40.2005.117
Ricorso stime
30 novembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
40.2005.117
Data decisione, Autorità:
30.11.2005, TE
Titolo:
Ricorso stime
STIMA / STIME
art. 15segg LST
Incarto n.
40.2005.117
__________
Lugano
30 novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Bruno Buzzini
ing. Gianfranco Sciarini
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 26/30 giugno 2005 da
RI
1,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 3 giugno 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 5156 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 5 ottobre 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 5156 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 195'700.-
Il
reclamo interposto in data 24 maggio 2004 da RI 1 è stato accolto dall’UCS con
decisione 3 giugno 2005.
L’
autorità di prima istanza ha ritenuto in sostanza di dover applicare un
correttivo del -50% sul valore metrico del terreno siccome situato in una zona
soggetta a pericolo naturale, privo di accesso veicolare e con una topografia
sfavorevole. Il valore ufficiale di stima è stato ridotto di conseguenza e
stabilito in CHF 103'000.-
3. Con
ricorso 26/30 giugno 2005 RI 1 è insorta innanzi a questo Tribunale postulando
che il terreno venga valutato CHF/mq 65.-/70.- con conseguente riduzione del
valore di stima; ciò poiché deve trovare applicazione il relativo valore
fiscale, calcolato nella misura del 70% del prezzo d’aquisto del fondo, di CHF
50'000.-. Inoltre, il terreno, costituito prevalentemente da roccia, è molto
ripido e privo sia di accesso veicolare sia di allacciamenti alle
infrastrutture pubbliche.
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 5 ottobre 2005 il Tribunale ha constatato che
il mappale, ubicato in una zona soggetta a pericolo naturale, è caratterizzato
da un terreno scosceso, molto ripido, che presenta diversi affioramenti di
roccia e che, oltre a non essere servito da accessi veicolari, non è neppure al
beneficio di un diritto di passo sui mappali confinanti.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietaria dell’oggetto stimato e
destinataria della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6. I
fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del
loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.).
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze
Considerandi
eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non
vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Il
valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti
analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
Le
stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
7.1
Alla
luce delle risultanze il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso applicando
un ulteriore correttivo del -10% sul valore metrico del terreno, già ridotto
del 50% dall’UCS e stabilito di conseguenza in CHF/mq 160.-. Ciò poiché, come i
confinanti mapp. nr. 1056 e 5042 (limitatamente al terreno eccedente), valutati
del resto allo stesso modo, è situato in una zona soggetta a pericolo naturale,
privo di accesso veicolare, in forte pendenza, di edificabilità assai
difficoltosa sia per la sua configurazione sia per gli elevati costi di
costruzione che inevitabilmente ne deriverebbero. Analogamente ai terreni
eccedenti dei mapp. citati, al momento della determinazione della stima era
inoltre privo di un diritto di passo pedonale iscritto a registro fondiario
come servitù sui mapp. confinanti.
7.2
Per
il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna
critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono
in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo
in una libera contrattazione.
8.
8.1
Di
conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima
del mapp. no. 5156 RFD di __________ stabilito in CHF 82'400.-, come da scheda
di calcolo annessa.
8.2
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico della parti in ragione della
rispettiva soccombenza, di 4/5 per la ricorrente, che chiedeva la riduzione del
valore metrico del terreno a CHF/mq 65.-/70.- e del rimanente 1/5 per l’UCS
(art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il
valore ufficiale di stima del mappale no. 5156 RFD di __________ stabilito in
CHF 82'400.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a
carico della ricorrente per 4/5 e per il rimanente 1/5 a carico dell’UCS.
3.
La presente decisione é definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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