40.2005.11
ricorso stime
2 giugno 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
40.2005.11
Data decisione, Autorità:
02.06.2005, TE
Titolo:
ricorso stime
STIMA / STIME
art. 15 LST
Incarto n.
40.2005.11
__________
Lugano
2 giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Gianfranco Sciarini
arch. Alberto Canepa
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 25/28 febbraio 2005 da
RI
1
contro
la
decisione su reclamo emessa il 16 febbraio 2005 dall'Ufficio cantonale di
stima nell’ambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 1295 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 25 maggio 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, entrata in vigore il
1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei
valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del
Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei
valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi
a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali
reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
Considerandi
2.
Per
la part. no. 1295 RFD di __________, l’UCS ha esposto un valore complessivo di CHF.
304'921.-
Il
reclamo interposto in data 25 febbraio 2005 da RI 1 è stato accolto dall’UCS
con decisione 16 febbraio 2005, che ha apportato un correttivo del 45%, in
diminuzione, sul valore del terreno eccedente, poiché parzialmente
inedificabile e ha rivalutato, modificandola, la volumetria del subalterno C.
In
realtà sarebbe stato decisamente più corretto indicare che il reclamo era stato
parzialmente accolto, ritenuto che l’ autorità di prima istanza ha di fatto
respinto la richiesta del reclamante che chiedeva una sostanziosa riduzione del
valore di stima del terreno nel suo insieme, pertanto anche del terreno
complementare.
3.
Con
ricorso del 25/28 febbraio 2005 il proprietario è insorto innanzi a questo
Tribunale argomentando che l’ UCS non è entrato minimamente nel merito delle
sue argomentazioni inerenti il valore del terreno complementare.
In
particolare, il ricorrente sostiene che nella fattispecie sarebbero stati
violati i principi di equità e proporzionalità, poiché al terreno sarebbe stato
assegnato un valore base di 220.- CHF/mq come al terreno presente sul mapp. no.
3655.
RFD di __________, di proprietà di suo padre, che però, a differenza del
suo si trova nelle vicinanze del centro cittadino, è di facile accesso ed è vicino
a tutti i servizi e alle infrastrutture più importanti. Di conseguenza chiede che
venga ridotto anche il valore del terreno complementare.
4.
La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37.
Lst. ed il tempestivo gravame del ricorrente, proprietario dell’ oggetto
stimato e destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
5.
Il
Tribunale ha accertato che il valore base della zona di PR (B) dove si trova il
mappale di proprietà del padre del ricorrente è in realtà di 420.- CHF/mq e che
nel caso specifico il relativo valore è stato diminuito del 50%, portandolo a
210.
- CHF/mq, in quanto la superficie risulta insufficiente per uno
sfruttamento ideale.
Di
conseguenza, le argomentazioni del ricorrente sono prive di fondamento e il
ricorso deve essere respinto.
6.
Giusta
l’art. 38 cpv. 4 Lst. la tassa di giustizia, nella fattispecie di CHF 500.-, è
posta a carico della parte soccombente, ovvero di RI 1
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13
novembre 1996 ed il relativo Regolamento
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e il valore
ufficiale di stima del mappale no. 1295 RFD di __________ confermato come da
scheda di calcolo annessa.
2.
La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a
carico di RI 1.
3.
La presente decisione e definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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