Lexipedia

Decisione

40.2005.105

In applicazione della massima ufficiale é stato apportato un correttivo del -5% sul valore metrico del terreno per tenere conto dell'esistenza di un onere di passo

22 settembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 944 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 372'000.-

Il

reclamo interposto in data 2 settembre 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS

con decisione 20 maggio 2005.

L’autorità

di prima istanza ha riconfermato la propria decisione, ritenendo che il valore

di base attribuito al fondo, che già tiene conto del traffico che transita

sulla strada cantonale, rispecchia in modo prudenziale il valore di mercato e

che la parte di terreno toccata dall’onere di passo risulta talmente esigua da

non giustificare l’applicazione di alcun correttivo sul valore metrico del

terreno.

3. Con

ricorso del 18/20 giugno 2005 la proprietaria è insorta innanzi a questo

Tribunale argomentando che l’aumento del valore ufficiale di stima rispetto al

precedente sarebbe esagerato e non in linea con l’obiettivo del nuovo sistema

delle stime di garantire un’evoluzione più lineare delle stime stesse.

La

ricorrente ritiene inoltre che l’UCS non abbia sufficientemente considerato la

presenza a confine della strada cantonale, intensamente trafficata e origine di

un importante inquinamento fonico e dell’aria, soprattutto per rapporto ai

fondi situati a monte, non confinanti con il tracciato stradale e postula

un’equa riduzione del valore di stima fissato per la sua proprietà.

4. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame della ricorrente, proprietaria dell’oggetto

stimato e destinataria della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

5. Giusta

l’art. 15 cpv. 1 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore

venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione. È considerato valore

venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in

una libera contrattazione. Circostanze eccezionali o personali che possono

influire sulla singola contrattazione non vengono però considerate (art. 16

cpv. 1 Lst.). Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi

medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

6. Nel

corso del sopralluogo esperito il 1. settembre 2005, presente in rappresentanza

della ricorrente il Signor __________, legittimatosi mediante adeguata procura,

questo Tribunale ha potuto constatare che il fondo oggetto del gravame,

confinante a valle con la strada cantonale, è destinato a prato e che la

superficie asfaltata corrisponde alla situazione catastale.

Considerandi

Dalla

documentazione richiamata dal Tribunale all’Ufficio del Registro fondiario di __________

risulta che l’onere di passo con veicoli a favore dei mappali n. 936 e 410 e a

carico del mappale no. 944 risulta circoscritto alla parte asfaltata delimitata

quale sub. b.

7.

Alla

luce di tali risultanze, il Tribunale ritiene che nella determinazione del

valore metrico di base della zona di Piano Regolatore denominata R3 e pertanto

del mappale oggetto di ricorso sia già stata sufficientemente considerata

l’esistenza della vicina strada cantonale e di tutte le conseguenze negative

che ne derivano. Del resto, come constatato pure in sede di sopralluogo, il

traffico sull’arteria stradale non è tale da giustificare l’applicazione di un

ulteriore correttivo sul valore metrico base del fondo.

Il

Tribunale ritiene infine che tutti i fondi presenti nella ristretta fascia di Piano

Regolatore che si trova in zona R3, rialzati rispetto al tracciato della strada

cantonale, subiscano sostanzialmente le medesime conseguenze negative

provenienti dall’arteria stradale e che pertanto non vi siano ragioni

sostanziali per trattarli in modo differenziato.

Il

Tribunale, considerato che la procedura è retta dalla massima ufficiale e che

non è vincolato dalle domande della ricorrente (art. 38 cpv. 2 e 3 Lst.),

ritiene però di dover apportare un correttivo del – 5% sul valore metrico del

terreno, così da considerare l’incidenza negativa dell’onere di passo identificabile

con il sub. b. La percentuale di riduzione è determinata per confronto con

l’incidenza più marcata dell’onere di passo presente sulla confinante

particella no. 936, per la quale è stata considerata una riduzione del – 10%

sul valore metrico di base del terreno e per il fatto che la superficie di cui

al sub. b può servire anche quale accesso alla proprietà della ricorrente.

Per

il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo invero assai prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione.

Di

conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto e il valore ufficiale

di stima del mappale no. 936 RFD di __________ stabilito in CHF 353’400.-, come

da scheda di calcolo annessa.

8.

Giusta

l’art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico

delle parti in ragione della rispettiva soccombenza, di 4/5 per la ricorrente e

del rimanente 1/5 per l’Ufficio cantonale di stima.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996 e il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il

valore ufficiale di stima del mappale no. 944 RFD di __________ stabilito in

CHF 353'400.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a

carico della ricorrente nella misura di 4/5 e per il rimanente 1/5 a carico

dell’Ufficio cantonale di stima.

3.

La presente decisione é definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster