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Decisione

39.2025.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 ottobre 2025Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998; a proposito delle spese per il

posteggio, non considerate spese di carattere professionale, cfr. la STCA

39.2010.16 del 7 marzo 2011 consid. 2.18.).

Pertanto

al pagamento del posteggio va fatto fronte con l’ammontare relativo

alla soglia di intervento.

Da

questo profilo, l’operato dell’amministrazione si rivela corretto e la

decisione su reclamo merita conferma.

2.9. Per quanto attiene al computo dei

premi di cassa malati, il TCA ritiene che anche in questo caso l’operato della

Cassa meriti tutela.

In concreto, infatti,

l’amministrazione nel calcolo delle prestazioni AFI e API ha tenuto conto sia dei

premi LAMal, che della riduzione di premio dell’assicurazione malattie (RIPAM),

nella misura massima, pari al premio medio di riferimento (PMR) ai sensi della

LCAMal (cfr. art 8 cpv 1 lett. g Laps citato supra al consid. 2.4., artt. 28 e

29 LCAMal).

Il Decreto esecutivo concernente

le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di premio LAMal per

l'anno 2025 del Consiglio di Stato del 6 novembre 2024 (cfr. BU N. 36 dell’8

novembre 2024, pag. 275) prevede i seguenti PMR:

"

(…) Premi medi di riferimento (art. 40 lett. b LCAMal)

– fr. 7'678 per gli

adulti;

– fr. 5'733 per i

giovani adulti;

– fr. 1'755 per i

minorenni.”

Per l’unità di riferimento del

ricorrente, l’importo massimo ammonta a fr. 17'111.- (due adulti ed un

minorenne; (7’678 x 2) + 1’755 = 17’111).

Questa è la cifra che la Cassa ha

computato nei propri calcoli (cfr. doc. 2 e 3).

In concreto, la somma dei premi

di cassa malati del ricorrente e della sua famiglia è inferiore a tale

ammontare e corrisponde, secondo a quanto affermato nel ricorso, a fr.

15'376.70.

Tuttavia ritenuto che, come

risulta dal calcolo della Cassa (cfr. doc. 3d e 3c), il medesimo importo viene

considerato, da una parte tra le spese computabili e, d’altra parte, fra le

altre prestazioni Laps (partecipazione al premio dell’assicurazione contro le

malattie), l’operazione matematica risulta quindi neutra nel suo risultato.

Ne consegue che considerare fr.

15’376.70 anziché fr. 17'111.- non muterebbe comunque il risultato finale

quanto all’ammontare della lacuna di reddito Laps e di conseguenza dell’assegno

integrativo spettante al ricorrente.

2.10. Alla luce di tutto quanto qui sopra

esposto, la decisione su reclamo deve essere annullata e gli atti rinviati alla

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari affinché, dopo avere

compiuto gli accertamenti indicati, si pronunci nuovamente sull’importo da

computare a titolo di spesa per l’alloggio.

2.11. In ambito

di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura

dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

Considerandi

cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa

legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per

leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia

e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia,

quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al

31.

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett.

fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la

procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la

singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il

quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato

il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore

cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli

assegni di famiglia (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr.

8480.

del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa

parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara

Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23

giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2025.1

del 7 aprile 2025 consid. 2.12.; STCA 39.2023.13 del 22 gennaio 2024 consid.

2.9

; STCA 39.2023.5 del 21 agosto 2023 consid. 2.9.; STCA 39.2022.6 del 24

gennaio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile

con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA 39.2022.3 del 24 gennaio 2023

consid. 2.11.; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2

del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid.

2.8

).

2.12

La

richiesta del ricorrente volta alla

concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. all. e a doc. I) deve essere intesa, dunque, solo come domanda

di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia assegni

familiari cantonali è gratuita (cfr. supra consid. 2.8.).

L’insorgente, tuttavia, non

può beneficiare del gratuito patrocinio non essendo rappresentato da un

avvocato.

In effetti il gratuito

patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può

essere riconosciuto soltanto ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23

aprile 2008 consid. 9.2.; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in

DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA 38.2022.67

del 14 dicembre 2022 consid. 2.12.; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021

consid. 2.7.; STCA 42.2019.38 del 20 gennaio 2020 consid. 2.12.; STCA

38.2018.34

del 22 novembre 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.17 del 25 maggio

2016.

consid. 2.8.; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto

riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di

utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 =

SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su reclamo del 5 giugno

2025 è annullata.

§

Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari affinché si pronunci nuovamente sulle spese per l’alloggio da

computare nel calcolo dell’assegno integrativo.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti