime sono già state corrisposte
alla parte richiedente, costituisce una decisione di accertamento. Per
modificare la situazione giuridica derivante dalla decisione di concessione
delle prestazioni la Cassa ha la facoltà di ordinare la restituzione delle
prestazioni già percepite alle condizioni che regolano la revoca di decisioni
amministrative cresciute in giudicato (cfr. STF C 183/04 del 12 ottobre 2005
consid. 3).
L’amministrazione poteva così
preservare il suo interesse al rimborso delle prestazioni erogate da aprile
2018.
a dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020 al luglio 2022 esaminando
direttamente se fossero realizzati i presupposti della riconsiderazione o della
revisione processuale ed emanando un ordine di restituzione degli assegni
familiari già corrisposti (cfr. STCA 38.2022.14 dell’11 maggio 2022 consid.
2.8.; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022 consid. 2.5.).
Al riguardo va evidenziato che le
sentenze 39.2022.4 del 16 agosto 2022, 39.2022.9 del 6 febbraio 2023,
39.2016.19
del 6 marzo 2017 emanate dal TCA concernono fattispecie relative ad
AF versati a torto.
In quei casi la Cassa ha negato il
diritto con effetto retroattivo, emettendo direttamente un ordine di
restituzione degli assegni.
In concreto non era, pertanto,
necessario emanare una decisione di accertamento.
In particolare nel caso di specie
non vi è la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, visto che
la Cassa è competente sia per fissare e versare gli
assegni familiari (eventualmente
anticipati dai datori di lavoro; cfr. art. 6 e 10 Legge sugli assegni di
famiglia del Cantone Ticino - Laf) sia
per esigere la restituzione degli AF indebitamente riscossi (cfr. 1, 15 LAFam;
25.
LPGA).
Nemmeno sussistono d’altronde
circostanze particolari tali da rendere necessaria l’emissione di una decisione
di accertamento preliminare, del genere di quella effettivamente emanata il 10
marzo 2023 e confermata dalla decisione su opposizione del 23 maggio 2023 (cfr.
consid. 2.2. - 2.4.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.6.).
Facendo difetto un interesse degno
di protezione all’accertamento dell’inesistenza del diritto agli AF per il
periodo aprile 2018 - dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020 al 31 luglio 2022, in
cui gli stessi sono stati erogati all’insorgente, è a torto che la Cassa ha
emesso una decisione di accertamento su tale punto.
Di conseguenza la decisione su
opposizione del 23 maggio 2023, che ha confermato il provvedimento del 10 marzo
2023.
di revoca del diritto agli AF (cfr. doc. 12, A; consid. 1.1.; 1.3.) già
corrisposti, va annullata (cfr. consid. 2.2.-2.4.; STFA C 69/05 del 21 agosto
2006; C 69/05 del 21 maggio 2006; STFA C 38/04 del 31 maggio 2005; DTF 129 V
289; STFA C 81/01 dell’11 ottobre 2002 consid. 1; STCA 38.2016.68-69 del 18
luglio 2017 consid. 2.3.; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022 consid. 2.5.; STCA
38.2022.14
dell’11 maggio 2022; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022).
La Cassa è, dunque, invitata a
esaminare al più presto se sono ossequiati i presupposti della riconsiderazione
o della revisione processuale e a emettere, se del caso, un ordine di
restituzione degli assegni familiari versati al ricorrente da aprile 2018 -
dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020 al 31 luglio 2022.
È utile rilevare che
l’art. 25 cpv. 2 LPGA, dal 1° gennaio 2021, prevede
che il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che
l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi
cinque anni dopo il versamento della prestazione.
2.6
Alla
luce dell’esito della presente vertenza, la richiesta di richiamare documenti
specifici, in particolare l’incarto completo concernente __________ della Cassa
di compensazione per gli assegni familiari “__________” di __________, inclusa
la comunicazione all’Ufficio centrale di compensazione e l’incarto relativo al
ricorrente dell’Ufficio di gestione degli AF di __________, come pure quella di
ottenere informazione scritta da __________ relativa alla conferma del
versamento degli AF da parte del marito fino al mese di agosto 2022 (cfr. doc.
I pag. 19; VII; VII1; XII), si rivela superflua.
2.7
A titolo
abbondanziale è comunque utile osservare, in primo luogo, in merito alla
censura ricorsuale secondo cui la decisione impugnata sarebbe vaga e non
permetterebbe al ricorrente di comprendere come si sia arrivati alla revoca del
diritto agli assegni familiari (cfr. doc. I pag. 6-8), che è vero che il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost.,
comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che
impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle
parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare
che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da
ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una
chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del
caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se
brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e
l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro.
È
altrettanto vero, tuttavia, che l’autorità non è tenuta a prendere
esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può
limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a
influire sul giudizio (cfr. STF 9C_182/2023 del 21 giugno 2023 consid. 5.1.;
STF 8C_89/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 9C_569/2020 del 4
gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021
consid. 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF
8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016
consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio
2011.
consid. 3.2.).
Nella
presente evenienza il TCA si limita a rilevare, da una parte, che nella
decisione su opposizione del 23 maggio 2023 la Cassa ha specificato che nei
periodi in questione (da aprile 2018 a dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020), a
seguito dei cambiamenti intervenuti nella situazione lavorativa di __________,
l’avente diritto era in realtà quest’ultima in virtù dell’art. 7 cpv. 1 lett. c
LAFam. Al riguardo è stato riportato integralmente, come pure nella decisione
del 10 marzo 2023, l’art. 7 cpv. 1 LAFam, il quale prevede che qualora più
persone abbiano diritto agli assegni familiari il diritto spetta, nell’ordine,
alla persona che esercita un’attività lucrativa (lett. a), rispettivamente (nel
caso in cui entrambi i genitori lavorino ai sensi della lett. a e abbiano
l’autorità parentale sul figlio o l’abbiano avuta fino alla maggiore età dello
stesso ai sensi della lett. b) alla persona presso la quale il figlio viveva
prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età (lett. c; cfr.
doc. A; 12).
Dall’altra,
che dalla sentenza pretorile del 17 febbraio 2016 relativa all’assetto
provvisorio ex art. 176 CC con cui i coniugi __________ sono stati autorizzati
a sospendere la comunione domestica si evince che le figlie __________ (1999), __________
(2002), __________ (2003) e __________ (2009) sono state affidate alla madre
per la cura e la custodia, rimanendo l’autorità parentale a entrambi i genitori
(cfr. doc. D). Anche dalla sentenza di divorzio del 4 giugno 2021 risulta che
le figlie minori, __________ e __________, sono affidate alla madre (cfr. doc.
G).
Inoltre
la Cassa, il 2 agosto 2022, ha invitato l’insorgente a fornire in particolare
una dichiarazione rilasciata da __________ attestante l’attività svolta dal
2017.
a quel momento, copia di tutti gli eventuali contratti di lavoro stipulati
da quest’ultima e dei certificati di salario dal 2017, nonché delle buste paga
della ex moglie da gennaio 2022 (cfr. doc. 2 1/2).
Il 29
agosto e il 19 settembre 2022 l’amministrazione ha poi chiesto al ricorrente di
trasmettere una dichiarazione della ex moglie concernente l’attività svolta da
agosto 2017 a marzo 2018 e da gennaio 2020 al 18 luglio 2020, come pure i
certificati di salario di quest’ultima per gli anni dal 2017 al 2021 (cfr. doc.
4.
1/1; 5/1/1).
Il 7
dicembre 2022 la parte resistente gli ha pure domandato una dichiarazione
sottoscritta da entrambi i genitori attestante con chi vivono prevalentemente i
figli e la data esatta dalla quale vivono separati, nonché copia della
convenzione alimentare (cfr. doc. 8 1/1).
Infine
va sottolineato che l’insorgente, peraltro patrocinato da una legale, ha impugnato
dinanzi a questo Tribunale la decisione su opposizione entrando nel merito
della questione.
2.8
Il TCA
osserva, in secondo luogo, che nella STF 8C_123/2011, 8C_132/2011 del 31 maggio
2011.
- concernente il rifiuto da parte della Cassa di riconoscere ad un padre,
divorziato, il diritto agli assegni familiari, ritenendo che tale diritto
spettasse alla madre, alla quale la sentenza di divorzio aveva attribuito
l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale sul figlio - la nostra Massima
Istanza ha innanzitutto ricordato che qualora più persone abbiano diritto agli
assegni familiari per lo stesso figlio il diritto spetta, nell’ordine, alle
persone indicate all’art. 7 cpv. 1 LAFam.
Inoltre,
riferendosi alle considerazioni espresse nella pronuncia cantonale a proposito
del fatto che la madre, essendo rimasta silente, avesse implicitamente
rinunciato a vantare pretese sul versamento dell’assegno di formazione, che
spettava quindi al padre salariato, il Tribunale federale ha espressamente
indicato che “non si può derogare ad una regolamentazione legale”.
In una sentenza pubblicata in DTF
139.
V 429 il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione a cascata
dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto dall’introduzione della richiesta
della seconda persona che fa valere un diritto all’assegno per lo stesso
figlio, ma già dal momento della nascita del diritto al salario. Il
comportamento degli aventi diritto non modifica l’ordine legale di cui all’art.
7.
LAFam che determina a chi spettino prioritariamente gli assegni. Dai
materiali legislativi traspare, peraltro, la volontà del legislatore di non
accordare ai genitori un diritto di scelta in merito a chi debba percepire gli
assegni. Di conseguenza è escluso che l’avente diritto che segue nell’ordine di
priorità si sostituisca all’avente diritto prioritario allorché quest’ultimo si
astenga dal far valere il suo diritto
Ne consegue che gli arretrati
devono essere versati alle persone aventi diritto ai sensi dell’art. 7 cpv. 1
LAFam, mentre la persona che ha indebitamente percepito la prestazione è tenuta
a restituirla (cfr. DTF 139 V 429 consid. 4.2.; 4.3.; DTF 142 V 583 consid.
4.2.; STF 8C_22/2015 del 5 maggio 2015 consid. 3.4.; STCA 39.2023.2 del 10
maggio 2023 consid. 2.6.).
L’art.
8.
LAFam enuncia che:
"
Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i
figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari
in aggiunta ai contributi."
Tuttavia,
come enunciato al p.to 404.1 delle Direttive concernenti
la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), emanate dall'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e valide dal 1° gennaio 2009 (stato
1° gennaio 2023, versione 21), se un accordo o una
sentenza di divorzio può stabilire a chi spetti in ultima analisi l’importo
dell’assegno familiare, il primo avente diritto deve invece sempre essere
determinato dalla CAF conformemente all’articolo 7 LAFam.
In una
sentenza 39.2015.11 del 14 dicembre 2015 il TCA ha confermato quanto stabilito
dalla Cassa, ossia che la madre che viveva con la figlia era inderogabilmente
l'avente diritto agli assegni di famiglia. Il padre, nonostante quanto deciso
dal giudice civile, era quindi tenuto a restituire l’importo percepito
indebitamente, indipendentemente dal fatto che avesse riversato gli assegni
alla madre.
Cfr.
pure STCA 39.2022.4 del 16 agosto 2022 consid. 2.9.
2.9
Infine, questa
Corte prende atto che il ricorrente ha indicato che chiederà il condono (cfr.
doc. I pag., 16), in quanto, da un lato, malgrado la separazione, egli non
aveva motivo di dubitare di essere il titolare del diritto agli assegni
familiari dal momento che svolgeva un’attività lucrativa, mentre la ex moglie
non aveva un impiego stabile. Dall’altro, riversava sempre gli AF alla madre
delle sue figlie. Il medesimo ha asserito di non aver saputo che la situazione
della ex moglie fosse mutata (cfr. doc. I pag. 13; 10).
In
proposito giova osservare che per costante
giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono (art. 4
OPGA) solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è
stabilito definitivamente, dall’altro,
che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.;
STF 8C_195/2022 del 99 agosto 2022 consid. 7.1., pubblicata in SVR 2022 ALV N.
34.
pag. 119 e in DLA 2022 N. 16 pag. 446; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021
consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009
del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del
5.
novembre 2009).
Benché
nelle osservazioni del 12 ottobre 2023 la parte ricorrente abbia asserito che dall’incarto
“(…) in particolare dai conteggi salariali della signora __________ (pt. 3 e 7
dell’incarto CO 1), emerge che quest’ultima non ha percepito AF nei periodi dal
1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e a partire dal 19 luglio 2020” (cfr.
doc. XII), nell’impugnativa è stato precisato che __________, rispondendo
telefonicamente a uno scritto dell’avv. RA 1 del 16 giugno 2023 (in cui le ha
indicato che “(…) per il periodo dal 1. aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e a
partire dal 19 luglio 2020 è lei l’avente diritto a percepire gli assegni
figli/formazione per le vostre figlie (…)” e le ha chiesto di comunicare se
e da quando riceveva gli AF; cfr. doc. O), ha affermato di percepire da circa
tre anni (circa dal 2020) gli AF in favore delle figlie (cfr. doc. I pag. 5
p.to 12; consid. 1.4.).
Ne
consegue che perlomeno gli AF per il lasso di tempo aprile 2018 - dicembre 2019
non sono, in ogni caso, stati corrisposti alla madre delle ragazze.
L’art.
25.
lett. d LAFam enuncia che l’art. 20 LAVS si applica per analogia alla
compensazione.
Giusta
l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS possono essere compensati con prestazioni scadute
i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del
25.
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio
militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli
assegni familiari nell’agricoltura.
Le
DAFam, dal canto loro, al p.to 538.4 prevedono, da un lato, che in determinate
situazioni è possibile procedere a una compensazione tra le Casse, ad esempio
in caso di concorso di diritti, se gli assegni familiari sono stati versati
erroneamente al secondo avente diritto.
Dall’altro,
che in tali casi, la Cassa che avrebbe dovuto versare gli assegni familiari
trasferisce l’importo dovuto direttamente alla Cassa che li ha versati
indebitamente. La condizione è che gli aventi diritto interessati abbiano dato
il loro consenso a questa procedura. Sono fatte salve le situazioni di cui ai
N. 510.2 (situazione in cui non è sicuro che il primo avente diritto raggiunga
effettivamente il salario minimo richiesto sull’anno intero o in cui egli ha
sempre rapporti di lavoro di breve durata presso datori di lavoro diversi) e
529.
(assicurato con più datori di lavoro dove non è chiaro fin dal principio
quale datore di lavoro versi il salario più elevato o con più datori di lavoro
che versano salari identici) che non riguardano ad ogni modo la concreta
fattispecie.
In una
sentenza 8C_804/2017 del 9 ottobre 2018 il Tribunale federale, contestualmente
a un ricorso della Segreteria di Stato dell’economia in ambito di assicurazione
contro la disoccupazione, dopo aver ribadito che la compensazione non deve
comunque ledere il minimo vitale dell’assicurato come fissato dall’art. 93 LEF,
ha peraltro evidenziato che l’estinzione del credito di restituzione tramite
compensazione può intervenire soltanto quando è stato deciso definitivamente in
merito alla restituzione e a un’eventuale domanda di condono. L’Alta Corte ha
indicato che l’opposizione e il ricorso inoltrati contro una decisione in
materia di restituzione hanno effetto sospensivo e che una compensazione
immediata farebbe perdere all’assicurato la possibilità di contestare la
restituzione e, se del caso, di domandare il condono dell’obbligo di
restituire.
2.10
L’art. 61
lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la
procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le
parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere
imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della
LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel
caso concreto, trattandosi di assegni familiari secondo la LAFam, in relazione
ai quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2023.2 del 10 maggio 2023 consid.
2.9.; STCA 39.2022.9 del 6 febbraio 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2022.8 del 17
ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18
(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.11
Il
ricorrente, vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo
di fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g
LPGA).
Visto
l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione all’assistenza
giudiziaria (cfr. doc. I; consid. 1.4.) – la quale deve essere intesa solo come
domanda di assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti
al TCA in materia di assegni familiari secondo la LAFam è per principio
gratuita (cfr. consid. 2.10.; art. 29 cpv. 1 Lptca) – è divenuta priva di
oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid.
6.
e, tra le tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF
9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018
consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione
del 23 maggio 2023 emessa dalla Cassa CO 1 che ha negato al ricorrente il
diritto agli assegni familiari retroattivamente dal 1° aprile 2018 al 31
dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020 è annullata.
2.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a
carico dello Stato. La CO 1 verserà alla parte ricorrente
fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva
d’oggetto la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti