40.2005.152
Terreno in zona edificabile che non beneficia di alcun diritto di passo iscritto a RF sui fondi circostanti. Applicazione di un correttivo del -30%, percentuale che considera l'incidenza sul valore ve
16 febbraio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
40.2005.152
Data decisione, Autorità:
16.02.2006, TE
Titolo:
Terreno in zona edificabile che non beneficia di alcun diritto di passo iscritto a RF sui fondi circostanti. Applicazione di un correttivo del -30%, percentuale che considera l'incidenza sul valore venale del fondo dei costi di acquisizione di un'eventuale diritto di passo.
STIMA / STIME
art. 15 cpv. 1 LST
art. 16 cpv. 1 LST
art. 17 cpv. 1 LST
Incarto n.
40.2005.152
__________
Lugano
16 febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Eraldo Pianetti
arch. Giancarlo Fumasoli
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 27 luglio/2 agosto 2005 dalla
ISCE
1, composta da:
-
MIST 1, __________
-
MIST 2,
-
MIST 3, __________
-
MIST 4, __________
tutti
rappr. da RA 1,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 4 luglio 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 1640 RFD di __________
esperito il
sopralluogo in data 26 ottobre 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a
partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali
reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 1640 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 235'845.-
Il
reclamo interposto in data 31 agosto 2004 da MIST 1, MIST 2, MIST 3 e MIST 4 è
stato accolto dall’UCS con decisione 4 luglio 2005.
L’autorità
di prima istanza, considerata la mancanza di un diritto di accesso veicolare ha
applicato un correttivo del -20% sul valore metrico del terreno per grado di
urbanizzazione insufficiente.
Il
valore ufficiale di stima è stato di conseguenza stabilito in CHF 209'640.-
3. Con
ricorso 27 luglio/2 agosto 2005 MIST 1, MIST 2, MIST 3 e MIST 4 sono insorti
innanzi a questo Tribunale postulando l’applicazione di un correttivo maggiore
sul valore metrico del terreno. Ciò poiché la mancanza di un accesso veicolare
influirebbe in modo più marcato sul valore venale e commerciale del fondo.
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 26 ottobre 2005 il Tribunale ha constatato
che il terreno, pianeggiante e di forma rettangolare, è coltivato a granoturco.
L’accesso è reso problematico dalla mancanza di un qualsiasi diritto di passo gravante
i mappali adiacenti.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 (Lst.) e il tempestivo gravame di MIST 1, MIST 2, MIST 3i e MIST 4,
proprietari dell’oggetto stimato e destinatari della decisione dell’UCS, è
ricevibile in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6. I
fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del
loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.).
È
Considerandi
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze
eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non
vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Il
valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti
analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
Le
stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
7.1
Nella
fattispecie concreta, accertato che il mappale no. 1640 RFD di __________ non è
posto al beneficio di alcun diritto di passo iscritto sui fondi circostanti, il
Tribunale applica un correttivo del -30% sul valore metrico del terreno,
percentuale che considera l’incidenza dei costi di acquisizione di un’eventuale
diritto di passo sul valore venale del fondo.
7.2
Per
il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna
critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono
in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo
in una libera contrattazione.
8.
8.1
Di
conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale
no. 1640 RFD di __________ stabilito in CHF 183'435.-, come da scheda di
calcolo annessa.
8.2
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente
(art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore
ufficiale di stima del mappale no. 1640 RFD di __________ stabilito in CHF
183'435.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a
carico dell’Ufficio cantonale di stima.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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