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Decisione

40.2005.11

ricorso stime

2 giugno 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

40.2005.11

Data decisione, Autorità:

02.06.2005, TE

Titolo:

ricorso stime

STIMA / STIME

art. 15 LST

Incarto n.

40.2005.11

__________

Lugano

2 giugno 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

ing.

Gianfranco Sciarini

arch. Alberto Canepa

segretario

giurista

Alan

Gianinazzi

statuendo

sul ricorso presentato in data 25/28 febbraio 2005 da

RI

1

contro

la

decisione su reclamo emessa il 16 febbraio 2005 dall'Ufficio cantonale di

stima nell’ambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,

relativamente

al mappale no. 1295 RFD di __________,

esperito il

sopralluogo in data 25 maggio 2005,

letti

ed esaminati gli atti,

considerato in

fatto e in diritto

1.

1.1.

Con

decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima

ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, entrata in vigore il

1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei

valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del

Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei

valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi

a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali

reclami scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

Considerandi

2.

Per

la part. no. 1295 RFD di __________, l’UCS ha esposto un valore complessivo di CHF.

304'921.-

Il

reclamo interposto in data 25 febbraio 2005 da RI 1 è stato accolto dall’UCS

con decisione 16 febbraio 2005, che ha apportato un correttivo del 45%, in

diminuzione, sul valore del terreno eccedente, poiché parzialmente

inedificabile e ha rivalutato, modificandola, la volumetria del subalterno C.

In

realtà sarebbe stato decisamente più corretto indicare che il reclamo era stato

parzialmente accolto, ritenuto che l’ autorità di prima istanza ha di fatto

respinto la richiesta del reclamante che chiedeva una sostanziosa riduzione del

valore di stima del terreno nel suo insieme, pertanto anche del terreno

complementare.

3.

Con

ricorso del 25/28 febbraio 2005 il proprietario è insorto innanzi a questo

Tribunale argomentando che l’ UCS non è entrato minimamente nel merito delle

sue argomentazioni inerenti il valore del terreno complementare.

In

particolare, il ricorrente sostiene che nella fattispecie sarebbero stati

violati i principi di equità e proporzionalità, poiché al terreno sarebbe stato

assegnato un valore base di 220.- CHF/mq come al terreno presente sul mapp. no.

3655.

RFD di __________, di proprietà di suo padre, che però, a differenza del

suo si trova nelle vicinanze del centro cittadino, è di facile accesso ed è vicino

a tutti i servizi e alle infrastrutture più importanti. Di conseguenza chiede che

venga ridotto anche il valore del terreno complementare.

4.

La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37.

Lst. ed il tempestivo gravame del ricorrente, proprietario dell’ oggetto

stimato e destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

5.

Il

Tribunale ha accertato che il valore base della zona di PR (B) dove si trova il

mappale di proprietà del padre del ricorrente è in realtà di 420.- CHF/mq e che

nel caso specifico il relativo valore è stato diminuito del 50%, portandolo a

210.

- CHF/mq, in quanto la superficie risulta insufficiente per uno

sfruttamento ideale.

Di

conseguenza, le argomentazioni del ricorrente sono prive di fondamento e il

ricorso deve essere respinto.

6.

Giusta

l’art. 38 cpv. 4 Lst. la tassa di giustizia, nella fattispecie di CHF 500.-, è

posta a carico della parte soccombente, ovvero di RI 1

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996 ed il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e il valore

ufficiale di stima del mappale no. 1295 RFD di __________ confermato come da

scheda di calcolo annessa.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a

carico di RI 1.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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