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Decisione

40.2005.103

ricorso stime

22 settembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a

partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali

reclami scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 936 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 300'900.-

Il

reclamo interposto in data 2 settembre 2004 da RA 1, rappresentante della

Comunione ereditaria, è stato parzialmente accolto dall’UCS con decisione 20

maggio 2005.

L’autorità

di prima istanza, considerando la presenza di un onere di passo a favore del

mapp. no. 410 RFD di __________, ha applicato un correttivo del -10% sul valore

metrico di base di tutto il terreno, ridotto da CHF 300.- a CHF 270.-,

riconfermando per il resto la propria decisione.

Il

valore di stima ufficiale del mappale no. 936 RFD di __________ è stato di

conseguenza stabilito in CHF 270'810.-

3. Con

ricorso 18/20 giugno 2005 i proprietari, rappresentati da RA 1, sono insorti

innanzi a questo Tribunale argomentando che l’aumento del valore ufficiale di

stima rispetto al precedente sarebbe esagerato e non in linea con l’obiettivo

del nuovo sistema delle stime di garantire un’evoluzione più lineare delle

stime stesse.

I

ricorrenti ritengono inoltre che l’UCS non abbia sufficientemente considerato

la presenza a confine della strada cantonale, intensamente trafficata e origine

di un importante inquinamento fonico e dell’aria, soprattutto per rapporto ai

fondi a monte, non confinanti con il tracciato stradale e postulano un’equa

riduzione del valore di stima fissato per la loro proprietà.

4. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame dei ricorrenti, proprietari dell’oggetto

stimato e destinatari della decisione dell’UCS nonché validamente rappresentati

dal coerede MIST 3, è ricevibile in ordine.

5. Giusta

l’art. 15 cpv. 1 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore

venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione. È considerato valore

venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in

una libera contrattazione. Circostanze eccezionali o personali che possono

influire sulla singola contrattazione non vengono però considerate (art. 16

cpv. 1 Lst.). Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi

Considerandi

medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

6.

Nel

corso del sopralluogo esperito il 1. settembre 2004, questo Tribunale ha potuto

constatare che il fondo oggetto del gravame, confinante a valle con la strada

cantonale, è destinato a prato e che l’onere di passo coincide con la

situazione catastale (sub. b).

7.

Alla

luce di tali risultanze, il Tribunale ritiene che nella determinazione del

valore metrico di base della zona di Piano Regolatore denominata R3 e pertanto

del mappale oggetto di ricorso sia già stata sufficientemente considerata

l’esistenza della vicina strada cantonale e di tutte le conseguenze negative

che ne derivano. Del resto, come constatato in sede di sopralluogo, il traffico

sull’arteria stradale non è tale da giustificare l’applicazione di un ulteriore

correttivo sul valore metrico base del fondo.

Il

tribunale ritiene infine che tutti i fondi presenti nella ristretta fascia di

PR che si trova in zona R3, rialzati rispetto al tracciato della strada

cantonale, subiscano sostanzialmente le medesime conseguenze negative

provenienti dall’arteria stradale e che pertanto non vi siano ragioni

sostanziali per trattarli in modo differenziato.

Per

il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo invero assai prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione.

Di

conseguenza, il ricorso deve essere respinto e il valore ufficiale di stima del

mappale no. 936 RFD di __________ confermato in CHF 270'810.-, come da scheda

di calcolo annessa.

8.

Giusta

l’art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a

carico dei componenti della Comunione ereditaria ISCE 1, parti soccombenti.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996 e il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e il valore

ufficiale di stima immobiliare del mappale no. 936 RFD di __________ confermato

in CHF 270'810.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a carico dei ricorrenti,

componenti della Comunione ereditaria ISCE 1.

3.

La presente decisione é definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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