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Decisione

40.2005.16

Riduzione del valore metrico del terreno per dimensioni e configurazione non adeguati per uno sfruttamento ideale

8 giugno 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

40.2005.16

Data decisione, Autorità:

08.06.2005, TE

Titolo:

Riduzione del valore metrico del terreno per dimensioni e configurazione non adeguati per uno sfruttamento ideale

STIMA / STIME

art. 15 LST

art. 16 LST

art. 17 LST

Incarto n.

40.2005.16

__________

Lugano

8 giugno 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

ing.

Gianfranco Sciarini

arch. Bruno Buzzini

segretario

giurista

Alan

Gianinazzi

statuendo

sul ricorso presentato in data 11 marzo 2005 da

RI

1

contro

la

decisione su reclamo emessa il 16 febbraio 2005 dall'Ufficio cantonale di

stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune

di __________,

relativamente

al mappale no. 1801 RFD di __________,

esperito il

sopralluogo in data 30 maggio 2005,

letti

ed esaminati gli atti,

considerato in

fatto e in diritto

1.

1.1.

Con

decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima

ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, entrata in vigore il

1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei

valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del

Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3

.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

Considerandi

2.

Per

la part. no. 1801 RFD di __________, l’ UCS ha esposto un valore complessivo di

CHF 105'336.-

Il

reclamo interposto in data 25 agosto 2004 da RI 1 è stato parzialmente accolto

dall’ UCS con decisione 16 febbraio 2005, che, a causa della configurazione

ritenuta non adeguata di parte del fondo, ha apportato un correttivo del 10%,

in diminuzione, sul valore del terreno.

3.

Con

ricorso 11 marzo 2005 il proprietario è insorto innanzi a questo Tribunale,

postulando un’ ulteriore riduzione del valore di stima del terreno a causa

della sua particolare ubicazione e del fatto che il medesimo sarebbe

accessibile unicamente grazie ad un diritto di passo a carico della part. no.

376.

RFD di __________.

4.

La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37.

Lst. ed il tempestivo gravame del ricorrente, proprietario dell’ oggetto

stimato e destinatario della decisione dell’ UCS, è ricevibile in ordine.

5.

Giusta

l’ art. 15 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore

venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione e devono essere valutati

come unità economica comprendente i fabbricati e il relativo terreno annesso.

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono considerate

(art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è determinato

tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la media

ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

Il

valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione

e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il

valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

6.

Nel

corso del sopralluogo esperito il 30 maggio 2005, il Tribunale ha constatato

che gli edifici presenti sono destinati ad esclusivo uso della part. no. 376

RFD di __________, costituita in proprietà per piani, di cui il ricorrente

detiene una quota di 540/1'000. Il fondo è effettivamente accessibile

unicamente grazie ad un diritto di passo pedonale e veicolare a carico della

part. no. 376 RFD di __________ e la configurazione del medesimo, unita alla

sua dimensione ridotta, non risulta adeguata per uno sfruttamento ideale.

Questo

Tribunale ritiene pertanto insufficiente il correttivo del -10% sul valore del

terreno deciso dall’ autorità di prima istanza e più confacente alla realtà un

correttivo del -25%.

Il

ricorso deve pertanto essere accolto e il valore ufficiale di stima del mapp.

no. 1801 RFD di __________ stabilito in CHF 92'280.-

La

scheda di calcolo è quindi aggiornata di conseguenza.

7.

Giusta

l’ art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico

dell’ UCS, parte soccombente.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996 ed il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il

valore ufficiale di stima del mapp. no. 1801 RFD di __________ è stabilito in

CHF 92'280.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a

carico dell’ Ufficio cantonale di stima, Bellinzona.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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