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Decisione

40.2005.117

Ricorso stime

30 novembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 5156 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 195'700.-

Il

reclamo interposto in data 24 maggio 2004 da RI 1 è stato accolto dall’UCS con

decisione 3 giugno 2005.

L’

autorità di prima istanza ha ritenuto in sostanza di dover applicare un

correttivo del -50% sul valore metrico del terreno siccome situato in una zona

soggetta a pericolo naturale, privo di accesso veicolare e con una topografia

sfavorevole. Il valore ufficiale di stima è stato ridotto di conseguenza e

stabilito in CHF 103'000.-

3. Con

ricorso 26/30 giugno 2005 RI 1 è insorta innanzi a questo Tribunale postulando

che il terreno venga valutato CHF/mq 65.-/70.- con conseguente riduzione del

valore di stima; ciò poiché deve trovare applicazione il relativo valore

fiscale, calcolato nella misura del 70% del prezzo d’aquisto del fondo, di CHF

50'000.-. Inoltre, il terreno, costituito prevalentemente da roccia, è molto

ripido e privo sia di accesso veicolare sia di allacciamenti alle

infrastrutture pubbliche.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 5 ottobre 2005 il Tribunale ha constatato che

il mappale, ubicato in una zona soggetta a pericolo naturale, è caratterizzato

da un terreno scosceso, molto ripido, che presenta diversi affioramenti di

roccia e che, oltre a non essere servito da accessi veicolari, non è neppure al

beneficio di un diritto di passo sui mappali confinanti.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietaria dell’oggetto stimato e

destinataria della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6. I

fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del

loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze

Considerandi

eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non

vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

7.1

Alla

luce delle risultanze il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso applicando

un ulteriore correttivo del -10% sul valore metrico del terreno, già ridotto

del 50% dall’UCS e stabilito di conseguenza in CHF/mq 160.-. Ciò poiché, come i

confinanti mapp. nr. 1056 e 5042 (limitatamente al terreno eccedente), valutati

del resto allo stesso modo, è situato in una zona soggetta a pericolo naturale,

privo di accesso veicolare, in forte pendenza, di edificabilità assai

difficoltosa sia per la sua configurazione sia per gli elevati costi di

costruzione che inevitabilmente ne deriverebbero. Analogamente ai terreni

eccedenti dei mapp. citati, al momento della determinazione della stima era

inoltre privo di un diritto di passo pedonale iscritto a registro fondiario

come servitù sui mapp. confinanti.

7.2

Per

il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo

in una libera contrattazione.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima

del mapp. no. 5156 RFD di __________ stabilito in CHF 82'400.-, come da scheda

di calcolo annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico della parti in ragione della

rispettiva soccombenza, di 4/5 per la ricorrente, che chiedeva la riduzione del

valore metrico del terreno a CHF/mq 65.-/70.- e del rimanente 1/5 per l’UCS

(art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il

valore ufficiale di stima del mappale no. 5156 RFD di __________ stabilito in

CHF 82'400.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a

carico della ricorrente per 4/5 e per il rimanente 1/5 a carico dell’UCS.

3.

La presente decisione é definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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