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Decisione

39.2025.2

Rettamente negato assegno parentale a madre per la nascita del figlio nell'aprile '24. In effetti il reddito lordo complessivo da attività lavorativa (da cui non vanno dedotte spese) dell'UR nel 10/24 (6 mesi dopo il parto), riportato su un anno, superava il limite max. ex art. 71b cpv. 3 lett.a Laf

2 giugno 2025Italiano38 min

marzo 2025 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, puntualizzando che “(…)

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

39.2025.2

rs

Lugano

2 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 25 febbraio 2025 emanata da

CO 1

in materia di assegni di famiglia (assegno parentale)

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 25

febbraio 2025 emessa nei confronti di RI 1 e RA 1 la CO 1 (in seguito: Cassa)

ha confermato la decisione del 16 gennaio 2025 (cfr. doc. 19=III1) con la quale

ha negato a RI 1 un assegno parentale a favore del figlio __________ nato il __________

aprile 2024 (cfr. doc. 3; 3A), argomentando:

" (…) L’art.

71b cpv. 3 Laf prevede che il diritto all’assegno è vincolato alle

condizioni seguenti:

a) i

redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento,

comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere

110'000 franchi annui;

b)

c) la

sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri

dell’unità di

riferimento non deve eccedere 400'000 franchi.

Il Regolamento d’applicazione stabilisce come occorra determinare

il reddito annuo del sesto mese successivo alla nascita: “Per (…) le

condizioni economiche (…), occorre considerare la situazione in essere al sesto

mese successivo a quello del giorno del parto” (art. 43b cpv. 1 Reg.Laf).

Nel caso specifico, rileviamo che il figlio __________ è nato il __________aprile

2024: il mese determinante per il calcolo del reddito è dunque ottobre 2024.

L’importo da considerare (rapportato su base annua) è pertanto il reddito

percepito dopo 6 mesi dalla nascita del figlio.

Il reddito determinante accertato, ai fini del diritto alla prestazione,

è di CHF 110'812.00 ed è composto:

-

dal salario lordo del signor RA 1 CHF 78'221.00

(6'017.00 x 13)

-

dal salario lordo della signora RI 1 CHF 32'591.00

(2'507.00.- x 13)

Si tratta ora di giudicare se la Cassa ha correttamente effettuato

la decisione AP, tenendo in considerazione il guadagno indicato sopra, guadagno

che non tiene in considerazione l'indennità famiglia la quale andrebbe a

maggiorare ulteriormente il reddito.

Il Regolamento d'applicazione stabilisce che: "I redditi

lordi da attività lucrativa vanno calcolati su un anno, in analogia con quanto

avviene per stabilire il diritto all’assegno integrativo e all'assegno di prima

infanzia." (art. 43c cpv. 1 e 2 Laf).

La Cassa è chiamata ad applicare quanto voluto/approvato dal legislatore:

la situazione familiare, la sostanza posseduta ed il salario conseguito

(rapportato su base annua) da ritenersi, sono quelli documentati nel sesto mese

(e solo in quello essendo una prestazione una tantum) dopo la nascita.

Si osserva inoltre che I'AP non è una prestazione a garanzia del

fabbisogno vitale come possono essere gli assegni familiari di complemento

(AFI/API), il cui diritto dipende dalla situazione economica della famiglia in

termini di redditi e spese.

In conclusione, per stabilire il diritto all'AP sono presi in

considerazione il reddito lordo e la sostanza posseduta nel sesto mese dopo la

nascita, per contro non è previsto dalla Legge il riconoscimento di spesa

alcuna.

La somma rivendicata in sede di reclamo e più precisamente quella

riferita agli alimenti versati da parte del signor RA 1, non può pertanto

essere considerata ai fini del calcolo.

Per quanto concerne lo stipendio mensile percepito dalla signora RI

1 è stato considerato l'importo di CHF 2'507.00 indicato sul conteggio stipendio

di ottobre 2024, presumibilmente pari ad un'attività nella misura del 50%.

La Cassa non ritiene necessario esperire ulteriore istruttoria

alfine di verificare a quale percentuale lavorativa corrisponde l'entrata

percepita nel mese determinante, in quanto la stessa è priva di importanza per

l'analisi della presente fattispecie.” (Doc. A3)

1.2. Contro la decisione su reclamo RA 1

ed RI 1 hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento

della stessa, la deducibilità dal reddito di RA 1 degli alimenti da lui versati

ai figli nati da antecedenti relazioni e di determinare se in tal modo il

limite di fr. 110'000.-- annui sia superato.

Essi hanno postulato, in caso di

necessità, lo svolgimento di un’ulteriore istruttoria per valutare

correttamente il reddito effettivamente disponibile per il loro nucleo

familiare.

A sostegno delle pretese

ricorsuali gli insorgenti hanno addotto che l’inclusione nel calcolo

dell’assegno parentale dell’intero reddito lordo senza dedurre gli alimenti che

RA 1 è legalmente obbligato a corrispondere ai figli nati in precedenza è

ingiusta e penalizzante, poiché i contributi alimentari costituiscono una spesa

fissa che riduce concretamente la loro capacità economica.

È stato precisato che in ambito

fiscale gli alimenti sono generalmente deducibili dal reddito imponibile,

essendo un onere finanziario obbligatorio, per cui anche nel conteggio del

diritto agli assegni familiari tali somme andrebbero considerate spese

deducibili.

Nell’impugnativa è stato,

altresì, affermato che l’interpretazione rigida della Cassa non tiene conto

della realtà economica della famiglia RI 1 / RA 1 e che “il legislatore ha

introdotto l’assegno parentale per sostenere le famiglie con neonati,

garantendo un aiuto finanziario in una fase delicata della vita. Ignorare il

peso degli alimenti versati significa trattare in modo uguale situazioni che

sono di fatto profondamente diverse, con evidente disparità di trattamento rispetto

a famiglie che dispongono realmente dell’intero reddito considerato dalla

Cassa”.

Fatti

I ricorrenti, infine,

evidenziando che in altri ambiti del diritto sociale e fiscale la deducibilità

degli alimenti è riconosciuta come principio consolidato, sostengono che, non

tenerne conto nel calcolo volto a stabilire il diritto a un assegno parentale,

equivale ad applicare una valutazione sproporzionata e contraria allo spirito

della legge sugli assegni familiari (cfr. doc. I).

1.3. Nell sua risposta di causa del 26

marzo 2025 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, puntualizzando che “(…)

è certa nel ritenere che nella determinazione del diritto vanno considerati i

redditi documentati nel sesto mese dopo la nascita, per contro nessuna spesa

può essere presa in considerazione” (cfr. doc. V).

1.4. I ricorrenti hanno presentato delle

osservazioni con scritto del 4 aprile 2025 (cfr. doc. VII).

1.5. Il 17 aprile 2025 la parte

resistente si è in buona sostanza riconfermata nei contenuti nella risposta di

causa (cfr. doc. IX).

1.6. Il doc. IX è stato trasmesso a RA 1

per conoscenza (cfr. doc. X).

in diritto

Considerandi

in

ordine

2.1

Il Gran Consiglio del Cantone

Ticino, il 12 dicembre 2017, ha approvato una modifica della Legge sugli

assegni di famiglia (Laf) che ha introdotto, segnatamente, gli art. 71a segg.

relativi all’assegno parentale, il quale è una prestazione sociale proposta

nell’ambito della Riforma fiscale e sociale (cfr. Messaggio n. 7417 del 15

settembre 2017).

La Riforma è stata accettata in

votazione popolare, a seguito di referendum, il 29 aprile 2018 (cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/circolari_af/20.07.2018_nuove_misure_sociali_cantonali.pdf).

I disposti della Laf riguardanti

l’assegno parentale sono, quindi, entrati in vigore il 1° gennaio 2019 (cfr. BU

2018.

215).

Ai sensi dell’art. 46 Laf alle

prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non

preveda espressamente una deroga, in particolare le disposizioni della

legislazione sulla Laps (lett. a).

L’art.

33.

cpv. 2 Laps enuncia che

" 1Contro

le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà

di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla

data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è

data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni

entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da

questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).”

Ritenuto

il tenore dell’art. 33 cpv. 2 Laps, il TCA è competente per esaminare i ricorsi

in materia di assegno parentale.

nel merito

2.2

Questa Corte è chiamata a stabilire

se la Cassa abbia rettamente o meno negato a RI 1 il diritto all’assegno

parentale richiesto a seguito della nascita, il __________ aprile 2024, del

figlio __________.

2.3

L’assegno parentale è una

prestazione unica e ammonta a CHF 3'000.- (cfr. art. 71c cpv. 1 Laf).

Per

poter beneficiare dell’assegno parentale i richiedenti devono rispettare le

seguenti condizioni generali fissate all’art. 71a Laf:

" 1Le

persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all’assegno:

a) per ogni

figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale

sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;

b) per ogni

minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se

è stata rilasciata l’autorizzazione dell’autorità cantonale. Non conferisce

alcun diritto l’adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.

2Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i

richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio,

fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge sull’asilo del 26

giugno 1998 (LAsi).

3Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto

all’assegno se al momento della nascita oppure dell’accoglimento a casa del minore:

a) ha il

domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;

b) ha il

domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino

straniero.”

Trattandosi di una prestazione

attribuita in modo selettivo e non generalizzato, occorre inoltre che l’unità

di riferimento che entra in considerazione soddisfi le condizioni economiche,

così fissate all’art. 71b Laf:

" 1Il

diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale

e finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita

oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore.

2Riservate le disposizioni della Laps concernenti i

coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se i figli sono in comune.

3Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni

seguenti:

a) i redditi

lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le

rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000

franchi annui;

b) la sostanza

mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve

eccedere 400’000 franchi.

4È fatta salva la richiesta di restituzione

dell’assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata

dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente

tenuti alla restituzione.”

Il Regolamento sugli assegni di famiglia

(Reg. Laf) prevede all’art. 43b cpv. 1 che “per la composizione dell'unità

di riferimento e le condizioni economiche dei suoi membri, occorre considerare

la situazione in essere nel sesto mese successivo a quello del giorno del parto

o dell'accoglimento a casa del minore”.

L’art. 43c Reg. Laf

stabilisce invece che:

" 1I

redditi lordi da attività lucrativa vanno calcolati su un anno, in analogia con

quanto avviene per stabilire il diritto all’assegno integrativo e all’assegno

di prima infanzia.

2Vanno anche calcolate su base annua le rendite e le

indennità sostitutive di reddito, in particolare quando v’è un diritto in virtù

di una delle leggi seguenti:

a) legge

federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in

caso di maternità del 25 settembre 1952 (LIPG);

b) legge

federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 (LAI);

c) legge

federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);

d) legge

federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF);

e) legge

federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA);

f) legge

federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM);

g) legge

federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità

per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI);

h) legge sulle

indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015”

2.4

Come

rammenta la giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_647/2022 del 25 luglio 2023

consid. 5; STF 8C_455/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 3.2.; pubblicata

in DTF 143 I 187; DTF 141 V 481 consid. 3.1.; DTF 130

V 372), ci si trova confrontati con una lacuna propria, che deve essere colmata

dal giudice, quando il legislatore ha omesso di disciplinare una questione che

avrebbe dovuto regolamentare e quando nessuna soluzione può essere dedotta dal

testo legale o dall'interpretazione della legge (cfr. STF 9C_612/2024 del 27

gennaio 2025 consid. 3.2.; DTF 147

V 2 consid. 4.4.1.; DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 348 consid. 3b/aa).

Per converso, il giudice non può supplire al silenzio della

legge quando la lacuna è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e

corrisponde ad una norma negativa oppure quando l'omissione consiste nella

mancanza di una regola desiderabile (lacuna impropria), perché in tal caso si

sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia farlo se costituisce abuso di

diritto o addirittura viola la Costituzione invocare il senso considerato

determinante della normativa (cfr. STF 9C_612/2024 del 27 gennaio 2025 consid.

3.2.; DTF 147 V 2 consid. 4.4.1.; DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 271

consid. 2a, DTF 124 V 348 consid. 3b/aa e rispettivi richiami).

Si è, quindi,

confrontati con una lacuna legislativa, allorquando una disposizione legale si

appalesa incompleta poiché non dà una risposta (soddisfacente) ad una

determinata questione. Prima di poter ammettere l'esistenza di una simile lacuna,

che necessita di essere colmata, si deve stabilire, tramite interpretazione, se

la carenza di regolamentazione non rappresenta una decisione negativa cosciente

del legislatore, ossia un silenzio qualificato (cfr. DTF 130 V 229; consid.

2.3.; DTF 127 V 41 consid. 4b/cc; DTF 124 V 271 consid. 2a e b).

2.5

Per

costante giurisprudenza federale la legge va interpretata in primo luogo

procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale; cfr. STF 9C_334/2024

del 16 dicembre 2024 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta

ufficiale; DTF 148 V 162 consid. 5.2.; DTF 146 V 331 consid. 5; DTF 138 V 50

consid. 4.2 pag. 54; DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277). Tuttavia, se il

testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono

possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in

considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo

della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende

fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa

assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; STF 9C_334/2024 del 16

dicembre 2024 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta

ufficiale; DTF 148 V 253 consid. 4.2.; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF

135.

V 153 consid. 4.1 pag. 157; DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I

184.

consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori

preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si

presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per

determinarne il senso, nonché la volontà del legislatore ed evitare così

di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto

nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma

non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione

(cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti).

Va presa la decisione

materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato

soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non

privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso

di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo

interpretativo (cfr. STF 9C_135/2020 del 30 settembre

2020.

consid. 5, pubblicata in DTF 146 V 331; DTF 135 III 483 consid. 5.1

pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che

meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non

risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale

federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali

(art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone

soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. STF

9C_334/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione

nella Raccolta ufficiale; STF 2C_810/2021 del 31 marzo 2023 consid.

2.3., parzialmente pubblicata in DTF 149 I 191; DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag.

567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).

Cfr. pure STF 8C_143/2023 del 24

agosto 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_293/2022 del 20 gennaio 2023 consid. 5.1.; STF

9C_543/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4, pubblicata in DTF 148 V 334; STF

8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF

9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.

2.6

Con sentenza 39.2020.2 del 3

settembre 2020, pubblicata in RtiD I-2021 N. 16 pag. 94 segg., questa Corte ha

confermato la decisione su reclamo della Cassa con la quale aveva negato a una

coppia di neogenitori il diritto all’assegno parentale, in quanto i redditi

lordi annui della loro unità di riferimento calcolati in relazione al mese di

febbraio 2020, ossia sei mesi dopo la nascita della figlia nell’agosto 2019,

ammontavano a circa fr. 115’000 ed erano perciò superiori al limite massimo stabilito

dalla legge di fr. 110’000.

Il TCA ha ritenuto infondata la

tesi dei ricorrenti secondo cui la volontà del legislatore sarebbe stata quella

di considerare il reddito medio ottenuto nel periodo di sei mesi dopo la

nascita del figlio, riportato su base annua, rilevando che la scelta di

fondarsi sulla situazione economica dell’unità di riferimento al sesto mese

dalla nascita del figlio deriva da un’interpretazione letterale e storica ed è

confermata dall’interpretazione teleologica, visto che lo scopo dell’assegno

parentale è quello di fornire un sostegno, nella forma di una prestazione unica

di fr. 3'000, alle famiglie che dispongono di un reddito inferiore a fr.

110'000 e di una sostanza inferiore a fr. 400'000 al momento in cui hanno

manifestato concretamente come intendono conciliare la vita familiare e quella

professionale, ciò che avviene di regola dopo avere esaurito le indennità di

maternità.

Questo Tribunale ha, infine,

precisato che la norma non introduce alcuna ingiustificata disuguaglianza di

trattamento, in quanto tutti i nuclei familiari con un reddito superiore a fr.

110'000 e una sostanza superiore a fr. 400'000 non possono beneficiare

dell’assegno parentale.

È

stato, altresì, evidenziato che è vero che, trattandosi di una prestazione a

carattere selettivo, determinata sulla base del reddito e della sostanza

esistente in un mese preciso, l’assegno parentale può essere ottenuto o

rifiutato in funzione delle scelte (riprendere a lavorare oppure no) effettuate

dai genitori durante il mese in questione.

Tuttavia

il TCA ha indicato che “ciò non muta al fatto che “la situazione di chi

riprende a lavorare è diversa da chi continua a beneficiare di un congedo non

pagato, come precisato giustamente dalla Cassa, la quale sottolinea pure, a

ragione, l’elemento di esclusione dalla prestazione legato alla sostanza”.

In un giudizio 39.2023.14 del 15

novembre 2023 questo Tribunale ha stabilito che a ragione l’amministrazione

aveva rifiutato ai genitori di una bambina nata nel mese di ottobre 2022

l’assegno parentale, siccome il reddito lordo complessivo della loro unità di

riferimento nel mese di aprile 2023 - sesto mese successivo alla nascita della

figlia - riportato su un anno (fr. 128'059), era superiore al limite massimo di

fr. 110'000, già a prescindere dall’eventuale riscossione della tredicesima.

Per completezza va, inoltre,

segnalato che con sentenza 39.2023.16 del 29 gennaio 2024, pubblicata in RtiD

II-2024 N. 17 pag. 77 segg., il TCA ha confermato l’operato della Cassa che

aveva negato alla ricorrente, cittadina svizzera che è stata domiciliata in un

altro Cantone da aprile a novembre 2021, il diritto all’assegno parentale a

favore di ciascuno dei suoi due figli gemelli nati nell’agosto 2023, in quanto

la medesima non adempiva il presupposto del periodo di carenza di tre anni in

Ticino al momento della nascita dei figli contemplato all’art. 71a cpv. 3 Laf.

A quest’ultimo riguardo questa

Corte ha specificato che l’art. 71a cpv. 3 Laf non presenta una lacuna propria

da colmare. La mancanza di un rinvio all’art. 63 cpv. 2 Laf («periodo di

carenza e sua interruzione», contenuto nelle disposizioni comuni della Laf

susseguenti alle norme riguardanti gli AFI e API), rispettivamente di un

disposto specifico circa la possibilità di assentarsi dal Cantone Ticino per un

certo arco di tempo senza pregiudicare – qualora gli altri presupposti siano

ossequiati – il diritto all’assegno parentale costituisce piuttosto un silenzio

qualificato e corrisponde a una norma negativa del legislatore cantonale che,

pur introducendo un ulteriore sostegno economico alle famiglie, ha voluto in

ogni caso limitare le ripercussioni finanziarie.

È stato, pure, deciso che la buona

fede dell’insorgente non poteva, del resto, essere tutelata per il fatto che,

allorché aveva scaricato dal sito del Cantone il formulario relativo alla

richiesta di assegno parentale prestampato da compilare e inviare

all’amministrazione, lo stesso riportasse il requisito della «residenza nel

Cantone da almeno 3 anni per i cittadini svizzeri e 5 anni per i cittadini

stranieri, senza interruzioni superiori a 12 mesi». In effetti, visto che la

medesima aveva preso visione del formulario con l’indicazione erronea

menzionata, rettificata dall’amministrazione a seguito del suo reclamo,

successivamente alla nascita dei suoi figli, tale informazione non aveva

condizionato il suo comportamento quando aveva accettato di recarsi in Svizzera

interna per alcuni mesi.

2.7

Nella presente evenienza la Cassa

non ha attribuito a RI 1 un assegno parentale, tenuto conto, da un lato, del

fatto che il suo reddito lordo sommato a quello del compagno, padre di __________

– redditi costituiti dai loro stipendi relativi al sesto mese dopo la nascita

del figlio (cfr. art. 71b cpv. 1 Laf; STCA 39.2020.2 del 3 settembre 2020,

pubblicata in RtiD I-2021 N. 16 pag. 94 segg.; consid. 2.3.; 2.6.) –, superava

il limite di fr. 110’000 fissato dall’art. 71b cpv. 3 Laf.

Dall’altro, che nessuna spesa

poteva essere considerata ai fini della determinazione del diritto all’assegno

(cfr. doc. III1; A3; consid. 1.1.).

L’art. 71b cpv. 3 lett. a Laf enuncia

che il diritto all’assegno è vincolato alla condizione che i redditi lordi da

attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e

le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000 franchi annui

(cfr. consid. 2.2.).

Il testo della legge è chiaro e

prevede che l’importo di fr. 110'000 annui, che rappresenta il limite di

reddito massimo per poter accedere all’assegno parentale, è costituito

unicamente dal reddito lordo complessivo dell’unità di riferimento conseguito tramite un’attività lavorativa (comprese le rendite e le indennità sostitutive

di reddito).

L’interpretazione letterale è,

peraltro, confermata dall’interpretazione storica, attraverso l’esame dei

lavori preparatori.

Nel

Messaggio 7417 del Consiglio di Stato del 15 settembre 2017 relativo alla Riforma

cantonale fiscale e sociale figurano, in particolare, le seguenti indicazioni:

" (…)

Massimale di reddito

L’assegno parentale non è una prestazione a garanzia del

fabbisogno vitale come gli assegni familiari di complemento (AFI e API) o una

prestazione a copertura di una determinata spesa come la riduzione dei premi

(Ripam), il cui diritto dipende dalla situazione economica della famiglia in

termini di redditi e spese. L’obiettivo è quello di fornire un sostegno

economico ai genitori dopo l’arrivo di un figlio. L’assegno parentale intende

aiutare, in particolare, le famiglie confrontate con una diminuzione di reddito

nel primo anno di vita del figlio, segnatamente dopo che la madre ha esaurito

il diritto alle indennità per maternità, che è una prestazione sostitutiva di

reddito. L’assegno è orientato soprattutto ai genitori che lavorano allo scopo

di agevolarli e sostenerli nella conciliazione lavoro/famiglia, senza

dimenticare, considerate le finalità, anche i genitori che non lavorano (in

particolare le famiglie monoparentali). Esso è riconosciuto fino a un

determinato massimale di reddito lordo annuo da attività lucrativa (salario da

dipendente o reddito da indipendente) determinante ai fini dell’AVS percepito

dopo la nascita del figlio o dell’accoglimento dell’adottando.

Per l’assegno parentale un massimale di reddito lordo annuo di

140'000 franchi, che si applica al genitore (famiglia monoparentale)

rispettivamente ai genitori (famiglia biparentale).

Ritenuto come il reddito lordo da attività indipendente non è

immediatamente disponibile, il diritto alla prestazione è accordato in via

provvisoria; qualora dovesse essere successivamente appurato che il reddito da

indipendente, così come determinato dalla notifica di tassazione dell’anno di

riferimento, superi il massimale, il genitore è tenuto a restituirla.

Oltre al reddito da lavoro, sono considerate anche eventuali

prestazioni sostitutive, quali l’indennità di disoccupazione e di insolvenza ai

sensi della LADI, l’indennità per perdita di guadagno ai sensi della LAINF,

della LAM e dell’assicurazione malattie.

Il reddito considerato è quello percepito dopo 6 mesi dalla

nascita del figlio o dell’accoglimento dell’adottando; ciò consente di

considerare le scelte lavorative dei genitori che dopo l’evento decidono di

ridurre il loro grado d’occupazione per dedicarsi al figlio. (…)”

Dal citato Messaggio emerge,

dunque - oltre al fatto che l’assegno parentale è un sostengo economico, nella

forma di prestazione unica, attribuito ai genitori, i quali, dopo la nascita di

un figlio, rispettivamente l’accoglienza di un minorenne per futura adozione, sono

confrontati con una diminuzione di reddito quando la madre ha esaurito il

diritto alle indennità per maternità (di 14 settimane, precisamente 98 giorni,

secondo l’art. 16d LIPG) -, che l’assegno parentale non è ad ogni modo una

prestazione a garanzia del fabbisogno vitale come gli assegni familiari di

complemento (AFI e API) o una prestazione a copertura di una determinata spesa

come la riduzione dei premi (Ripam), il cui diritto dipende dalla situazione

economica della famiglia in termini di redditi e spese.

Nel Messaggio è, del resto,

specificatamente menzionato che l’assegno parentale è “riconosciuto fino a

un determinato massimale di reddito lordo annuo da attività lucrativa (salario

da dipendente o reddito da indipendente) determinante ai fini dell’AVS

percepito dopo la nascita del figlio o dell’accoglimento dell’adottando”.

Nel

suo Rapporto 7417R del 1° dicembre 2017 sul Messaggio del 15 settembre 2017

concernente la Riforma cantonale fiscale e sociale, la Commissione speciale

tributaria si è così espressa:

" (…)

6.

MISURE SOCIALI APPROFONDITE

Come detto, la maggioranza della commissione approva le misure

presentate, sia quelle che vengono potenziate, sia quelle introdotte per la

prima volta.

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MISURE

Sostegno diretto alle famiglie

1.

Assegno

parentale

Nuova

2.

Sostegno alla spesa di collocamento del figlio

Potenziamento

3.

Servizi

e strutture di accoglienza

Potenziamento

4.

Sostegno ai familiari curanti

Potenziamento

Politica aziendale a favore delle famiglie

5.

Sensibilizzazione delle aziende

Nuova

6.

Servizi

e strutture aziendali

Nuova

7.

Riconoscimento e certificazione

Nuova

8.

Sviluppo e valorizzazione delle competenze

Nuova

Si è però ritenuto necessario approfondire quella che sembra la

misura più innovativa, oltre ad essere quelle con il maggior impatto

finanziario: l’assegno parentale.

In merito a questa nuova misura di aiuto alle famiglie ci si è

chiesti se non fosse possibile ridurre la casistica toccata per evitare sussidi

a pioggia ed eventualmente sostenere maggiormente le strutture di accoglienza.

Le considerazioni del Consiglio di Stato – fatte proprie anche

dalla maggioranza della commissione - sono le seguenti: “riteniamo fondamentale

mantenere l’assegno parentale, che proprio vuole aiutare le giovani famiglie

lasciando loro la libera scelta di come meglio utilizzare l’aiuto finanziario

concessogli, in un momento, la nascita di un figlio, caratterizzato da una

importante riduzione delle entrate famigliari. Non si tratta quindi di un

sussidio a pioggia bensì di un aiuto mirato a tutte le giovani famiglie che

rientrano in precisi limiti di reddito e di sostanza”.

La riduzione dei beneficiari di questa misura si potrebbe ottenere

riducendo le soglie per l’erogazione di tali assegni (limite reddituale lordo

di 140'000 franchi e limite di sostanza netta di 400'000 franchi); tali importi

massimali possono eventualmente venir calibrati diversamente, ma una loro

riduzione drastica non aiuterebbe il ceto medio, come a più riprese, la

politica di questo Cantone ha sostenuto di voler fare.

Sono quindi state chieste delle simulazioni partendo dai dati del

messaggio che si riferiscono alle nascite nel nostro Cantone nel 2016 tenuto

conto del campo di applicazione (spiegato a pagina 33 del messaggio) che limita

i beneficiari in funzione delle seguenti condizioni:

• genitori che sono attivi professionalmente come salariati o come

indipendenti e anche a quelli che non lavorano (persone senza attività

lucrativa);

• un massimale di reddito lordo annuo di 140'000 franchi, che si

applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori

(famiglia biparentale);

• sostanza netta inferiore ai 400'000 di franchi al momento

dell’accertamento del massimale di reddito;

• genitori che sono domiciliati ed effettivamente residenti in

Ticino alla nascita del figlio rispettivamente all’accoglimento in famiglia

dell’adottando;

• il diritto è subordinato ad un periodo di carenza, inteso nel

senso di domicilio e residenza in Ticino precedentemente al giorno della

nascita del figlio o accoglimento del figlio in vista di adozione (Se il

genitore o i genitori sono cittadini svizzeri, il periodo di carenza è di 3

anni; se il genitore o i genitori sono cittadini stranieri, il periodo di

carenza è di 5 anni).

Massimale

di reddito lordo

140’000

120’000

110’000

100’000

80’000

60’000

Massimale

di sostanza netta

400’000

400’000

400’000

400’000

400’000

400’000

Nr. aventi

diritto

1’996

1’716

1’514

1’271

726.

171.

Impatto

finanziario Fr.

6'900’000

6'000’000

5'300’000

4'450’000

2'550’000

600’000

Massimale

di reddito lordo

140’000

120’000

110’000

100’000

80’000

60’000

Massimale

di sostanza netta

200’000

200’000

200’000

200’000

200’000

200’000

Nr. aventi

diritto

1’936

1’676

1’494

1’261

726.

171.

Impatto

finanziario Fr.

6'750’000

5'850’000

5'200’000

4'400’000

2'550’000

600’000

Inoltre la Commissione tributaria si è chiesta quali effetti

avrebbe avuto escludere dall’assegno parentale chi già beneficia degli assegni

di prima infanzia (API) in considerazione del fatto che spesso tra i

beneficiari di questi assegni solo un genitore lavora e quindi lo scopo del

reinserimento lavorativo non è garantito.

Le unità di riferimento (UR) beneficiarie dell'assegno di prima

infanzia (API) che potrebbero avere diritto all'assegno parentale sono circa

170.

all'anno, con un impatto finanziario annuo di fr. 600'000 (170 x 3'500).

Dopo ampia discussione, e tutta una serie di simulazioni, la

maggioranza della commissione tributaria propone di rimodulare l’assegno

parentale con questi nuovi parametri.

Massimale di reddito

Reddito lordo annuo di 110'000.- franchi (proposta del CdS

140'000), che si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente

ai genitori (famiglia biparentale).

Massimale di sostanza

Il diritto alla prestazione non è dato se la sostanza netta supera

400'000 di franchi al momento dell’accertamento del massimale di reddito (come

proposto dal CdS).

Importo

L’importo dell’assegno parentale è uguale per tutti gli aventi

diritto e ammonta a 3'000.- franchi (proposta CdS 3'500 franchi).

Ripercussioni finanziarie

L’impatto di questa misura, rimodulata come proposto dalla

Commissione tributaria, è calcolato in 4,5 milioni di franchi. Rispetto alla

proposta del messaggio vi sarebbe un risparmio di 2,4 milioni di franchi che la

commissione propone di destinare quale supplemento alle strutture di

accoglienza e alle strutture aziendali finalizzato al contenimento dell’onere a

carico di tutte le famiglie (retta). Il regolamento di applicazione dovrà

pertanto disciplinare in maniera specifica la destinazione di questo ulteriore

supplemento. In altre parole, si tratta di una riallocazione parziale

dell’importo originariamente destinato all’assegno parentale a favore di tutte

le famiglie che accedono a queste strutture e servizi di accoglienza.

La proposta governativa prevede di assimilare l’assegno parentale

ai sussidi di assistenza, i quali beneficiano dell’esonero fiscale. Tuttavia,

ritenuto come dal profilo giuridico l’esonero dell’assegno parentale potrebbe

essere in contrasto con il diritto federale – segnatamente l’art. 7 cpv. 4

lett. f LAID – si reputa opportuno abrogare la modifica del Consiglio di Stato

di cui all’art. 23 lett. d LT in quanto è dubbio che l’assegno parentale possa

essere considerato come una prestazione assistenziale alla stregua degli

assegni AFI/API.

Tutti gli altri parametri per definire il campo di applicazione

rimangono quelli illustrati nel messaggio governativo. (…)”

La Commissione speciale

tributaria non ha, dunque, operato alcuna modifica all’impostazione del

Consiglio di Stato riguardante la determinazione dei massimali di reddito

tenendo conto soltanto dei redditi lordi da attività lucrativa dei

membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità

sostitutive di reddito, senza eccezioni.

Secondo

il TCA tale scelta derivante da un’interpretazione letterale e storica è

confermata pure dall’interpretazione teleologica, visto che lo scopo

dell’assegno parentale è quello di fornire un sostegno supplementare alle

famiglie, tramite un versamento unico di fr. 3’000, limitando l’impatto

finanziario e che non costituisce una prestazione a garanzia del fabbisogno

vitale, come invece lo sono, ad esempio, gli assegni integrativi e di prima

infanzia, il cui diritto, dal profilo finanziario, viene stabilito sulla base

del reddito disponibile residuale che è pari alla

differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese

computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps).

Giova,

in proposito, rilevare che nel Messaggio 7417 del 15 settembre 2017 il Consiglio

di Stato ha ricordato:

" (…) Le

famiglie con figli beneficiano attualmente del dispositivo federale degli

assegni familiari. Con la modifica della LAFam intervenuta dal 1. gennaio 2009,

per ogni figlio è garantito il diritto ai cosiddetti assegni familiari ordinari

(assegno per figli fino a 16 anni o assegno di formazione fino a 25 anni),

indipendentemente dalla situazione professionale del genitore o dei genitori

(salariato, indipendente o persona senza attività lucrativa) e

indipendentemente dalla situazione economica della famiglia. La LAFam ha

concretizzato il principio “un figlio un assegno”.

In Ticino le famiglie con figli che si

trovano nel bisogno sono sostenute, oltre che dagli assegni familiari federali,

dagli assegni familiari di complemento: l’assegno familiare integrativo, che

garantisce il fabbisogno dei figli fino a 15 anni e l’assegno familiare di

prima infanzia che copre il fabbisogno dell’intero nucleo familiare se

all’interno dello stesso vi è un figlio non ancora in età scolare ma al massimo

fino a 4 anni di età. Queste prestazioni rappresentano un valido strumento di

prevenzione e di lotta contro possibili situazioni di povertà delle famiglie ed

hanno suscitato peraltro l’interesse di altri Cantoni e della Confederazione:

il cosiddetto “modello ticinese” di assegni familiari introdotto nel 1997 (e,

dal 2003, come modello integrato ed armonizzato con altre prestazioni sociali

cantonali tramite la Laps, tranne gli aiuti allo studio) ha, infatti,

consentito di disgiungere la politica familiare da quella assistenziale,

concretizzando il principio che la nascita di un figlio non deve diventare

causa di povertà. Questa politica è stata di recente completata con

un’iniziativa volta a sostenere i beneficiari di assegni di prima infanzia nel

reinserimento professionale, allo scopo di favorire l’indipendenza economica

dell’unità di riferimento al più tardi entro la conclusione del periodo quadro

di copertura del fabbisogno 33 del nucleo familiare (un figlio che ha al

massimo 4 anni, limite d’età aggiornato da 3 a 4 anni a partire dal 2017) ed

evitare pertanto di dover ricorrere all’assistenza.

Un ulteriore sostegno finanziario per molte

famiglie è garantito tramite la riduzione dei premi nell’assicurazione sociale

ed obbligatoria contro le malattie (Ripam) che, da un lato, avvantaggia i figli

minorenni e giovani adulti in formazione nel meccanismo di ripartizione di

detta prestazione all’interno dell’unità di riferimento (art. 65 cpv. 1bis

LAMal) e, dall’altro, avvantaggia le famiglie con figli rispetto alle altre

tipologie di beneficiari (art. 32a cpv. 3 LCAMal).”

2.8

In relazione alla censura di “disparità

di trattamento rispetto a famiglie che dispongono realmente dell’intero reddito

considerato dalla Cassa” (cfr. doc. I) sollevata nel ricorso, il TCA

osserva che violano l'art. 8 Cost. - oltre agli atti legislativi che non hanno

un motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo - quelli che

fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna

corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina norma­tiva

vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle

distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma

impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione

inammissibile (cfr. DTF 149 V 1 consid. 10; DTF 143 I 1 consid. 3.3.; STF 8C_881/2010 del 10 maggio 2011; DTF

124.

V 163; DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114 consid.

2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b; RtiD II-2004 N.14).

Nel

caso di specie, contrariamente all’opinione dei ricorrenti, la norma in

questione (art. 71b cpv. 3 lett. a Laf) non introduce un’ingiustificata

disuguaglianza di trattamento, ritenuto che tutti i nuclei familiari in cui

almeno un genitore è debitore di contributi alimentari nei confronti di figli

non facenti parte dell’unità di riferimento e che hanno un reddito lordo annuo

- calcolato facendo riferimento alla situazione finanziaria esistente al sesto

mese dopo la nascita del figlio o l’accoglienza di un minorenne in vista di

adozione (cfr. consid. 2.3.; 2.6.) - superiore a fr. 110'000 (oppure una

sostanza superiore a fr. 400'000) non possono beneficiare dell’assegno

parentale.

2.9

A titolo abbondanziale va segnalato

che con un’iniziativa parlamentare “Modifica degli art. 71b, art. 71c, art.

71d, art. 71e, art. 71g della Legge sugli assegni di famiglia - LAFam (Assegno

di nascita per tutti)” presentata il 22 gennaio 2024 nella forma elaborata,

IE779, Roberto Ostinelli ha chiesto “di introdurre un assegno di nascita di

1'500 CHF per tutti i nuovi nati, indistintamente dal reddito, con un assegno

che sarà finanziato dalla massa salariale AVS e quindi dai datori di lavoro.

Anche in questo caso diminuirebbero gli assegni integrativi per il medesimo

importo e quindi un minore fabbisogno d’imposta. Si chiede quindi che sia

computato nel calcolo LAPS in quanto trattasi di un aiuto finanziario statale

diretto, per cui lo Stato ne tiene conto nel calcolo dei contributi per gli

assegni sociali integrativi di prima infanzia”

Con un’ulteriore iniziativa

parlamentare generica del 5 febbraio 2024, contestuale a quattro iniziative “Poker

di iniziative parlamenti presentate nella forma generica da Isabella Claudio e

Corti Alessandro per il Gruppo il Centro + GdC per rilanciare la natalità in

Ticino: più nascite in Ticino! Per una politica demografica in favore dei

giovani!”, IG772, è stato chiesto:

" - Gli

assegni familiari (AF) e di formazione elargiti dal Cantone Ticino sono al

minimo federale. Chiediamo un complemento all’assegno famigliare, mirato ai

residenti, in modo che sommato all’AF ammonti complessivamente a chf 300.-

(pari all’assegno famigliare concesso in Cantone Vallese) e dell’assegno di

formazione a chf 350.-. –

- Rendere la somma degli assegni

sopracitati progressiva (AF + complemento) in base al numero di figli: chf

350.- per il secondo figlio, chf 400.- dal terzo, rispettivamente chf 400.- e

chf 450.- per gli assegni di formazione.

- Aumentare i beneficiari dell’assegno parentale estendendolo

anche a tutto il ceto medio.” (Iniziativa parlamentare generica 2 Più nascite

per il Ticino! - Sostegno alle famiglie; https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=166756)

La

Commissione sanità e sicurezza sociale, il 15 maggio 2025, ha sottoscritto a

maggioranza il Rapporto

parziale 2 di Patrick Rusconi, in particolare, sull'Iniziativa IE779 "Modifica degli art. 71b, art.

71c, art. 71d, art. 71e, art. 71g della Legge sugli assegni di famiglia - LAFam

(Assegno di nascita per tutti)" e sull'Iniziativa IG772 "Poker

di iniziative per rilanciare la natalità in Ticino: Più nascite in Ticino! Per

una politica demografica in favore dei giovani! Iniziativa 2 Sostegno alle

famiglie" e a minoranza il Rapporto parziale 2 di Tamara Merlo e Maurizio

Canetta (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=251817).

2.10

Nella presente evenienza questa

Corte ritiene, in virtù degli art. 71b cpv. 3 lett. a Laf e 43b cpv. 1 Reg.Laf,

nonché delle considerazioni appena esposte, che il modo di procedere della

Cassa, la quale, al fine di determinare il diritto all’assegno parentale di RI

1, ha considerato i redditi lordi da attività lavorativa sua e del compagno relativi

al sesto mese (ottobre 2024) successivo alla nascita del loro figlio __________

(__________ aprile 2024; cfr. consid. 1.1.), senza dedurre alcuna spesa,

specificatamente gli alimenti che RA 1 versa ai figli nati da precedenti

relazioni, e senza tenere conto di una decurtazione dello stipendio dovuta a

pignoramento del salario di RA 1 (cfr. doc. VII; B3) - che peraltro non risulta

dal conteggio dello stipendio del mese di ottobre 2024 (cfr. doc. 9) -, non sia

censurabile.

Il reddito lordo complessivo

dell’unità di riferimento composta degli insorgenti, riportato su un anno,

ammontava nel mese di ottobre 2024 a fr. 110'812.--, ottenuti sommando il

reddito lordo di RI 1 di fr. 32’591.-- (fr. 2'507.--; stipendio di ottobre 2024

presso il __________ - doc. 8 - x 13 mesi) al reddito lordo di RA 1 di fr. 78’221.--

(fr. 6’017.-- salario del mese di ottobre 2024 presso il __________ - doc. 9 -

x 13 mesi).

Il calcolo su base annua dei

redditi del sesto mese successivo a quello del giorno del parto è, del resto,

contemplato all’art. 43c Reg.Laf in analogia con quanto avviene per stabilire

il diritto agli assegni integrativi (AFI) e di prima infanzia (API; cfr.

consid. 2.3.).

Per quanto attiene agli AFI e API

cfr. STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020 consid. 2.6.; STCA 39.2017.15 del 31

agosto 2017; STCA 39.2017.16 del 7 maggio 2018; STCA 39.2010.4-5 del 15

settembre 2010.

ll reddito da attività lucrativa

dipendente viene conteggiato su base annua, facendo capo ai dati relativi al

momento dell’inoltro della domanda dell’assegno, come contemplato dall’art. 10a

Laps (in particolare nell’ambito degli AFI cfr. STCA 39.2020.3 del 9 settembre

2020.

consid. 2.6.; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017; STCA 39.2004.11 del 27

aprile 2005).

Visto che l’importo di fr.

110’812.-- è superiore al limite massimo di fr. 110'000 fissato all’art. 71b

cpv. 3 lett. a Laf, a ragione la parte resistente ha negato a RI 1 il diritto

all’assegno parentale.

2.11

State quanto precede, la decisione

su reclamo del 25 febbraio 2025 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.12

Nell’ambito dell’assegno parentale,

contemplato nella Legge sugli assegni familiari del Cantone Ticino - Laf (cfr.

art. 71a segg.), si applica, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, la

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna

applicabile la Legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed

art. 46 Laf).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia

ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola

pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi di una

vertenza relativa all’assegno parentale per il quale è applicabile in primis la

Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito degli assegni di famiglia(sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2023.16 del

29.

gennaio 2024 consid. 2.13., pubblicata in RtiD II-2024 N. 17 pag. 77 segg.;

STCA 39.2023.14 del 15 novembre 2023 consid. 2.7.; Decreto 39.2023.12 del 23

ottobre 2023).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni