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Decisione

39.2023.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 novembre 2023Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle

parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare

che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da

ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una

chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del

caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se

brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e

l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro.

È

altrettanto vero, tuttavia, che l’autorità non è tenuta a prendere

esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può

limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a

influire sul giudizio (cfr. STF 9C_182/2023 del 21 giugno 2023 consid. 5.1.;

STF 8C_89/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 9C_569/2020 del 4

gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021

consid. 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF

8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016

consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio

2011 consid. 3.2.).

Nella

presente evenienza il TCA si limita a rilevare, da una parte, che nella

decisione su opposizione del 23 maggio 2023 la Cassa ha specificato che nei

periodi in questione (da aprile 2018 a dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020), a

seguito dei cambiamenti intervenuti nella situazione lavorativa di __________,

l’avente diritto era in realtà quest’ultima in virtù dell’art. 7 cpv. 1 lett. c

LAFam. Al riguardo è stato riportato integralmente, come pure nella decisione

del 10 marzo 2023, l’art. 7 cpv. 1 LAFam, il quale prevede che qualora più

persone abbiano diritto agli assegni familiari il diritto spetta, nell’ordine,

alla persona che esercita un’attività lucrativa (lett. a), rispettivamente (nel

caso in cui entrambi i genitori lavorino ai sensi della lett. a e abbiano

l’autorità parentale sul figlio o l’abbiano avuta fino alla maggiore età dello

stesso ai sensi della lett. b) alla persona presso la quale il figlio viveva

prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età (lett. c; cfr.

doc. A; 12).

Dall’altra,

che dalla sentenza pretorile del 17 febbraio 2016 relativa all’assetto

provvisorio ex art. 176 CC con cui i coniugi __________ sono stati autorizzati

a sospendere la comunione domestica si evince che le figlie __________ (1999), __________

(2002), __________ (2003) e __________ (2009) sono state affidate alla madre

per la cura e la custodia, rimanendo l’autorità parentale a entrambi i genitori

(cfr. doc. D). Anche dalla sentenza di divorzio del 4 giugno 2021 risulta che

le figlie minori, __________ e __________, sono affidate alla madre (cfr. doc.

G).

Inoltre

la Cassa, il 2 agosto 2022, ha invitato l’insorgente a fornire in particolare

una dichiarazione rilasciata da __________ attestante l’attività svolta dal

2017 a quel momento, copia di tutti gli eventuali contratti di lavoro stipulati

da quest’ultima e dei certificati di salario dal 2017, nonché delle buste paga

della ex moglie da gennaio 2022 (cfr. doc. 2 1/2).

Il 29

agosto e il 19 settembre 2022 l’amministrazione ha poi chiesto al ricorrente di

trasmettere una dichiarazione della ex moglie concernente l’attività svolta da

agosto 2017 a marzo 2018 e da gennaio 2020 al 18 luglio 2020, come pure i

certificati di salario di quest’ultima per gli anni dal 2017 al 2021 (cfr. doc.

4 1/1; 5/1/1).

Il 7

dicembre 2022 la parte resistente gli ha pure domandato una dichiarazione

sottoscritta da entrambi i genitori attestante con chi vivono prevalentemente i

figli e la data esatta dalla quale vivono separati, nonché copia della

convenzione alimentare (cfr. doc. 8 1/1).

Infine

va sottolineato che l’insorgente, peraltro patrocinato da una legale, ha impugnato

dinanzi a questo Tribunale la decisione su opposizione entrando nel merito

della questione.

2.8. Il TCA

osserva, in secondo luogo, che nella STF 8C_123/2011,8C_132/2011 del 31 maggio

2011 - concernente il rifiuto da parte della Cassa di riconoscere ad un padre,

divorziato, il diritto agli assegni familiari, ritenendo che tale diritto

spettasse alla madre, alla quale la sentenza di divorzio aveva attribuito

l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale sul figlio - la nostra Massima

Istanza ha innanzitutto ricordato che qualora più persone abbiano diritto agli

assegni familiari per lo stesso figlio il diritto spetta, nell’ordine, alle

persone indicate all’art. 7 cpv. 1 LAFam.

Inoltre,

riferendosi alle considerazioni espresse nella pronuncia cantonale a proposito

del fatto che la madre, essendo rimasta silente, avesse implicitamente

rinunciato a vantare pretese sul versamento dell’assegno di formazione, che

spettava quindi al padre salariato, il Tribunale federale ha espressamente

indicato che “non si può derogare ad una regolamentazione legale”.

In una sentenza pubblicata in DTF

139 V 429 il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione a cascata

dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto dall’introduzione della richiesta

della seconda persona che fa valere un diritto all’assegno per lo stesso

figlio, ma già dal momento della nascita del diritto al salario. Il

comportamento degli aventi diritto non modifica l’ordine legale di cui all’art.

7 LAFam che determina a chi spettino prioritariamente gli assegni. Dai

materiali legislativi traspare, peraltro, la volontà del legislatore di non

accordare ai genitori un diritto di scelta in merito a chi debba percepire gli

assegni. Di conseguenza è escluso che l’avente diritto che segue nell’ordine di

priorità si sostituisca all’avente diritto prioritario allorché quest’ultimo si

astenga dal far valere il suo diritto

Ne consegue che gli arretrati

devono essere versati alle persone aventi diritto ai sensi dell’art. 7 cpv. 1

LAFam, mentre la persona che ha indebitamente percepito la prestazione è tenuta

a restituirla (cfr. DTF 139 V 429 consid. 4.2.; 4.3.; DTF 142 V 583 consid.

4.2.; STF 8C_22/2015 del 5 maggio 2015 consid. 3.4.; STCA 39.2023.2 del 10

maggio 2023 consid. 2.6.).

L’art.

8 LAFam enuncia che:

"

Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i

figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari

in aggiunta ai contributi."

Tuttavia,

come enunciato al p.to 404.1 delle Direttive concernenti

Considerandi

la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), emanate dall'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e valide dal 1° gennaio 2009 (stato

1° gennaio 2023, versione 21), se un accordo o una

sentenza di divorzio può stabilire a chi spetti in ultima analisi l’importo

dell’assegno familiare, il primo avente diritto deve invece sempre essere

determinato dalla CAF conformemente all’articolo 7 LAFam.

In una

sentenza 39.2015.11 del 14 dicembre 2015 il TCA ha confermato quanto stabilito

dalla Cassa, ossia che la madre che viveva con la figlia era inderogabilmente

l'avente diritto agli assegni di famiglia. Il padre, nonostante quanto deciso

dal giudice civile, era quindi tenuto a restituire l’importo percepito

indebitamente, indipendentemente dal fatto che avesse riversato gli assegni

alla madre.

Cfr.

pure STCA 39.2022.4 del 16 agosto 2022 consid. 2.9.

2.9

Infine, questa

Corte prende atto che il ricorrente ha indicato che chiederà il condono (cfr.

doc. I pag., 16), in quanto, da un lato, malgrado la separazione, egli non

aveva motivo di dubitare di essere il titolare del diritto agli assegni

familiari dal momento che svolgeva un’attività lucrativa, mentre la ex moglie

non aveva un impiego stabile. Dall’altro, riversava sempre gli AF alla madre

delle sue figlie. Il medesimo ha asserito di non aver saputo che la situazione

della ex moglie fosse mutata (cfr. doc. I pag. 13; 10).

In

proposito giova osservare che per costante

giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono (art. 4

OPGA) solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è

stabilito definitivamente, dall’altro,

che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.;

STF 8C_195/2022 del 99 agosto 2022 consid. 7.1., pubblicata in SVR 2022 ALV N.

34.

pag. 119 e in DLA 2022 N. 16 pag. 446; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021

consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009

del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del

5.

novembre 2009).

Benché

nelle osservazioni del 12 ottobre 2023 la parte ricorrente abbia asserito che dall’incarto

“(…) in particolare dai conteggi salariali della signora __________ (pt. 3 e 7

dell’incarto CO 1), emerge che quest’ultima non ha percepito AF nei periodi dal

1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e a partire dal 19 luglio 2020” (cfr.

doc. XII), nell’impugnativa è stato precisato che __________, rispondendo

telefonicamente a uno scritto dell’avv. RA 1 del 16 giugno 2023 (in cui le ha

indicato che “(…) per il periodo dal 1. aprile 2018 al 31 dicembre 2019 e a

partire dal 19 luglio 2020 è lei l’avente diritto a percepire gli assegni

figli/formazione per le vostre figlie (…)” e le ha chiesto di comunicare se

e da quando riceveva gli AF; cfr. doc. O), ha affermato di percepire da circa

tre anni (circa dal 2020) gli AF in favore delle figlie (cfr. doc. I pag. 5

p.to 12; consid. 1.4.).

Ne

consegue che perlomeno gli AF per il lasso di tempo aprile 2018 - dicembre 2019

non sono, in ogni caso, stati corrisposti alla madre delle ragazze.

L’art.

25.

lett. d LAFam enuncia che l’art. 20 LAVS si applica per analogia alla

compensazione.

Giusta

l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS possono essere compensati con prestazioni scadute

i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del

25.

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio

militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli

assegni familiari nell’agricoltura.

Le

DAFam, dal canto loro, al p.to 538.4 prevedono, da un lato, che in determinate

situazioni è possibile procedere a una compensazione tra le Casse, ad esempio

in caso di concorso di diritti, se gli assegni familiari sono stati versati

erroneamente al secondo avente diritto.

Dall’altro,

che in tali casi, la Cassa che avrebbe dovuto versare gli assegni familiari

trasferisce l’importo dovuto direttamente alla Cassa che li ha versati

indebitamente. La condizione è che gli aventi diritto interessati abbiano dato

il loro consenso a questa procedura. Sono fatte salve le situazioni di cui ai

N. 510.2 (situazione in cui non è sicuro che il primo avente diritto raggiunga

effettivamente il salario minimo richiesto sull’anno intero o in cui egli ha

sempre rapporti di lavoro di breve durata presso datori di lavoro diversi) e

529.

(assicurato con più datori di lavoro dove non è chiaro fin dal principio

quale datore di lavoro versi il salario più elevato o con più datori di lavoro

che versano salari identici) che non riguardano ad ogni modo la concreta

fattispecie.

In una

sentenza 8C_804/2017 del 9 ottobre 2018 il Tribunale federale, contestualmente

a un ricorso della Segreteria di Stato dell’economia in ambito di assicurazione

contro la disoccupazione, dopo aver ribadito che la compensazione non deve

comunque ledere il minimo vitale dell’assicurato come fissato dall’art. 93 LEF,

ha peraltro evidenziato che l’estinzione del credito di restituzione tramite

compensazione può intervenire soltanto quando è stato deciso definitivamente in

merito alla restituzione e a un’eventuale domanda di condono. L’Alta Corte ha

indicato che l’opposizione e il ricorso inoltrati contro una decisione in

materia di restituzione hanno effetto sospensivo e che una compensazione

immediata farebbe perdere all’assicurato la possibilità di contestare la

restituzione e, se del caso, di domandare il condono dell’obbligo di

restituire.

2.10

L’art. 61

lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la

procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le

parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere

imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel

caso concreto, trattandosi di assegni familiari secondo la LAFam, in relazione

ai quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2023.2 del 10 maggio 2023 consid.

2.9

; STCA 39.2022.9 del 6 febbraio 2023 consid. 2.10.; STCA 39.2022.8 del 17

ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre 2021consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.11

Il

ricorrente, vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo

di fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g

LPGA).

Visto

l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione all’assistenza

giudiziaria (cfr. doc. I; consid. 1.4.) – la quale deve essere intesa solo come

domanda di assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti

al TCA in materia di assegni familiari secondo la LAFam è per principio

gratuita (cfr. consid. 2.10.; art. 29 cpv. 1 Lptca) – è divenuta priva di

oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid.

6.

e, tra le tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF

9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018

consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione

del 23 maggio 2023 emessa dalla Cassa CO 1 che ha negato al ricorrente il

diritto agli assegni familiari retroattivamente dal 1° aprile 2018 al 31

dicembre 2019 e dal 19 luglio 2020 è annullata.

2.

Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a

carico dello Stato. La CO 1 verserà alla parte ricorrente

fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva

d’oggetto la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti