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Decisione

40.2005.146

Correttivo del -90% sul valore metrico del terreno - innumerevoli oneri fondiari lo rendono di fatto praticamente inutilizzabile a fini edificatori.

16 febbraio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 781 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 52'740.-

Il

reclamo interposto in data 27 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con

decisione 24 giugno 2005.

L’autorità

di prima istanza ha

riconfermato la propria decisione ribadendo che il correttivo del -50%

applicato sul valore metrico del terreno tiene già sufficientemente conto di

tutti gli aspetti negativi elencati dal reclamante.

3. Con

ricorso 22/25 luglio 2005 RI 1 è

insorto innanzi a questo Tribunale

postulando una cospicua riduzione del valore di stima. Ciò poiché il terreno

risulta gravato da una quarantina di oneri fondiari che riducono ai minimi

termini il valore commerciale della proprietà.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 19 ottobre 2005 il Tribunale ha constatato

che il terreno è destinato a prato e il ricorrente ha ribadito che, in

particolare durante il periodo estivo, l’intera superficie è occupata da

svariate persone che ne usufruiscono come spiaggia.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e

destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6. I

fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del

loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.).

Considerandi

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze

eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non

vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

Nella

fattispecie concreta il Tribunale accoglie il ricorso applicando un correttivo

del -90% sul valore metrico di tutto il terreno, situato nella zona

residenziale a lago (art. 41 NAPR), di soli 293 mq e gravato da innumerevoli

oneri fondiari a titolo gratuito che lo rendono praticamente inutilizzabile a

fini edificatori e pressoché paragonabile ad un’area pubblica. Il prezzo

conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione è di

conseguenza assai ridotto, come del resto dimostra il fatto che nel 1981 il

mappale, che oggi si trova nella medesima situazione di fatto e di diritto di

allora, era stato acquistato dall’attuale proprietario per il prezzo simbolico

di CHF/mq 1.-

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mapp. no.

781.

RFD di __________ stabilito in CHF 10'548.-, come da scheda di calcolo

annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente

(art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore

ufficiale di stima del mappale no. 781 RFD di __________ stabilito in CHF

10'548.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di

stima.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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