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Decisione

40.2005.143

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 maggio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3. Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. I

valori ufficiali di stima esposti dall’UCS con la notifica di decisione 1.

febbraio 2004 sono i seguenti:

-

CHF 72'900.- per il mapp. no. 1219 RFD di __________;

-

CHF 42'984.- per il mapp. no. 1456 RFD di __________.

Il

reclamo interposto in data 27 agosto 2004 dalla RI 1 è stato respinto dall’UCS

con decisione 22 giugno 2005.

L’autorità

di prima istanza ha confermato la propria decisione ribadendo che i correttivi

del -50% per superficie insufficiente per uno sfruttamento ideale sul valore

metrico del terreno di cui al mapp. no. 1219 e del -40% per configurazione non

adeguata sul valore metrico del terreno di cui al mapp. no. 1456 considerano

già sufficientemente le peculiarità dei due fondi.

3. Con

ricorso 21/22 luglio 2005 la RI 1 è insorta innanzi a questo Tribunale postulando

quanto segue:

-

Per il mapp. no. 1219, in via

principale la riduzione del valore metrico del terreno da CHF/mq 180.- a CHF/mq

12.- e , in via subordinata, il rinvio dell’incarto all’UCS affinché applichi

un correttivo di almeno l’80% sul valore metrico del terreno. Ciò poiché il

mappale è in realtà una strada gravata da diversi oneri di passo che può essere

utilizzata unicamente come tale e che in precedenza era valutata soli CHF/mq

12.-. L’aumento del valore di stima complessivo di addirittura il 1’400% non è

assolutamente giustificato in quanto nemmeno riconducibile al valore medio

delle transazioni avvenute negli ultimi 10 anni nel comprensorio del Comune di __________.

Inoltre, il 30 gennaio 2003, la RI 1 e il Comune hanno sottoscritto una

convenzione che prevede la municipalizzazione del fondo.

-

Per il mapp. no 1456, in via

principale il ripristino del precedente valore di stima, di CHF 14'280.- e, in

via subordinata, il rinvio dell’incarto all’autorità di prima istanza affinché

applichi un correttivo perlomeno pari all’80% sul valore metrico del terreno.

Ciò poiché l’aumento del valore di stima rispetto al precedente non è

minimamente giustificato dalle transazioni degli ultimi 10 anni nel

comprensorio del Comune di __________ e il correttivo del -40% non considera

sufficientemente che la superficie stradale può essere utilizzata esclusivamente

come tale e che i rimanenti 168 mq, di configurazione lunga e stretta,

impediscono di fatto qualsiasi sfruttamento razionale.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito l’11 aprile 2006 il Tribunale ha constatato che

il mapp. no. 1219 è una strada asfaltata, mentre il mapp. no. 1456 è

prevalentemente costituito da una strada con a valle una striscia di terreno

potenzialmente edificabile e sostenuta da un muro.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. ed il tempestivo gravame della RI 1, proprietaria degli oggetti stimati

e destinataria della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande della ricorrente e può riformare

la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

Considerandi

6.

I

fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del

loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.) e nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze

eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non

vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

7.1

In

concreto il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso limitatamente al valore

di stima del mapp. no. 1456. Ciò per i seguenti motivi:

-

Mapp. no. 1219: è una strada asfaltata di 810 mq che a registro

fondiario, malgrado la convenzione 30 gennaio 2003 sottoscritta dalla RI 1 e

dal Comune, figura ancora di proprietà della ricorrente e che si trova nella

zona residenziale semi-estensiva (RSE) del PR di __________. Il fondo conserva

pertanto un certo valore già per il solo fatto che gli indici di edificazione

possono essere potenzialmente ceduti ad altri fondi. Non si giustifica pertanto

il riconoscimento di un correttivo maggiore rispetto al 50% già riconosciuto

dall’UCS, che del resto è il medesimo applicato su tutto il territorio

cantonale per le strade private che si trovano in zona edificabile.

Diversamente, situazioni di fatto praticamente identiche verrebbero considerate

in modo differenziato violando il principio della parità di trattamento.

-

Mapp. 1456: il fondo, di soli 398 mq, di cui 230 di strada e 168

mq costituiti da una striscia di terreno allungata e stretta sostenuta da un

muro, alla luce delle NAPR del Comune di __________ applicabili alla

fattispecie concreta risulta di fatto praticamente inedificabile. Rimane però

un certo valore residuo, che il Tribunale ritiene pari al 30% del valore base

di zona, dovuto al fatto che potenzialmente gli indici edificatori possono

essere ceduti e trasferiti su altri fondi.

7.2

Per

il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo

in una libera contrattazione.

8.

8.1

Di conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e i

valori ufficiali di stima così stabiliti, come da schede di calcolo annesse:

- CHF 72'900.- per il mapp. no. 1219 RFD di __________;

- CHF 21'492.- per il mapp. no. 1456 RFD di __________.

8.2

La tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a carico

delle parti in ragione della rispettiva soccombenza, di 1/2 ciascuno (art. 38

cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e i

valori ufficiali di stima stabiliti in CHF 72'900.- per il mapp. no. 1219 RFD

di __________ e in CHF 21’492.- per il mapp. no. 1456 RFD di __________, come

da schede di calcolo annesse.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a

carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuno.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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