Lexipedia

Decisione

39.2023.9

A torto la Cassa ha compensato debito del ric. per contributi scoperti con AF dovutigli retroattivamente. Al momento della compensazione era già stato attivato versamento a terzi degli AF, indip. dalla relativa domanda del 24.4.23. In ogni caso c.que Cassa non ha esaminato il rispetto del MV

27 novembre 2023Italiano42 min

quali può rilevare che gli importi riconosciuti a titolo di prestazioni sono stati

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

39.2023.9

rs

Lugano

27 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 giugno 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 maggio 2023 emanata da

CO 1

in materia di assegni di famiglia

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, il 20 febbraio 2023, ha

richiesto gli assegni familiari per persone attive in qualità di indipendenti a

favore della figlia __________, nata l’__________ 2020, la quale non vive nella

sua economia domestica, bensì con la madre, __________ (cfr. doc. 1 1/13 – 1

5/13; 1 8/13).

1.2. Con decisione del 17 marzo 2023 la

Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha riconosciuto a RI 1 il diritto agli assegni

familiari per persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente dal

mese di maggio 2021 al mese di dicembre 2023 (cfr. doc. 3 1/2).

1.3. Il 3 aprile 2023 l’amministrazione

ha inviato una serie di conteggi di pagamento in originale alla __________ di __________

e in copia all’assicurato, nei quali è precisato che il versamento degli assegni

familiari retroattivi di fr. 200.-- mensili relativi al periodo maggio

2021-ottobre 2022 sarebbe stato effettuato a “__________ CONTO SPECIALE” (cfr.

doc. 7 1/38 - 7 36/38).

Dal conteggio di pagamento

concernente il mese di novembre 2022 emerge che soltanto l’importo di fr. 52.50

sarebbe stato corrisposto a “__________ CONTO SPECIALE” (cfr. doc. 7 37/38).

Sempre il 3 aprile 2023 la Cassa

ha emanato una serie di conteggi di pagamento indirizzati all’interessato dai

quali risulta che gli AF di fr. 200.-- al mese riguardanti il lasso di tempo

dicembre 2022 - marzo 2023, come pure l’ammontare di fr. 147.50 corrispondete

alla parte dell’assegno del mese di novembre 2022 non erogato alla __________

sarebbero stati versati a __________ (cfr. doc. D1-D5).

1.4. RI 1, il 3 aprile 2023, ha inviato

personalmente il seguente scritto alla Cassa:

" Con

riferimento alle decisioni del 3 aprile 2023 vi comunico che la signora __________

mi ha riferito che quasi tutti i soldi sono stati da voi trattenuti a causa dei

miei debiti.

Visto che sono soldi destinati a mia figlia chiedo cortesemente di

fare il versamento.

Differentemente vi comunico la mia opposizione e vi chiedo di farmi

avere una vostra decisione motivata, indicando anche a chi posso rivolgermi per

contestarla. (…)” (Doc. 4 1/1).

1.5. Con decisione del 26 aprile 2023,

indirizzata all’assicurato e inviata in copia a __________, la Cassa ha

stabilito che il versamento degli AF per persone che esercitano un’attività

lucrativa indipendente, in favore di __________, sarebbe stato eseguito sul

conto corrente bancario della madre di quest’ultima (cfr. doc. 5 1/2).

1.6. Il 23 maggio 2023 l’amministrazione

ha, poi, emanato nei confronti di RI 1 una decisione su opposizione con la

quale ha confermato la compensazione delle prestazioni scadute con i crediti

vantati dalla Cassa __________.

Nel provvedimento in questione è

stato rilevato:

" IN

FATTO

1.

Con decisione 17 marzo 2023 la cassa ha concesso la titolarità del

diritto agli assegni familiari al signor RI 1 in favore della figlia __________

(__________.2020) per il periodo dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2023.

2.

Al momento dell’elaborazione del pagamento degli assegni familiari

arretrati, la Cassa rileva che l'assicurato ha un debito nei confronti della Cassa __________ per contributi scoperti; di

conseguenza, in applicazione dei disposti

degli artt. 25 lett.

d. della Legge federale sugli assegni

familiari (LAFam) e 20 cpv. 2 lett. a. della Legge

federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti (LAVS), la Cassa decide di

porre parte delle prestazioni scadute a compensazione dei crediti vantati dalla Cassa __________, a saldo delle esecuzioni in essere.

A seguito di detta decisione l'opponente riceve i conteggi di pagamento datati 3 aprile 2023 (relativi

Fatti

i mesi da maggio 2021 a novembre 2022) dai

quali può rilevare che gli importi riconosciuti a titolo di prestazioni sono stati

versati sul conto corrente

postale della Cassa __________.

3.

Avverso la presa di posizione

della Cassa, ovvero quella di porre a

compensazione gli assegni familiari con i

contributi scoperti, oggetto di esecuzione, l'insorgente

interpone opposizione in data 25 aprile 2023

ritenendo che l'importo trattenuto è

destinato alla figlia e ne richiede il versamento.

IN DIRITTO

Considerandi

1.

Gli assegni familiari per le persone di condizione indipendente

sono finanziati mediante il prelevamento di un contributo sulla parte di reddito sottoposto all'AVS che

corrisponde all'importo massimo del guadagno assicurato all'assicurazione

infortuni obbligatoria (art. 16 cpvv. 2 e 4 LAFam e art.

30.

cpvv. 1 e 2 della Legge sugli assegni di famiglia; Laf, legge cantonale

di complemento e di applicazione della LAFam).

Per l'art. 25 lett. d. LAFam le

disposizioni della legislazione sull'AVS,

con le loro eventuali deroghe alla Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),

si applicano per analogia, fra gli altri

elementi elencati, alla compensazione secondo l'art. 20 LAVS.

L'art. 20 cpv. 2 lett. a. LAVS - applicabile anche in materia

di assegni familiari ai sensi LAFam per il

rinvio previsto all'art. 1 della LAFam

medesima - stabilisce che possono essere compensati con prestazioni scadute i

crediti derivanti dalla legge federale sugli assegni familiari.

Secondo la giurisprudenza l'art. 20 cpv. 2 lett. a. LAVS è

una norma di legge avente carattere

obbligatorio; in tal senso, la Cassa di compensazione ha non solo il diritto,

ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di compensare i contributi dovuti con delle

prestazioni scadute (cfr. STCA del 1. febbraio 2001 inc. n. 30.2000.49 consid. 2.2.).

La marg. 802.2 delle Direttive concernenti la legge

federale sugli assegni familiari

(DAFam), precisa che l'art. 20 cpv. 2 lett. a. LAVS è applicabile

agli assegni familiari in virtù dell'art. 25 lett. d. LAFam e vale quindi anche per i crediti secondo la LAFam.

In applicazione delle citate norme, gli assegni familiari cui ha

diritto la persona attiva quale indipendente devono essere compensati con i

contributi da essa dovuti alla Cassa __________. (…)” (Doc. A = 6 2/3 – 6 3/3)

1.7

Contro la decisione su opposizione l’assicurato,

rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,

chiedendo l’annullamento della stessa, nonché il versamento degli assegni

familiari arretrati e trattenuti in compensazione a __________ per la figlia __________.

A sostegno delle proprie pretese

la parte ricorrente ha addotto:

" (…)

2.

Il ricorrente ha convissuto con la madre

di __________, la signora __________, sino al 2021, poi è intervenuta la

separazione (ad aggi attuale).

3.

Il ricorrente si era opposto alla decisione all'epoca intimata

in quanto non ritiene corretto che in una situazione del resto precaria

finanziariamente la figlia __________, che come detto vive con la madre, debba

subirne le conseguenze.

Purtroppo la sua situazione finanziaria non è delle migliori,

poiché dopo il licenziamento subito dalla ditta dove lavorava al 60% ha dovuto

canalizzare tutte le sue forze e il suo tempo nell'attività indipendente di __________

(così estesa dal 40% al 100%), senza purtroppo delle entrate sufficienti per

versare degli alimenti (doc. C: decisione di tassazione per l'anno 2022).

Anche la madre non beneficia di una situazione finanziaria buona.

Infatti non lavora e - da quanto noto - percepisce un assegno di prima infanzia

e l'assegno famigliare integrativo (si richiama dall'istituto delle

assicurazioni sociali il relativo incarto).

4.

Nella decisione contestata si cita la direttiva concernente la

legge federale sugli assegni familiari (DAFam), Marg 802.2.

Da tale direttiva (aggiornata al 1 gennaio 2022) risulta che

(anche sentenza TCA del 9 agosto 2016, no 39.2016.13):

"L'articolo 20 capoverso 2 lettera a LAVS è applicabile

agli assegni familiari in virtù dell'articolo 25 lettera d LAFam e vale quindi

anche per i crediti secondo la LAFam. Una __________ può pertanto compensare i

contributi AVS dovuti da una persona priva di attività lucrativa con gli

assegni familiari cui questa ha diritto (v. DTF 138 V 2 del 6 gennaio 2012). In

caso di versamento a terzi, invece, i contributi dovuti dal lavoratore

indipendente o dalla persona priva di attività lucrativa alla __________ o alla

cassa di compensazione AVS non possono essere compensati con gli assegni

familiari. Lo stesso vale per gli assegni familiari percepiti indebitamente e

di cui la __________ ha chiesto la restituzione."

Pertanto visto che gli assegni famigliari vengono versati non al

ricorrente, ma a terzi, ovvero alla sua ex compagna, signora __________ (per la

figlia che non vive con il ricorrente e come risulta dalle decisioni contestate

e dall'intero incarto che si richiama), la cassa di compensazione non può

compensare gli assegni famigliari dovuti con il debito del ricorrente.

5.

A titolo subordinato del resto - come anticipato sopra - anche

la situazione finanziaria del ricorrente non è tale da poter versare

direttamente l'intero importo arretrato alla madre (per la figlia): come si può

notare dalla decisione di tassazione 2022 risulta un reddito imponibile di

21'300.- (ovvero CHF 1'775.- mensili), ciò che non permette neppure di coprire

il suo minimo fabbisogno LEF di CHF 1'200.- mensili e i costi di alloggio (di

CHF 700.- mensili), oltre che le ulteriori spese quali il premio Cassa

malattia, assicurazioni auto, contributi sociali ecc (che non è necessario

approfondire vista l'entità del reddito e quanto già prodotto, ma che se

necessario il ricorrente metterà a disposizione ulteriori giustificativi

aggiornati al 2023). Si noti che il ricorrente ha un altro figlio minorenne, __________

(nato il __________ 2009) che deve o dovrà mantenere.

Inoltre anche la situazione della signora __________ non è tale da

poter sopportare un simile ammanco.

Dispositivo

Anche per questi motivi la compensazione dovrebbe essere evitata,

nella misura in cui intacca il minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo (cfr.

Sentenza TCA del 9 agosto 2016, no 39.2016.13, consid. 2.2). (…)” (Doc. I)

1.8. Nella

sua risposta di causa del 17 agosto 2023 la Cassa ha proposto la reiezione

dell’impugnativa, precisando:

" 2.

Secondo l’art. 9 cpv. 1 della Legge federale

sugli assegni familiari (LAFam), qualora gli assegni familiari non siano

impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati,

quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le

siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA, anche se essa non

dipende dall'assistenza pubblica o privata.

La marg. 246 delle Direttive concernenti la legge federale sugli

assegni familiari (DAFam), precisa che la persona che auspica il versamento a

terzi deve presentare una domanda alla CAF che corrisponde gli assegni

familiari, indicandone il motivo. [... ].

In relazione a quanto asserito dal ricorrente, la Cassa tiene a

sottolineare che fino al 23 aprile 2023 non è stata avanzata alcuna richiesta

di versamento a terzi da parte della signora __________, bensì, in occasione

del deposito della domanda (Doc. 1), il signor RI 1 ha autorizzato il pagamento

delle prestazioni in favore dell'ex compagna.

Il versamento a terzi è stato disposto con effetto 1° aprile 2023

a seguito della richiesta formulata dalla signora __________ in data 24 aprile

2023 (Doc. 5). (…)” (Doc. III)

1.9. Il 18 settembre 2023 l’avv. RA 1, a

nome e per conto del proprio assistito, ha osservato:

" (…) in

data 3 aprile 2023 è avvenuta la compensazione degli AF e conseguente versamento

alla "__________ CONTO SPECIALE" per il periodo dal 1 maggio 2021 a

novembre 2022 (per novembre 2022 limitatamente a CHF 52.50, ovvero a saldo del

debito del ricorrente).

Ciò è stato contestato con l'opposizione del 23 aprile 2023.

2. Tuttavia, sempre il 3 aprile 2023 (e non solo dopo il 24 aprile

come indicato in sede di risposta, ad n. 2, pag. 2) era anche già stato

disposto il pagamento diretto alla signora __________ (cfr. decisioni qui

annesse). Da quanto noto al ricorrente la signora __________, si era

interessata presso l'IAS per l'ottenimento degli AF direttamente (in quanto il

ricorrente non era in grado di versare alimenti), da qui il relativo versamento

a suo favore già il 3 aprile, quindi al medesimo giorno delle decisioni di

compensazione (con la conseguenza che effettivamente la richiesta di pagamento

a terzi era già nota all'autorità precedentemente il 3 aprile e non solo con la

richiesta del 23/24 aprile).

Risulta così che già al momento in cui era stata evasa la richiesta

di AF è stata disposta la (qui contestata) compensazione (non successivamente).

Diversamente a quel tempo (3 aprile) gli AF non oggetto di

compensazione (quindi da novembre 2022 a marzo 2023) sarebbero stati versati al

ricorrente e non alla signora __________. A titolo abbondanziale

leggendo il doc. 5 annesso alla risposta risulterebbe che alla signora __________

è stato riconosciuto un diritto al versamento degli AF direttamente, con

effetto già da gennaio 2023 e non con effetto dal 1 aprile come indicato in

risposta.

3. La contestata compensazione arrecherebbe un danno in definitiva

alla diretta interessata, la piccola __________ (che non potrebbe beneficiare

degli AF trattenuti, visto che il padre non è in grado di riversarli alla

signora __________,

considerata la sua situazione finanziaria).” (Doc. VIII)

1.10. La Cassa, il 5 ottobre 2023,

riconfermandosi nella propria decisione contestata, ha puntualizzato:

" (…) Con

decisione 17 marzo 2023 la Cassa ha concesso la titolarità del diritto agli

assegni familiari al signor RI 1 in favore della figlia __________ (__________.2020)

per il periodo dal 10 maggio 2021 al 31 dicembre 2023 senza alcun dispositivo

riferito al versamento a terzi in quanto il ricorrente, al momento del deposito

della richiesta di assegni familiari per persone attive in qualità di

indipendenti, ha autorizzato il pagamento delle prestazioni in favore dell'ex-compagna.

Il 24 aprile 2023 la signora __________ richiede il versamento a

terzi (cfr. allegato), conseguentemente la Cassa emana una nuova decisione 26

aprile 2023 nei confronti del ricorrente disponendo il versamento a terzi con

effetto 10 aprile 2023.

Il 3 aprile 2023, data dell'elaborazione del pagamento degli

assegni familiari arretrati, la Cassa rileva che l'assicurato ha un debito nei

confronti della Cassa __________ per contributi scoperti e decide di porre

parte delle prestazioni scadute a compensazione dei crediti vantati dalla Cassa

__________.

A saldo delle esecuzioni in essere, gli importi

riconosciuti a titolo di prestazioni limitatamente al periodo da maggio 2021 a

novembre 2022, sono stati versati alla Cassa __________; estinto il debito, i

restanti importi sono stati versati sul conto della signora __________ come

richiesto dal ricorrente in occasione del deposito della richiesta di assegni

familiari per persone attive in qualità di indipendenti. (…)” (Doc. X)

1.11. Il 23 ottobre 2023 la parte

ricorrente ha fatto valere:

" (…)

1. Indipendentemente dall'assenza di un dispositivo specifico

nella decisione del17 marzo 2023 - e come confermato - è stato comunque

disposto il versamento a terzi, il 3 aprile, quindi accogliendo la relativa

richiesta. Il ricorrente non comprende quindi la necessità dello scritto del 24

aprile 2023 - posteriore - della signora __________, se non a conferma della

decisione già presa: del resto le parti non erano patrocinate e tenuto conto

della precedente procedura avviata dalla signora __________ era chiaro (come giustamente

interpretato dalla cassa di compensazione con il versamento del 3 aprile) della

sua esigenza di versamento diretto.

2. Tenuto conto dell'accoglimento della richiesta di versamento a

terzi, eseguito contestualmente alla compensazione, il ricorrente ritiene che

la direttiva richiamata in sede di ricorso debba trovare applicazione, a

beneficio della piccola __________ (ritenuto che nel limite delle sue

disponibilità e confidando in un miglioramento della sua situazione finanziaria

in futuro, certamente si impegnerà a saldare il debito oggetto della

(contestata) compensazione se del caso anche ratealmente).” (Doc. XII)

1.12. Il doc. XII è stato inviato per

conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XIII).

considerato in diritto

2.1. L’art. 2 della Legge federale sugli

assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge

sugli assegni familiari, LAFam) prevede che gli assegni familiari sono

prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente

l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli.

Ai sensi dell’art. 13 cpv. 2bis

LAFam hanno diritto agli assegni familiari le persone obbligatoriamente

assicurate all’AVS in quanto esercitanti un’attività lucrativa indipendente. Le

prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni familiari del

Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i

dettagli concernenti la nascita e l’estinzione del diritto.

L’art. 12 cpv. 2 LAFam prevede

che i datori di lavoro e le persone che esercitano un’attività lucrativa

indipendente sottostanno all’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in

cui l’impresa ha la sua sede legale oppure, ove questa manchi, del loro Cantone

di domicilio. Le succursali dei datori di lavoro sottostanno all’ordinamento

sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate. I Cantoni possono

pattuire regolamentazioni diverse.

Giusta l’art. 16 LAFam relativo

al finanziamento i Cantoni disciplinano il finanziamento degli assegni

familiari e delle spese amministrative (cpv. 1).

I contributi sono calcolati in

percentuale del reddito sottoposto all’AVS (cpv. 2).

I

Cantoni decidono se all’interno della stessa cassa di compensazione per assegni

familiari si applica la stessa aliquota di contribuzione ai redditi dei

salariati sottoposti all’AVS e a quelli delle persone esercitanti un’attività

lucrativa indipendente (cpv. 3).

I

contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente sono

prelevati solo sulla parte di reddito che corrisponde all’importo massimo del

guadagno assicurato nell’assicurazione infortuni obbligatoria (cpv. 4).

2.2. L’art. 7a della Legge sugli assegni

di famiglia del Cantone Ticino (Laf) enuncia:

" 1Il lavoratore

indipendente inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni

familiari presso la quale è affiliato.

2La

Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia:

a) sul suo diritto agli assegni per figli o di formazione;

b) sull’importo degli stessi;

c) sulla scadenza del diritto;

d) sui rimedi di diritto.”

Ex art. 13 Laf:

" 1Si affiliano ad

una Cassa di compensazione per gli assegni familiari:

a) i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi

conformemente alla legislazione federale sull’AVS;

b) i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo

contributivo conformemente alla legislazione federale sull’AVS;

c) i lavoratori indipendenti.

2Per

le condizioni, la procedura ed i termini d’affiliazione è applicabile la

legislazione federale sull’AVS.

Secondo l’art. 14 Laf:

" Sono

obbligatoriamente affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli

assegni familiari:

a) gli enti pubblici e gli enti parastatali che hanno la loro sede

legale nel Cantone;

b) le succursali degli enti pubblici e degli enti parastatali che

hanno sede nel Cantone;

c) i datori di lavoro, i salariati il cui datore di lavoro non

sottostà all’obbligo contributivo e i lavoratori indipendenti che non sono

affiliati ad una Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per

gli assegni familiari.”

Riguardo al finanziamento l’art.

30 Laf prevede:

" 1Le Casse di

compensazione per gli assegni familiari provvedono alla copertura dei loro

oneri tramite la riscossione di un contributo a carico dei loro affiliati.

2Il

contributo è determinato in percentuale sui salari soggetti ad imposizione AVS,

rispettivamente sui redditi soggetti ad imposizione AVS nei limiti previsti

dalla legislazione federale.

3Sono

considerati oneri ai sensi della presente legge:

a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;

b) la copertura delle spese di amministrazione;

c) l’alimentazione della riserva di fluttuazione.

4La

singola Cassa di compensazione per gli assegni familiari può applicare aliquote

contributive diverse ai redditi dei salariati sottoposti all’AVS e a quelli

delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente.”

2.3. Per quanto attiene al

"versamento a terzi", l’art. 20 cpv. 1 della Legge federale

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

precisa:

" Le

prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un

terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei

riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se:

a. il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il

proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure

se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e se

b. egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono

dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a.”

L'art. 9 LAFam, dal

canto suo, sancisce che:

" 1Qualora

gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della

persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può

esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1

LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.

2Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può

essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20

capoverso 1 LPGA."

La Commissione della sicurezza

sociale e della sanità del Consiglio nazionale, nel suo Rapporto complementare

dell'8 settembre 2004 sull' "Iniziativa parlamentare / Prestazioni

familiari" (cfr. FF 2004 pag. 6101) ha così commentato l’art. 9 LAFam:

" Questa

disposizione si prefigge di garantire che gli assegni familiari siano

effettivamente destinati al mantenimento del figlio. A tal fine, è reso

possibile il versamento a un terzo (la persona o l'autorità che provvede al figlio

oppure al figlio maggiorenne medesimo).

A questo riguardo si stabilisce una deroga alla LPGA: l'articolo

20 capoverso 1 LPGA consente infatti il versamento a terzi solo se il figlio

dipende dall'assistenza pubblica o privata. Questa condizione non è prevista da

alcuna legge cantonale e nemmeno pare opportuna la sua introduzione. Il testo

proposto corrisponde all'attuale versione dell'articolo 14 capoverso 3 LAF.

In determinati casi, gli assegni per i giovani in formazione

possono essere versati direttamente ai figli maggiorenni. Tale soluzione appare

indicata soprattutto se sussiste una tensione tra gli interessati oppure se i

titolari dell'obbligo di mantenimento non provvedono alle rispettive

prestazioni." (FF 2004 p. 6123)

In una sentenza

8C_123/2011, 8C_132/2011 del 31 maggio 2011 consid. 6 il Tribunale federale ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" Contrariamente

a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, l'art. 9 cpv. 1 LAFam si applica solo

qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità

del figlio ai sensi dell'art. 2 LAFam, ciò che dev'essere tuttavia dimostrato.

Un versamento degli assegni al padre (n.d.r.: che in quel caso di specie aveva

contestato che dall’agosto 2009 non era più considerato titolare degli AF a

favore del figlio maggiorenne) potrebbe pertanto entrare in linea di conto

soltanto se la madre, comprovatamente, non facesse beneficiare il figlio degli

assegni di formazione percepiti. (…)”

Con sentenza 8C_464/2017 del 20

dicembre 2017, pubblicata in DTF 144 V 35 del 20 dicembre 2017, l’Alta Corte ha

ricordato che ai sensi dell’art. 20 della LPGA le prestazioni pecuniarie

possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un’autorità che

abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario

o che lo assistano permanentemente, se il beneficiario non utilizza le

prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone

per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a

questo scopo e se egli stesso (lett. a) o le persone per cui deve provvedere

dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera

a (lett. b).

L’art. 9 LAFam prevede che

qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità

della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale

può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 cpv. 1

LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.

L'art. 9 cpv. 1 LAFam – a differenza

dell’art. 20 LPGA – non si riferisce alla copertura del mantenimento, bensì

all’impiego degli assegni familiari per provvedere alle necessità della persona

cui sono destinati.

Avendo, ai sensi dell’art. 2

LAFam, gli assegni lo scopo di compensare

parzialmente l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli, tali

“necessità” coincidono, di regola, con la parziale copertura dei costi di

mantenimento del figlio. Non è tuttavia necessario, in ambito di assegni

familiari, fare espresso riferimento alle prestazioni pecuniarie tese al

mantenimento in quanto è possibile che gli assegni vengano richiesti da parte

di persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti del minore.

Oltre a quanto previsto dall’art.

9 cpv. 1 LAFam in relazione al versamento a terzi, l’Alta Corte ha rilevato il

CC contempla una disposizione analoga in materia di adempimento degli obblighi

di mantenimento, e meglio l’art. 291 CC, ai sensi del quale se i genitori

trascurano tali doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro

debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del

rappresentante legale del figlio. In tal caso, la trascuratezza degli obblighi

di mantenimento è una condizione indispensabile per l’applicazione del citato

disposto, mentre secondo l'art. 9 cpv. 1 LAFam è sufficiente che gli assegni

familiari non vengano utilizzati per le necessità della persona a cui sono

destinati.

La negligenza ai sensi dell'art.

291 del CC sussiste, quindi, già se il contributo di mantenimento non viene

pagato ripetutamente o non viene pagato in tempo, indipendentemente dal motivo.

Non vi è alcuna ragione per dare una diversa interpretazione all’art. 9 LAFam.

Ciò ritenuto che i contributi di mantenimento, come gli assegni familiari, devono

essere versati alla persona che ha la responsabilità di garantire che siano

utilizzati per il mantenimento o le necessità di colui a cui sono destinati.

Qualora il figlio viva con il

genitore affidatario, l’Alta Corte ha stabilito che gli assegni familiari

devono essere considerati come non impiegati per provvedere alle necessità

della persona cui sono destinati dal momento in cui - in violazione di quanto

disposto dall’art. 8 LAFam

(“Gli aventi

diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una

sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai

contributi.”) - non vengono trasmessi al genitore cui è affidato il

minore.

Se la persona a cui sono

destinati gli assegni familiari, o il suo rappresentante legale, può provare

che colui che ha diritto a percepire gli assegni non li trasmette, il

versamento a terzi deve essere approvato senza ulteriori indugi. Lo scopo della

norma in esame non è, infatti, quello di esigere un esame preliminare da parte

dell’amministrazione circa l’impiego del denaro in questione corrispondente ai

bisogni, mirando gli artt. 8 e 9 LAFam a garantire che gli assegni familiari

siano trasmessi o versati ai figli o al genitore affidatario. Gli accertamenti

relativi a un uso adeguato degli assegni familiari spettano piuttosto

all’autorità di protezione dei minori.

Non è quindi rilevante, dal

profilo dell’art. 9 LAFam, il motivo per il quale gli assegni familiari non

siano versati conformemente all’art. 8 LAFam. L’ordine di versamento a terzi

può del resto intervenire anche in caso di ritardi poco conto. Non è compito

delle Casse, rispettivamente dei Tribunali chiamati a pronunciarsi sulle

richieste di versamento a terzi chinarsi sui conflitti tra i genitori in

relazione all’utilizzo effettivo degli assegni famigliari.

Al riguardo cfr. pure la STF

5A_782/2019 del 15 giugno 2020 consid. 3.3.; STCA 39.2021.3 del 29 novembre

2021.

2.4. L’art. 25 lett. d LAFam enuncia che

le disposizioni della legislazione sull’AVS, con le loro eventuali deroghe alla

LPGA, si applicano per analogia alla compensazione (art. 20 della Legge

federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) si

applica per analogia, in particolare, alla compensazione.

Giusta

l’art. 20 cpv. 2 LAVS:

"

Possono essere compensati

con prestazioni scadute:

a. i

crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio

militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli

assegni familiari nell'agricoltura;

b. i crediti per la restituzione di prestazioni

complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

c. i crediti per la restituzione di rendite e

indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,

dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e

dell'assicurazione contro le malattie.”

Per completezza giova rilevare,

in relazione al versamento a terzi (cfr. consid. 2.3.), che l’art. 45 LAVS,

abrogato con effetto dal 1° gennaio 2003 con l’entrata in vigore della LPGA,

prevedeva che “il Consiglio federale può, dopo aver consultato i Cantoni,

prendere, se necessario, misure atte per garantire che le rendite e gli assegni

per grandi invalidi servano al sostentamento del beneficiario e delle persone a

suo carico”.

L’art. 76 cpv. 1 OAVS, valido

fino al 31 dicembre 2002, riguardava la garanzia dell’uso conforme allo scopo

delle rendite. Giusta il cpv. 1 “se l’avente diritto non impiega la rendita

per il suo sostentamento e quello delle persone a suo carico, o è provato che

non è in grado di impiegare la rendita a questo scopo, e a causa di ciò egli o

le persone a suo carico cadono interamente o in parte a carico dell’assistenza

pubblica o provata, la cassa di compensazione può fare tutto il pagamento o

parte di esso nelle mani di una terza persona qualificata o di un’autorità che

ha in confronto dell’avente diritto un obbligo legale o morale di mantenimento

o di assistenza o che lo assiste continuamente”.

Secondo il cpv. 3 “le rendite

pagate a una terza persona o a un’autorità non possono essere compensate con

crediti verso l’avente diritto. Esse devono servire esclusivamente al

sostentamento dell’avente diritto e delle persone a suo carico”.

Dal 1° gennaio 2003 al versamento

a terzi in ambito AVS torna applicabile l’art. 20 LPGA (cfr. consid. 2.3.; Ueli Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts

ATSG,

2020, n. 39 ad art. 20 LPGA).

2.5. Con

sentenza 8C_161/2011 + 8C_179/2011 del 6 gennaio 2012, pubblicata in DTF 138 V

2, il Tribunale federale, pronunciandosi in merito al caso di coniugi che erano

debitori di contributi AVS rimasti impagati e a cui spettavano degli assegni

familiari arretrati, ha deciso che correttamente la Cassa assegni familiari per

le persone senza attività lucrativa aveva proceduto a compensare il debito di

contributi AVS con il credito relativo al pagamento di assegni familiari

scaduti.

L’Alta

Corte, al riguardo, ha stabilito che, sebbene non vi sia fatta

menzione, l'art. 20 cpv. 2 LAVS è applicabile agli assegni familiari LAFam in

virtù del rinvio di cui all'art. 25 lett. d LAFam.

Inoltre se l'assicurato è nel

contempo creditore e debitore di assicuratori sociali distinti cui l'art. 20

cpv. 2 LAVS è applicabile, la compensazione dei crediti è ammissibile senza che

sia necessario esaminare se le pretese poste in compensazione siano in stretta

connessione dal profilo della tecnica assicurativa e dal punto di vista giuridico.

La

compensazione tra un credito di un istituto di sicurezza sociale e una

prestazione dovuta a un assicurato può, ad ogni modo, essere operata solo nella

misura in cui la deduzione di cui è oggetto la prestazione spettante

all’assicurato non intacca il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto

esecutivo. Ciò vale per le prestazioni correnti, come pure per i versamenti

retroattivi, ritenuto che anche questi sono finalizzati a coprire il fabbisogno

esistenziale della persona assicurata (art. 93 LEF; STF 8C_804/2017 del 9

ottobre 2018 consid. 3.1.; STF 9C_300/2013 del 14 novembre 2013 consid. 2.1.; STF

8C_14/2012 del 17 settembre 2012 consid. 4.2, pubblicata in DTF 138 V 402 e SVR

2013 IV Nr. 5 pag. 9; STF 9C_741/2009 del 12 marzo 2010 consid. 1.1.; DTF 131 V 249=SVR 2006 IV Nr. 18 pag. 65; DTF 128 V 50 consid.

4; DTF 115 V 343 consid. 2c).

In

caso di versamento retroattivo di prestazioni il limite alla compensazione

concernente il minimo vitale deve essere esaminato in relazione al lasso di

tempo a cui si riferisce il versamento retroattivo (cfr. STF 8C_804/2017 del 9

ottobre 2018 consid. 3.1.).

Tuttavia nel caso di pagamento

retroattivo di rendite per periodi precedenti, la salvaguardia del minimo

esistenziale non dev'essere presa in considerazione quale limite di

compensazione laddove la rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce

semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due

prestazioni si escludono vicendevolmente (cfr. DTF 138 V 402 consid. 4.5= SVR

2013 IV Nr. 5 pag. 9).

In

una sentenza 8C_55/2010 del 6 agosto 2010, pubblicata in DTF 136 V 286, l’Alta

Corte, relativamente a un caso in cui è stata effettuata la compensazione di

rendite arretrate dell'assicurazione per l'invalidità con pretese risarcitorie

ai sensi dell'art. 52 LAVS, ha indicato che se l’autorità competente in materia

di assistenza sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate

per il periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo

vitale del diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (cfr.

anche DTF 121 V 126).

Cfr. pure STCA 39.2016.13 del 9

agosto 2016 consid. 2.2., menzionata peraltro nel ricorso (cfr. doc. I).

2.6. L'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS), nelle Direttive concernenti la legge federale

sugli assegni familiari del 1° gennaio 2009 (DAFam; versione del 1° gennaio

2023) marginale 246, a proposito dell'art. 9 LAFam, prevede:

" La persona

che auspica il versamento a terzi deve presentare una domanda alla CAF che

corrisponde gli assegni familiari, indicandone il motivo. Di norma, il

versamento a terzi è effettuato tramite la CAF e non tramite il datore di

lavoro. Se la persona per cui la CAF ha autorizzato un versamento a terzi

chiede che il versamento sia effettuato non dal datore di lavoro bensì

direttamente dalla CAF, questa vi può procedere senza ulteriori condizioni (v.

S. Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, art. 15, N. 19, e N. 538.1).

Esempio

L’ex marito di una donna senza attività lucrativa non riversa a

quest’ultima gli assegni per il figlio avuto insieme e che vive con lei. Il

mancato o lo scorretto riversamento degli assegni familiari alla persona che si

occupa del figlio deve essere plausibilmente dimostrato, ad esempio con:

– un documento in cui il servizio incaricato dell’incasso degli

alimenti conferma che i contributi di mantenimento per il figlio non sono

versati integralmente, per tempo o regolarmente oppure non lo sono affatto;

– estratti conto da cui risulta che i pagamenti non sono

effettuati integralmente, per tempo o regolarmente oppure non lo sono affatto.

Se il mancato o lo scorretto riversamento degli assegni familiari

è dimostrato in modo plausibile, bisogna autorizzare il versamento a terzi, a

meno che la persona avente diritto agli assegni non dimostri di aver effettuato

i pagamenti correttamente. Nel corso della procedura, di regola il pagamento va

sospeso. Se il figlio vive presso il genitore che ha l’autorità parentale e

quest’ultimo può dimostrare che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo

8 LAFam, l’avente diritto non gli riversa correttamente gli assegni familiari,

il versamento a terzi va autorizzato senza ulteriori accertamenti. In

particolare, la CAF non è tenuta a verificare preventivamente se il genitore

che ha l’autorità parentale e richiede il versamento a terzi impieghi

effettivamente gli assegni per soddisfare i bisogni del figlio. Questo compito

spetta all’autorità di protezione dei minori (v. sentenza del Tribunale

federale 8C_464/2017 del 20 dicembre 2017, consid. 5.3).

Se è stata presentata una domanda di versamento a terzi e vi è il

rischio che l’avente diritto non utilizzi gli assegni familiari non ancora

versati per il mantenimento del figlio e quindi li distolga dallo scopo cui erano

destinati, la domanda deve essere accettata per gli assegni ancora dovuti e

futuri (v. sentenza del Tribunale cantonale vodese del 19 dicembre 2014,

consid. 5, e sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni di San Gallo

dell’8 giugno 2016, consid. 2.3). Se l’avente diritto deve inoltrare gli

assegni familiari al genitore con cui vive prevalentemente il figlio, la CAF

può informarlo dei suoi obblighi al fine di garantire che gli assegni vengano

utilizzati conformemente allo scopo previsto. Può inoltre chiedergli di

confermare per iscritto l’inoltro degli assegni. Se l’avente diritto non lo fa,

la CAF può informare l’altro genitore e, su richiesta di quest’ultimo,

esaminare se si debba effettuare un versamento a terzi.”

Inoltre le DAFam, marginale

802.2, riguardo all’applicabilità della legislazione sull’AVS in relazione

all’istituto della compensazione, enunciano:

" L’articolo

20 capoverso 2 lettera a LAVS è applicabile agli assegni familiari in virtù

dell’articolo 25 lettera d LAFam e vale quindi anche per i crediti secondo la

LAFam. Una CAF può pertanto compensare i contributi AVS dovuti da una persona

priva di attività lucrativa con gli assegni familiari cui questa ha diritto (v.

DTF 138 V 2 del 6 gennaio 2012). In caso di versamento a terzi, invece, i

contributi dovuti dal lavoratore indipendente o dalla persona priva di attività

lucrativa alla CAF o alla cassa di compensazione AVS non possono essere

compensati con gli assegni familiari. Lo stesso vale per gli assegni familiari

percepiti indebitamente e di cui la CAF ha chiesto la restituzione.”

2.7. Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023

consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre

2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020

del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF

8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19

giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid.

4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve, in ogni caso,

tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_ 228/2023 del

6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid.

4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid.

3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V

224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.

258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377,

consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252,

ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998

N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.

1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.8. Riguardo alla marg. 802.2 DAFam, la

quale prevede che in caso di versamento a terzi i contributi dovuti dal

lavoratore indipendente o dalla persona priva di attività lucrativa alla CAF o

alla cassa di compensazione AVS non possono essere compensati con gli assegni

familiari, è utile evidenziare che in effetti l’art. 20 cpv. 2 LPGA (cfr. art.

1 cpv. 1 LAFam; l’art. 9 LAFam deroga peraltro unicamente al cpv. 1 dell’art.

20 LPGA, prevedendo il versamento diretto degli AF alla persona a cui sono

destinati o al suo rappresentante legale anche se la stessa non dipende dall'assistenza

pubblica o privata; consid. 2.3.), relativo alla garanzia d’impiego appropriato

delle prestazioni tramite versamento diretto delle prestazioni a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo

legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano

permanentemente e applicabile anche nel regime LAVS (cfr. consid. 2.4.),

contempla il divieto della compensazione in caso di pagamento diretto a terzi (“tali terzi o autorità non possono compensare le prestazioni versate

loro con crediti nei confronti dell’avente diritto”).

Il divieto di compensazione

qualora le prestazioni siano versate direttamente a terzi è volto ad assicurare

un utilizzo degli assegni familiari conforme al loro scopo, ossia quello di

provvedere alle necessità dei figli. In caso contrario sussisterebbe il

pericolo che venga fatto fronte ai debiti della persona assicurata invece che

alla parziale copertura dei costi di mantenimento del figlio (cfr. consid.

2.3.; Ueli Kieser, op. cit., n. 31 ad art. 20 LPGA).

Giusta l’art. 20 cpv. 2 LPGA è, però,

possibile, quale eccezione, la compensazione in caso di versamento retroattivo

di prestazioni ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2.

Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i

versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono

tuttavia essere ceduti:

a. al datore di lavoro o

all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;

b. a un'assicurazione che

fornisce prestazioni anticipate.

2.9. Nella presente evenienza la Cassa,

il 3 aprile 2023, ha compensato un debito del ricorrente nei confronti della

Cassa __________ per contributi scoperti con gli assegni familiari dovuti

retroattivamente da maggio 2021 a ottobre 2022 al medesimo a favore della

figlia __________.

L’amministrazione sostiene che a

quel momento e fino al 23 aprile 2023 non era ancora stato richiesto il

versamento a terzi, ossia alla madre di __________, __________, degli assegni,

bensì era stato soltanto autorizzato il pagamento a quest’ultima da parte

dell’assicurato (cfr. doc. 7 1/38 – 37/38; A; III; X; consid. 1.3.; 1.6.; 1.8.;

1.10.).

Al riguardo il TCA osserva,

innanzitutto, che anche volendo fare propria, per ipotesi di lavoro, la tesi

della Cassa, e quindi tutelare in linea di principio la possibilità di

effettuare la compensazione, nel caso di specie il modo di procedere della

parte resistente non si rivela comunque corretto.

In effetti non risulta che la

stessa, prima di procedere alla compensazione del debito di contributi con gli

AF spettanti al titolare del diritto quale indipendente a titolo retroattivo

dal maggio 2021 al novembre 2022 (cfr. consid. 1.3.), abbia esaminato il

rispetto del suo minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo,

contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.).

Si ricorda in proposito che la

compensazione non deve intaccare il minimo vitale non solo nel caso di

prestazioni correnti, ma pure in caso di versamenti retroattivi, a meno che

questi sostituiscano semplicemente una prestazione erogata per il medesimo

periodo (cfr. consid. 2.5.), ciò che non si verifica nella presente fattispecie.

Il

minimo vitale deve, d’altronde, essere verificato in relazione al lasso di

tempo a cui si riferisce il versamento retroattivo (cfr. consid. 2.5.).

Dalla

decisione di tassazione per l’anno 2022 del ricorrente emerge, del resto, un

reddito annuo di circa fr. 21.300.-- (cfr. doc. B).

Ad ogni modo, in concreto, va considerato

che __________, a inizio 2023, ha richiesto gli assegni familiari quale persona

senza attività lucrativa alla Cassa, la quale con decisione del 10 febbraio

2023 ha rifiutato la domanda, non potendole riconoscere il relativo diritto ex

art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam, siccome l’altro genitore di __________,

esercitando un’attività lavorativa, è il titolare del diritto in via

prioritaria (cfr. doc. 1 10/13).

Inoltre il 28 febbraio 2023 è

pervenuta all’amministrazione una dichiarazione dell’insorgente, con cui ha consentito

al versamento diretto degli assegni di base alla madre di sua figlia __________

(cfr. doc. 1 12/13; 1 13/13).

D’altronde

il 3 aprile 2023 la Cassa, da una parte, ha emesso i conteggi di pagamento

concernenti i mesi da maggio 2021 a novembre 2022, con i quali ha effettuato la

compensazione dei contributi scoperti con gli AF relativi a questi mesi (cfr.

consid. 1.3.; 1.6.).

Dall’altra,

ha emanato i conteggi di pagamento riguardanti gli AF dei mesi di novembre 2022

(parzialmente), dicembre 2022 e da gennaio a marzo 2023, nei quali ha indicato

che gli stessi di fr. 200.-- mensili (fr. 147.50 per novembre 2022), il cui

diritto spettava al ricorrente, sarebbero stati corrisposti a __________ (cfr.

doc. D1-D5; consid. 1.3.

È vero che l’art. 9 LAFam e le

DAFam prevedono che la persona che auspica il versamento a terzi deve

interporre una esplicita domanda alla Cassa (cfr. consid. 2.3.; 2.6.) e che la

madre di __________ è stata resa edotta al riguardo con la decisione del 10

febbraio 2023 di diniego del diritto agli AF emessa nei suoi confronti (“A

titolo abbondanziale la informiamo che per quanto disposto dall’art. 9 cpv. 1

LAFam, se la persona che ha diritto secondo il citato art. 7 cpv. 1 lett. a

LAFam, non impiegasse gli assegni per provvedere alle necessità del figlio, lei

avrà la facoltà di rivolgersi alla Cassa per gli assegni familiari competente

ed esigere che gli assegni le siano versati direttamente”; cfr. doc. 1

10/13).

È altrettanto vero, tuttavia, che

in concreto, come visto, il titolare del diritto era d’accordo, già da

perlomeno fine febbraio 2023, alla corresponsione diretta degli AF a __________

e che, soprattutto, come sottolineato dalla parte ricorrente (cfr. doc. VIII;

XII; consid. 1.8.; 1.11.), l’amministrazione ha disposto il versamento degli

assegni a quest’ultima già a inizio aprile 2023 (cfr. conteggi di pagamento del

3 aprile 2023; doc. D1-D5), prima, dunque, della sua richiesta tramite

messaggio di posta elettronica del 24 aprile 2023 (“Scrivo 2 righe per

richiedere di on trattenere gli assegni di base. In quanto non c’è certezza che

il sig. RI 1 mi riversi il denaro dalla cassa compensazione. Quindi chiedo

gentilmente di versarli sul mio conto già in vostro possesso”; cfr. doc.

X1).

In simili condizioni, allorché il

3 aprile 2023 è stata effettuata la compensazione, di fatto, era già stato

attivato il versamento a terzi degli AF, indipendentemente dalla relativa

domanda formale risalente al 24 aprile 2023.

Tutto ben considerato, pertanto,

tenuto conto dello scopo degli assegni familiari, che è quello, ai sensi

dell’art. 2 LAFam, di compensare parzialmente

l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli, della marg. 802.2

che esclude, in caso di versamento a terzi, la compensazione dei contributi del

lavoratore indipendente con gli AF, nonché dell’art. 20 cpv. 2 LPGA (cfr.

consid. 2.1.; 2.6.; 2.8.), nel caso di specie non si giustifica la

compensazione dei contributi scoperti dovuti dal ricorrente con gli AF da

maggio 2021 a ottobre 2022, la cui corresponsione, il 3 aprile 2023, avrebbe

già avuto luogo direttamente alla madre di __________, come nel caso degli AF

da novembre 2022 (parzialmente) a marzo 2023 (cfr. doc. D1-D5; consid. 1.3.).

Ne discende che la decisione su

opposizione del 23 maggio 2023 deve essere annullata.

2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, nel

tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

assegni familiari secondo la LAFam, in relazione ai quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

39.2023.2 del 10 maggio 2023 consid. 2.9.; STCA 39.2022.9 del 6 febbraio 2023

consid. 2.10.; STCA 39.2022.8 del 17 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 39.2021.3

del 29 novembre 2021consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.11. Il ricorrente, vincente in causa e

rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’500.-- a titolo

di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La decisione su

opposizione del 23 maggio 2023 è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 verserà

alla parte ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti