40.2005.131
ricorso stime
10 ottobre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
40.2005.131
Data decisione, Autorità:
10.10.2005, TE
Titolo:
ricorso stime
STIMA / STIME
art. 15segg LST
Incarto n.
40.2005.131
__________
Lugano
10 ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Giancarlo Fumasoli
ing. Gianfranco Sciarini
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 6 luglio 2005 da
RI
1,
rappr.
da
contro
la
decisione su reclamo emessa il 3 giugno 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 133 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 16 settembre 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3 Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 133 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore di stima ufficiale di CHF 357'750.-
Il
reclamo interposto in data 23 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con
decisione 3 giugno 2005.
L’autorità
di prima istanza ha riconfermato integralmente la propria decisione ritenendo
che nella fattispecie non sussistano gli estremi per l’applicazione di
correttivi sul valore metrico del terreno, ritenuto che il fondo è
completamente urbanizzato e accessibile per il tramite di una strada comunale e
che delle immissioni moleste provenienti dalla ferrovia e dalle strade che
attraversano il territorio di __________ già si è tenuto conto nello stabilire
il valore metrico base per la corrispondente zona di PR.
3. Con
ricorso 6 luglio 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando una
riduzione del valore metrico del terreno a non più di CHF/mq 100.-,
innanzitutto perché la presenza di un elettrodotto delle FFS a pochi metri dal
confine del fondo, oltre che causare importanti immissioni, limiterebbe
l’altezza di eventuali costruzioni a 11.40 metri in luogo dei 16 metri al colmo
previsti dalle NAPR (doc. F) e poi perché la particella risulterebbe
scarsamente urbanizzata, essendo accessibile unicamente per il tramite di una
strada di larghezza da 2.5 a 3 metri percorribile esclusivamente da veicoli di
peso inferiore alle 3 tonnellate, non servita da una condotta di acqua
industriale, bensì da un tubo da 2” portante acqua potabile, priva di linee
telefoniche e di una rete di corrente elettrica sufficiente, nonché senza una
rete fognaria.
Pertanto,
il valore globale di stima ufficiale del mapp. no.133 RFD di __________
dovrebbe essere ridotto e fissato a non più di CHF 238’500.-
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 16 settembre 2005 questo Tribunale ha potuto
constatare che il fondo, sul quale dopo le vacanze dell’edilizia è stata
iniziata un’opera di colmataggio, è leggermente in pendenza verso sud e
presenta una scarpata verso il tracciato della ferrovia. È accessibile per il
tramite di una strada comunale di larghezza di ca. 3 metri, al cui imbocco
(prima del ponte) vi è un cartello stradale che ne vieta l’accesso a veicoli di
peso superiore alle 15 tonnellate sull’asse.
Il
ricorrente ha specificato che i fondi situati a nord della zona industriale,
pur essendo completamente urbanizzati, sono stati stimati con i medesimi valori
e parametri adottati per il fondo di sua propretà.
Per
quanto concerne le infrastrutture pubbliche, dopo verifica presso il Comune di __________
(cfr. scritto 27 settembre 2005), risulta che la particella è servita dalla
condotta dell’acqua potabile e dalla corrente elettrica, anche se in misura
sottodimensionata, ma non dalla fognatura comunale, limitata alla parte più a
nord della zona industriale.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame del ricorrente, proprietario dell’oggetto
stimato e destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
6. Giusta
Considerandi
l’art. 15 cpv. 1 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore
venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione.
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze
eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non
vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Il
valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti
analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
Le
stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
Alla
luce di tali risultanze il Tribunale ritiene che la particella no. 133 RFD di __________
è compresa in una zona industriale già di per sé scarsamente urbanizzata,
elemento che del resto è già stato adeguatamente considerato nel fissare in
CHF/mq 150.- il valore metrico di base per i terreni presenti in tale zona, ma
che rispetto ai fondi posti a nord (n. 27, 38, 39, 117, 29, 131 e 132) presenta
l’inconveniente di non essere servita dalla fognatura comunale.
Il
grado di urbanizzazione minore rispetto ai fondi posti a nord della zona
industriale giustifica l’applicazione di un correttivo del -15% sul valore
metrico del terreno, che deve pertanto essere valutato in CHF/mq 127.50.
Non
è invece giustificata alcuna riduzione del valore metrico del terreno per la
presenza dell’elettrodotto delle FFS, che non causa invero pregiudizio di
sorta, ritenuto che in caso di costruzione andrebbe comunque rispettata la
distanza di 5 metri dal confine (art. 42 NAPR) e che l’Ordinanza sulle linee
elettriche prevede che la distanza orizzontale dei conduttori ad alta tensione
e dei relativi sostegni dei fabbricati deve essere almeno pari a 5 metri,
mentre la distanza diretta tra i conduttori e le parti più vicine dei
fabbricati deve essere, in presenza di oscillazione impressa dal vento, almeno
pari a 2,50 metri oltre 0,01 metri per ogni kV di tensione nominale (art. 38
OLEI e Appendice 8).
Inoltre,
Il documento F prodotto dal ricorrente riguarda un progetto particolare e nell’Ordinanza
sulle linee elettriche (OLEI) non è prevista alcuna limitazione per quanto
attiene alle altezze degli edifici.
Per
il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna
critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono
in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo
in una libera contrattazione.
Di
conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima
del mappale no. 133 RFD di __________ stabilito in CHF 304’087.-, come da
scheda di calcolo annessa.
8.
Giusta
l’art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico
delle parti in ragione della rispettiva soccombenza, di 3/5 per il ricorrente e
dei rimanenti 2/5 per l’UCS.
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13
novembre 1996 e il relativo Regolamento
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il valore
ufficiale di stima immobiliare del mappale no. 133 RFD di __________ stabilito
in CHF 304'087.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a
carico del ricorrente in ragione di 3/5 e per i rimanenti 2/5 a carico
dell’Ufficio cantonale di stima.
3.
La presente decisione é definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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