40.2005.141
confronto tra terreni vicini: non sussiste alcuna disparità di trattamento. I valori base dei terreni sono identici, ma le loro caratteristiche differiscono giustificando una valutazione differenziata
16 febbraio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
40.2005.141
Data decisione, Autorità:
16.02.2006, TE
Titolo:
confronto tra terreni vicini: non sussiste alcuna disparità di trattamento. I valori base dei terreni sono identici, ma le loro caratteristiche differiscono giustificando una valutazione differenziata.
STIMA / STIME
art. 15 cpv. 1 LST
art. 16 cpv. 1 LST
art. 17 cpv. 1 LST
Incarto n.
40.2005.141
__________
Lugano
16 febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Eraldo Pianetti
arch. Giancarlo Fumasoli
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 15/18 luglio 2005 da
-
RI 1,
-
RI 2,
-
RI 3,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 4 luglio 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 1758 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 26 ottobre 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito
l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del
Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 1758 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 512'550.-
Il
reclamo interposto in data 16 agosto 2004 da RI 1, RI 2 e RI 3 è stato respinto
dall’UCS con decisione 4 luglio 2005.
L’autorità
di prima istanza ha confermato la propria decisione ritenendo in particolare
che il vincolo di piano regolatore interessa unicamente una modesta superficie
di terreno lungo il confine e non compromette pertanto l’edificabilità del
fondo.
3. Con
ricorso 15/18 luglio 2005 RI 1, RI 2 e RI 3 sono insorte innanzi a questo
Tribunale postulando una riduzione del valore di stima e in particolare del
valore metrico unitario assegnato al terreno.
Ciò
poiché l’UCS avrebbe operato una disparità di trattamento valutando i mappali nr.
1675 e 1760, che presentano sostanzialmente le medesime caratteristiche del
terreno di loro proprietà, unicamente CHF/mq 135.-
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 26 ottobre 2005 il Tribunale ha constatato
che il mappale, sul quale sono presenti delle costruzioni elementari per il
deposito di attrezzi e materiali agricoli (sub. A), è destinato a prato.
Il
fondo è accessibile dalla confinante strada cantonale posta a nord-est. Sul
lato ovest confina con una strada privata che è parte integrante del mapp. no.
1760 e a sud con una strada sterrata appartenente al mapp. no. 1757.
Uno
spicchio di terreno di ca. 20 cm è invaso dalla strada privata che costeggia il
lato ovest.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. ed il tempestivo gravame delle ricorrenti, proprietarie dell’oggetto
stimato e destinatarie della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6. I
fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del
loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.).
È
Considerandi
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze
eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non
vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Il
valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti
analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
Le
stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità
(art. 20 Lst.).
7.
7.1
Nella
fattispecie concreta il Tribunale respinge il ricorso poiché non sussiste
alcuna disparità di trattamento. Ciò poiché il valore di base assegnato ai tre mappali,
di CHF/mq 150.-, è il medesimo e il loro valore differisce unicamente in
ragione del fatto che i due mappali posti come termine di paragone presentano
degli oneri di passo iscritti a registro fondiario che giustificano
l’applicazione di un correttivo del -10% sul valore metrico del terreno.
7.2
Per
il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna
critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono
in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo
in una libera contrattazione.
In
particolare, sia il vincolo di piano regolatore sia lo spicchio di terreno che
sul lato ovest è occupato da una strada privata non giustificano alcuna
riduzione di valore, ritenuto che non hanno alcuna incidenza pratica sulle
potenzialità edificatorie del fondo, di ben 3'417 mq.
8.
8.1
Di
conseguenza, il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima del mapp. no.
1758.
RFD di __________ confermato in CHF 512'550.-, come da scheda di calcolo
annessa.
8.2
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a carico delle ricorrenti,
parti soccombenti (art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e il valore
ufficiale di stima del mappale no. 1758 RFD di __________ confermato in CHF
512'550.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a carico delle ricorrenti.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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