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Decisione

40.2005.141

confronto tra terreni vicini: non sussiste alcuna disparità di trattamento. I valori base dei terreni sono identici, ma le loro caratteristiche differiscono giustificando una valutazione differenziata

16 febbraio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito

l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del

Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 1758 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 512'550.-

Il

reclamo interposto in data 16 agosto 2004 da RI 1, RI 2 e RI 3 è stato respinto

dall’UCS con decisione 4 luglio 2005.

L’autorità

di prima istanza ha confermato la propria decisione ritenendo in particolare

che il vincolo di piano regolatore interessa unicamente una modesta superficie

di terreno lungo il confine e non compromette pertanto l’edificabilità del

fondo.

3. Con

ricorso 15/18 luglio 2005 RI 1, RI 2 e RI 3 sono insorte innanzi a questo

Tribunale postulando una riduzione del valore di stima e in particolare del

valore metrico unitario assegnato al terreno.

Ciò

poiché l’UCS avrebbe operato una disparità di trattamento valutando i mappali nr.

1675 e 1760, che presentano sostanzialmente le medesime caratteristiche del

terreno di loro proprietà, unicamente CHF/mq 135.-

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 26 ottobre 2005 il Tribunale ha constatato

che il mappale, sul quale sono presenti delle costruzioni elementari per il

deposito di attrezzi e materiali agricoli (sub. A), è destinato a prato.

Il

fondo è accessibile dalla confinante strada cantonale posta a nord-est. Sul

lato ovest confina con una strada privata che è parte integrante del mapp. no.

1760 e a sud con una strada sterrata appartenente al mapp. no. 1757.

Uno

spicchio di terreno di ca. 20 cm è invaso dalla strada privata che costeggia il

lato ovest.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. ed il tempestivo gravame delle ricorrenti, proprietarie dell’oggetto

stimato e destinatarie della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6. I

fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del

loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.).

È

Considerandi

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze

eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non

vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità

(art. 20 Lst.).

7.

7.1

Nella

fattispecie concreta il Tribunale respinge il ricorso poiché non sussiste

alcuna disparità di trattamento. Ciò poiché il valore di base assegnato ai tre mappali,

di CHF/mq 150.-, è il medesimo e il loro valore differisce unicamente in

ragione del fatto che i due mappali posti come termine di paragone presentano

degli oneri di passo iscritti a registro fondiario che giustificano

l’applicazione di un correttivo del -10% sul valore metrico del terreno.

7.2

Per

il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo

in una libera contrattazione.

In

particolare, sia il vincolo di piano regolatore sia lo spicchio di terreno che

sul lato ovest è occupato da una strada privata non giustificano alcuna

riduzione di valore, ritenuto che non hanno alcuna incidenza pratica sulle

potenzialità edificatorie del fondo, di ben 3'417 mq.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima del mapp. no.

1758.

RFD di __________ confermato in CHF 512'550.-, come da scheda di calcolo

annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a carico delle ricorrenti,

parti soccombenti (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e il valore

ufficiale di stima del mappale no. 1758 RFD di __________ confermato in CHF

512'550.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a carico delle ricorrenti.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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