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Decisione

40.2005.104

terreno a lago, quindi particolare e unico, che rende di maggior pregio i mappali sovrastanti di proprietà della medesima CE e di una delle componenti di quest'ultima

22 settembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 406 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 139'392.-

Il

reclamo interposto in data 2 settembre 2004 dai componenti della Comunione

ereditaria ISCE 1, rappresentati da RA 1, è stato parzialmente accolto dall’UCS

con decisione 20 maggio 2005.

L’autorità

di prima istanza ha in sostanza apportato un ulteriore correttivo del -10%,

portandolo al -30%, sul valore metrico di base del terreno, ritenendo la

configurazione di quest’ultimo non adeguata per uno sfruttamento ideale delle

potenzialità edificatorie previste per la zona di Piano regolatore denominata

R2L (zona residenziale estensiva – comprensorio a lago-), riconfermando per il

resto la propria decisione.

Il

valore di stima ufficiale del mappale no. 406 RFD di __________ è stato di

conseguenza stabilito in CHF 121'968.-

3. Con

ricorso 18/20 giugno 2005 i proprietari sono insorti innanzi a questo Tribunale

argomentando che, per ragioni di protezione delle rive e di rispetto delle

distanze dal confine, sarebbe oggettivamente impossibile costruire alcunché sul

fondo oggetto di ricorso, che pertanto, malgrado il correttivo già apportato

sul valore metrico, avrebbe un valore ancora sproporzionato per rapporto ai

terreni presenti nella medesima zona di piano regolatore.

I

ricorrenti ritengono inoltre che l’UCS non abbia sufficientemente considerato

la presenza a confine della strada cantonale, intensamente trafficata e origine

di un importante inquinamento fonico e dell’aria, soprattutto per rapporto ai

fondi situati a monte, non confinanti con il tracciato stradale e postulano

pertanto un’equa riduzione del valore di stima fissato per la loro proprietà.

4. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 della Lst. e il tempestivo gravame dei ricorrenti, proprietari dell’oggetto

stimato e destinatari della decisione dell’UCS nonché validamente rappresentati

dal coerede MIST 3, è ricevibile in ordine.

5. Giusta

l’art. 15 cpv. 1 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore

venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione.

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione. Circostanze eccezionali o

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono però

considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

6. Nel

corso del sopralluogo esperito il 1. settembre 2005, questo Tribunale ha potuto

constatare che il fondo è prativo e, in corrispondenza della scaletta a lago,

Considerandi

presenta una profondità di 8.40 metri.

A

monte, oltre il tracciato della strada cantonale, sono presenti i mappali n.

936.

e 944 RFD di __________, di proprietà rispettivamente della Comunione

ereditaria ISCE 1 e di MIST 1.

7.

Alla

luce di tali risultanze, questo Tribunale ritiene che nella fattispecie si è in

presenza di un terreno particolare e unico, il cui valore non è strettamente

legato al tipo di sfruttamento che se ne può fare e che inoltre, malgrado la

strada cantonale che li divide, rende sicuramente di maggior pregio i terreni

posti a monte, di proprietà della medesima Comunione ereditaria ISCE 1 (mapp.

no. 936) e di MIST 1 (mapp. no. 944).

Inoltre,

malgrado il terreno non sia particolarmente profondo e abbia pertanto una

configurazione non ottimale, particolarità del resto già sufficientemente considerata

dall’UCS con l’applicazione di un correttivo del -30% sul valore metrico di

base, ridotto di conseguenza a CHF/mq 252.-, l’art. 42 delle Norme di

attuazione del Piano Regolatore, a determinate condizioni, permette la

costruzione di abitazioni e relative costruzioni accessorie.

La

domanda di costruzione preliminare a titolo informativo presentata da RA 1 in

data 29 febbraio 2000, richiamata da questo Tribunale dall’Ufficio delle

domande di costruzione e dell’esame di impatto ambientale, basata su un

progetto particolare chiaramente in contrasto con le norme pianificatorie, non

dimostra affatto che sul mappale non sia di fatto possibile costruire alcunché

(cfr. avviso cantonale no. 27511 del 21 aprile 2000), come invece sostenuto dai

ricorrenti nel gravame e in corso di sopralluogo.

Il

Tribunale ritiene che nella determinazione del valore metrico di base della

zona di Piano Regolatore RL2 e pertanto del mappale oggetto di ricorso sia già

stata sufficientemente considerata l’esistenza della vicina strada cantonale e

di tutte le conseguenze negative che ne derivano,

mentre

il confronto con i mappali situati a monte del tracciato stradale e non

confinanti con il medesimo non risulta proponibile già per il solo fatto che le

zone di piano regolatore interessate risultano differenti. Oltre a ciò, come

constatato pure in sede di sopralluogo, il traffico sull’arteria stradale non è

tale da giustificare l’applicazione di un ulteriore correttivo sul valore

metrico base del fondo.

Per

il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo invero prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto

analogo in una libera contrattazione.

Di

conseguenza, il ricorso deve essere respinto e il valore ufficiale di stima

del mappale no. 406 RFD di __________ confermato in CHF 121'968.-, come da

scheda di calcolo annessa.

8.

Giusta

l’art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a

carico dei componenti della Comunione ereditaria ISCE 1, parte soccombente.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996 e il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e il valore

ufficiale di stima del mappale no. 406 RFD di __________ confermato in CHF

121'968.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a carico dei ricorrenti,

componenti della Comunione ereditaria ISCE 1.

3.

La presente decisione é definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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