Lexipedia

Decisione

40.2005.126

Conferma sentenza di prima istanza sulla base degli accertamenti del sopralluogo e per confronti.

5 maggio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I

fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati

e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

A

seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un

adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente

eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo

la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono

considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è

determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la

media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

6.2.

Il

valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione

e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il

valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

L’

art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata

con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino

ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è

determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla

destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o

ampliamento della costruzione.

6.3.

Il

valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.

Il

reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento

è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di

mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).

Se

non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo

da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante

fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono

determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e

significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore

metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto

del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento

sulla stima ufficiale).

Ove

vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto

l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente

conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).

6.4.

Le

stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

7.1.

Il

Tribunale ritiene di dover respingere il ricorso in merito al valore di stima

del mapp. no. 258. Ciò poiché nella determinazione del valore metrico

dell’edificio principale sub. A l’UCS ha già applicato un correttivo della

vetustà adeguato alla fattispecie concreta, ovvero del 53%, che tiene conto

del fatto che le struttura è sì ancora quella originaria, ma che nel 1969 è

Considerandi

stata portata a termine una ristrutturazione parziale così come risulta dalla

dichiarazione per la stima ufficiale della sostanza immobiliare –modulo 1- e

dal verbale di sopralluogo. Per i subalterni B e D, rispettivamente una

stalla/fienile e un rustico, è invece già stato applicato il correttivo della

vetustà massimo previsto dalla Lst., che corrisponde al 60% (art. 9 del

Regolamento di applicazione della Lst.), mentre i sub. C e Z, due

tettoie/sostre, sono state considerate con il solo valore del sedime.

Il

terreno è inoltre chiaramente edificabile e già ampiamente sfruttato in

relazione con i parametri previsti dal PR per la zona residenziale estensiva

unifamiliare (REU). Il valore di base dei terreni presenti in tale zona, fissato

uniformemente in CHF 120.-, è d’altronde già decisamente prudenziale rispetto

al prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera

contrattazione e in concreto non si intravvedono fattori tali da giustificare

l’applicazione di specifici correttivi.

7.2

Il

ricorso deve essere respinto pure in merito al valore di stima stabilito per il

mapp. no. 260. Non si tratta infatti esclusivamente di un semplice vano scale

come indicato dai ricorrenti, ma, come ben risulta dalla mappa catastale e dall’estratto

del registro fondiario agli atti, di una struttura che garantisce sia l’accesso

sia i servizi per i contigui mapp. nr. 258 e 251. Il relativo valore metrico a

nuovo, di CHF 237.-, al quale è stato dedotto un correttivo della vetustà pari

al 53%, è pertanto ampiamente giustificato. Ciò vale pure per il valore metrico

del terreno, interamente sfruttato ed edificato, che corrisponde del resto al

valore di base, di CHF 120.-, stabilito uniformemente per tutti i terreni

presenti nella zona residenziale estensiva unifamiliare (REU) prevista dal PR

di __________.

7.3

Per

il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo

in una libera contrattazione.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è respinto e i valori ufficiali di stima confermati in

CHF 176'809.- per il mapp. no. 258 e in CHF 19'889.- per il mapp. no. 260, come

da schede di calcolo annesse.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a carico dei ricorrenti,

parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e i valori

ufficiali di stima confermati in CHF 176'809.- per il mapp. no. 258 RFD di __________

e in CHF 19'889.- per il mapp. no. 260 RFD di __________, come da schede di

calcolo annesse.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a carico dei ricorrenti.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster