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Decisione

40.2005.116

Ricorso accolto limitatamente ad uno dei due mappali per confronti con i terreni vicini.

3 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Con

la notifica di decisione 1. febbraio 2004 l’UCS ha esposto i seguenti valori di

stima:

-

CHF 285’128.- per il mapp. no. 4329 RFD di __________, considerate delle

riduzioni sul valore metrico del terreno del 10% per carico ambientale e del

15% per la presenza di un onere di passo e della non ottimale esposizione di parte

del fondo;

-

CHF 330'375.- per il mapp. no. 4923 RFD di __________, considerate delle

riduzioni sul valore metrico del terreno del 10% per carico ambientale e del 5%

per la non ottimale esposizione di parte del fondo.

Il

reclamo interposto in data 30 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con

decisione 1. giugno 2005.

A

giudizio dell’autorità di prima istanza i fattori negativi elencati nel reclamo

sono infatti già stati sufficientemente considerati con l’applicazione dei

correttivi summenzionati. Ulteriori correttivi a causa della vicinanza

dell’autostrada e della ferrovia non entrano inoltre in considerazione poiché

il mappale si trova al di là dei limiti previsti da non meglio specificate

direttive.

3. Con

ricorso 27/28 giugno 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando

una congrua riduzione del valore di stima di entrambe le particelle poiché

prive dei servizi di fognatura comunale, configurate a catino e poco esposte

alla luce e al sole.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 27 settembre 2005 il Tribunale ha constatato

che:

-

il mapp. no. 4329, configurato a catino, è orientato verso sud-est, con il lato

a sud che durante il periodo invernale rimane praticamente senza sole. Rispetto

al confinante mapp. no. 4923 presenta un avvallamento più marcato;

-

il mapp. no. 4923, anch’esso orientato verso sud-est, è invece in leggera

pendenza e, a differenza del confinante mapp. no. 4329, si trova in una

posizione sopraelevata e più soleggiata.

Entrambi

i fondi non sono ancora provvisti di allacciamento fognario.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e

destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6. I

fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del

loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

Considerandi

oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze

eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non

vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità

(art. 20 Lst.).

7.

7.1

Alla

luce delle risultanze il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso,

limitatamente al mapp. no. 4329, per i seguenti motivi:

-

Mapp. no. 4329: nella fattispecie concreta, per confronti con i

confinanti mappali nr. 4923, rispetto al quale risulta più avvallato e meno esposto

alla luce e al sole e 4330, che presenta praticamente le stesse caratteristiche

e per il quale sono stati però considerati dei correttivi complessivi del -40%

per esposizione del terreno e configurazione non adeguata, il Tribunale ritiene

di dover apportare al valore metrico un ulteriore correttivo del -15%. Ciò per

tenere in giusta considerazione la minor attrattività commerciale del terreno

per rapporto alla part. no. 4923 e la sostanziale equivalenza di valore con la

part. no. 4330;

-

Mapp. no. 4923: il Tribunale, per confronti con i medesimi mappali

summenzionati, respinge il ricorso, ritenuto che il terreno si trova in

posizione sopraelevata e meglio esposta, tanto che i fattori negativi elencati

nel ricorso sono già stati equamente considerati con le riduzioni sul valore

metrico apportate in prima istanza, in particolare con la riduzione del -5% per

la non ottimale esposizione del fondo.

7.2

Per

il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo

in una libera contrattazione.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e i valori ufficiali di stima

così stabiliti, come da schede di calcolo annesse:

-

CHF 235'880.- per il mapp. no. 4329 RFD di __________;

- CHF 330'375.- per il

mapp. no. 4923 RFD di __________.

8.2

La tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a carico

delle parti in ragione della rispettiva soccombenza, di 1/2 ciascuno, ritenuto

che il ricorrente chiedeva un’adeguata riduzione del valore di stima di

entrambi i mappali.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e i

valori ufficiali di stima così stabiliti, come da schede di calcolo annesse:

-

CHF 235'880.- per il mapp. no.

4329.

RFD di __________;

-

CHF 330'375.- per il mapp. no.

4923.

RFD di __________.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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