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Decisione

40.2005.131

ricorso stime

10 ottobre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3 Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 133 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore di stima ufficiale di CHF 357'750.-

Il

reclamo interposto in data 23 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con

decisione 3 giugno 2005.

L’autorità

di prima istanza ha riconfermato integralmente la propria decisione ritenendo

che nella fattispecie non sussistano gli estremi per l’applicazione di

correttivi sul valore metrico del terreno, ritenuto che il fondo è

completamente urbanizzato e accessibile per il tramite di una strada comunale e

che delle immissioni moleste provenienti dalla ferrovia e dalle strade che

attraversano il territorio di __________ già si è tenuto conto nello stabilire

il valore metrico base per la corrispondente zona di PR.

3. Con

ricorso 6 luglio 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando una

riduzione del valore metrico del terreno a non più di CHF/mq 100.-,

innanzitutto perché la presenza di un elettrodotto delle FFS a pochi metri dal

confine del fondo, oltre che causare importanti immissioni, limiterebbe

l’altezza di eventuali costruzioni a 11.40 metri in luogo dei 16 metri al colmo

previsti dalle NAPR (doc. F) e poi perché la particella risulterebbe

scarsamente urbanizzata, essendo accessibile unicamente per il tramite di una

strada di larghezza da 2.5 a 3 metri percorribile esclusivamente da veicoli di

peso inferiore alle 3 tonnellate, non servita da una condotta di acqua

industriale, bensì da un tubo da 2” portante acqua potabile, priva di linee

telefoniche e di una rete di corrente elettrica sufficiente, nonché senza una

rete fognaria.

Pertanto,

il valore globale di stima ufficiale del mapp. no.133 RFD di __________

dovrebbe essere ridotto e fissato a non più di CHF 238’500.-

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 16 settembre 2005 questo Tribunale ha potuto

constatare che il fondo, sul quale dopo le vacanze dell’edilizia è stata

iniziata un’opera di colmataggio, è leggermente in pendenza verso sud e

presenta una scarpata verso il tracciato della ferrovia. È accessibile per il

tramite di una strada comunale di larghezza di ca. 3 metri, al cui imbocco

(prima del ponte) vi è un cartello stradale che ne vieta l’accesso a veicoli di

peso superiore alle 15 tonnellate sull’asse.

Il

ricorrente ha specificato che i fondi situati a nord della zona industriale,

pur essendo completamente urbanizzati, sono stati stimati con i medesimi valori

e parametri adottati per il fondo di sua propretà.

Per

quanto concerne le infrastrutture pubbliche, dopo verifica presso il Comune di __________

(cfr. scritto 27 settembre 2005), risulta che la particella è servita dalla

condotta dell’acqua potabile e dalla corrente elettrica, anche se in misura

sottodimensionata, ma non dalla fognatura comunale, limitata alla parte più a

nord della zona industriale.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame del ricorrente, proprietario dell’oggetto

stimato e destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

6. Giusta

Considerandi

l’art. 15 cpv. 1 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore

venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione.

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze

eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non

vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

Alla

luce di tali risultanze il Tribunale ritiene che la particella no. 133 RFD di __________

è compresa in una zona industriale già di per sé scarsamente urbanizzata,

elemento che del resto è già stato adeguatamente considerato nel fissare in

CHF/mq 150.- il valore metrico di base per i terreni presenti in tale zona, ma

che rispetto ai fondi posti a nord (n. 27, 38, 39, 117, 29, 131 e 132) presenta

l’inconveniente di non essere servita dalla fognatura comunale.

Il

grado di urbanizzazione minore rispetto ai fondi posti a nord della zona

industriale giustifica l’applicazione di un correttivo del -15% sul valore

metrico del terreno, che deve pertanto essere valutato in CHF/mq 127.50.

Non

è invece giustificata alcuna riduzione del valore metrico del terreno per la

presenza dell’elettrodotto delle FFS, che non causa invero pregiudizio di

sorta, ritenuto che in caso di costruzione andrebbe comunque rispettata la

distanza di 5 metri dal confine (art. 42 NAPR) e che l’Ordinanza sulle linee

elettriche prevede che la distanza orizzontale dei conduttori ad alta tensione

e dei relativi sostegni dei fabbricati deve essere almeno pari a 5 metri,

mentre la distanza diretta tra i conduttori e le parti più vicine dei

fabbricati deve essere, in presenza di oscillazione impressa dal vento, almeno

pari a 2,50 metri oltre 0,01 metri per ogni kV di tensione nominale (art. 38

OLEI e Appendice 8).

Inoltre,

Il documento F prodotto dal ricorrente riguarda un progetto particolare e nell’Ordinanza

sulle linee elettriche (OLEI) non è prevista alcuna limitazione per quanto

attiene alle altezze degli edifici.

Per

il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo

in una libera contrattazione.

Di

conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima

del mappale no. 133 RFD di __________ stabilito in CHF 304’087.-, come da

scheda di calcolo annessa.

8.

Giusta

l’art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico

delle parti in ragione della rispettiva soccombenza, di 3/5 per il ricorrente e

dei rimanenti 2/5 per l’UCS.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996 e il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il valore

ufficiale di stima immobiliare del mappale no. 133 RFD di __________ stabilito

in CHF 304'087.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a

carico del ricorrente in ragione di 3/5 e per i rimanenti 2/5 a carico

dell’Ufficio cantonale di stima.

3.

La presente decisione é definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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