40.2005.116
Ricorso accolto limitatamente ad uno dei due mappali per confronti con i terreni vicini.
3 gennaio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
40.2005.116
Data decisione, Autorità:
03.01.2006, TE
Titolo:
Ricorso accolto limitatamente ad uno dei due mappali per confronti con i terreni vicini.
STIMA / STIME
art. 15 cpv. 1 LST
art. 16 cpv. 1 LST
art. 17 cpv. 1 LST
Incarto n.
40.2005.116
__________
Lugano
3 gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Alberto Canepa
ing. Giorgio Caprara
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 27/28 giugno 2005 da
RI
1,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 1. giugno 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
ai mappali nr. 4329, 4923 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 27 settembre 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Con
la notifica di decisione 1. febbraio 2004 l’UCS ha esposto i seguenti valori di
stima:
-
CHF 285’128.- per il mapp. no. 4329 RFD di __________, considerate delle
riduzioni sul valore metrico del terreno del 10% per carico ambientale e del
15% per la presenza di un onere di passo e della non ottimale esposizione di parte
del fondo;
-
CHF 330'375.- per il mapp. no. 4923 RFD di __________, considerate delle
riduzioni sul valore metrico del terreno del 10% per carico ambientale e del 5%
per la non ottimale esposizione di parte del fondo.
Il
reclamo interposto in data 30 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con
decisione 1. giugno 2005.
A
giudizio dell’autorità di prima istanza i fattori negativi elencati nel reclamo
sono infatti già stati sufficientemente considerati con l’applicazione dei
correttivi summenzionati. Ulteriori correttivi a causa della vicinanza
dell’autostrada e della ferrovia non entrano inoltre in considerazione poiché
il mappale si trova al di là dei limiti previsti da non meglio specificate
direttive.
3. Con
ricorso 27/28 giugno 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando
una congrua riduzione del valore di stima di entrambe le particelle poiché
prive dei servizi di fognatura comunale, configurate a catino e poco esposte
alla luce e al sole.
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 27 settembre 2005 il Tribunale ha constatato
che:
-
il mapp. no. 4329, configurato a catino, è orientato verso sud-est, con il lato
a sud che durante il periodo invernale rimane praticamente senza sole. Rispetto
al confinante mapp. no. 4923 presenta un avvallamento più marcato;
-
il mapp. no. 4923, anch’esso orientato verso sud-est, è invece in leggera
pendenza e, a differenza del confinante mapp. no. 4329, si trova in una
posizione sopraelevata e più soleggiata.
Entrambi
i fondi non sono ancora provvisti di allacciamento fognario.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e
destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6. I
fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del
loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.).
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
Considerandi
oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze
eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non
vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Il
valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti
analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
Le
stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità
(art. 20 Lst.).
7.
7.1
Alla
luce delle risultanze il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso,
limitatamente al mapp. no. 4329, per i seguenti motivi:
-
Mapp. no. 4329: nella fattispecie concreta, per confronti con i
confinanti mappali nr. 4923, rispetto al quale risulta più avvallato e meno esposto
alla luce e al sole e 4330, che presenta praticamente le stesse caratteristiche
e per il quale sono stati però considerati dei correttivi complessivi del -40%
per esposizione del terreno e configurazione non adeguata, il Tribunale ritiene
di dover apportare al valore metrico un ulteriore correttivo del -15%. Ciò per
tenere in giusta considerazione la minor attrattività commerciale del terreno
per rapporto alla part. no. 4923 e la sostanziale equivalenza di valore con la
part. no. 4330;
-
Mapp. no. 4923: il Tribunale, per confronti con i medesimi mappali
summenzionati, respinge il ricorso, ritenuto che il terreno si trova in
posizione sopraelevata e meglio esposta, tanto che i fattori negativi elencati
nel ricorso sono già stati equamente considerati con le riduzioni sul valore
metrico apportate in prima istanza, in particolare con la riduzione del -5% per
la non ottimale esposizione del fondo.
7.2
Per
il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna
critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono
in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo
in una libera contrattazione.
8.
8.1
Di
conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e i valori ufficiali di stima
così stabiliti, come da schede di calcolo annesse:
-
CHF 235'880.- per il mapp. no. 4329 RFD di __________;
- CHF 330'375.- per il
mapp. no. 4923 RFD di __________.
8.2
La tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a carico
delle parti in ragione della rispettiva soccombenza, di 1/2 ciascuno, ritenuto
che il ricorrente chiedeva un’adeguata riduzione del valore di stima di
entrambi i mappali.
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e i
valori ufficiali di stima così stabiliti, come da schede di calcolo annesse:
-
CHF 235'880.- per il mapp. no.
4329.
RFD di __________;
-
CHF 330'375.- per il mapp. no.
4923.
RFD di __________.
2.
La tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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