39.2025.5
Calcolo AFI:se la pigione non è usuale ma molto bassa,il 15% della stessa non considera adeguatamente le spese accessorie. In concreto, manca accertamento x dimostrare che come ritenuto dall'amministrazione la pigione pagata dall’assic era usuale. Atti rinviati e ric. accolto su questo aspetto
30 ottobre 2025Italiano41 min
l’amministrazione nel calcolo delle prestazioni AFI e API ha tenuto conto sia dei
Source ti.ch
__________Raccomandata
Incarto
n.
39.2025.5
CL/DC/gm
Lugano
30 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2025 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 5
giugno 2025 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto in fatto
1.1. Con la decisione su reclamo del 5
giugno 2025, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in
seguito: la Cassa) ha respinto il reclamo presentato da RI 1 contro le
decisioni del 25 marzo 2025 (cfr. doc. 2 e 3), mediante le quali l’amministrazione
gli aveva, da una parte, riconosciuto il diritto ad un assegno integrativo (AFI) mensile di fr. 281.00 e,
d’altra parte, rifiutato l’assegno di prima infanzia (API).
L’amministrazione ha così
motivato il proprio provvedimento:
"
(…)
3. Esaminati i contenuti del reclamo la Cassa osserva quanto
segue:
3.1. Ai fini del calcolo, gli importi computabili devono essere
rapportati su base annua, ritenuto che la lacuna di reddito Laps (…) – la quale
determina l’importo annuo dell’assegno sulla base del quale viene stabilito
l’importo mensile di diritto – corrisponde al fabbisogno annuo dell’unità di
riferimento, in considerazione dei redditi e delle spese annue di quest’ultima.
Per quanto concerne la spesa relativa alla cassa malati, nel
calcolo della prestazione AFI e API, sono computati un premio e una riduzione
di premi dell’assicurazione malattie (RIPAM) corrispondenti al premio medio di
riferimento (PMR) ai sensi della (…) (LCAMal).
Il PMR è determinato annualmente per ogni categoria di assicurato
prevista dalla LAMal (adulto: dall’anno seguente al compimento dei 25 anni;
giovane adulto: dall’anno seguente al compimento dei 18 anni; minorenne: fino
alla fine dell’anno di compimento dei 18 anni). Con Decreto esecutivo del
06.11.2024 il Consiglio di Stato ha stabilito i seguenti PMR per l’anno 2025:
a) adulti: CHF 7'678.00
b) giovani adulti: CHF 5'733.00
c) minorenni: CHF 1'755.00
L’unità di riferimento qui interessata è composta da: RI 1 (__________.1984),
__________ (__________.1984) e __________ (__________.2022), quindi trattasi di
due premi adulti (CHF 7'678.00 x 2) ed un premio minorenni (CHF 1'755.00) per
un totale complessivo di CHF 17'111.00.
Visto tutto quanto sopra esposto, considerato che l’importo quale
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie corrisponde
esattamente all’importo della spesa dei premi assicurazione malattia Laps,
l’operazione della Cassa, ai fini del calcolo è corretta e neutra.
L’importo effettivo della spesa dei premi dell’assicurazione malattia
di CHF 15'376.70 così come rivendicati in sede di reclamo, per definire la
prestazione di diritto – importo inferiore rispetto a quello computato dalla
Cassa – non può pertanto essere preso in considerazione.
3.2. Gli artt. 9 Laps e 5 RLAPS (…) definiscono in modo chiaro la
spese per l’alloggio, ovvero la pigione di un appartamento (oppure il valore
locativo dell’immobile di proprietà) e le relative spese accessorie, stabilendo
degli importi massimi computabili. In particolare, per quanto concerne le spese
accessorie, la pigione oppure il valore locativo vengono maggiorati del 15%.
Queste regole (artt. 9 Laps e 5 RLPAS), tranne casi del tutto
eccezionali, tengono sufficientemente conto delle spese effettive a carico ei
beneficiari. (…)
Detto che, nel caso concreto, non risultano segnali per ritenere
il canone locativo molto basso rispetto al valore usuale per una casa delle
stesse dimensioni e nella medesima località (sull’onere della prova cfr. art. 8
CC), ma anzi l’importo considerato (fr. 2'091.00) rimane comparabile con quanto
stipulato ed effettivamente dovuto (fr. 3'240.00), non v’è pertanto motivo per
scostarsi da questi principi.
Sulla garanzia dell’art. 8 Cost. fed. infine, per costante
giurisprudenza, una norma disattendo il principio della parità di trattamento
quando, tra casi simili, fa distinzioni irragionevoli o sottopone ad un regime
identico situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti e di natura
tale da rendere necessario un trattamento diverso. Ora, contrariamente all’opinione
del reclamante, la normativa in questione non introduce un’ingiustificata
disuguaglianza di trattamento in quanto tutti i nuclei familiari si vedono
riconoscere delle spese secondo i medesimi criteri, sostanzialmente secondo il
numero di persone che compongono l’unità di riferimento (art. 9 cpv. 1 Laps).
Quanto considerato quale spese alloggiativa, risulta pertanto corretto.”
(cfr. all. F a doc. I)
1.2. Contro la decisione su reclamo
l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così
espresso:
"
(…) Come anticipato nella mia e-mail del 02 aprile 2025 (allegato A) e
nel mio reclamo del 25 aprile 2024, l’importo totale mensile versato alla cassa
malati quale sussidio cantonale è di fr. 1'281.40 (fr. 549.70 + fr. 588.20 +
fr. 143.50) e non fr. 1'425.92, rispettivamente, l’importo annuale versato alla
cassa malati quali sussidio cantonale è di fr. 15'376.70 e non di fr. 17'111.00
come asserito nelle decisioni in oggetto, pertanto, l’importo annuale versato
alla cassa malati quale sussidio cantonale è da correggere secondo l’importo
effettivamente versato (allegati G, H, I).
L’importo totale mensile quale affitto è di fr. 1'432.00 (1'162.00
affitto + 270.00 spese accessorie) e non fr. 1'336.25 (1’162.00 + 174.30),
rispettivamente, l’importo annuale versato quale affitto + spese accessorie è
di fr. 17'784.00 e non di fr. 16'035.00 come asserito nelle decisioni in
oggetto, pertanto, l’importo annuale versato quale affitto e spese accessorie è
da correggere secondo l’importo effettivamente versato.
Le spese accessorie sono state adeguate al rincaro del
combustibile e all’aumento generale dei costi accessorie, il versamento di fr.
270.00/mese quale acconto spese accessorie ha comportato un conguaglio annuale
di fr. 46.70 giustificando l’aumento delle spese accessorie (allegato B). La
Cassa nelle decisioni in oggetto non tiene conto delle spese accessorie
effettive dell’alloggio e dell’adeguamento del contratto di affitto (allegati
Be e C), ma si milita alla seguente formula di calcolo del costo dell’alloggio:
(affitto) + (15% affitto) quali spese accessorie (*)
Codesto metodo di calcolo, nel caso di specie viola palesemente il
principio di uguaglianza dell’articolo 8 della Costituzione (…).
In conclusione, si chiede di accettare il presente reclamo [recte:
ricorso], adattando gli importi effettivamente pagati per l’affitto e le spese
accessorie di fr. 17'784.00/anno a fronte di fr. 16035.60 e di adattare il
contributo effettivamente versato quale sussidio cassa malati di fr.
15376.70/anno a fronte di fr. 17111.00.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta dell’8 agosto
2025, la Cassa propone di respingere il ricorso ed osserva:
" (…) A
mente della Cassa, la documentazione trasmessa come pure le argomentazioni
sollevate dal ricorrente non permettono di scostarsi dalle conclusioni
dell’amministrazione. Chiedendo pertanto che la decisione impugnata venga
confermata, rispettivamente il ricorso respinto, la Cassa così ribadisce e
sottolinea quanto segue:
-
Per gli assicurati beneficiari di prestazioni Laps, la RIPAM corrisponde
all’importo massimo ai sensi dell’art. 34 LCAMal (art. 43 cpv. 2 LCAMal), senza
potere oltrepassare la lacuna di reddito definita ai sensi della Laps (cpv. 3)
né l’ammontare del premio effettivo a carico dei membri dell’unità di
riferimento (cpv. 4). La RIPAM di cui beneficiano i membri della famiglia va
poi dedotta dagli assegni in oggetto ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 lett. b Laps,
cosicché l’entrata (reddito) annulla l’uscita (spesa). La tabella di calcolo
allegata alla decisione del 25 marzo 2025, seppure mostrando il sistema
informativo i soli “limiti massimi” della spesa riconosciuta/bile (cfr. spese a
pagine 5/6), bene poi mostra la corrispondente successiva deduzione di queste
“altre prestazioni computabili Laps” (pagina 4/5) e pure spiega questo
meccanismo alla nota 4 (per i dettagli, cfr. altresì il messaggio del 16
ottobre 2019 n. 7726 del Consiglio di Stato, pagina 14-15). In altri termini,
concretamente, non v’è chi non veda che dedurre CHF 17’111- da CHF 17'111.- equivale
a dedurre CHF 15'376.7 da CHF 15'376.70.
-
Nella concreta fattispecie, non si tratta di una pigione molto bassa,
dove, in alcuni contesti, il 15% della stessa può non bastare a considerare le
spese. Pertanto, differentemente dal caso a su tempo valutato con STCA
39.2006.4 del 4 ottobre 2006, non occorre eccezionalmente applicare altri
parametri oppure disposti legali per analogia; al di fuori di casi del tutto
eccezionali “il regime introdotto dalla Laps (…) tiene sufficientemente
conto delle spese effettive a carico di un assicurato” (cfr. medesima
sentenza, consid. 2.6.3. primo paragrafo).” (cfr. doc. III).
1.4. Il 12 agosto 2025, il TCA ha
trasmesso al ricorrente la risposta di causa ed ha assegnato alle parti,
rimaste poi silenti, 10 giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova
(cfr. doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione, oppure no, la Cassa, nel calcolo degli
assegni integrativi e di prima infanzia, abbia computato le spese accessorie
per l’alloggio nella misura del 15% della pigione netta ai sensi dell’art. 5
Reg.Laps e se ha correttamente tenuto in considerazione l’ammontare dei premi LAMal
dei componenti dell’unità di riferimento del ricorrente.
Gli altri elementi del conteggio
risultano, infatti, incontestati.
2.2. Gli assegni integrativi e di prima
infanzia sono degli strumenti di politica familiare e non rientrano nel
concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStrI (cfr. DTF 141 II
401 e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).
Essi costituiscono degli elementi
essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno alla
famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle
assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale pag. 135
seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di famiglia:
caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico ticinese
nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).
L’assegno integrativo è regolato
dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre
2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come
segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:
"
1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per
il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel
Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.
1bisSe l’unità di riferimento comprende
un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato
domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto
rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui
al capoverso 1 lett. c)
2Se entrambi i
genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al
padre.
3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento
esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito
aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il
titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale
netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente
notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”
Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf,
relativo all’importo massimo dell’assegno:
"
1L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di
intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:
a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;
b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;
c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.
2 …
3 Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura
le soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate.”
Gli art. 51 e 52 Laf
fissano, invece, le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima
infanzia.
Secondo l’art. 52 Laf concernente la famiglia biparentale:
" 1 I genitori hanno diritto all’assegno, per
il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la
madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il
padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino
straniero;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
1bis Se l’unità di riferimento comprende
un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato
domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto
rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui
al capoverso 1 lett. c).
2 Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal
titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi
esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo
parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di
un’attività a tempo pieno da lui esigibile.
3 Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della
soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.
4 Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento
esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito
netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del
diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato
non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di
tassazione cresciuta in giudicato.”
Sempre
con riferimento all’assegno di prima infanzia, l’art. 54 Laf enuncia inoltre
che:
" L’importo
massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento definite dalla Laps
corrispondenti al numero dei membri dell’unità di riferimento.”
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno
integrativo e dell’assegno di prima infanzia, rinvia alla Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.3. Ai sensi dell’art. 4 Laps:
"1L’unità di
riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner
registrato;
c) dal partner convivente, se la
convivenza è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui
essi hanno l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se
questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…"
2.4. Il
titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a
quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di
riferimento, le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità
di riferimento, la copertura dei costi generali e gli importi supplementari per
ogni figlio a carico previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23
febbraio 2015, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di
riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non
raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se,
nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di
cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne
hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una
quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il
reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps) e viene determinato, ai sensi dell’art. 10a cpv. 1
Laps, tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente
al momento del deposito della richiesta.
L'art. 6 Laps regolamenta
così il reddito computabile:
" 1.
Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai
sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad
esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38
cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento
una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un
massimo di 500 franchi al mese;
b) ...;
c) ...;
d) i proventi
ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite
riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale
del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della
sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione
primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola,
CHF 20’000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF
2’000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente
facente parte dell’unità di riferimento.
2. Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le
parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato.
3. Non sono considerati redditi le prestazioni sociali
ai sensi della presente legge.
4. Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vanno computati i redditi dei minorenni.”
Ai
sensi dell’art. 7 Laps, la spesa computabile è costituita dalla somma delle
spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio.
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" 1. La
spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai
sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con
attività lucrativa salariata;
b) gli interessi
maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1
lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti,
premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di
cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti,
premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute
della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT
versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o
dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo
pilastro;
g) i premi
effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo
fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi
della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione
malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);
h) i premi per
l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di
infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.
i) ...;
j) …
2. Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e
gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei
redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000
fr.;
b) per i debiti
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi."
L’art. 9 Laps riguarda la spesa
per l’alloggio ed al riguardo dispone quanto segue:
“a) per le unità di riferimento composte da una persona:
importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di riferimento composte da due persone:
importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di riferimento composte da più di due
persone:
importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20%.
2Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con
uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte
imputabile al convivente.”
L’art. 10 cpv. 1 lett. b
LPC prevede che tra le spese riconosciute figura “la pigione di un appartamento
e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie,
non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo”.
Dal 1°
gennaio 2025 gli importi massimi per la pigione per una persona che vive sola
secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 LPC
ammontano a fr. 18’900.-- (fr. 1'575.-- mensili) nella regione 1, a fr.
18’300.-- (fr. 1'525.-- mensili) nella regione 2 e a fr.
16’680.-- (fr. 1'390.-- mensili) nella regione 3.
Se più
persone vivono nella stessa economia domestica la LPC prevede:
-
un supplemento di fr.
3'420.- nella regione 1, fr. 3'420.- nella regione 2 e fr. 3'480.-
nella regione 3 per la seconda persona
-
un supplemento di fr.
2'460.- nella regione 1 e fr. 2'040.- nelle regioni 2 e 3 per la
terza persona
-
un supplemento di fr.
2'280.- nella regione 1, fr. 2'160.- nella regione 2 e fr. 1'800.-
nella regione 3 per la quarta persona.
In concreto, il ricorrente
e la famiglia risiedono ad __________, che si trova nella regione 2. Per un’UR
di tre persone, nella regione 2, l’importo massimo riconoscibile, ai sensi
dell’art. 9 Laps, è di fr. 26’064.- annui (fr. 18'300.- + fr. 3'420.- + fr. 4’344.-,
cioè il 20% di fr. 21'720.-, = fr. 26'064.-), pari a fr. 2’172.- al mese (cfr.,
al riguardo, IAS, Informazioni periodiche “Armonizzazione e coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps)”, consultabili su https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/informazioni_periodiche/2025_Info_periodiche_LAPS.pdf,
valide dal 1° gennaio 2025).
Ai sensi dell’art. 5 Reg.
Laps:
"1Riservati gli importi massimi di cui all’art. 9
cpv. 1 Laps, la spesa per l’alloggio è definita come segue:
a) per l’inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per
le spese accessorie;
b) per il proprietario, il valore locativo dell’abitazione
primaria, maggiorato del 15% per le spese accessorie.
2In caso di convivenza con una o più
persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, gli importi di cui
all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del numero di persone
che occupano l’appartamento o l’abitazione e la spesa per l’alloggio è
computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri
dell’unità di riferimento.”.
L’art. 10 Laps precisa, poi, a
cosa equivale la soglia di intervento e prevede quanto segue:
"1La soglia
d’intervento corrisponde alla somma di:
a) per il titolare del diritto: fr. 17’441.–;
b) per la prima
persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 8’591.–;
c) per la seconda
persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 6’402.–;
d) per la terza
persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4’896.–;
e) per la quarta e
ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: fr.
4’879.–.
2Il
Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1
vengono aumentate.”
2.5. In una STCA 39.2006.4 del 4 ottobre
2006, il TCA si è pronunciato sul caso di un’assicurata cui l’amministrazione
aveva negato l’erogazione dell’assegno integrativo ritenendo che non vi fosse
una lacuna di reddito Laps.
L’interessata aveva impugnato la
decisione resa nei suoi confronti, facendo, in particolare, valere che a fronte
di una pigione molto bassa, di fr. 400.- al mese, quanto computato
dall’amministrazione - che aveva applicato il 15% del canone locativo netto
come previsto dall’art. 5 Reg.Laps - si rivelava insufficiente per coprire le
spese accessorie cui ella doveva effettivamente fare fronte.
Tali spese accessorie, peraltro,
non erano comprensive dei costi del riscaldamento che l’assicurata aveva
provveduto ad installare presso l’abitazione ove viveva mediante la posa di due
stufe a gas e di due termosifoni elettrici a olio. I costi mensili totali sono
stati quantificati in fr. 300.- e quindi ben al di sopra dei fr. 60.-
considerati dall’amministrazione a titolo di spese accessorie (15% di fr 400.-).
In quella fattispecie, per quanto
attiene alla spesa per l’alloggio ed alle spese accessorie, questa Corte,
sentite le parti in udienza, ha constatato che la pigione netta mensile
corrisposta dall’interessata, pari a fr. 400.- al mese per un appartamento di
quattro locali, era molto esigua e si situava al di sotto del valore usuale per
un immobile delle stesse dimensioni, nella medesima località.
Il TCA ha, quindi, stabilito
quanto segue a titolo di considerazioni generali:
" (…)
2.6.3. Questo
Tribunale constata che, di regola il regime introdotto dalla Laps, che consiste
nel conteggiare le spese di pigione netta maggiorata del 15% della stessa a
titolo di spese accessorie, tiene sufficientemente conto delle spese effettive
a carico di un assicurato.
Tuttavia nei casi in
cui l’ammontare della pigione netta è assai esiguo, il 15% di esso non
considera in modo reale le spese che deve sostenere un inquilino.
Se, da un lato, è vero
che spesso la pigione è poco elevata in quanto la casa è vecchia, dall’altro, è
altrettanto vero che l’importo delle spese accessorie non dipende dalla vetustà
dell’immobile. Se dipendenza vi deve essere, la stessa è tutt’al più indirettamente
proporzionale, nel senso che più lo stabile è vetusto e mancante di
manutenzione più le spese saranno elevate (ad esempio se gli isolamenti non
sono adeguati i costi di riscaldamento saranno ingenti).
Pertanto quando il
canone locativo si situa al di sotto del valore usuale, l’applicazione
dell’art. 5 Reg.Laps (cfr. consid. 2.6.1.) ingenera inammissibili
disuguaglianze di trattamento.
Quindi in virtù
dell’art. 8 Cost, le due situazioni (quella in cui la pigione netta concordata
è particolarmente bassa e quella in cui il canone di locazione netto è conforme
al valore di mercato in una determinata zona) devono essere trattate in modo
differente.
Secondo costante
giurisprudenza, infatti, il principio dell'uguaglianza ancorato nell'art. 8
Cost.fed. vincola il legislatore cantonale e comunale.
Sotto questo profilo
violano l'art. 8 Cost.fed. - oltre agli atti legislativi che non hanno un
motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo - quelli che
fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna
corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina normativa
vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle
distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma
impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione
inammissibile (cfr. DTF 130 V 18 consid, 5.2.; DTF 129 V 327 consid. 4.1.; DTF
129 I 265 consid. 3.2.; DTF 124 V 163; DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327
consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76
consid. 4b).
Per ammettere una
violazione dell'art. 8 Cost., occorre tuttavia che la distinzione fatta dal
legislatore appaia insostenibile, rispettivamente, nel caso inverso, che appaia
insostenibile il rifiuto di distinguere: tra questi due estremi l'art. 8 Cost.
lascia infatti al legislatore cantonale e comunale una notevole libertà, che
gli consente ora di porre l'accento su tratti e su elementi comuni di due fattispecie,
per trattarle alla stessa maniera, ora di dare peso invece agli elementi che le
distinguono per sottoporle a un regime differenziato (cfr. STCA del 4 giugno
1998 nella causa S., 39.1998.18; RDAT II-1998 pag. 28 seg.; RDAT II-1999 pag.
155 seg.; STF 19.11.1986 in causa C.L.P., non pubblicata; STCA 3.1.1994 nella
causa L.G.; J.L. Duc - P.Y. Greber, "La portée de l'article 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II 473
seg. (573-576)).
In simili condizioni,
si giustifica, dunque, un intervento del giudice atto a sanare questa
inammissibile disuguaglianza di trattamento (cfr. STF del 19 settembre 2000
nella causa M. e M., 2P.67/2000, pubblicata in RDAT I-2001 N. 13; STCA del 7
aprile 2004 nella causa V., 39.2003.14, pubblicata in RtiD II-2004 N. 14 pag.
42).
A mente del TCA, in
tali ipotesi (canone di locazione di un’abitazione molto basso rispetto al
valore usuale per una casa delle stesse dimensioni e nella medesima località)
per determinare l’importo della pigione da computare nel calcolo della
prestazione armonizzata e coordinata dalla Laps vanno eccezionalmente
applicati, per analogia, i disposti legali della LPC e OPC (cfr. art. 47 LAF)
relativi alle spese di riscaldamento.
Queste disposizioni
prevedono che, vanno computate le spese per la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie (effettive, cfr. art. 3b lett. b LPC).
Nel caso in cui le
persone vivano in un appartamento in locazione da esse stesse riscaldato e non
debbano pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento, va poi anche
conteggiato un forfait per le spese di riscaldamento ex art. 16 cpv. 1 e 2 OPC
AVS/AI di fr. 840.-- annui.
È vero che
l’applicazione del regime delle PC per determinare l’importo da computare a
titolo di pigione lorda (pigione netta + spese accessorie) nel calcolo
dell’assegno integrativo nel caso di assicurati il cui canone di locazione è
molto basso e che riscaldano essi stessi l’abitazione permette soltanto
parzialmente di ristabilire la parità di trattamento con coloro la cui pigione
netta è conforme al valore di mercato.
Spetta comunque al
legislatore cercare una soluzione per ovviare efficacemente e totalmente agli
inconvenienti legati a un ammontare molto basso della pigione ai fini del
calcolo delle spese accessorie (cfr. STFA del 28 luglio 2006 nella causa C.
Assicurazione c/ Q., K 47/04, consid. 5). (…).”
Nel
caso concreto, questo Tribunale ha così concluso:
" (…)
2.6.4. Nella presente
fattispecie dal contratto di locazione emerge, come visto, che la pigione netta
è di fr. 400.-- al mese, ovvero di fr. 4’800.-- annui per un’abitazione di
quattro locali a __________.
Il canone di locazione, in concreto, è al di sotto del valore di
mercato.
L’importo di fr. 50.-- mensili, corrispondenti a fr. 600.-- annui, per
le spese accessorie si riferisce unicamente alle spese dell’acqua potabile,
della fognatura e della disinfezione, come del resto attestato dalla __________
con scritto del 25 gennaio 2006 (cfr. doc. L, M).
Dalle carte processuali risulta, in effetti, che l’assicurata deve
sostenere personalmente degli elevati costi di gas ed elettricità, e meglio per
il periodo da ottobre 2004 a giugno 2005, compreso il conguaglio di fr. 216.75
per il lasso di tempo da luglio 2004 a settembre 2005, la somma di fr. 2'352.70
e per il periodo da aprile 2005 a dicembre 2005, compreso il conguaglio di fr.
1'535.95 per i mesi da ottobre 2004 a marzo 2005 e il conguaglio di fr. 313.05
da aprile a settembre 2005, l’importo di fr. 3'034.-- (cfr. doc. N).
In proposito giova evidenziare che per il periodo da ottobre 2004 a
giugno 2005 la somma indicata sul conteggio della __________ è di fr. 2'665.75,
in quanto anche per quel periodo è stato considerato il conguaglio di fr.
313.05 da aprile a settembre 2005 (cfr. doc. N).
In simili condizioni, alla luce delle particolari circostanze
fattuali appena esposte, più precisamente della bassa pigione netta concordata,
nonché della circostanza che l’assicurata provvede essa stessa a riscaldare
l’abitazione, e sulla base di quanto esposto sopra (cfr. consid. 2.6.3.),
occorre concludere che al caso concreto, in relazione al computo della
pigione, va applicato eccezionalmente il regime delle PC.
Di conseguenza, oltre al canone di locazione netto di fr. 4’800.--
annui, in casu vanno conteggiate le spese effettive di fr. 600.-- annui e
l’importo forfetario di fr. 840.-- afferente al riscaldamento.
Complessivamente, quale spesa per la pigione, deve essere considerato
l’ammontare di fr. 6'240.--, invece di quello di fr. 5'520.-- computato dalla
Cassa”.
2.6. Nella presente evenienza, la Cassa,
con decisione del 25 marzo 2025, ha concesso a favore di RI 1 un assegno
integrativo di fr. 281.- mensili a decorrere dal 1° marzo 2025 (cfr. doc. 3).
Contestualmente, con un’altra
decisione pure del 25 marzo 2025, gli ha negato il diritto a percepire
l’assegno di prima infanzia (cfr. doc. 2).
In particolare, nei propri
calcoli, l’amministrazione ha preso in considerazione quanto segue:
-
a titolo di reddito computabile Laps fr. 71'525.- annui. Tale voce si
compone dei redditi da attività dipendente percepiti dal ricorrente e
quantificati in fr. 74'945.- all’anno, ai quali si aggiungono fr. 2'580.- di AF
base, per totali fr. 77'525.-, dai quali è stata dedotta la “franchigia
reddito da lavoro” di fr. 6'000.- (cfr. doc. 3c-3d, 2b);
-
a titolo di spesa computabile Laps fr. 57'220.-. L’amministrazione ha
computato fr. 16'035.- a titolo di “spesa alloggio effettiva”, i “premi
assicurazione malattia Laps (con limiti massimi)” per fr. 17'111.-, gli “interessi
passivi privati diversi da debiti ipotecare per abitazione primaria” di fr.
244.-, fr. 6'662.- di “contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP”, fr. 5'296.- di “contributi
alla previdenza professionale (II pilastro)”, fr. 1'072.- quali “spese
professionali doppia economia domestica” e fr. 10'800.- a titolo di “alimenti
versati” (cfr. doc. 3c-3d);
-
quali “partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie”
fr. 17'111.- (cfr. doc. 3c e 2b);
-
un fabbisogno di base di fr. 34'793.- (cfr. doc. 3c e 2b).
Nell’ambito del calcolo volto a
determinare il diritto all’assegno integrativo, la Cassa ha così constatato una
lacuna di reddito Laps di fr. 3'377.- annui.
L’amministrazione ha quindi
riconosciuto all’assicurato il diritto ad un assegno integrativo di fr. 281.-
mensili (cfr. doc. 3c).
Nell’ambito del calcolo volto a
stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia sono stati computati pure
gli assegni integrativi, per cui il diritto a questa prestazione è stato
rifiutato non essendo emersa nessuna lacuna di reddito (cfr. doc. 2a).
Per quanto attiene alle spese cui
il ricorrente e la sua UR fanno mensilmente fronte, dagli atti risulta quanto
segue:
-
a decorrere dal 1° ottobre 2018, RI 1 loca un appartamento di 3.5
locali, sito in __________. La pigione mensile era inizialmente convenuta in
fr. 1'100.-, cui si aggiungevano fr. 160.- quale acconto spese accessorie (cfr.
doc. 1c);
-
in data 11 giugno 2024, al ricorrente è stato comunicato che a decorrere
dal 1° ottobre 2024, in ragione, da una parte, dell’ “incremento dell’indice
del costo della vita” e, d’altra parte, dell’aumento del tasso di interesse
ipotecario (passato dall’1.5% all’1.75%), il canone di locazione sarebbe stato
aumentato a fr. 1'162.- mensili (cfr. doc. 1). A quel momento, l’acconto spese era
già superiore rispetto a quanto risulta dal contratto di locazione in atti. RI
1 doveva infatti versare fr. 270.- al mese a titolo di acconto spese accessorie
(cfr. doc. 1).
Con messaggio di posta
elettronica del 2 aprile 2025, RI 1 ha contestato “il calcolo dell’assegno
integrativo” operato dall’amministrazione, cui ha comunicato quanto segue:
"
(…)
1. Il totale
assicurazione malattia non è corretto in quanto alle casse malati vengono
versati i seguenti importi:
RI 1, fr. 549.70/mese
__________, fr.
588.20/mese
__________, fr.
143.50/mese
Somma mensile fr.
1281.40, mentre, la somma annuale di fr. 15376.70 e NON fr. 17111.00 come
indicato nella decisione. La spesa di fr. 15376.70 è inferiore all’importo
massimo riconosciuto per 3 persone.
2. Il totale affitto
non è corretto in quanto vengono versati i seguenti importi:
affitto, fr.
1162.00/mese
spese accessorie, fr.
270.00/mese
posteggio, fr.
50.00/mese
Somma mensile fr.
1482.00, mentre, la somma annuale di fr. 17784.00 e NON fr. 16035.00 come
indicato nella decisione. La spese di fr. 17784.00 non supera l’importo massimo
riconosciuto per 3 persone.” (cfr. doc. 4i)
Con reclamo del 25 aprile 2025, RI
1 ha formalizzato le proprie contestazioni, che ha ribadito, aggiungendo, in
relazione ai costi d’alloggio, che “le spese accessorie sono state adeguate
al rincaro de combustibili e all’aumento generale dei costi accessori, il
versamento di fr. 270.-/mese quale acconto spese accessorie ha comportato un
conguaglio annuale di fr. 46.70 giustificando l’aumento delle spese accessorie
(allegato D). L’istituto delle assicurazioni sociali nella decisione non tiene
conto delle spese accessorie effettive dell’alloggio e dell’adeguamento del
contratto di affitto (allegati D + E), ma si limiti alla seguente formula di
calcolo del costo dell’alloggio: “(affitto) + (15% affitto) quali spese
accessorie. Codesto metodo di calcolo, nel caso di specie viola palesemente il
principio di uguaglianza dell’articolo 8 della Costituzione (…)” (cfr. doc.
4-4a).
Con la decisione su reclamo del 5
giugno 2025, la Cassa ha, come visto, confermato i propri due precedenti
provvedimenti (cfr. doc. 7a-7d; supra consid. 1.1.).
Davanti al TCA, come già aveva
fatto in allegato al proprio reclamo, RI 1 ha trasmesso, tra gli altri, il
conteggio delle spese accessorie per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno
2024. Riconducibili all’ente locato dal ricorrente, per l’anno in questione, vi
sono state spese per totali fr. 1'236.05 tra riscaldamento, acqua calda,
illuminazione zone comuni, portineria ecc., cui si aggiungono fr. 1'630.65 di
“contatore __________” (__________; cfr. anche pag. 4-5 doc. all. B a doc. I).
A fronte di acconti sulle spese accessorie versati per totali fr. 2'820.- in
quello stesso periodo, a carico del ricorrente vi erano ancora ed a saldo fr.
46.70 (cfr. all. B a doc. I).
2.7. Chiamata a pronunciarsi, questa
Corte ricorda, innanzitutto, che nella STCA 39.2006.4 del 4 ottobre 2006,
riprodotta al consid. 2.5. (alla quale il ricorrente fa implicito riferimento
nel proprio ricorso; cfr. doc. I), ha
stabilito che “quando il canone locativo si situa al di sotto del valore
usuale” per una casa delle stesse dimensioni e nella medesima località, per
determinare l’importo della pigione da computare nel calcolo della prestazione
armonizzata e coordinata dalla Laps vanno eccezionalmente applicati, per
analogia, i disposti legali della LPC e OPC relativi alle spese accessorie e
alle spese di riscaldamento (cfr. supra consid. 2.5.).
Al riguardo, l’art. 16b OPC
prevede che oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di
riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione in un
appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna
spesa di riscaldamento ai sensi dell’articolo 257b capoverso 1 del Codice delle
obbligazioni (cpv. 1).
L’importo annuo del forfait è
uguale alla metà dell’ammontare di cui all’articolo 16a OPC (cpv. 2), ai sensi
del quale, in particolare, “Nei confronti di persone che abitano un immobile
di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait”
(cpv. 1), il cui importo annuo ammonta a fr. 3'480.- (cpv. 3).
Nella presente fattispecie, come
visto, l’assicurato deve pagare una pigione mensile di fr. 1'162.-. Quale
acconto per le spese accessorie versa fr. 270.- al mese (cfr. supra consid. 2.6.).
La pigione effettiva maggiorata,
ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. a Reg. Laps (cfr. supra consid. 2.4.), del
15% (che su fr. 1'162.- corrisponde a fr. 174.30) per le spese accessorie
corrisponde a fr. 1'336.30 al mese ed a totali fr. 16'035.60, arrotondati
dall’amministrazione in fr. 16'035.- sia nei propri calcoli, che nella
decisione su reclamo impugnata dal ricorrente.
Il ricorrente censura l’operato
della Cassa che tiene conto del 15% della pigione, e quindi di fr. 174.30,
quale ammontare per le spese accessorie e non di quanto egli è effettivamente
chiamato a versare ogni mese al locatore, pari a fr. 270.- (cfr. supra consid.
1.2.). A titolo di spesa per l’alloggio, a mente di RI 1 dovrebbe essere
considerato un importo mensile di fr. 1'432.- (fr. 1'162.- + fr. 270.-) parti a
fr. 17'184.- annui.
Il
TCA constata che nel caso concreto non figura nessun accertamento compiuto
dall’amministrazione atto a dimostrare che la pigione pagata dall’assicurato è
usuale per un appartamento situato in quella località e delle medesime
dimensioni.
Nella
decisione su reclamo, al punto 3.2., la Cassa si limita ad affermare che non “risultano
segnali per ritenere il canone locativo molto basso rispetto al valore usuale
per una casa delle stesse dimensioni e nella medesima località (sull’onere
della prova cfr. art. 8 CC)”. Essa indica peraltro due importi (fr. 2'091.-
e fr. 3'240.-) dei quali non si evince la pertinenza con il caso concreto.
D’altra
parte è invece dimostrato che nel caso concreto l’importo del 15% della pigione
copre soltanto il 63,6% delle spese accessorie che deve pagare l’assicurato, a
cui va aggiunto un conguaglio di fine anno di fr. 46.70.
Ora,
come visto, nella sentenza 39.2006.4 del 4 ottobre 2006 il TCA ha stabilito che
di regola il regime introdotto dalla Laps tiene sufficientemente conto delle
spese accessorie effettive a carico di un assicurato. Tuttavia, in taluni casi,
il 15% di esso non tiene sufficientemente conto delle spese effettive.
Nel
caso concreto siamo proprio confrontati con una situazione di questo genere.
In
simili condizioni il TCA non può approvare l’operato dell’amministrazione senza
disporre di ulteriori elementi che spieghino i motivi di questo risultato.
Si
impone quindi il rinvio degli atti all’amministrazione affinché, dopo avere
stabilito quali sono i valori usuali delle pigioni pagate in quella località in
appartamenti di dimensioni analoghe, si pronunci nuovamente sulle spese accessorie
da computare all’assicurato.
Al
riguardo il TCA sottolinea che l’appartamento è situato ad __________,
destinazione turistica di nicchia con una popolazione più ridotta e, quindi,
con pigioni mediamente più alte rispetto ad altri luoghi del __________ (su
questo tema cfr. la Mozione datata 10 ottobre 2022 __________).
Questi
accertamenti si giustificano tanto più se si considera che l’importo massimo
mensile che può essere preso in considerazione nella regione 2 per una famiglia
composta da 3 persone (spese accessorie comprese) ammonta a fr. 2’172.- mensili
(fr. 26’064.- annui).
2.8. Per quanto attiene alla locazione
del parcheggio presso la propria abitazione (ritenuto che il ricorrente indica
di corrispondere mensilmente fr. 1'162.- per la pigione, fr. 270.- di acconto
spese e fr. 50.- di posteggio, per il totale mensile fatto valere in sede
ricorsale di fr. 1'482.-, pari a fr. 17’784.- annui che chiede vengano
computati in luogo dei fr. 16'035.- presi in considerazione dalla Cassa), il
TCA rileva che dalla documentazione in atti emerge che RI 1 corrisponde una
pigione mensile di fr. 50.- (cfr. doc. 1i), per totali fr. 600.- annui.
A tale proposito giova
rilevare che i redditi computabili e le spese computabili - queste ultime
costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per l’alloggio - di cui agli
art. 6, 8 e 9 Laps (cfr. supra consid. 2.4.), sono elencati in modo esaustivo.
Ad
eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla
lista esaustiva delle spese vincolate si deve, perciò, sopperire tramite
l’importo della soglia di intervento, analogamente a quanto avviene per le PC,
con l’ammontare destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare:
vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr.
Fatti
E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998; a proposito delle spese per il
posteggio, non considerate spese di carattere professionale, cfr. la STCA
39.2010.16 del 7 marzo 2011 consid. 2.18.).
Pertanto
al pagamento del posteggio va fatto fronte con l’ammontare relativo
alla soglia di intervento.
Da
questo profilo, l’operato dell’amministrazione si rivela corretto e la
decisione su reclamo merita conferma.
2.9. Per quanto attiene al computo dei
premi di cassa malati, il TCA ritiene che anche in questo caso l’operato della
Cassa meriti tutela.
In concreto, infatti,
l’amministrazione nel calcolo delle prestazioni AFI e API ha tenuto conto sia dei
premi LAMal, che della riduzione di premio dell’assicurazione malattie (RIPAM),
nella misura massima, pari al premio medio di riferimento (PMR) ai sensi della
LCAMal (cfr. art 8 cpv 1 lett. g Laps citato supra al consid. 2.4., artt. 28 e
29 LCAMal).
Il Decreto esecutivo concernente
le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di premio LAMal per
l'anno 2025 del Consiglio di Stato del 6 novembre 2024 (cfr. BU N. 36 dell’8
novembre 2024, pag. 275) prevede i seguenti PMR:
"
(…) Premi medi di riferimento (art. 40 lett. b LCAMal)
– fr. 7'678 per gli
adulti;
– fr. 5'733 per i
giovani adulti;
– fr. 1'755 per i
minorenni.”
Per l’unità di riferimento del
ricorrente, l’importo massimo ammonta a fr. 17'111.- (due adulti ed un
minorenne; (7’678 x 2) + 1’755 = 17’111).
Questa è la cifra che la Cassa ha
computato nei propri calcoli (cfr. doc. 2 e 3).
In concreto, la somma dei premi
di cassa malati del ricorrente e della sua famiglia è inferiore a tale
ammontare e corrisponde, secondo a quanto affermato nel ricorso, a fr.
15'376.70.
Tuttavia ritenuto che, come
risulta dal calcolo della Cassa (cfr. doc. 3d e 3c), il medesimo importo viene
considerato, da una parte tra le spese computabili e, d’altra parte, fra le
altre prestazioni Laps (partecipazione al premio dell’assicurazione contro le
malattie), l’operazione matematica risulta quindi neutra nel suo risultato.
Ne consegue che considerare fr.
15’376.70 anziché fr. 17'111.- non muterebbe comunque il risultato finale
quanto all’ammontare della lacuna di reddito Laps e di conseguenza dell’assegno
integrativo spettante al ricorrente.
2.10. Alla luce di tutto quanto qui sopra
esposto, la decisione su reclamo deve essere annullata e gli atti rinviati alla
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari affinché, dopo avere
compiuto gli accertamenti indicati, si pronunci nuovamente sull’importo da
computare a titolo di spesa per l’alloggio.
2.11. In ambito
di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura
dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
Considerandi
cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa
legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per
leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia
e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia,
quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al
31.
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le
spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett.
fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la
procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la
singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il
quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato
il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore
cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli
assegni di famiglia (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr.
8480.
del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa
parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara
Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23
giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2025.1
del 7 aprile 2025 consid. 2.12.; STCA 39.2023.13 del 22 gennaio 2024 consid.
2.9.; STCA 39.2023.5 del 21 agosto 2023 consid. 2.9.; STCA 39.2022.6 del 24
gennaio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile
con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA 39.2022.3 del 24 gennaio 2023
consid. 2.11.; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2
del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid.
2.8.).
2.12
La
richiesta del ricorrente volta alla
concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. all. e a doc. I) deve essere intesa, dunque, solo come domanda
di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia assegni
familiari cantonali è gratuita (cfr. supra consid. 2.8.).
L’insorgente, tuttavia, non
può beneficiare del gratuito patrocinio non essendo rappresentato da un
avvocato.
In effetti il gratuito
patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può
essere riconosciuto soltanto ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23
aprile 2008 consid. 9.2.; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in
DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA 38.2022.67
del 14 dicembre 2022 consid. 2.12.; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021
consid. 2.7.; STCA 42.2019.38 del 20 gennaio 2020 consid. 2.12.; STCA
38.2018.34
del 22 novembre 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.17 del 25 maggio
2016.
consid. 2.8.; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto
riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di
utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 =
SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su reclamo del 5 giugno
2025 è annullata.
§
Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari affinché si pronunci nuovamente sulle spese per l’alloggio da
computare nel calcolo dell’assegno integrativo.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti