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Decisione

39.2025.3

A torto negato condono restituz. AFI+API chiesta a seguito rinuncia a PC. In realtà A. ritirato rich. PC non ancora evasa. Servizio PC era c.que tenuto a esaminare condiz. rinuncia. In casu int.altre ist. assic.a rischio di lesione.Ritiro nullo. Comport. A. tutt'al più neglig. lieve. BF riconosciuta

12 agosto 2025Italiano40 min

presupposto deve così essere esaminato in relazione alle dichiarazioni (Procura,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

39.2025.3

rs

Lugano

12 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 aprile 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 3

marzo 2025 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto in fatto

1.1. Il 3 aprile 2024 la Cassa cantonale

di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: Cassa) ha ordinato a RI

1 e __________ di restituire l'importo di fr. 33'654.-- percepito indebitamente

a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia da gennaio 2020 a dicembre

2021, in quanto, dopo avere richiesto, nel luglio 2021 (cfr. doc. 25A-25L),

l’erogazione di una prestazione complementare alla rendita intera AI (rendita

AI riconosciuta all’assicurata il 18 maggio 2021 a far tempo dal 1° ottobre

2019 con compensazione degli AFI e API da lei percepiti per la somma

retroattiva di fr. 25'092.--; cfr. doc. 20=A3), RI 1, il 19 febbraio 2022,

ancora in corso l’istruttoria da parte della Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG Servizio prestazioni complementari (cfr. doc. 29; 35AE; 35AF; 35AG;

35AH; 17), ha rinunciato alla stessa (cfr. doc. 29B; 29A; 30).

1.2. Il 7 maggio 2024 RI 1 ha presentato

domanda di condono della restituzione di fr. 33'654.--, motivando come segue:

" (…) La mia

domanda di condono si basa sul fatto che quando ho richiesto di non portare

avanti la pratica di prestazione complementare è perché il mio stato di salute

non mi permetteva di procedere con tale pratica.

La mia rinuncia è stata quindi fatta in buona fede in quanto, a causa

di tale pratica, i miei sintomi psichiatrici sono aumentati mettendomi in grave

difficoltà psico-fisica.

Infatti in data 18.5.2021 è stata emanata, a mio favore, una

decisione di rendita Al intera. Tale decisione determina quindi le mie

difficoltà e la mia disabilità che non mi ha permesso di procedere con la

pratica.

Vorrei inoltre comunicare che non possiedo le risorse per poter

restituire l'importo da voi richiesto.

In ogni caso la mia richiesta all'ufficio della prestazione

complementare sarebbe da ritenersi nulla, in quanto l'art. 23 cpv. 2 LPGA

prevede che una rinuncia è nulla se pregiudica gli interessi degni di

protezione di un'altra istituzione assicurativa. Tale disposto si applica per

analogia non solo alle rinunce di prestazioni, ma pure ai ritiri di domande di

prestazione (CR LPGA-Pétremand, art. 23 LPGA N 56; STF del 21.05.13,

9C_1051/2012 c. 3.2)." (Doc. 31)

1.3. La Cassa, il 5 settembre 2024, ha

emesso una decisione con la quale ha respinto la domanda di condono, non

riconoscendo all’assicurata il requisito della buona fede, poiché la rinuncia

alla PC non risultava giustificata (cfr. doc. 32-32B).

1.4. Contro tale provvedimento RI 1, rappresentata

dall’avv. RA 1, il 7 ottobre 2024, ha interposto reclamo, chiedendo

l’annullamento dello stesso e la concessione del condono della restituzione di

fr. 33'654.-- (cfr. doc. 35; 35F).

Al riguardo la patrocinatrice

dell’assicurata, per conto di quest’ultima, ha fatto valere, dapprima, che la

sua assistita non era stata messa al corrente, a tempo debito, di eventuali

compensazioni e restituzioni future fra le Casse coinvolte. In particolare non

le era stato spiegato che la Cassa cantonale AVS/AI/IPG fosse tenuta a

restituire la somma corrispondente agli AFI percepiti alla Cassa assegni

familiari, una volta accordata la prestazione complementare, né che avrebbe

dovuto rimborsare quest’ultima in caso di rinuncia alle PC.

È stato pure indicato, da un lato

che l’Ufficio PC, nello scritto del 28 febbraio 2022, con cui ha preso atto

della rinuncia alla domanda di PC non fa menzione, contrariamente a quanto

previsto dall’art. 20 cpv. 3 Laps, dell’ampiezza, né delle conseguenze di tale

atto dell’assicurata, la quale, a suo tempo non patrocinata, né seguita

regolarmente da un’istituzione di pubblica utilità o da un curatore nelle

questioni amministrative, ha in buona fede ritenuto che non ve ne fossero.

Dall’altro, che il formulario di

richiesta delle prestazioni complementari del 30 luglio 2021 non riporta

indicazioni riguardo al principio di sussidiarietà degli AFI/API per rapporto

alle PC, se non un vago riferimento all’obbligo di informare.

L’avv. RA 1 ha puntualizzato che l’art.

6 cpv. 1 lett. d Laps recita, del resto, che il reddito computabile ai sensi di

tale legge comprende i proventi ricevuti in virtù della LPC, per cui la sua

cliente non poteva che ritenere che la somma non ricevuta a titolo di PC (che

si può solo presumere che le sarebbe stata effettivamente riconosciuta) non

sarebbe stata in seguito oggetto di decisione di restituzione. È stato

specificato che anche il documento “Armonizzazione e coordinamento delle

prestazioni Laps”, che è forse il documento più chiaro e comprensibile per il

richiedente medio, indica al p.to 4.3. che del reddito computabile fanno parte

Fatti

i proventi ricevuti in virtù della LPC.

La parte ricorrente ha poi

asserito che lo stato psicofisico dell’assicurata (la quale è al beneficio di

una rendita AI per un problema all’udito, ma è altresì confrontata con disturbi

di natura psicologica che erano particolarmente acuti in concomitanza con il

deposito e l’iter di verifica della domanda PC), benché al momento del deposito

e del ritiro della domanda PC non fosse forse tale da ritenerla incapace al

discernimento, ha comportato che le ripetute domande da parte del Servizio PC

di completare la documentazione l’hanno sopraffatta con la conseguenza che la

medesima non ha visto altra via d’uscita che ritirare la domanda di PC.

La rappresentante dell’insorgente

ha, inoltre, contestato quanto affermato dalla Cassa, ossia che sarebbe stato

semmai di esclusiva competenza della Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG decidere in merito all’applicazione dell’art. 23 cpv. 2 LPGA

(secondo cui una rinuncia è nulla se pregiudica gli interessi degni di

protezione di un’altra istituzione assicurativa e che si applica per analogia

anche al ritiro di domande di prestazioni) e dunque sulla nullità della

rinuncia PC. Secondo il legale la nullità dell’atto deve essere ritenuta

d’ufficio, rispettivamente fatta valere da chi se ne prevale, e meglio dalla

Cassa per gli assegni familiari (cfr. doc. 35A-35D).

In proposito è stato osservato:

" (…) la mia

cliente ha sollevato la nullità del ritiro della domanda PC presso il

competente Servizio solo in tempi recenti, quando la sua scelta (non

sufficientemente motivata), ha avuto su di lei delle dirette ripercussioni

(domanda di restituzione 3 aprile 2024). Il Servizio PC non si è espresso in

merito alla nullità, ma ritiene ad ogni modo tardivo il proseguo della

“vecchia” domanda PC e quindi una compensazione con le somme da voi chieste in

restituzione. Suggerisce se del caso alla reclamante di presentare una nuova

domanda PC." (Doc. 35E)

Infine la

parte ricorrente si è chiesta quali sarebbero state le ripercussioni nel caso

in cui la domanda di PC fosse stata rifiutata o chiusa con una non entrata in

materia per mancanza dei necessari documenti, considerato che in occasione dei

richiami inoltrati dal Servizio PC non vi è alcun riferimento a tali

conseguenze per la richiedente (cfr. doc. 35E)

1.5. L’amministrazione, il 3 marzo 2025,

ha emanato una decisione su reclamo, con la quale ha confermato il

provvedimento del 5 settembre 2024, rilevando:

" (…)

4.

Nel caso in esame, l’adempimento del

presupposto deve così essere esaminato in relazione alle dichiarazioni (Procura,

autorizzazione a fornire informazioni e compensazione) firmate dalla signora RI

1 nel febbraio 2020 (prima richiesta di AFI-API) rispettivamente nel dicembre

2020 (rinnovo), successive alla domanda di rendita Al del 2019, con cui la richiedente

è stata resa attenta che gli assegni sarebbero stati erogati a titolo

provvisorio. La signora RI 1 non solo ha autorizzato la Cassa a compensare con

le eventuali rendite AI e PC gli assegni a cui non avrebbe avuto diritto in caso

di riconoscimento delle prestazioni federali, ma s'è altresì espressamente

impegnata, in caso di mancata o parziale compensazione, a restituire gli

assegni a cui la sua famiglia non avrebbe avuto diritto.

La reclamante ha pertanto accettato che gli assegni fossero

versati sotto condizione risolutiva; conseguentemente, ella doveva sicuramente

attendersi un'eventuale decisione di restituzione.

4.1.

In conclusione, la condizione della buona fede non è paÌesemente

data poiché, come suesposto, una persona anche con i problemi di salute come

indica il reclamo (che "può accadere che (…) influiscano sulla gestione

corrente delle questioni amministrative private"), quando ha ricevuto

gli assegni in oggetto poteva e doveva rendersi conto che la Cassa avrebbe poi

considerato l’ammontare delle rendite Al e PC rivendicate, effettuando un nuovo

calcolo e chiedendo la restituzione di quella parte a cui non avrebbe avuto diritto

se fossero state computate le prestazioni federali.

Abbondanzialmente giova comunque rilevare che, nell'ipotesi in cui

non le fosse, nonostante tutto, risultata perfettamente chiara detta

connessione, ben avrebbe potuto chiederne conferma alla Cassa. D'altra parte,

la signora RI 1 ha nel tempo dimostrato di sapere rapportarsi con

l’amministrazione, ed interrogando personalmente la Cassa su dettagli di

calcolo e coordinamento tra prestazioni (in merito, ad esempio al diritto ad

assegni secondo la LAFam oppure alla riduzione dei premi di cassa malati), e

facendo se del caso capo a terzi più avvezzi, dando disposizioni o facendosi

assistere e/o delegando il compito (ad esempio, in data 30 giugno 2021 v'è

stato un colloquio telefonico con una collaboratrice della __________ proprio

sulla domanda di PC; __________ che ha poi ancora richiesto spiegazioni e copia

dell'incarto nell'aprile 2024).

Certo è che la reclamante ha più volte potuto prendere atto di

come la formulistica delle assicurazioni sociali, con le indicazioni in essi

contenute, e le informazioni e documenti richiesti siano importanti

e decisive/i per l'attribuzione di prestazioni e il riconoscimento

di diritti.

Significativo rimane infine che, in tutto questo tempo, la signora

RI 1 stia ancora (solo) valutando di domandare le PC.

4.2.

Che la decisione di restituzione sia la conseguenza del computo di

PC riconosciute con effetto retroattivo, oppure di una - mancata compensazione

dovuta a - mancata rivendicazione di prestazioni federali, oppure del ritiro di

una simile domanda e più genericamente di una rinuncia ai sensi dell'art. 6

cpv. 1 lett. d e cpv. 2 Laps, oppure di altri motivi ancora (violazione dell'obbligo

di collaborare od altro), poco importa.

In tal senso, a ben vedere, stante tutto quanto suesposto, le

ulteriori censure avanzate dalla signora RI 1, sulla questione di sapere se le

omissioni della reclamante potrebbero essere in qualche modo compensate da

pretesi errori della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (che non avrebbe

rispettato quanto disposto all'art. 23 LPGA, oppure ancora della scrivente

Cassa (che avrebbe dovuto sostituirsi alla reclamante ed "eventualmente

fare proseguire la domanda"), appaiono sprovviste di reale pertinenza.

In effetti, premesso che l'agire dell'amministrazione non rimedia

comunque alla mancanza di buona fede, si tratta di domande che implicano il

chinarsi sull'ordine di restituzione, ovvero sul dovere o meno computare tra i

redditi anche le PC alle quali il richiedente ha rinunciato, mentre nell'ambito

della procedura di condono è solo determinante sapere se la prestazione

indebita è stata percepita in buona fede. In proposito, basti d'altra parte constatare

che gli assegni chiesti in restituzione sono quelli versati dal 1° gennaio 2020

al 31 dicembre 2021, mentre la rinuncia alle PC è successiva, del febbraio 2022.

(…)" (Doc. A1)

1.6. Contro la decisione su reclamo del 3

marzo 2025 RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, in via principale l’annullamento della

stessa e il riconoscimento del condono domandato il 7 maggio 2025, in via

subordinata, il rinvio dell’incarto all’IAS per determinare in concreto la sussistenza

dei presupposti del condono.

A sostegno delle proprie pretese

la parte ricorrente, oltre a riprendere in buona sostanza le argomentazioni

esposte nel reclamo (cfr. consid. 1.4.), ha segnatamente addotto che l’assicurata

non era stata informata dallo Sportello Laps, rispettivamente dalla Cassa, al

momento della richiesta, né dell’erogazione degli assegni, del fatto che fosse

tenuta a restituire la somma degli AFI e API percepiti, nel caso in cui non

avesse fatto domanda di PC o qualora, in fase di domanda PC, avesse rinunciato

alla stessa.

Inoltre è stato affermato che il

documento “Procura, autorizzazione a fornire informazioni, compensazione”,

sottoscritto dall’insorgente in occasione della prima richiesta di AFI/API nel

febbraio 2020, nonché del rinnovo della stessa nel dicembre 2020, indica sì al

p.to 3 il principio di sussidiarietà degli AFI/API rispetto alle PC, tuttavia

riporta che “le prestazioni riconosciute vanno ritenute quali anticipi se

successivamente vengono concesse altre prestazioni ai sensi della Laps (…) e

che sono comunque tenuti a restituire quella parte di prestazione alla quale

non avrebbero avuto diritto computando la prestazione cantonale o federale

riconosciuta retroattivamente”.

Secondo l’avv. RA 1 non si può,

dunque, pretendere che un assicurato medio possa in buona fede comprendere che

in caso di rinuncia e quindi di non concessione e mancato riconoscimento, le

prestazioni sociali cantonali fossero da restituire.

La parte ricorrente ha, altresì,

evidenziato che l’assicurata, nel periodo in cui ha fatto domanda di percepire

le PC - estate 2021 - e nei mesi seguenti, era - ed è tuttora - in uno stato

psicofisico precario, che la limita in maniera importante nella vita di tutti i

giorni, come confermato dalla Dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta,

che l’ha in cura dal 2018.

Al riguardo all’impugnativa è

stato allegato un rapporto medico del 25 marzo 2025, da cui risulta che RI 1,

nonostante venga sottoposta a un trattamento psichiatrico regolare e continuo tramite

terapia combinata psicofarmacologica e psicoterapeutica, presenta un quadro

clinico caratterizzato da un assetto psichico alquanto precario e instabile,

invalidante (cfr. doc. A2).

È stato fatto valere che

conseguentemente l’insorgente non era nelle condizioni psicofisiche per

rendersi conto che il ritiro della domanda di PC portasse con sé una domanda di

restituzione da parte della Cassa di AFI e API che si sarebbero rivelati

percepiti a torto, né era in grado di comprendere la necessità di chiedere un

consulto amministrativo e/o giuridico per trattare la pratica PC.

La rappresentante

dell’assicurata, a nome di quest’ultima, ha poi rilevato che la giurisprudenza

concernente l’art. 23 LPGA specifica che una rinuncia suppone che il diritto a

tali prestazioni sia indubbio e che non si tratti quindi di mere eventuali

prestazioni future, mentre invece al momento della “rinuncia” del 19 febbraio

2022 la ricorrente non aveva cognizione in merito al riconoscimento o meno

delle PC, considerato che gli approfondimenti del caso da parte dell’Ufficio

competente erano ancora in atto, sicché non poteva validamente rinunciare alle

PC e la sua dichiarazione equivale a un semplice ritiro della domanda.

È stato puntualizzato che il

ritiro della domanda del 19 febbraio 2022 doveva già a suo tempo essere

considerato nullo, in quanto pregiudica gli interessi della Cassa e che

quest’ultima avrebbe dovuto procedere, e ne avrebbe avuto la legittimazione,

chiedendo il proseguimento della domanda in luogo dell’insorgente al fine di

evitarle un danno economico.

La parte ricorrente ha, pertanto,

concluso che l’assicurata ha agito in totale buona fede, non potendo sapere,

tenuto conto della malattia che l’affligge, che gli AFI/API, in una situazione

di mancato riconoscimento delle PC a seguito di rinuncia della domanda (ancora

pendente), potessero risultare essere versati indebitamente con contestuale

obbligo di restituzione (cfr. doc. I).

1.7. Nella sua

risposta dell’8 maggio 2025 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. doc. III).

1.8. Il

12 maggio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti

sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno negato alla

ricorrente il condono della restituzione dell'importo di fr. 33’654.--,

percepiti a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia nel

periodo da gennaio 2020 a dicembre 2021.

2.2. L’art. 46 della Legge sugli assegni

di famiglia del Cantone Ticino (Laf) prevede che alle prestazioni familiari

cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una

deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps (Legge sull’armonizzazione e

il coordinamento delle prestazioni sociali del Cantone Ticino) e della LPGA

(Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali).

L’art. 30 Laps, relativo alla

notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" 1Le persone che

compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli

organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi

speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione.

2Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi

speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se

apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni

hanno subito modifiche."

In proposito l’art. 10 Reg.Laps

precisa che:

" È

considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.3. Per quanto

riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione.

(cpv. 4)"

Il Messaggio relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA (Tribunale federale della assicurazioni; dal

1° gennaio 2007: Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari

(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

2.4. Per quanto riguarda i presupposti

del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al

concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità

commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato

poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione

da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il Tribunale

federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza

dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella

concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STF 9C_267/2021 del 1°

febbraio 2022 consid. 5.1.-5.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.;

SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126;

DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

La buona fede non è compatibile

con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Ulrich Meyer-Blaser, Die Rückerstattung

von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è

applicabile per analogia:

" Nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete al giudice, inoltre,

sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e

dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione

richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere, quindi,

esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a

comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa l'assicurato può

prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente

di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF

8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.; STF 8C_107/2023 del 5 luglio

2023 consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF

8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144;

STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005

consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.;

SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105,

110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale

obbligo (U. Meyer-Blaser, op.

cit., 481/482).

Il

grado di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo,

anche se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole

per la persona interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute,

il livello di istruzione, ecc. (cfr. STF 8C_264/2024 del 14 novembre

2024 consid. 4.2.; DTF 138 V 218 consid. 4).

La negligenza grave è data quando

un avente diritto non si conforma a ciò che può ragionevolmente essere preteso

da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle

stesse circostanze (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; STF

8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015

consid. 4).

La

buona fede va, altrsì, negata se colui che si è arricchito, al momento del

versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva

sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era

indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021; STF 9C_795/2020

del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

2.5. Il requisito dell'onere gravoso è

intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire

l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

Dovrà, pertanto, essere stabilito

concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale

dell'obbligato al momento di restituire.

2.6. Nella presente evenienza, come

visto nei fatti, l’amministrazione ha negato il condono della restituzione

dell’importo degli AFI e degli API percepiti dalla ricorrente da gennaio 2020 a

dicembre 2021, ordinata con decisione del 3 aprile 2024 e cresciuta in

giudicato incontestata, ritenendo che in concreto la condizione della buona

fede non sia ossequiata. Più precisamente è stato evidenziato che l’insorgente,

la quale il 19 febbraio 2022 ha chiesto di chiudere la pratica inerente la determinazione

del diritto alle PC, tramite le dichiarazioni “Procura, autorizzazione a

fornire informazioni e compensazioni” da lei sottoscritte nel febbraio e nel

dicembre 2020, successivamente alla domanda di rendita AI del 2019, doveva sapere,

perlomeno di principio, che gli assegni le sarebbero stati versati

provvisoriamente fino a che non fosse stato accertato il diritto alle

prestazioni sociali federali e che avrebbe dovuto restituire quella parte di

prestazione alla quale non avrebbe avuto diritto nel caso di riconoscimento di

rendite AI e PC. A mente della Cassa l’assicurata, anche con i suoi problemi di

salute - in relazione ai quali in ogni caso neppure il medico curante ha

concluso indubbiamente a favore di un’incapacità di comprendere e gestire pratiche

amministrative -, doveva così attendersi una decisione di restituzione.

Se ciò non le fosse stato chiaro,

avrebbe potuto chiedere conferma all’amministrazione (cfr. doc. 32-32B; A1; III).

La parte ricorrente, per contro,

sostiene di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso.

Al riguardo è stato fatto valere,

sostanzialmente, che l’assicurata - la quale soffre da tempo di disturbi psichici

che la limitano in maniera importante nella vita di tutti i giorni,

conformemente a quanto certificato dalla Dr. med. __________, psichiatra e

psicoterapeuta - non era stata informata che fosse tenuta a restituire la somma

degli AFI e API percepiti, nel caso in cui non avesse fatto domanda di PC o

qualora, in fase di domanda PC, avesse rinunciato alla stessa.

La rappresentante dell’insorgente

sostiene che non si possa pretendere che un assicurato medio possa in buona

fede comprendere che in caso di rinuncia, e quindi di non concessione e mancato

riconoscimento, le prestazioni sociali cantonali fossero da restituire, visto

che il documento “Procura, autorizzazione a fornire informazioni, compensazione”,

indica soltanto, in particolare, che le prestazioni riconosciute vanno

ritenute quali anticipi se successivamente vengono concesse altre prestazioni

ai sensi della Laps e che va restituita quella parte di prestazione alla quale

non si avrebbe avuto diritto computando la prestazione cantonale o federale

riconosciuta retroattivamente.

È stato, del resto, precisato che

l’assicurata non era nelle condizioni psicofisiche per rendersi conto che il

ritiro della domanda di PC comportasse la restituzione degli AFI e API, né era

in grado di comprendere la necessità di chiedere un consulto amministrativo e/o

giuridico per trattare la pratica PC.

Secondo la parte ricorrente il

ritiro del 19 febbraio 2022 della domanda di PC doveva, poi, essere considerato

nullo con riferimento alla giurisprudenza relativa all’art. 23 LPGA, poiché

l’assicurata a tale data non aveva cognizione in merito al riconoscimento o

meno delle PC (cfr. doc. 35-35F; A1).

2.7. Chiamato a dirimere la concreta

fattispecie, questo Tribunale rileva, innanzitutto, che l’art. 23 LPGA,

relativo alla rinuncia a prestazioni e applicabile in casu in virtù

dell’art. 46 Laf (cfr. consid. 2.2.), prevede:

" 1 L’avente

diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può essere

revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la

revoca esigono la forma scritta.

Considerandi

2.

La

rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di

protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure

se si propongono di eludere le prescrizioni legali.

3.

L’assicuratore

deve confermare per scritto all’avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella

conferma occorre stabilire l’oggetto, l’ampiezza e le conseguenze della

rinuncia e della revoca."

Il principio della rinuncia di

cui all’art. 23 LPGA si applica alle prestazioni delle assicurazioni sociali (e

non ai diritti di procedura) rientranti nel campo di applicazione della LPGA

(art. 2 LPGA) che sono dovute all’avente diritto (cfr. Sylvie Pétremand, in Anne-Sylvie Dupont, Margit

Moser-Szeless, Commentaire

romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales,

2018, n° 12 ad art. 23).

L’art. 23 LPGA consente la

rinuncia a prestazioni in modo restrittivo. Le principali condizioni da

adempiere sono le seguenti:

1.

L’interessato

ha diritto alle prestazioni a cui vuole rinunciare.

In effetti una rinuncia

presuppone, per definizione, che l’assicurato abbia un diritto indubbio a delle

prestazioni (cfr. versione in lingua francese dell’art. 23 cpv. 1 LPGA: “L’ayant

droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues”), ciò che implica

che l’oggetto e l’estensione delle stesse sia nota all’interessato. Un

assicurato non può rinunciare anticipatamente a prestazioni future (cfr. STF

9C_1051/2012 del 21 maggio 2013 consid. 3.1.; STF 8C_495/2008 consid. 2.1.2.).

2.

Una

dichiarazione di rinuncia in forma scritta (art. 23 cpv. 1 LPGA).

3.

Gli

interessi degni di protezione (secondo la giurisprudenza si tratta in

particolare di interessi finanziari) di terzi (altre persone, di istituzioni

assicurative o assistenziali) non sono lesi e non sono eluse delle disposizioni

legali (art. 23 cpv. 2 LPGA).

È compito dell’assicuratore al

quale è stata presentata la dichiarazione di rinuncia esaminare la domanda da

tale profilo.

La conseguenza giuridica, nel

caso in cui la rinuncia leda gli interessi di altre persone, di istituzioni

assicurative o assistenziali oppure tenda a eludere delle disposizioni legali, è

la nullità della dichiarazione di rinuncia (art. 23 cpv. 2 LPGA; STF

9C_549/2022 del 12 aprile 2023).

La nullità può essere constatata

in qualsiasi momento. In tal caso la rinuncia non esplica alcun effetto

(nullità ex tunc) e non può essere sanata.

A

norma dell'art. 23 cpv. 3 LPGA qualora i presupposti della rinuncia siano

ossequiati, l'assicuratore deve confermare per iscritto all'avente diritto la

rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l'oggetto, l'ampiezza e

le conseguenze della rinuncia e della revoca

La

rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro.

In proposito cfr.

Marco Reichmut, in Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam

Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2024, 5. edizione, n° 9

segg. ad art. 23; Ghislaine

Frésard-Fellay, in Ghislaine Frésard-Fellay, Barbare Klett,

Susanne Leuzinger, Basler

Kommentar, Allgemeiner Teil des

Sozialversicherungsrechts, 2025, 2. edizione, n° 1 segg. ad art. 23; Sylvie Pétremand, in Anne-Sylvie

Dupont, Margit Moser-Szeless, Commentaire

romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales,

2018, n° 1 segg. ad art. 23.

2.8

Con

sentenza 9C_1051/2012 del 21 maggio 2013 il Tribunale federale si è pronunciato

in merito al caso di un assicurato il cui tutore, il 28 novembre 2005, siccome

il suo pupillo stava svolgendo un apprendistato, aveva ritirato la domanda di

prestazioni AI presso l’Ufficio AI, il quale, il 30 novembre 2005, aveva preso

atto senza riserve della rinuncia e in seguito, nel dicembre 2011, aveva

concesso una rendita intera con grado di invalidità del 100% dal 1° settembre

2009, non potendo riconoscere prima del settembre 2009 il diritto alla rendita,

ritenuto, fra l’altro, che la prima domanda di prestazioni era stata ritirata.

L’Alta Corte ha stabilito che a

ragione il Tribunale cantonale aveva deciso che il ritiro della domanda non

ledeva gli interessi dell’assicurato, né quelli degli organi dell’assistenza

sociale, precisando ad ogni modo quanto segue:

" (…) En l'espèce, au moment de la "renonciation"

litigieuse, le 28 novembre 2005, l'intimé n'avait pas encore statué sur le

droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité, parce que

l'instruction de la demande présentée le 12 juillet 2004 était toujours en

cours. Les prestations éventuellement dues au recourant n'étaient par

conséquent pas connues et ne pouvaient faire l'objet d'une renonciation au sens

de l'art. 23 LPGA. La déclaration du 28 novembre 2005 ne correspond donc pas à

une renonciation à des prestations d'assurance, mais constitue un retrait de la

demande de prestations.

3.2

Ni la LPGA, ni la LAI ne comprennent de

disposition portant sur le point de savoir si la demande de prestations

d'assurance sociale peut être retirée, et le cas échéant, à quelles conditions.

Selon un avis de la doctrine, la possibilité de retirer (sans restriction, ni

condition) la demande de prestations avant la décision de l'assureur social

découle de la maxime de disposition régissant l'assurance-invalidité

(cf. art. 29 al. 1 LPGA), selon laquelle l'exercice du droit aux

prestations suppose que celui qui y prétend s'annonce à l'assureur (Thomas

Locher, loc. cit.). La maxime de disposition ne s'applique toutefois pas de

manière illimitée, dans la mesure où la demande de prestations présentée par

l'assuré vaut pour tous les types de prestations qui pourraient entrer en

considération en relation avec l'atteinte à la santé annoncée et que

l'assurance-invalidité peut aussi octroyer des prestations différentes de

celles sollicitées par l'assuré. Si l'application de la maxime de disposition

permet donc d'admettre que le retrait de la demande de prestations est en principe

admissible, elle ne suffit cependant pas à renoncer à assortir de toute

condition ou exigence l'exercice du droit de retrait.

Le cas de figure du retrait de la demande de

prestations doit encore être distingué de celui où l'assuré s'abstient de

présenter une demande de prestations. Lorsque l'assuré ne s'annonce pas à

l'assurance-invalidité pour solliciter des prestations, les tiers auxquels des

intérêts dignes de protection ont été reconnus - à savoir, les autorités ou

tiers qui assistent régulièrement l'assuré ou prennent soin de lui de manière

permanente - ont toutefois le droit de présenter une demande pour l'assuré,

conformément à l'art. 66 al. 1 RAI (voir aussi, depuis le 1er janvier

2008, le cercle de personnes autorisées à faire une communication relative à la

détection précoce [art. 3b al. 2 LAI]). Or, en cas de retrait de la demande

de prestations, les intérêts dignes de protection de l'assuré lui-même ou de

ces tiers peuvent être touchés. Il convient dès lors d'assortir le retrait de

la demande de prestations à la condition que les intérêts légitimes de l'assuré

ou d'autres personnes concernées ne s'y opposent pas (cf. ch. 1024 de la

Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur la procédure dans

l'assurance-invalidité [CPAI; version valable dès le 1er janvier 2004,

applicable en l'espèce]; cf. ATF 101 V 261 consid. 2 p. 265; Michel Valterio, Droit de

l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],

2011, p. 782 n° 2857 s.). La situation est en effet semblable, du point de

vue des intérêts en jeu, à celle d'une renonciation, de sorte que les

conditions de l'art. 23 al. 2 LPGA sont applicables par analogie au

retrait de la demande de prestations (Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren

in der Invalidenversicherung, 2010, p. 468 n° 2399). La déclaration de retrait

doit par ailleurs revêtir la forme écrite et l'organe d'exécution de

l'assurance-invalidité en accuser réception par écrit (cf. ch. 1024 de la

CPAI). (…)" (Le sottolineature sono della redattrice)

2.9

Per completezza va osservato che, per

quanto attiene alla rinuncia a prestazioni sociali cantonali contemplate dalla

Laps, l’art. 20 Laps, in vigore dal 1° ottobre 2006, è di tenore analogo

all’art. 23 LPGA ed enuncia:

" 1Il titolare del

diritto può rinunciare alle prestazioni previste dalla legge. La rinuncia può

essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e

la revoca esigono la forma scritta.

2La

rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di

protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure

se si propongono di eludere le prescrizioni legali.

3L’organo

amministrativo competente deve confermare per iscritto all’avente diritto la

rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l’oggetto, l’ampiezza e

le conseguenze della rinuncia o della revoca."

Dal Messaggio 5723 del 15 ottobre

2005.

relativo alla modifica della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), p.to 2.5.4., si evince:

"

2.5.4

Rinuncia a prestazioni (art. 20 Laps)

Per le assicurazioni sociali federali, l’art. 23 LPGA dispone il

diritto di rinunciare alle prestazioni sociali. A mente di questo Consiglio di

Stato, giova riprendere i principi esposti dall’art. 23 LPGA anche nel regime

Laps.

Il nuovo art. 20 Laps dispone quindi che l’avente diritto può

rinunciare in qualsiasi momento alle prestazioni previste dalla legge; la

rinuncia richiede la forma scritta. L’avente diritto può altresì revocare, con

effetto pro futuro, la rinuncia alle prestazioni della Laps. Rinuncia e revoca

sono però nulle se pregiudicano gli interessi di altre persone, istituzioni

assicurative o assistenziali oppure si prefiggono di eludere le prescrizioni

legali.

Nel regime “a cascata” instaurato dalla Laps, questa nuova

disposizione di legge è ammissibile soltanto nella misura in cui l’avente

diritto rinuncia a tutte le prestazioni Laps, nel senso di quelle che si

susseguono nella cascata."

2.10

In concreto la ricorrente, nel mese

di luglio 2021, ha chiesto di essere posta al beneficio di prestazioni

complementari alla rendita intera AI riconosciutale il 18 maggio 2021 a far

tempo dal 1° ottobre 2019 (cfr. doc. 20=A3; 25A-25M).

Il Servizio prestazioni

complementari ha posto diversi quesiti all’insorgente, richiedendo della

documentazione segnatamente il 19 agosto 2021, il 27 settembre 2021, il 21

ottobre 2021 e il 13 dicembre 2021 (cfr. doc. 35AE-35AH).

Il 19 febbraio 2022 l’assicurata

ha inviato al Servizio prestazioni complementari il seguente scritto:

" Come già

comunicato rinuncio alla prestazione complementare e quindi chiudere la pratica

che è in corso. L’iscrizione dei formulari l’ho fatta inizio estate ed ogni

mese arrivava una lettera con altra documentazione e per questo al quanto

purtroppo la mia salute ora è prioritaria e al quanto portatrice di un handicap

e non sto bene per poter concentrami su altro." (Doc. 29B)

Il Servizio prestazioni complementari,

con lettera del 28 febbraio 2022, ha comunicato all’insorgente di avere preso

atto della rinuncia alla domanda di prestazione complementare (cfr. doc. 29A).

Allorché l’assicurata ha chiesto

di chiudere la pratica in corso concernente la sua domanda di PC, non era

ancora dato di sapere se l’interessata avesse diritto o meno a una prestazione

complementare, rispettivamente, in caso affermativo, il relativo importo. La

ricorrente non poteva, dunque, rinunciare a una PC che non era ancora stata determinata

(cfr. consid. 2.7.).

Ne discende che, conformemente a

quanto stabilito dal Tribunale federale (cfr. consid. 2.8.), la dichiarazione

del 19 febbraio 2022 non costituisce una rinuncia a prestazioni, bensì

corrisponde a un ritiro della richiesta del luglio 2021.

Come visto, le condizioni

contemplate all’art. 23 cpv. 2 LPGA sono comunque applicabili per analogia anche

al ritiro della domanda di prestazioni (cfr. consid. 2.8.).

Il Servizio prestazioni

complementari era, perciò, tenuto a esaminare l’adempimento o meno dei

presupposti relativi alla rinuncia al fine di valutare la validità del ritiro,

in particolare della condizione secondo cui la rinuncia o il ritiro non debba

ledere gli interessi degni di protezione di istituzioni assicurative o

assistenziali (cfr. consid. 2.7.).

Ciò a maggior ragione,

considerato che nel caso di specie dalla richiesta di PC del luglio 2021

compilata dall’assicurata emerge, peraltro, che quest’ultima ha un figlio nato

nel 2019, che il marito era senza attività lucrativa e che non percepiva alcun

reddito da attività lucrativa, bensì soltanto una rendita AVS/AI di fr.

1'288.-- al mese, oltre alla rendita per il figlio di fr. 515.-- al mese (cfr.

doc. 25E; 25H), entrate che non permettevano certo di fare fronte al proprio

sostentamento, ma l’avrebbero potuta indurre a ricorrere ad altre assicurazioni

sociali o all’assistenza sociale.

Il Servizio prestazioni

complementari avrebbe, così, dovuto rendersi conto che gli interessi di altre istituzioni assicurative, o perlomeno assistenziali,

erano concretamente a rischio di essere lesi (in casu l’insorgente

percepiva già gli AFI e gli API, ma essi sono sussidiari rispetto alle PC; cfr.

art. 6 cvp. 1 lett. d Laps; doc. 32) e ritenere conseguentemente nullo il

ritiro della richiesta di PC del luglio 2021 (cfr. STF 9C_549/2022 del 12

aprile 2023), invece di semplicemente comunicare all’insorgente di avere

preso atto della rinuncia alla domanda di prestazione complementare (cfr. doc.

29A).

Va, poi, ribadito che la nullità

della rinuncia a prestazioni, rispettivamente del ritiro di una domanda di

prestazioni può essere fatta valere in ogni tempo e che conseguenza della

nullità è la completa inefficacia dell’atto di rinuncia o ritiro (cfr. consid.

2.7.; Marco Reichmut, op.cit.,

n° 53 segg. ad art. 23).

Considerata la nullità del ritiro

della richiesta di PC del luglio 2021, è possibile richiedere la continuazione

dell’istruttoria concernente tale domanda.

2.11

La ricorrente, nel febbraio 2022, ha

sì dichiarato per iscritto di rinunciare alla pratica in corso, ossia ha

ritirato la domanda di PC del luglio 2021.

Tuttavia, attentamente valutati

tutti gli elementi fattuali del caso in esame, questa Corte ritiene che tale

modo di agire non denoti un comportamento doloso o una negligenza grave

In primo luogo, al ritiro

menzionato il Servizio prestazioni complementari, il quale ex art. 23 LPGA

avrebbe dovuto verificare l’adempimento delle condizioni della rinuncia a

prestazioni applicabili per analogia al ritiro di una domanda di prestazioni

(cfr. consid. 2.7.), non ha sollevato alcuna obiezione.

A torto, come esposto al

considerando precedente, visto che il Servizio in questione avrebbe dovuto

ritenere nullo il ritiro alla luce della verosimile lesione di interessi degni

di protezione di altri istituti assicurativi o dell’assistenza sociale.

Ad ogni modo ciò che conta ai

fini della presente causa è che tale Servizio, nel febbraio 2022, abbia

accettato il ritiro della richiesta di PC, senza la benché minima riserva.

In secondo luogo, all’assicurata,

nel febbraio 2022, non era stato riconosciuto alcun diritto alle PC.

Pertanto, quanto figura nei

documenti “Procura, autorizzazione a fornire informazioni, compensazione”,

sottoscritti dall’assicurata nel febbraio e nel dicembre 2020 (cfr. doc. 35AC;

1D), e meglio che “le prestazioni riconosciute vanno ritenute quali anticipi

se successivamente vengono concesse altre prestazioni ai sensi della Laps (…)” e

che “ (…) sono comunque tenuti (e si impegnano in tal senso) a

restituire quella parte di prestazione alla quale non avrebbero avuto diritto

computando la prestazione cantonale o federale riconosciuta retroattivamente”,

considerato che il Servizio PC ha recepito senza riserve il ritiro della

domanda di PC, poteva essere legittimamente interpretato dalla ricorrente nel

senso che dal momento che non le era stata concessa alcuna ulteriore

prestazione (PC), gli AFI e gli API non costituivano degli anticipi da

restituire.

In ogni caso è vero che

l’assicurata avrebbe potuto, prioritariamente, contattare la Cassa al fine di

chiedere ragguagli prima di ritirare la domanda di PC.

È altrettanto vero, comunque, che

tale mancanza, tutto ben ponderato, rappresenta, in concreto, tutt’al più

(senza considerare i disturbi di salute della ricorrente) una negligenza di

grado lieve (non sufficiente per negare la buona fede, cfr. consid. 2.4.; STF

9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid. 4.7.; STF 8C_383/2007 del 15 luglio

2008; STCA 39.2017.14 del 9 agosto 2017 consid. 2.12.; STCA 39.2015.6 del 7

ottobre 2015 consid. 2.14; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, il cui ricorso

al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_398/2013 del 7 giugno

2013).

2.12

In

esito a quanto precede e tenuto conto del fatto che, essendo il ritiro della

richiesta PC del febbraio 2022 nullo, la procedura concernente tale domanda del

luglio 2021 può essere riattivata (cfr. consid. 2.7.; 2.10.), occorre

concludere, relativamente all’istanza di condono del 7 maggio 2024, che la

ricorrente adempie il requisito della buona fede (cfr. consid. 2.3.; 2.4.; 2.11.).

Il

primo presupposto per poter beneficiare del condono della restituzione dell’importo

di fr. 33'654.-- è, dunque, ossequiato.

L'incarto

va, di conseguenza, trasmesso alla Cassa affinché verifichi se sia rispettato il

requisito dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma di fr.

33'654.--, corrispondente agli AFI e API percepiti da gennaio 2020 a dicembre

2021.

2.13

L’insorgente viene resa attenta di dover

richiedere la riattivazione della procedura relativa alla sua richiesta di PC

del luglio 2021, ritenuta la nullità del ritiro (cfr. consid. 2.10.) e di dover

collaborare con il Servizio prestazioni complementari (eventualmente con

l’aiuto di terzi, se il suo stato di salute non le permette di agire

individualmente) al fine di poter determinare se la stessa abbia diritto o meno

alle PC.

In proposito giova evidenziare che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita

la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle

assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di

apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca). In caso contrario le parti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1.,

pubblicata in DTF 149 V 250; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del

26.

luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.;

STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile

2015.

consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3;

DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

Qualora l’insorgente venisse meno

a tale obbligo, finalizzato ad appurare la sua situazione sia personale che

finanziaria, e quindi il Servizio prestazioni complementari non possa entrare

nel merito della domanda di PC o la respinga sulla base degli atti, la Cassa terrà

conto del comportamento dell’assicurata e ne valuterà le conseguenze giuridiche

dal profilo degli AFI e degli API.

Nell’ipotesi che all’assicurata

siano attribuite delle prestazioni complementari con effetto retroattivo, la

Cassa provvederà ad annunciare al Sevizio competente,

tramite

il relativo formulario, la propria pretesa di rimborso.

2.14

In ambito di assegni familiari cantonali, per

quanto concerne la procedura dinanzi al

TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa

legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis

la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per

quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale

art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia

previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di

famiglia (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del

Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare

presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina

Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2025.1

del 7 aprile 2025 consid. 2.12.; STCA 39.2023.13 del 22 gennaio 2024 consid.

2.9.; STCA 39.2023.5 del 21 agosto 2023 consid. 2.9.; STCA 39.2022.6 del 24

gennaio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile

con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA 39.2022.3 del 24 gennaio 2023

consid. 2.11.; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2

del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).

2.15

La ricorrente, vincente in causa,

rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 2’000.-- a titolo

di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su reclamo

impugnata è annullata.

2. È

riconosciuta la buona fede di RI 1 per il periodo da gennaio 2020 a dicembre

2021.

Di

conseguenza l’incarto è trasmesso alla Cassa per esaminare il presupposto

dell’onere troppo grave concernente la restituzione dell’importo di fr. 33'654.--

e pronunciare una nuova decisione.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

Cassa verserà alla ricorrente l’importo di fr. 2’000.-- (IVA inclusa) a titolo

di ripetibili.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti