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Decisione

40.2005.152

Terreno in zona edificabile che non beneficia di alcun diritto di passo iscritto a RF sui fondi circostanti. Applicazione di un correttivo del -30%, percentuale che considera l'incidenza sul valore ve

16 febbraio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a

partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali

reclami scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 1640 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 235'845.-

Il

reclamo interposto in data 31 agosto 2004 da MIST 1, MIST 2, MIST 3 e MIST 4 è

stato accolto dall’UCS con decisione 4 luglio 2005.

L’autorità

di prima istanza, considerata la mancanza di un diritto di accesso veicolare ha

applicato un correttivo del -20% sul valore metrico del terreno per grado di

urbanizzazione insufficiente.

Il

valore ufficiale di stima è stato di conseguenza stabilito in CHF 209'640.-

3. Con

ricorso 27 luglio/2 agosto 2005 MIST 1, MIST 2, MIST 3 e MIST 4 sono insorti

innanzi a questo Tribunale postulando l’applicazione di un correttivo maggiore

sul valore metrico del terreno. Ciò poiché la mancanza di un accesso veicolare

influirebbe in modo più marcato sul valore venale e commerciale del fondo.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 26 ottobre 2005 il Tribunale ha constatato

che il terreno, pianeggiante e di forma rettangolare, è coltivato a granoturco.

L’accesso è reso problematico dalla mancanza di un qualsiasi diritto di passo gravante

i mappali adiacenti.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 (Lst.) e il tempestivo gravame di MIST 1, MIST 2, MIST 3i e MIST 4,

proprietari dell’oggetto stimato e destinatari della decisione dell’UCS, è

ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6. I

fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del

loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.).

È

Considerandi

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze

eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non

vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

7.1

Nella

fattispecie concreta, accertato che il mappale no. 1640 RFD di __________ non è

posto al beneficio di alcun diritto di passo iscritto sui fondi circostanti, il

Tribunale applica un correttivo del -30% sul valore metrico del terreno,

percentuale che considera l’incidenza dei costi di acquisizione di un’eventuale

diritto di passo sul valore venale del fondo.

7.2

Per

il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo

in una libera contrattazione.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale

no. 1640 RFD di __________ stabilito in CHF 183'435.-, come da scheda di

calcolo annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente

(art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore

ufficiale di stima del mappale no. 1640 RFD di __________ stabilito in CHF

183'435.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a

carico dell’Ufficio cantonale di stima.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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