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Decisione

40.2005.124

Ricorso sulle stime

30 novembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 4784 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 578'560.-

Il

reclamo interposto in data 16 luglio 2004 da RI 1 è stato accolto dall’UCS con

decisione 3 giugno 2005.

L’autorità

di prima istanza, senza invero entrare nel merito di tutte le censure sollevate

dal reclamante, ha ritenuto in sostanza che la particolare topografia del fondo

giustifichi nella fattispecie concreta una riduzione del 30% sul valore metrico

del terreno, con la conseguente riduzione del valore ufficiale di stima,

stabilito in CHF 404’995.

3. Con

ricorso 4/5 luglio 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando un’ulteriore

riduzione del valore di stima; ciò poiché il terreno di sua proprietà difetta

di accesso veicolare, è posto in una zona soggetta a pericolo naturale,

presenta una pendenza media del 70% con punte dell’85-90% nella parte più ampia

del fondo ed é configurato in modo tale da pregiudicarne uno sfruttamento

ideale.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 5 ottobre 2005 il Tribunale ha constatato che

il terreno, essenzialmente prativo con alcuni affioramenti di roccia, è di

forma irregolare, scosceso e accessibile unicamente tramite un sentiero. A

confine con i lati posti a nord e ad est è presente bosco, mentre la strada

comunale sottostante, rispetto alla quale si trova rialzato di una quarantina

di metri circa, dista ca. 50 metri.

Da

verifiche effettuate tramite l’Ufficio tecnico comunale di __________ risulta

che il mappale è stato dapprima inglobato nella Zona soggetta a pericolo

naturale riportata nel PR per poi esserne escluso con il successivo rilevamento

a livello particellare eseguito dal Dipartimento del Territorio nelle aree di

pericolo medio o elevato segnalate nel Piano Cantonale di

Premunizione e Risanamento (cfr. scritto 24 ottobre 2005 dell’Ufficio Tecnico

Comunale __________).

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e

destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di

Considerandi

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6.

I

fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del

loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze

eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non

vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

7.1

Alla

luce delle risultanze, il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso applicando

un ulteriore correttivo del – 10% sul valore metrico del terreno per la mancanza

di un accesso carrozzabile.

7.2

Per

il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica e sono ossequiose dei canoni d’estimo sanciti dalla Lst.

In

particolare, la forma irregolare del terreno e la sua pendenza marcata sono già

state equamente considerate in prima istanza con la riduzione del 30% sul valore

metrico, tanto più che, di fatto, il mappale non figura più nella zona soggetta

a pericolo naturale prevista dal piano regolatore, come del resto confermato dall’Ufficio

tecnico __________ con scritto 24 ottobre 2005.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima

del mappale no. 4784 RFD di __________ stabilito in CHF 347'140.-, come da

scheda di calcolo annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico delle parti in ragione di

metà ciascuno (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il

valore ufficiale di stima del mappale no. 4784 RFD di __________ stabilito in

CHF 347'140.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La tassa di giustizie, di CHF 500.-, è posta a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

3.

La presente decisione é definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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