40.2005.103
ricorso stime
22 settembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
40.2005.103
Data decisione, Autorità:
22.09.2005, TE
Titolo:
ricorso stime
STIMA / STIME
art. 15 LST
Incarto n.
40.2005.103
__________
Lugano
22 settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Argentino Jermini
arch. Claudio Morandi
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 18/20 giugno 2005 da
ISCE
1, composta da:
1.
MIST 1,
2.
MIST 2,
3.
MIST 3
tutti
rappr. da RA 1,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 20 maggio 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 936 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 1. settembre 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a
partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali
reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 936 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 300'900.-
Il
reclamo interposto in data 2 settembre 2004 da RA 1, rappresentante della
Comunione ereditaria, è stato parzialmente accolto dall’UCS con decisione 20
maggio 2005.
L’autorità
di prima istanza, considerando la presenza di un onere di passo a favore del
mapp. no. 410 RFD di __________, ha applicato un correttivo del -10% sul valore
metrico di base di tutto il terreno, ridotto da CHF 300.- a CHF 270.-,
riconfermando per il resto la propria decisione.
Il
valore di stima ufficiale del mappale no. 936 RFD di __________ è stato di
conseguenza stabilito in CHF 270'810.-
3. Con
ricorso 18/20 giugno 2005 i proprietari, rappresentati da RA 1, sono insorti
innanzi a questo Tribunale argomentando che l’aumento del valore ufficiale di
stima rispetto al precedente sarebbe esagerato e non in linea con l’obiettivo
del nuovo sistema delle stime di garantire un’evoluzione più lineare delle
stime stesse.
I
ricorrenti ritengono inoltre che l’UCS non abbia sufficientemente considerato
la presenza a confine della strada cantonale, intensamente trafficata e origine
di un importante inquinamento fonico e dell’aria, soprattutto per rapporto ai
fondi a monte, non confinanti con il tracciato stradale e postulano un’equa
riduzione del valore di stima fissato per la loro proprietà.
4. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame dei ricorrenti, proprietari dell’oggetto
stimato e destinatari della decisione dell’UCS nonché validamente rappresentati
dal coerede MIST 3, è ricevibile in ordine.
5. Giusta
l’art. 15 cpv. 1 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore
venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione. È considerato valore
venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in
una libera contrattazione. Circostanze eccezionali o personali che possono
influire sulla singola contrattazione non vengono però considerate (art. 16
cpv. 1 Lst.). Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi
Considerandi
medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
Le
stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
6.
Nel
corso del sopralluogo esperito il 1. settembre 2004, questo Tribunale ha potuto
constatare che il fondo oggetto del gravame, confinante a valle con la strada
cantonale, è destinato a prato e che l’onere di passo coincide con la
situazione catastale (sub. b).
7.
Alla
luce di tali risultanze, il Tribunale ritiene che nella determinazione del
valore metrico di base della zona di Piano Regolatore denominata R3 e pertanto
del mappale oggetto di ricorso sia già stata sufficientemente considerata
l’esistenza della vicina strada cantonale e di tutte le conseguenze negative
che ne derivano. Del resto, come constatato in sede di sopralluogo, il traffico
sull’arteria stradale non è tale da giustificare l’applicazione di un ulteriore
correttivo sul valore metrico base del fondo.
Il
tribunale ritiene infine che tutti i fondi presenti nella ristretta fascia di
PR che si trova in zona R3, rialzati rispetto al tracciato della strada
cantonale, subiscano sostanzialmente le medesime conseguenze negative
provenienti dall’arteria stradale e che pertanto non vi siano ragioni
sostanziali per trattarli in modo differenziato.
Per
il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna
critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono
in modo invero assai prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione.
Di
conseguenza, il ricorso deve essere respinto e il valore ufficiale di stima del
mappale no. 936 RFD di __________ confermato in CHF 270'810.-, come da scheda
di calcolo annessa.
8.
Giusta
l’art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a
carico dei componenti della Comunione ereditaria ISCE 1, parti soccombenti.
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13
novembre 1996 e il relativo Regolamento
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e il valore
ufficiale di stima immobiliare del mappale no. 936 RFD di __________ confermato
in CHF 270'810.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a carico dei ricorrenti,
componenti della Comunione ereditaria ISCE 1.
3.
La presente decisione é definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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