39.2025.2
Rettamente negato assegno parentale a madre per la nascita del figlio nell'aprile '24. In effetti il reddito lordo complessivo da attività lavorativa (da cui non vanno dedotte spese) dell'UR nel 10/24 (6 mesi dopo il parto), riportato su un anno, superava il limite max. ex art. 71b cpv. 3 lett.a Laf
2 giugno 2025Italiano38 min
marzo 2025 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, puntualizzando che “(…)
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2025.2
rs
Lugano
2 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 25 febbraio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assegni di famiglia (assegno parentale)
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 25
febbraio 2025 emessa nei confronti di RI 1 e RA 1 la CO 1 (in seguito: Cassa)
ha confermato la decisione del 16 gennaio 2025 (cfr. doc. 19=III1) con la quale
ha negato a RI 1 un assegno parentale a favore del figlio __________ nato il __________
aprile 2024 (cfr. doc. 3; 3A), argomentando:
" (…) L’art.
71b cpv. 3 Laf prevede che il diritto all’assegno è vincolato alle
condizioni seguenti:
a) i
redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento,
comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere
110'000 franchi annui;
b)
c) la
sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri
dell’unità di
riferimento non deve eccedere 400'000 franchi.
Il Regolamento d’applicazione stabilisce come occorra determinare
il reddito annuo del sesto mese successivo alla nascita: “Per (…) le
condizioni economiche (…), occorre considerare la situazione in essere al sesto
mese successivo a quello del giorno del parto” (art. 43b cpv. 1 Reg.Laf).
Nel caso specifico, rileviamo che il figlio __________ è nato il __________aprile
2024: il mese determinante per il calcolo del reddito è dunque ottobre 2024.
L’importo da considerare (rapportato su base annua) è pertanto il reddito
percepito dopo 6 mesi dalla nascita del figlio.
Il reddito determinante accertato, ai fini del diritto alla prestazione,
è di CHF 110'812.00 ed è composto:
-
dal salario lordo del signor RA 1 CHF 78'221.00
(6'017.00 x 13)
-
dal salario lordo della signora RI 1 CHF 32'591.00
(2'507.00.- x 13)
Si tratta ora di giudicare se la Cassa ha correttamente effettuato
la decisione AP, tenendo in considerazione il guadagno indicato sopra, guadagno
che non tiene in considerazione l'indennità famiglia la quale andrebbe a
maggiorare ulteriormente il reddito.
Il Regolamento d'applicazione stabilisce che: "I redditi
lordi da attività lucrativa vanno calcolati su un anno, in analogia con quanto
avviene per stabilire il diritto all’assegno integrativo e all'assegno di prima
infanzia." (art. 43c cpv. 1 e 2 Laf).
La Cassa è chiamata ad applicare quanto voluto/approvato dal legislatore:
la situazione familiare, la sostanza posseduta ed il salario conseguito
(rapportato su base annua) da ritenersi, sono quelli documentati nel sesto mese
(e solo in quello essendo una prestazione una tantum) dopo la nascita.
Si osserva inoltre che I'AP non è una prestazione a garanzia del
fabbisogno vitale come possono essere gli assegni familiari di complemento
(AFI/API), il cui diritto dipende dalla situazione economica della famiglia in
termini di redditi e spese.
In conclusione, per stabilire il diritto all'AP sono presi in
considerazione il reddito lordo e la sostanza posseduta nel sesto mese dopo la
nascita, per contro non è previsto dalla Legge il riconoscimento di spesa
alcuna.
La somma rivendicata in sede di reclamo e più precisamente quella
riferita agli alimenti versati da parte del signor RA 1, non può pertanto
essere considerata ai fini del calcolo.
Per quanto concerne lo stipendio mensile percepito dalla signora RI
1 è stato considerato l'importo di CHF 2'507.00 indicato sul conteggio stipendio
di ottobre 2024, presumibilmente pari ad un'attività nella misura del 50%.
La Cassa non ritiene necessario esperire ulteriore istruttoria
alfine di verificare a quale percentuale lavorativa corrisponde l'entrata
percepita nel mese determinante, in quanto la stessa è priva di importanza per
l'analisi della presente fattispecie.” (Doc. A3)
1.2. Contro la decisione su reclamo RA 1
ed RI 1 hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento
della stessa, la deducibilità dal reddito di RA 1 degli alimenti da lui versati
ai figli nati da antecedenti relazioni e di determinare se in tal modo il
limite di fr. 110'000.-- annui sia superato.
Essi hanno postulato, in caso di
necessità, lo svolgimento di un’ulteriore istruttoria per valutare
correttamente il reddito effettivamente disponibile per il loro nucleo
familiare.
A sostegno delle pretese
ricorsuali gli insorgenti hanno addotto che l’inclusione nel calcolo
dell’assegno parentale dell’intero reddito lordo senza dedurre gli alimenti che
RA 1 è legalmente obbligato a corrispondere ai figli nati in precedenza è
ingiusta e penalizzante, poiché i contributi alimentari costituiscono una spesa
fissa che riduce concretamente la loro capacità economica.
È stato precisato che in ambito
fiscale gli alimenti sono generalmente deducibili dal reddito imponibile,
essendo un onere finanziario obbligatorio, per cui anche nel conteggio del
diritto agli assegni familiari tali somme andrebbero considerate spese
deducibili.
Nell’impugnativa è stato,
altresì, affermato che l’interpretazione rigida della Cassa non tiene conto
della realtà economica della famiglia RI 1 / RA 1 e che “il legislatore ha
introdotto l’assegno parentale per sostenere le famiglie con neonati,
garantendo un aiuto finanziario in una fase delicata della vita. Ignorare il
peso degli alimenti versati significa trattare in modo uguale situazioni che
sono di fatto profondamente diverse, con evidente disparità di trattamento rispetto
a famiglie che dispongono realmente dell’intero reddito considerato dalla
Cassa”.
Fatti
I ricorrenti, infine,
evidenziando che in altri ambiti del diritto sociale e fiscale la deducibilità
degli alimenti è riconosciuta come principio consolidato, sostengono che, non
tenerne conto nel calcolo volto a stabilire il diritto a un assegno parentale,
equivale ad applicare una valutazione sproporzionata e contraria allo spirito
della legge sugli assegni familiari (cfr. doc. I).
1.3. Nell sua risposta di causa del 26
marzo 2025 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, puntualizzando che “(…)
è certa nel ritenere che nella determinazione del diritto vanno considerati i
redditi documentati nel sesto mese dopo la nascita, per contro nessuna spesa
può essere presa in considerazione” (cfr. doc. V).
1.4. I ricorrenti hanno presentato delle
osservazioni con scritto del 4 aprile 2025 (cfr. doc. VII).
1.5. Il 17 aprile 2025 la parte
resistente si è in buona sostanza riconfermata nei contenuti nella risposta di
causa (cfr. doc. IX).
1.6. Il doc. IX è stato trasmesso a RA 1
per conoscenza (cfr. doc. X).
in diritto
Considerandi
in
ordine
2.1
Il Gran Consiglio del Cantone
Ticino, il 12 dicembre 2017, ha approvato una modifica della Legge sugli
assegni di famiglia (Laf) che ha introdotto, segnatamente, gli art. 71a segg.
relativi all’assegno parentale, il quale è una prestazione sociale proposta
nell’ambito della Riforma fiscale e sociale (cfr. Messaggio n. 7417 del 15
settembre 2017).
La Riforma è stata accettata in
votazione popolare, a seguito di referendum, il 29 aprile 2018 (cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/circolari_af/20.07.2018_nuove_misure_sociali_cantonali.pdf).
I disposti della Laf riguardanti
l’assegno parentale sono, quindi, entrati in vigore il 1° gennaio 2019 (cfr. BU
2018.
215).
Ai sensi dell’art. 46 Laf alle
prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, in particolare le disposizioni della
legislazione sulla Laps (lett. a).
L’art.
33.
cpv. 2 Laps enuncia che
" 1Contro
le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà
di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla
data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è
data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da
questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).”
Ritenuto
il tenore dell’art. 33 cpv. 2 Laps, il TCA è competente per esaminare i ricorsi
in materia di assegno parentale.
nel merito
2.2
Questa Corte è chiamata a stabilire
se la Cassa abbia rettamente o meno negato a RI 1 il diritto all’assegno
parentale richiesto a seguito della nascita, il __________ aprile 2024, del
figlio __________.
2.3
L’assegno parentale è una
prestazione unica e ammonta a CHF 3'000.- (cfr. art. 71c cpv. 1 Laf).
Per
poter beneficiare dell’assegno parentale i richiedenti devono rispettare le
seguenti condizioni generali fissate all’art. 71a Laf:
" 1Le
persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all’assegno:
a) per ogni
figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale
sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
b) per ogni
minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se
è stata rilasciata l’autorizzazione dell’autorità cantonale. Non conferisce
alcun diritto l’adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.
2Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i
richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio,
fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge sull’asilo del 26
giugno 1998 (LAsi).
3Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto
all’assegno se al momento della nascita oppure dell’accoglimento a casa del minore:
a) ha il
domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;
b) ha il
domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino
straniero.”
Trattandosi di una prestazione
attribuita in modo selettivo e non generalizzato, occorre inoltre che l’unità
di riferimento che entra in considerazione soddisfi le condizioni economiche,
così fissate all’art. 71b Laf:
" 1Il
diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale
e finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita
oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore.
2Riservate le disposizioni della Laps concernenti i
coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se i figli sono in comune.
3Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni
seguenti:
a) i redditi
lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le
rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000
franchi annui;
b) la sostanza
mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve
eccedere 400’000 franchi.
4È fatta salva la richiesta di restituzione
dell’assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata
dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente
tenuti alla restituzione.”
Il Regolamento sugli assegni di famiglia
(Reg. Laf) prevede all’art. 43b cpv. 1 che “per la composizione dell'unità
di riferimento e le condizioni economiche dei suoi membri, occorre considerare
la situazione in essere nel sesto mese successivo a quello del giorno del parto
o dell'accoglimento a casa del minore”.
L’art. 43c Reg. Laf
stabilisce invece che:
" 1I
redditi lordi da attività lucrativa vanno calcolati su un anno, in analogia con
quanto avviene per stabilire il diritto all’assegno integrativo e all’assegno
di prima infanzia.
2Vanno anche calcolate su base annua le rendite e le
indennità sostitutive di reddito, in particolare quando v’è un diritto in virtù
di una delle leggi seguenti:
a) legge
federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in
caso di maternità del 25 settembre 1952 (LIPG);
b) legge
federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 (LAI);
c) legge
federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);
d) legge
federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF);
e) legge
federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA);
f) legge
federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM);
g) legge
federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità
per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI);
h) legge sulle
indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015”
2.4
Come
rammenta la giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_647/2022 del 25 luglio 2023
consid. 5; STF 8C_455/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 3.2.; pubblicata
in DTF 143 I 187; DTF 141 V 481 consid. 3.1.; DTF 130
V 372), ci si trova confrontati con una lacuna propria, che deve essere colmata
dal giudice, quando il legislatore ha omesso di disciplinare una questione che
avrebbe dovuto regolamentare e quando nessuna soluzione può essere dedotta dal
testo legale o dall'interpretazione della legge (cfr. STF 9C_612/2024 del 27
gennaio 2025 consid. 3.2.; DTF 147
V 2 consid. 4.4.1.; DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 348 consid. 3b/aa).
Per converso, il giudice non può supplire al silenzio della
legge quando la lacuna è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e
corrisponde ad una norma negativa oppure quando l'omissione consiste nella
mancanza di una regola desiderabile (lacuna impropria), perché in tal caso si
sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia farlo se costituisce abuso di
diritto o addirittura viola la Costituzione invocare il senso considerato
determinante della normativa (cfr. STF 9C_612/2024 del 27 gennaio 2025 consid.
3.2.; DTF 147 V 2 consid. 4.4.1.; DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 271
consid. 2a, DTF 124 V 348 consid. 3b/aa e rispettivi richiami).
Si è, quindi,
confrontati con una lacuna legislativa, allorquando una disposizione legale si
appalesa incompleta poiché non dà una risposta (soddisfacente) ad una
determinata questione. Prima di poter ammettere l'esistenza di una simile lacuna,
che necessita di essere colmata, si deve stabilire, tramite interpretazione, se
la carenza di regolamentazione non rappresenta una decisione negativa cosciente
del legislatore, ossia un silenzio qualificato (cfr. DTF 130 V 229; consid.
2.3.; DTF 127 V 41 consid. 4b/cc; DTF 124 V 271 consid. 2a e b).
2.5
Per
costante giurisprudenza federale la legge va interpretata in primo luogo
procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale; cfr. STF 9C_334/2024
del 16 dicembre 2024 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta
ufficiale; DTF 148 V 162 consid. 5.2.; DTF 146 V 331 consid. 5; DTF 138 V 50
consid. 4.2 pag. 54; DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277). Tuttavia, se il
testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono
possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in
considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo
della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende
fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa
assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; STF 9C_334/2024 del 16
dicembre 2024 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta
ufficiale; DTF 148 V 253 consid. 4.2.; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF
135.
V 153 consid. 4.1 pag. 157; DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I
184.
consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori
preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si
presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per
determinarne il senso, nonché la volontà del legislatore ed evitare così
di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto
nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma
non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione
(cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti).
Va presa la decisione
materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato
soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non
privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso
di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo
interpretativo (cfr. STF 9C_135/2020 del 30 settembre
2020.
consid. 5, pubblicata in DTF 146 V 331; DTF 135 III 483 consid. 5.1
pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che
meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non
risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale
federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali
(art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone
soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. STF
9C_334/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione
nella Raccolta ufficiale; STF 2C_810/2021 del 31 marzo 2023 consid.
2.3., parzialmente pubblicata in DTF 149 I 191; DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag.
567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).
Cfr. pure STF 8C_143/2023 del 24
agosto 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_293/2022 del 20 gennaio 2023 consid. 5.1.; STF
9C_543/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4, pubblicata in DTF 148 V 334; STF
8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF
9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.
2.6
Con sentenza 39.2020.2 del 3
settembre 2020, pubblicata in RtiD I-2021 N. 16 pag. 94 segg., questa Corte ha
confermato la decisione su reclamo della Cassa con la quale aveva negato a una
coppia di neogenitori il diritto all’assegno parentale, in quanto i redditi
lordi annui della loro unità di riferimento calcolati in relazione al mese di
febbraio 2020, ossia sei mesi dopo la nascita della figlia nell’agosto 2019,
ammontavano a circa fr. 115’000 ed erano perciò superiori al limite massimo stabilito
dalla legge di fr. 110’000.
Il TCA ha ritenuto infondata la
tesi dei ricorrenti secondo cui la volontà del legislatore sarebbe stata quella
di considerare il reddito medio ottenuto nel periodo di sei mesi dopo la
nascita del figlio, riportato su base annua, rilevando che la scelta di
fondarsi sulla situazione economica dell’unità di riferimento al sesto mese
dalla nascita del figlio deriva da un’interpretazione letterale e storica ed è
confermata dall’interpretazione teleologica, visto che lo scopo dell’assegno
parentale è quello di fornire un sostegno, nella forma di una prestazione unica
di fr. 3'000, alle famiglie che dispongono di un reddito inferiore a fr.
110'000 e di una sostanza inferiore a fr. 400'000 al momento in cui hanno
manifestato concretamente come intendono conciliare la vita familiare e quella
professionale, ciò che avviene di regola dopo avere esaurito le indennità di
maternità.
Questo Tribunale ha, infine,
precisato che la norma non introduce alcuna ingiustificata disuguaglianza di
trattamento, in quanto tutti i nuclei familiari con un reddito superiore a fr.
110'000 e una sostanza superiore a fr. 400'000 non possono beneficiare
dell’assegno parentale.
È
stato, altresì, evidenziato che è vero che, trattandosi di una prestazione a
carattere selettivo, determinata sulla base del reddito e della sostanza
esistente in un mese preciso, l’assegno parentale può essere ottenuto o
rifiutato in funzione delle scelte (riprendere a lavorare oppure no) effettuate
dai genitori durante il mese in questione.
Tuttavia
il TCA ha indicato che “ciò non muta al fatto che “la situazione di chi
riprende a lavorare è diversa da chi continua a beneficiare di un congedo non
pagato, come precisato giustamente dalla Cassa, la quale sottolinea pure, a
ragione, l’elemento di esclusione dalla prestazione legato alla sostanza”.
In un giudizio 39.2023.14 del 15
novembre 2023 questo Tribunale ha stabilito che a ragione l’amministrazione
aveva rifiutato ai genitori di una bambina nata nel mese di ottobre 2022
l’assegno parentale, siccome il reddito lordo complessivo della loro unità di
riferimento nel mese di aprile 2023 - sesto mese successivo alla nascita della
figlia - riportato su un anno (fr. 128'059), era superiore al limite massimo di
fr. 110'000, già a prescindere dall’eventuale riscossione della tredicesima.
Per completezza va, inoltre,
segnalato che con sentenza 39.2023.16 del 29 gennaio 2024, pubblicata in RtiD
II-2024 N. 17 pag. 77 segg., il TCA ha confermato l’operato della Cassa che
aveva negato alla ricorrente, cittadina svizzera che è stata domiciliata in un
altro Cantone da aprile a novembre 2021, il diritto all’assegno parentale a
favore di ciascuno dei suoi due figli gemelli nati nell’agosto 2023, in quanto
la medesima non adempiva il presupposto del periodo di carenza di tre anni in
Ticino al momento della nascita dei figli contemplato all’art. 71a cpv. 3 Laf.
A quest’ultimo riguardo questa
Corte ha specificato che l’art. 71a cpv. 3 Laf non presenta una lacuna propria
da colmare. La mancanza di un rinvio all’art. 63 cpv. 2 Laf («periodo di
carenza e sua interruzione», contenuto nelle disposizioni comuni della Laf
susseguenti alle norme riguardanti gli AFI e API), rispettivamente di un
disposto specifico circa la possibilità di assentarsi dal Cantone Ticino per un
certo arco di tempo senza pregiudicare – qualora gli altri presupposti siano
ossequiati – il diritto all’assegno parentale costituisce piuttosto un silenzio
qualificato e corrisponde a una norma negativa del legislatore cantonale che,
pur introducendo un ulteriore sostegno economico alle famiglie, ha voluto in
ogni caso limitare le ripercussioni finanziarie.
È stato, pure, deciso che la buona
fede dell’insorgente non poteva, del resto, essere tutelata per il fatto che,
allorché aveva scaricato dal sito del Cantone il formulario relativo alla
richiesta di assegno parentale prestampato da compilare e inviare
all’amministrazione, lo stesso riportasse il requisito della «residenza nel
Cantone da almeno 3 anni per i cittadini svizzeri e 5 anni per i cittadini
stranieri, senza interruzioni superiori a 12 mesi». In effetti, visto che la
medesima aveva preso visione del formulario con l’indicazione erronea
menzionata, rettificata dall’amministrazione a seguito del suo reclamo,
successivamente alla nascita dei suoi figli, tale informazione non aveva
condizionato il suo comportamento quando aveva accettato di recarsi in Svizzera
interna per alcuni mesi.
2.7
Nella presente evenienza la Cassa
non ha attribuito a RI 1 un assegno parentale, tenuto conto, da un lato, del
fatto che il suo reddito lordo sommato a quello del compagno, padre di __________
– redditi costituiti dai loro stipendi relativi al sesto mese dopo la nascita
del figlio (cfr. art. 71b cpv. 1 Laf; STCA 39.2020.2 del 3 settembre 2020,
pubblicata in RtiD I-2021 N. 16 pag. 94 segg.; consid. 2.3.; 2.6.) –, superava
il limite di fr. 110’000 fissato dall’art. 71b cpv. 3 Laf.
Dall’altro, che nessuna spesa
poteva essere considerata ai fini della determinazione del diritto all’assegno
(cfr. doc. III1; A3; consid. 1.1.).
L’art. 71b cpv. 3 lett. a Laf enuncia
che il diritto all’assegno è vincolato alla condizione che i redditi lordi da
attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e
le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000 franchi annui
(cfr. consid. 2.2.).
Il testo della legge è chiaro e
prevede che l’importo di fr. 110'000 annui, che rappresenta il limite di
reddito massimo per poter accedere all’assegno parentale, è costituito
unicamente dal reddito lordo complessivo dell’unità di riferimento conseguito tramite un’attività lavorativa (comprese le rendite e le indennità sostitutive
di reddito).
L’interpretazione letterale è,
peraltro, confermata dall’interpretazione storica, attraverso l’esame dei
lavori preparatori.
Nel
Messaggio 7417 del Consiglio di Stato del 15 settembre 2017 relativo alla Riforma
cantonale fiscale e sociale figurano, in particolare, le seguenti indicazioni:
" (…)
Massimale di reddito
L’assegno parentale non è una prestazione a garanzia del
fabbisogno vitale come gli assegni familiari di complemento (AFI e API) o una
prestazione a copertura di una determinata spesa come la riduzione dei premi
(Ripam), il cui diritto dipende dalla situazione economica della famiglia in
termini di redditi e spese. L’obiettivo è quello di fornire un sostegno
economico ai genitori dopo l’arrivo di un figlio. L’assegno parentale intende
aiutare, in particolare, le famiglie confrontate con una diminuzione di reddito
nel primo anno di vita del figlio, segnatamente dopo che la madre ha esaurito
il diritto alle indennità per maternità, che è una prestazione sostitutiva di
reddito. L’assegno è orientato soprattutto ai genitori che lavorano allo scopo
di agevolarli e sostenerli nella conciliazione lavoro/famiglia, senza
dimenticare, considerate le finalità, anche i genitori che non lavorano (in
particolare le famiglie monoparentali). Esso è riconosciuto fino a un
determinato massimale di reddito lordo annuo da attività lucrativa (salario da
dipendente o reddito da indipendente) determinante ai fini dell’AVS percepito
dopo la nascita del figlio o dell’accoglimento dell’adottando.
Per l’assegno parentale un massimale di reddito lordo annuo di
140'000 franchi, che si applica al genitore (famiglia monoparentale)
rispettivamente ai genitori (famiglia biparentale).
Ritenuto come il reddito lordo da attività indipendente non è
immediatamente disponibile, il diritto alla prestazione è accordato in via
provvisoria; qualora dovesse essere successivamente appurato che il reddito da
indipendente, così come determinato dalla notifica di tassazione dell’anno di
riferimento, superi il massimale, il genitore è tenuto a restituirla.
Oltre al reddito da lavoro, sono considerate anche eventuali
prestazioni sostitutive, quali l’indennità di disoccupazione e di insolvenza ai
sensi della LADI, l’indennità per perdita di guadagno ai sensi della LAINF,
della LAM e dell’assicurazione malattie.
Il reddito considerato è quello percepito dopo 6 mesi dalla
nascita del figlio o dell’accoglimento dell’adottando; ciò consente di
considerare le scelte lavorative dei genitori che dopo l’evento decidono di
ridurre il loro grado d’occupazione per dedicarsi al figlio. (…)”
Dal citato Messaggio emerge,
dunque - oltre al fatto che l’assegno parentale è un sostengo economico, nella
forma di prestazione unica, attribuito ai genitori, i quali, dopo la nascita di
un figlio, rispettivamente l’accoglienza di un minorenne per futura adozione, sono
confrontati con una diminuzione di reddito quando la madre ha esaurito il
diritto alle indennità per maternità (di 14 settimane, precisamente 98 giorni,
secondo l’art. 16d LIPG) -, che l’assegno parentale non è ad ogni modo una
prestazione a garanzia del fabbisogno vitale come gli assegni familiari di
complemento (AFI e API) o una prestazione a copertura di una determinata spesa
come la riduzione dei premi (Ripam), il cui diritto dipende dalla situazione
economica della famiglia in termini di redditi e spese.
Nel Messaggio è, del resto,
specificatamente menzionato che l’assegno parentale è “riconosciuto fino a
un determinato massimale di reddito lordo annuo da attività lucrativa (salario
da dipendente o reddito da indipendente) determinante ai fini dell’AVS
percepito dopo la nascita del figlio o dell’accoglimento dell’adottando”.
Nel
suo Rapporto 7417R del 1° dicembre 2017 sul Messaggio del 15 settembre 2017
concernente la Riforma cantonale fiscale e sociale, la Commissione speciale
tributaria si è così espressa:
" (…)
6.
MISURE SOCIALI APPROFONDITE
Come detto, la maggioranza della commissione approva le misure
presentate, sia quelle che vengono potenziate, sia quelle introdotte per la
prima volta.
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MISURE
Sostegno diretto alle famiglie
1.
Assegno
parentale
Nuova
2.
Sostegno alla spesa di collocamento del figlio
Potenziamento
3.
Servizi
e strutture di accoglienza
Potenziamento
4.
Sostegno ai familiari curanti
Potenziamento
Politica aziendale a favore delle famiglie
5.
Sensibilizzazione delle aziende
Nuova
6.
Servizi
e strutture aziendali
Nuova
7.
Riconoscimento e certificazione
Nuova
8.
Sviluppo e valorizzazione delle competenze
Nuova
Si è però ritenuto necessario approfondire quella che sembra la
misura più innovativa, oltre ad essere quelle con il maggior impatto
finanziario: l’assegno parentale.
In merito a questa nuova misura di aiuto alle famiglie ci si è
chiesti se non fosse possibile ridurre la casistica toccata per evitare sussidi
a pioggia ed eventualmente sostenere maggiormente le strutture di accoglienza.
Le considerazioni del Consiglio di Stato – fatte proprie anche
dalla maggioranza della commissione - sono le seguenti: “riteniamo fondamentale
mantenere l’assegno parentale, che proprio vuole aiutare le giovani famiglie
lasciando loro la libera scelta di come meglio utilizzare l’aiuto finanziario
concessogli, in un momento, la nascita di un figlio, caratterizzato da una
importante riduzione delle entrate famigliari. Non si tratta quindi di un
sussidio a pioggia bensì di un aiuto mirato a tutte le giovani famiglie che
rientrano in precisi limiti di reddito e di sostanza”.
La riduzione dei beneficiari di questa misura si potrebbe ottenere
riducendo le soglie per l’erogazione di tali assegni (limite reddituale lordo
di 140'000 franchi e limite di sostanza netta di 400'000 franchi); tali importi
massimali possono eventualmente venir calibrati diversamente, ma una loro
riduzione drastica non aiuterebbe il ceto medio, come a più riprese, la
politica di questo Cantone ha sostenuto di voler fare.
Sono quindi state chieste delle simulazioni partendo dai dati del
messaggio che si riferiscono alle nascite nel nostro Cantone nel 2016 tenuto
conto del campo di applicazione (spiegato a pagina 33 del messaggio) che limita
i beneficiari in funzione delle seguenti condizioni:
• genitori che sono attivi professionalmente come salariati o come
indipendenti e anche a quelli che non lavorano (persone senza attività
lucrativa);
• un massimale di reddito lordo annuo di 140'000 franchi, che si
applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori
(famiglia biparentale);
• sostanza netta inferiore ai 400'000 di franchi al momento
dell’accertamento del massimale di reddito;
• genitori che sono domiciliati ed effettivamente residenti in
Ticino alla nascita del figlio rispettivamente all’accoglimento in famiglia
dell’adottando;
• il diritto è subordinato ad un periodo di carenza, inteso nel
senso di domicilio e residenza in Ticino precedentemente al giorno della
nascita del figlio o accoglimento del figlio in vista di adozione (Se il
genitore o i genitori sono cittadini svizzeri, il periodo di carenza è di 3
anni; se il genitore o i genitori sono cittadini stranieri, il periodo di
carenza è di 5 anni).
Massimale
di reddito lordo
140’000
120’000
110’000
100’000
80’000
60’000
Massimale
di sostanza netta
400’000
400’000
400’000
400’000
400’000
400’000
Nr. aventi
diritto
1’996
1’716
1’514
1’271
726.
171.
Impatto
finanziario Fr.
6'900’000
6'000’000
5'300’000
4'450’000
2'550’000
600’000
Massimale
di reddito lordo
140’000
120’000
110’000
100’000
80’000
60’000
Massimale
di sostanza netta
200’000
200’000
200’000
200’000
200’000
200’000
Nr. aventi
diritto
1’936
1’676
1’494
1’261
726.
171.
Impatto
finanziario Fr.
6'750’000
5'850’000
5'200’000
4'400’000
2'550’000
600’000
Inoltre la Commissione tributaria si è chiesta quali effetti
avrebbe avuto escludere dall’assegno parentale chi già beneficia degli assegni
di prima infanzia (API) in considerazione del fatto che spesso tra i
beneficiari di questi assegni solo un genitore lavora e quindi lo scopo del
reinserimento lavorativo non è garantito.
Le unità di riferimento (UR) beneficiarie dell'assegno di prima
infanzia (API) che potrebbero avere diritto all'assegno parentale sono circa
170.
all'anno, con un impatto finanziario annuo di fr. 600'000 (170 x 3'500).
Dopo ampia discussione, e tutta una serie di simulazioni, la
maggioranza della commissione tributaria propone di rimodulare l’assegno
parentale con questi nuovi parametri.
Massimale di reddito
Reddito lordo annuo di 110'000.- franchi (proposta del CdS
140'000), che si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente
ai genitori (famiglia biparentale).
Massimale di sostanza
Il diritto alla prestazione non è dato se la sostanza netta supera
400'000 di franchi al momento dell’accertamento del massimale di reddito (come
proposto dal CdS).
Importo
L’importo dell’assegno parentale è uguale per tutti gli aventi
diritto e ammonta a 3'000.- franchi (proposta CdS 3'500 franchi).
Ripercussioni finanziarie
L’impatto di questa misura, rimodulata come proposto dalla
Commissione tributaria, è calcolato in 4,5 milioni di franchi. Rispetto alla
proposta del messaggio vi sarebbe un risparmio di 2,4 milioni di franchi che la
commissione propone di destinare quale supplemento alle strutture di
accoglienza e alle strutture aziendali finalizzato al contenimento dell’onere a
carico di tutte le famiglie (retta). Il regolamento di applicazione dovrà
pertanto disciplinare in maniera specifica la destinazione di questo ulteriore
supplemento. In altre parole, si tratta di una riallocazione parziale
dell’importo originariamente destinato all’assegno parentale a favore di tutte
le famiglie che accedono a queste strutture e servizi di accoglienza.
La proposta governativa prevede di assimilare l’assegno parentale
ai sussidi di assistenza, i quali beneficiano dell’esonero fiscale. Tuttavia,
ritenuto come dal profilo giuridico l’esonero dell’assegno parentale potrebbe
essere in contrasto con il diritto federale – segnatamente l’art. 7 cpv. 4
lett. f LAID – si reputa opportuno abrogare la modifica del Consiglio di Stato
di cui all’art. 23 lett. d LT in quanto è dubbio che l’assegno parentale possa
essere considerato come una prestazione assistenziale alla stregua degli
assegni AFI/API.
Tutti gli altri parametri per definire il campo di applicazione
rimangono quelli illustrati nel messaggio governativo. (…)”
La Commissione speciale
tributaria non ha, dunque, operato alcuna modifica all’impostazione del
Consiglio di Stato riguardante la determinazione dei massimali di reddito
tenendo conto soltanto dei redditi lordi da attività lucrativa dei
membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità
sostitutive di reddito, senza eccezioni.
Secondo
il TCA tale scelta derivante da un’interpretazione letterale e storica è
confermata pure dall’interpretazione teleologica, visto che lo scopo
dell’assegno parentale è quello di fornire un sostegno supplementare alle
famiglie, tramite un versamento unico di fr. 3’000, limitando l’impatto
finanziario e che non costituisce una prestazione a garanzia del fabbisogno
vitale, come invece lo sono, ad esempio, gli assegni integrativi e di prima
infanzia, il cui diritto, dal profilo finanziario, viene stabilito sulla base
del reddito disponibile residuale che è pari alla
differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese
computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps).
Giova,
in proposito, rilevare che nel Messaggio 7417 del 15 settembre 2017 il Consiglio
di Stato ha ricordato:
" (…) Le
famiglie con figli beneficiano attualmente del dispositivo federale degli
assegni familiari. Con la modifica della LAFam intervenuta dal 1. gennaio 2009,
per ogni figlio è garantito il diritto ai cosiddetti assegni familiari ordinari
(assegno per figli fino a 16 anni o assegno di formazione fino a 25 anni),
indipendentemente dalla situazione professionale del genitore o dei genitori
(salariato, indipendente o persona senza attività lucrativa) e
indipendentemente dalla situazione economica della famiglia. La LAFam ha
concretizzato il principio “un figlio un assegno”.
In Ticino le famiglie con figli che si
trovano nel bisogno sono sostenute, oltre che dagli assegni familiari federali,
dagli assegni familiari di complemento: l’assegno familiare integrativo, che
garantisce il fabbisogno dei figli fino a 15 anni e l’assegno familiare di
prima infanzia che copre il fabbisogno dell’intero nucleo familiare se
all’interno dello stesso vi è un figlio non ancora in età scolare ma al massimo
fino a 4 anni di età. Queste prestazioni rappresentano un valido strumento di
prevenzione e di lotta contro possibili situazioni di povertà delle famiglie ed
hanno suscitato peraltro l’interesse di altri Cantoni e della Confederazione:
il cosiddetto “modello ticinese” di assegni familiari introdotto nel 1997 (e,
dal 2003, come modello integrato ed armonizzato con altre prestazioni sociali
cantonali tramite la Laps, tranne gli aiuti allo studio) ha, infatti,
consentito di disgiungere la politica familiare da quella assistenziale,
concretizzando il principio che la nascita di un figlio non deve diventare
causa di povertà. Questa politica è stata di recente completata con
un’iniziativa volta a sostenere i beneficiari di assegni di prima infanzia nel
reinserimento professionale, allo scopo di favorire l’indipendenza economica
dell’unità di riferimento al più tardi entro la conclusione del periodo quadro
di copertura del fabbisogno 33 del nucleo familiare (un figlio che ha al
massimo 4 anni, limite d’età aggiornato da 3 a 4 anni a partire dal 2017) ed
evitare pertanto di dover ricorrere all’assistenza.
Un ulteriore sostegno finanziario per molte
famiglie è garantito tramite la riduzione dei premi nell’assicurazione sociale
ed obbligatoria contro le malattie (Ripam) che, da un lato, avvantaggia i figli
minorenni e giovani adulti in formazione nel meccanismo di ripartizione di
detta prestazione all’interno dell’unità di riferimento (art. 65 cpv. 1bis
LAMal) e, dall’altro, avvantaggia le famiglie con figli rispetto alle altre
tipologie di beneficiari (art. 32a cpv. 3 LCAMal).”
2.8
In relazione alla censura di “disparità
di trattamento rispetto a famiglie che dispongono realmente dell’intero reddito
considerato dalla Cassa” (cfr. doc. I) sollevata nel ricorso, il TCA
osserva che violano l'art. 8 Cost. - oltre agli atti legislativi che non hanno
un motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo - quelli che
fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna
corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina normativa
vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle
distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma
impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione
inammissibile (cfr. DTF 149 V 1 consid. 10; DTF 143 I 1 consid. 3.3.; STF 8C_881/2010 del 10 maggio 2011; DTF
124.
V 163; DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114 consid.
2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b; RtiD II-2004 N.14).
Nel
caso di specie, contrariamente all’opinione dei ricorrenti, la norma in
questione (art. 71b cpv. 3 lett. a Laf) non introduce un’ingiustificata
disuguaglianza di trattamento, ritenuto che tutti i nuclei familiari in cui
almeno un genitore è debitore di contributi alimentari nei confronti di figli
non facenti parte dell’unità di riferimento e che hanno un reddito lordo annuo
- calcolato facendo riferimento alla situazione finanziaria esistente al sesto
mese dopo la nascita del figlio o l’accoglienza di un minorenne in vista di
adozione (cfr. consid. 2.3.; 2.6.) - superiore a fr. 110'000 (oppure una
sostanza superiore a fr. 400'000) non possono beneficiare dell’assegno
parentale.
2.9
A titolo abbondanziale va segnalato
che con un’iniziativa parlamentare “Modifica degli art. 71b, art. 71c, art.
71d, art. 71e, art. 71g della Legge sugli assegni di famiglia - LAFam (Assegno
di nascita per tutti)” presentata il 22 gennaio 2024 nella forma elaborata,
IE779, Roberto Ostinelli ha chiesto “di introdurre un assegno di nascita di
1'500 CHF per tutti i nuovi nati, indistintamente dal reddito, con un assegno
che sarà finanziato dalla massa salariale AVS e quindi dai datori di lavoro.
Anche in questo caso diminuirebbero gli assegni integrativi per il medesimo
importo e quindi un minore fabbisogno d’imposta. Si chiede quindi che sia
computato nel calcolo LAPS in quanto trattasi di un aiuto finanziario statale
diretto, per cui lo Stato ne tiene conto nel calcolo dei contributi per gli
assegni sociali integrativi di prima infanzia”
Con un’ulteriore iniziativa
parlamentare generica del 5 febbraio 2024, contestuale a quattro iniziative “Poker
di iniziative parlamenti presentate nella forma generica da Isabella Claudio e
Corti Alessandro per il Gruppo il Centro + GdC per rilanciare la natalità in
Ticino: più nascite in Ticino! Per una politica demografica in favore dei
giovani!”, IG772, è stato chiesto:
" - Gli
assegni familiari (AF) e di formazione elargiti dal Cantone Ticino sono al
minimo federale. Chiediamo un complemento all’assegno famigliare, mirato ai
residenti, in modo che sommato all’AF ammonti complessivamente a chf 300.-
(pari all’assegno famigliare concesso in Cantone Vallese) e dell’assegno di
formazione a chf 350.-. –
- Rendere la somma degli assegni
sopracitati progressiva (AF + complemento) in base al numero di figli: chf
350.- per il secondo figlio, chf 400.- dal terzo, rispettivamente chf 400.- e
chf 450.- per gli assegni di formazione.
- Aumentare i beneficiari dell’assegno parentale estendendolo
anche a tutto il ceto medio.” (Iniziativa parlamentare generica 2 Più nascite
per il Ticino! - Sostegno alle famiglie; https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=166756)
La
Commissione sanità e sicurezza sociale, il 15 maggio 2025, ha sottoscritto a
maggioranza il Rapporto
parziale 2 di Patrick Rusconi, in particolare, sull'Iniziativa IE779 "Modifica degli art. 71b, art.
71c, art. 71d, art. 71e, art. 71g della Legge sugli assegni di famiglia - LAFam
(Assegno di nascita per tutti)" e sull'Iniziativa IG772 "Poker
di iniziative per rilanciare la natalità in Ticino: Più nascite in Ticino! Per
una politica demografica in favore dei giovani! Iniziativa 2 Sostegno alle
famiglie" e a minoranza il Rapporto parziale 2 di Tamara Merlo e Maurizio
Canetta (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=251817).
2.10
Nella presente evenienza questa
Corte ritiene, in virtù degli art. 71b cpv. 3 lett. a Laf e 43b cpv. 1 Reg.Laf,
nonché delle considerazioni appena esposte, che il modo di procedere della
Cassa, la quale, al fine di determinare il diritto all’assegno parentale di RI
1, ha considerato i redditi lordi da attività lavorativa sua e del compagno relativi
al sesto mese (ottobre 2024) successivo alla nascita del loro figlio __________
(__________ aprile 2024; cfr. consid. 1.1.), senza dedurre alcuna spesa,
specificatamente gli alimenti che RA 1 versa ai figli nati da precedenti
relazioni, e senza tenere conto di una decurtazione dello stipendio dovuta a
pignoramento del salario di RA 1 (cfr. doc. VII; B3) - che peraltro non risulta
dal conteggio dello stipendio del mese di ottobre 2024 (cfr. doc. 9) -, non sia
censurabile.
Il reddito lordo complessivo
dell’unità di riferimento composta degli insorgenti, riportato su un anno,
ammontava nel mese di ottobre 2024 a fr. 110'812.--, ottenuti sommando il
reddito lordo di RI 1 di fr. 32’591.-- (fr. 2'507.--; stipendio di ottobre 2024
presso il __________ - doc. 8 - x 13 mesi) al reddito lordo di RA 1 di fr. 78’221.--
(fr. 6’017.-- salario del mese di ottobre 2024 presso il __________ - doc. 9 -
x 13 mesi).
Il calcolo su base annua dei
redditi del sesto mese successivo a quello del giorno del parto è, del resto,
contemplato all’art. 43c Reg.Laf in analogia con quanto avviene per stabilire
il diritto agli assegni integrativi (AFI) e di prima infanzia (API; cfr.
consid. 2.3.).
Per quanto attiene agli AFI e API
cfr. STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020 consid. 2.6.; STCA 39.2017.15 del 31
agosto 2017; STCA 39.2017.16 del 7 maggio 2018; STCA 39.2010.4-5 del 15
settembre 2010.
ll reddito da attività lucrativa
dipendente viene conteggiato su base annua, facendo capo ai dati relativi al
momento dell’inoltro della domanda dell’assegno, come contemplato dall’art. 10a
Laps (in particolare nell’ambito degli AFI cfr. STCA 39.2020.3 del 9 settembre
2020.
consid. 2.6.; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017; STCA 39.2004.11 del 27
aprile 2005).
Visto che l’importo di fr.
110’812.-- è superiore al limite massimo di fr. 110'000 fissato all’art. 71b
cpv. 3 lett. a Laf, a ragione la parte resistente ha negato a RI 1 il diritto
all’assegno parentale.
2.11
State quanto precede, la decisione
su reclamo del 25 febbraio 2025 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.12
Nell’ambito dell’assegno parentale,
contemplato nella Legge sugli assegni familiari del Cantone Ticino - Laf (cfr.
art. 71a segg.), si applica, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, la
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna
applicabile la Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed
art. 46 Laf).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le
spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia
ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola
pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi di una
vertenza relativa all’assegno parentale per il quale è applicabile in primis la
Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito degli assegni di famiglia(sul tema delle spese davanti al TCA cfr.
il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2023.16 del
29.
gennaio 2024 consid. 2.13., pubblicata in RtiD II-2024 N. 17 pag. 77 segg.;
STCA 39.2023.14 del 15 novembre 2023 consid. 2.7.; Decreto 39.2023.12 del 23
ottobre 2023).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni