40.2005.13
ricorso stime
31 maggio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
40.2005.13
Data decisione, Autorità:
31.05.2005, TE
Titolo:
ricorso stime
STIMA / STIME
art. 11 cpv. 1 LST
art. 15 LST
art. 16 cpv. 1 LST
art. 17 cpv. 1 LST
Incarto n.
40.2005.13
__________
Lugano
31 maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Giorgio Caprara
arch. Alberto Canepa
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 2/3 marzo 2005 da
1.
MIST 1
Considerandi
2.
MIST 2
3.
MIST 3
tutti
rappr. da RA 1
contro
la
decisione su reclamo emessa il 27 gennaio 2005 dall'Ufficio cantonale di
stima nell’ambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 656 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 18 maggio 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, entrata in vigore il
1.
gennaio 1997 (Lst.), il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale
dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni
del Cantone.
1.2
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’
Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’ entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2.
Per
la part. no. 656 RFD di __________, l’ UCS ha esposto un valore di stima
complessivo di CHF. 50'644.-
Il
reclamo interposto in data 11 giugno 2004 dai comproprietari del terreno è
stato integralmente respinto dall’UCS con decisione 27 gennaio 2005. Questo
Tribunale non può fare a meno di rimarcare come nelle motivazioni della
decisione venga unicamente sottolineato come sia in corso una procedura di “variante
al PR tramite una “notifica di poco conto” per rendere il fondo no. 656 tutto
edificabile come zona residenziale della collina ZRC”, senza che l’ Autorità
di prima istanza abbia ritenuto di dover accertare con precisione l’entità
della superficie di terreno risultante dal PR già inserita in tale zona, ciò
malgrado delle precise richieste dei ricorrenti in tal senso (doc. G).
Una
lacuna, questa, evitabile e quindi censurabile, ritenuto che la competenza del
Tribunale di espropriazione di giudicare con pieno potere cognitivo non è
finalizzata a sopperire ad eventuali carenze istruttorie né solleva l’ UCS dai
suoi obblighi di accertamento.
3.
Con
ricorso 2/3 marzo 2005 i comproprietari sono insorti innanzi a questo Tribunale
postulando in via principale che la particella di loro proprietà, essendo a
loro dire integralmente attribuita alla superficie edificabile, venga stimata
con i parametri di tale zona e, in via subordinata, che tale operazione venga
eseguita perlomeno per quanto concerne una superficie di mq. 447 e non di soli
mq. 400 come stabilito dall’ UCS con l’evasione del reclamo.
4.
La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’ art.
37.
Lst. ed il tempestivo gravame dei ricorrenti, comproprietari dell’oggetto
stimato nonché destinatari della decisione dell’ UCS, è ricevibile in ordine.
5.
Giusta
l’ art. 15 cpv. 1 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro
valore venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione. È considerato
valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto
analogo in una libera contrattazione. Circostanze eccezionali o personali che
possono influire sulla singola contrattazione non vengono però considerate
(art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei
prezzi medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
6.
Con
raccomandata 14 maggio 2005, RA 1, rappresentante dei comproprietari legittimatosi
mediante adeguata procura, ha ritirato il gravame per quanto attiene alla
domanda formulata in via principale, mantenendo unicamente la richiesta
formulata in via subordinata.
7.
Nel
corso del sopralluogo esperito il 18 maggio 2005, il rappresentante dei
ricorrenti ha ribadito la propria richiesta, chiedendo che la superficie
edificabile del terreno, così come risulta dal PR, venisse accertata con
precisione e stimata secondo i parametri di tale zona.
8.
Evadendo
una precisa richiesta di accertamento formulata in data 20 maggio 2005 da
questo Tribunale, il geometra revisore competente ha indicato che la superficie
edificabile del mapp. no. 656 RFD di __________ risultante dal PR è di 427 mq.
Di
conseguenza, per quanto concerne la domanda principale, il ricorso deve essere
stralciato dai ruoli per desistenza, mentre la richiesta subordinata viene parzialmente
accolta.
Il
terreno in zona residenziale della collina, di mq. 427, è stimato CHF 53'802.- (CHF/mq.126.-,
risultante dal valore di base di CHF 180.- per la zona di PR di riferimento
dedotto un correttivo del 30% per configurazione non adeguata e superficie
insufficiente per uno sfruttamento ideale), mentre il terreno rimanente, di mq.
585, idoneo all’utilizzazione agricola o orticola ai sensi dell’art.11 cpv.1
Lst. e situato nella zona climatica A6 prevista dalla carta delle idoneità
agricole, per la quale è stato fissato un valore di stima di 0,40 CHF/mq, viene
stimato CHF. 234.-.
Il
valore di stima complessivo del mapp. no. 656 RFD di __________ è pertanto
fissato in CHF 54'036.-
La
scheda di calcolo è quindi aggiornata di conseguenza.
9.
La
tassa di giustizia, di CHF 650.-, è posta a carico delle parti in ragione di
CHF 325.- ciascuno, ritenuto che in caso di desistenza non viene prelevata
alcuna tassa e che per quanto attiene alla richiesta formulata in via
subordinata le parti risultano entrambe soccombenti in ragione del 50%.
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13
novembre 1996 (Lst.) ed il relativo Regolamento
dichiara
e pronuncia: 1. Per quanto concerne la domanda formulata in via
principale, il ricorso è stralciato dai ruoli per desistenza.
2.
Per
quanto attiene alla domanda formulata in via subordinata, il ricorso è parzialmente
accolto e il valore di stima del mapp. no. 656 RFD di __________ stabilito
in CHF. 54'036.-, come da scheda di calcolo annessa.
3.
La
tassa di giustizia, di CHF. 500.-, è posta a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno.
4.
La
decisione è definitiva.
5.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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