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Decisione

40.2005.159

Ricorso stime

10 ottobre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 150 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 739'800.-

Il

reclamo interposto in data 31 agosto 2004 dalla ditta RI 1 è stato respinto

dall’UCS con decisione 3 giugno 2005.

L’autorità

di prima istanza ha riconfermato integralmente la propria decisione ritenendo

che non vi siano ragioni per apportare dei correttivi al valore metrico del

terreno, che dispone di tutte le infrastrutture pubbliche necessarie ed è

accessibile per mezzo di una strada comunale.

3. Con

ricorso 28/30 giugno 2005 la RI 1 è insorta innanzi a questo Tribunale argomentando

che in realtà il mappale di sua proprietà, che si trova in zona industriale

(I), oltre ad essere accessibile unicamente per mezzo di una strada di

dimensioni ridotte, non dispone né di collettore per acque luride né di

possibilità di allacciamento alle acque chiare e ad una linea elettrica di

portata sufficiente per l’attività industriale e postulando di conseguenza una

riduzione adeguata del valore metrico stabilito per il terreno.

4. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame della ditta ricorrente, proprietaria

dell’oggetto stimato e destinataria della decisione dell’UCS, è ricevibile in

ordine.

5. Giusta

l’art. 15 cpv. 1 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore

venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione.

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze

eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non

vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

Considerandi

6.

Nel

corso del sopralluogo esperito il 16 settembre 2005 questo Tribunale ha potuto

constatare che il mappale no. 150, unitamente all’adiacente mappale no. 149, è

utilizzato dalla ditta ricorrente quale deposito di inerti ed è raggiungibile

mediante una strada di larghezza di circa 3 metri, dove vige un divieto di

accesso per veicoli di peso superiore alle 15 tonnellate sull’asse.

Per

quanto concerne le infrastrutture pubbliche, dopo verifica presso il Comune di __________

(cfr. scritto 27 settembre 2005), risulta che la particella è servita dalla

condotta dell’acqua potabile e dalla corrente elettrica, anche se in misura

sottodimensionata, ma non dalla fognatura comunale, limitata alla parte più a

nord della zona industriale.

7.

Alla

luce di tali risultanze il Tribunale ritiene che la particella no. 150 RFD di __________

è compresa in una zona industriale già di per sé scarsamente urbanizzata,

elemento che del resto è già stato adeguatamente considerato nel fissare in

CHF/mq 150.- il valore metrico di base per i terreni presenti in zona

industriale, ma che rispetto ai fondi posti a nord (n. 27, 38, 39, 117, 29, 131

e 132) presenta l’inconveniente di non essere servita dalla fognatura comunale.

Il

grado di urbanizzazione minore rispetto ai fondi posti a nord della zona

industriale giustifica l’applicazione di un correttivo del -15% sul valore

metrico del terreno, che deve essere valutato in CHF/mq 127.50.

Per

il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo

in una libera contrattazione.

Di

conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale

no. 149 RFD di __________ stabilito in CHF 628’830.-, come da scheda di calcolo

annessa.

8.

Giusta

l’art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico

dell’Ufficio cantonale di stima, parte soccombente.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996 e il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore

ufficiale di stima immobiliare del mappale no. 150 RFD di __________ stabilito

in CHF 628'830.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.- è posta a carico dell’Ufficio cantonale di

stima, Bellinzona.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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