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Decisione

40.2005.132

Applicazione di un correttivo del -20% sul valore metrico del terreno per forma irregolare e difficoltà di accesso.

5 maggio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a

partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali

reclami scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 663 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 114'360.-.

Il

reclamo interposto in data 25 agosto 2004 da RI 1, inerente pure il valore

ufficiale di stima stabilito per il mapp. no. 688, è stato parzialmente accolto

dall’UCS, limitatamente al summenzionato fondo, con decisione 7 giugno 2005.

Per

il mapp. no. 663 l’autorità di prima istanza ha invece confermato la propria

decisione ribadendo che il valore di base di CHF/mq 120.- rispecchia in modo

prudenziale il valore di mercato e che nella fattispecie concreta non

sussistono i presupposti per applicare dei correttivi sul valore metrico del

terreno.

3. Con

ricorso 5/7 luglio 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando

la riduzione del valore metrico del terreno da CHF/mq 120.- a CHF/mq 85.-. Ciò

per confronti con dei fondi che presentano caratteristiche analoghe e poiché la

creazione di un accesso carrozzabile adeguato al mappale, sostenuto da alti

muri verso la strada comunale e confinante con un riale e un sentiero in

corrispondenza di altri due lati, risulta difficoltosa e realizzabile

unicamente a costi assolutamente spropositati. Oltre a ciò, la forma irregolare

del fondo non consente uno sfruttamento razionale delle sue potenzialità

edificatorie.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 17 marzo 2006 il Tribunale ha constatato che

il terreno è prativo e sostenuto a valle da un muro in pietrame, parzialmente a

secco, di altezza variabile (media di ca. 4.50 m). L’accesso al fondo,

garantito da una strada comunale, risulta difficoltoso.

Il

ricorrente ha inoltre prodotto uno schema planimetrico che riporta le distanze

da confine imposte dalle NAPR in caso di edificazione e ha lamentato una

disparità di trattamento per rapporto agli altri terreni presenti in zona, in

particolare il mapp. no. 505.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e

destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio

all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per

la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è

inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione

anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6. I

fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del

loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

Considerandi

oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze eccezionali

o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono però

considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

7.1

In

concreto, il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso applicando un

correttivo del -20% sul valore metrico del terreno. Ciò poiché l’accesso è sì

garantito dalla strada comunale sottostante, ma la sua angolazione e le sue dimensioni

ridotte lo rendono difficoltoso e, in caso di edificazione, vista la presenza

del muro di sostegno, si porranno inevitabilmente problemi di accessibilità per

i mezzi pesanti e per l’ organizzazione del cantiere, che potranno essere

risolti unicamente con investimenti non indifferenti. Oltre a ciò, in particolare

per quanto attiene la parte di superficie posta a sud-ovest, la forma del

terreno risulta irregolare e non permette pertanto uno sfruttamento ideale di

tutte le sue potenzialità edificatorie .

7.2

Per

il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo

in una libera contrattazione.

In

particolare, la presunta disparità di trattamento per confronto con il mapp.

no. 505 non sussiste già per il solo fatto che si tratta di terreni situati in

zone di piano regolatore diverse e con valori unitari di base pure

differenziati. Infatti, il mapp. no. 663 si trova in zona residenziale

estensiva unifamiliare (REU), per la quale è stato stabilito un valore metrico

base di CHF/mq 120.-, mentre il mapp. no. 505 si trova in zona nucleo di

tamponamento (NT), per la quale è stato invece fissato un valore metrico base

di CHF/mq 85.-.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima

del mapp. no. 663 RFD di __________ stabilito in CHF 91'488.-, come da scheda

di calcolo annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico delle parti in ragione della

rispettiva soccombenza, di 1/3 per il ricorrente, che ha chiesto la riduzione

del valore metrico del terreno da CHF/mq 120.- a CHF/mq 85.- e dei rimanenti

2/3 a carico dell’UCS (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il

relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative

(LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il

valore ufficiale di stima del mappale no. 663 RFD di __________ stabilito in

CHF 91'488.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta

per 1/3 a carico del ricorrente e per i restanti 2/3 a carico dell’Ufficio

cantonale di stima.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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