Lexipedia

Decisione

39.2025.1

A torto Cassa negato condono restit.AFI e API per fr.3'966. Ad ass.(o a suo padre,se ne sia stato rappr.per atti conclud.)va imputata al max una neglg.lieve per mancato annuncio permanenza figlio c/o l'istit.che li aveva ospitati,mentre ass.era tornata a domicilio. Trasm.atti per esame onere gravoso

7 aprile 2025Italiano45 min

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

39.2025.1

rs

Lugano

7 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 7

gennaio 2025 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 9 novembre 2022 la

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito la

Cassa) ha attribuito a RI 1, a favore del figlio __________, nato il __________

2022, un assegno integrativo di fr. 776.-- mensili per il periodo ottobre 2022

- luglio 2023 (cfr. doc. 2).

Con ulteriore decisione del 9

novembre 2022 all’assicurata è stato riconosciuto il diritto a un assegno di

prima infanzia dal mese di ottobre 2022 al mese di luglio 2023 di fr. 775.--

mensili (cfr. doc. 1).

1.2. Il 16 gennaio 2024 la Cassa

cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa) ha

ordinato a RI 1 di restituire l'importo di fr. 3'966.-- percepito indebitamente

a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia da febbraio ad aprile 2023,

in quanto “(…) da informazioni in nostro possesso rileviamo che, per il

periodo dal 15 gennaio 2023 all’11 aprile 2023, con convenzione ufficiale per

l’affidamento a un centro educativo (CEM) __________ è stato collocato in internato

presso __________, rispettivamente, a decorrere dal 12 aprile 2023 al 18 ottobre

2023, con rientri settimanali” (cfr. doc. 15b).

1.3. Il 19 febbraio 2024 RI 1, tramite

il padre, __________ (cfr. doc. 16a=doc. 4), ha chiesto di essere liberata

dall’obbligo della restituzione, facendo valere la propria buona fede e

l’impossibilità di restituire l’importo, anche ratealmente.

È stato altresì specificato che

l’assicurata “è ancora in cura medica con certificato di incapacità

lavorativa al 100% a tempo indeterminato” (cfr. doc. 15-15a).

1.4. La Cassa, il 5 aprile 2024, ha

emesso una decisione con la quale ha respinto la domanda di condono della

restituzione in questione, non riconoscendo all’assicurata il requisito della

buona fede, poiché “la signora RI 1 non ci ha comunicato tempestivamente che

il figlio __________ è stato collocato in internato presso __________”

(cfr. doc. 17a-17b).

1.5. Contro tale provvedimento il padre

di RI 1, il 21 aprile 2024, ha interposto reclamo, chiedendo in buona sostanza

di essere sentito oralmente (cfr. doc. 18).

Con scritto del 19 giugno 2024 il

medesimo ha indicato che __________, dopo la nascita, su segnalazione della __________

all’Autorità regionale di protezione (ARP) di __________, è stato collocato

presso __________, dove anche l’assicurata ha trascorso i primi mesi di vita

del suo bambino, fino a quando è stato trasferito a __________ - struttura che

ospita soltanto i bambini - e la madre è rientrata al suo domicilio.

Inoltre __________ ha affermato:

" (…) In una

delle prime riunioni dell’ARP il presidente ha chiesto a mia figlia se era

d'accordo che tutte le pratiche sociali, assistenza, assegni integrativi,

istituti, ecc. fossero gestite dall'assistente sociale del Cantone, __________.

Mia figlia si è detta d'accordo.

Quindi l'ARP ha messo a verbale che l'assistente sociale del

cantone era incaricata per seguire tutte le pratiche.

__________ ha quindi seguito tutta la faccenda, andando alle

riunioni dell'ARP e andando alle varie riunioni con le educatrici di __________

e di __________.

Quando mia figlia ha lasciato __________ e il bambino è stato

trasferito a __________ ho chiesto a __________ come avrebbe potuto vivere non

avendo nessuna entrata. In allegato la mail di richiesta e la risposta di __________.

Ho quindi contattato l'assistente sociale del comune di __________,

Signora __________, perché tutte le pratiche dovevano partire da lei.

Anche l'assistente sociale di __________ conosceva bene tutta la

storia perché veniva alle riunioni dell'ARP e riceveva copia di tutte le decisioni

dell'ARP.

Lei mi ha detto che RI 1 aveva diritto agli assegni integrativi

API e AFI, come mi aveva detto l'assistente sociale del Cantone. Per quel che

riguarda l'assistenza mi ha detto che ci sarebbe voluto dei mesi e in questi

mesi mia figlia avrebbe ricevuto solo API e AFI per sopravvivere. In questi

mesi ho dovuto aiutare economicamente mia figlia e questo aiuto è stato in

seguito dedotto dalla prestazione assistenziale stabilita per mia figlia.

Per concludere:

La sola cosa che ho fatto è portare i documenti richiesti di volta

in volta all'assistente sociale del Comune.

lo non avevo nessuna idea di cosa fossero di preciso AFI e API e

di come funzionasse la prestazione assistenziale e non ho fatto nessuna

ricerca.

Non ho fatto nessuna ricerca perché mi sentivo tranquillo visto

che tutto era gestito dall'assistente sociale del Cantone, __________, che

lavora per il vostro stesso dipartimento ed era stata incaricata dall'ARP di __________

per gestire il tutto. (…)” (Doc. 21)

Nel messaggio di posta

elettronica del 31 gennaio 2023 menzionato __________, operatrice sociale

dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), alla richiesta del 27 gennaio

2023 formulata dal padre dell’assicurata e volta a “capire esattamente la

situazione economica assistenziale della RI 1. Questo per gestire le entrate e

le uscite. Quanto riceve mensilmente, chi paga la cassa malati, chi paga il

soggiorno di __________ alla __________” (cfr. doc. 21c=V4), ha così

risposto:

" (…) Le sue

entrate economiche raggiungono circa CHF 2'500.- mensili e si compongono dagli assegni

familiari integrativi (AFI), dall'assegno parentale di prima infanzia (API),

dal presunto contributo alimentare che dovrebbe versare __________ e dagli

assegni familiari. In aggiunta, RI 1 beneficia della riduzione del premio cassa

malati (RIPAM) e ha inoltrato la richiesta per l'ottenimento dell'assegno

parentale di CHF 3'000.-.

Dal nostro canto, riteniamo opportuno che RI 1 e __________

procedano quanto prima con la stipulazione di un contratto di mantenimento

alimentare in favore del bambino presso l'ARP__________; tale procedura

consentirebbe a RI 1 di procedere con l'eventuale richiesta di anticipo

alimenti presso l'UAP di __________ nel caso in cui __________ non dovesse

versare il contributo alimentare mensile in favore del bambino.” (Doc. 21b=V4)

1.6. Il 24 luglio 2024 ha avuto luogo a __________

un incontro tra, da una parte, __________, Capo Gruppo, e __________ del

Servizio centrale delle prestazioni sociali e, dall’altra, __________ (cfr.

doc. 22; 23). Dal relativo verbale si evince:

" (…) __________

è stato collocato a __________ – in internato – per il periodo dal 15 gennaio

2023 all’11 aprile 2023 per poi rientrare al domicilio e ricongiungersi così alla

madre. Tali comunicazioni alla Cassa sono pervenute unicamente in data 9 maggio

2023.

Dopo un'istruttoria esperita dalla Cassa, in data 10 maggio 2023

abbiamo ricevuto, direttamente dall'ufficio preposto, copia della convenzione

ufficiale per l'affidamento a un centro educativo (CEM).

Il signor __________ sostengono (recte: sostiene) che era

la signora __________, assistente sociale, a dover occuparsi di tutte le

partiche sociali, assistenza, assegni integrativo, ecc.

Si segnala che per la signora RI 1 non è mai stata prevista alcuna

curatela amministrativa e pertanto è compito di quest'ultima occuparsi anche

delle questioni amministrative.

Informiamo inoltre che non esiste un obbligo tra le diverse

amministrazioni di annunciare vicendevolmente tutti i dati riguardanti

assicurati per i quali è stato aperto un incarto nel senso che ogni

informazione acquisita a un ufficio debba automaticamente essere trasmessa agli

altri organi amministrativi per conoscenza.

Inoltre si precisa che sulle nostre decisioni è menzionato chiaramente

ed in grassetto, l'Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione

personale ed economica, all'ufficio che ha emanato la decisione.

Il signor __________ comunica che, nel periodo dal 15 gennaio 2023

all’11 aprile 2023, il figlio è stato internato solo le prime due settimane

circa, in seguito ha iniziato a rientrare al domicilio della madre con pernottamento

(inizialmente un giorno, poi due, fino ad arrivare 5 volte alla settimana). Il

tutto è stato deciso tramite ARP.

Per quanto concerne l'AFl - secondo l'art. 20 cpv. 2 del

Regolamento Laf (Legge sugli assegni di famiglia), l’affidamento può rivestire

la forma giornaliera, settimanale, mensile o anche annuale. In caso di

affidamento autorizzato dall'Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), il

genitore coabita con il figlio se esso rientra almeno con un pernottamento

settimanale presso l'abitazione del genitore.

Per quanto concerne l'APl - secondo l'art. 21 cpv. 2 del

Regolamento Laf il genitore coabita con il figlio se vive costantemente con lo

stesso. In particolare il figlio deve rientrare ogni sera presso l’abitazione

del suo genitore. (…)” (Doc. 23)

1.7. L’amministrazione, il 7 gennaio

2025, ha emanato una decisione su reclamo, con la quale ha confermato il

provvedimento del 5 aprile 2024, rilevando:

" (…)

6. Con reclamo si ammette di non aver segnalato

direttamente alla Cassa la fine della coabitazione tra la reclamante e il

figlio __________, pensando che tale segnalazione sarebbe stata fatta

proseguire automaticamente dagli enti interessati. Nonostante ciò la reclamante

ha continuato a percepire l’AFI/API senza avere ricevuto alcuna modifica di

decisione, la stessa doveva quindi rendersi conto che la sua supposizione non

era corretta e conseguentemente contattare la Cassa per chiedere ragguagli in

merito.

Orbene, non essendo stata data, al Servizio

centrale delle prestazioni sociali, la comunicazione relativa alla coabitazione

tra la reclamante e il figlio __________, la buona fede non può essere ammessa.

Nel caso specifico la Cassa è infatti venuta a conoscenza del

collocamento in internato del figlio __________ unicamente in data 9 maggio

2023 a seguito di un colloquio telefonico con __________, la quale ha

confermato che la reclamante non risiedeva più presso di loro a decorrere dal 15

gennaio 2023, mentre il figlio __________ era rimasto collocato, senza rientri

al domicilio della madre, fino all'11 aprile 2023.

Sempre il 9 maggio 2023, è stata trasmessa in formato elettronico

da parte della __________, una dichiarazione nella quale si confermava il

collocamento di __________ in internato c/o __________.

A seguito di un'istruttoria, la Cassa, in data 10 maggio 2023, ha

ricevuto direttamente dall'ufficio preposto, copia della convenzione ufficiale

per l'affidamento a un centro educativo (CEM), dalla quale si comprovava

nuovamente il collocamento in internato di __________.

Dalle evenienze riportate risultano disattesi gli obblighi di

informazione, riportati su ogni decisione emessa. La reclamante era

perfettamente a conoscenza che ogni cambiamento della situazione personale è da

comunicare tempestivamente all'autorità decisionale competente per il pagamento

della prestazione.

Non comunicando tempestivamente alla Cassa il collocamento del

figlio __________, allorquando si beneficia di assegni calcolati per una

specifica unità di riferimento, si impedisce in particolare alla Cassa di

verificare il diritto alle prestazioni sociali.

In simili condizioni, nuovamente la buona fede della reclamante -

intesa quale presupposto necessario per poter ottenere il condono della

prestazione chiesta in restituzione - deve essere esclusa.

Nel caso di specie, non sussistendo i presupposti per il

riconoscimento della buona fede, non si entra quindi nel merito dell'onere

troppo grave. (…)” (Doc. A1 pag. 3-4)

1.8. Contro la decisione su reclamo del

7 gennaio 2025 __________, quale rappresentante della figlia RI 1, ha inoltrato

un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha ribadito la domanda di condono

dell’importo chiestole in restituzione, essendo in buona fede. Al riguardo egli

ha addotto:

" (…) Non è

assolutamente mia intenzione approfittare dell'aiuto sociale. Ho un grande

rispetto per l'aiuto sociale fornito dal Cantone.

Tutta questa storia mi è costata un mare di soldi e fortunatamente

si sta risolvendo al meglio.

Mia figlia, con il piccolo __________, stanno cominciando a vivere

una vita normale, pur con ancora delle difficoltà economiche, ma con una bella

armonia.

Per questo non finirò mai di ringraziare l'ARP di __________ e

tutte le strutture sociali del Cantone che ci hanno aiutato.

lo non ho fatto altro che affidarmi, come previsto dalle regole,

all'assistente sociale del Comune di __________ perché tutta la pratica doveva

passare forzatamente da lei che inoltrava poi il tutto allo sportello LAPS.

Lei era al corrente su tutto, anche del collocamento del piccolo __________

a __________ con i vari congedi per il rientro a casa. Riceveva in copia tutte

le decisioni dell'ARP di __________.

lo non ho fatto altro che portargli vari documenti che chiedeva

nei vari appuntamenti fissati nel Comune di __________.

Ovviamente non ho fatto uno studio su tutte le regole degli

assegni AFI e API perché è il suo mestiere. (…)” (Doc. I)

1.9. Nella sua risposta del 3 febbraio 2025 la Cassa ha postulato

la reiezione dell’impugnativa di diritto, puntualizzando che “volendo

valutare l’adempimento del presupposto della buona fede, la Cassa ritiene che

indipendentemente dai pretesi errori commessi dall’assistente sociale del

Comune di __________, risultano disattesi gli obblighi di informazione,

riportati tra l’altro su ogni decisione emessa, come pure su ciascuna conferma

d’inoltro della richiesta di prestazioni Laps (documento sottoscritto dalla

richiedente). La signora RI 1 era ed è perfettamente a conoscenza che ogni

cambiamento della situazione economica è da comunicare tempestivamente

all’autorità decisionale competente per il pagamento delle prestazioni”

(cfr. doc. III).

1.10. L’11 febbraio 2025 __________ ha

prodotto alcuni documenti (doc. V2: decisione del 18 ottobre 2023 con la quale

l’ARP ha, in particolare, revocato con effetto immediato il collocamento di __________

presso __________ e ha decretato la ripresa della custodia sul figlio da parte

di RI 1 con facoltà di determinarne il luogo di dimora; doc. V3: decisione del

6 ottobre 2023 con cui l’ARP ha revocato il provvedimento pronunciato con

decreto cautelare del 17 aprile 2023 che aveva predisposto di sottoporsi a

cadenza mensile (il precedente decreto del 1° settembre 2022 prevedeva

controlli settimanali) presso __________ - ad analisi mediche a sorpresa

finalizzate all’accertamento di consumo di sostanze stupefacenti legali o

illegali; doc. V4: scambio di messaggi di posta elettronica del 27 e del 31

gennaio 20’23 tra __________ e __________ dell’UAP).

Inoltre il padre dell’insorgente

ha asserito a sostegno della pretesa buona fede:

" (…) Durante

una delle prime riunioni con l’ARP, dove erano tutti presenti, il presidente

dell’ARP, avvocato __________, ha dato mandato all’Assistente sociale del

Cantone, __________, di seguire tutte le pratiche con gli istituti sociali

riguardanti mia figlia e il piccolo __________.

Non era un obbligo. __________ ha accettato

il mandato e mia figlia ha dato il suo consenso.

L’Assistente sociale del Cantone, __________,

sapendo che con il rientro a domicilio di mia figlia il bambino è rimasto

collocato in istituto, mi dice che mia figlia per sopravvivere ha il diritto di

ricevere gli assegni AFI e API.

L’Assistente sociale del Comune di __________,

anche lei sapendo che il bambino non rientrava a domicilio (era presente alle

varie riunioni con l’ARP) mi dice la stessa cosa e fa tutta la pratica per far

ricevere a mia figlia gli assegni AFI e API.

Per concludere, sinceramente, non capisco

cos’altro avrei dovuto fare.” (Doc. V)

1.11. L’amministrazione ha preso posizione

in merito al doc. V con scritto del 17 febbraio 2025 (cfr. doc. VII).

1.12. Il doc. VII è stato inviato per

conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno negato alla

ricorrente il condono della restituzione dell'importo di fr. 3'966.--,

percepiti a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia nel

periodo da febbraio ad aprile 2023.

2.2. L’art. 46 Laf prevede che alle

prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non

preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e

della LPGA.

L’art. 30 Laps, relativo alla

notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" 1Le persone che

compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli

organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi

speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione.

2Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi

speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se

apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni

hanno subito modifiche.”

In proposito l’art. 10 Reg.Laps

precisa che:

" È

considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di

riferimento."

2.3. Per quanto

riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione. (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente

e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e

del TFA (Tribunale federale della assicurazioni; dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to

12 ad art. 26).

2.4. Per quanto riguarda i presupposti

del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al

concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità

commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato

poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione

da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il Tribunale

federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità

commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione

esigibile è di diritto (cfr. STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022 consid.

5.1.-5.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p.

10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 =

Pratique VSI 1996 p. 269).

La buona fede non è compatibile

con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Ulrich Meyer-Blaser, Die Rückerstattung

von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è

applicabile per analogia:

" Nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui.".

Compete al giudice inoltre, sulla

base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle

attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione

richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere quindi

esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a

comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa l'assicurato può

prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente

di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF

8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.; STF 8C_107/2023 del 5 luglio

2023 consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF

8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144;

STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005

consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.;

SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105,

110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale

obbligo (U. Meyer-Blaser, op.

cit., 481/482).

Il

grado di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo,

anche se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole

per la persona interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute,

il livello di istruzione, ecc. (cfr. STF 8C_264/2024 del 14 novembre

2024 consid. 4.2.; DTF 138 V 218 consid. 4).

La negligenza grave è data quando

un avente diritto non si conforma a ciò che può ragionevolmente essere preteso

da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle stesse

circostanze (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; STF

8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015

consid. 4).

2.5. Il requisito dell'onere gravoso è

intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire

l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

Dovrà, pertanto, essere stabilito

concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale

dell'obbligato al momento di restituire.

2.6. Nella presente evenienza

l’amministrazione ha negato il condono della restituzione dell’importo degli

AFI e degli API percepiti dalla ricorrente da febbraio ad aprile 2023 ordinata

con decisione del 16 gennaio 2024 e cresciuta in giudicato incontestata,

ritenendo che in concreto la condizione della buona fede non sia ossequiata.

Più precisamente è stato evidenziato che l’insorgente non ha comunicato

tempestivamente alla Cassa che, dopo il periodo trascorso insieme presso __________,

il figlio __________, il 15 gennaio 2023, è stato collocato in internato presso

__________, dove è rimasto fino all’11 aprile 2023, mentre lei è rientrata al

proprio domicilio (cfr. doc. 17a; A1; 7a; consid. 1.4.; 1.7.).

La

parte ricorrente, per contro, sostiene di adempiere i requisiti della buona

fede e dell’onere gravoso.

In

relazione segnatamente al presupposto della buona fede, è stato fatto valere,

da un lato, di essersi affidati all'assistente sociale del Comune di __________,

la quale era al corrente del collocamento del piccolo __________ a __________, perché

la pratica doveva passare forzatamente da lei che inoltrava poi il tutto allo

sportello LAPS.

Dall’altro, che l’Assistente

sociale del Cantone, __________, alla quale il presidente dell’ARP __________,

in occasione di una delle prime riunioni, aveva dato mandato - accettato dalla

medesima - di seguire tutte le pratiche con gli istituti sociali riguardanti RI

1 e __________ e che era a conoscenza che il bambino, al momento del rientro a

domicilio della madre, era rimasto in istituto, ha comunicato al padre

dell’insorgente che quest’ultima, per sopravvivere, aveva diritto di ricevere

gli assegni AFI e API (cfr. doc. I; V; 1.8.; 1.10.).

2.7. Chiamata a dirimere la presente

fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che è vero che le decisioni di

attribuzione degli AFI e degli API del 9 novembre 2022 riportano:

" Obbligo

di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica

Ogni cambiamento delle condizioni personali

ed economiche dei membri dell’unità di riferimento indicati nell’allegata

tabella di calcolo deve essere annunciato immediatamente all’Istituto delle

assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari, Servizio centrale delle prestazioni sociali, Via Ghiringhelli 15a,

6501 Bellinzona.

In particolare quanto segue:

- l’inoltro di una richiesta di prestazione

pubblica o privata per ogni componente dell’unità di riferimento (per esempio:

rendita AI; indennità giornaliera AI; disoccupazione, ecc.);

- la variazione dell’unità di riferimento

(per esempio: nascita di un figlio o decesso del coniuge o di un figlio che è

considerato nel calcolo, l’inizio o la fine di una convivenza);

- il cambiamento di domicilio;

- il cambiamento di stato civile (per

esempio: la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio);

- l’assenza dal Cantone superiore ad un

mese per ogni membro dell’unità di riferimento;

- l'inizio, la cessazione o l'interruzione

dell'apprendistato, oppure la fine o l'interruzione della formazione

scolastica;

- l'inizio o la cessazione di una attività

lucrativa;

- l'aumento o la diminuzione del reddito o

della sostanza (per esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);

- la vendita di beni immobiliari e/o

mobiliari;

- l'inizio o la fine delle prestazioni

concesse da una cassa malattia o

da un'assicurazione privata. (…)” (Doc.

2a; 1a)

Del resto l’art. 30 Laps,

riguardante la notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, al cpv. 1

prevede che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a

notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per

l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento

importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una

prestazione (cfr. consid. 2.2.).

Il cpv. 2 di tale disposto

enuncia, però, che qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione

della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo

competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle

prestazioni hanno subito modifiche (cfr. consid. 2.2.).

Quest’ultimo capoverso è stato

introdotto nella Laps a far tempo dal 1° ottobre 2006.

Dal Messaggio 5723 del 25 ottobre

2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), p.to 2.5.10,

si evince:

" 2.5.10 Notificazione in caso di cambiamento delle condizioni (art. 30

Laps)

Il nuovo art. 30 Laps viene

riformulato, riprendendo mutatis mutandis, i principi esposti all’art.

31 LPGA.

Si fa rilevare che il nuovo

art. 30 cpv. 2 Laps si differenzia dal nuovo art. 29 cpv. 2 Laps (n.d.r.:

riguardante l’assistenza giudiziaria e amministrativa

che interviene su richiesta scritta e motivata) sopra descritto, in quanto in tal caso

l’assistenza amministrativa deve essere fornita d’ufficio, cioè anche senza

previa richiesta scritta e motivata. Pure questa nuova disposizione della Laps

è da considerare una lex specialis rispetto all’art. 31 Laps che

disciplina l’obbligo del segreto.”

Ai sensi dell’art. 31 LPGA,

relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni:

" 1L’avente diritto, i suoi congiunti o i

terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore

o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento

importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una

prestazione.

2Qualsiasi persona

o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha

l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni

determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.”

L’art. 31 cpv. 2 LPGA concerne le

modifiche che hanno effetto sulle prestazioni durevoli in corso (cfr. STF 9C_512/2015

del 15 ottobre 2015 consid. 4.4.).

In una sentenza 8C_870/2013 del

19 agosto 2014, a proposito dell’art. 31 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale,

riprendendo quanto affermato in dottrina da Ueli

Kieser, ha precisato:

" (…)

3.2.2. Laut dem vorinstanzlich

angesprochenen KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2009, Rz 16

und 26 f. zu Art. 31, beurteilt sich die Frage, wer gemäss Abs. 2 dieser

Bestimmung zu den meldepflichtigen Personen oder Stellen gehört, nach dem

Kriterium der Beteiligung an der Durchführung der Sozialversicherung. Dabei hat

der Gesetzgeber einen weiten Kreis gewählt, weil er - anders als etwa in Abs. 1

- nicht von Versicherungsträgern oder Durchführungsorganen spricht. Allerdings

besteht keine Rangfolge der Meldepflicht, sodass aus deren Nichterfüllung keine

Folgerungen für das Bestehen anderer Meldepflichten gezogen werden können. So

wird etwa die leistungsbeziehende Person nicht dadurch entlastet, dass eine

andere Sozialversicherung, die Kenntnis von der Sachverhaltsänderung erhalten

hat, diese Kenntnis nicht weiterleitet. (…).” (La sottolineatura è

della redattrice)

Cfr. pure da U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2024, ad art. 31 n.

48).

Anche Guy Longchamp, in Anne-Sylvie

Dupont e Ueli Margit Moser Szeless,

Commentaire romand Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n.

33 e 35, ha puntualizzato che non esiste un ordine prestabilito dell’obbligo di

annunciare. Ciò in virtù dell’ampia cerchia di persone tenute a comunicare le

modifiche delle circostanze importanti. In effetti il legislatore sembra avere

voluto ampliare il numero di persone interessate, visto che non si riferisce,

contrariamente all’art. 31 cpv. 1 LPGA, ai soli assicuratori o a un organo

competente (cfr. U. Kieser, op.

cit., 2024, ad art. 31 n. 41).

La violazione da parte di una

delle persone tenute a comunicare non libera l’altra in caso di mancato

rispetto del proprio obbligo di notifica. D’altra parte, l’avente diritto deve

notificare i cambiamenti importanti delle circostanze determinanti, malgrado un

assicuratore sociale che ha saputo di tale modifica non trasmetta

l’informazione.

In tal caso può semmai entrare in

linea di conto un’eventuale responsabilità ex art. 78 LPGA (“gli enti di

diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori

rispondono, in qualità di garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle

assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a

terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari”).

Cfr. STFA I 806/04 del 15 marzo

2005 consid. 4.2.2.; U. Kieser,

op. cit., 2024, ad art. 31 n. 61).

Per completezza giova rilevare

che con giudizio 9C_369/2013 del 2 settembre 2014, pubblicato in DTF 140 V 521,

l’Alta Corte ha stabilito che dev'essere imputata a una Cassa di compensazione

la conoscenza di un cambiamento di stato civile (nella fattispecie esaminata

dal TF era intervenuto un nuovo matrimonio), che ha un'influenza sulle

condizioni determinanti per l'erogazione della prestazione (in quel caso

concreto si trattava di una rendita vedovile), noto ad un'agenzia comunale

delle assicurazioni sociali ma la cui informazione non è stata trasmessa alla

sede centrale (consid. 6).

Ciò significa che, “dal punto

di vista giuridico, quanto è conosciuto dall'agenzia comunale è parimenti

conosciuto, rispettivamente attribuibile alla conoscenza della Cassa, e

pertanto da quel momento comincia a decorrere il termine di perenzione nel

senso dell'art. 25 cpv. 2 LPGA” (cfr. STF 9C_450/2022 del 28 marzo 2023).

La nostra Massima Istanza, nella

sentenza 9C_369/2013, ha, tuttavia, deciso che questo principio non si applica

quando un collaboratore di agenzia non viene a conoscenza del nuovo matrimonio

di un beneficiario di una rendita vedovile nel quadro della sua attività

professionale, ma nel quadro di quella privata. Né l'art. 31 cpv. 2 LPGA (consid.

7.1) né il dovere generale di fedeltà derivante dal contratto di lavoro

(consid. 7.2) comportano l'obbligo per i collaboratori di un assicuratore

sociale di utilizzare nell'attività ufficiale quanto appreso a titolo privato.

Ne discende che, siccome l’art.

30 cpv. 2 Laps ha ripreso il tenore e il concetto di cui all’art. 31 cpv. 2

LPGA (cfr. Messaggio 5723 del 25 ottobre 2005 p.to 2.5.10), anche l’art. 30

Laps deve essere interpretato nel senso che la violazione da parte di una delle

persone tenute a comunicare non libera l’altra in caso di mancato rispetto del

proprio obbligo di notifica. In particolare il beneficiario di prestazioni sociali

cantonali non è comunque esentato dall’informare l’autorità competente in caso

di modifica delle condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni,

anche qualora un’altra persona o servizio che partecipa all’esecuzione della

legge o delle leggi speciali che ha conoscenza del cambiamento non ne informa l’organo

amministrativo competente.

2.8. In concreto dalle carte processuali

si evince che l’operatrice sociale dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione

(UAP), __________, nonché l’assistente sociale del Comune di __________ dove è

domiciliata la ricorrente, __________, sapevano del collocamento di __________

presso __________ dal 15 gennaio 2023 (cfr. doc. 7a), allorché l’insorgente,

dopo il soggiorno con il presso __________, era rientrata nella propria

abitazione.

In effetti in un messaggio di

posta elettronica del 27 gennaio 2023 indirizzato a __________, la quale ha

risposto il 31 gennaio 2023 (cfr. doc. 21b=V4; consid. 1.5.), __________ ha

indicato, da una parte, che __________ si trovava presso la __________,

dall’altra, che era in previsione un ricovero di RI 1 (cfr. doc. 21c=V4).

Il padre della ricorrente, in un

seguente messaggio di posta elettronica dell’8 febbraio 2023, ha poi asserito

all’attenzione di __________, che ha dato seguito allo stesso il 9 febbraio

2023 (cfr. doc. A5), in particolare, che “adesso che RI 1 non è più a __________

c’è da pagare solo la retta del figlio __________” (cfr. doc. A5).

Inoltre dal verbale del 9

febbraio 2023 dell’udienza davanti all’ARP __________, in cui è stato deciso

che __________ rimaneva collocato in protezione a __________ ed è stato

specificato che l’insorgente, dal 2 febbraio 2023, era degente in ospedale a __________,

emerge che __________ e __________ erano presenti in tale occasione (cfr. doc.

13).

Non risulta, però, che l’operatrice

sociale dell’UAP e/o l’assistente sociale del Comune abbiano informato della

permanenza in istituto del bambino la Cassa che erogava alla ricorrente gli API

e gli AFI di cui entrambe erano al corrente (cfr. doc. A4; A5; 21b=V4).

Al contrario __________, nel

messaggio di posta elettronica del 31 gennaio 2023 appena menzionato, ha

indicato al padre dell’assicurata, che l’aveva interpellata per “capire

esattamente la situazione economica assistenziale della RI 1. Questo per

gestire le entrate e le uscite. Quanto riceve mensilmente, chi paga la cassa

malati, chi paga il soggiorno di __________ alla __________” (cfr. doc.

21c=V4), che “le sue entrate economiche raggiungono circa CHF 2'500.-

mensili e si compongono dagli assegni familiari integrativi (AFI), dall'assegno

parentale di prima infanzia (API), dal presunto contributo alimentare che

dovrebbe versare __________ e dagli assegni familiari. In aggiunta, RI 1

beneficia della riduzione del premio cassa malati (RIPAM) e ha inoltrato la

richiesta per l'ottenimento dell'assegno parentale di CHF 3'000.-.” (cfr.

doc. 21b=V4)

Il 9 febbraio 2023 la medesima

ha, poi, precisato a __________, che l’aveva contattata l’8 febbraio 2023 (cfr.

doc. A5), come rilevato sopra, che, sulla base delle informazioni fornite

dall’assistente sociale comunale, a quel momento la ricorrente percepiva

unicamente gli AFI e API.

È vero che ella ha aggiunto che

una variazione che si sarebbe dovuta apportare dal punto di vista

amministrativo era il “ricalcolo dell’importo degli API siccome attualmente RI

1 non risiede più presso CSE” (cfr. doc. A5).

Tuttavia pochi giorni dopo __________,

alla quale il padre dell’insorgente il 15 febbraio 2023 aveva inviato “in

allegato i contributi AFI e API che riceve RI 1” e aveva chiesto, ritenuto

che gli assegni quale unica fonte di reddito non coprivano il minimo vitale suo

e del bambino, se non fosse possibile postulare la concessione dell’assistenza

sociale (cfr. doc. A4), ha puntualizzato (cfr. doc. A4) che “come le ho

spiegato l’altro giorno finché è collocata questo è il massimo che può

ricevere. Ne parliamo quando sarà dimessa” (n.d.r. dall’ospedale di __________

dove è rimasta degente fino a marzo 2023; cfr. doc. 13b).

Vi è, pertanto, da chiedersi se

l’operatrice sociale dell’UAP e/o l’assistente sociale del Comune, nel loro

ruolo professionale, partecipino all’esecuzione della Laps e in casu della Laf

ai sensi dell’art. 30 cpv. 2 Laps (va ricordato che il legislatore con l’art.

31 cpv. 2 LPGA, il cui tenore è stato ripreso dall’art. 30 cpv. 2 Laps, ha

ampliato la cerchia di persone tenute a comunicare le modifiche delle

circostanze importanti per l’erogazione delle prestazioni; cfr. consid. 2.7.) e

di conseguenza, in applicazione di tale disposto, avessero dovuto notificare

all’organo amministrativo competente, ossia la Cassa, i cambiamenti delle

condizioni determinanti per il versamento degli AFI e degli API (cfr. consid.

2.7.).

La risoluzione di tale questione non

è ad ogni modo dirimente nel caso di specie, in quanto, come visto sopra (cfr.

consid. 2.7.), la loro mancata informazione non esimeva la parte ricorrente dal

comunicare alla Cassa il perdurare del collocamento in istituto di __________,

anche dopo il rientro al domicilio della madre.

Relativamente all’assistente

sociale comunale, giova comunque ricordare il ruolo svolto dai Comuni nella

procedura da seguire per richiedere e, se del caso, ottenere le prestazioni

sociali ai sensi della Laps, fra cui figurano gli assegni integrativi e di

prima infanzia (art. 2 cpv. 1 lett. g e h Laps) regolamentato all’art. 11

Reg.Laps, ovvero:

" 1Prima di inoltrare

una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali di cui

all’art. 2 cpv. 1 lett. a), f), g), h) e i) il cittadino si rivolge al suo

Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere la

documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente.

2Il Comune assiste il richiedente ad accedere allo sportello

ed a procurarsi i documenti necessari.

3Il

Comune trasmette allo sportello la documentazione completa almeno tre giorni

prima dell’appuntamento allo sportello.”

Potrebbe, invece, teoricamente

essere considerata una responsabilità giusta l’art. 78 cpv. 1 LPGA (cfr.

consid. 2.7.).

In concreto, però, da quanto

verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.10.), non entra in linea di conto un risarcimento del danno sulla base

dell'art. 78 LPGA.

2.9. La parte ricorrente sostiene di

essersi affidata alle dichiarazioni dell’operatrice sociale dell’UAP e dell’assistente

sociale comunale, le quali in buona sostanza pur sapendo che __________ era

rimasto collocato nella struttura di protezione, mentre la madre era uscita,

hanno di fatto confermato la bontà del versamento degli AFI e API (cfr. doc. I;

V; consid. 1.8.; 1.10.; 2.8.).

La

medesima ha, di conseguenza, implicitamente richiamato l’applicazione dell’art.

9 Cost., ossia la tutela della sua buona fede.

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.

consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e

che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione

erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un

vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti,

precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente

adempiuti:

1. Si tratta di

un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

Considerandi

2.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

3.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

5.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

6.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.

l’interesse

alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla

tutela della buona fede.

(cfr. STF 8C_646/2022 del 23 agosto

2023.

consid. 5.1., destinato alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF

8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 5.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre

2022.

consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.,

pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021

del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid.

6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22

gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.;

STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto

2015.

consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007

del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid.

3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28

gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid.

2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

La

salvaguardia della buona fede non presuppone però sempre l'esistenza di

un'informazione o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della

buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza,

semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione

suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative. In tale

evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC,

prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano,

non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 8C_165/2018

dell’11 febbraio 2019 consid. 4.3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009

consid. 4.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

Ai sensi dell’art. 72

Laf:

" 1L’ordinamento

delle prestazioni familiari cantonali è applicato dalla Cassa cantonale di

compensazione per gli assegni familiari.

2Alla

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta, in

particolare:

a) la determinazione del diritto e il pagamento dell’assegno

integrativo;

b) la determinazione del diritto e il pagamento dell’assegno di

prima infanzia;

c) la determinazione del diritto e il pagamento dell’assegno

parentale;

d) il controllo dell’assoggettamento delle persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente, delle persone senza attività lucrativa, dei

datori di lavoro e dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà

all’obbligo contributivo.”

Secondo l’art. 21 cpv. 4

Reg.Laps:

" L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

L’Ufficio

dell’aiuto e della protezione (UAP) e i Servizi sociali comunali non risultano,

invece, essere autorità competenti per stabilire se una persona abbia o meno

diritto agli AFI e agli API, né vi sono elementi per concludere che

l’operatrice sociale dell’UAP e/o l’assistente sociale del Comune abbiano

creduto di agire nei limiti delle proprie competenze.

Ne consegue che in concreto la buona fede ex art. 9 Cost. della parte ricorrente non può essere

tutelata.

2.10

Alla luce di quanto sopra (cfr.

consid. 2.8.; 2.9.) discende che la parte ricorrente era tenuta a informare la

Cassa del cambiamento intervenuto nella situazione personale di RI 1 al momento

in cui __________ è stato collocato a __________ nel gennaio 2023, conformemente

a quanto indicato nelle decisioni del 9 novembre 2022, e meglio all’obbligo di

annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica dei membri

dell’unità di riferimento (cfr. doc. 2a; 1a; consid. 2.7.).

RI 1, nel periodo in cui ha

percepito gli AFI e gli API oggetto dell’ordine di restituzione (da febbraio ad

aprile 2023), viveva una situazione particolarmente problematica.

In effetti, dopo aver partorito

suo figlio il 30 luglio 2022, è stata collocata insieme al bambino presso __________

(la quale ospita madri e bambini con difficoltà sociali, donne maltrattate o

con problemi di dipendenza o psichiatrici; cfr. __________) fino a

gennaio 2023, quando è rientrata al proprio domicilio, senza, tuttavia, __________

che è rimasto a __________ (foyer che accoglie bambini da 0 a 6 anni senza i genitori a

seguito di misure di protezione emanate dall’Autorità tutoria; cfr. __________),

anch’esso gestito dall’Associazione __________ (cfr. doc. 7a).

Il 1° settembre 2022 l’ARP __________

ha, inoltre, ordinato all’insorgente “di sottoporsi a cadenza settimanale

all’__________ per eseguire gli esami medici a sorpresa finalizzati

all’accertamento di consumo di sostanze stupefacenti legali o illegali”

(cfr. doc. V3). Con decreto cautelare del 17 aprile 2023 l’ARP __________ ha

poi stabilito una nuova modalità di verifica di tali esami con cadenza mensile

(cfr. doc. V2).

Il 6 ottobre 2023 quest’ultimo

provvedimento è stato revocato con effetto immediato, poiché fino a quella data

RI 1 “ha svolto i regolari esami nel rispetto dei controlli medici imposti e

il cui esito hanno confermato l’assenza di dipendenze da qualsivoglia sostanza

stupefacente, risultando positiva unicamente al metadone” (cfr. doc. V3).

Il 2 febbraio 2023 la medesima è

stata, altresì, ricoverata all’ospedale di __________ per una degenza

programmata fino a marzo 2023 (cfr. doc. 13; 21c, A4).

Nello scritto del 19 giugno 2024 __________

ha, del resto, osservato di avere ricevuto procura dalla figlia di gestire per

suo conto tutte le pratiche con gli istituti sociali, assistenti sociali,

medici tassazioni, ecc., poiché la figlia era in cura psichiatrica (cfr. doc.

21).

Nel frattempo, il 19 febbraio

2024, il padre dell’assicurata ha precisato che quest’ultima era ancora in cura

medica con inabilità lavorativa al 100% a tempo indeterminato (cfr. doc.

15-15a; consid. 1.3.).

Per quanto riguarda la procura

conferita al padre dall’assicurata - per la quale non risulta essere stata

predisposta alcuna curatela (cfr. doc. 23) -, si rileva, più nel dettaglio, che

dagli atti emerge che RI 1 ha inviato alla Cassa il seguente scritto del 25

aprile 2023, pervenuto al Servizio prestazioni AFI e API il 28 aprile 2023:

" con la

presente vi autorizzo a fornire tutte le informazioni riguardanti tutte le mie

pratiche con tutti gli Istituti sociali del Cantone a mio padre, __________ (__________.1958)”

(Doc. 4=16a)

Il 27 gennaio 2023 __________,

nel messaggio di posta elettronica indirizzato a __________, aveva, però, già

affermato che “RI 1 ci ha dato la procura per il suo conto alla Banca __________

e ci ha consegnato tutta la corrispondenza che aveva nella sua casa a __________”

(cfr. doc. V4).

In simili condizioni sorge la

domanda in merito alla data a partire dalla quale il padre di RI 1 ha effettivamente

funto da rappresentante della figlia.

Precedentemente all’autorizzazione

esplicita del 25 aprile 2023, infatti, il comportamento di __________, che

d’altronde già nel mese di gennaio 2023 ha ricevuto dalla figlia la procura sul

suo conto bancario, nonché la sua corrispondenza (cfr. doc. V4) e che si è

attivato, in particolare dal mese di gennaio 2023, a prendere contatto con

l’operatrice sociale dell’UAP e l’assistente sociale del Comune (cfr. doc. 21c=V4;

A4; A5), indurrebbe a ritenere che, perlomeno da gennaio 2023, esistesse tra la

ricorrente e il padre un rapporto di rappresentanza

per atti concludenti.

In proposito è utile sottolineare

che per costante giurisprudenza, in linea di principio, gli assicurati devono sopportare

le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno

affidato il compito di fare valere i propri diritti, in particolare se si

tratta di un mandatario professionale, ad esempio un avvocato (cfr. STF

8C_142/2024 del 3 settembre 2024 consid. 4; STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019;

STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 5.3.; STF 8C_431/2018 del 24

gennaio 2019 consid. 4.3.; DTF 143 I 284; STF 8C_915/2014 del 26 febbraio 2015

consid. 4.1.; DLA 2002 pag. 259; STCA 35.2019.75 del 23 gennaio 2020,

confermata dal TF con giudizio 8C_171/2020 del 14 aprile 2020; STCA 38.2008.1

dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile

2009; STCA 38.2014.42 del 20 novembre 2014 consid. 2.6.; STCA 35.2006.39 del 7

settembre 2006 consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003).

La questione dell’esistenza di un

rapporto di rappresentanza per atti concludenti non

merita, tuttavia, di ulteriori approfondimenti.

In effetti, sia nel caso in cui

il padre sia stato il rappresentante di RI 1 già dal gennaio 2023 e quindi avesse

dovuto avvisare la Cassa del fatto che __________ restava collocato a __________

anche dopo il rientro della madre al domicilio, sia qualora non lo sia stato e

pertanto l’avviso all’amministrazione doveva essere effettuato dall’assicurata

stessa (sempre che, considerati segnatamente il ricovero del febbraio 2023 e la

pretesa cura psichiatrica, la sua capacità di discernimento non fosse carente;

cfr. doc. 21; 13; 13b;15; STCA 39.2012.4 del 22 maggio 2013; giudizio del TCA

PC 81/93 del 12 gennaio 1995), tutto ben considerato, può essere loro imputata,

per il mancato annuncio di tale circostanza, tutt’al più una negligenza di

grado lieve (non sufficiente per negare la buona fede, cfr. consid. 2.4.; STF

9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid. 4.7.; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008;

STCA 39.2017.14 del 9 agosto 2017 consid. 2.12.; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre

2015.

consid. 2.14; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, il cui ricorso al TF è

stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_398/2013 del 7 giugno 2013).

Questa Corte è giunta a tale

conclusione, tenendo conto degli elementi fattuali specifici del caso di specie,

e meglio che è vero che le decisioni del 9 novembre 2022 di attribuzione degli

AFI e API contemplano in modo chiaro l’obbligo di annunciare ogni cambiamento

della situazione personale o economica dei membri dell’unità di riferimento, ad

esempio la variazione dell’unità di riferimento (cfr. consid. 2.7.).

È altrettanto vero, tuttavia,

che, come già indicato, la situazione della ricorrente era, nel lasso di tempo determinante,

critica. Mentre __________, dal 15 gennaio 2023, è rimasto presso __________

(cfr. doc. 7a), ella è rientrata a domicilio, ma solo per un breve periodo, siccome

nel febbraio 2023 è entrata nell’ospedale di __________ dove è stata degente

fino a marzo 2023 (cfr. doc. 13; 13b).

Inoltre rilevante è la

circostanza che sia l’operatrice sociale dell’UAP, che l’assistente sociale del

Comune di __________ (la quale “offre informazioni e consulenza riguardante

tutte le questioni che hanno a che vedere con i problemi di natura

socio-assistenziale e che con; cfr. pure art. 11 Reg.Laps citato al consid.

2.8.), benché abbiano partecipato all’udienza del 9 febbraio 2023 davanti

all’ARP __________, in occasione della quale è stato deciso che __________ rimaneva

collocato in protezione a __________ (cfr. doc. 13; consid. 2.8.), nei mesi di

gennaio e febbraio 2023 hanno ripetutamente comunicato al padre dell’insorgente

che le entrate economiche dell’assicurata erano costituite principalmente dagli

AFI e dagli API senza sollevare dubbi manifesti riguardo al relativo diritto

durante il collocamento di __________ a __________ (cfr. doc. 21b=4; A5; A4).

__________, il 9 febbraio 2023, dopo

aver asserito, fondandosi sulla base delle informazioni fornite dall’assistente

sociale comunale, che a quel momento la ricorrente percepiva unicamente gli AFI

e API, ha sì aggiunto che una variazione che si sarebbe dovuta apportare dal

punto di vista amministrativo era il “ricalcolo dell’importo degli API

siccome attualmente RI 1 non risiede più presso __________” (cfr. doc. A5).

Come già esposto (cfr. consid.

2.8.), proprio __________, però, sei giorni dopo, il 15 febbraio 2023, alla

domanda di __________ volta a sapere se la figlia potesse richiedere

l’assistenza sociale, perché gli AFI e API non coprivano il minimo vitale suo e

del bambino, ha comunque risposto che, finché era degente, “questo è il

massimo che può ricevere”, senza esprimere riserve o eccezioni (cfr. doc.

A4).

Infine va osservato che,

contrariamente a quanto evidenziato nella decisione su reclamo (cfr. doc. A1;

consid. 1.7.), dal reclamo non emerge che la parte ricorrente non ha segnalato

direttamente alla Cassa la fine della coabitazione tra la reclamante e il

figlio __________, pensando che tale notifica sarebbe stata fatta proseguire

automaticamente dagli enti interessati.

Risulta piuttosto che il padre

dell’insorgente si sentiva tranquillo, “visto che tutto era gestito

dall'assistente sociale del Cantone, __________, che lavora per il vostro

stesso dipartimento ed era stata incaricata dall'ARP di __________ per gestire

il tutto” (cfr. doc. 21; consid. 1.5.).

2.11

In

esito a quanto precede occorre concludere che la ricorrente, quando ha

percepito gli assegni integrativi e di prima infanzia da febbraio ad aprile

2023, era in buona fede (cfr. consid. 2.10.).

Il

primo presupposto per poter beneficiare del condono della restituzione dell’importo

di fr. 3'966.-- è, dunque, ossequiato.

L'incarto

va, di conseguenza, trasmesso alla Cassa affinché verifichi se sia rispettato il

requisito dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma di fr.

3’966.--, corrispondente agli AFI e API percepiti a torto nel lasso di tempo

nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2023.

2.12

In ambito di assegni familiari cantonali, per

quanto concerne la procedura dinanzi al

TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa

legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis

la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per

quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale

art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia

previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di

famiglia (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del

Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare

presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina

Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2023.13

del 22 gennaio 2024 consid. 2.9.; STCA 39.2023.5 del 21 agosto 2023 consid.

2.9.; STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF è

stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA

39.2022.3

del 24 gennaio 2023 consid. 2.11.; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022

consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6

del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su reclamo

impugnata è annullata.

2. È

riconosciuta la buona fede di RI 1 per i mesi da febbraio ad aprile 2023.

Di

conseguenza l’incarto è trasmesso alla Cassa per esaminare il presupposto

dell’onere troppo grave concernente la restituzione dell’importo di fr. 3’966.--

e pronunciare una nuova decisione.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti