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Decisione

39.2025.10

Può restare insoluta quest.se date cond.per restituire termine di ric.c/dec.1.10.25.Infatti dec.3.1.25 di cui chiesto riesame cresciuta in giudic.No rest.termini ric. Ric.c/non entr.nel merito riconsid.dec.3.1.25 irricev. Inoltre non si giustifica revisione dec.3.1.25.No fatti o mezzi di prova nuovi

2 marzo 2026Italiano49 min

giuridica differente (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.2.; STF

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

39.2025.10

rs

Lugano

2 marzo 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2025 di

RI1,

______

contro

la decisione del 1° ottobre 2025

emanata da

Cassa

cantonale di compensazione per gli assegni familiari,

6501

Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 3 gennaio 2025 la

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: Cassa)

ha riconosciuto a RI1 un assegno familiare integrativo (AFI) di fr. 541.-- al

mese da gennaio ad agosto 2025, tenendo conto nel reddito computabile Laps, in

particolare, delle indennità di disoccupazione percepite dalla medesima, pari a

fr. 12'746.-- annui (cfr. doc. 2- 2D=A2).

La Cassa, con decisione del 26

agosto 2025, ha aumentato l’AFI a fr. 1'520.-- a far tempo dal mese di

settembre 2025, non computando più le prestazioni LADI, in quanto il diritto

era terminato nel 2023 (cfr. doc. 3A).

1.2. Il 5 settembre 2025 RI1 ha inviato

alla Cassa uno scritto con oggetto “Ricorso contro la decisione AFI gennaio

2025 - agosto 2025 – richiesta di revisione e rimborso”, nel quale ha postulato

la revisione del conteggio degli assegni familiari a partire da gennaio 2025, il

riconoscimento e il rimborso della differenza degli importi non corrisposti,

nonché la correzione ufficiale dei suoi dati, affinché non compaiano più

redditi inesistenti passati e futuri.

Ella ha così motivato le proprie

richieste:

" (…) con la

presente intendo presentare formale ricorso contro la decisione relativa agli

assegni familiari (AFI) comunicata a gennaio 2025 e contro i successivi

conteggi effettuati.

Dalla decisione di gennaio 2025 risulta indicata un'entrata dalla

cassa di disoccupazione. Preciso che io non percepivo alcuna indennità di disoccupazione

in quel periodo: l'unica entrata effettiva oltre agli assegni era (ed è

tuttora) la rendita AI del mio ex marito ______.

Già all'inizio del 2025, dopo aver ricevuto la decisione con

importi fortemente ridotti, mi ero recata personalmente presso i vostri uffici

in data 7 gennaio. In sede di colloquio la vostra collega allo sportello ha

contattato la referente incaricata del mio incarto per chiedere maggiori

informazioni e la sua risposta è stata "Signora questo è quello che le

spetta". Io, non essendo consapevole delle vostre direttive interne, ho

dovuto accettare quello che mi è stato comunicato senza fare alcuna opposizione

in quanto in quel momento mi fidavo del vostro sistema. In quell'occasione la

collega non mi ha chiesto se effettivamente percepissi disoccupazione o altri

redditi, né mi è stato spiegato che nei conteggi era stata inserita una voce di

reddito non corrispondente alla realtà. Se me lo avessero chiesto, avrei

immediatamente chiarito che non ricevevo tale prestazione.

Di conseguenza, non ho mai omesso o nascosto informazioni: al

contrario, ho sempre dichiarato la mia situazione reale. L'errore non può

quindi ricadere su di me in quanto ho agito sin ora in buona fede fornendo

tutta la documentazione da voi richiesta completa e veritiera.

Per oltre nove mesi ho dovuto affrontare una situazione economica

molto difficoltosa essendo il mio avere mensile poco più di CHF 2'900 al mese,

con due figlie a carico, affrontando notevoli difficoltà economiche e

privazioni di qualsiasi genere anche alimentare.

(…)

Vi prego di considerare la presente come ricorso formale nei

termini previsti dalla legge." (Doc. 1=I1)

1.3. La Cassa, il 1° ottobre 2025, ha

emesso una “decisione su domanda di revisione/riconsiderazione” con la quale

non è entrata nel merito della domanda del 5 settembre 2025, rilevando:

" (…) Ormai

passata in giudicato la precedente decisione del 3 gennaio 2025, la domanda

della beneficiaria non può che essere considerata e trattata quale domanda di

revisione o riconsiderazione ai sensi dell’art. 24 cpvv. 1-2 Laps.

3. Revisione processuale

Per l’art. 24 cpv. 1 Laps, le decisioni

devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto scopre

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza e meglio nella procedura precedente tramite un

rimedio di diritto ordinario (reclamo).

Considerato come la circostanza richiamata dalla Signora RI1 (la

durata delle ID di diritto) fosse a lei già nota nella procedura precedente

conclusasi con decisione del 3 gennaio 2025 (come detto valida da gennaio ad

agosto 2025), e che la diligenza del caso avrebbe dovuto portare a controllare

il calcolo ed addurre il fatto in quell'ambito e meglio facendo reclamo formale

(od eventualmente ancora successivamente, tramite revisione straordinaria ai

sensi dell'art. 27 cpvv. 3 e 5 lett. c) Laps), nel caso di specie le condizioni

dell'art. 24 cpv. 1 Laps per un ricalcalo retroattivo del diritto all'AFI non

sono adempiute e non entra pertanto in linea di conto l'istituto straordinario

delta revisione processuale.

4. Riconsiderazione

L'organo competente può poi tornare sulle decisioni formalmente

passate in giudicato alle condizioni dell'art. 24 cpv. 2 Laps (un errore

manifesto ed una rettifica di notevole importanza). Occorre sottolineare che

l'amministrazione non è tenuta ad entrare nel merito di un simile riesame,

avendone piuttosto la facoltà; in altri termini, nemmeno un giudice può imporre

un tale passo (irricevibilità dell'eventuale ricorso).

Pertanto, indipendentemente dal fatto che la decisione in oggetto

possa o meno essere oggi considerata errata ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 Laps,

la Cassa non è tenuta a riconsiderarla e non procede in tal senso. (…)"

(Doc. A1)

Tale provvedimento riporta quale

rimedio giuridico:

" 3. La

presente decisione può essere impugnata entro trenta giorni dalla notificazione

facendo reclamo presso l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale

di compensazione per gli assegni familiari, Servizio centrale delle prestazioni

sociali, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona.

Se contestata la non entrata nel merito su domanda di

riconsiderazione: esclusa la procedura di reclamo, nella misura in cui

ritengano possibile un controllo giudiziario, gli interessati possono impugnare

la presente decisione facendo ricorso, sempre in forma scritta ed entro trenta

giorni dalla notifica, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Via Pretorio

16, 6900 Lugano." (Doc. A1 pag. 3)

1.4. Contro la decisione del 1° ottobre

2025 di non entrata nel merito della sua domanda del 5 settembre 2025 RI1, il 4

novembre 2025, ha inoltrato il seguente ricorso al TCA:

" (…) Ribadisco

che non percepivo alcuna indennità di disoccupazione nel periodo indicato

Gennaio 2025 ad Agosto 2025 o come si vede nel documento consegnato da Gennaio

2024, e che pertanto il conteggio effettuato risulta basato su un dato di

reddito errato. Chiedo dunque che venga riesaminata la mia situazione e

ricalcolato l'importo dell'assegno familiare integrativo (AFI), escludendo tale

voce inesistente di reddito.

Alla luce di quanto sopra, chiedo:

1. la revisione del conteggio AFI a partire da gennaio 2024, senza

considerare redditi non percepiti;

2. il ricalcolo e rimborso degli importi non versati nei mesi

interessati;

3. la correzione ufficiale dei miei dati per evitare errori

futuri.

Confido che il mio ricorso venga valutato nel merito, essendo

fondato su una situazione di fatto e documentazione veritiera. (…)" (Doc.

I)

1.5. Nella risposta di causa del 25

novembre 2025 la Cassa ha chiesto, in via principale, che l’impugnativa sia

dichiarata irricevibile in quanto intempestiva e in subordine – confermandosi

integralmente nelle proprie argomentazioni e conclusioni – che il ricorso venga

respinto (cfr. doc. IV).

1.6. Il

2 dicembre 2025 la ricorrente ha osservato:

" (…) La

Cassa sostiene che il mio ricorso sarebbe tardivo rispetto alla decisione del 2

ottobre 2025.

Tuttavia preciso che non sto impugnando quella decisione.

Il mio intento è quello di richiedere un ricalcolo della decisione

del 3 gennaio 2025, poiché ritengo che gli importi degli assegni familiari non

siano stati determinati correttamente.

Pertanto, le osservazioni della Cassa riguardanti i termini di

ricorso non sono pertinenti al mio caso, in quanto la mia richiesta riguarda

una nuova valutazione dei calcoli relativi alla decisione di gennaio 2025 e non

un ricorso contro la decisione di ottobre 2025. (…)" (Doc. VI)

1.7. La parte resistente, il 12 dicembre

2025, ha indicato che le argomentazioni da ultimo sollevate dall’insorgente non

permettono di scostarsi dalle proprie conclusioni e di rifarsi, pertanto,

nuovamente ai contenuti della decisione impugnata, rispettivamente della

risposta di causa (cfr. doc. VIII).

1.8. Il doc. VIII è stato trasmesso per

conoscenza all’insorgente.

considerato in diritto

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF

8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9

novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre

2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del

10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22

dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del

9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. L’art. 46 della Legge sugli assegni

di famiglia (Laf) prevede che:

"

Sono applicabili alle prestazioni

familiari cantonali, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga,

le disposizioni:

a) della legislazione sulla Laps;

b) della legislazione federale sulla LPGA;

c) della legislazione federale sull’AVS;

d) della legislazione federale sulle prestazioni

complementari.

L'art.

33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) del 5 giugno 2000 stabilisce che:

"

1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e

delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che

le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le

decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di

notificazione.

applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del

6 ottobre 2000 (LPGA)."

Ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 Laps

una decisione emanata sulla base della legge stessa e delle leggi speciali, fra

cui rientra la Las (cfr. art. 2 Laps), può, quindi, essere contestata tramite

reclamo all’autorità che l’ha emessa entro il termine di trenta giorni dalla

sua notificazione.

Contro la decisione su reclamo è

poi possibile ricorrere al TCA entro trenta giorni dalla relativa notificazione

(cfr. art. 33 cpv. 2 Laps).

L’art. 33 cpv. 3 Laps rinvia alla

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) e contempla, quale diritto sussidiario, l’applicazione

della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).

La LPGA, che coordina il diritto

delle assicurazioni sociali della Confederazione e si applica alle

assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto

le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano, può ad ogni modo

tornare applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale (cfr. STCA

42.2025.20 del 5 maggio 2025 consid. 2.4.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025

consid. 2.15.2; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 consid. 2.11.; STCA

42.2016.3 del 7 novembre 2016 consid. 2.1.)

Giusta

l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere

notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il

cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica

o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine

scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone

in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Ai

sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in

mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18

dicembre al 2 gennaio incluso.

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann,

in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).

L’art. 38 cpv. 2bis

LPGA enuncia che una comunicazione consegnata

soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a

ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo

infruttuoso tentativo di recapito.

Si

tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro

fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr.

STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014

dell’8 luglio 2014).

Tale

notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di

trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione

laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF

9C_415/2024 del 5 novembre 2024 consid. 6.2.; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio

2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF

8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014

dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

L’invio

si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel

caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3

settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e

riferimenti ivi menzionati).

La

finzione di notifica trova giustificazione nell'obbligo che incombe alle parti

ad un procedimento di adoperarsi affinché possano venir loro notificati gli

atti giudiziari, obbligo che discende dal principio della buona fede (cfr. DTF 119 V 94 consid.

4b/aa; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005).

La finzione di notifica vale, tuttavia,

nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi,

secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V

52).

Pertanto chi si assenta, pendente una

procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi

possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e

tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 9C_667/2019 del 7 gennaio 2020;

STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V

94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

Secondo

costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto

notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri. A tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF

9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag.

142-144).

Al riguardo cfr. pure STF

9C_410/2022 del 7 novembre 2022.

A

norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate

all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF

9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49

consid. 2; DTF

110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.3. Per

completezza è utile segnalare che il 26 settembre 2025 il Parlamento ha

adottato la "Legge federale sul recapito di plichi nei fine settimana e

nei giorni festivi" secondo cui è applicabile all'intero diritto federale

il principio - già vigente nel diritto processuale civile - che prevede, in

caso di notificazione nei fine settimana di invii postali che determinano la

decorrenza di un termine (ad esempio tramite posta A Plus), che quest'ultimo

inizi a decorrere soltanto il giorno feriale seguente (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/565/it;

La

nuova legge comporta la modifica di altri atti normativi, in particolare della

LPGA (cfr. art. 38 e 38a LPGA;

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/566/it), e meglio:

"

Art. 38, rubrica, nonché cpv.

2bis e 3-5

Computo dei termini

2bis Abrogato

3 Le seguenti comunicazioni recapitate tramite invio

postale sono

considerate consegnate:

a.

al più tardi il settimo giorno

dopo il primo infruttuoso tentativo di

recapito, nel caso di una comunicazione

consegnata soltanto

contro firma del destinatario o di un'altra

persona autorizzata a

ritirarla;

b. Il primo giorno feriale seguente, nel caso di una

comunicazione

consegnata senza firma un sabato, una domenica o un

giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale.

4 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una

domenica o un

giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o

cantonale, il termine

scade il primo giorno feriale seguente.

5 Per determinare i giorni festivi si applica il

diritto del Cantone in cui

ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Art. 38a Sospensione dei termini

l termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in

giorni o in mesi non

decorrono:

a.

dal settimo giorno precedente la

Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso;

b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso

c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso." (FF

2025 2891)

Il

relativo termine di referendum è scaduto il 15 gennaio 2026 (cfr. FF 2025

2891).

Al

riguardo cfr. STCA 38.2025.36 del 29 settembre 2025 consid. 2.3.; STCA

42.2025.46 del 27 ottobre 2025 consid. 2.4.; STCA 38.2025.58 del 17 novembre

2025 consid. 2.4.

2.4. L’art. 14 Lptca, relativo alla

restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo

rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di

analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_391/2025 dell’11 agosto 2025

consid. 3; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del

4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001;

DTF 96 II 265 consid. 1a).

La giurisprudenza federale

ammette, in particolare, che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possano costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

8C_696/2025 del 9 dicembre 2025; STF 9C_711/2024 del 4 febbraio 2025; STF

8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_728/2022 del 19 dicembre

2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8 pag. 32; DTF 119 II 86 consid. 2a; DTF 112 V

255 consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

In una sentenza 9F_12/2025

dell’11 agosto 2025 consid. 3.1. l’Alta Corte ha specificato che una malattia

di una certa gravità può consentire la restituzione dei termini se essa

interviene alla fine del termine e impedisce all’interessato di tutelare i propri

interessi o di ricorrere in tempo ai servizi da parte di terzi.

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente, se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

In

proposito cfr. pure STF 8C_73/2014 del 14 maggio 2024.

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,

l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione

di una nuova norma legale (cfr. STF 8C_669/2025 del 9 dicembre 2025; STF

2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N.

15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a,

pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag.

216).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

La

restituzione di un termine è, poi, pure

giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un

determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità

competente (cfr. STF 8C_265/2018 del 22 gennaio 2019; STF 9C_628/2017 del 9

maggio 2018 consid. 2.2.; STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.;

STFA C 189/04 del 28 novembre 2005

consid. 4.1.; STFA C 189/01 del 18 settembre 2001 DLA 2000 N. 6 pag. 27; STCA

38.2021.7 del 26 aprile 2021 consid. 2.12., il cui ricorso della società

insorgente è stato respinto dal TF con giudizio 8C_400/2021 del 14 aprile 2022,

massimato e parzialmente pubblicato in RtiD II-2022 N. 74 pag. 314; STCA

38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.6.).

2.5. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti, in particolare dal sistema

di tracciamento degli invii della Posta, emerge che la decisione del 1° ottobre

2025 è stata spedita tramite lettera raccomandata il medesimo giorno della sua

emanazione ed è arrivata all’Ufficio di recapito di ______ giovedì 2 ottobre

2025 alle ore 06:30.

Il

plico postale è stato recapitato all’insorgente il 2 ottobre 2025 alle ore

10:18 (cfr. doc. 4A).

Il

termine di trenta giorni per impugnare il provvedimento citato (cfr. doc. A1

pag. 3; consid. 1.3.) ha iniziato a decorrere, in virtù dell’art. 38 cpv. 1

LPGA (cfr. consid. 2.2.), il 3 ottobre 2025 ed è scaduto lunedì 3 novembre

2025, essendo l’ultimo giorno del

termine un sabato (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA; cfr. consid. 2.2.).

Lo

scritto indirizzato al TCA e spedito il 4 novembre 2025 (cfr. doc. I) è,

dunque, in ogni caso tardivo (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_577/2024 del 21 ottobre

2024; STCA 42.2024.42 del 7 gennaio 2025 consid. 2.4.; STCA 38.2024.38 del 9

settembre 2024 consid. 2.4.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.4.;

STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto

2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019).

2.6. Nel caso di specie occorre,

pertanto, esaminare se la ricorrente possa oppure no prevalersi della

restituzione del termine (cfr. consid. 2.4.).

È vero che l’insorgente non ha

fatto valere ragioni che rendano

scusabile l’inoltro tardivo del ricorso.

Ad

ogni modo, in concreto, la questione di sapere se siano

dati i presupposti per restituire il termine per contestare la decisione del 1°

ottobre 2025 può restare insoluta.

La

problematica connessa all’eventuale restituzione del termine di impugnazione

non merita, infatti, di essere ulteriormente approfondita, poiché in ogni caso

il ricorso, in quanto ricevibile, deve essere respinto nel merito (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.6.; STCA

42.2024.56 del 31 marzo 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023

consid. 2.3.), come verrà più dettagliatamente esposto nei prossimi

considerandi.

2.7. Questa Corte condivide innanzitutto

la conclusione della Cassa secondo cui la decisione del 3 gennaio 2025 con la

quale all’assicurata è stato attribuito un AFI di fr. 541.-- al mese da gennaio

ad agosto 2025 (cfr. consid.1.1.) è cresciuta in giudicato (cfr. doc. A1;

consid. 1.3.).

Benché non sia dato di sapere

tramite quale modalità di invio (ad esempio raccomandata, posta A Plus, posta

semplice prioritaria) sia stato spedito il provvedimento del 3 gennaio 2025,

dalle carte processuali si evince che quest’ultimo è stato notificato alla

ricorrente al più tardi il 7 gennaio 2025.

Ella ha, in effetti, dichiarato

di essersi recata agli sportelli dell’amministrazione il 7 gennaio 2025 dopo

aver ricevuto la decisione in questione (cfr. doc. 1=I1; consid. 1.2.).

Di conseguenza il termine di

trenta giorni per interporre reclamo ex art. 33 cpv. 1 Laps (cfr. consid.

2.2.), figurante, peraltro, nella decisione del 3 gennaio 2025 quale rimedio

giuridico (cfr. doc. A2), ha iniziato a decorrere l’8 gennaio 2025 ed è spirato

giovedì 6 febbraio 2025.

Il provvedimento del 3 gennaio

2025 non è stato impugnato entro tale termine.

Lo scritto del 5 settembre 2025

(cfr. doc. 1=I1; consid. 1.2), anche volendolo considerare quale reclamo contro

la decisione del 3 gennaio 2025, si rivela, pertanto, tardivo.

Nemmeno si ravvedono motivi che

possano giustificare la restituzione del termine (cfr. consid. 2.4.).

Riguardo all’asserzione

dell’insorgente secondo cui non avrebbe interposto reclamo contro la decisione

del 3 gennaio 2025, in quanto, allorché il 7 gennaio 2025, successivamente alla

ricezione del provvedimento menzionato, si è recata agli sportelli

dell’amministrazione, le sarebbe stato detto, dopo aver contattato la persona

incaricata del suo incarto, che quello era ciò che le spettava (cfr. doc. 1=I1;

consid. 1.2.), va osservato che in concreto non sono adempiute le condizioni

per la tutela della buona fede dell’assicurata in caso di informazioni erronee giusta

l’art. 9 Cost. (cfr. STF 8C_660/2023

del 27 marzo 2024 consid. 6.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid.

3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR

2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25

gennaio 2022 consid. 3.2.) che consentirebbe la restituzione del termine

(cfr. consid. 2.4.).

In particolare, l’insorgente non

ha fatto valere di avere chiesto specifici ragguagli in merito al computo delle

indennità di disoccupazione nonostante non ne avesse più diritto, né che le

avrebbero indicato che da questo profilo (ovvero anche se il diritto alle

prestazioni era terminato) il conteggio era corretto (cfr. doc. 1=I1; consid.

1.2).

Pertanto non sussiste

un’informazione errata senza riserve da parte dell’amministrazione che

l’avrebbe indotta a non contestare la decisione del 3 gennaio 2025.

2.8. Litigioso

resta, dunque, il rifiuto da parte della Cassa di procedere alla

riconsiderazione, rispettivamente alla revisione processuale della decisione

del 3 gennaio 2025 con la quale alla ricorrente è stato riconosciuto un AFI di

fr. 541.-- mensili da gennaio ad agosto 2025 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.; 1.3.).

Giusta l’art. 24 della Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps),

applicabile in concreto in virtù del rinvio di cui all’art. 46 Laf (cfr.

consid. 2.2.):

"

1Le

decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua

unità di riferimento o l’organo amministrativo competente scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

2L’organo amministrativo competente può tornare su una

decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se,

cumulativamente:

a) era manifestamente errata,

b) la rettifica ha una notevole importanza.

3L’organo amministrativo competente può riconsiderare

una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato

ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”

Dal

Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica

della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.5.7. si evince, segnatamente, che:

"

Il nuovo art. 24 Laps

viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della revisione e della

riconsiderazione.

Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione

deve avvenire d’ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute,

cioè se l’assicurato o l’organo amministrativo competente scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

Competente a procedere alla revisione è

l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo)

oggetto della revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il

rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come

previsto dal nuovo art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo,

cioè ex tunc.

La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1

Laps non deve essere confusa con l’istituto della revisione periodica o

straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni, dall’art. 27 Laps.

L’art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta invece dell’istituto

della riconsiderazione, prevedendo che l’organo amministrativo competente può

tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in

giudicato se essa era manifestamente errata e se la rettifica è di importanza

notevole. La riconsiderazione di una decisione o una decisione su reclamo

contro la quale è stato inoltrato ricorso è possibile soltanto fino all’invio

del suo preavviso all’autorità di ricorso.

Competente a procedere alla revisione (recte:

riconsiderazione) è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o

la decisione su reclamo) oggetto di riconsiderazione. A livello procedurale,

sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le

disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps la

riconsiderazione ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la

decisione oggetto di modifica, cioè ex nunc e pro futuro.”

2.9. Come

esposto sopra, l’art. 24 Laps riprende il tenore dell’art. 53 LPGA.

L'art.

53 LPGA enuncia che:

"

Le decisioni e le decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a

revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti

rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni

o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato

che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole

importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una

decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino

all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

Fatti

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono

stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STF I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA

K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; STFA U 149/03 del 22 marzo

2004, consid. 1.2; STFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).

2.10. Per

quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53

cpv. 2 LPGA (cfr. pure art. 24 cpv. 2 Laps; consid. 2.8.), va ricordato che

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui

sia senza dubbio errata e la correzione abbia un'importanza rilevante (cfr. STF

9C_29/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.-4.2., pubblicata in SVR 2025 IV Nr.

32 pag. 123; STF 9C_641/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 3.3.; STF 8C_4/2017

del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid.

5.1.; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA

C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03

del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466,

consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40,

pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag.

309 consid. 2a e riferimenti).

Al

riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza l'amministrazione

non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare

una riconsiderazione (cfr. STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05

del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA C 7/02 del 14 luglio

2003 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).

Inoltre

l’Alta Corte, con sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133

V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia da parte

dell’amministrazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è

impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo.

Nemmeno

è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto

di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto

di un controllo giudiziario (cfr. STF 8C_622/2023 del 27 maggio 2024 consid. 5;

STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).

2.11. Dalla

riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle

decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA; 24 cpv. 1 Laps; consid. 2.8.;

2.9.).

Per

analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità

giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla

revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono

scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione

giuridica differente (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.2.; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid.

2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre

2002).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della

decisione; pseudo-nova) rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023

consid. 3.2.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019

del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

In particolare, secondo

costante giurisprudenza federale, un fatto è da considerarsi nuovo se

esisteva già al momento della precedente procedura, ma non è stato portato a

conoscenza dell’autorità, poiché non era noto all’istante malgrado la sua

diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se

avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre

il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura.

Un

simile fatto deve, inoltre, essere rilevante, vale a dire suscettibile di

modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in

revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento

giuridico corretto (cfr. STF 8C_683/2024 dell’11 agosto 2025 consid. 2.5.; STF 9F_2/2021

del 7 dicembre 2021 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF

8C_778/2021 del 1° luglio 2022 consid. 3.2.; DTF 144 V 245 consid. 5.2.; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.; 4.2.).

Per

quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi

fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già

erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti

con certezza.

Se i nuovi mezzi di prova

sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve

dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire

ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli.

Un mezzo di prova è

considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto

ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto

conoscenza nella procedura amministrativa (cfr. STF 9F_2/2021 del 7

dicembre 2021 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF

8C_778/2021 del 1° luglio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre

2015 consid. 4.1.; 4.3.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF

127 V 353 consid. 5b).

Costituisce,

dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di

prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe

potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato

prova della necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016

consid. 3; STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).

Cfr. pure STF 8C_649/2024 del 12

maggio 2025 consid. 5.3., pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 58 pag. 206 segg.

2.12. La revisione processuale secondo

l’art. 53 cpv. 1 LPGA si differenzia, dunque, dalla riconsiderazione giusta

l’art. 53 cpv. 2 LPGA, in quanto la prima ha lo scopo di adeguare una decisione

a uno stato di fatto corretto o cambiato, mentre la seconda serve a correggere

un errore nell’applicazione del diritto, in particolare allorché esisteva una

chiara lacuna nell’accertamento, la quale avrebbe dovuto essere colmata tramite

ulteriori indagini (cfr. STF 8C_683/2024 dell’11 agosto 2025 consid. 2.7.; STF

9C_641/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 3.4.).

2.13. Giova,

altresì, rilevare che in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag. 145 segg.,

il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3

dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di

decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la

revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 Legge federale sulla

procedura amministrativa - PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di

revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione

su ricorso (cfr., pure, A. Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in

R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung,

San Gallo 1996, pag. 291).

L’Alta Corte ha ripreso

tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003,

in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto

il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un

assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di

revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui

l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo

contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione

interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle

decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte

dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.

I

termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente

all'entrata in vigore della LPGA.

Infatti,

benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto

stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA

Alla

PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole

particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle

singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF

8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009;

STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).

Al

riguardo cfr. pure DTF 143 V 105; STCA 42.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid.

2.7.; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 39.2011.4 del 12

dicembre 2011.

In un giudizio 8C_410/2024 del 14

ottobre 2024, pubblicato in SVR 2025 ALV Nr. 3 pag. 7, il Tribunale federale

ha, poi, ribadito che l’amministrazione ha la possibilità di riconsiderare una

decisione manifestamente errata e la cui rettifica è di importanza rilevante

senza limiti di tempo, negando l’applicazione per analogia dell’art. 67 PA.

2.14. Nel caso di specie, per quanto

attiene alla riconsiderazione della decisione del 3 gennaio 2025 di

riconoscimento di un AFI da gennaio ad agosto 2025 di fr. 541.-- mensili (cfr.

consid. 1.1.; 1.2.), deve essere ribadito, da una parte, che l’autorità

amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio

provvedimento e, dall’altra, che il rifiuto di entrare in materia da parte

dell’amministrazione confrontata con una richiesta di riconsiderazione di una

propria decisione non può essere contestato né tramite l’inoltro di

un’opposizione, rispettivamente di un reclamo, né davanti all’autorità

giudiziaria (cfr. consid. 2.10.; STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; DTF 133 V

50).

In

simili condizioni il TCA non è legittimato a esaminare nel merito il ricorso

del 4 novembre 2025 inoltrato dall’assicurata contro la decisione del 1°

ottobre 2025 nella misura in cui la Cassa non è entrata in materia in relazione

alla domanda di riconsiderazione della decisione del 3 gennaio 2025.

In

particolare questa Corte non è legittimata a valutare se siano dati i requisiti

per una riconsiderazione.

Il

ricorso contro la decisione emanata dalla parte resistente il 1° ottobre 2025

(cfr. consid. 1.3.), per quanto concerne la contestazione della non entrata nel

merito della domanda di riconsiderazione del provvedimento menzionato, è

pertanto irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF

9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2.,

pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 38.2025.36 del 29 settembre 2025

consid. 2.9., 2.11. in fine, il cui ricorso al TF da parte dell’assicurato è

stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_603/2025 del 3 novembre 2025; STCA

38.2024.34 del 16 settembre 2024 consid. 2.2., 2.6.; STCA 42.2017.21 del 22

gennaio 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.;

STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015).

2.15. Per quanto concerne la revisione

della decisione emessa dalla Cassa il 3 gennaio 2025, va innanzitutto rilevato

che l’amministrazione, nel provvedimento del 1° ottobre 2025, ha stabilito la

non entrata nel merito della richiesta di revisione non essendo ossequiati i

presupposti per poter procedere a un ricalcolo retroattivo del diritto all’AFI,

visto, da un lato, che la circostanza richiamata dalla ricorrente, ossia

l’estinzione del diritto alle indennità di disoccupazione, era a lei già nota

nella procedura precedente conclusasi con decisione del 3 gennaio 2025.

Dall’altro, che la diligenza del caso avrebbe dovuto portarla a controllare il

calcolo e addurre il fatto in quell'ambito, inoltrando reclamo formale o

comunque chiedendo nei mesi successivi una revisione straordinaria ai sensi

dell’art. 27 cpv. 3 e 5 lett. c Laps, secondo cui le prestazioni possono essere

adeguate su richiesta dell’utente (a seguito di cambiamenti rilevanti) a partire

dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda (cfr. doc. A1;

consid. 1.3.).

La

motivazione secondo cui non si è in presenza di un fatto nuovo implica, però,

la reiezione della domanda (cfr. STF 8F 2/2017 del 4 ottobre 2017; 8C_549/2015

Considerandi

del 28 ottobre 2015; STCA 38.2024.34 del 16 settembre 2024 consid. 2.7.; STCA

39.2017.21

del 22 gennaio 2018 consid. 2.9.) e non la non entrata nel merito,

come invece deciso dalla Cassa.

Questa

Corte osserva, poi, che, nonostante nella decisione del 1° ottobre 2025, quale

rimedio di diritto contro tale provvedimento (a esclusione della non entrata

nel merito sulla domanda di riconsiderazione; cfr. doc. A1; consid. 1.3.), sia

stata indicata la facoltà di presentare reclamo alla Cassa stessa (cfr. art. 33

cpv. 1 Laps), l’assicurata ha interposto ricorso direttamente al TCA (al quale

per contro va inoltrato ricorso contro le decisioni su reclamo ex art. 33 cpv.

2.

Laps (cfr. consid. 2.2.).

In

concreto, tutto ben ponderato, si giustifica, tuttavia, per motivi di economia

processuale (cfr. STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020

consid. 4.3.; STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1.,

pubblicata in DTF 142 V 67; STCA 42.2024.13 del 10 giugno 2024 consid. 2.4., il

cui ricorso al TF da parte dell’interessata è stato ritenuto inammissibile con

giudizio 8C_418/2024 del 4 settembre 2024), di

rinunciare a trattare il “ricorso” del 4 novembre 2025 a questo Tribunale quale

reclamo e a rinviare gli atti alla Cassa per emettere la relativa decisione su

reclamo, in quanto “… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto

esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF

9C_551/2022 del 4 marzo 2024 consid. 4.3.1.; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio

2011.

consid. 2; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.9.), ritenute le

motivazioni formulate nel provvedimento stesso riguardanti l’assenza di un

fatto nuovo giustificante la revisione del provvedimento del 3 gennaio 2025

(cfr. doc. A1; consid. 1.3.) e considerato il principio di celerità vigente in

ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF 9C_594/2023

dell’11 dicembre 2024 consid. 4.2.3.; STF 9C_220/2022 dell’11 agosto 2022

consid. 2.3.; STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012

del 9 maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1).

2.16

Nel merito è utile ribadire che la

revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato entra in

considerazione quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. consid. 2.11.).

In

concreto la circostanza che l’assicurata nel gennaio 2025 non avesse più

diritto a indennità di disoccupazione non costituisce un fatto nuovo ai sensi

della giurisprudenza, siccome la medesima ne è al corrente perlomeno da quel

mese, ritenuto che ella ha affermato che all’inizio di gennaio 2025, se le

avessero chiesto se percepisse delle prestazioni LADI, avrebbe risposto

negativamente (cfr. doc. 1=I1; consid. 1.2.).

Al riguardo giova, del resto,

evidenziare, che al ricorso del 4 novembre 2025 al TCA l’insorgente ha allegato

copia della “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 7 dicembre 2023 a

lei indirizzata, da cui risulta che l’Ufficio regionale di collocamento aveva “…

provveduto ad annullare il suo nominativo, dalla banca dati COLSTA, quale

persona in cerca d’impiego e quindi lei non figura più iscritta all’Ufficio

regionale di collocamento dal 31.12.2023 (ultimo giorno di disoccupazione

controllata e, in caso di diritto alle ID, ultimo giorno da indennizzare)”

(cfr. doc. A3).

È

vero che la ricorrente ha asserito che “già all'inizio del 2025, dopo aver

ricevuto la decisione con importi fortemente ridotti, mi ero recata

personalmente presso i vostri uffici in data 7 gennaio. In sede di colloquio la

vostra collega allo sportello ha contattato la referente incaricata del mio

incarto per chiedere maggiori informazioni e la sua risposta è stata

"Signora questo è quello che le spetta". Io, non essendo consapevole

delle vostre direttive interne, ho dovuto accettare quello che mi è stato

comunicato senza fare alcuna opposizione in quanto in quel momento mi fidavo

del vostro sistema. In quell'occasione la collega non mi ha chiesto se

effettivamente percepissi disoccupazione o altri redditi, né mi è stato

spiegato che nei conteggi era stata inserita una voce di reddito non

corrispondente alla realtà. Se me lo avessero chiesto, avrei immediatamente

chiarito che non ricevevo tale prestazione.” (cfr. doc. 1=I1; consid. 1.2.)

È altrettanto vero, tuttavia, che

la medesima, facendo uso della diligenza da lei ragionevolmente esigibile ed

esaminando con attenzione la decisione emanata dalla Cassa il 3 gennaio 2025

riguardante l’AFI al momento in cui le è stata notificata, avrebbe potuto e

dovuto rendersi conto che era stato conteggiato un reddito da indennità di

disoccupazione che non percepiva più.

L’insorgente

avrebbe così potuto e dovuto farsi parte attiva e invocare (espressamente) il

fatto in questione (fine del diritto alle indennità LADI) senza indugio, in via ordinaria, tramite l’inoltro di un reclamo

(cfr. STF H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid. 4.2.) o perlomeno chiedere

chiaramente ragguagli in merito al relativo computo.

In

proposito va, d’altronde, rilevato che la lettura della tabella di calcolo

dell’AFI, per quanto attiene alla verifica del computo di determinate voci, non

implica la conoscenza di nozioni specialistiche in ambito di diritto degli

assegni di famiglia (cfr. STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.10.).

Si osserva, altresì, che le

censure presentabili in un ricorso/opposizione non possono essere fatte valere

in un secondo tempo in una domanda di revisione – rimedio giuridico

straordinario (cfr. STF 8C_649/2024 del 12 maggio 2025, pubblicata in SVR 2025

IV Nr. 58 pag. 206; STF 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF

8C_672/2018 del 7 novembre 201; STF 8F_5/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 1;

STF 8F_9/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.3.).

Nel

caso di specie, pertanto, non si giustifica la revisione della decisione

riguardante gli assegni integrativi emanata dalla Cassa il 3 gennaio 2025.

2.17

La ricorrente ha dichiarato di

restare a disposizione per eventuali chiarimenti (cfr. doc. I; VI).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid.

3.2.; STF 8C_739/2023 del 21

maggio 2024 consid. 2.1.; STF

8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio

2023.

consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF

9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre

2021.

consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del

20.

settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25

febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019

consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in

SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF

8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009

consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019

del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;

SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42

del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.;

STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10

ottobre 2018 consid. 2.8.

Nell’evenienza concreta l’insorgente

- contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato

un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.

La

medesima, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che

garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni

per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in

particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere

d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022

consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019

del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

Il diritto di essere sentito

derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il

diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità

di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda

espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 9C_409/2024 del 13 maggio 2025

consid. 4.2.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_

657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).

Al

riguardo cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64

del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid.

2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_61/2023 de 22 marzo 2023.

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025

consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid.

4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14

dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF

8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno

2019.

consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nella presente

fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al

TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione dell’assicurata

non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della

vertenza.

Si prescinde, pertanto, dal

sentire la ricorrente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).

2.18

Stante quanto precede,

la decisione del 1° ottobre 2025 deve essere confermata.

2.19

In

ambito di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per

quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.

art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis

la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore

dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non

abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di

famiglia (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del

Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare

presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina

Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2025.3

del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 39.2025.1 del 7 aprile 2025 consid.

2.12.; STCA 39.2023.13 del 22 gennaio 2024 consid. 2.9.; STCA 39.2023.5 del 21

agosto 2023 consid. 2.9.; STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11., il

cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22

marzo 2023; STCA 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11.; STCA 39.2022.5

del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid.

2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid.

2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto ricevibile,

è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti