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Decisione

40.2005.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 aprile 2006Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003

pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG

über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

Per

quanto attiene più specificatamente al diritto alla consulenza enunciato

all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio

assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi.

Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in

questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come

del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle

informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso

specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Il dovere

Considerandi

di consulenza dell’assicuratore, tuttavia, non implica, comprensibilmente, che

vengano fornite informazioni non conformi all'ordinamento legale.

La

possibilità contemplata all’art. 7 OIPG di adeguare le prestazioni di maternità,

ma solamente se a favore dell’assicurata (cfr. consid. 2.5., 2.7.: “Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour

les personnes faisant du service et en cas de maternité” n. 5046), si riferisce infatti alle fattispecie in cui unicamente dopo

l’erogazione delle indennità emerge che il reddito aziendale sul quale la Cassa

si era basata per la rispettiva determinazione non corrisponde a quello

realmente conseguito durante quell’anno.

L’art. 7

OIPG non intende invece tutelare i casi in cui un’assicurata già prima di

percepire le indennità di maternità era in grado di sapere che il reddito

sarebbe stato meno elevato, ma ha omesso intenzionalmente di annunciare il

cambiamento alla Cassa di compensazione per ricevere un ammontare più elevato

di indennità, che, in caso di adeguamento, non avrebbe dovuto restituire.

In simili condizioni, la

censura di violazione del dovere di informazione è manifestamente infondata.

2.11

Alla luce di tutto quanto

esposto, questa Corte deve concludere che l’importo di fr. 89.60 relativo

all’indennità giornaliera di maternità assegnata, dal 26 luglio al 31 ottobre

2005, alla ricorrente dalla Cassa CO 1 non presta il fianco a critiche.

Resta in ogni caso

riservata la possibilità per l’assicurata di richiedere l’adeguamento

dell’indennità di maternità giusta l’art. 7 OIPG (cfr. consid. 2.5.; 2.7.) una

volta che avrà ricevuto la decisione definitiva di fissazione dei contributi

AVS per il 2005, nell’eventualità in cui il reddito aziendale dovesse rivelarsi

superiore all’ammontare di fr. 40'000.--.

La decisione su

opposizione del 2 novembre 2005 emessa dalla Cassa CO 1 va, dunque, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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