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Decisione

40.2005.13

ricorso stime

31 maggio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

40.2005.13

Data decisione, Autorità:

31.05.2005, TE

Titolo:

ricorso stime

STIMA / STIME

art. 11 cpv. 1 LST

art. 15 LST

art. 16 cpv. 1 LST

art. 17 cpv. 1 LST

Incarto n.

40.2005.13

__________

Lugano

31 maggio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

ing.

Giorgio Caprara

arch. Alberto Canepa

segretario

giurista

Alan

Gianinazzi

statuendo

sul ricorso presentato in data 2/3 marzo 2005 da

1.

MIST 1

Considerandi

2.

MIST 2

3.

MIST 3

tutti

rappr. da RA 1

contro

la

decisione su reclamo emessa il 27 gennaio 2005 dall'Ufficio cantonale di

stima nell’ambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,

relativamente

al mappale no. 656 RFD di __________,

esperito il

sopralluogo in data 18 maggio 2005,

letti

ed esaminati gli atti,

considerato in

fatto e in diritto

1.

1.1

Con

decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima

ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, entrata in vigore il

1.

gennaio 1997 (Lst.), il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale

dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni

del Cantone.

1.2

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’

Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’ entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2.

Per

la part. no. 656 RFD di __________, l’ UCS ha esposto un valore di stima

complessivo di CHF. 50'644.-

Il

reclamo interposto in data 11 giugno 2004 dai comproprietari del terreno è

stato integralmente respinto dall’UCS con decisione 27 gennaio 2005. Questo

Tribunale non può fare a meno di rimarcare come nelle motivazioni della

decisione venga unicamente sottolineato come sia in corso una procedura di “variante

al PR tramite una “notifica di poco conto” per rendere il fondo no. 656 tutto

edificabile come zona residenziale della collina ZRC”, senza che l’ Autorità

di prima istanza abbia ritenuto di dover accertare con precisione l’entità

della superficie di terreno risultante dal PR già inserita in tale zona, ciò

malgrado delle precise richieste dei ricorrenti in tal senso (doc. G).

Una

lacuna, questa, evitabile e quindi censurabile, ritenuto che la competenza del

Tribunale di espropriazione di giudicare con pieno potere cognitivo non è

finalizzata a sopperire ad eventuali carenze istruttorie né solleva l’ UCS dai

suoi obblighi di accertamento.

3.

Con

ricorso 2/3 marzo 2005 i comproprietari sono insorti innanzi a questo Tribunale

postulando in via principale che la particella di loro proprietà, essendo a

loro dire integralmente attribuita alla superficie edificabile, venga stimata

con i parametri di tale zona e, in via subordinata, che tale operazione venga

eseguita perlomeno per quanto concerne una superficie di mq. 447 e non di soli

mq. 400 come stabilito dall’ UCS con l’evasione del reclamo.

4.

La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’ art.

37.

Lst. ed il tempestivo gravame dei ricorrenti, comproprietari dell’oggetto

stimato nonché destinatari della decisione dell’ UCS, è ricevibile in ordine.

5.

Giusta

l’ art. 15 cpv. 1 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro

valore venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione. È considerato

valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto

analogo in una libera contrattazione. Circostanze eccezionali o personali che

possono influire sulla singola contrattazione non vengono però considerate

(art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei

prezzi medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

6.

Con

raccomandata 14 maggio 2005, RA 1, rappresentante dei comproprietari legittimatosi

mediante adeguata procura, ha ritirato il gravame per quanto attiene alla

domanda formulata in via principale, mantenendo unicamente la richiesta

formulata in via subordinata.

7.

Nel

corso del sopralluogo esperito il 18 maggio 2005, il rappresentante dei

ricorrenti ha ribadito la propria richiesta, chiedendo che la superficie

edificabile del terreno, così come risulta dal PR, venisse accertata con

precisione e stimata secondo i parametri di tale zona.

8.

Evadendo

una precisa richiesta di accertamento formulata in data 20 maggio 2005 da

questo Tribunale, il geometra revisore competente ha indicato che la superficie

edificabile del mapp. no. 656 RFD di __________ risultante dal PR è di 427 mq.

Di

conseguenza, per quanto concerne la domanda principale, il ricorso deve essere

stralciato dai ruoli per desistenza, mentre la richiesta subordinata viene parzialmente

accolta.

Il

terreno in zona residenziale della collina, di mq. 427, è stimato CHF 53'802.- (CHF/mq.126.-,

risultante dal valore di base di CHF 180.- per la zona di PR di riferimento

dedotto un correttivo del 30% per configurazione non adeguata e superficie

insufficiente per uno sfruttamento ideale), mentre il terreno rimanente, di mq.

585, idoneo all’utilizzazione agricola o orticola ai sensi dell’art.11 cpv.1

Lst. e situato nella zona climatica A6 prevista dalla carta delle idoneità

agricole, per la quale è stato fissato un valore di stima di 0,40 CHF/mq, viene

stimato CHF. 234.-.

Il

valore di stima complessivo del mapp. no. 656 RFD di __________ è pertanto

fissato in CHF 54'036.-

La

scheda di calcolo è quindi aggiornata di conseguenza.

9.

La

tassa di giustizia, di CHF 650.-, è posta a carico delle parti in ragione di

CHF 325.- ciascuno, ritenuto che in caso di desistenza non viene prelevata

alcuna tassa e che per quanto attiene alla richiesta formulata in via

subordinata le parti risultano entrambe soccombenti in ragione del 50%.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996 (Lst.) ed il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Per quanto concerne la domanda formulata in via

principale, il ricorso è stralciato dai ruoli per desistenza.

2.

Per

quanto attiene alla domanda formulata in via subordinata, il ricorso è parzialmente

accolto e il valore di stima del mapp. no. 656 RFD di __________ stabilito

in CHF. 54'036.-, come da scheda di calcolo annessa.

3.

La

tassa di giustizia, di CHF. 500.-, è posta a carico delle parti in ragione di

metà ciascuno.

4.

La

decisione è definitiva.

5.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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