40.2005.159
Ricorso stime
10 ottobre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
40.2005.159
Data decisione, Autorità:
10.10.2005, TE
Titolo:
Ricorso stime
STIMA / STIME
art. 15segg LST
Incarto n.
40.2005.159
__________
Lugano
10 ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Giancarlo Fumasoli
ing. Gianfranco Sciarini
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 28/30 giugno 2005 da
RI
1,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 3 giugno 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 150 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 16 settembre 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 150 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 739'800.-
Il
reclamo interposto in data 31 agosto 2004 dalla ditta RI 1 è stato respinto
dall’UCS con decisione 3 giugno 2005.
L’autorità
di prima istanza ha riconfermato integralmente la propria decisione ritenendo
che non vi siano ragioni per apportare dei correttivi al valore metrico del
terreno, che dispone di tutte le infrastrutture pubbliche necessarie ed è
accessibile per mezzo di una strada comunale.
3. Con
ricorso 28/30 giugno 2005 la RI 1 è insorta innanzi a questo Tribunale argomentando
che in realtà il mappale di sua proprietà, che si trova in zona industriale
(I), oltre ad essere accessibile unicamente per mezzo di una strada di
dimensioni ridotte, non dispone né di collettore per acque luride né di
possibilità di allacciamento alle acque chiare e ad una linea elettrica di
portata sufficiente per l’attività industriale e postulando di conseguenza una
riduzione adeguata del valore metrico stabilito per il terreno.
4. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame della ditta ricorrente, proprietaria
dell’oggetto stimato e destinataria della decisione dell’UCS, è ricevibile in
ordine.
5. Giusta
l’art. 15 cpv. 1 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore
venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione.
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze
eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non
vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Il
valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti
analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
Le
stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
Considerandi
6.
Nel
corso del sopralluogo esperito il 16 settembre 2005 questo Tribunale ha potuto
constatare che il mappale no. 150, unitamente all’adiacente mappale no. 149, è
utilizzato dalla ditta ricorrente quale deposito di inerti ed è raggiungibile
mediante una strada di larghezza di circa 3 metri, dove vige un divieto di
accesso per veicoli di peso superiore alle 15 tonnellate sull’asse.
Per
quanto concerne le infrastrutture pubbliche, dopo verifica presso il Comune di __________
(cfr. scritto 27 settembre 2005), risulta che la particella è servita dalla
condotta dell’acqua potabile e dalla corrente elettrica, anche se in misura
sottodimensionata, ma non dalla fognatura comunale, limitata alla parte più a
nord della zona industriale.
7.
Alla
luce di tali risultanze il Tribunale ritiene che la particella no. 150 RFD di __________
è compresa in una zona industriale già di per sé scarsamente urbanizzata,
elemento che del resto è già stato adeguatamente considerato nel fissare in
CHF/mq 150.- il valore metrico di base per i terreni presenti in zona
industriale, ma che rispetto ai fondi posti a nord (n. 27, 38, 39, 117, 29, 131
e 132) presenta l’inconveniente di non essere servita dalla fognatura comunale.
Il
grado di urbanizzazione minore rispetto ai fondi posti a nord della zona
industriale giustifica l’applicazione di un correttivo del -15% sul valore
metrico del terreno, che deve essere valutato in CHF/mq 127.50.
Per
il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna
critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono
in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo
in una libera contrattazione.
Di
conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale
no. 149 RFD di __________ stabilito in CHF 628’830.-, come da scheda di calcolo
annessa.
8.
Giusta
l’art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico
dell’Ufficio cantonale di stima, parte soccombente.
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13
novembre 1996 e il relativo Regolamento
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore
ufficiale di stima immobiliare del mappale no. 150 RFD di __________ stabilito
in CHF 628'830.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La
tassa di giustizia, di CHF 500.- è posta a carico dell’Ufficio cantonale di
stima, Bellinzona.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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