40.2005.146
Correttivo del -90% sul valore metrico del terreno - innumerevoli oneri fondiari lo rendono di fatto praticamente inutilizzabile a fini edificatori.
16 febbraio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
40.2005.146
Data decisione, Autorità:
16.02.2006, TE
Titolo:
Correttivo del -90% sul valore metrico del terreno - innumerevoli oneri fondiari lo rendono di fatto praticamente inutilizzabile a fini edificatori.
STIMA / STIME
art. 15 cpv. 1 LST
art. 16 cpv. 1 LST
art. 17 cpv. 1 LST
Incarto n.
40.2005.146
__________
Lugano
16 febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Argentino Jermini
arch. Claudio Morandi
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 22/25 luglio 2005 da
RI
1,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 24 giugno 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 781 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 19 ottobre 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 781 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 52'740.-
Il
reclamo interposto in data 27 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con
decisione 24 giugno 2005.
L’autorità
di prima istanza ha
riconfermato la propria decisione ribadendo che il correttivo del -50%
applicato sul valore metrico del terreno tiene già sufficientemente conto di
tutti gli aspetti negativi elencati dal reclamante.
3. Con
ricorso 22/25 luglio 2005 RI 1 è
insorto innanzi a questo Tribunale
postulando una cospicua riduzione del valore di stima. Ciò poiché il terreno
risulta gravato da una quarantina di oneri fondiari che riducono ai minimi
termini il valore commerciale della proprietà.
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 19 ottobre 2005 il Tribunale ha constatato
che il terreno è destinato a prato e il ricorrente ha ribadito che, in
particolare durante il periodo estivo, l’intera superficie è occupata da
svariate persone che ne usufruiscono come spiaggia.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e
destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6. I
fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del
loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.).
Considerandi
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze
eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non
vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Il
valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti
analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
Le
stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
Nella
fattispecie concreta il Tribunale accoglie il ricorso applicando un correttivo
del -90% sul valore metrico di tutto il terreno, situato nella zona
residenziale a lago (art. 41 NAPR), di soli 293 mq e gravato da innumerevoli
oneri fondiari a titolo gratuito che lo rendono praticamente inutilizzabile a
fini edificatori e pressoché paragonabile ad un’area pubblica. Il prezzo
conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione è di
conseguenza assai ridotto, come del resto dimostra il fatto che nel 1981 il
mappale, che oggi si trova nella medesima situazione di fatto e di diritto di
allora, era stato acquistato dall’attuale proprietario per il prezzo simbolico
di CHF/mq 1.-
8.
8.1
Di
conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mapp. no.
781.
RFD di __________ stabilito in CHF 10'548.-, come da scheda di calcolo
annessa.
8.2
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente
(art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore
ufficiale di stima del mappale no. 781 RFD di __________ stabilito in CHF
10'548.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di
stima.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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